30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1810/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2004

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.

(2)

La nomenclatura combinata è ripresa all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali e le unità supplementari statistiche.

(3)

È opportuno modernizzare e semplificare l'allegato I alla luce di quanto stabilito dall'iniziativa SLIM (semplificazione delle legislazione per il mercato interno).

(4)

Occorre modificare la nomenclatura combinata per tener conto:

i)

delle modifiche nei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale;

ii)

degli sviluppi tecnologici e commerciali;

iii)

della necessità di adeguare o chiarificare i testi.

(5)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione adotta un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e i dazi autonomi e convenzionali quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).


ALLEGATO I

NOMENCLATURA COMBINATA

SOMMARIO

PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Titolo I — Regole generali

A.

Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

B.

Regole generali relative ai dazi

C.

Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

Titolo II — Disposizioni speciali

A.

Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

B.

Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

C.

Prodotti farmaceutici

D.

Tassazione forfettaria

E.

Contenitori e imballaggi

F.

Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli

Elenco delle unità supplementari

PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI

Sezione I

Animali vivi e prodotti del regno animale

Capitolo

1

Animali vivi

2

Carni e frattaglie commestibili

3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

Sezione II

Prodotti del regno vegetale

6

Piante vive e prodotti della floricoltura

7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

9

Caffè, tè, matè e spezie

10

Cereali

11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

13

Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Sezione III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

16

Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

18

Cacao e sue preparazioni

19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

21

Preparazioni alimentari diverse

22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

Sezione V

Prodotti minerali

25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

26

Minerali, scorie e ceneri

27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Sezione VI

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

29

Prodotti chimici organici

30

Prodotti farmaceutici

31

Concimi

32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

38

Prodotti vari delle industrie chimiche

Sezione VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

39

Materie plastiche e lavori di tali materie

40

Gomma e lavori di gomma

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Sezione IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

45

Sughero e lavori di sughero

46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Sezione X

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni

47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Sezione XI

Materie tessili e loro manufatti

50

Seta

51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

52

Cotone

53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

54

Filamenti sintetici o artificiali

55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

60

Stoffe a maglia

61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

Sezione XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Sezione XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

69

Prodotti ceramici

70

Vetro e lavori di vetro

Sezione XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

72

Ghisa, ferro e acciaio

73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

74

Rame e lavori di rame

75

Nichel e lavori di nichel

76

Alluminio e lavori di alluminio

77

(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)

78

Piombo e lavori di piombo

79

Zinco e lavori di zinco

80

Stagno e lavori di stagno

81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

83

Lavori diversi di metalli comuni

Sezione XVI

Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi

84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Sezione XVII

Materiale da trasporto

86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

88

Navigazione aerea o spaziale

89

Navigazione marittima o fluviale

Sezione XVIII

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

91

Orologeria

92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Sezione XIX

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Sezione XX

Merci e prodotti diversi

94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

96

Lavori diversi

Sezione XXI

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

98

Impianti industriali

99

(Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)

PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI

Sezione I — Allegati agricoli

Allegato 1

Elemento agricolo (EA), dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e dazio addizionale sulla farina (AD F/M)

Allegato 2

Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata

Sezione II — Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio

Allegato 3

Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio

Allegato 4

Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI

Allegato 5

Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio

Allegato 6

Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio

Sezione III — Contingenti

Allegato 7

Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire

Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Allegato 8

Merci inadatte all'alimentazione (elenco dei denaturanti)

Allegato 9

Certificati

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I

REGOLE GENERALI

A.   Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.

a)

Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b)

Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c)

Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4.

Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

5.

Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

a)

Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.

b)

Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

B.   Regole generali relative ai dazi

1.

I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1o gennaio 2005.

Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali.

2.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.

3.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.

4.

Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.

5.

La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell'allegato 1.

6.

La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato 1.

7.

Il simbolo «€/ % vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:

1 €/ % vol/hl = 1 € × 40, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure

1 €/ % vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 più 5 €, pari a un dazio di 45 € per ettolitro.

Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), ad esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

C.   Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1.

Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.

2.

Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:

a)

per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;

b)

per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.

3.

Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (2) (qui di seguito denominati «Stati membri non participanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3).

4.

Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare:

Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce della nomenclatura combinata che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993).

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

A.   Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

1.

La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

2.

La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

a)

i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

1)

fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri,

2)

galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20,

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme.

Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

b)

i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:

8901 10

Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:

8901 10 10

per la navigazione marittima

8901 20

Navi cisterna:

8901 20 10

per la navigazione marittima

8901 30

Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20:

8901 30 10

per la navigazione marittima

8901 90

altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:

8901 90 10

per la navigazione marittima

8902 00

Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:

 

per la navigazione marittima:

8902 00 12

di stazza lorda superiore a 250

8902 00 18

di stazza lorda inferiore o uguale a 250

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:

 

altri:

8903 91

Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:

8903 91 10

per la navigazione marittima

8903 92

Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:

8903 92 10

per la navigazione marittima

8904 00

Rimorchiatori e spintori:

8904 00 10

Rimorchiatori

 

Spintori:

8904 00 91

per la navigazione marittima

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:

8905 10

Draghe:

8905 10 10

per la navigazione marittima

8905 90

altri:

8905 90 10

per la navigazione marittima

8906

Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:

8906 10 00

Navi da guerra

 

altre:

8906 90 10

per la navigazione marittima

3.

Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

B.   Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1.

L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

degli aeromobili civili;

di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione e di trasformazione;

delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

Detti prodotti sono ripresi in sottovoci (4) affiancate da un rinvio a piè di pagina, così redatto: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.»

2.

Per l'applicazione del paragrafo 1, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.

3.

Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione «destinati ad aeromobili civili» di cui alle sottovoci tariffarie in causa (4) comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

C.   Prodotti farmaceutici

1.

L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:

i)

prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;

ii)

sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

iii)

sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

iv)

prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni Comuni Internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6.

2.

Casi particolari:

i)

Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria.

ii)

Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio.

iii)

I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

esempio: estere metilico di alanina, cloridrato.

iv)

Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;

esempio: oxprenoato potassico (DCI): esente

oxprenoato sodico: non esente.

D.   Tassazione forfettaria

1.

Un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem è applicabile alle merci:

contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato,

o

contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 3,5 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 350 €.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (5).

2.

Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

a)

nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

presentano carattere occasionale,

contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale,

sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b)

nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

presentano carattere occasionale,

e

riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

3.

Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4.

Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 350 € in moneta nazionale.

5.

Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 350 € qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

E.   Contenitori e imballaggi

Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono.

1.

Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5 essi sono:

a)

soggetti allo stesso dazio doganale della merce:

quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,

oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;

b)

ammessi in esenzione da dazio doganale:

quando la merce è esente da dazio doganale,

oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,

oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.

2.

Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengono o sono presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

F.   Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

1.

In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:

merci inadatte all'alimentazione,

semi,

veli e tele da buratti, non confezionati,

alcuni tipi di uva da tavola, fondute, tabacchi e nitrati.

Tali merci sono inserite in sottovoci (6) che rinviano alla seguente nota: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari».

2.

Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

3.

Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:

granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio (7),

patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (8),

semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (9).

Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

4.

Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abburattamento o a simili fini industriali.

5.

Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, fondute, tabacchi e nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati figurano nell'allegato 9.

ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

Indica i nuovi numeri di codice

Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso

AD F/M

Dazio addizionale farina

AD S/Z

Dazio addizionale zucchero

b/f

Bombola

cm/s

Centimetro(i) al secondo

EA

Elemento agricolo

Euro

DCI

Denominazione comune internazionale

DCIM

Denominazione comune internazionale modificata

ISO

Organizzazione internazionale di standardizzazione

Kbit

1 024 bits

kg/br

Chilogrammo, peso lordo

Kg/net

Chilogrammo, peso netto

kg/net eda

Chilogrammo, peso netto sgocciolato

100 kg/net mas

Cento chilogrammi netti della sostanza secca

MAX

Massimo

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimo

ml/g

Millilitro(i) per grammo

mm/s

Millimetro(i) al secondo

RON

Numero di ottano ricerca

Nota:

Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]).

ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

c/k

Numero dei carati (1 carato metrico = 2 × 10- 4 kg)

ce/el

Numero di elementi

ct/l

Capacità di carico utile in tonnellate (10)

g

Grammo

gi F/S

Grammo isotopi fissili

GT

Stazza lorda

kg C5H14ClNO

Chilogrammo di cloruro di colina

kg H2O2

Chilogrammo di perossido di idrogeno

kg K2O

Chilogrammo di ossido di potassio

kg KOH

Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)

kg met.am.

Chilogrammo di metilammina

kg N

Chilogrammo di azoto

kg NaOH

Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)

kg/net eda

Chilogrammo, peso netto sgocciolato

kg P2O5

Chilogrammo di pentaossido di difosforo

kg 90 % sdt

Chilogrammo di materia secca al 90 %

kg U

Chilogrammo di uranio

1 000 kWh

Mille chilowattora

l

Litro

1 000 l

Mille litri

l alc. 100 %

Litro di alcole puro (100 %)

m

Metro

m2

Metro quadrato

m3

Metro cubo

1 000 m3

Mille metri cubi

pa

Numero delle paia

p/st

Numero dei pezzi

100 p/st

Cento pezzi

1 000 p/st

Mille pezzi

TJ

Terajoule (potere calorifero superiore)

PARTE SECONDA

TABELLA DEI DAZI

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Note

1.

In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.

2.

Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

Nota

1.

Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

a)

i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;

b)

le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;

c)

gli animali della voce 9508.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

 

 

0101 10

riproduttori di razza pura:

 

 

0101 10 10

Cavalli (12)

esenzione

p/st

0101 10 90

altri

7,7

p/st

0101 90

altri:

 

 

 

Cavalli:

 

 

0101 90 11

destinati alla macellazione (13)

esenzione

p/st

0101 90 19

altri

11,5

p/st

0101 90 30

Asini

7,7

p/st

0101 90 90

Muli e bardotti

10,9

p/st

0102

Animali vivi della specie bovina:

 

 

0102 10

riproduttori di razza pura (14):

 

 

0102 10 10

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

esenzione

p/st

0102 10 30

Vacche

esenzione

p/st

0102 10 90

altri

esenzione

p/st

0102 90

altri:

 

 

 

delle specie domestiche:

 

 

0102 90 05

di peso inferiore o uguale a 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:

 

 

0102 90 21

destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

altri

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:

 

 

0102 90 41

destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

altri

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

di peso superiore a 300 kg:

 

 

 

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

 

0102 90 51

destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

altre

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

Vacche:

 

 

0102 90 61

destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

altre

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

altri:

 

 

0102 90 71

destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

altri

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

0102 90 90

altri

esenzione

p/st

0103

Animali vivi della specie suina:

 

 

0103 10 00

riproduttori di razza pura (15)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

0103 91

di peso inferiore a 50 kg:

 

 

0103 91 10

delle specie domestiche

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

altri

esenzione

p/st

0103 92

di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

 

 

delle specie domestiche:

 

 

0103 92 11

Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

altri

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

altri

esenzione

p/st

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

 

 

0104 10

della specie ovina:

 

 

0104 10 10

riproduttori di razza pura (16)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

0104 10 30

Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

80,5 €/100 kg/net (11)

p/st

0104 10 80

altri

80,5 €/100 kg/net (11)

p/st

0104 20

della specie caprina:

 

 

0104 20 10

riproduttori di razza pura (16)

3,2

p/st

0104 20 90

altri

80,5 €/100 kg/net (11)

p/st

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

 

 

di peso inferiore o uguale a 185 g:

 

 

0105 11

Galli e galline:

 

 

 

Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:

 

 

0105 11 11

Razze ovaiole

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

altri

52 €/1 000 p/st

p/st

 

altri:

 

 

0105 11 91

Razze ovaiole

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

altri

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

Tacchine e tacchini

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

altri:

 

 

0105 19 20

Oche

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

Anatre e faraone

52 €/1 000 p/st

p/st

 

altri:

 

 

0105 92 00

Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 93 00

Galli e galline di peso superiore a 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

altri:

 

 

0105 99 10

Anatre

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

Oche

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

Tacchini e tacchine

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

Faraone

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Altri animali vivi:

 

 

 

Mammiferi:

 

 

0106 11 00

Primati

esenzione

p/st

0106 12 00

Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

esenzione

p/st

0106 19

altri:

 

 

0106 19 10

Conigli domestici

3,8

p/st

0106 19 90

altri

esenzione

0106 20 00

Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

esenzione

p/st

 

Uccelli:

 

 

0106 31 00

Uccelli rapaci

esenzione

p/st

0106 32 00

Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)

esenzione

p/st

0106 39

altri:

 

 

0106 39 10

Piccioni

6,4

p/st

0106 39 90

altri

esenzione

0106 90 00

altri

esenzione

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;

b)

le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);

c)

i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

Note complementari

1.

A.

Sono considerati come:

a)

«carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

b)

«mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;

c)

«quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:

dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

d)

«busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

e)

«quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

f)

«sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;

g)

«quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

h)

11.

«tagli di quarti anteriori detti «crop» e «chuck and blade»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;

22.

«tagli di punta di petto detti «brisket»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

B.

I prodotti di cui alla nota complementare 1. A punti da a) a g) possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.

C.

Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.

2.

A.

Sono considerati come:

a)

«carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;

b)

«prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;

c)

«parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.

La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

d)

«spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;

e)

«lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.

La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

f)

«pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;

g)

«mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

h)

«3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

ij)

«3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

k)

«parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

B.

I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2 A, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate sub 2 A, lettera g) sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite sub 2 A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

C.

Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 49 20 e 0210 99 49, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.

La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:

con un taglio diritto parallelo al cranio, o

con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.

Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 o 0210 19 81.

D.

È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

E.

Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

3.

A.

Sono considerati come:

a)

«carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

b)

«mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

c)

«busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;

d)

«mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;

e)

«costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;

f)

«mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

g)

«coscia intera», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;

h)

«mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.

B.

Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

4.

Sono considerati come:

a)

«pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 27 20 a 0207 27 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79, o 0207 36 79;

b)

«metà», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;

c)

«quarti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;

d)

«ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

e)

«petti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;

f)

«cosce», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

g)

«fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

h)

«cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

ij)

«parti dette paltò di oca o di anatra», ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 0207 36 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.

5.

L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente:

a)

se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;

b)

negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

6.

a)

Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

b)

I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.

7.

Si considerano come «salate o in salamoia», ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso,.purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

 

0201 10 00

in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20

altri pezzi non disossati:

 

 

0201 20 20

Quarti detti «compensati»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20 30

Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0201 20 50

Selle e quarti posteriori

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (18)

0201 20 90

altri

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (18)

0201 30 00

disossate

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

 

 

0202 10 00

in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20

altri pezzi non disossati:

 

 

0202 20 10

Quarti detti «compensati»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20 30

Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0202 20 50

Selle e quarti posteriori

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 20 90

altri

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (18)

0202 30

disossate:

 

 

0202 30 10

Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 50

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» (19)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 90

altre

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

 

fresche o refrigerate:

 

 

0203 11

in carcasse o mezzene:

 

 

0203 11 10

di animali della specie suina domestica

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 11 90

altre

esenzione

0203 12

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

 

di animali della specie suina domestica:

 

 

0203 12 11

Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 12 19

Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 12 90

altri

esenzione

0203 19

altre:

 

 

 

di animali della specie suina domestica:

 

 

0203 19 11

Parti anteriori e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 19 13

Lombate e loro pezzi

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 €/100 kg/net (18)

 

altre:

 

 

0203 19 55

disossate

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 59

altre

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 90

altre

esenzione

 

congelate:

 

 

0203 21

in carcasse o mezzene:

 

 

0203 21 10

di animali della specie suina domestica

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 21 90

altre

esenzione

0203 22

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

 

di animali della specie suina domestica:

 

 

0203 22 11

Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 22 19

Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 22 90

altri

esenzione

0203 29

altre:

 

 

 

di animali della specie suina domestica:

 

 

0203 29 11

Parti anteriori e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 29 13

Lombate e loro pezzi

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 €/100 kg/net (18)

 

altre:

 

 

0203 29 55

disossate

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 59

altre

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 90

altre

esenzione

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

0204 10 00

Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

 

altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:

 

 

0204 21 00

in carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 22

in altri pezzi non disossati:

 

 

0204 22 10

Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 22 30

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 22 50

Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 22 90

altri

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 23 00

disossate

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

0204 30 00

Carcasse e mezzene di agnello, congelate

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

 

altre carni di animali della specie ovina, congelate:

 

 

0204 41 00

in carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 42

in altri pezzi, non disossate:

 

 

0204 42 10

Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 42 30

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 42 50

Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 42 90

altre

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 43

disossate:

 

 

0204 43 10

di agnello

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 43 90

altre

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 50

Carni di animali della specie caprina:

 

 

 

fresche o refrigerate:

 

 

0204 50 11

Carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 50 13

Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 50 15

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 19

Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

 

altre:

 

 

0204 50 31

Pezzi non disossati

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 39

Pezzi disossati

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

 

congelate:

 

 

0204 50 51

Carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 50 53

Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 50 55

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 59

Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

 

altre:

 

 

0204 50 71

Pezzi non disossati

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 79

Pezzi disossati

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

0205 00 20

fresche o refrigerate

5,1

0205 00 80

congelate

5,1

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

0206 10

della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

 

0206 10 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17)

esenzione

 

altre:

 

 

0206 10 91

Fegati

esenzione

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0206 10 99

altre

esenzione

 

della specie bovina, congelate:

 

 

0206 21 00

Lingue

esenzione

0206 22 00

Fegati

esenzione

0206 29

altre:

 

 

0206 29 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17)

esenzione

 

altre:

 

 

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0206 29 99

altre

esenzione

0206 30 00

della specie suina, fresche o refrigerate

esenzione

 

della specie suina, congelate:

 

 

0206 41 00

Fegati

esenzione

0206 49

altre:

 

 

0206 49 20

della specie suina domestica

esenzione

0206 49 80

altre

esenzione

0206 80

altre, fresche o refrigerate:

 

 

0206 80 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17)

esenzione

 

altre:

 

 

0206 80 91

delle specie equina, asinina o mulesca

6,4

0206 80 99

delle specie ovina o caprina

esenzione

0206 90

altre, congelate:

 

 

0206 90 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17)

esenzione

 

altri:

 

 

0206 90 91

delle specie equina, asinina o mulesca

6,4

0206 90 99

delle specie ovina o caprina

esenzione

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

 

 

di galli e di galline:

 

 

0207 11

interi, freschi o refrigerati:

 

 

0207 11 10

presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»

26,2 €/100 kg/net (18)

0207 11 30

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 11 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 12

interi, congelati:

 

 

0207 12 10

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 12 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 13

Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

 

 

 

Pezzi:

 

 

0207 13 10

disossati

102,4 €/100 kg/net (18)

 

non disossati:

 

 

0207 13 20

Metà o quarti

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 13 30

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 13 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 13 50

Petti e loro pezzi

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 13 60

Cosce e loro pezzi

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 13 70

altri

100,8 €/100 kg/net (18)

 

Frattaglie:

 

 

0207 13 91

Fegati

6,4

0207 13 99

altri

18,7 €/100 kg/net

0207 14

Pezzi e frattaglie, congelati:

 

 

 

Pezzi:

 

 

0207 14 10

disossati

102,4 €/100 kg/net (18)

 

non disossati:

 

 

0207 14 20

Metà o quarti

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 14 30

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 14 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 14 50

Petti e loro pezzi

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 14 60

Cosce e loro pezzi

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 14 70

altri

100,8 €/100 kg/net (18)

 

Frattaglie:

 

 

0207 14 91

Fegati

6,4

0207 14 99

altri

18,7 €/100 kg/net

 

di tacchine e di tacchini:

 

 

0207 24

interi, freschi o refrigerati:

 

 

0207 24 10

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

34 €/100 kg/net (18)

0207 24 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 25

interi, congelati:

 

 

0207 25 10

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

34 €/100 kg/net (18)

0207 25 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 26

Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

 

 

 

Pezzi:

 

 

0207 26 10

disossati

85,1 €/100 kg/net (18)

 

non disossati:

 

 

0207 26 20

Metà o quarti

41 €/100 kg/net (18)

0207 26 30

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 26 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 26 50

Petti e loro pezzi

67,9 €/100 kg/net (18)

 

Cosce e loro pezzi:

 

 

0207 26 60

Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 26 70

altri

46 €/100 kg/net (18)

0207 26 80

altri

83 €/100 kg/net (18)

 

Frattaglie:

 

 

0207 26 91

Fegati

6,4

0207 26 99

altri

18,7 €/100 kg/net

0207 27

Pezzi e frattaglie, congelati:

 

 

 

Pezzi:

 

 

0207 27 10

disossati

85,1 €/100 kg/net (18)

 

non disossati:

 

 

0207 27 20

Metà o quarti

41 €/100 kg/net (18)

0207 27 30

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 27 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 27 50

Petti e loro pezzi

67,9 €/100 kg/net (18)

 

Cosce e loro pezzi:

 

 

0207 27 60

Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 27 70

altri

46 €/100 kg/net (18)

0207 27 80

altri

83 €/100 kg/net (18)

 

Frattaglie:

 

 

0207 27 91

Fegati

6,4

0207 27 99

altri

18,7 €/100 kg/net

 

di anatre, di oche o di faraone:

 

 

0207 32

interi, freschi o refrigerati:

 

 

 

di anatre:

 

 

0207 32 11

presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»

38 €/100 kg/net

0207 32 15

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

51,3 €/100 kg/net

 

di oche:

 

 

0207 32 51

presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

di faraone

49,3 €/100 kg/net

0207 33

interi, congelati:

 

 

 

di anatre:

 

 

0207 33 11

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

51,3 €/100 kg/net

 

di oche:

 

 

0207 33 51

presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

di faraone

49,3 €/100 kg/net

0207 34

Fegati grassi, freschi o refrigerati:

 

 

0207 34 10

di oche

esenzione

0207 34 90

di anatre

esenzione

0207 35

altri, freschi o refrigerati:

 

 

 

Pezzi:

 

 

 

disossati:

 

 

0207 35 11

di oche

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

di anatre o di faraone

128,3 €/100 kg/net

 

non disossati:

 

 

 

Metà o quarti:

 

 

0207 35 21

di anatre

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

di oche

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

di faraone

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net

 

Petti e loro pezzi:

 

 

0207 35 51

di oche

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

di anatre o di faraone

115,5 €/100 kg/net

 

Cosce e loro pezzi:

 

 

0207 35 61

di oche

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

di anatre o di faraone

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

Parti dette «paltò di oca o di anatra»

66 €/100 kg/net

0207 35 79

altri

123,2 €/100 kg/net

 

Frattaglie:

 

 

0207 35 91

Fegati, diversi dai fegati grassi

6,4

0207 35 99

altri

18,7 €/100 kg/net

0207 36

altri, congelati:

 

 

 

Pezzi:

 

 

 

disossati:

 

 

0207 36 11

di oche

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

di anatre o di faraone

128,3 €/100 kg/net

 

non disossati:

 

 

 

Metà o quarti:

 

 

0207 36 21

di anatre

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

di oche

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

di faraone

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net

 

Petti e loro pezzi:

 

 

0207 36 51

di oche

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

di anatre o di faraone

115,5 €/100 kg/net

 

Cosce e loro pezzi:

 

 

0207 36 61

di oche

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

di anatre o di faraone

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

Parti dette «paltò di oca o di anatra»

66 €/100 kg/net

0207 36 79

altri

123,2 €/100 kg/net

 

Frattaglie:

 

 

 

Fegati:

 

 

0207 36 81

Fegati grassi di oche

esenzione

0207 36 85

Fegati grassi di anatre

esenzione

0207 36 89

altri

6,4

0207 36 90

altri

18,7 €/100 kg/net

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

0208 10

di conigli o di lepri:

 

 

 

di conigli domestici:

 

 

0208 10 11

fresche o refrigerate

6,4

0208 10 19

congelate

6,4

0208 10 90

altre

esenzione

0208 20 00

Cosce di rane

6,4

0208 30 00

di primati

9

0208 40

di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni):

 

 

0208 40 10

Carne di balena

6,4

0208 40 90

altre

9

0208 50 00

di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

9

0208 90

altre:

 

 

0208 90 10

di piccioni domestici

6,4

 

di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri:

 

 

0208 90 20

di quaglie

esenzione

0208 90 40

altre

esenzione

0208 90 55

Carni di foca

6,4

0208 90 60

di renne

9

0208 90 95

altre

9

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

 

 

 

Lardo:

 

 

0209 00 11

fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

secco o affumicato

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

Grasso di maiale

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

Grasso di volatili

41,5 €/100 kg/net

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

 

 

Carni della specie suina:

 

 

0210 11

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

 

salati o in salamoia:

 

 

0210 11 11

Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net

 

secchi o affumicati:

 

 

0210 11 31

Prosciutti e loro pezzi

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

Spalle e loro pezzi

119 €/100 kg/net

0210 11 90

altre

15,4

0210 12

Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

0210 12 11

salate o in salamoia

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

secche o affumicate

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

altre

15,4

0210 19

altre:

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

 

salate o in salamoia:

 

 

0210 19 10

Mezzene bacon o 3/4 anteriori

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

3/4 posteriori o parti centrali

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

Parti anteriori e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

Lombate e loro pezzi

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

altre

86,9 €/100 kg/net

 

secche o affumicate:

 

 

0210 19 60

Parti anteriori e loro pezzi

119 €/100 kg/net

0210 19 70

Lombate e loro pezzi

149,6 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

0210 19 81

disossate

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

altre

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

altre

15,4

0210 20

Carni della specie bovina:

 

 

0210 20 10

non disossate

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

disossate

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

 

 

0210 91 00

di primati

15,4

0210 92 00

di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

15,4

0210 93 00

di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

15,4

0210 99

altre:

 

 

 

Carni:

 

 

0210 99 10

di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

6,4

 

delle specie ovina e caprina:

 

 

0210 99 21

non disossate

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

disossate

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

di renne

15,4

0210 99 39

altre

15,4

 

Frattaglie:

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

0210 99 41

Fegati

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

altre

47,2 €/100 kg/net

 

della specie bovina:

 

 

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

altre

12,8

0210 99 60

delle specie ovina e caprina

15,4

 

altre:

 

 

 

Fegati di volatili:

 

 

0210 99 71

Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

esenzione

0210 99 79

altri

6,4

0210 99 80

altre

15,4

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i mammiferi della voce 0106;

b)

le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

c)

i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);

d)

il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

2.

In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Pesci vivi:

 

 

0301 10

Pesci ornamentali:

 

 

0301 10 10

di acqua dolce

esenzione

0301 10 90

di mare

7,5

 

altri pesci vivi:

 

 

0301 91

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0301 91 10

delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

altri

12

0301 92 00

Anguille (Anguilla spp.)

esenzione

0301 93 00

Carpe

8

0301 99

altri:

 

 

 

di acqua dolce:

 

 

0301 99 11

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

0301 99 19

altri

8

0301 99 90

di mare

16

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:

 

 

 

Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 11

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0302 11 10

delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

12

0302 11 80

altri

12

0302 12 00

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

0302 19 00

altri

8

 

Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 21

Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0302 21 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

Sogliole (Solea spp.)

15

0302 29

altri:

 

 

0302 29 10

Rombi gialli (Lepidorhombus ssp.)

15

0302 29 90

altri

15

 

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 31

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

 

 

0302 31 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 31 90

altri

22 (22)

0302 32

Tonni albacora (Thunnus albacares):

 

 

0302 32 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 32 90

altri

22 (22)

0302 33

Tonnetti striati:

 

 

0302 33 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 33 90

altri

22 (22)

0302 34

Tonni obesi (Thunnus obesus):

 

 

0302 34 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 34 90

altri

22 (22)

0302 35

Tonni rossi (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 35 90

altri

22 (22)

0302 36

Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii):

 

 

0302 36 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 36 90

altri

22 (22)

0302 39

altri:

 

 

0302 39 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 39 90

altri

22 (22)

0302 40 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 (23)

0302 50

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 50 10

della specie Gadus morhua

12

0302 50 90

altri

12

 

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 61

Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):

 

 

0302 61 10

Sardine della specie Sardina pilchardus

23

0302 61 30

Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

Spratti (Sprattus sprattus)

 (24)

0302 62 00

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (25)

0302 65

Squali:

 

 

0302 65 20

Spinaroli (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

6

0302 65 90

altri

8

0302 66 00

Anguille (Anguilla spp.)

esenzione

0302 69

altri:

 

 

 

di acqua dolce:

 

 

0302 69 11

Carpe

8

0302 69 19

altri

8

 

di mare:

 

 

 

Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33:

 

 

0302 69 21

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 69 25

altri

22 (22)

 

Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

0302 69 31

della specie Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

altri

7,5

0302 69 35

Pesci della specie Boreogadus saida

12

0302 69 41

Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

Molve (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

Acciughe (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

15

 

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

Naselli del genere Merluccius:

 

 

0302 69 66

Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

15

0302 69 67

Naselli della specie Merluccius australis

15

0302 69 68

altri

15 (22)

0302 69 69

Naselli del genere Urophycis

15

0302 69 75

Pesci castagna (Brama spp.)

