21.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1819/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

recante deroga al regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda il periodo di riflessione per il rilascio di taluni titoli d’esportazione nel settore dei cereali, del riso e dei prodotti derivati dai cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2 e l’articolo 18,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2 e l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (3), prevede che i titoli d’esportazione per i prodotti di cui al suddetto paragrafo siano rilasciati il terzo giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non sia stata adottata dalla Commissione alcuna misura specifica.

(2)

Detto periodo di riflessione si applica tanto ai titoli d’esportazione la cui restituzione è pari a zero, quanto a quelli la cui restituzione è superiore a zero. Tenuto conto della situazione di approvvigionamento del mercato comunitario dei cereali e del riso per la campagna 2004/2005, è opportuno aumentare la fluidità delle esportazioni dei cereali e del riso, in particolare di quelle effettuate ai prezzi del mercato mondiale.

(3)

Occorre pertanto sospendere temporaneamente il periodo di riflessione di tre giorni per i titoli d’esportazione dei cereali, del riso e di taluni prodotti derivati dai cereali la cui restituzione, incluse eventuali correzioni, è pari a zero.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d’esportazione per i prodotti di cui al suddetto comma sono rilasciati il giorno di presentazione della domanda, se l’importo della restituzione è pari a zero.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 9).