28.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1859/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2004

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2004 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1202/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2004-30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1202/2004 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.

(2)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o gennaio 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1202/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di ottobre 2004 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1202/2004 è soddisfatta integralmente.

2.   I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1202/2004 ammontano a 71 820 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 19.