15

0302 69 81

Rane pescatrici (Lophius spp.)

15

0302 69 85

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

Melù australe (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 87

Pesci spada (Xiphias gladius)

15

0302 69 88

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

0302 69 91

Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

Abadeci (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

Spigole (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

Orate (Sparus aurata)

15

0302 69 99

altri

15

0302 70 00

Fegati, uova e lattimi

10

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:

 

 

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 11 00

Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

altri

2

 

altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 21

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0303 21 10

delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

12

0303 21 80

altri

12

0303 22 00

Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

0303 29 00

altri

9 (22)

 

Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 31

Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0303 31 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

Sogliole (Solea spp.)

7,5

0303 39

altri:

 

 

0303 39 10

Passere artiche (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

Pesci del genere Rhombosolea

7,5

0303 39 70

altri

15

 

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 41

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):

 

 

0303 41 11

interi

22 (21)  (22)

0303 41 13

senza visceri né branchie

22 (21)  (22)

0303 41 19

altri (ad esempio decapitati)

22 (21)  (22)

0303 41 90

altri

22 (22)

0303 42

Tonni albacora (Thunnus albacares):

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):

 

 

 

interi:

 

 

0303 42 12

di peso superiore a 10 kg per pezzo

20 (21)  (22)

0303 42 18

altri

20 (21)  (22)

 

senza visceri né branchie:

 

 

0303 42 32

di peso superiore a 10 kg per pezzo

22 (21)  (22)

0303 42 38

altri

22 (21)  (22)

 

altri (ad esempio decapitati):

 

 

0303 42 52

di peso superiore a 10 kg per pezzo

22 (21)  (22)

0303 42 58

altri

22 (21)  (22)

0303 42 90

altri

22 (22)

0303 43

Tonnetti striati:

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):

 

 

0303 43 11

interi

22 (21)  (22)

0303 43 13

senza visceri né branchie

22 (21)  (22)

0303 43 19

altri (ad esempio decapitati)

22 (21)  (22)

0303 43 90

altri

22 (22)

0303 44

Tonni obesi (Thunnus obesus):

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):

 

 

0303 44 11

interi

22 (21)  (22)

0303 44 13

senza visceri né branchie

22 (21)  (22)

0303 44 19

altri (ad esempio decapitati)

22 (21)  (22)

0303 44 90

altri

22 (22)

0303 45

Tonni rossi (Thunnus thynnus):

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):

 

 

0303 45 11

interi

22 (21)  (22)

0303 45 13

senza visceri né branchie

22 (21)  (22)

0303 45 19

altri (ad esempio decapitati)

22 (21)  (22)

0303 45 90

altri

22 (22)

0303 46

Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii):

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):

 

 

0303 46 11

interi

22 (21)  (22)

0303 46 13

senza visceri né branchie

22 (21)  (22)

0303 46 19

altri (ad esempio decapitati)

22 (21)  (22)

0303 46 90

altri

22 (22)

0303 49

altri:

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):

 

 

0303 49 31

interi

22 (21)  (22)

0303 49 33

senza visceri né branchie

22 (21)  (22)

0303 49 39

altri (ad esempio decapitati)

22 (21)  (22)

0303 49 80

altri

22 (22)

0303 50 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 (23)

0303 60

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 60 11

della specie Gadus morhua

12

0303 60 19

della specie Gadus ogac

12

0303 60 90

della specie Gadus macrocephalus

12

 

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 71

Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):

 

 

0303 71 10

Sardine della specie Sardina pilchardus

23

0303 71 30

Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

Spratti (Sprattus sprattus)

 (24)

0303 72 00

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0303 74

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

 

0303 74 30

delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

 (25)

0303 74 90

della specie Scomber australasicus

15

0303 75

Squali:

 

 

0303 75 20

Spinaroli (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

6

0303 75 90

altri

8

0303 76 00

Anguille (Anguilla spp.)

esenzione

0303 77 00

Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

Naselli del genere Merluccius:

 

 

0303 78 11

Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

15

0303 78 12

Naselli della specie Merluccius hubbsi

15

0303 78 13

Naselli della specie Merluccius australis

15

0303 78 19

altri

15 (22)

0303 78 90

Naselli del genere Urophycis

15

0303 79

altri:

 

 

 

di acqua dolce:

 

 

0303 79 11

Carpe

8

0303 79 19

altri

8

 

di mare:

 

 

 

Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43:

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):

 

 

0303 79 21

interi

22 (21)  (22)

0303 79 23

senza visceri né branchie

22 (21)  (22)

0303 79 29

altri (ad esempio decapitati)

22 (21)  (22)

0303 79 31

altri

22 (22)

 

Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

0303 79 35

della specie Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

altri

7,5

0303 79 41

Pesci della specie Boreogadus saida

12

0303 79 45

Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

Molve (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

Pesci della specie Orcynopsis unicolor

 (26)

0303 79 65

Acciughe (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

15

0303 79 75

Pesci castagna (Brama spp.)

15

0303 79 81

Rane pescatrici (Lophius spp.)

15

0303 79 83

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

Melù australe (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 87

Pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

0303 79 88

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

0303 79 91

Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

Merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0303 79 93

Abadeci (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezealandiae

7,5

0303 79 98

altri

15

0303 80

Fegati, uova e lattimi:

 

 

0303 80 10

Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina (20)

esenzione

0303 80 90

altri

10

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

 

 

0304 10

freschi o refrigerati:

 

 

 

Filetti:

 

 

 

di pesci di acqua dolce:

 

 

0304 10 13

di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

 

di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:

 

 

0304 10 15

della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

12

0304 10 17

altri

12

0304 10 19

di altri pesci di acqua dolce

9

 

altri:

 

 

0304 10 31

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

18

0304 10 33

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

18

0304 10 35

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

18

0304 10 38

altri

18

 

altra carne di pesci (anche tritata):

 

 

0304 10 91

di pesci di acqua dolce

8

 

altri:

 

 

0304 10 97

Lati di aringhe

 (23)

0304 10 98

altri

15 (22)

0304 20

Filetti congelati:

 

 

 

di pesci di acqua dolce:

 

 

0304 20 13

di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

 

di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:

 

 

0304 20 15

della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

12

0304 20 17

altri

12

0304 20 19

di altri pesci di acqua dolce

9

 

altri:

 

 

 

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:

 

 

0304 20 21

della specie Gadus macrocephalus

7,5

0304 20 29

altri

7,5

0304 20 31

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

0304 20 35

della specie Sebastes marinus

7,5

0304 20 37

altri

7,5

0304 20 41

di merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0304 20 43

di molve (Molva spp.)

7,5

0304 20 45

di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus

18

 

di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor:

 

 

0304 20 51

della specie Scomber australasicus

15

0304 20 53

altri

15

 

di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

di naselli del genere Merluccius:

 

 

0304 20 55

di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus

7,5

0304 20 56

di naselli della specie Merluccius hubbsi

7,5

0304 20 58

altri

7,5

0304 20 59

di naselli del genere Urophycis

7,5

 

di squali:

 

 

0304 20 61

di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 20 69

di altri squali

7,5

0304 20 71

di passere di mare (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 20 73

di passere artiche (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

15

0304 20 83

di rane pescatrici (Lophius spp.)

15

0304 20 85

di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

di pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

0304 20 88

di austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

0304 20 91

di merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0304 20 94

altri

15 (22)

0304 90

altri:

 

 

0304 90 05

Surimi

15

 

altri:

 

 

0304 90 10

di pesci di acqua dolce

8

 

altri:

 

 

0304 90 22

di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (23)

0304 90 31

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

8

 

di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida:

 

 

0304 90 35

della specie Gadus macrocephalus

7,5

0304 90 38

di merluzzi della specie Gadus morhua

7,5

0304 90 39

altri

7,5

0304 90 41

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 90 51

di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

15

0304 90 55

di pesci castagna (Brama spp.)

15

0304 90 57

di rane pescatrici (Lophius spp.)

7,5

0304 90 59

di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

0304 90 61

di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

di pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

0304 90 97

altri

7,5

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

 

 

0305 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

13

0305 20 00

Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

11

0305 30

Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:

 

 

 

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:

 

 

0305 30 11

di merluzzi della specie Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

altri

20

0305 30 30

di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

15

0305 30 50

di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

15

0305 30 90

altri

16

 

Pesci affumicati, compresi i filetti:

 

 

0305 41 00

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

13

0305 42 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

altri:

 

 

0305 49 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

Anguille (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

altri

14

 

Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:

 

 

0305 51

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0305 51 10

secchi, non salati

13 (22)

0305 51 90

secchi e salati

13 (22)

0305 59

altri:

 

 

 

Pesci della specie Boreogadus saida:

 

 

0305 59 11

secchi, non salati

13 (22)

0305 59 19

secchi e salati

13 (22)

0305 59 30

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

Acciughe (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

altri

12

 

Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:

 

 

0305 61 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (22)

0305 63 00

Acciughe (Engraulis spp.)

10

0305 69

altri:

 

 

0305 69 10

Pesci della specie Boreogadus saida

13 (22)

0305 69 30

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

11

0305 69 80

altri

12

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

congelati:

 

 

0306 11

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 

 

0306 11 10

Code di aragoste

12,5

0306 11 90

altre

12,5

0306 12

Astici (Homarus spp.):

 

 

0306 12 10

interi

6

0306 12 90

altri

16

0306 13

Gamberetti:

 

 

0306 13 10

Gamberetti della famiglia Pandalidae

12

0306 13 30

Gamberetti grigi del genere Crangon

18

0306 13 40

Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

12

0306 13 80

altri

12

0306 14

Granchi:

 

 

0306 14 10

Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

Granchi porri (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

altri

7,5

0306 19

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

0306 19 10

Gamberi

7,5

0306 19 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

altri

12

 

non congelati:

 

 

0306 21 00

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

Astici (Homarus spp.):

 

 

0306 22 10

vivi

8

 

altri:

 

 

0306 22 91

interi

8

0306 22 99

altri

10

0306 23

Gamberetti:

 

 

0306 23 10

Gamberetti della famiglia Pandalidae

12

 

Gamberetti grigi del genere Crangon:

 

 

0306 23 31

freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

18

0306 23 39

altri

18

0306 23 90

altri

12

0306 24

Granchi:

 

 

0306 24 30

Granchi porri (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

altri

7,5

0306 29

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

0306 29 10

Gamberi

7,5

0306 29 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

altri

12

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

0307 10

Ostriche:

 

 

0307 10 10

Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

esenzione

0307 10 90

altre

9

 

Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten:

 

 

0307 21 00

vivi, freschi o refrigerati

8

0307 29

altri:

 

 

0307 29 10

Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

8

0307 29 90

altri

8

 

Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

0307 31

vivi, freschi o refrigerati:

 

 

0307 31 10

Mytilus spp.

10

0307 31 90

Perna spp.

8

0307 39

altri:

 

 

0307 39 10

Mytilus spp.

10

0307 39 90

Perna spp.

8

 

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41

vivi, freschi o refrigerati:

 

 

0307 41 10

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

8

 

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

altri

8

0307 49

altri:

 

 

 

congelati:

 

 

 

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.):

 

 

 

del genere Sepiola:

 

 

0307 49 01

Sepiola rondeleti

6

0307 49 11

altre

8

0307 49 18

altre

8

 

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

Loligo spp.:

 

 

0307 49 31

Loligo vulgaris

6

0307 49 33

Loligo pealei

6

0307 49 35

Loligo patagonica

6

0307 49 38

altri

6

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

altri

8

 

altri:

 

 

0307 49 71

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

8

 

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 49 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

altri

8

 

Polpi o piovre (Octopus spp.):

 

 

0307 51 00

vivi, freschi o refrigerati

8

0307 59

altri:

 

 

0307 59 10

congelati

8

0307 59 90

altri

8

0307 60 00

Lumache, diverse da quelle di mare

esenzione

 

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

0307 91 00

vivi, freschi o refrigerati

11

0307 99

altri:

 

 

 

congelati:

 

 

0307 99 11

Totani (Illex spp.)

8

0307 99 13

Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae

8

0307 99 15

Meduse (Rhopilema spp.)

esenzione

0307 99 18

altri

11

0307 99 90

altri

11

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1.

Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

2.

Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

a)

«burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

b)

«paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.

3.

I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

a)

avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;

b)

avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;

c)

essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

4.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);

b)

le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

Note di sottovoci

1.

Ai fini della sottovoce 0404 10 l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.

2.

Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90).

Note complementari

1.

L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:

a)

per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b)

per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.

2.

Sono considerate come «forme standard», ai sensi delle sottovoci 0406 90 02 e 0406 90 03, le forme aventi i seguenti pesi netti:

Emmental: da 60 kg o più ma non più di 130 kg;

Gruyère e Sbrinz: da 20 kg o più ma non più di 45 kg;

Bergkäse: da 20 kg o più ma non più di 60 kg;

Appenzell: da 6 kg o più ma non più di 8 kg.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

0401 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:

 

 

0401 10 10

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

altri

12,9 €/100 kg/net

0401 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

 

 

inferiore o uguale a 3 %:

 

 

0401 20 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

altri

17,9 €/100 kg/net

 

superiore a 3 %:

 

 

0401 20 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

altri

21,8 €/100 kg/net

0401 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:

 

 

 

inferiore o uguale a 21 %:

 

 

0401 30 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

altri

56,6 €/100 kg/net

 

superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

 

0401 30 31

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

110 €/100 kg/net

0401 30 39

altri

109,1 €/100 kg/net

 

superiore a 45 %:

 

 

0401 30 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

altri

182,8 €/100 kg/net

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

0402 10

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

0402 10 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

altri

118,8 €/100 kg/net (29)

 

altri:

 

 

0402 10 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (30)

0402 10 99

altri

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (30)

 

in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

 

 

0402 21

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

 

0402 21 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

0402 21 17

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %

130,4 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

 

0402 21 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

altri

161,9 €/100 kg/net

0402 29

altri:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

 

0402 29 11

Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

 

altri:

 

 

0402 29 15

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0402 29 19

altri

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (30)

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

 

0402 29 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0402 29 99

altri

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (30)

 

altri:

 

 

0402 91

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

 

 

0402 91 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

altri

34,7 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %:

 

 

0402 91 31

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

altri

43,4 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

 

0402 91 51

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

altri

109,1 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

 

 

0402 91 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

altri

182,8 €/100 kg/net

0402 99

altri:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:

 

 

0402 99 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

altri

57,2 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

 

0402 99 31

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (30)

0402 99 39

altri

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (30)

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

 

 

0402 99 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (30)

0402 99 99

altri

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (30)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

0403 10

Iogurt:

 

 

 

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0403 10 11

inferiore o uguale a 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

superiore a 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0403 10 31

inferiore o uguale a 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 10 33

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 10 39

superiore a 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

 

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

0403 10 51

inferiore o uguale a 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

superiore a 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0403 10 91

inferiore o uguale a 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

superiore a 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

altri:

 

 

 

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide:

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0403 90 11

inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0403 90 31

inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0403 90 33

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0403 90 39

superiore a 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

 

altri:

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0403 90 51

inferiore o uguale a 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

superiore a 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0403 90 61

inferiore o uguale a 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 90 63

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 90 69

superiore a 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

 

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

0403 90 71

inferiore o uguale a 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

superiore a 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

0403 90 91

inferiore o uguale a 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

superiore a 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

 

 

0404 10

Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide:

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

 

 

 

inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0404 10 02

inferiore o uguale a 1,5 %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0404 10 12

inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

 

 

 

inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0404 10 26

inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (30)

0404 10 28

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 32

superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

 

superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0404 10 34

inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 36

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 38

superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

 

altri:

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

 

 

 

inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0404 10 48

inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 €/kg/net (31)

0404 10 52

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0404 10 56

inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

 

 

 

inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0404 10 72

inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (33)

0404 10 74

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 76

superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

 

superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0404 10 78

inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 82

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 84

superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 90

altri:

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0404 90 21

inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

0404 90 81

inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 90 83

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 90 89

superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

0405 10

Burro:

 

 

 

avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

 

 

 

Burro naturale:

 

 

0405 10 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 19

altro

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 30

Burro ricombinato

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 50

Burro di siero di latte

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 90

altro

231,3 €/100 kg/net (29)

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

 

0405 20 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

9 + EA (27)

0405 20 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

9 + EA (27)

0405 20 90

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

189,6 €/100 kg/net

0405 90

altri:

 

 

0405 90 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

231,3 €/100 kg/net (29)

0405 90 90

altri

231,3 €/100 kg/net (29)

0406

Formaggi e latticini:

 

 

0406 10

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:

 

 

0406 10 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %

185,2 €/100 kg/net (29)

0406 10 80

altri

221,2 €/100 kg/net (29)

0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:

 

 

0406 20 10

Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (36)

7,7

0406 20 90

altri

188,2 €/100 kg/net (29)

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:

 

 

0406 30 10

ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca

144,9 €/100 kg/net (29)

 

altri:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:

 

 

0406 30 31

inferiore o uguale a 48 %

139,1 €/100 kg/net (29)

0406 30 39

superiore a 48 %

144,9 €/100 kg/net (29)

0406 30 90

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

215 €/100 kg/net (29)

0406 40

Formaggi a pasta erborinata:

 

 

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/net (29)

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (29)

0406 40 90

altri

140,9 €/100 kg/net (29)

0406 90

altri formaggi:

 

 

0406 90 01

destinati alla trasformazione (35)

167,1 €/100 kg/net (29)

 

altri:

 

 

 

Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell:

 

 

0406 90 02

in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto superiore a 401,85 € ed inferiore o uguale a 430,62 € e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)  (28)

17,54 €/100 kg/net (32)  (34)

0406 90 03

in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto superiore a 430,62 € e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)  (28)

6,58 €/100 kg/net

0406 90 04

in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera superiore a 430,62 € ed inferiore o uguale a 459,39 € per 100 kg di peso netto e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)  (28)

17,54 €/100 kg/net (32)  (34)

0406 90 05

in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera superiore a 459,39 € per 100 kg di peso netto e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)  (28)

6,58 €/100 kg/net

0406 90 06

in pezzi senza crosta, di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera superiore a 499,67 € per 100 kg di peso netto, aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi, condizionati sotto vuoto o gas inerte, riportante sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, il nome dell'imballatore responsabile e il paese di fabbricazione (36)  (28)

6,58 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

0406 90 13

Emmental

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 17

Bergkäse, Appenzell

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 19

Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (36)

7,7

0406 90 21

Cheddar

167,1 €/100 kg/net (29)

0406 90 23

Edam (Geheimratskäse)

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 25

Tilsit

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 27

Butterkäse

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 29

Kashkaval

151 €/100 kg/net (29)

 

Feta:

 

 

0406 90 31

di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 33

altri

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 35

Kefalotyri

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 37

Finlandia

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 39

Jarlsberg

151 €/100 kg/net (29)

 

altri:

 

 

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

151 €/100 kg/net (29)

 

altri:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

inferiore o uguale a 47 %:

 

 

0406 90 61

Grana padano, Parmigiano reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

Fiore sardo, Pecorino

188,2 €/100 kg/net (29)

0406 90 69

altri

188,2 €/100 kg/net (29)

 

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:

 

 

0406 90 73

Provolone

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 78

Gouda

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 82

Camembert

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 84

Brie

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 85

Kefalograviera, Kasseri

151 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

0406 90 86

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 87

superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 88

superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 93

superiore a 72 %

185,2 €/100 kg/net (29)

0406 90 99

altri

221,2 €/100 kg/net (29)

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

 

di volatili da cortile:

 

 

 

da cova (37):

 

 

0407 00 11

di tacchine o di oche

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

altri

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

altri

30,4 €/100 kg/net (29)

1 000 p/st

0407 00 90

altri

7,7

p/st

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

Tuorli:

 

 

0408 11

essiccati:

 

 

0408 11 20

inadatti ad uso alimentare (38)

esenzione

0408 11 80

altri

142,3 €/100 kg/net (29)

0408 19

altri:

 

 

0408 19 20

inadatti ad uso alimentare (38)

esenzione

 

altri:

 

 

0408 19 81

liquidi

62 €/100 kg/net (29)

0408 19 89

altri, compresi congelati

66,3 €/100 kg/net (29)

 

altri:

 

 

0408 91

essiccati:

 

 

0408 91 20

inadatti ad uso alimentare (38)

esenzione

0408 91 80

altri

137,4 €/100 kg/net (29)

0408 99

altri:

 

 

0408 99 20

inadatti ad uso alimentare (38)

esenzione

0408 99 80

altri

35,3 €/100 kg/net (29)

0409 00 00

Miele naturale

17,3

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

7,7

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);

b)

i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);

c)

le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

d)

le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

2.

I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).

3.

Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4.

Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

esenzione

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

 

 

0502 10 00

Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

esenzione

0502 90 00

altri

esenzione

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

esenzione

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

esenzione

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

 

 

0505 10

Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:

 

 

0505 10 10

gregge

esenzione

0505 10 90

altre

esenzione

0505 90 00

altri

esenzione

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

 

 

0506 10 00

Osseina e ossa acidulate

esenzione

0506 90 00

altre

esenzione

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

 

 

0507 10 00

Avorio; polveri e cascami d'avorio

esenzione

0507 90 00

altri

esenzione

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

esenzione

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

 

 

0509 00 10

gregge

esenzione

0509 00 90

altre

5,1

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

esenzione

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

 

0511 10 00

Sperma di tori

esenzione

p/st (39)

 

altri:

 

 

0511 91

Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

 

 

0511 91 10

Cascami di pesci

esenzione

0511 91 90

altri

esenzione

0511 99

altri:

 

 

0511 99 10

Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge

esenzione

0511 99 90

altri

esenzione

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Nota

1.

In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1.

Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.

2.

I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 9701.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementari

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:

 

 

0601 10

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:

 

 

0601 10 10

Giacinti

5,1

p/st

0601 10 20

Narcisi

5,1

p/st

0601 10 30

Tulipani

5,1

p/st

0601 10 40

Gladioli

5,1

p/st

0601 10 90

altri

5,1

0601 20

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:

 

 

0601 20 10

Piantimi, piante e radici di cicoria

esenzione

0601 20 30

Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

9,6

0601 20 90

altri

6,4

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

 

 

0602 10

Talee senza radici e marze:

 

 

0602 10 10

di viti

esenzione

0602 10 90

altre

4

0602 20

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:

 

 

0602 20 10

Talee innestate e barbatelle, di viti

esenzione

0602 20 90

altri

8,3

0602 30 00

Rododendri e azalee, anche innestati

8,3

0602 40

Rosai, anche innestati:

 

 

0602 40 10

non innestati

8,3

p/st

0602 40 90

innestati

8,3

p/st

0602 90

altri:

 

 

0602 90 10

Bianco di funghi (micelio)

8,3

0602 90 20

Barbatelle di ananassi

esenzione

0602 90 30

Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

8,3

 

altri:

 

 

 

Piante da pien'aria:

 

 

 

Alberi, arbusti e arboscelli:

 

 

0602 90 41

da bosco

8,3

 

altri:

 

 

0602 90 45

Talee radicate e giovani piante

6,5

0602 90 49

altri

8,3

 

altre piante da pien'aria:

 

 

0602 90 51

Piante vivaci

8,3

0602 90 59

altre

8,3

 

Piante d'appartamento:

 

 

0602 90 70

Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

6,5

 

altre:

 

 

0602 90 91

Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee

6,5

0602 90 99

altre

6,5

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

 

 

0603 10

freschi:

 

 

0603 10 10

Rose

 (40)

p/st

0603 10 20

Garofani

 (40)

p/st

0603 10 30

Orchidee

 (40)

p/st

0603 10 40

Gladioli

 (40)

p/st

0603 10 50

Crisantemi

 (40)

p/st

0603 10 80

altri

 (40)

0603 90 00

altri

10

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

 

 

0604 10

Muschi e licheni:

 

 

0604 10 10

Licheni delle renne

esenzione

0604 10 90

altri

5

 

altri:

 

 

0604 91

freschi:

 

 

0604 91 20

Alberi di Natale

2,5

p/st

0604 91 40

Rami di conifere

2,5

0604 91 90

altri

2

0604 99

altri:

 

 

0604 99 10

semplicemente essiccati

esenzione

0604 99 90

altri

10,9

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.

2.

Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana).

3.

La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:

a)

i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);

b)

il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;

c)

la farina, il semolino, la polvere, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);

d)

le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).

4.

Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

Nota complementare

1.

Sono considerati «pellets ottenuti a partire da farine e semolini» ai sensi della sottovoce 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0701

Patate, fresche o refrigerate:

 

 

0701 10 00

da semina (52)

4,5

0701 90

altre:

 

 

0701 90 10

destinate alla fabbricazione della fecola (41)

5,8

 

altre:

 

 

0701 90 50

di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

 (46)

0701 90 90

altre

11,5

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

 (43)

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:

 

 

0703 10

Cipolle e scalogni:

 

 

 

Cipolle:

 

 

0703 10 11

da semina

9,6

0703 10 19

altre

9,6

0703 10 90

Scalogni

9,6

0703 20 00

Agli

9,6 + 120 €/100 kg/net (44)

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei

10,4

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

 

 

0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli

 (47)

0704 20 00

Cavoletti di Bruxelles

12

0704 90

altri:

 

 

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

12 MIN 0,4 €/100 kg/net

0704 90 90

altri

12

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

 

 

 

Lattughe:

 

 

0705 11 00

a cappuccio

 (48)

0705 19 00

altre

10,4

 

Cicorie:

 

 

0705 21 00

Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0705 29 00

altre

10,4

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:

 

 

0706 10 00

Carote e navoni

13,6 (44)

0706 90

altri:

 

 

0706 90 10

Sedani-rapa

 (49)

0706 90 30

Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)

12

0706 90 90

altri

13,6

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

 

 

0707 00 05

Cetrioli

 (43)

0707 00 90

Cetriolini

12,8

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:

 

 

0708 10 00

Piselli (Pisum sativum)

 (50)

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 (51)

0708 90 00

altri legumi

11,2

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

 

 

0709 10 00

Carciofi

 (43)

0709 20 00

Asparagi

10,2

0709 30 00

Melanzane

12,8

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa

12,8

 

Funghi e tartufi:

 

 

0709 51 00

Funghi del genere Agaricus

12,8

0709 52 00

Tartufi

6,4

0709 59

altri:

 

 

0709 59 10

Funghi galletti o gallinacci

3,2

0709 59 30

Funghi porcini

5,6

0709 59 90

altri

6,4

0709 60

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:

 

 

0709 60 10

Peperoni

7,2 (44)

 

altri:

 

 

0709 60 91

del genere «Capsicum» destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di «Capsicum» (41)

esenzione

0709 60 95

destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (41)

esenzione

0709 60 99

altri

6,4

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

10,4

0709 90

altri:

 

 

0709 90 10

Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

10,4

0709 90 20

Bietole da costa e cardi

10,4

 

Olive:

 

 

0709 90 31

destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (41)

4,5

0709 90 39

altre

13,1 €/100 kg/net

0709 90 40

Capperi

5,6

0709 90 50

Finocchi

8

0709 90 60

Granturco dolce

9,4 €/100 kg/net

0709 90 70

Zucchine

 (43)

0709 90 90

altri

12,8

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

0710 10 00

Patate

14,4

 

Legumi da granella, anche sgranati:

 

 

0710 21 00

Piselli (Pisum sativum)

14,4

0710 22 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0710 29 00

altri

14,4

0710 30 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

14,4

0710 40 00

Granturco dolce

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (45)

0710 80

altri ortaggi o legumi:

 

 

0710 80 10

Olive

15,2

 

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:

 

 

0710 80 51

Peperoni

14,4

0710 80 59

altri

6,4

 

Funghi:

 

 

0710 80 61

del genere Agaricus

14,4

0710 80 69

altri

14,4

0710 80 70

Pomodori

14,4

0710 80 80

Carciofi

14,4

0710 80 85

Asparagi

14,4

0710 80 95

altri

14,4

0710 90 00

Miscele di ortaggi o di legumi

14,4

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

0711 20

Olive:

 

 

0711 20 10

destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (41)

6,4

0711 20 90

altre

13,1 €/100 kg/net

0711 30 00

Capperi

4,8

0711 40 00

Cetrioli e cetriolini

12

 

Funghi e tartufi:

 

 

0711 51 00

Funghi del genere Agaricus

9,6 + 191 €/100 kg/net eda (44)

kg/net eda

0711 59 00

altri

9,6

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

Ortaggi o legumi:

 

 

0711 90 10

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», esclusi i peperoni

6,4

0711 90 30

Granturco dolce

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (45)

0711 90 50

Cipolle

7,2

0711 90 80

altri

9,6

0711 90 90

Miscele di ortaggi o legumi

12

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

 

 

0712 20 00

Cipolle

12,8 (44)

 

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi:

 

 

0712 31 00

Funghi del genere Agaricus

12,8

0712 32 00

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

12,8

0712 33 00

Tremelle (Tremella spp.)

12,8

0712 39 00

altri

12,8

0712 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

0712 90 05

Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate

10,2

 

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 

 

0712 90 11

ibrido, destinato alla semina (52)

esenzione

0712 90 19

altro

9,4 €/100 kg/net

0712 90 30

Pomodori

12,8

0712 90 50

Carote

12,8

0712 90 90

altri

12,8

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

 

 

0713 10

Piselli (Pisum sativum):

 

 

0713 10 10

destinati alla semina

esenzione

0713 10 90

altri

esenzione

0713 20 00

Ceci

esenzione

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

0713 31 00

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

esenzione

0713 32 00

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

esenzione

0713 33

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

 

 

0713 33 10

destinati alla semina

esenzione

0713 33 90

altri

esenzione

0713 39 00

altri

esenzione

0713 40 00

Lenticchie

esenzione

0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

3,2

0713 90 00

altre

3,2

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:

 

 

0714 10

Radici di manioca:

 

 

0714 10 10

Pellets ottenuti a partire da farine e semolini

9,5 €/100 kg/net (44)

 

altri:

 

 

0714 10 91

dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

9,5 €/100 kg/net (44)

0714 10 99

altri

9,5 €/100 kg/net (44)

0714 20

Patate dolci:

 

 

0714 20 10

fresche, intere, destinate al consumo umano (53)

3,8 (42)

0714 20 90

altre

6,4 €/100 kg/net (44)

0714 90

altri:

 

 

 

Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:

 

 

0714 90 11

dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

9,5 €/100 kg/net (44)

0714 90 19

altri

9,5 €/100 kg/net (44)

0714 90 90

altri

3,8 (42)

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Note

1.

Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.

2.

Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

3.

Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:

a)

migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);

b)

migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);

purché mantengano il carattere di frutta secche.

Note complementari

1.

Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio («tenore in zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore 0,95.

2.

Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicali» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

3.

Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

 

 

Noci di cocco:

 

 

0801 11 00

disseccate

esenzione

0801 19 00

altre

esenzione

 

Noci del Brasile:

 

 

0801 21 00

con guscio

esenzione

0801 22 00

sgusciate

esenzione

 

Noci di acagiù:

 

 

0801 31 00

con guscio

esenzione

0801 32 00

sgusciate

esenzione

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

 

 

Mandorle:

 

 

0802 11

con guscio:

 

 

0802 11 10

amare

esenzione

0802 11 90

altre

5,6 (55)

0802 12

sgusciate:

 

 

0802 12 10

amare

esenzione

0802 12 90

altre

3,5 (55)

 

Nocciole (Corylus spp.):

 

 

0802 21 00

con guscio

3,2

0802 22 00

sgusciate

3,2

 

Noci comuni:

 

 

0802 31 00

con guscio

4

0802 32 00

sgusciate

5,1

0802 40 00

Castagne e marroni (Castanea spp.)

5,6

0802 50 00

Pistacchi

1,6

0802 90

altre:

 

 

0802 90 20

Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn

esenzione

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico

3,2 (62)

0802 90 60

Noci macadamia

2

0802 90 85

altre

3,2 (62)

0803 00

Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate:

 

 

 

fresche:

 

 

0803 00 11

Banane da cuocere

16

0803 00 19

altre

680 €/1 000 kg/net (55)

0803 00 90

essiccate

16

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:

 

 

0804 10 00

Datteri

7,7

0804 20

Fichi:

 

 

0804 20 10

freschi

5,6

0804 20 90

secchi

8

0804 30 00

Ananassi

5,8

0804 40 00

Avocadi

 (56)

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

esenzione

0805

Agrumi, freschi o secchi:

 

 

0805 10

Arance:

 

 

0805 10 20

Arance dolci, fresche

 (54)

0805 10 80

altre

 (57)

0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:

 

 

0805 20 10

Clementine

 (54)

0805 20 30

Monreal e satsuma

 (54)

0805 20 50

Mandarini e wilkings

 (54)

0805 20 70

Tangerini

 (54)

0805 20 90

altri

 (54)

0805 40 00

Pompelmi e pomeli

 (58)

0805 50

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

 

 

0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

 (54)

0805 50 90

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0805 90 00

altri

12,8

0806

Uve, fresche o secche:

 

 

0806 10

fresche:

 

 

0806 10 10

da tavola

 (54)

0806 10 90

altre

 (59)

0806 20

secche:

 

 

0806 20 10

Uve di Corinto

2,4

0806 20 30

Uva sultanina

2,4

0806 20 90

altre

2,4

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

 

 

 

Meloni (compresi i cocomeri):

 

 

0807 11 00

Cocomeri

8,8

0807 19 00

altri

8,8

0807 20 00

Papaie

esenzione

0808

Mele, pere e cotogne, fresche:

 

 

0808 10

Mele:

 

 

0808 10 10

Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

 (54)

0808 10 80

altre

 (54)

0808 20

Pere e cotogne:

 

 

 

Pere:

 

 

0808 20 10

Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

 (54)

0808 20 50

altre

 (54)

0808 20 90

Cotogne

7,2

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

 

 

0809 10 00

Albicocche

 (54)

0809 20

Ciliege:

 

 

0809 20 05

Ciliege acide (Prunus cerasus)

 (54)

0809 20 95

altre

 (54)

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci:

 

 

0809 30 10

Pesche noci

 (54)

0809 30 90

altre

 (54)

0809 40

Prugne e prugnole:

 

 

0809 40 05

Prugne

 (54)

0809 40 90

Prugnole

12

0810

Altre frutta fresche:

 

 

0810 10 00

Fragole

 (60)

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:

 

 

0810 20 10

Lamponi

8,8

0810 20 90

altri

9,6

0810 30

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:

 

 

0810 30 10

Ribes nero (cassis)

8,8

0810 30 30

Ribes rosso

8,8

0810 30 90

altri

9,6

0810 40

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»:

 

 

0810 40 10

Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea»)

esenzione

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

3,2

0810 40 50

Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»

3,2

0810 40 90

altri

9,6

0810 50 00

Kiwi

 (61)

0810 60 00

Durian

8,8

0810 90

altri:

 

 

0810 90 30

Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie

esenzione

0810 90 40

Frutti della passione, carambole e pitahaya

esenzione

0810 90 95

altre

8,8

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

0811 10

Fragole:

 

 

 

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

0811 10 11

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 10 19

altre

20,8

0811 10 90

altre

14,4

0811 20

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

 

 

 

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

0811 20 11

con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 20 19

altri

20,8

 

altri:

 

 

0811 20 31

Lamponi

14,4

0811 20 39

Ribes nero (cassis)

14,4

0811 20 51

Ribes rosso

12

0811 20 59

More di rovo o di gelso e more-lamponi

12

0811 20 90

altri

14,4

0811 90

altre:

 

 

 

con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

0811 90 11

Frutta tropicali e noci tropicali

13 + 5,3 €/100 kg/net

0811 90 19

altri

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

0811 90 31

Frutta tropicali e noci tropicali

13

0811 90 39

altri

20,8

 

altre:

 

 

0811 90 50

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

12

0811 90 70

Mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»

3,2

 

Ciliege:

 

 

0811 90 75

Ciliege acide (Prunus cerasus)

14,4

0811 90 80

altre

14,4

0811 90 85

Frutta tropicali e noci tropicali

9

0811 90 95

altre

14,4

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

 

 

0812 10 00

Ciliege

8,8

0812 90

altre:

 

 

0812 90 10

Albicocche

12,8

0812 90 20

Arance

12,8

0812 90 30

Papaie

2,3

0812 90 40

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

6,4

0812 90 70

Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali

5,5

0812 90 98

altre

8,8

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

 

0813 10 00

Albicocche

5,6

0813 20 00

Prugne

9,6

0813 30 00

Mele

3,2

0813 40

altre frutta:

 

 

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci

5,6

0813 40 30

Pere

6,4

0813 40 50

Papaie

2

0813 40 60

Tamarindi

esenzione

0813 40 70

Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

esenzione

0813 40 95

altre

2,4

0813 50

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

 

 

Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:

 

 

 

senza prugne:

 

 

0813 50 12

di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

4

0813 50 15

altre

6,4

0813 50 19

con prugne

9,6

 

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:

 

 

0813 50 31

di noci tropicali

4

0813 50 39

altri

6,4

 

altri miscugli:

 

 

0813 50 91

non contenenti prugne e fichi

8

0813 50 99

altri

9,6

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

1,6

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1.

I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:

a)

i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;

b)

i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

2.

Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.

Nota complementare

1.

Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a) è quello applicabile alla componente che ha il dazio più elevato.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

 

 

 

Caffè non torrefatto:

 

 

0901 11 00

non decaffeinizzato

esenzione

0901 12 00

decaffeinizzato

8,3

 

Caffè torrefatto:

 

 

0901 21 00

non decaffeinizzato

7,5

0901 22 00

decaffeinizzato

9

0901 90

altri:

 

 

0901 90 10

Bucce e pellicole di caffè

esenzione

0901 90 90

Succedanei del caffè contenenti caffè

11,5

0902

Tè, anche aromatizzato:

 

 

0902 10 00

Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

3,2

0902 20 00

Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato

esenzione

0902 30 00

Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg

esenzione

0902 40 00

Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

esenzione

0903 00 00

Mate

esenzione

0904

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati:

 

 

 

Pepe:

 

 

0904 11 00

non tritato né polverizzato:

esenzione

0904 12 00

tritato o polverizzato

4

0904 20

Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:

 

 

 

non tritati né polverizzati:

 

 

0904 20 10

Peperoni

9,6

0904 20 30

altri

esenzione

0904 20 90

tritati o polverizzati

5

0905 00 00

Vaniglia

6

0906

Cannella e fiori di cinnamomo:

 

 

0906 10 00

non tritati né polverizzati

esenzione

0906 20 00

tritati o polverizzati

esenzione

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

8

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

 

 

0908 10 00

Noci moscate

esenzione

0908 20 00

Macis

esenzione

0908 30 00

Amomi e cardamomi

esenzione

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:

 

 

0909 10 00

Semi di anice o di badiana

esenzione

0909 20 00

Semi di coriandolo

esenzione

0909 30 00

Semi di cumino

esenzione

0909 40 00

Semi di carvi

esenzione

0909 50 00

Semi di finocchio; bacche di ginepro

esenzione

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:

 

 

0910 10 00

Zenzero

esenzione

0910 20

Zafferano:

 

 

0910 20 10

non tritato né polverizzato

esenzione

0910 20 90

tritato o polverizzato

8,5

0910 30 00

Curcuma

esenzione

0910 40

Timo; foglie di alloro:

 

 

 

Timo:

 

 

 

non tritato né polverizzato:

 

 

0910 40 11

Serpillo (Thymus serpyllum)

esenzione

0910 40 13

altro

7

0910 40 19

tritato o polverizzato

8,5

0910 40 90

Foglie di alloro

7

0910 50 00

Curry

esenzione

 

altre spezie:

 

 

0910 91

Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:

 

 

0910 91 10

non tritati né polverizzati

esenzione

0910 91 90

tritati o polverizzati

12,5

0910 99

altre:

 

 

0910 99 10

Semi di fieno greco

esenzione

 

altre:

 

 

0910 99 91

non tritate né polverizzate

esenzione

0910 99 99

tritate o polverizzate

12,5

CAPITOLO 10

CEREALI

Note

1.

a)

I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.

b)

Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.

2.

La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

Nota di sottovoci

1.

Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

Note complementari

1.

Sono considerati:

a)

«riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

b)

«riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;

c)

«riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;

d)

«risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;

e)

«riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;

f)

«riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;

g)

«riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;

h)

«rotture», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

2.

Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

a)

per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b)

negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

 

 

1001 10 00

Frumento (grano) duro

148 €/t (64)  (65)

1001 90

altro:

 

 

1001 90 10

Spelta, destinata alla semina (63)

12,8

 

altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

95 €/t (65)

1001 90 99

altri

95 €/t (64)  (65)

1002 00 00

Segala

93 €/t (65)

1003 00

Orzo:

 

 

1003 00 10

destinato alla semina

93 €/t

1003 00 90

altro

93 €/t

1004 00 00

Avena

89 €/t

1005

Granturco:

 

 

1005 10

destinato alla semina:

 

 

 

ibrido (63):

 

 

1005 10 11

ibrido doppio e ibrido top-cross

esenzione

1005 10 13

ibrido a tre vie

esenzione

1005 10 15

ibrido semplice

esenzione

1005 10 19

altro

esenzione

1005 10 90

altro

94 €/t (65)

1005 90 00

altro

94 €/t (64)  (65)

1006

Riso:

 

 

1006 10

Risone (riso «paddy»):

 

 

1006 10 10

destinato alla semina (63)

7,7

 

altro:

 

 

 

surriscaldato (parboiled):

 

 

1006 10 21

a grani tondi

211 €/t

1006 10 23

a grani medi

211 €/t

 

a grani lunghi:

 

 

1006 10 25

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

211 €/t

1006 10 27

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

211 €/t

 

altro:

 

 

1006 10 92

a grani tondi

211 €/t

1006 10 94

a grani medi

211 €/t

 

a grani lunghi:

 

 

1006 10 96

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

211 €/t

1006 10 98

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

211 €/t

1006 20

Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»):

 

 

 

surriscaldato (parboiled):

 

 

1006 20 11

a grani tondi

264 €/t (66)  (64)

1006 20 13

a grani medi

264 €/t (66)  (64)

 

a grani lunghi:

 

 

1006 20 15

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

264 €/t (66)  (64)

1006 20 17

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

264 €/t (66)  (64)

 

altro:

 

 

1006 20 92

a grani tondi

264 €/t (66)  (64)

1006 20 94

a grani medi

264 €/t (66)  (64)

 

a grani lunghi:

 

 

1006 20 96

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

264 €/t (66)  (64)

1006 20 98

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

264 €/t (66)  (64)

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

 

 

 

Riso semilavorato:

 

 

 

surriscaldato (parboiled):

 

 

1006 30 21

a grani tondi

416 €/t (66)  (64)

1006 30 23

a grani medi

416 €/t (66)  (64)

 

a grani lunghi:

 

 

1006 30 25

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

416 €/t (66)  (64)

1006 30 27

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (66)  (64)

 

altro:

 

 

1006 30 42

a grani tondi

416 €/t (66)  (64)

1006 30 44

a grani medi

416 €/t (66)  (64)

 

a grani lunghi:

 

 

1006 30 46

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

416 €/t (66)  (64)

1006 30 48

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (66)  (64)

 

Riso lavorato:

 

 

 

surriscaldato (parboiled):

 

 

1006 30 61

a grani tondi

416 €/t (66)  (64)

1006 30 63

a grani medi

416 €/t (66)  (64)

 

a grani lunghi:

 

 

1006 30 65

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

416 €/t (66)  (64)

1006 30 67

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (66)  (64)

 

altro:

 

 

1006 30 92

a grani tondi

416 €/t (66)  (64)

1006 30 94

a grani medi

416 €/t (66)  (64)

 

a grani lunghi:

 

 

1006 30 96

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

416 €/t (66)  (64)

1006 30 98

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (66)  (64)

1006 40 00

Rotture di riso

128 €/t (64)

1007 00

Sorgo da granella:

 

 

1007 00 10

ibrido destinato alla semina (63)

6,4

1007 00 90

altro

94 €/t (64)  (65)

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

 

 

1008 10 00

Grano saraceno

37 €/t

1008 20 00

Miglio

56 €/t (64)

1008 30 00

Scagliola

esenzione

1008 90

altri cereali:

 

 

1008 90 10

Triticale

93 €/t

1008 90 90

altri

37 €/t

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);

b)

le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;

c)

i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;

d)

gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;

e)

i prodotti farmaceutici (capitolo 30);

f)

gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

2.

A.

I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

a)

tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;

b)

tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.

B.

I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

Natura del cereale

Tenore di amido

Tenore di ceneri

Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di

315 micrometri (micron)

500 micrometri (micron)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Frumento e segala

45 %

2,5 %

80 %

Orzo

45 %

3 %

80 %

Avena

45 %

5 %

80 %

Granturco e sorgo a grani

45 %

2 %

90 %

Riso

45 %

1,6 %

80 %

Grano saraceno

45 %

4 %

80 %

Altri cereali

45 %

2 %

50 %

3.

Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:

a)

i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;

b)

i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

Note complementari

1.

Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

a)

per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b)

negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

2.

Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essicata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:

a)

gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;

b)

i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

 

 

di frumento (grano):

 

 

1101 00 11

di frumento (grano) duro

172 €/t

1101 00 15

di frumento (grano) tenero e di spelta

172 €/t

1101 00 90

di frumento segalato

172 €/t

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

 

1102 10 00

Farina di segala

168 €/t

1102 20

Farina di granturco:

 

 

1102 20 10

avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

173 €/t

1102 20 90

altra

98 €/t

1102 30 00

Farina di riso

138 €/t

1102 90

altre:

 

 

1102 90 10

di orzo

171 €/t

1102 90 30

di avena

164 €/t

1102 90 90

altre

98 €/t

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

 

Semole e semolini:

 

 

1103 11

di frumento (grano):

 

 

1103 11 10

di frumento (grano) duro

267 €/t

1103 11 90

di frumento (grano) tenero e di spelta

186 €/t

1103 13

di granturco:

 

 

1103 13 10

aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

173 €/t

1103 13 90

altri

98 €/t

1103 19

di altri cereali:

 

 

1103 19 10

di segala

171 €/t

1103 19 30

di orzo

171 €/t

1103 19 40

di avena

164 €/t

1103 19 50

di riso

138 €/t

1103 19 90

altri

98 €/t

1103 20

Agglomerati in forma di pellets:

 

 

1103 20 10

di segala

171 €/t

1103 20 20

di orzo

171 €/t

1103 20 30

di avena

164 €/t

1103 20 40

di granturco

173 €/t

1103 20 50

di riso

138 €/t

1103 20 60

di frumento (grano)

175 €/t

1103 20 90

altri

98 €/t

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

 

 

Cereali schiacciati o in fiocchi:

 

 

1104 12

di avena:

 

 

1104 12 10

Cereali schiacciati

93 €/t

1104 12 90

Fiocchi

182 €/t

1104 19

di altri cereali:

 

 

1104 19 10

di frumento (grano)

175 €/t

1104 19 30

di segala

171 €/t

1104 19 50

di granturco

173 €/t

 

di orzo:

 

 

1104 19 61

Cereali schiacciati

97 €/t

1104 19 69

Fiocchi

189 €/t

 

altri:

 

 

1104 19 91

Fiocchi di riso

234 €/t

1104 19 99

altri

173 €/t

 

altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

 

 

1104 22

di avena:

 

 

1104 22 20

mondati (decorticati o pilati)

162 €/t

1104 22 30

mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

162 €/t

1104 22 50

perlati

145 €/t

1104 22 90

soltanto spezzati

93 €/t

1104 22 98

altri

93 €/t (67)

1104 23

di granturco:

 

 

1104 23 10

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

152 €/t

1104 23 30

perlati

152 €/t

1104 23 90

soltanto spezzati

98 €/t

1104 23 99

altri

98 €/t

1104 29

di altri cereali:

 

 

 

di orzo:

 

 

1104 29 01

mondati (decorticati o pilati)

150 €/t

1104 29 03

mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

150 €/t

1104 29 05

perlati

236 €/t

1104 29 07

soltanto spezzati

97 €/t

1104 29 09

altri

97 €/t

 

altri:

 

 

 

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

 

1104 29 11

di frumento (grano)

129 €/t

1104 29 15

di segala

129 €/t

1104 29 19

altri

129 €/t

 

perlati:

 

 

1104 29 31

di frumento (grano)

154 €/t

1104 29 35

di segala

154 €/t

1104 29 39

altri

154 €/t

 

soltanto spezzati:

 

 

1104 29 51

di frumento (grano)

99 €/t

1104 29 55

di segala

97 €/t

1104 29 59

altri

98 €/t

 

altri:

 

 

1104 29 81

di frumento (grano)

99 €/t

1104 29 85

di segala

97 €/t

1104 29 89

altri

98 €/t

1104 30

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

 

1104 30 10

di frumento (grano)

76 €/t

1104 30 90

altri

75 €/t

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:

 

 

1105 10 00

Farina, semolino e polvere

12,2

1105 20 00

Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

12,2

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

 

 

1106 10 00

di legumi da granella secchi della voce 0713

7,7

1106 20

di sago, di radici o tuberi della voce 0714:

 

 

1106 20 10

denaturati (68)

95 €/t

1106 20 90

altri

166 €/t

1106 30

dei prodotti del capitolo 8:

 

 

1106 30 10

di banane

10,9

1106 30 90

altri

8,3

1107

Malto, anche torrefatto:

 

 

1107 10

non torrefatto:

 

 

 

di frumento (grano):

 

 

1107 10 11

presentato in forma di farina

177 €/t

1107 10 19

altro

134 €/t

 

altro:

 

 

1107 10 91

presentato in forma di farina

173 €/t

1107 10 99

altro

131 €/t

1107 20 00

torrefatto

152 €/t

1108

Amidi e fecole; inulina:

 

 

 

Amidi e fecole:

 

 

1108 11 00

Amido di frumento (grano)

224 €/t

1108 12 00

Amido di granturco

166 €/t

1108 13 00

Fecola di patate

166 €/t

1108 14 00

Fecola di manioca

166 €/t

1108 19

altri amidi e fecole:

 

 

1108 19 10

Amido di riso

216 €/t

1108 19 90

altri

166 €/t

1108 20 00

Inulina

19,2

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

512 €/t

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

Note

1.

Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).

2.

La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.

3.

I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.

Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa:

a)

i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);

b)

le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;

c)

i cereali (capitolo 10);

d)

i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.

4.

La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.

Ne sono invece esclusi:

a)

i prodotti farmaceutici del capitolo 30;

b)

i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;

c)

gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.

5.

Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:

a)

i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;

b)

le colture di microrganismi della voce 3002;

c)

i concimi delle voci 3101 o 3105.

Nota di sottovoce

1.

Ai sensi della sottovoce 1205 10, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi di ravizzone o di colza che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % in peso e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1201 00

Fave di soia, anche frantumate:

 

 

1201 00 10

destinate alla semina (69)

esenzione

1201 00 90

altre

esenzione

1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:

 

 

1202 10

con guscio:

 

 

1202 10 10

destinate alla semina (69)

esenzione

1202 10 90

altre

esenzione

1202 20 00

sgusciate, anche frantumate

esenzione

1203 00 00

Copra

esenzione

1204 00

Semi di lino, anche frantumati:

 

 

1204 00 10

destinati alla semina (69)

esenzione

1204 00 90

altri

esenzione

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:

 

 

1205 10

Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:

 

 

1205 10 10

destinati alla semina (69)

esenzione

1205 10 90

altri

esenzione

1205 90 00

altri

esenzione

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati:

 

 

1206 00 10

destinati alla semina (69)

esenzione

 

altri:

 

 

1206 00 91

sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

esenzione

1206 00 99

altri

esenzione

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

 

 

1207 10

Noci e mandorle di palmisti:

 

 

1207 10 10

destinati alla semina (69)

esenzione

1207 10 90

altri

esenzione

1207 20

Semi di cotone:

 

 

1207 20 10

destinati alla semina (69)

esenzione

1207 20 90

altri

esenzione

1207 30

Semi di ricino:

 

 

1207 30 10

destinati alla semina (69)

esenzione

1207 30 90

altri

esenzione

1207 40

Semi di sesamo:

 

 

1207 40 10

destinati alla semina (69)

esenzione

1207 40 90

altri

esenzione

1207 50

Semi di senapa:

 

 

1207 50 10

destinati alla semina (69)

esenzione

1207 50 90

altri

esenzione

1207 60

Semi di cartamo:

 

 

1207 60 10

destinati alla semina (69)

esenzione

1207 60 90

altri

esenzione

 

altri:

 

 

1207 91

Semi di papavero nero o bianco:

 

 

1207 91 10

destinati alla semina (69)

esenzione

1207 91 90

altri

esenzione

1207 99

altri:

 

 

1207 99 20

destinati alla semina (69)

esenzione

 

altri:

 

 

1207 99 91

Semi di canapa

esenzione

1207 99 98

altri

esenzione

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa:

 

 

1208 10 00

di fave di soia

4,5

1208 90 00

altre

esenzione

1209

Semi, frutti e spore da sementa:

 

 

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero

8,3

 

Semi da foraggio:

 

 

1209 21 00

di erba medica

2,5

1209 22

di trifoglio (Trifolium spp.):

 

 

1209 22 10

Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.)

esenzione

1209 22 80

altri

esenzione

1209 23

di festuca:

 

 

1209 23 11

Paleo (Festuca pratensis Huds.)

esenzione

1209 23 15

Festuca rossa (Festuca rubra L.)

esenzione

1209 23 80

altri

2,5

1209 24 00

di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

esenzione

1209 25

di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

 

 

1209 25 10

Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.)

esenzione

1209 25 90

Loglio inglese (Lolium perenne L.)

esenzione

1209 26 00

di fleolo (coda di topo)

esenzione

1209 29

altri:

 

 

1209 29 10

Vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

esenzione

1209 29 50

Semi di lupini

2,5

1209 29 60

Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba)

8,3

1209 29 80

altri

2,5

1209 30 00

Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

3

 

altri:

 

 

1209 91

Semi di ortaggi:

 

 

1209 91 10

Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.)

3

1209 91 30

Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (Beta vulgaris var. conditiva)

8,3

1209 91 90

altri

3

1209 99

altri:

 

 

1209 99 10

Semi da bosco

esenzione

 

altri:

 

 

1209 99 91

Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30

3

1209 99 99

altri

4

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:

 

 

1210 10 00

Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

5,8

1210 20

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:

 

 

1210 20 10

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina

5,8

1210 20 90

altri

5,8

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

 

 

1211 10 00

Radici di liquirizia

esenzione

1211 20 00

Radici di ginseng

esenzione

1211 30 00

Coca (foglie di)

esenzione

1211 40 00

Paglia di papavero

esenzione

1211 90

altri:

 

 

1211 90 30

Fave tonka

3

1211 90 97

altri

esenzione

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

 

 

1212 10

Carrube, compresi i semi di carrube:

 

 

1212 10 10

Carrube

5,1

 

Semi di carrube:

 

 

1212 10 91

non sgusciati, né frantumati, né macinati

esenzione

1212 10 99

altri

5,8

1212 20 00

Alghe

esenzione

1212 30 00

Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne

esenzione

 

altri:

 

 

1212 91

Barbabietole da zucchero:

 

 

1212 91 20

secche, anche polverizzate

23 €/100 kg/net

1212 91 80

altre

6,7 €/100 kg/net

1212 99

altri:

 

 

1212 99 20

Canne da zucchero

4,6 €/100 kg/net

1212 99 80

altri

esenzione

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

esenzione

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:

 

 

1214 10 00

Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

esenzione

1214 90

altri:

 

 

1214 90 10

Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

5,8

1214 90 90

altri

esenzione

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

1.

La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

Ne sono, invece, esclusi:

a)

gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);

b)

gli estratti di malto (voce 1901);

c)

gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);

d)

i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);

e)

la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;

f)

i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939);

g)

i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);

h)

gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);

ij)

gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);

k)

la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali:

 

 

1301 10 00

Gomma lacca

esenzione

1301 20 00

Gomma arabica

esenzione

1301 90 00

altri

esenzione

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

Succhi ed estratti vegetali:

 

 

1302 11 00

Oppio

esenzione

1302 12 00

di liquirizia

3,2

1302 13 00

di luppolo

3,2

1302 14 00

di piretro o di radici delle piante da rotenone

esenzione

1302 19

altri:

 

 

1302 19 05

Oleoresina di vaniglia

3

1302 19 90

altri

esenzione

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

 

 

1302 20 10

allo stato secco

19,2

1302 20 90

altri

11,2

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

1302 31 00

Agar-agar

esenzione

1302 32

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

 

 

1302 32 10

di carrube o di semi di carrube

esenzione

1302 32 90

di semi di guar

esenzione

1302 39 00

altri

esenzione

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1.

Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

2.

La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).

3.

Non rientra nella voce 1402 la lana di legno (voce 4405).

4.

Non rientrano nella voce 1403 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

 

 

1401 10 00

Bambù

esenzione

1401 20 00

Canne d'India

esenzione

1401 90 00

altre

esenzione

1402 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

esenzione

1403 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

esenzione

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

 

 

1404 10 00

Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

esenzione

1404 20 00

Linters di cotone

esenzione

1404 90 00

altri

esenzione

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;

b)

il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);

c)

le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);

d)

i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

e)

gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;

f)

il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002).

2.

La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).

3.

La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

4.

Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 1514 11 e 1514 19, «per olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende un determinato olio con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.

Note complementari

1.

Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:

a)

gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:

decantazione entro i termini normali;

centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

b)

gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

c)

sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.

2.

A.

Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate:

Tabella I

Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

Acidi

Percentuali

Acido miristico

≤ 0,05

Acido palmitico

7,5 – 20,0

Acido palmitoleico

0,3 – 3,5

Acido eptadecanoico

≤ 0,3

Acido eptadecenoico

≤ 0,3

Acido stearico

0,5 – 5,0

Acido oleico

55,0 – 83,0

Acido linoleico

3,5 – 21,0

Acido linolenico

≤ 1,0

Acido arachico

≤ 0,6

Acido eicosenoico

≤ 0,4

Acido beenico (70)

≤ 0,3

Acido lignocerico

≤ 0,2

Tabella II

Tenore in steroli in % degli steroli totali

Steroli

Percentuali

Colesterolo

≤ 0,5

Brassicasterolo (71)

≤ 0,1

Campesterolo

≤ 4,0

Stigmasterolo (72)

< Campesterolo

Betasitosterolo (73)

≥ 93,0

Delta-7-stigmastenolo

≤ 0,5

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante il metodo descritto nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

B.

Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.

I.

È considerato «olio di oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti:

a)

tenore in cere non superiore a 300 mg/kg;

b)

tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

c)

contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

d)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

e)

tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg;

f)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3

e

g)

una o più delle seguenti caratteristiche:

1)

tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

2)

caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

II.

È considerato «altro olio d'oliva vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche:

a)

acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g;

b)

numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;

c)

tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;

d)

tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

e)

coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25;

f)

variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;

g)

caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

h)

tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

ij)

contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

k)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %;

l)

tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg;

m)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2.

C.

Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:

a)

acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g;

b)

tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;

c)

coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,90;

d)

variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;

e)

tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

f)

contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;

g)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %;

h)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3.

D.

Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:

a)

tenore in eritrodiolo e uvaolo superiore a 4,5 %;

b)

contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %;

c)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

d)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.

E.

Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questa sottovoce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.

3.

Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:

a)

i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;

b)

i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo (74), determinata conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.

4.

I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto regolamento.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

 

Grassi di maiale (compreso lo strutto):

 

 

1501 00 11

destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

esenzione

1501 00 19

altri

17,2 €/100 kg/net

1501 00 90

Grassi di volatili

11,5

1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

1502 00 10

destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

esenzione

1502 00 90

altri

3,2

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:

 

 

 

Stearina solare e oleostearina:

 

 

1503 00 11

destinate ad usi industriali (75)

esenzione

1503 00 19

altre

5,1

1503 00 30

Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

esenzione

1503 00 90

altri

6,4

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

1504 10

Oli di fegato di pesci e loro frazioni:

 

 

1504 10 10

aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo

3,8

 

altri:

 

 

1504 10 91

di ippoglossi

esenzione

1504 10 99

altri

3,8 (76)

1504 20

Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:

 

 

1504 20 10

Frazioni solide

10,9

1504 20 90

altri

esenzione

1504 30

Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:

 

 

1504 30 10

Frazioni solide

10,9

1504 30 90

altri

esenzione

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

 

 

1505 00 10

Grasso di lana greggio

3,2

1505 00 90

altri

esenzione

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

esenzione

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

1507 10

Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:

 

 

1507 10 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

3,2

1507 10 90

altro

6,4

1507 90

altri:

 

 

1507 90 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

1507 90 90

altri

9,6

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

1508 10

Olio greggio:

 

 

1508 10 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

esenzione

1508 10 90

altro

6,4

1508 90

altri:

 

 

1508 90 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

1508 90 90

altri

9,6

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

1509 10

vergini:

 

 

1509 10 10

Olio d'oliva lampante

122,6 €/100 kg/net

1509 10 90

altri

124,5 €/100 kg/net

1509 90 00

altri

134,6 €/100 kg/net

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:

 

 

1510 00 10

Oli greggi

110,2 €/100 kg/net

1510 00 90

altri

160,3 €/100 kg/net

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

1511 10

Olio greggio:

 

 

1511 10 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

esenzione

1511 10 90

altro

3,8

1511 90

altri:

 

 

 

Frazioni solide:

 

 

1511 90 11

presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1511 90 19

altrimenti presentate

10,9

 

altri:

 

 

1511 90 91

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

1511 90 99

altri

9

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:

 

 

1512 11

Oli greggi:

 

 

1512 11 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

3,2

 

altri:

 

 

1512 11 91

di girasole

6,4

1512 11 99

di cartamo

6,4

1512 19

altri:

 

 

1512 19 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

1512 19 90

altri

9,6

 

Olio di cotone e sue frazioni:

 

 

1512 21

Olio greggio, anche depurato del gossipolo:

 

 

1512 21 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

3,2

1512 21 90

altro

6,4

1512 29

altri:

 

 

1512 29 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

1512 29 90

altri

9,6

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:

 

 

1513 11

Olio greggio:

 

 

1513 11 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

2,5

 

altro:

 

 

1513 11 91

presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 11 99

altrimenti presentato

6,4

1513 19

altri:

 

 

 

Frazioni solide:

 

 

1513 19 11

presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 19 19

altrimenti presentate

10,9

 

altri:

 

 

1513 19 30

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

 

altri:

 

 

1513 19 91

presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 19 99

altrimenti presentati

9,6

 

Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:

 

 

1513 21

Oli greggi:

 

 

1513 21 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

3,2

 

altri:

 

 

1513 21 30

presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 21 90

altrimenti presentati

6,4

1513 29

altri:

 

 

 

Frazioni solide:

 

 

1513 29 11

presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 29 19

altrimenti presentate

10,9

 

altri:

 

 

1513 29 30

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

 

altri:

 

 

1513 29 50

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 29 90

altrimenti presentati

9,6

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:

 

 

1514 11

Oli greggi:

 

 

1514 11 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

3,2

1514 11 90

altri

6,4

1514 19

altri:

 

 

1514 19 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

1514 19 90

altri

9,6

 

altri:

 

 

1514 91

Oli greggi:

 

 

1514 91 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

3,2

1514 91 90

altri

6,4

1514 99

altri:

 

 

1514 99 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

1514 99 90

altri

9,6

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Olio di lino e sue frazioni:

 

 

1515 11 00

Olio greggio

3,2

1515 19

altri:

 

 

1515 19 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

1515 19 90

altri

9,6

 

Olio di granturco e sue frazioni:

 

 

1515 21

Olio greggio:

 

 

1515 21 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

3,2

1515 21 90

altro

6,4

1515 29

altri:

 

 

1515 29 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

1515 29 90

altri

9,6

1515 30

Olio di ricino e sue frazioni:

 

 

1515 30 10

destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (75)

esenzione

1515 30 90

altri

5,1

1515 40 00

Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni

esenzione

1515 50

Olio di sesamo e sue frazioni:

 

 

 

Olio greggio:

 

 

1515 50 11

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

3,2

1515 50 19

altro

6,4

 

altri:

 

 

1515 50 91

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

1515 50 99

altri

9,6

1515 90

altri:

 

 

1515 90 15

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

esenzione

 

Olio di semi di tabacco e sue frazioni:

 

 

 

Olio greggio:

 

 

1515 90 21

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

esenzione

1515 90 29

altro

6,4

 

altri:

 

 

1515 90 31

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

esenzione

1515 90 39

altri

9,6

 

altri oli e loro frazioni:

 

 

 

Oli greggi:

 

 

1515 90 40

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

3,2

 

altri:

 

 

1515 90 51

concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1515 90 59

concreti, altrimenti presentati; fluidi

6,4

 

altri:

 

 

1515 90 60

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

 

altri:

 

 

1515 90 91

concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8

1515 90 99

concreti, altrimenti presentati; fluidi

9,6

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

 

1516 10

Grassi e oli animali e loro frazioni:

 

 

1516 10 10

presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8

1516 10 90

altrimenti presentati

10,9

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

 

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

3,4

 

altri:

 

 

1516 20 91

presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

 

altrimenti presentati:

 

 

1516 20 95

Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)

5,1

 

altri:

 

 

1516 20 96

Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

9,6

1516 20 98

altri

10,9

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

1517 10 10

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

1517 10 90

altra

16

1517 90

altre:

 

 

1517 90 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

1517 90 91

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati

9,6

1517 90 93

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

2,9

1517 90 99

altre

16

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

 

1518 00 10

Linossina

7,7

 

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75):

 

 

1518 00 31

greggi

3,2

1518 00 39

altri

5,1

 

altri:

 

 

1518 00 91

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

7,7

 

altri:

 

 

1518 00 95

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

2

1518 00 99

altri

7,7

1519

 

 

 

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

esenzione

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

 

 

1521 10 00

Cere vegetali

esenzione

1521 90

altri:

 

 

1521 90 10

Spermaceti, anche raffinati o colorati

esenzione

 

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

 

 

1521 90 91

gregge

esenzione

1521 90 99

altre

2,5

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

 

1522 00 10

Degras

3,8

 

Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

 

 

contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:

 

 

1522 00 31

Paste di saponificazione (soapstocks)

29,9 €/100 kg/net

1522 00 39

altri

47,8 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

1522 00 91

Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)

3,2

1522 00 99

altri

esenzione

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1.

In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1.

Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.

2.

Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.

2.

I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

Note complementari

1.

Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.

2.

Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

1601 00 10

di fegato

15,4

 

altri (80):

 

 

1601 00 91

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

149,4 €/100 kg/net (79)

1601 00 99

altri

100,5 €/100 kg/net (79)

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

 

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate

16,6

1602 20

di fegato di qualsiasi animale:

 

 

 

di oca o di anatra:

 

 

1602 20 11

contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso

10,2

1602 20 19

altre

10,2

1602 20 90

altre

16

 

di volatili della voce 0105:

 

 

1602 31

di tacchino:

 

 

 

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (78):

 

 

1602 31 11

contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

8,5

1602 31 19

altre

8,5

1602 31 30

contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (78)

8,5

1602 31 90

altre

8,5

1602 32

di galli e di galline:

 

 

 

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (78):

 

 

1602 32 11

non cotte

86,7 €/100 kg/net

1602 32 19

altre

10,9

1602 32 30

contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (78)

10,9

1602 32 90

altre

10,9

1602 39

altre:

 

 

 

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (78):

 

 

1602 39 21

non cotte

86,7 €/100 kg/net

1602 39 29

altre

10,9

1602 39 40

contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (78)

10,9

1602 39 80

altre

10,9

 

della specie suina:

 

 

1602 41

Prosciutti e loro pezzi:

 

 

1602 41 10

della specie suina domestica

156,8 €/100 kg/net (79)

1602 41 90

altri

10,9

1602 42

Spalle e loro pezzi:

 

 

1602 42 10

della specie suina domestica

129,3 €/100 kg/net (79)

1602 42 90

altre

10,9

1602 49

altre, compresi i miscugli:

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

 

contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

 

 

1602 49 11

Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti

156,8 €/100 kg/net (79)

1602 49 13

Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle

129,3 €/100 kg/net (79)

1602 49 15

altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

129,3 €/100 kg/net (79)

1602 49 19

altre

85,7 €/100 kg/net (79)

1602 49 30

contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

75 €/100 kg/net (79)

1602 49 50

contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

54,3 €/100 kg/net (79)

1602 49 90

altre

10,9

1602 50

della specie bovina:

 

 

1602 50 10

non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

303,4 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

 

in recipienti ermeticamente chiusi:

 

 

1602 50 31

«Corned beef»

16,6

1602 50 39

altre

16,6

1602 50 80

altre

16,6

1602 90

altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

 

 

1602 90 10

Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

16,6

 

altre:

 

 

1602 90 31

di selvaggina o di coniglio

10,9

1602 90 41

di renne

16,6

 

altre:

 

 

1602 90 51

contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica

85,7 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

 

contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:

 

 

1602 90 61

non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

303,4 €/100 kg/net

1602 90 69

altre

16,6

 

altre:

 

 

 

di ovini e di caprini:

 

 

 

non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte:

 

 

1602 90 72

di ovini

12,8

1602 90 74

di caprini

16,6

 

altre:

 

 

1602 90 76

di ovini

12,8

1602 90 78

di caprini

16,6

1602 90 98

altre

16,6

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:

 

 

1603 00 10

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8

1603 00 80

altri

esenzione

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

 

 

Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

 

 

1604 11 00

Salmoni

5,5

1604 12

Aringhe:

 

 

1604 12 10

Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

15

 

altri:

 

 

1604 12 91

in recipienti ermeticamente chiusi

20

1604 12 99

altri

20

1604 13

Sardine, alacce e spratti:

 

 

 

Sardine:

 

 

1604 13 11

sotto olio d'oliva

12,5

1604 13 19

altri

12,5

1604 13 90

altri

12,5

1604 14

Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.):

 

 

 

Tonni e palamite:

 

 

1604 14 11

sotto olio vegetale

24

 

altri:

 

 

1604 14 16

Filetti detti «loins»

24

1604 14 18

altri

24

1604 14 90

Boniti (Sarda spp.)

25

1604 15

Sgombri:

 

 

 

delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:

 

 

1604 15 11

Filetti

25

1604 15 19

altri

25

1604 15 90

della specie Scomber australasicus

20

1604 16 00

Acciughe

25

1604 19

altri:

 

 

1604 19 10

Salmonidi, diversi dai salmoni

7

 

Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:

 

 

1604 19 31

Filetti detti «loins»

24

1604 19 39

altri

24

1604 19 50

Pesci della specie Orcynopsis unicolor

12,5

 

altri:

 

 

1604 19 91

Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

7,5

 

altri:

 

 

1604 19 92

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

1604 19 93

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

20

1604 19 94

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

1604 19 95

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

20

1604 19 98

altri

20

1604 20

altre preparazioni e conserve di pesci:

 

 

1604 20 05

Preparazioni di surimi

20

 

altri:

 

 

1604 20 10

di salmoni

5,5

1604 20 30

di salmonidi, diversi dai salmoni

7

1604 20 40

di acciughe

25

1604 20 50

di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

25

1604 20 70

di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

24

1604 20 90

di altri pesci

14

1604 30

Caviale e suoi succedanei:

 

 

1604 30 10

Caviale (uova di storioni)

20

1604 30 90

Succedanei del caviale

20

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:

 

 

1605 10 00

Granchi

8

1605 20

Gamberetti:

 

 

1605 20 10

in recipienti ermeticamente chiusi

20 (79)

 

altri:

 

 

1605 20 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

20 (79)

1605 20 99

altri

20 (79)

1605 30

Astici:

 

 

1605 30 10

Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse (77)

esenzione

1605 30 90

altri

20

1605 40 00

altri crostacei

20 (79)

1605 90

altri:

 

 

 

Molluschi:

 

 

 

Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

1605 90 11

in recipienti ermeticamente chiusi

20

1605 90 19

altri

20

1605 90 30

altri

20

1605 90 90

altri invertebrati acquatici

26

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Nota

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);

b)

gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;

c)

i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

Note complementari

1.

Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

2.

Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato I, punto II del regolamento (CE) n. 1260/2001 non è del 92 %, è calcolato come segue:

il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato conformemente alla disposizione precitata.

3.

Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

4.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 99, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1423/95.

5.

È considerato «isoglucosio», ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.

6.

È considerato come «sciroppo di inulina»:

a)

ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;

b)

ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.

7.

Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

 

 

 

Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:

 

 

1701 11

di canna:

 

 

1701 11 10

destinati ad essere raffinati (81)

33,9 €/100 kg/net (84)  (83)

1701 11 90

altri

41,9 €/100 kg/net (83)

1701 12

di barbabietola:

 

 

1701 12 10

destinati ad essere raffinati (81)

33,9 €/100 kg/net (84)  (83)

1701 12 90

altri

41,9 €/100 kg/net (83)

 

altri:

 

 

1701 91 00

con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

41,9 €/100 kg/net (83)

1701 99

altri:

 

 

1701 99 10

Zuccheri bianchi

41,9 €/100 kg/net (83)

1701 99 90

altri

41,9 €/100 kg/net (83)

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

Lattosio e sciroppo di lattosio:

 

 

1702 11 00

contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

14 €/100 kg/net

1702 19 00

altri

14 €/100 kg/net

1702 20

Zucchero e sciroppo d'acero:

 

 

1702 20 10

Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

0,4 €/100 kg/net (85)

1702 20 90

altri

8

1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:

 

 

1702 30 10

Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

 

altri:

 

 

 

contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio:

 

 

1702 30 51

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

26,8 €/100 kg/net

1702 30 59

altri

20 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

1702 30 91

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

26,8 €/100 kg/net

1702 30 99

altri

20 €/100 kg/net

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

 

1702 40 10

Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

1702 40 90

altri

20 €/100 kg/net

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

16 + 50,7 €/100 kg/net mas (83)

1702 60

altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

 

1702 60 10

Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

1702 60 80

Sciroppo di inulina

0,4 €/100 kg/net (85)

1702 60 95

altri

0,4 €/100 kg/net (85)

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

 

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

12,8

1702 90 30

Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

1702 90 50

Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

20 €/100 kg/net

1702 90 60

Succedanei del miele, anche misti con miele naturale

0,4 €/100 kg/net (85)

 

Zuccheri e melassi, caramellati:

 

 

1702 90 71

contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

0,4 €/100 kg/net (85)

 

altri:

 

 

1702 90 75

in polvere, anche agglomerati

27,7 €/100 kg/net

1702 90 79

altri

19,2 €/100 kg/net

1702 90 80

Sciroppo di inulina

0,4 €/100 kg/net (85)

1702 90 99

altri

0,4 €/100 kg/net (85)

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:

 

 

1703 10 00

Melassi di canna

0,35 €/100 kg/net

1703 90 00

altri

0,35 €/100 kg/net

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

 

1704 10 11

sotto forma di strisce

6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

1704 10 19

altre

6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

 

aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

 

1704 10 91

sotto forma di strisce

6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

1704 10 99

altre

6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

1704 90

altri:

 

 

1704 90 10

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

13,4

1704 90 30

Preparazione detta «cioccolato bianco»

9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

1704 90 51

Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1704 90 55

Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1704 90 61

Confetti e prodotti simili confettati

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

 

altri:

 

 

1704 90 65

Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1704 90 71

Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1704 90 75

Caramelle

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

 

altri:

 

 

1704 90 81

ottenuti per compressione

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1704 90 99

altri

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1.

Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.

2.

La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Note complementari

1.

Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

2.

Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1801 00 00

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

esenzione

1802 00 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

esenzione

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

 

 

1803 10 00

non sgrassata

9,6

1803 20 00

completamente o parzialmente sgrassata

9,6

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

7,7

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

8

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

1806 10 15

non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

8

1806 10 20

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

8 + 25,2 €/100 kg/net

1806 10 30

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

8 + 31,4 €/100 kg/net

1806 10 90

avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucherro invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

8 + 41,9 €/100 kg/net

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

1806 20 10

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 20 30

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

 

altre:

 

 

1806 20 50

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 20 70

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

15,4 + EA (86)

1806 20 80

Glassatura al cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 20 95

altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

 

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

 

1806 31 00

ripiene

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 32

non ripiene:

 

 

1806 32 10

con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 32 90

altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90

altre:

 

 

 

Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

Cioccolatini (praline), anche ripieni:

 

 

1806 90 11

contenenti alcole

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 19

altri

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

 

altri:

 

 

1806 90 31

ripieni

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 39

non ripieni

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 50

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 60

Pasta da spalmare contenente cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 70

Preparazioni per bevande, contenenti cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

1806 90 90

altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

b)

i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);

c)

i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

2.

Ai sensi della voce 1901, si intendono per:

a)

«semole», le semole dei cereali del capitolo 11;

b)

«farine» e «semolini»:

1)

le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;

2)

le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).

3.

La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.

4.

Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

Note complementari

1.

Le merci delle sottovoci 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

2.

Ai sensi della sottovoce 1905 31, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 % (le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

1901 10 00

Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

7,6 + EA (87)

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

7,6 + EA (87)

1901 90

altri:

 

 

 

Estratti di malto:

 

 

1901 90 11

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

5,1 + 18 €/100 kg/net

1901 90 19

altri

5,1 + 14,7 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

1901 90 91

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

12,8

1901 90 99

altri

7,6 + EA (87)

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

1902 11 00

contenenti uova

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

1902 19

altre:

 

 

1902 19 10

non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

1902 19 90

altre

7,7 + 21,1 €/100 kg/net

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

1902 20 10

contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

8,5

1902 20 30

contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

54,3 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

1902 20 91

cotte

8,3 + 6,1 €/100 kg/net

1902 20 99

altre

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

1902 30

altre paste alimentari:

 

 

1902 30 10

secche

6,4 + 24,6 €/100 kg/net

1902 30 90

altre

6,4 + 9,7 €/100 kg/net

1902 40

Cuscus:

 

 

1902 40 10

non preparato

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

1902 40 90

altro

6,4 + 9,7 €/100 kg/net

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

6,4 + 15,1 €/100 kg/net

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

1904 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

 

1904 10 10

a base di granturco

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 10 30

a base di riso

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 10 90

altri

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 20

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

 

 

1904 20 10

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

9 + EA (87)

 

altri:

 

 

1904 20 91

a base di granturco

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 20 95

a base di riso

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 20 99

altri

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 30 00

Bulgur di grano

8,3 + 25,7 €/100 kg/net

1904 90

altri:

 

 

1904 90 10

Riso

8,3 + 46 €/100 kg/net

1904 90 80

altri

8,3 + 25,7 €/100 kg/net

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

5,8 + 13 €/100 kg/net

1905 20

Pane con spezie (panpepato):

 

 

1905 20 10

avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

9,4 + 18,3 €/100 kg/net

1905 20 30

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

9,8 + 24,6 €/100 kg/net

1905 20 90

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

10,1 + 31,4 €/100 kg/net

 

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:

 

 

1905 31

Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

 

 

 

interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

 

1905 31 11

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 31 19

altri

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

 

altri:

 

 

1905 31 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

 

altri:

 

 

1905 31 91

doppio biscotto con ripieno

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 31 99

altri

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 32

Cialde e cialdine:

 

 

1905 32 05

aventi tenore di umidità superiore a 10 %

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)

 

altre:

 

 

 

interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

 

1905 32 11

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 32 19

altre

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

 

altre:

 

 

1905 32 91

salate, anche ripiene

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)

1905 32 99

altre

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

 

 

1905 40 10

Fette biscottate

9,7 + EA (87)

1905 40 90

altri

9,7 + EA (87)

1905 90

altri:

 

 

1905 90 10

Pane azimo (mazoth)

3,8 + 15,9 €/100 kg/net

1905 90 20

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

4,5 + 60,5 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

1905 90 30

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

9,7 + EA (87)

1905 90 45

Biscotti

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)

1905 90 55

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)

 

altri:

 

 

1905 90 60

con aggiunta di dolcificanti

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)

1905 90 90

altri

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;

b)

le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

c)

le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.

2.

Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).

3.

Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1[lot3@gotlieb 355342A]$ a).

4.

I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.

5.

Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.

6.

Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.

2.

Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.

3.

Ai sensi delle sottovoci 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.

Note complementari

1.

Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.

2.

a)

Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore:

0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,

0,95 per i prodotti delle altre voci.

b)

L'espressione «valore Brix» utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93.

3.

I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:

ananassi, uve: 13 %,

altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %.

4.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:

«titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,

«% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.

5.

a)

Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:

succo di limone o di pomodoro: 3,

succo di uva: 15,

succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.

b)

I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009.

6.

Per «succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato» (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %.

7.

Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicali» guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

8.

Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini

17,6

kg/net eda

2001 90

altri:

 

 

2001 90 10

«Chutney» di manghi

esenzione

2001 90 20

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

5

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var.saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (92)

2001 90 50

Funghi

16

2001 90 60

Cuori di palma

10

2001 90 65

Olive

16

2001 90 70

Peperoni

16

2001 90 91

Frutta tropicali e noci tropicali

10

2001 90 93

Cipolle

16

2001 90 99

altri

16

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

 

 

2002 10

Pomodori, interi o in pezzi:

 

 

2002 10 10

pelati

14,4

2002 10 90

altri

14,4

2002 90

altri:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:

 

 

2002 90 11

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

14,4

2002 90 19

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

14,4

 

aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:

 

 

2002 90 31

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

14,4

2002 90 39

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

14,4

 

aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:

 

 

2002 90 91

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

14,4

2002 90 99

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

14,4

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

 

 

2003 10

Funghi del genere Agaricus:

 

 

2003 10 20

conservati temporaneamente, completamente cotti

18,4 + 191 €/100 kg/net eda (91)

kg/net eda

2003 10 30

altri

18,4 + 222 €/100 kg/net eda (91)

kg/net eda

2003 20 00

Tartufi

14,4

2003 90 00

altri

18,4

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

2004 10

Patate:

 

 

2004 10 10

semplicemente cotte

14,4

 

altre:

 

 

2004 10 91

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

7,6 + EA (89)

2004 10 99

altri

17,6

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var.saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)

2004 90 30

Crauti, capperi e olive

16

2004 90 50

Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

19,2

 

altri, compresi i miscugli:

 

 

2004 90 91

Cipolle, semplicemente cotte

14,4

2004 90 98

altri

17,6

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

2005 10 00

Ortaggi e legumi omogeneizzati

17,6

2005 20

Patate:

 

 

2005 20 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

8,8 + EA (89)

 

altre:

 

 

2005 20 20

a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

14,1

2005 20 80

altre

14,1

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum)

19,2

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

2005 51 00

Fagioli in grani

17,6

2005 59 00

altri

19,2

2005 60 00

Asparagi

17,6

2005 70

Olive:

 

 

2005 70 10

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg

12,8

kg/net eda

2005 70 90

altre

12,8

kg/net eda

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)

2005 90

altri ortaggi e miscugli di ortaggi:

 

 

2005 90 10

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

6,4

2005 90 30

Capperi

16

2005 90 50

Carciofi

17,6

2005 90 60

Carote

17,6

2005 90 70

Miscugli di ortaggi

17,6

2005 90 75

Crauti

16

2005 90 80

altri

17,6

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

 

 

2006 00 10

Zenzero

esenzione

 

altre:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

 

 

2006 00 31

Ciliege

20 + 23,9 €/100 kg/net

2006 00 35

Frutta tropicali e noci tropicali

12,5 + 15 €/100 kg/net

2006 00 38

altre

20 + 23,9 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

2006 00 91

Frutta tropicali e noci tropicali

12,5

2006 00 99

altre

20

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

2007 10

Preparazioni omogeneizzate:

 

 

2007 10 10

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

2007 10 91

di frutta tropicali

15

2007 10 99

altre

24

 

altre:

 

 

2007 91

di agrumi:

 

 

2007 91 10

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

20 + 23 €/100 kg/net

2007 91 30

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

20 + 4,2 €/100 kg/net

2007 91 90

altre

21,6

2007 99

altre:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

 

 

2007 99 10

Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (88)

22,4

2007 99 20

Puree e paste di marroni

24 + 19,7 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

2007 99 31

di ciliege

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 33

di fragole

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 35

di lamponi

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 39

altre

24 + 23 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:

 

 

2007 99 55

Puree di mele

24 + 4,2 €/100 kg/net

2007 99 57

altre

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

2007 99 91

Puree di mele

24

2007 99 93

di frutta tropicali e noci tropicali

15

2007 99 98

altre

24

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

 

 

2008 11

Arachidi:

 

 

2008 11 10

Burro di arachidi

12,8

 

altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

superiore ad 1 kg:

 

 

2008 11 92

tostate

11,2

2008 11 94

altre

11,2

 

uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 11 96

tostate

12

2008 11 98

altre

12,8

2008 19

altre, compresi i miscugli:

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

2008 19 11

Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

7

 

altre:

 

 

2008 19 13

Mandorle e pistacchi, tostati

9

2008 19 19

altre

11,2

 

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 19 91

Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

8

 

altre:

 

 

 

Frutta a guscio tostate:

 

 

2008 19 93

Mandorle e pistacchi

10,2

2008 19 95

altre

12

2008 19 99

altre

12,8

2008 20

Ananassi:

 

 

 

con aggiunta di alcole:

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

2008 20 11

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

25,6 + 2,5 €/100 kg/net

2008 20 19

altri

25,6

 

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 20 31

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

25,6 + 2,5 €/100 kg/net

2008 20 39

altri

25,6

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

2008 20 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

19,2

2008 20 59

altri

17,6

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 20 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

20,8

2008 20 79

altri

19,2

2008 20 90

senza aggiunta di zuccheri

18,4

2008 30

Agrumi:

 

 

 

con aggiunta di alcole:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

 

2008 30 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 30 19

altri

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

2008 30 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 30 39

altri

25,6

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

2008 30 51

Segmenti di pompelmi e di pomeli

15,2

2008 30 55

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

18,4

2008 30 59

altri

17,6

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 30 71

Segmenti di pompelmi e di pomeli

15,2

2008 30 75

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

17,6

2008 30 79

altri

20,8

2008 30 90

senza aggiunta di zuccheri

18,4

2008 40

Pere:

 

 

 

con aggiunta di alcole:

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

 

 

2008 40 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 40 19

altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

2008 40 21

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 40 29

altre

25,6

 

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 40 31

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

2008 40 39

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

2008 40 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

17,6

2008 40 59

altre

16

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 40 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

19,2

2008 40 79

altre

17,6

2008 40 90

senza aggiunta di zuccheri

16,8

2008 50

Albicocche:

 

 

 

con aggiunta d'alcole:

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

 

 

2008 50 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 50 19

altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

2008 50 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 50 39

altre

25,6

 

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 50 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

2008 50 59

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

2008 50 61

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

19,2

2008 50 69

altre

17,6

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 50 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

20,8

2008 50 79

altre

19,2

 

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

2008 50 92

superiore o uguale a 5 kg

13,6

2008 50 94

uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

18,4 (93)

2008 50 99

inferiore a 4,5 kg

18,4

2008 60

Ciliege:

 

 

 

con aggiunta di alcole:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

 

2008 60 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 60 19

altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

2008 60 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 60 39

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

2008 60 50

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

17,6

2008 60 60

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

20,8

 

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

2008 60 70

superiore o uguale a 4,5 kg

18,4

2008 60 90

inferiore a 4,5 kg

18,4

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci:

 

 

 

con aggiunta di alcole:

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

 

 

2008 70 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 70 19

altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

2008 70 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 70 39

altre

25,6

 

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 70 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

2008 70 59

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

2008 70 61

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

19,2

2008 70 69

altre

17,6

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 70 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

19,2

2008 70 79

altre

17,6

 

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

2008 70 92

superiore o uguale a 5 kg

15,2

2008 70 98

inferiore a 5 kg

18,4

2008 80

Fragole:

 

 

 

con aggiunta di alcole:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

 

2008 80 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 80 19

altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre:

 

 

2008 80 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 80 39

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

2008 80 50

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

17,6

2008 80 70

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

20,8

2008 80 90

senza aggiunta di zuccheri

18,4

 

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:

 

 

2008 91 00

Cuori di palma

10

2008 92

Miscugli:

 

 

 

con aggiunta di alcole:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

 

 

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

 

 

2008 92 12

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

16

2008 92 14

altri

25,6

 

altri:

 

 

2008 92 16

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 92 18

altri

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

 

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

 

 

2008 92 32

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

15

2008 92 34

altri

24

 

altri:

 

 

2008 92 36

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

16

2008 92 38

altri

25,6

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

con aggiunta di zuccheri:

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

2008 92 51

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11

2008 92 59

altri

17,6

 

altri:

 

 

 

Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:

 

 

2008 92 72

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

8,5

2008 92 74

altri

13,6

 

altri:

 

 

2008 92 76

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

12

2008 92 78

altri

19,2

 

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

superiore o uguale a 5 kg:

 

 

2008 92 92

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11,5

2008 92 93

altri

18,4

 

uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:

 

 

2008 92 94

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11,5

2008 92 96

altri

18,4

 

inferiore a 4,5 kg:

 

 

2008 92 97

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11,5

2008 92 98

altri

18,4

2008 99

altri:

 

 

 

con aggiunta di alcole:

 

 

 

Zenzero:

 

 

2008 99 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

10

2008 99 19

altri

16

 

Uva:

 

 

2008 99 21

avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

25,6 + 3,8 €/100 kg/net

2008 99 23

altra

25,6

 

altri:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

 

 

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

 

 

2008 99 25

Frutti della passione e guaiave

16

2008 99 26

Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

16

2008 99 28

altri

25,6

 

altri:

 

 

2008 99 32

Frutti della passione e guaiave

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 99 33

Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 99 34

altri

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

 

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

 

 

2008 99 36

Frutta tropicali

15

2008 99 37

altre

24

 

altri:

 

 

2008 99 38

Frutta tropicali

16

2008 99 40

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

2008 99 41

Zenzero

esenzione

2008 99 43

Uva

19,2

2008 99 45

Prugne

17,6

2008 99 46

Frutti della passione, guaiave e tamarindi

11

2008 99 47

Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

11

2008 99 49

altri

17,6

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

2008 99 51

Zenzero

esenzione

2008 99 61

Frutti della passione e guaiave

13

2008 99 62

Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

13

2008 99 67

altri

20,8

 

senza aggiunta di zuccheri:

 

 

 

Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

2008 99 72

superiore o uguale a 5 kg

15,2

2008 99 78

inferiore a 5 kg

18,4

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (92)

2008 99 99

altri

18,4

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

Succhi di arancia:

 

 

2009 11

congelati:

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

2009 11 11

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 11 19

altri

33,6

 

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

 

2009 11 91

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 11 99

altri

15,2 (91)

2009 12 00

non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

12,2

2009 19

altri:

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

2009 19 11

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 19 19

altri

33,6

 

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

 

 

2009 19 91

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 19 98

altri

12,2

 

Succhi di pompelmo o di pomelo:

 

 

2009 21 00

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

12

2009 29

altri:

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

2009 29 11

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 29 19

altri

33,6

 

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

 

 

2009 29 91

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

12 + 20,6 €/100 kg/net

2009 29 99

altri

12

 

Succhi di altri agrumi:

 

 

2009 31

di un valore Brix inferiore o uguale a 20:

 

 

 

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

 

2009 31 11

contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 31 19

senza zuccheri addizionati

15,2

 

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

 

 

di limoni:

 

 

2009 31 51

contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 31 59

senza zuccheri addizionati

15,2

 

di altri agrumi:

 

 

2009 31 91

contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 31 99

senza zuccheri addizionati

15,2

2009 39

altri:

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

2009 39 11

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 19

altri

33,6

 

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

 

 

 

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

 

2009 39 31

contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 39 39

senza zuccheri addizionati

15,2

 

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

 

 

di limoni:

 

 

2009 39 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 55

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

14,4

2009 39 59

senza zuccheri addizionati

15,2

 

di altri agrumi:

 

 

2009 39 91

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 95

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

14,4

2009 39 99

senza zuccheri addizionati

15,2

 

Succhi di ananasso:

 

 

2009 41

di un valore Brix inferiore o uguale a 20:

 

 

2009 41 10

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

15,2

 

altri:

 

 

2009 41 91

contenenti zuccheri addizionati

15,2

2009 41 99

senza zuccheri addizionati

16

2009 49

altri:

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

2009 49 11

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 49 19

altri

33,6

 

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

 

 

2009 49 30

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

15,2

 

altri:

 

 

2009 49 91

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 49 93

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

15,2

2009 49 99

senza zuccheri addizionati

16

2009 50

Succhi di pomodoro:

 

 

2009 50 10

con zuccheri addizionati

16

2009 50 90

altri

16,8

 

Succhi di uva (compresi i mosti di uva):

 

 

2009 61

di un valore Brix inferiore o uguale a 30:

 

 

2009 61 10

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

 (90)

2009 61 90

di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

22,4 + 27 €/hl (91)

2009 69

altri:

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

2009 69 11

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (91)

2009 69 19

altri

 (90)

 

di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:

 

 

 

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

 

 

2009 69 51

concentrati

 (90)

2009 69 59

altri

 (90)

 

di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

 

 

2009 69 71

concentrati

22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 79

altri

22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 90

altri

22,4 + 27 €/hl (91)

 

Succhi di mela:

 

 

2009 71

di un valore Brix inferiore o uguale a 20:

 

 

2009 71 10

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

18

 

altri:

 

 

2009 71 91

contenenti zuccheri addizionati

18

2009 71 99

senza zuccheri addizionati

18

2009 79

altri:

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

2009 79 11

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

30 + 18,4 €/100 kg/net

2009 79 19

altri

30

 

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

 

 

2009 79 30

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

18

 

altri:

 

 

2009 79 91

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

18 + 19,3 €/100 kg/net

2009 79 93

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

18

2009 79 99

senza zuccheri addizionati

18

2009 80

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

Succhi di pera:

 

 

2009 80 11

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 80 19

altri

33,6

 

altri:

 

 

 

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

 

2009 80 32

Succhi di frutti della passione e guaiave

21 + 12,9 €/100 kg/net

2009 80 33

Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

21 + 12,9 €/100 kg/net

2009 80 35

altri

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

2009 80 36

Succhi di frutta tropicali

21

2009 80 38

altri

33,6

 

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

 

 

Succhi di pera:

 

 

2009 80 50

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

19,2

 

altri:

 

 

2009 80 61

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

19,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 80 63

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

19,2

2009 80 69

senza zuccheri addizionati

20

 

altri:

 

 

 

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati:

 

 

2009 80 71

Succhi di ciliege

16,8

2009 80 73

Succhi di frutta tropicali

10,5

2009 80 79

altri

16,8

 

altri:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

 

 

2009 80 83

Succhi di frutti della passione e guaiave

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 80 84

Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 80 86

altri

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati o inferiore o uguale a 30 %:

 

 

2009 80 88

Succhi di frutta tropicali

10,5

2009 80 89

altri

16,8

 

senza zuccheri addizionati:

 

 

2009 80 95

Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

14

2009 80 96

Succhi di ciliege

17,6

2009 80 97

Succhi di frutta tropicali

11

2009 80 99

altri

17,6

2009 90

Miscugli di succhi:

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

 

 

2009 90 11

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 19

altri

33,6

 

altri:

 

 

2009 90 21

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 29

altri

33,6

 

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

 

 

Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

 

 

2009 90 31

di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

20 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 39

altri

20

 

altri:

 

 

 

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

 

 

Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

 

 

2009 90 41

con zuccheri addizionati

15,2

2009 90 49

altri

16

 

altri:

 

 

2009 90 51

con zuccheri addizionati

16,8

2009 90 59

altri

17,6

 

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

 

 

Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

 

 

2009 90 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 73

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

15,2

2009 90 79

senza zuccheri addizionati

16

 

altri:

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

 

 

2009 90 92

Miscugli di succhi di frutta tropicali

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 90 94

altri

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:

 

 

2009 90 95

Miscugli di succhi di frutta tropicali

10,5

2009 90 96

altri

16,8

 

senza zuccheri addizionati:

 

 

2009 90 97

Miscugli di succhi di frutta tropicali

11

2009 90 98

altri

17,6

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;

b)

i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);

c)

il tè aromatizzato (voce 0902);

d)

le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;

e)

le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

f)

i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;

g)

gli enzimi preparati della voce 3507.

2.

Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.

3.

Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

1.

Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.

2.

Ai sensi della sottovoce 2106 90 10, per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % ed inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

3.

Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.

4.

Per «isoglucosio», ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.

5.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1423/95.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

2101 11

Estratti, essenze e concentrati:

 

 

2101 11 11

con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

9

2101 11 19

altri

9

2101 12

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

2101 12 92

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

11,5

2101 12 98

altri

9 + EA (94)

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

 

2101 20 20

Estratti, essenze e concentrati

6

 

Preparazioni:

 

 

2101 20 92

a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

6

2101 20 98

altri

6,5 + EA (94)

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

2101 30 11

Cicoria torrefatta

11,5

2101 30 19

altri

5,1 + 12,7 €/100 kg/net

 

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

2101 30 91

di cicoria torrefatta

14,1

2101 30 99

altri

10,8 + 22,7 €/100 kg/net

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

 

 

2102 10

Lieviti vivi:

 

 

2102 10 10

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

10,9

 

Lieviti di panificazione:

 

 

2102 10 31

secchi

12 + 49,2 €/100 kg/net (96)

2102 10 39

altri

12 + 14,5 €/100 kg/net (96)

2102 10 90

altri

14,7

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

 

 

Lieviti morti:

 

 

2102 20 11

in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

8,3

2102 20 19

altri

5,1

2102 20 90

altri

esenzione

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

6,1

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

2103 10 00

Salsa di soia

7,7

2103 20 00

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

10,2

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

 

 

2103 30 10

Farina di senapa

esenzione

2103 30 90

Senapa preparata

9

2103 90

altri:

 

 

2103 90 10

«Chutney» di mango liquido

esenzione

2103 90 30

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

esenzione

l alc. 100 %

2103 90 90

altri

7,7

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

2104 10

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

 

 

2104 10 10

secchi o disseccati

11,5

2104 10 90

altri

11,5

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

14,1

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

 

 

2105 00 10

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

2105 00 91

uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net

2105 00 99

uguale o superiore a 7 %

7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

 

2106 10 20

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

2106 10 80

altri

9 + EA (94)

2106 90

altre:

 

 

2106 90 10

Preparazioni dette «fondute» (98)

8,3 + 78,3 €/100 kg/net (97)

2106 90 20

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

 

2106 90 30

di isoglucosio

42,7 €/100 kg/net mas

 

altri:

 

 

2106 90 51

di lattosio

14 €/100 kg/net

2106 90 55

di glucosio o di maltodestrina

20 €/100 kg/net

2106 90 59

altri

0,4 €/100 kg/net (95)

 

altre:

 

 

2106 90 92

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

2106 90 98

altre

9 + EA (94)

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);

b)

l'acqua di mare (voce 2501);

c)

le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2851);

d)

le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);

e)

i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

f)

i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).

2.

Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.

3.

Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Note complementari

1.

La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.

2.

Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:

a)

titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

b)

titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

c)

titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

d)

titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;

e)

% vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.

3.

Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

4.

Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:

A.

Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.

B.

a)

Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:

I.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;

II.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

III.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

IV.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 99 e 2204 29 99;

b)

le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23, 2204 21 81, 2204 29 11 e 2204 29 77.

5.

Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare:

a)

il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e

ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;

b)

il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,

ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e

avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;

c)

il vino liquoroso, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e

ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:

mediante concentrazione a freddo, o

mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:

di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o

di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o

di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

6.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 78, 2204 21 81 a 2204 21 83, da 2204 29 11 a 2204 29 58, 2204 29 77 a 2204 29 82, si considerano come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)» i vini originari della Comunità europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.

7.

Per «mosto di uva concentrato» (sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96) si intende il mosto di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, è uguale o superiore a 50,9 %.

8.

Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.

9.

Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

10.

Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:

le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,

le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.

11.

Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

 

 

2201 10

Acque minerali e acque gassate:

 

 

 

Acque minerali naturali:

 

 

2201 10 11

senza diossido di carbonio

esenzione

l

2201 10 19

altre

esenzione

l

2201 10 90

altre

esenzione

l

2201 90 00

altre

esenzione

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

9,6

l

2202 90

altre:

 

 

2202 90 10

non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

9,6

l

 

altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

 

 

2202 90 91

inferiore a 0,2 %

6,4 + 13,7 €/100 kg/net

l

2202 90 95

uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

5,5 + 12,1 €/100 kg/net

l

2202 90 99

uguale o superiore a 2 %

5,4 + 21,2 €/100 kg/net

l

2203 00

Birra di malto:

 

 

 

in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:

 

 

2203 00 01

presentata in bottiglie

esenzione

l

2203 00 09

altra

esenzione

l

2203 00 10

in recipienti di capacità superiore a 10 litri

esenzione

l

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:

 

 

2204 10

Vini spumanti:

 

 

 

con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol:

 

 

2204 10 11

Champagne

32 €/hl

l

2204 10 19

altri

32 €/hl

l

 

altri:

 

 

2204 10 91

Asti spumante

32 €/hl

l

2204 10 99

altri

32 €/hl

l

 

altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):

 

 

2204 21

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

2204 21 10

Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

32 €/hl

l

 

altri:

 

 

 

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:

 

 

 

Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):

 

 

 

Vini bianchi:

 

 

2204 21 11

Alsace

13,1 €/hl

l

2204 21 12

Bordeaux

13,1 €/hl

l

2204 21 13

Bourgogne

13,1 €/hl

l

2204 21 17

Val de Loire (Valle della Loira)

13,1 €/hl

l

2204 21 18

Mosel-Saar-Ruwer

13,1 €/hl

l

2204 21 19

Pfalz

13,1 €/hl

l

2204 21 22

Rheinhessen

13,1 €/hl

l

2204 21 23

Tokaj

14,8 €/hl

l

2204 21 24

Lazio

13,1 €/hl

l

2204 21 26

Toscana

13,1 €/hl

l

2204 21 27

Trentino-Alto Adige e Friuli

13,1 €/hl

l

2204 21 28

Veneto

13,1 €/hl

l

2204 21 32

Vinho Verde

13,1 €/hl

l

2204 21 34

Penedés

13,1 €/hl

l

2204 21 36

Rioja

13,1 €/hl

l

2204 21 37

Valencia

13,1 €/hl

l

2204 21 38

altri

13,1 €/hl

l

 

altri:

 

 

2204 21 42

Bordeaux

13,1 €/hl

l

2204 21 43

Bourgogne

13,1 €/hl

l

2204 21 44

Beaujolais

13,1 €/hl

l

2204 21 46

Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

13,1 €/hl

l

2204 21 47

Languedoc-Roussillon

13,1 €/hl

l

2204 21 48

Val de Loire (Valle della Loira)

13,1 €/hl

l

2204 21 62

Piemonte

13,1 €/hl

l

2204 21 66

Toscana

13,1 €/hl

l

2204 21 67

Trentino e Alto Adige

13,1 €/hl

l

2204 21 68

Veneto

13,1 €/hl

l

2204 21 69

Dão, Bairrada e Douro

13,1 €/hl

l

2204 21 71

Navarra

13,1 €/hl

l

2204 21 74

Penedés

13,1 €/hl

l

2204 21 76

Rioja

13,1 €/hl

l

2204 21 77

Valdepeñas

13,1 €/hl

l

2204 21 78

altri

13,1 €/hl

l

 

altri:

 

 

2204 21 79

Vini bianchi

13,1 €/hl

l

2204 21 80

altri

13,1 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:

 

 

 

Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):

 

 

 

Vini bianchi:

 

 

2204 21 81

Tokaj

15,8 €/hl

l

2204 21 82

altri

15,4 €/hl

l

2204 21 83

altri

15,4 €/hl

l

 

altri:

 

 

2204 21 84

Vini bianchi

15,4 €/hl

l

2204 21 85

altri

15,4 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:

 

 

2204 21 87

Vino di Marsala

18,6 €/hl

l

2204 21 88

Vino di Samos e moscato di Lemnos

18,6 €/hl

l

2204 21 89

Vino di Porto

14,8 €/hl

l

2204 21 91

Vino di Madera e moscatello di Setúbal

14,8 €/hl

l

2204 21 92

Vino di Xeres

14,8 €/hl

l

2204 21 94

altri

18,6 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:

 

 

2204 21 95

Vino di Porto

15,8 €/hl

l

2204 21 96

Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

15,8 €/hl

l

2204 21 98

altri

20,9 €/hl

l

2204 21 99

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

1,75 €/% vol/hl

l

2204 29

altri:

 

 

2204 29 10

Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

32 €/hl

l

 

altri:

 

 

 

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:

 

 

 

Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):

 

 

 

Vini bianchi:

 

 

2204 29 11

Tokaj

13,1 €/hl

l

2204 29 12

Bordeaux

9,9 €/hl

l

2204 29 13

Bourgogne

9,9 €/hl

l

2204 29 17

Val de Loire (Valle della Loira)

9,9 €/hl

l

2204 29 18

altri

9,9 €/hl

l

 

altri:

 

 

2204 29 42

Bordeaux

9,9 €/hl

l

2204 29 43

Bourgogne

9,9 €/hl

l

2204 29 44

Beaujolais

9,9 €/hl

l

2204 29 46

Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

9,9 €/hl

l

2204 29 47

Languedoc-Roussillon

9,9 €/hl

l

2204 29 48

Val de Loire (Valle della Loira)

9,9 €/hl

l

2204 29 58

altri

9,9 €/hl

l

 

altri:

 

 

 

Vini bianchi:

 

 

2204 29 62

Sicilia

9,9 €/hl

l

2204 29 64

Veneto

9,9 €/hl

l

2204 29 65

altri

9,9 €/hl

l

 

altri:

 

 

2204 29 71

Puglia

9,9 €/hl

l

2204 29 72

Sicilia

9,9 €/hl

l

2204 29 75

altri

9,9 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:

 

 

 

Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):

 

 

 

Vini bianchi:

 

 

2204 29 77

Tokaj

14,2 €/hl

l

2204 29 78

altri

12,1 €/hl

l

2204 29 82

altri

12,1 €/hl

l

 

altri:

 

 

2204 29 83

Vini bianchi

12,1 €/hl

l

2204 29 84

altri

12,1 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:

 

 

2204 29 87

Vino di Marsala

15,4 €/hl

l

2204 29 88

Vino di Samos e moscato di Lemnos

15,4 €/hl

l

2204 29 89

Vino di Porto

12,1 €/hl

l

2204 29 91

Vino di Madera e moscatello di Setúbal

12,1 €/hl

l

2204 29 92

Vino di Xeres

12,1 €/hl

l

2204 29 94

altri

15,4 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:

 

 

2204 29 95

Vino di Porto

13,1 €/hl

l

2204 29 96

Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

13,1 €/hl

l

2204 29 98

altri

20,9 €/hl

l

2204 29 99

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

1,75 €/% vol/hl

l

2204 30

altri mosti di uva:

 

 

2204 30 10

parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

32

l

 

altri:

 

 

 

con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:

 

 

2204 30 92

concentrati

 (99)

l

2204 30 94

altri

 (99)

l

 

altri:

 

 

2204 30 96

concentrati

 (99)

l

2204 30 98

altri

 (99)

l

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

 

 

2205 10

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

2205 10 10

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

10,9 €/hl

l

2205 10 90

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l

2205 90

altri:

 

 

2205 90 10

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

9 €/hl

l

2205 90 90

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

0,9 €/% vol/hl

l

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:

 

 

2206 00 10

Vinello

1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl

l

 

altri:

 

 

 

spumanti:

 

 

2206 00 31

Sidro e sidro di pere

19,2 €/hl

l

2206 00 39

altri

19,2 €/hl

l

 

non spumanti, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

2206 00 51

Sidro e sidro di pere

7,7 €/hl

l

2206 00 59

altri

7,7 €/hl

l

 

superiore a 2 litri:

 

 

2206 00 81

Sidro e sidro di pere

5,76 €/hl

l

2206 00 89

altri

5,76 €/hl

l

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

 

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

19,2 €/hl

l

2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

10,2 €/hl

l

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce:

 

 

 

presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

2208 20 12

Cognac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 14

Armagnac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 26

Grappa

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 27

Brandy de Jerez

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 29

altri

esenzione

l alc. 100 %

 

presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

2208 20 40

Distillato greggio

esenzione

l alc. 100 %

 

altri:

 

 

2208 20 62

Cognac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 64

Armagnac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 86

Grappa

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 87

Brandy de Jerez

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 89

altri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30

Whisky:

 

 

 

Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 30 11

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 19

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

Whisky detto «Scotch»:

 

 

 

Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 30 32

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 38

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 30 52

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 58

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

2208 30 72

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 78

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

2208 30 82

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 88

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 40

Rum e tafia:

 

 

 

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

2208 40 11

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 €/ % vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

altri:

 

 

2208 40 31

di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro

esenzione

l alc. 100 %

2208 40 39

altri

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

2208 40 51

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

altri:

 

 

2208 40 91

di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro

esenzione

l alc. 100 %

2208 40 99

altri

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

2208 50

Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

 

 

Gin, presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 50 11

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 50 19

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

 

 

2208 50 91

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 50 99

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 60

Vodka:

 

 

 

con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 60 11

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 60 19

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 60 91

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 60 99

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 70

Liquori:

 

 

2208 70 10

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 70 90

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 90

altri:

 

 

 

Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 11

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 19

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 33

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 38

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

2208 90 41

Ouzo

esenzione

l alc. 100 %

 

altri:

 

 

 

Acquaviti:

 

 

 

di frutta:

 

 

2208 90 45

Calvados

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 48

altre

esenzione

l alc. 100 %

 

altre:

 

 

2208 90 52

Korn

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 54

Tequila

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 56

altre

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 69

altre bevande contenenti alcole di distillazione

esenzione

l alc. 100 %

 

superiore a 2 litri:

 

 

 

Acquaviti:

 

 

2208 90 71

di frutta

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 75

Tequila

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 77

altre

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 78

altre bevande contenenti alcole di distillazione

esenzione

l alc. 100 %

 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 91

inferiore o uguale a 2 litri

1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l alc. 100 %

2208 90 99

superiore a 2 litri

1 € % /vol/hl

l alc. 100 %

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

 

 

 

Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:

 

 

2209 00 11

inferiore o uguale a 2 litri

6,4 €/hl

l

2209 00 19

superiore a 2 litri

4,8 €/hl

l

 

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

2209 00 91

inferiore o uguale a 2 litri

5,12 €/hl

l

2209 00 99

superiore a 2 litri

3,84 €/hl

l

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota

1.

Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2306 41, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.

Note complementari

1.

Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.

2.

Sono classificati nella sottovoce 2306 70 00 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:

a)

prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:

tenore in amido: inferiore a 45 %

tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;

b)

prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:

tenore in amido: inferiore a 45 %

tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.

Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2.

Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 (metodo A) e paragrafo 1.

Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

3.

Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, si intende per:

«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;

«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;

«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali;

«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.

4.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

5.

Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:

residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso

e/o

residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.

Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva 72/199/CEE della Commissione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

 

 

2301 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

esenzione

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

esenzione

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

 

 

2302 10

di granturco:

 

 

2302 10 10

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 €/t

2302 10 90

altri

89 €/t

2302 20

di riso:

 

 

2302 20 10

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 €/t

2302 20 90

altri

89 €/t

2302 30

di frumento:

 

 

2302 30 10

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 €/t (100)

2302 30 90

altri

89 €/t (100)

2302 40

di altri cereali:

 

 

2302 40 10

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 €/t (100)

2302 40 90

altri

89 €/t (100)

2302 50 00

di legumi

5,1

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

 

 

2303 10

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:

 

 

 

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:

 

 

2303 10 11

superiore a 40 % in peso

320 €/t

2303 10 19

uguale o inferiore a 40 % in peso

esenzione

2303 10 90

altri

esenzione

2303 20

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

 

 

2303 20 10

Polpe di barbabietole

esenzione

2303 20 90

altri

esenzione

2303 30 00

Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

esenzione

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

esenzione

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

esenzione

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

 

 

2306 10 00

di semi di cotone

esenzione

2306 20 00

di semi di lino

esenzione

2306 30 00

di semi di girasole

esenzione

 

di semi di ravizzone o di colza:

 

 

2306 41 00

di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

esenzione

2306 49 00

altri

esenzione

2306 50 00

di noce di cocco o di copra

esenzione

2306 60 00

di noci o di mandorle di palmisti

esenzione

2306 70 00

di germi di granturco

esenzione

2306 90

altri:

 

 

 

Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva:

 

 

2306 90 11

aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %

esenzione

2306 90 19

aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

48 €/t

2306 90 90

altri

esenzione

2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio:

 

 

 

Fecce di vino:

 

 

2307 00 11

aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %

esenzione

2307 00 19

altre

1,62 €/kg/tot. alc.

2307 00 90

Tartaro greggio

esenzione

2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

Vinaccia:

 

 

2308 00 11

aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

esenzione

2308 00 19

altri

1,62 €/kg/tot. alc.

2308 00 40

Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

esenzione

2308 00 90

altri

1,6

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

 

 

2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

 

 

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

 

contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

 

 

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:

 

 

2309 10 11

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

esenzione

2309 10 13

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 €/t

2309 10 15

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 €/t

2309 10 19

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

948 €/t

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:

 

 

2309 10 31

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

esenzione

2309 10 33

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 €/t

2309 10 39

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

888 €/t

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:

 

 

2309 10 51

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 €/t

2309 10 53

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 €/t

2309 10 59

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

730 €/t

2309 10 70

non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 €/t

2309 10 90

altri

9,6

2309 90

altri:

 

 

2309 90 10

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

3,8

2309 90 20

Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

esenzione

 

altri, comprese le premiscele:

 

 

 

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

 

contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

 

 

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:

 

 

2309 90 31

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

23 €/t (100)

2309 90 33

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 €/t

2309 90 35

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 €/t

2309 90 39

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

948 €/t

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:

 

 

2309 90 41

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

55 €/t (100)

2309 90 43

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 €/t

2309 90 49

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %

888 €/t

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:

 

 

2309 90 51

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 €/t (100)

2309 90 53

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 €/t

2309 90 59

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

730 €/t

2309 90 70

non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 €/t

 

altri:

 

 

2309 90 91

Polpe di barbabietole melassate

12

 

altre:

 

 

2309 90 95

aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico

9,6

kg C5H14ClNO

2309 90 99

altre

9,6

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1.

Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

 

 

2401 10

Tabacchi non scostolati:

 

 

 

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (101):

 

 

2401 10 10

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 10 20

Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 10 30

Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

Tabacchi «fire cured»:

 

 

2401 10 41

del tipo Kentucky

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 10 49

altri

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

2401 10 50

Tabacchi «light air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 60

Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 70

Tabacchi «dark air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 80

Tabacchi «flue cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 90

altri tabacchi

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20

Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

 

 

 

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (101):

 

 

2401 20 10

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 20 20

Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 20 30

Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

Tabacchi «fire cured»:

 

 

2401 20 41

del tipo Kentucky

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 20 49

altri

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

altri:

 

 

2401 20 50

Tabacchi «light air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 60

Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 70

Tabacchi «dark air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 80

Tabacchi «flue cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 90

altri tabacchi

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 30 00

Cascami di tabacco

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

26

1 000 p/st

2402 20

Sigarette contenenti tabacco:

 

 

2402 20 10

contenenti garofano

10

1 000 p/st

2402 20 90

altre

57,6

1 000 p/st

2402 90 00

altri

57,6

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

 

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

 

 

2403 10 10

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

74,9

2403 10 90

altro

74,9

 

altri:

 

 

2403 91 00

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

16,6

2403 99

altri:

 

 

2403 99 10

Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

41,6

2403 99 90

altri

16,6

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);

b)

le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 (voce 2821);

c)

i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

d)

i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;

e)

i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 6803);

f)

le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);

g)

i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);

h)

i gessi per bigliardi (voce 9504);

ij)

i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).

3.

Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.

4.

La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

 

 

2501 00 10

Acqua di mare e acque madri di saline

esenzione

 

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

 

 

2501 00 31

destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (102)

esenzione

 

altri:

 

 

2501 00 51

denaturati (103) o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale (102)

1,7 €/1 000 kg/net

 

altri:

 

 

2501 00 91

Sale per l'alimentazione umana

2,6 €/1 000 kg/net

2501 00 99

altri

2,6 €/1 000 kg/net

2502 00 00

Piriti di ferro non arrostite

esenzione

2503 00

Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:

 

 

2503 00 10

Zolfi greggi e zolfi non raffinati

esenzione

2503 00 90

altri

1,7

2504

Grafite naturale:

 

 

2504 10 00

in polvere o in scaglie

esenzione

2504 90 00

altra

esenzione

2505

Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26:

 

 

2505 10 00

Sabbie silicee e sabbie quarzose

esenzione

2505 90 00

altre sabbie

esenzione

2506

Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare:

 

 

2506 10 00

Quarzi

esenzione

 

Quarziti:

 

 

2506 21 00

gregge o sgrossate

esenzione

2506 29 00

altre

esenzione

2507 00

Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati:

 

 

2507 00 20

Caolino

esenzione

2507 00 80

altre argille caoliniche

esenzione

2508

Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:

 

 

2508 10 00

Bentonite

esenzione

2508 20 00

Terre decoloranti e terre da follone

esenzione

2508 30 00

Argille refrattarie

esenzione

2508 40 00

altre argille

esenzione

2508 50 00

Andalusite, cianite e sillimanite

esenzione

2508 60 00

Mullite

esenzione

2508 70 00

Terre di chamotte o di dinas

esenzione

2509 00 00

Creta

esenzione

2510

Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche:

 

 

2510 10 00

non macinati

esenzione

2510 20 00

macinati

esenzione

2511

Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816:

 

 

2511 10 00

Solfato di bario naturale (baritina)

esenzione

2511 20 00

Carbonato di bario naturale (witherite)

esenzione

2512 00 00

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

esenzione

2513

Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:

 

 

 

Pietra pomice:

 

 

2513 11 00

greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o «bimskies»)

esenzione

2513 19 00

altra

esenzione

2513 20 00

Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali

esenzione

2514 00 00

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

esenzione

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:

 

 

 

Marmi e travertini:

 

 

2515 11 00

greggi o sgrossati

esenzione

2515 12

semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:

 

 

2515 12 20

di spessore inferiore o uguale a 4 cm

esenzione

2515 12 50

di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm

esenzione

2515 12 90

altri

esenzione

2515 20 00

Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

esenzione

2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:

 

 

 

Granito:

 

 

2516 11 00

greggio o sgrossato

esenzione

2516 12

semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:

 

 

2516 12 10

di spessore inferiore o uguale a 25 cm

esenzione

2516 12 90

altro

esenzione

 

Arenaria:

 

 

2516 21 00

greggia o sgrossata

esenzione

2516 22 00

semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

esenzione

2516 90 00

altre pietre da taglio o da costruzione

esenzione

2517

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:

 

 

2517 10

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente:

 

 

2517 10 10

Sassi, ghiaia, selci e ciottoli

esenzione

2517 10 20

Dolomite e pietre da calce, frantumate

esenzione

2517 10 80

altri

esenzione

2517 20 00

Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10

esenzione

2517 30 00

Tarmacadam

esenzione

 

Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:

 

 

2517 41 00

di marmo

esenzione

2517 49 00

altri

esenzione

2518

Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite:

 

 

2518 10 00

Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»

esenzione

2518 20 00

Dolomite calcinata o sinterizzata

esenzione

2518 30 00

Pigiata di dolomite

esenzione

2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri:

 

 

2519 10 00

Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

esenzione

2519 90

altri:

 

 

2519 90 10

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

1,7

2519 90 30

Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

esenzione

2519 90 90

altri

esenzione

2520

Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:

 

 

2520 10 00

Pietra da gesso; anidrite

esenzione

2520 20

Gessi:

 

 

2520 20 10

da costruzione

esenzione

2520 20 90

altri

esenzione

2521 00 00

Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento

esenzione

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825:

 

 

2522 10 00

Calce viva

1,7

2522 20 00

Calce spenta

1,7

2522 30 00

Calce idraulica

1,7

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:

 

 

2523 10 00

Cementi non polverizzati detti «clinkers»

1,7

 

Cementi Portland:

 

 

2523 21 00

Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

1,7

2523 29 00

altri

1,7

2523 30 00

Cementi alluminosi

1,7

2523 90

altri cementi idraulici:

 

 

2523 90 10

Cementi di altiforni

1,7

2523 90 80

altri

1,7

2524 00 00

Amianto (asbesto)

esenzione

2525

Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica:

 

 

2525 10 00

Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari

esenzione

2525 20 00

Mica in polvere

esenzione

2525 30 00

Cascami di mica

esenzione

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco:

 

 

2526 10 00

non frantumati né polverizzati

esenzione

2526 20 00

frantumati o polverizzati

esenzione

2527

 

 

 

2528

Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco:

 

 

2528 10 00

Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)

esenzione

2528 90 00

altri

esenzione

2529

Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore:

 

 

2529 10 00

Feldspato

esenzione

 

Spatofluore:

 

 

2529 21 00

contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio

esenzione

2529 22 00

contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio

esenzione

2529 30 00

Leucite; nefelina e sienite-nefelinica

esenzione

2530

Materie minerali non nominate né comprese altrove:

 

 

2530 10

Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi:

 

 

2530 10 10

Perlite

esenzione

2530 10 90

Vermiculite e cloriti

esenzione

2530 20 00

Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

esenzione

2530 90

altre:

 

 

2530 90 20

Sepiolite

esenzione

2530 90 98

altre

esenzione

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);

b)

il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);

c)

i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710);

d)

le scorie di defosforazione del capitolo 31;

e)

le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);

f)

i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112);

g)

le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).

2.

Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.

3.

La voce 2620 comprende unicamente:

a)

le ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e

b)

le ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2620 21, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro.

2.

Le ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 2620 60.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2601

Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):

 

 

 

Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):

 

 

2601 11 00

non agglomerati

esenzione

2601 12 00

agglomerati

esenzione

2601 20 00

Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

esenzione

2602 00 00

Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco

esenzione

2603 00 00

Minerali di rame e loro concentrati

esenzione

2604 00 00

Minerali di nichel e loro concentrati

esenzione

2605 00 00

Minerali di cobalto e loro concentrati

esenzione

2606 00 00

Minerali di alluminio e loro concentrati

esenzione

2607 00 00

Minerali di piombo e loro concentrati

esenzione

2608 00 00

Minerali di zinco e loro concentrati

esenzione

2609 00 00

Minerali di stagno e loro concentrati

esenzione

2610 00 00

Minerali di cromo e loro concentrati

esenzione

2611 00 00

Minerali di tungsteno e loro concentrati

esenzione

2612

Minerali di uranio o di torio e loro concentrati:

 

 

2612 10

Minerali di uranio e loro concentrati:

 

 

2612 10 10

Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom)

esenzione

2612 10 90

altri

esenzione

2612 20

Minerali di torio e loro concentrati:

 

 

2612 20 10

Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom)

esenzione

2612 20 90

altri

esenzione

2613

Minerali di molibdeno e loro concentrati:

 

 

2613 10 00

arrostiti

esenzione

2613 90 00

altri

esenzione

2614 00

Minerali di titanio e loro concentrati:

 

 

2614 00 10

Ilmenite e suoi concentrati

esenzione

2614 00 90

altri

esenzione

2615

Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati:

 

 

2615 10 00

Minerali di zirconio e loro concentrati

esenzione

2615 90

altri:

 

 

2615 90 10

Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati

esenzione

2615 90 90

Minerali di vanadio e loro concentrati

esenzione

2616

Minerali di metalli preziosi e loro concentrati:

 

 

2616 10 00

Minerali di argento e loro concentrati

esenzione

2616 90 00

altri

esenzione

2617

Altri minerali e loro concentrati:

 

 

2617 10 00

Minerali di antimonio e loro concentrati

esenzione

2617 90 00

altri

esenzione

2618 00 00

Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

esenzione

2619 00

Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio:

 

 

2619 00 20

Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese

esenzione

2619 00 40

Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio

esenzione

2619 00 80

altri

esenzione

2620

Ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti arsenico, metalli o composti di metalli:

 

 

 

contenenti principalmente zinco:

 

 

2620 11 00

metalline di galvanizzazione

esenzione

2620 19 00

altri

esenzione

 

contenenti principalmente piombo:

 

 

2620 21 00

Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo

esenzione

2620 29 00

altri

esenzione

2620 30 00

contenenti principalmente rame

esenzione

2620 40 00

contenenti principalmente alluminio

esenzione

2620 60 00

contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici

esenzione

 

altri:

 

 

2620 91 00

contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli

esenzione

2620 99

altri:

 

 

2620 99 10

contenenti principalmente nichel

esenzione

2620 99 20

contenenti principalmente niobio o tantalio

esenzione

2620 99 40

contenenti principalmente stagno

esenzione

2620 99 60

contenenti principalmente titanio

esenzione

2620 99 95

altri

esenzione

2621

Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani:

 

 

2621 10 00

Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

esenzione

2621 90 00

altri

esenzione

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;

b)

i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

c)

gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.

2.

I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

3.

Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:

a)

gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);

b)

i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;

c)

gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.

2.

Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.

3.

Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 e 2707 60, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene), naftalene e fenoli» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni, naftalene e fenoli.

4.

Ai sensi della sottovoce 2710 11, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ASTM D 86.

Note complementari (104)

1.

Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:

a)

benzine speciali (sottovoci 2710 11 21 e 2710 11 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;

b)

acqua ragia minerale (sottovoce 2710 11 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (105);

c)

oli medi (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;

d)

oli pesanti (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99) gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;

e)

oli da gas (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 49), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

f)

oli combustibili (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e) e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;

superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;

oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V)

Colore (C)

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 e più

Viscosità

(V)

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

Per «viscosità» V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.

Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69 deve essere naturale.

Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:

la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86, o

la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445, o

il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99.

2.

Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

3.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano:

a)

un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445;

b)

una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.

4.

Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a)

la distillazione sotto vuoto;

b)

la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

il cracking;

d)

il reforming;

e)

l'estrazione mediante solventi selettivi;

f)

il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

g)

la polimerizzazione;

h)

l'alchilazione;

ij)

l'isomerizzazione;

k)

la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l)

la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;

m)

il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);

n)

la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 11 11 a 2710 11 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 19 61 a 2710 19 69 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;

o)

la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99;

p)

la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

5.

I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:

 

 

 

Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:

 

 

2701 11

Antracite:

 

 

2701 11 10

con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %

esenzione

2701 11 90

altre

esenzione

2701 12

Carbon fossile bituminoso:

 

 

2701 12 10

Carboni da coke

esenzione

2701 12 90

altro

esenzione

2701 19 00

altri carboni fossili

esenzione

2701 20 00

Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

esenzione

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:

 

 

2702 10 00

Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate

esenzione

2702 20 00

Ligniti agglomerate

esenzione

2703 00 00

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

esenzione

2704 00

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta:

 

 

 

Coke e semi-coke di carboni fossili:

 

 

2704 00 11

per la fabbricazione di elettrodi

esenzione

2704 00 19

altri

esenzione

2704 00 30

Coke e semi-coke di lignite

esenzione

2704 00 90

altri

esenzione

2705 00 00

Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

esenzione

1 000 m3

2706 00 00

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

esenzione

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:

 

 

2707 10

Benzolo (benzene):

 

 

2707 10 10

destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 10 90

destinati ad altri usi (106)

esenzione

2707 20

Toluolo (toluene):

 

 

2707 20 10

destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 20 90

destinati ad altri usi (106)

esenzione

2707 30

Xilolo (xileni):

 

 

2707 30 10

destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 30 90

destinati ad altri usi (106)

esenzione

2707 40 00

Naftalene

esenzione

2707 50

altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86:

 

 

2707 50 10

destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 50 90

destinati ad altri usi (106)

esenzione

2707 60 00

Fenoli

1,2

 

altri:

 

 

2707 91 00

Oli di creosoto

1,7

2707 99

altri:

 

 

 

Oli greggi:

 

 

2707 99 11

Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C

1,7

2707 99 19

altri

esenzione

2707 99 30

Teste solforate

esenzione

2707 99 50

Prodotti basici

1,7

2707 99 70

Antracene

esenzione

 

altri:

 

 

2707 99 91

destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 (106)

esenzione

2707 99 99

altri

1,7

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:

 

 

2708 10 00

Pece

esenzione

2708 20 00

Coke di pece

esenzione

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:

 

 

2709 00 10

Condensati di gas naturale

esenzione

2709 00 90

altri

esenzione

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli:

 

 

 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:

 

 

2710 11

Oli leggeri e preparazioni:

 

 

2710 11 11

destinati a subire un trattamento definito (106)

4,7 (108)

2710 11 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11 (106)

4,7 (108)  (107)

 

destinati ad altri usi:

 

 

 

Benzine speciali:

 

 

2710 11 21

Acqua ragia minerale

4,7

2710 11 25

altre

4,7

 

altri:

 

 

 

Benzine per motori:

 

 

2710 11 31

Benzine avio

4,7

 

altre, aventi tenore di piombo:

 

 

 

inferiore o uguale a 0,013 g per 1:

 

 

2710 11 41

aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

4,7

1 000 l (109)

2710 11 45

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

4,7

1 000 l (109)

2710 11 49

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

4,7

1 000 l (109)

 

superiore a 0,013 g per l:

 

 

2710 11 51

aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98

4,7

1 000 l (109)

2710 11 59

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

4,7

1 000 l (109)

2710 11 70

Carboturbi tipo benzina

4,7

2710 11 90

altri oli leggeri

4,7

2710 19

altre:

 

 

 

Oli medi:

 

 

2710 19 11

destinati a subire un trattamento definito (106)

4,7 (108)

2710 19 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 (106)

4,7 (108)  (107)

 

destinati ad altri usi:

 

 

 

Petrolio lampante:

 

 

2710 19 21

Carboturbi

4,7

2710 19 25

altro

4,7

2710 19 29

altri

4,7

 

Oli pesanti:

 

 

 

Oli da gas:

 

 

2710 19 31

destinati a subire un trattamento definito (106)

3,5 (108)

2710 19 35

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 (106)

3,5 (108)  (107)

 

destinati ad altri usi:

 

 

2710 19 41

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

3,5 (110)

2710 19 45

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

3,5 (110)

2710 19 49

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

3,5

 

Oli combustibili:

 

 

2710 19 51

destinati a subire un trattamento definito (106)

3,5 (108)

2710 19 55

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 (106)

3,5 (108)  (107)

 

destinati ad altri usi:

 

 

2710 19 61

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %

3,5

2710 19 63

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %

3,5

2710 19 65

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %

3,5

2710 19 69

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %

3,5

 

Oli lubrificanti ed altri:

 

 

2710 19 71

destinati a subire un trattamento definito (106)

3,7 (108)

2710 19 75

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 (106)

3,7 (108)  (107)

 

destinati ad altri usi:

 

 

2710 19 81

Oli per motore, per compressori o per turbine

3,7

2710 19 83

Liquidi per trasmissioni idrauliche

3,7

2710 19 85

Oli bianchi; paraffina liquida

3,7

2710 19 87

Oli per cambi

3,7

2710 19 91

Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva

3,7

2710 19 93

Oli per isolamenti elettrici

3,7

2710 19 99

altri oli lubrificanti ed altri

3,7

 

Residui di oli:

 

 

2710 91 00

contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)

3,5

2710 99 00

altre

3,5

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:

 

 

 

liquefatti:

 

 

2711 11 00

Gas naturale

0,7 (108)

TJ

2711 12

Propano:

 

 

 

Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:

 

 

2711 12 11

destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile

8

2711 12 19

destinato ad altri usi (106)

esenzione

 

altro:

 

 

2711 12 91

destinato a subire un trattamento definito (106)

0,7 (108)

2711 12 93

destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 (106)

0,7 (108)  (107)

 

destinato ad altri usi:

 

 

2711 12 94

di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %

0,7

2711 12 97

altro

0,7

2711 13

Butani:

 

 

2711 13 10

destinati a subire un trattamento definito (106)

0,7 (108)

2711 13 30

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 (106)

0,7 (108)  (107)

 

destinati ad altri usi:

 

 

2711 13 91

di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %

0,7

2711 13 97

altri

0,7

2711 14 00

Etilene, propilene, butilene e butadiene

0,7 (108)

2711 19 00

altri

0,7 (108)

 

allo stato gassoso:

 

 

2711 21 00

Gas naturale

0,7 (108)

TJ

2711 29 00

altri

0,7 (108)

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:

 

 

2712 10

Vaselina:

 

 

2712 10 10

greggia

0,7 (108)

2712 10 90

altra

2,2

2712 20

Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio:

 

 

2712 20 10

Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560

esenzione

2712 20 90

altra

2,2

2712 90

altri:

 

 

 

Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali):

 

 

2712 90 11

greggi

0,7

2712 90 19

altri

2,2

 

altri:

 

 

 

greggi:

 

 

2712 90 31

destinati a subire un trattamento definito (106)

0,7 (108)

2712 90 33

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 (106)

0,7 (108)  (107)

2712 90 39

destinati ad altri usi

0,7

 

altri:

 

 

2712 90 91

Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio

esenzione

2712 90 99

altri

2,2

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

 

 

 

Coke di petrolio:

 

 

2713 11 00

non calcinato

esenzione

2713 12 00

calcinato

esenzione

2713 20 00

Bitume di petrolio

esenzione

2713 90

altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

 

 

2713 90 10

destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 (106)

0,7 (111)

2713 90 90

altri

0,7

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche:

 

 

2714 10 00

Scisti e sabbie bituminosi

esenzione

2714 90 00

altri

esenzione

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

esenzione

2716 00 00

Energia elettrica

esenzione

1 000 kWh

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Note

1.

a)

Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

b)

Con riserva delle disposizioni della precedente lettera a) ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843 o 2846 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.

2.

Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

3.

I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:

a)

per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

b)

presentati nello stesso tempo;

c)

riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

a)

gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;

b)

le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);

c)

le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

d)

i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

e)

i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

2.

Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2838), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:

a)

gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);

b)

gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);

c)

il disolfuro di carbonio (voce 2813);

d)

i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);

e)

il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2851), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).

3.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:

a)

il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;

b)

i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;

c)

i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;

d)

i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;

e)

la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;

f)

le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;

g)

i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;

h)

gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).

4.

Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.

5.

Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.

Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.

6.

La voce 2844 comprende soltanto:

a)

il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;

b)

gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;

c)

i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;

d)

le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

e)

gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;

f)

i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.

Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» s'intendono:

i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;

le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.

7.

Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.

8.

Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.

Nota complementare

1.

Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.ELEMENTI CHIMICI

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio:

 

 

2801 10 00

Cloro

5,5

2801 20 00

Iodio

esenzione

2801 30

Fluoro; bromo:

 

 

2801 30 10

Fluoro

5

2801 30 90

Bromo

5,5

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

4,6

2803 00

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove):

 

 

2803 00 10

Nero di gas di petrolio

esenzione

2803 00 80

altro

esenzione

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:

 

 

2804 10 00

Idrogeno

3,7

m3  (112)

 

Gas rari:

 

 

2804 21 00

Argo

5

m3  (112)

2804 29

altri:

 

 

2804 29 10

Elio

esenzione

m3  (112)

2804 29 90

altri

5

m3  (112)

2804 30 00

Azoto

5,5

m3  (112)

2804 40 00

Ossigeno

5

m3  (112)

2804 50

Boro; tellurio:

 

 

2804 50 10

Boro

5,5

2804 50 90

Tellurio

2,1

 

Silicio:

 

 

2804 61 00

contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio

esenzione

2804 69 00

altro

5,5

2804 70 00

Fosforo

5,5

2804 80 00

Arsenico

2,1

2804 90 00

Selenio

esenzione

2805

Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:

 

 

 

Metalli alcalini o alcalino-terrosi:

 

 

2805 11 00

Sodio

5

2805 12 00

Calcio

5,5

2805 19

altri:

 

 

2805 19 10

Stronzio e bario

5,5

2805 19 90

altri

4,1

2805 30

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro:

 

 

2805 30 10

miscelati o in lega fra loro

5,5

2805 30 90

altri

2,7

2805 40

Mercurio:

 

 

2805 40 10

presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 €

3

2805 40 90

altro

esenzione

II.ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:

 

 

2806 10 00

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

5,5

2806 20 00

Acido clorosolforico

5,5

2807 00

Acido solforico; oleum:

 

 

2807 00 10

Acido solforico

3

2807 00 90

Oleum

3

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

5,5

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:

 

 

2809 10 00

Pentaossido di difosforo

5,5

kg P2O5

2809 20 00

Acido fosforico e acidi polifosforici

5,5

kg P2O5

2810 00

Ossidi di boro; acidi borici:

 

 

2810 00 10

Triossido di diboro

esenzione

2810 00 90

altri

3,7

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

 

 

 

altri acidi inorganici:

 

 

2811 11 00

Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)

5,5

2811 19

altri:

 

 

2811 19 10

Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)

esenzione

2811 19 20

Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)

5,3

2811 19 80

altri

5,3

 

altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

 

 

2811 21 00

Diossido di carbonio

5,5

2811 22 00

Diossido di silicio

4,6

2811 23 00

Diossido di zolfo

5,5

2811 29

altri:

 

 

2811 29 10

Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)

4,6

2811 29 30

Ossidi di azoto

5

2811 29 90

altri

5,3

III.DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:

 

 

2812 10

Cloruri e ossicloruri:

 

 

 

di fosforo:

 

 

2812 10 11

Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)

5,5

2812 10 15

Tricloruro di fosforo

5,5

2812 10 16

Pentacloruro di fosforo

5,5

2812 10 18

altri

5,5

 

altri:

 

 

2812 10 91

Dicloruro di dizolfo

5,5

2812 10 93

Dicloruro di zolfo

5,5

2812 10 94

Fosgene (cloruro di carbonile)

5,5

2812 10 95

Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)

5,5

2812 10 99

altri

5,5

2812 90 00

altri

5,5

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio:

 

 

2813 10 00

Disolfuro di carbonio

5,5

2813 90

altri:

 

 

2813 90 10

Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio

5,3

2813 90 90

altri

3,7

IV.BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):

 

 

2814 10 00

Ammoniaca anidra

5,5

2814 20 00

Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

5,5

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:

 

 

 

Idrossido di sodio (soda caustica):

 

 

2815 11 00

solido

5,5

2815 12 00

in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

5,5

kg NaOH

2815 20

Idrossido di potassio (potassa caustica):

 

 

2815 20 10

solido

5,5

2815 20 90

in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica)

5,5

kg KOH

2815 30 00

Perossidi di sodio o di potassio

5,5

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:

 

 

2816 10 00

Idrossido e perossido di magnesio

4,1

2816 40 00

Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario

5,5

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

5,5

2818

Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:

 

 

2818 10

Corindone artificiale, anche definito chimicamente:

 

 

2818 10 10

bianco, rosa, rubino, con tenore di ossido di alluminio superiore a 97,5 %, in peso

5,2

2818 10 90

altro

5,2

2818 20 00

Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

4

2818 30 00

Idrossido di alluminio

5,5

2819

Ossidi e idrossidi di cromo:

 

 

2819 10 00

Triossido di cromo

5,5

2819 90

altri:

 

 

2819 90 10

Diossido di cromo

3,7

2819 90 90

altri

5,5

2820

Ossidi di manganese:

 

 

2820 10 00

Diossido di manganese

5,3

2820 90

altri:

 

 

2820 90 10

Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese

esenzione

2820 90 90

altri

5,5

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3:

 

 

2821 10 00

Ossidi e idrossidi di ferro

4,6

2821 20 00

Terre coloranti

4,6

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

4,6

2823 00 00

Ossidi di titanio

5,5

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione:

 

 

2824 10 00

Monossido di piombo (litargirio, massicot)

5,5

2824 20 00

Minio rosso e minio arancione

5,5

2824 90 00

altri

5,5

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:

 

 

2825 10 00

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

5,5

2825 20 00

Ossido e idrossido di litio

5,3

2825 30 00

Ossidi e idrossidi di vanadio

5,5

2825 40 00

Ossidi e idrossidi di nichel

esenzione

2825 50 00

Ossidi e idrossidi di rame

3,2

2825 60 00

Ossidi di germanio e diossido di zirconio

5,5

2825 70 00

Ossidi e idrossidi di molibdeno

5,3

2825 80 00

Ossidi di antimonio

5,5

2825 90

altri:

 

 

 

Ossido, idrossido e perossido di calcio:

 

 

2825 90 11

– – –  Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui:

non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri

e

non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri

esenzione

2825 90 19

altri

4,6

2825 90 20

Ossido e idrossido di berillio

5,3

2825 90 30

Ossidi di stagno

5,5

2825 90 40

Ossidi e idrossidi di tungsteno

4,6

2825 90 50

Ossidi di mercurio

4,1

2825 90 60

Ossido di cadmio

esenzione

2825 90 80

altri

5,5

V.SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro:

 

 

 

Fluoruri:

 

 

2826 11 00

di ammonio o di sodio

5,5

2826 12 00

di alluminio

5,3

2826 19 00

altri

5,3

2826 20 00

Fluorosilicati di sodio o di potassio

5,5

2826 30 00

Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

5,5

2826 90

altri:

 

 

2826 90 10

Esafluorozirconato di dipotassio

5

2826 90 90

altri

5,5

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri:

 

 

2827 10 00

Cloruro di ammonio

5,5

2827 20 00

Cloruro di calcio

4,6

 

altri cloruri:

 

 

2827 31 00

di magnesio

4,6

2827 32 00

di alluminio

5,5

2827 33 00

di ferro

2,1

2827 34 00

di cobalto

5,5

2827 35 00

di nichel

5,5

2827 36 00

di zinco

5,5

2827 39

altri:

 

 

2827 39 10

di stagno

4,1

2827 39 80

altri

5,5

 

Ossicloruri e idrossicloruri:

 

 

2827 41 00

di rame

3,2

2827 49

altri:

 

 

2827 49 10

di piombo

3,2

2827 49 90

altri

5,3

 

Bromuri e ossibromuri:

 

 

2827 51 00

Bromuri di sodio o di potassio

5,5

2827 59 00

altri

5,5

2827 60 00

Ioduri e ossiioduri

5,5

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:

 

 

2828 10 00

Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio

5,5

2828 90 00

altri

5,5

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:

 

 

 

Clorati:

 

 

2829 11 00

di sodio

5,5

2829 19 00

altri

5,5

2829 90

altri:

 

 

2829 90 10

Perclorati

4,8

2829 90 40

Bromato di potassio o di sodio

esenzione

2829 90 80

altri

5,5

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:

 

 

2830 10 00

Solfuri di sodio

5,5

2830 20 00

Solfuro di zinco

5,5

2830 30 00

Solfuro di cadmio

5,5

2830 90

altri:

 

 

2830 90 11

Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro

4,6

2830 90 80

altri

5,5

2831

Ditioniti e solfossilati:

 

 

2831 10 00

di sodio

5,5

2831 90 00

altri

5,5

2832

Solfiti; tiosolfati:

 

 

2832 10 00

Solfiti di sodio

5,5

2832 20 00

altri solfiti

5,5

2832 30 00

Tiosolfati

5,5

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):

 

 

 

Solfati di sodio:

 

 

2833 11 00

Solfato di disodio

5,5

2833 19 00

altri

5,5

 

altri solfati:

 

 

2833 21 00

di magnesio

5,5

2833 22 00

di alluminio

5,5

2833 23 00

di cromo

5,5

2833 24 00

di nichel

5

2833 25 00

di rame

3,2

2833 26 00

di zinco

5,5

2833 27 00

di bario

5,5

2833 29

altri:

 

 

2833 29 10

di cadmio

5,5

2833 29 30

di cobalto, di titanio

5,3

2833 29 50

di ferro

5

2833 29 70

di mercurio, di piombo

4,6

2833 29 90

altri

5

2833 30 00

Allumi

5,5

2833 40 00

Perossolfati (persolfati)

5,5

2834

Nitriti; nitrati:

 

 

2834 10 00

Nitriti

5,5

 

Nitrati:

 

 

2834 21 00

di potassio

5,5

2834 29

altri:

 

 

2834 29 20

di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo

5,5

2834 29 30

di rame, di mercurio

4,6

2834 29 80

altri

3

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:

 

 

2835 10 00

Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

5,5

 

Fosfati:

 

 

2835 22 00

di mono o di disodio

5,5

2835 23 00

di trisodio

5,5

2835 24 00

di potassio

5,5

2835 25

Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico):

 

 

2835 25 10

aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

2835 25 90

aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

2835 26

altri fosfati di calcio:

 

 

2835 26 10

aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

2835 26 90

aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

2835 29

altri:

 

 

2835 29 10

di triammonio

5,3

2835 29 90

altri

5,5

 

Polifosfati:

 

 

2835 31 00

Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)

5,5

2835 39 00

altri

5,5

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:

 

 

2836 10 00

Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio

5,5

2836 20 00

Carbonato di disodio

5,5

2836 30 00

Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

5,5

2836 40 00

Carbonati di potassio

5,5

2836 50 00

Carbonato di calcio

5

2836 60 00

Carbonato di bario

5,5

2836 70 00

Carbonati di piombo

5,5

 

altri:

 

 

2836 91 00

Carbonati di litio

5,5

2836 92 00

Carbonato di stronzio

5,5

2836 99

altri:

 

 

 

Carbonati:

 

 

2836 99 11

di magnesio, di rame

3,7

2836 99 18

altri

5,5

2836 99 90

Perossocarbonati (percarbonati)

5,5

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi:

 

 

 

Cianuri e ossicianuri:

 

 

2837 11 00

di sodio

5,5

2837 19 00

altri

5,5

2837 20 00

Cianuri complessi

5,5

2838 00 00

Fulminati, cianati e tiocianati

5,5

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:

 

 

 

di sodio:

 

 

2839 11 00

Metasilicati

5

2839 19 00

altri

5

2839 20 00

di potassio

5

2839 90 00

altri

5

2840

Borati; perossoborati (perborati):

 

 

 

Tetraborato di disodio (borace raffinato):

 

 

2840 11 00

anidro

esenzione

2840 19

altro:

 

 

2840 19 10

Tetraborato di disodio pentaidrato

esenzione

2840 19 90

altro

5,3

2840 20

altri borati:

 

 

2840 20 10

Borati di sodio, anidri

esenzione

2840 20 90

altri

5,3

2840 30 00

Perossoborati (perborati)

5,5

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:

 

 

2841 10 00

Alluminati

5,5

2841 20 00

Cromati di zinco o di piombo

5,5

2841 30 00

Dicromato di sodio

5,5

2841 50 00

altri cromati e dicromati; perossocromati

5,5

 

Manganiti, manganati e permanganati:

 

 

2841 61 00

Permanganato di potassio

5,5

2841 69 00

altri

5,5

2841 70 00

Molibdati

5,5

2841 80 00

Tungstati (volframati)

5,5

2841 90

altri:

 

 

2841 90 30

Zincati, vanadati

4,6

2841 90 80

altri

5,5

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi:

 

 

2842 10 00

Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no

5,5

2842 90

altri:

 

 

2842 90 10

Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio

5,3

2842 90 90

altri

5,5

VI.PRODOTTI VARI

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:

 

 

2843 10

Metalli preziosi allo stato colloidale:

 

 

2843 10 10

Argento

5,3

2843 10 90

altri

3,7

 

Composti dell'argento:

 

 

2843 21 00

Nitrato d'argento

5,5

2843 29 00

altri

5,5

2843 30 00

Composti d'oro

3

g

2843 90

altri composti; amalgami:

 

 

2843 90 10

Amalgami

5,3

2843 90 90

altri

3

g

2844

Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti:

 

 

2844 10

Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale:

 

 

 

Uranio naturale:

 

 

2844 10 10

greggio; cascami e avanzi (Euratom)

esenzione

kg U

2844 10 30

lavorato (Euratom)

esenzione

kg U

2844 10 50

Ferro-uranio

esenzione

kg U

2844 10 90

altri (Euratom)

esenzione

kg U

2844 20

Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti:

 

 

 

Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti:

 

 

2844 20 25

Ferro-uranio

esenzione

gi F/S

2844 20 35

altri (Euratom)

esenzione

gi F/S

 

Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti:

 

 

 

Miscele d'uranio e di plutonio:

 

 

2844 20 51

Ferro-uranio

esenzione

gi F/S

2844 20 59

altri (Euratom)

esenzione

gi F/S

2844 20 99

altri

esenzione

gi F/S

2844 30

Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti:

 

 

 

Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto:

 

 

2844 30 11

Cermet

5,5

2844 30 19

altri

2,9

 

Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto:

 

 

2844 30 51

Cermet

5,5

 

altri:

 

 

2844 30 55

greggio; cascami e avanzi (Euratom)

esenzione

 

lavorato:

 

 

2844 30 61

Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom)

esenzione

2844 30 69

altri (Euratom)

1,5 (113)

 

Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro:

 

 

2844 30 91

dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio

esenzione

2844 30 99

altri

esenzione

2844 40

Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi:

 

 

2844 40 10

Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti

esenzione

 

altri:

 

 

2844 40 20

Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)

esenzione

2844 40 30

Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom)

esenzione

2844 40 80

altri

esenzione

2844 50 00

Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari ( )

esenzione

gi F/S

2845

Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no:

 

 

2845 10 00

Acqua pesante (ossido di deuterio) ( )

5,5

2845 90

altri:

 

 

2845 90 10

Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)

5,5

2845 90 90

altri

5,5

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli:

 

 

2846 10 00

Composti del cerio

3,2

2846 90 00

altri

3,2

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

5,5

kg H2O2

2848 00 00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

5,5

2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no:

 

 

2849 10 00

di calcio

5,5

2849 20 00

di silicio

5,5

2849 90

altri:

 

 

2849 90 10

di boro

4,1

2849 90 30

di tungsteno

5,5

2849 90 50

di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio

5,5

2849 90 90

altri

5,3

2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849:

 

 

2850 00 20

Idruri, nitruri

4,6

2850 00 50

Azoturi

5,5

2850 00 70

Siliciuri

5,5

2850 00 90

Boruri

5,3

2851 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi:

 

 

2851 00 10

Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza

2,7

2851 00 30

Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa

4,1

2851 00 50

Cloruro di cianogeno

5,5

2851 00 80

altri

5,5

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

a)

i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

b)

le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);

c)

i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;

d)

le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);

e)

le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

f)

i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

g)

i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

h)

i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;

b)

l'alcole etilico (voci 2207 o 2208);

c)

il metano e il propano (voce 2711);

d)

i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;

e)

l'urea (voci 3102 o 3105);

f)

le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);

g)

gli enzimi (voce 3507);

h)

la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);

ij)

i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;

k)

gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).

3.

Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4.

Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.

Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».

Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per «funzioni ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.

5.

a)

Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;

b)

gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;

c)

Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:

1)

i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;

2)

i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo.

d)

gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);

e)

gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli gli acidi corrispondenti.

6.

I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.

Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7.

Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

8.

Per l'applicazione della voce 2937:

a)

la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);

b)

l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.

Nota di sottovoci

1.

Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2901

Idrocarburi aciclici:

 

 

2901 10 00

saturi

esenzione

 

non saturi:

 

 

2901 21 00

Etilene

esenzione

2901 22 00

Propene (propilene)

esenzione

2901 23

Butene (butilene) e suoi isomeri

 

 

2901 23 10

But-1-ene e but-2-ene

esenzione

2901 23 90

altri

esenzione

2901 24

Buta-1,3-diene e isoprene

 

 

2901 24 10

Buta-1,3-diene

esenzione

2901 24 90

Isoprene

esenzione

2901 29 00

altri

esenzione

2902

Idrocarburi ciclici:

 

 

 

cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:

 

 

2902 11 00

Cicloesano

esenzione

2902 19

altri:

 

 

2902 19 10

cicloterpenici

esenzione

2902 19 80

altri

esenzione

2902 20 00

Benzene

esenzione

2902 30 00

Toluene

esenzione

 

Xileni:

 

 

2902 41 00

o-Xilene

esenzione

2902 42 00

m-Xilene

esenzione

2902 43 00

p-Xilene

esenzione

2902 44 00

Miscele di isomeri dello xilene

esenzione

2902 50 00

Stirene

esenzione

2902 60 00

Etilbenzene

esenzione

2902 70 00

Cumene

esenzione

2902 90

altri:

 

 

2902 90 10

Naftalene, antracene

esenzione

2902 90 30

Bifenile, terfenili

esenzione

2902 90 90

altri

esenzione

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi:

 

 

 

Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:

 

 

2903 11 00

Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

5,5

2903 12 00

Diclorometano (cloruro di metilene)

5,5

2903 13 00

Cloroformio (triclorometano)

5,5

2903 14 00

Tetracloruro di carbonio

5,5

2903 15 00

1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene)

5,5

2903 19

altri:

 

 

2903 19 10

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

5,5

2903 19 80

altri

5,5

 

Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici:

 

 

2903 21 00

Cloruro di vinile (cloroetilene)

5,5

2903 22 00

Tricloroetilene

5,5

2903 23 00

Tetracloroetilene (percloroetilene)

5,5

2903 29 00

altri

5,5

2903 30

Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici:

 

 

 

Bromuri:

 

 

2903 30 33

Bromometano (bromuro di metile)

5,5

2903 30 35

Dibromometano

esenzione

2903 30 36

altri

5,5

2903 30 80

Fluoruri e ioduri

5,5

 

Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi:

 

 

2903 41 00

Triclorofluorometano

5,5

2903 42 00

Diclorodifluorometano

5,5

2903 43 00

Triclorotrifluoroetani

5,5

2903 44

Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano:

 

 

2903 44 10

Diclorotetrafluoroetani

5,5

2903 44 90

Cloropentafluoroetano

5,5

2903 45

altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro:

 

 

2903 45 10

Clorotrifluorometano

5,5

2903 45 15

Pentaclorofluoroetano

5,5

2903 45 20

Tetraclorodifluoroetani

5,5

2903 45 25

Eptaclorofluoropropani

5,5

2903 45 30

Esaclorodifluoropropani

5,5

2903 45 35

Pentaclorotrifluoropropani

5,5

2903 45 40

Tetraclorotetrafluoropropani

5,5

2903 45 45

Tricloropentafluoropropani

5,5

2903 45 50

Dicloroesafluoropropani

5,5

2903 45 55

Cloroeptafluoropropani

5,5

2903 45 90

altri

5,5

2903 46

Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani:

 

 

2903 46 10

Bromoclorodifluorometano

5,5

2903 46 20

Bromotrifluorometano

5,5

2903 46 90

Dibromotetrafluoroetani

5,5

2903 47 00

altri derivati peralogenati

5,5

2903 49

altri:

 

 

 

alogenati unicamente con fluoro e cloro:

 

 

2903 49 10

Del metano, etano o propano

5,5

2903 49 20

altri

5,5

 

alogenati unicamente con fluoro e bromo:

 

 

2903 49 30

Del metano, etano o propano

5,5

2903 49 40

altri

5,5

2903 49 80

altri

5,5

 

Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:

 

 

2903 51 00

1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano

5,5

2903 59

altri:

 

 

2903 59 10

1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano

esenzione

2903 59 30

Tetrabromocicloottani

esenzione

2903 59 90

altri

5,5

 

Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:

 

 

2903 61 00

Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

5,5

2903 62 00

Esaclorobenzene e DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano]

5,5

2903 69

altri:

 

 

2903 69 10

2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene

esenzione

2903 69 90

altri

5,5

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati:

 

 

2904 10 00

Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

5,5

2904 20 00

Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

5,5

2904 90

altri:

 

 

2904 90 20

Derivati solfoalogenati

5,5

2904 90 40

Tricloronitrometano (cloropicrina)

5,5

2904 90 85

altri

5,5

II.ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

Monoalcoli saturi:

 

 

2905 11 00

Metanolo (alcole metilico)

5,5

2905 12 00

Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

5,5

2905 13 00

Butan-1-olo (alcole n-butilico)

5,5

2905 14

altri butanoli:

 

 

2905 14 10

2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)

4,6

2905 14 90

altri

5,5

2905 15 00

Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri

5,5

2905 16

Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:

 

 

2905 16 10

2-Etilesan-1-olo

5,5

2905 16 20

Ottan-2-olo

esenzione

2905 16 80

altri

5,5

2905 17 00

Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)

5,5

2905 19 00

altri

5,5

 

Monoalcoli non saturi:

 

 

2905 22

Alcoli terpenici aciclici:

 

 

2905 22 10

Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo

5,5

2905 22 90

altri

5,5

2905 29

altri:

 

 

2905 29 10

Alcole allilico

5,5

2905 29 90

altri

5,5

 

Dioli:

 

 

2905 31 00

Glicole etilenico (etandiolo)

5,5

2905 32 00

Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)

5,5

2905 39

altri:

 

 

2905 39 10

2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole)

5,5

2905 39 20

Butan-1,3-diolo

esenzione

2905 39 30

2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo

esenzione

2905 39 80

altri

5,5

 

altri polialcoli:

 

 

2905 41 00

2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

5,5

2905 42 00

Pentaeritritolo (pentaeritrite)

5,5

2905 43 00

Mannitolo

9,6 + 125,8 €/100 kg/net

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo):

 

 

 

in soluzione acquosa:

 

 

2905 44 11

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

2905 44 19

altro

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (115)

 

altro:

 

 

2905 44 91

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

7,7 + 23 €/100 kg/net

2905 44 99

altro

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (115)

2905 45 00

Glicerolo (glicerina)

3,8

2905 49

altri:

 

 

2905 49 10

Trioli; tetroli

5,5

2905 49 80

altri

5,5

 

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:

 

 

2905 51 00

Etclorvinolo (DCI)

esenzione

2905 59

altri:

 

 

2905 59 10

di monoalcoli

5,5

 

di polialcoli:

 

 

2905 59 91

2,2-Bis(bromometil)propandiolo

esenzione

2905 59 99

altri

5,5

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:

 

 

2906 11 00

Mentolo

5,5

2906 12 00

Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli

5,5

2906 13

Steroli e inositoli:

 

 

2906 13 10

Steroli

5,5

2906 13 90

Inositoli

esenzione

2906 14 00

Terpineoli

5,5

2906 19 00

altri

5,5

 

aromatici:

 

 

2906 21 00

Alcole benzilico

5,5

2906 29 00

altri

5,5

III.FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2907

Fenoli; fenoli-alcoli:

 

 

 

Monofenoli:

 

 

2907 11 00

Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali

3

2907 12 00

Cresoli e loro sali

2,1

2907 13 00

Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

5,5

2907 14 00

Xilenoli e loro sali

2,1

2907 15

Naftoli e loro sali:

 

 

2907 15 10

1-Naftolo

esenzione

2907 15 90

altri

5,5

2907 19 00

altri

5,5

 

Polifenoli; fenoli-alcoli:

 

 

2907 21 00

Resorcinolo e suoi sali

5,5

2907 22 00

Idrochinone e suoi sali

5,5

2907 23 00

4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali

5,5

2907 29 00

altri

5,5

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli:

 

 

2908 10 00

Derivati unicamente alogenati e loro sali

5,5

2908 20 00

Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri

5,5

2908 90 00

altri

5,5

IV.ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

2909 11 00

Etere dietilico (ossido di dietile)

5,5

2909 19 00

altri

5,5

2909 20 00

Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5,5

2909 30

Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

2909 30 10

Eteri difenilici (ossido di difenile)

esenzione

 

Derivati bromurati:

 

 

2909 30 31

Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene

esenzione

2909 30 35

1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) (114)

esenzione

2909 30 38

altri

5,5

2909 30 90

altri

5,5

 

Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

2909 41 00

2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)

5,5

2909 42 00

Eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

5,5

2909 43 00

Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

5,5

2909 44 00

altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

5,5

2909 49

altri:

 

 

 

aciclici:

 

 

2909 49 11

2-(2-Cloroetossi)etanolo

esenzione

2909 49 19

altri

5,5

2909 49 90

ciclici

5,5

2909 50

Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

2909 50 10

Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio

5,5

2909 50 90

altri

5,5

2909 60 00

Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5,5

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

2910 10 00

Ossirano (ossido di etilene)

5,5

2910 20 00

Metilossirano (ossido di propilene)

5,5

2910 30 00

1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)

5,5

2910 90 00

altri

5,5

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5

V.COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:

 

 

 

Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:

 

 

2912 11 00

Metanale (formaldeide)

5,5

2912 12 00

Etanale (acetaldeide)

5,5

2912 13 00

Butanale (butirraldeide, isomero normale)

5,5

2912 19 00

altre

5,5

 

Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:

 

 

2912 21 00

Benzaldeide (aldeide benzoica)

5,5

2912 29 00

altre

5,5

2912 30 00

Aldeidi-alcoli

5,5

 

Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate:

 

 

2912 41 00

Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

5,5

2912 42 00

Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)

5,5

2912 49 00

altre

5,5

2912 50 00

Polimeri ciclici delle aldeidi

5,5

2912 60 00

Paraformaldeide

5,5

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

5,5

VI.COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:

 

 

2914 11 00

Acetone

5,5

2914 12 00

Butanone (metiletilchetone)

5,5

2914 13 00

4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)

5,5

2914 19

altri:

 

 

2914 19 10

5-Metilesan-2-one

esenzione

2914 19 90

altri

5,5

 

Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate:

 

 

2914 21 00

Canfora

5,5

2914 22 00

Cicloesanone e metilcicloesanoni

5,5

2914 23 00

Iononi e metiliononi

5,5

2914 29 00

altri

5,5

 

Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate:

 

 

2914 31 00

Fenilacetone (fenilpropano-2-one)

5,5

2914 39 00

altri

5,5

2914 40

Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:

 

 

2914 40 10

4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)

5,5

2914 40 90

altri

3

2914 50 00

Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate

5,5

 

Chinoni:

 

 

2914 61 00

Antrachinone

5,5

2914 69

altri:

 

 

2914 69 10

1,4-Naftochinone

esenzione

2914 69 90

altri

5,5

2914 70 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5,5

VII.ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

Acido formico, suoi sali e suoi esteri:

 

 

2915 11 00

Acido formico

5,5

2915 12 00

Sali dell'acido formico

5,5

2915 13 00

Esteri dell'acido formico

5,5

 

Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:

 

 

2915 21 00

Acido acetico

5,5

2915 22 00

Acetato di sodio

5,5

2915 23 00

Acetati di cobalto

5,5

2915 24 00

Anidride acetica

5,5

2915 29 00

altri

5,5

 

Esteri dell'acido acetico:

 

 

2915 31 00

Acetato di etile

5,5

2915 32 00

Acetato di vinile

5,5

2915 33 00

Acetato di n-butile

5,5

2915 34 00

Acetato di isobutile

5,5

2915 35 00

Acetato di 2-etossietile

5,5

2915 39

altri:

 

 

2915 39 10

Acetato di propile, acetato di isopropile

5,5

2915 39 30

Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo

5,5

2915 39 50

Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo

5,5

2915 39 90

altri

5,5

2915 40 00

Acidi mono-, di-o tricloroacetici, loro sali e loro esteri

5,5

2915 50 00

Acido propionico, suoi sali e suoi esteri

4,2

2915 60

Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri:

 

 

 

Acidi butanoici, loro sali e loro esteri:

 

 

2915 60 11

Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene

esenzione

2915 60 19

altri

5,5

2915 60 90

Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

5,5

2915 70

Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:

 

 

2915 70 15

Acido palmitico

5,5

2915 70 20

Sali e esteri dell'acido palmitico

5,5

2915 70 25

Acido stearico

5,5

2915 70 30

Sali dell'acido stearico

5,5

2915 70 80

Esteri dell'acido stearico

5,5

2915 90

altri:

 

 

2915 90 10

Acido laurico

5,5

2915 90 20

Cloroformiati

5,5

2915 90 80

altri

5,5

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

 

 

2916 11 00

Acido acrilico e suoi sali

6,5

2916 12

Esteri dell'acido acrilico:

 

 

2916 12 10

Acrilato di metile

6,5

2916 12 20

Acrilato di etile

6,5

2916 12 90

altri

6,5

2916 13 00

Acido metacrilico e suoi sali

6,5

2916 14

Esteri dell'acido metacrilico:

 

 

2916 14 10

Metacrilato di metile

6,5

2916 14 90

altri

6,5

2916 15 00

Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri

6,5

2916 19

altri:

 

 

2916 19 10

Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri

5,9

2916 19 30

Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico)

6,5

2916 19 40

Acido crotonico

esenzione

2916 19 80

altri

6,5

2916 20 00

Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

6,5

 

Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

 

 

2916 31 00

Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2916 32

Perossido di benzoile e cloruro di benzoile:

 

 

2916 32 10

Perossido di benzoile

6,5

2916 32 90

Cloruro di benzoile

6,5

2916 34 00

Acido fenilacetico e suoi sali

esenzione

2916 35 00

Esteri dell'acido fenilacetico

esenzione

2916 39 00

altri

6,5

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:

 

 

2917 11 00

Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2917 12

Acido adipico, suoi sali e suoi esteri:

 

 

2917 12 10

Acido adipico e suoi sali

6,5

2917 12 90

Esteri dell'acido adipico

6,5

2917 13

Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:

 

 

2917 13 10

Acido sebacico

esenzione

2917 13 90

altri

6

2917 14 00

Anidride maleica

6,5

2917 19

altri:

 

 

2917 19 10

Acido malonico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2917 19 90

altri

6,3

2917 20 00

Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

6

 

Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

 

 

2917 31 00

Ortoftalati di dibutile

6,5

2917 32 00

Ortoftalati di diottile

6,5

2917 33 00

Ortoftalati di dinonile o di didecile

6,5

2917 34 00

altri esteri dell'acido ortoftalico

6,5

2917 35 00

Anidride ftalica

6,5

2917 36 00

Acido tereftalico e suoi sali

6,5

2917 37 00

Tereftalato di dimetile

6,5

2917 39

altri:

 

 

 

Derivati bromurati:

 

 

2917 39 11

Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico

esenzione

2917 39 19

altri

6,5

 

altri:

 

 

2917 39 30

Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico

esenzione

2917 39 40

Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile

esenzione

2917 39 50

Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico

esenzione

2917 39 60

Anidride tetracloroftalica

esenzione

2917 39 70

3,5-Bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio

esenzione

2917 39 80

altri

6,5

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

 

 

2918 11 00

Acido lattico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 12 00

Acido tartarico

6,5

2918 13 00

Sali ed esteri dell'acido tartarico

6,5

2918 14 00

Acido citrico

6,5

2918 15 00

Sali ed esteri dell'acido citrico

6,5

2918 16 00

Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 19

altri:

 

 

2918 19 30

Acido colico, acido 3-α,12-α-diidrossi-5-β-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri

6,3

2918 19 40

Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico

esenzione

2918 19 80

altri

6,5

 

Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

 

 

2918 21 00

Acido salicilico e suoi sali

6,5

2918 22 00

Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 23

altri esteri dell'acido salicilico e loro sali:

 

 

2918 23 10

Salicilati di metile, di fenile (salolo)

6,5

2918 23 90

altri

6,5

2918 29

altri:

 

 

2918 29 10

Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri

6,5

2918 29 30

Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 29 80

altri

6,5

2918 30 00

Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

6,5

2918 90

altri:

 

 

2918 90 10

Acido 2,6-dimetossibenzoico

esenzione

2918 90 20

Dicamba (ISO)

esenzione

2918 90 30

Fenossiacetato di sodio

esenzione

2918 90 90

altri

6,5

VIII.ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2919 00

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

2919 00 10

Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile)

6,5

2919 00 90

altri

6,5

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

2920 10 00

Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

6,5

2920 90

altri:

 

 

2920 90 10

Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

6,5

2920 90 20

Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)

6,5

2920 90 30

Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)

6,5

2920 90 40

Fosfito di trietile

6,5

2920 90 50

Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)

6,5

2920 90 85

altri prodotti

6,5

IX.COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE

2921

Composti a funzione ammina:

 

 

 

Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2921 11

Mono-, di- o trimetilammina e loro sali:

 

 

2921 11 10

Mono-, di- o trimetilammina

6,5

kg met.am.

2921 11 90

Sali

6,5

2921 12 00

Dietilammina e suoi sali

5,7

2921 19

altri:

 

 

2921 19 10

Trietilammina e suoi sali

6,5

2921 19 30

Isopropilammina e suoi sali

6,5

2921 19 40

1,1,3,3-Tetrametilbutilammina

esenzione

2921 19 80

altri

6,5

 

Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2921 21 00

Etilendiammina e suoi sali

6

2921 22 00

Esametilendiammina e suoi sali

6,5

2921 29 00

altri

6

2921 30

Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2921 30 10

Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali

6,3

2921 30 91

Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)

esenzione

2921 30 99

altri

6,5

 

Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2921 41 00

Anilina e suoi sali

6,5

2921 42

Derivati dell'anilina e loro sali:

 

 

2921 42 10

Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali

6,5

2921 42 90

altri

6,5

2921 43 00

Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti

6,5

2921 44 00

Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti

6,5

2921 45 00

1-Naftilammina (α-naftilammina),2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

6,5

2921 46 00

Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2921 49

altri:

 

 

2921 49 10

Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti

6,5

2921 49 80

altri

6,5

 

Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2921 51

o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

 

o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti:

 

 

2921 51 11

– – – –  m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente:

1 % o meno, in peso, di acqua

200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina

e

450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina

esenzione

2921 51 19

altri

6,5

2921 51 90

altri

6,5

2921 59

altri:

 

 

2921 59 10

m-Fenilenbis(metilammina)

esenzione

2921 59 20

2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina

esenzione

2921 59 30

4,4'-Bi-o-toluidina

esenzione

2921 59 40

1,8-Naftilendiammina

esenzione

2921 59 90

altri

6,5

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate:

 

 

 

Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:

 

 

2922 11 00

Monoetanolammina e suoi sali

6,5

2922 12 00

Dietanolammina e suoi sali

6,5

2922 13

Trietanolammina e suoi sali:

 

 

2922 13 10

Trietanolammina

6,5

2922 13 90

Sali di trietanolammina

6,5

2922 14 00

Destropropoxifene (DCI) e suoi sali

esenzione

2922 19

altri:

 

 

2922 19 10

N-Etildietanolammina

6,5

2922 19 20

2,2'-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina)

6,5

2922 19 80

altri

6,5

 

Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:

 

 

2922 21 00

Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali

6,5

2922 22 00

Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali

6,5

2922 29 00

altri

6,5

 

Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti:

 

 

2922 31 00

Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2922 39 00

altri

6,5

 

Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti:

 

 

2922 41 00

Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

6,3

2922 42 00

Acido glutammico e suoi sali

6,5

2922 43 00

Acido antranilico e suoi sali

6,5

2922 44 00

Tilidina (DCI) e suoi sali

esenzione

2922 49

altri:

 

 

2922 49 10

Glicina

6,5

2922 49 20

beta-Alanina

esenzione

2922 49 95

altri

6,5

2922 50 00

Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate

6,5

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no:

 

 

2923 10 00

Colina e suoi sali

6,5

2923 20 00

Lecitine ed altri fosfoamminolipidi

5,7

2923 90 00

altri

6,5

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico:

 

 

 

Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2924 11 00

Meprobamato (DCI)

esenzione

2924 19 00

altri

6,5

 

Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2924 21

Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2924 21 10

Isoproturon (ISO)

6,5

2924 21 90

altri

6,5

2924 23 00

Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

6,5

2924 24 00

Etinamato (DCI)

esenzione

2924 29

altri:

 

 

2924 29 10

Lidocaina (DCI)

esenzione

2924 29 30

Paracetamolo (DCI)

6,5

2924 29 95

altri

6,5

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina:

 

 

 

Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2925 11 00

Saccarina e suoi sali

6,5

2925 12 00

Glutetimide (DCI)

esenzione

2925 19

altri:

 

 

2925 19 10

3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide

esenzione

2925 19 30

N,N'-Etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)

esenzione

2925 19 95

altri

6,5

2925 20 00

Immine e loro derivati; sali di tali prodotti

6,5

2926

Composti a funzione nitrile:

 

 

2926 10 00

Acrilonitrile

6,5

2926 20 00

1-Cianoguanidina (diciandiammide)

6,5

2926 30 00

Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)

6,5

2926 90

altri:

 

 

2926 90 20

Isoftalonitrile

6

2926 90 95

altri

6,5

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

6,5

2928 00

Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina:

 

 

2928 00 10

N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina

esenzione

2928 00 90

altri

6,5

2929

Composti ad altre funzioni azotate:

 

 

2929 10

Isocianati:

 

 

2929 10 10

Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene)

6,5

2929 10 90

altri

6,5

2929 90 00

altri

6,5

X.COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI

2930

Tiocomposti organici:

 

 

2930 10 00

Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

6,5

2930 20 00

Tiocarbammati e ditiocarbammati

6,5

2930 30 00

Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame

6,5

2930 40

Metionina:

 

 

2930 40 10

Metionina (DCI)

esenzione

2930 40 90

altri

6,5

2930 90

altri:

 

 

2930 90 13

Cisteina e cistina

6,5

2930 90 16

Derivati di cisteina o cistina

6,5

2930 90 20

Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)

6,5

2930 90 30

Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico

esenzione

2930 90 40

Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile

esenzione

2930 90 50

Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6,-bis(metiltio)-m-fenilendiammina

esenzione

2930 90 70

altri

6,5

2931 00

Altri composti organo-inorganici:

 

 

2931 00 10

Metilfosfonato di dimetile

6,5

2931 00 20

Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)

6,5

2931 00 30

Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)

6,5

2931 00 95

altri

6,5

2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:

 

 

 

Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:

 

 

2932 11 00

Tetraidrofurano

6,5

2932 12 00

2-Furaldeide (furfurale)

6,5

2932 13 00

Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

6,5

2932 19 00

altri

6,5

 

Lattoni:

 

 

2932 21 00

Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

6,5

2932 29

altri lattoni:

 

 

2932 29 10

Fenolftaleina

esenzione

2932 29 20

Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico

esenzione

2932 29 30

3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one

esenzione

2932 29 40

6'-(N-Etil -p-toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one

esenzione

2932 29 50

6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile

esenzione

2932 29 80

altri

6,5

 

altri:

 

 

2932 91 00

Isosafrolo

6,5

2932 92 00

1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one

6,5

2932 93 00

Piperonale

6,5

2932 94 00

Safrolo

6,5

2932 95 00

Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)

6,5

2932 99

altri:

 

 

2932 99 50

Epossidi con anello tetraatomico

6,5

2932 99 70

altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

6,5

2932 99 85

altri

6,5

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto:

 

 

 

Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato:

 

 

2933 11

Fenazone (antipirina) e suoi derivati:

 

 

2933 11 10

Propifenazone (DCI)

esenzione

2933 11 90

altri

6,5

2933 19

altri:

 

 

2933 19 10

Fenilbutazone (DCI)

esenzione

2933 19 90

altri

6,5

 

Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato:

 

 

2933 21 00

Idantoina e suoi derivati

6,5

2933 29

altri:

 

 

2933 29 10

Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)

esenzione

2933 29 90

altri

6,5

 

Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato:

 

 

2933 31 00

Piridina e suoi sali

5,3

2933 32 00

Piperidina e suoi sali

6,5

2933 33 00

Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti

6,5

2933 39

altri:

 

 

2933 39 10

Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)

esenzione

2933 39 20

2,3,5,6-Tetracloropiridina

esenzione

2933 39 25

Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico

esenzione

2933 39 35

3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio

esenzione

2933 39 40

3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile

esenzione

2933 39 45

3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina

esenzione

2933 39 50

Estere metilico di flurossipir (ISO)

4

2933 39 55

4-Metilpiridina

esenzione

2933 39 99

altri

6,5

 

Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni:

 

 

2933 41 00

Levorfanolo (DCI) e suoi sali

esenzione

2933 49

altri:

 

 

2933 49 10

Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici

5,5

2933 49 30

Dextrometorfano (DCI) e suoi sali

esenzione

2933 49 90

altri

6,5

 

Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico:

 

 

2933 52 00

Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali

6,5

2933 53

Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti:

 

 

2933 53 10

Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e loro sali

esenzione

2933 53 90

altri

6,5

2933 54 00

altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

6,5

2933 55 00

Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2933 59

altri:

 

 

2933 59 10

Diazinon (ISO)

esenzione

2933 59 20

1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)

esenzione

2933 59 95

altri

6,5

 

Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati:

 

 

2933 61 00

Melamina

6,5

2933 69

altri:

 

 

2933 69 10

Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)

5,5

2933 69 20

Metenamina (DCI) (esametilentetrammina)

esenzione

2933 69 30

2,6-Di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo

esenzione

2933 69 80

altri

6,5

 

Lattami:

 

 

2933 71 00

6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

6,5

2933 72 00

Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)

esenzione

2933 79 00

altri lattami

6,5

 

altri:

 

 

2933 91

Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti:

 

 

2933 91 10

Clordiazepossido (DCI)

esenzione

2933 91 90

altri

6,5

2933 99

altri:

 

 

2933 99 10

Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo)

6,5

2933 99 20

Indolo,3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)

5,5

2933 99 30

Monoazepine

6,5

2933 99 40

Diazepine

6,5

2933 99 50

2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo

esenzione

2933 99 90

altri

6,5

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici:

 

 

2934 10 00

Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato

6,5

2934 20

Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni:

 

 

2934 20 20

Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali

6,5

2934 20 80

altri

6,5

2934 30

Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni:

 

 

2934 30 10

Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali

esenzione

2934 30 90

altri

6,5

 

altri:

 

 

2934 91 00

Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2934 99

altri:

 

 

2934 99 10

Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati

esenzione

2934 99 20

Furazolidone (DCI)

esenzione

2934 99 30

Acido 7-amminocefalosporanico

esenzione

2934 99 40

Sali ed esteri dell'acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico

esenzione

2934 99 50

Bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio

esenzione

2934 99 90

altri

6,5

2935 00

Solfonammidi:

 

 

2935 00 10

3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide

esenzione

2935 00 20

Metosulam (ISO)

esenzione

2935 00 90

altri

6,5

XI.PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI

2936

Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione:

 

 

2936 10 00

Provitamine, non miscelate

esenzione

 

Vitamine e loro derivati, non miscelati:

 

 

2936 21 00

Vitamine A e loro derivati

esenzione

2936 22 00

Vitamina B1 e suoi derivati

esenzione

2936 23 00

Vitamina B2 e suoi derivati

esenzione

2936 24 00

Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati

esenzione

2936 25 00

Vitamina B6 e suoi derivati

esenzione

2936 26 00

Vitamina B12 e suoi derivati

esenzione

2936 27 00

Vitamina C e suoi derivati

esenzione

2936 28 00

Vitamina E e suoi derivati

esenzione

2936 29

altre vitamine e loro derivati:

 

 

2936 29 10

Vitamina B9 e suoi derivati

esenzione

2936 29 30

Vitamina H e suoi derivati

esenzione

2936 29 90

altre

esenzione

2936 90

altre, compresi i concentrati naturali:

 

 

 

Concentrati naturali di vitamine:

 

 

2936 90 11

Concentrati naturali di vitamine A+D

esenzione

2936 90 19

altri

esenzione

2936 90 90

Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente

esenzione

2937

Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:

 

 

 

Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali:

 

 

2937 11 00

Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali

esenzione

g

2937 12 00

Insulina e suoi sali

esenzione

g

2937 19 00

altri

esenzione

g

 

Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali:

 

 

2937 21 00

Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)

esenzione

g

2937 22 00

Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei

esenzione

g

2937 23 00

Estrogeni e progestogeni

esenzione

g

2937 29 00

altri

esenzione

g

 

Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali:

 

 

2937 31 00

Epinefrina

esenzione

g

2937 39 00

altri

esenzione

g

2937 40 00

Derivati degli ammino-acidi

esenzione

g

2937 50 00

Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali

esenzione

g

2937 90 00

altri

esenzione

g

XII.ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:

 

 

2938 10 00

Rutoside (rutina) e suoi derivati

6,5

2938 90

altri:

 

 

2938 90 10

Eterosidi delle digitali

6

2938 90 30

Glicirrizina e glicirrizati

5,7

2938 90 90

altri

6,5

2939

Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:

 

 

 

Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2939 11 00

Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti

esenzione

2939 19 00

altri

esenzione

 

Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2939 21 00

Chinina e suoi sali

esenzione

2939 29 00

altri

esenzione

2939 30 00

Caffeina e suoi sali

esenzione

 

Efedrine e loro sali:

 

 

2939 41 00

Efedrina e suoi sali

esenzione

2939 42 00

Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 43 00

Catina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 49 00

altri

esenzione

 

Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2939 51 00

Fenetillina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 59 00

altri

esenzione

 

Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2939 61 00

Ergometrina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 62 00

Ergotamina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 63 00

Acido lisergico e suoi sali

esenzione

2939 69 00

altri

esenzione

 

altri:

 

 

2939 91

Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti:

 

 

 

Cocaina e suoi sali:

 

 

2939 91 11

Cocaina greggia

esenzione

g

2939 91 19

altre

esenzione

g

2939 91 90

altre

esenzione

2939 99 00

altri

esenzione

XIII.ALTRI COMPOSTI ORGANICI

2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulsio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

6,5

2941

Antibiotici:

 

 

2941 10

Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti:

 

 

2941 10 10

Amossicillina (DCI) e suoi sali

esenzione

2941 10 20

Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali

esenzione

2941 10 90

altri

esenzione

2941 20

Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti:

 

 

2941 20 30

Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

5,3

2941 20 80

altre

esenzione

2941 30 00

Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti

esenzione

2941 40 00

Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti

esenzione

2941 50 00

Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti

esenzione

2941 90 00

altri

esenzione

2942 00 00

Altri composti organici

6,5

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);

b)

i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);

c)

le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);

d)

le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;

e)

i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;

f)

le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);

g)

l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502).

2.

Ai sensi della voce 3002 per prodotti «immunologici modificati» si intendono unicamente gli anticorpi monoclonali (MAK, MAB), i frammenti di anticorpi nonché i coniugati di anticorpi e di frammenti di anticorpi.

3.

Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo sono considerati:

a)

come «prodotti non miscelati»:

1)

le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;

2)

tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;

3)

gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

b)

come «prodotti miscelati»:

1)

le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);

2)

gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;

3)

i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.

4.

Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:

a)

i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;

b)

le laminarie sterili;

c)

gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;

d)

le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;

e)

i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;

f)

i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;

g)

le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;

h)

le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;

ij)

le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;

k)

i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza.

Nota complementare

1.

La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso una dichiarazione concernente:

a)

le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;

b)

la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;

c)

il dosaggio; e

d)

le modalità di assunzione.

Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull'etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3001

Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:

 

 

3001 10

Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati:

 

 

3001 10 10

polverizzati

esenzione

3001 10 90

altri

esenzione

3001 20

Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni:

 

 

3001 20 10

di origine umana

esenzione

3001 20 90

altri

esenzione

3001 90

altri:

 

 

3001 90 10

di origine umana

esenzione

 

altri:

 

 

3001 90 91

Eparina e suoi sali

esenzione

3001 90 99

altri

esenzione

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

3002 10

Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici:

 

 

3002 10 10

Sieri specifici

esenzione

 

altri:

 

 

3002 10 91

Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

esenzione

 

altri:

 

 

3002 10 95

di origine umana

esenzione

3002 10 99

altri

esenzione

3002 20 00

Vaccini per la medicina umana

esenzione

3002 30 00

Vaccini per la medicina veterinaria

esenzione

3002 90

altri:

 

 

3002 90 10

Sangue umano

esenzione

3002 90 30

Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici

esenzione

3002 90 50

Colture di microrganismi

esenzione

3002 90 90

altri

esenzione

3003

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:

 

 

3003 10 00

contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

esenzione

3003 20 00

contenenti altri antibiotici

esenzione

 

contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici:

 

 

3003 31 00

contenenti insulina

esenzione

3003 39 00

altri

esenzione

3003 40 00

contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

esenzione

3003 90

altri:

 

 

3003 90 10

contenenti iodio o suoi composti

esenzione

3003 90 90

altri

esenzione

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:

 

 

3004 10

contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati:

 

 

3004 10 10

contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico

esenzione

3004 10 90

altri

esenzione

3004 20

contenenti altri antibiotici:

 

 

3004 20 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 20 90

altri

esenzione

 

contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici:

 

 

3004 31

contenenti insulina:

 

 

3004 31 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 31 90

altri

esenzione

3004 32

contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati e analoghi strutturali:

 

 

3004 32 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 32 90

altri

esenzione

3004 39

altri:

 

 

3004 39 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 39 90

altri

esenzione

3004 40

contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici:

 

 

3004 40 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 40 90

altri

esenzione

3004 50

altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936:

 

 

3004 50 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 50 90

altri

esenzione

3004 90

altri:

 

 

 

condizionati per la vendita al minuto:

 

 

3004 90 11

contenenti iodio o suoi composti

esenzione

3004 90 19

altri

esenzione

 

altri:

 

 

3004 90 91

contenenti iodio o suoi composti

esenzione

3004 90 99

altri

esenzione

3005

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari:

 

 

3005 10 00

Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo

esenzione

3005 90

altri:

 

 

3005 90 10

Ovatte e prodotti di ovatta

esenzione

 

altri:

 

 

 

di materie tessili:

 

 

3005 90 31

Garze e prodotti di garza

esenzione

 

altri:

 

 

3005 90 51

di «stoffe non tessute»

esenzione

3005 90 55

altri

esenzione

3005 90 99

altri

esenzione

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:

 

 

3006 10

Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria:

 

 

3006 10 10

Catgut sterili

esenzione

3006 10 90

altri

esenzione

3006 20 00

Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

esenzione

3006 30 00

Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente

esenzione

3006 40 00

Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea

esenzione

3006 50 00

Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso

esenzione

3006 60

Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi:

 

 

 

a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937:

 

 

3006 60 11

condizionate per la vendita al minuto

esenzione

3006 60 19

altre

esenzione

3006 60 90

a base di spermicidi

esenzione

3006 70 00

Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici

6,5 (116)

3006 80 00

Rifiuti farmaceutici

esenzione

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il sangue animale della voce 0511;

b)

i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5;

c)

i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).

2.

La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

A.

I seguenti prodotti:

1)

il nitrato di sodio, anche puro;

2)

il nitrato di ammonio, anche puro;

3)

i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;

4)

il solfato di ammonio, anche puro;

5)

i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;

6)

i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;

7)

la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;

8)

l'urea, anche pura.

B.

I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

C.

I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

D.

I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti.

3.

La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

A.

I seguenti prodotti:

1)

le scorie di defosforazione;

2)

i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;

3)

i perfosfati (semplici, doppi o tripli);

4)

l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco.

B.

I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro.

C.

I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

4.

La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

A.

I seguenti prodotti:

1)

i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);

2)

il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);

3)

il solfato di potassio, anche puro;

4)

il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.

B.

I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

5.

L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.

6.

Ai sensi della voce 3105 l'espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3101 00 00

Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

esenzione

3102

Concimi minerali o chimici azotati:

 

 

3102 10

Urea, anche in soluzione acquosa:

 

 

3102 10 10

Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

6,5

kg N

3102 10 90

altra

6,5

kg N

 

Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:

 

 

3102 21 00

Solfato di ammonio

6,5

kg N

3102 29 00

altri

6,5

kg N

3102 30

Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:

 

 

3102 30 10

in soluzione acquosa

6,5

kg N

3102 30 90

altro

6,5

kg N

3102 40

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante:

 

 

3102 40 10

con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso

6,5

kg N

3102 40 90

contenore di azoto superiore a 28 %, in peso

6,5

kg N

3102 50

Nitrato di sodio:

 

 

3102 50 10

Nitrato di sodio naturale (117)

esenzione

3102 50 90

altro

6,5

kg N

3102 60 00

Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio

6,5

kg N

3102 70 00

Calciocianammide

6,5

kg N

3102 80 00

Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali

6,5

kg N

3102 90 00

altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

6,5

kg N

3103

Concimi minerali o chimici fosfatici:

 

 

3103 10

Perfosfati:

 

 

3103 10 10

con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso

4,8

kg P2O5

3103 10 90

altri

4,8

kg P2O5

3103 20 00

Scorie di defosforazione

esenzione

kg P2O5

3103 90 00

altri

esenzione

kg P2O5

3104

Concimi minerali o chimici potassici:

 

 

3104 10 00

Carnallite, silvinite e altri sali di potassio naturali greggi

esenzione

kg K2O

3104 20

Cloruro di potassio:

 

 

3104 20 10

con tenore in potassio calcolato come K2O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

esenzione

kg K2O

3104 20 50

con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

esenzione

kg K2O

3104 20 90

con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

esenzione

kg K2O

3104 30 00

Solfato di potassio

esenzione

kg K2O

3104 90 00

altri

esenzione

kg K2O

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:

 

 

3105 10 00

Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

6,5

3105 20

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio:

 

 

3105 20 10

con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

6,5

3105 20 90

altri

6,5

3105 30 00

Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

6,5

3105 40 00

Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)

6,5

 

altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:

 

 

3105 51 00

contenenti nitrati e fosfati

6,5

3105 59 00

altri

6,5

3105 60

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio:

 

 

3105 60 10

Perfosfati potassici

3,2

3105 60 90

altri

3,2

3105 90

altri:

 

 

3105 90 10

Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (117)

esenzione

 

altri:

 

 

3105 90 91

con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

6,5

3105 90 99

altri

3,2

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;

b)

i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;

c)

i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).

2.

Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.

3.

Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215.

4.

Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

5.

Ai sensi di questo capitolo, l'espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.

6.

Ai sensi della voce 3212, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio: per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:

a)

da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

b)

da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3201

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:

 

 

3201 10 00

Estratto di quebracho

esenzione

3201 20 00

Estratto di mimosa

6,5 (118)

3201 90

altri:

 

 

3201 90 20

Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno

5,8

3201 90 90

altri

5,3 (119)

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:

 

 

3202 10 00

Prodotti per concia organici sintetici

5,3

3202 90 00

altri

5,3

3203 00

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo:

 

 

3203 00 10

Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze

esenzione

3203 00 90

Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze

2,5

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

 

 

 

Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:

 

 

3204 11 00

Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 12 00

Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 13 00

Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 14 00

Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 15 00

Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 16 00

Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 17 00

Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 19 00

altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19

6,5

3204 20 00

Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»

6

3204 90 00

altri

6,5

3205 00 00

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

6,5

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

 

 

 

Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:

 

 

3206 11 00

contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca

6

3206 19 00

altri

6,5

3206 20 00

Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

6,5

3206 30 00

Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

6,5

 

altre sostanze coloranti e altre preparazioni:

 

 

3206 41 00

Oltremare e sue preparazioni

6,5

3206 42 00

Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

6,5

3206 43 00

Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri)

6,5

3206 49

altre:

 

 

3206 49 10

Magnetite

4,9 (120)

3206 49 90

altre

6,5

3206 50 00

Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»

5,3

3207

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:

 

 

3207 10 00

Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

6,5

3207 20

Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili:

 

 

3207 20 10

Ingobbi

5,3

3207 20 90

altri

6,3

3207 30 00

Lustri liquidi e preparazioni simili

5,3

3207 40

Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:

 

 

3207 40 10

Vetro detto «smalto»

3,7

3207 40 20

Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri

esenzione

3207 40 30

Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio

esenzione

3207 40 80

altri

3,7

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

 

 

3208 10

a base di poliesteri:

 

 

3208 10 10

Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

6,5

3208 10 90

altre

6,5

3208 20

a base di polimeri acrilici o vinilici:

 

 

3208 20 10

Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

6,5

3208 20 90

altre

6,5

3208 90

altre:

 

 

 

Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

 

 

3208 90 11

Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

esenzione

3208 90 13

Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

esenzione

3208 90 19

altri

6,5

 

altre:

 

 

3208 90 91

a base di polimeri sintetici

6,5

3208 90 99

a base di polimeri naturali modificati

6,5

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:

 

 

3209 10 00

a base di polimeri acrilici o vinilici

6,5

3209 90 00

altre

6,5

3210 00

Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:

 

 

3210 00 10

Pitture e vernici all'olio

6,5

3210 00 90

altri

6,5

3211 00 00

Siccativi preparati

6,5

3212

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:

 

 

3212 10

Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello):

 

 

3212 10 10

a base di metalli comuni

6,5

3212 10 90

altri

6,5

3212 90

altri:

 

 

 

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture:

 

 

3212 90 31

a base di polvere di alluminio

6,5

3212 90 38

altri

6,5

3212 90 90

Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

6,5

3213

Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:

 

 

3213 10 00

Colori in assortimenti

6,5

3213 90 00

altri

6,5

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:

 

 

3214 10

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura:

 

 

3214 10 10

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici

5

3214 10 90

Stucchi utilizzati nella pittura

5

3214 90 00

altri

5

3215

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:

 

 

 

Inchiostri da stampa:

 

 

3215 11 00

neri

6,5

3215 19 00

altri

6,5

3215 90

altri:

 

 

3215 90 10

Inchiostri per scrivere o da disegno

6,5

3215 90 80

altri

6,5

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302;

b)

i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;

c)

le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.

2.

Ai sensi della voce 3302, l'espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.

3.

Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

4.

Ai sensi della voce 3307, per «prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

Oli essenziali di agrumi:

 

 

3301 11

di bergamotto:

 

 

3301 11 10

non deterpenati

7

3301 11 90

deterpenati

4,4

3301 12

di arancio:

 

 

3301 12 10

non deterpenati

7

3301 12 90

deterpenati

4,4

3301 13

di limone:

 

 

3301 13 10

non deterpenati

7

3301 13 90

deterpenati

4,4

3301 14

di lima o limetta:

 

 

3301 14 10

non deterpenati

7

3301 14 90

deterpenati

4,4

3301 19

altri:

 

 

3301 19 10

non deterpenati

7

3301 19 90

deterpenati

4,4

 

Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:

 

 

3301 21

di geranio:

 

 

3301 21 10

non deterpenati

esenzione

3301 21 90

deterpenati

2,3

3301 22

di gelsomino:

 

 

3301 22 10

non deterpenati

esenzione

3301 22 90

deterpenati

2,3

3301 23

di lavanda o di lavandina:

 

 

3301 23 10

non deterpenati

esenzione

3301 23 90

deterpenati

2,9

3301 24

di menta piperita (Mentha piperita):

 

 

3301 24 10

non deterpenati

esenzione

3301 24 90

deterpenati

2,9

3301 25

di altra menta:

 

 

3301 25 10

non deterpenati

esenzione

3301 25 90

deterpenati

2,9

3301 26

di vetiver:

 

 

3301 26 10

non deterpenati

esenzione

3301 26 90

deterpenati

2,3

3301 29

altri:

 

 

 

di garofano, di niauli, di ylang-ylang:

 

 

3301 29 11

non deterpenati

esenzione

3301 29 31

deterpenati

2,9 (122)

 

altri:

 

 

3301 29 61

non deterpenati

esenzione

3301 29 91

deterpenati

2,9 (122)

3301 30 00

Resinoidi

2

3301 90

altri:

 

 

3301 90 10

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

2,3

 

Oleoresine d'estrazione:

 

 

3301 90 21

di liquirizia e di luppolo

3,2

3301 90 30

altre

esenzione

3301 90 90

altri

3

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

 

 

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

 

 

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

 

3302 10 10

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

 

altre:

 

 

3302 10 21

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

3302 10 29

altre

9 + EA (121)

3302 10 40

altri

esenzione

3302 10 90

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari

esenzione

3302 90

altri:

 

 

3302 90 10

Soluzioni alcoliche

esenzione

3302 90 90

altri

esenzione

3303 00

Profumi ed acque da toletta:

 

 

3303 00 10

Profumi

esenzione

3303 00 90

Acque da toletta

esenzione

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:

 

 

3304 10 00

Prodotti per il trucco delle labbra

esenzione

3304 20 00

Prodotti per il trucco degli occhi

esenzione

3304 30 00

Preparazioni per manicure o pedicure

esenzione

 

altri:

 

 

3304 91 00

Ciprie, comprese le polveri compatte

esenzione

3304 99 00

altri

esenzione

3305

Preparazioni per capelli:

 

 

3305 10 00

Shampooings

esenzione

3305 20 00

Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

esenzione

3305 30 00

Lacche per capelli

esenzione

3305 90

altre:

 

 

3305 90 10

Lozioni per capelli

esenzione

3305 90 90

altre

esenzione

3306

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:

 

 

3306 10 00

Dentifrici

esenzione

3306 20 00

Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)

4

3306 90 00

altre

esenzione

3307

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:

 

 

3307 10 00

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

6,5

3307 20 00

Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

6,5

3307 30 00

Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

6,5

 

Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

 

 

3307 41 00

Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione

6,5

3307 49 00

altre

6,5

3307 90 00

altri

6,5

CAPITOLO 34

SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);

b)

i composti isolati di costituzione chimica definita;

c)

gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).

2.

Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.

3.

Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura:

a)

danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e

b)

riducono la tensione superficiale dell'acqua a 4,5 × 10- 2 N/m (45 dine/cm) o meno.

4.

L'espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

5.

Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:

A.

ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;

B.

ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;

C.

ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

Tuttavia la voce 3404 non comprende:

a)

i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;

b)

le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;

c)

le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;

d)

le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:

 

 

 

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

 

 

3401 11 00

da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

esenzione

3401 19 00

altri

esenzione

3401 20

Saponi presentati in altre forme:

 

 

3401 20 10

Fiocchi, scaglie, granuli o polveri

esenzione

3401 20 90

altri

esenzione

3401 30 00

Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

4

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:

 

 

 

Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:

 

 

3402 11

anionici:

 

 

3402 11 10

Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio

esenzione

3402 11 90

altri

4

3402 12 00

cationici

4

3402 13 00

non ionici

4

3402 19 00

altri

4

3402 20

Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:

 

 

3402 20 20

Preparazioni tensioattive

4

3402 20 90

Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

4

3402 90

altri:

 

 

3402 90 10

Preparazioni tensioattive

4

3402 90 90

Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

4

3403

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:

 

 

 

contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:

 

 

3403 11 00

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

4,6

3403 19

altre:

 

 

3403 19 10

contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base

6,5

 

altre:

 

 

3403 19 91

Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

4,6

3403 19 99

altre

4,6

 

altre:

 

 

3403 91 00

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

4,6

3403 99

altre:

 

 

3403 99 10

Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

4,6

3403 99 90

altre

4,6

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

3404 10 00

di lignite, modificata chimicamente

esenzione

3404 20 00

di poli(ossietilene) (polietilenglicole)

esenzione

3404 90

altre:

 

 

3404 90 10

Cere preparate, compresa la ceralacca

esenzione

3404 90 90

altre

esenzione

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:

 

 

3405 10 00

Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

esenzione

3405 20 00

Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

esenzione

3405 30 00

Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

esenzione

3405 40 00

Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

esenzione

3405 90

altri:

 

 

3405 90 10

Lucidi per metalli

esenzione

3405 90 90

altri

esenzione

3406 00

Candele, ceri ed articoli simili:

 

 

 

Candele e ceri:

 

 

3406 00 11

lisci, non profumati

esenzione

3406 00 19

altri

esenzione

3406 00 90

altri

esenzione

3407 00 00

Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso.

esenzione

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i lieviti (voce 2102);

b)

le frazioni del sangue (diverse dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

c)

le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);

d)

le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;

e)

le proteine indurite (voce 3913);

f)

i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

2.

Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.

I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702.

Nota complementare

1.

Rientrano nella voce 3504 i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

3501 10

Caseine:

 

 

3501 10 10

destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (123)

esenzione

3501 10 50

destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (123)

3,2

3501 10 90

altre

9

3501 90

altri:

 

 

3501 90 10

Colle di caseina

8,3

3501 90 90

altri

6,4

3502

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

 

 

 

Ovoalbumina:

 

 

3502 11

essiccata:

 

 

3502 11 10

inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (124)

esenzione

3502 11 90

altra

123,5 €/100 kg/net (125)

3502 19

altra:

 

 

3502 19 10

inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (124)

esenzione

3502 19 90

altra

16,7 €/100 kg/net (125)

3502 20

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

 

 

3502 20 10

inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (124)

esenzione

 

altra:

 

 

3502 20 91

essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

123,5 €/100 kg/net

3502 20 99

altra

16,7 €/100 kg/net

3502 90

altri:

 

 

 

Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:

 

 

3502 90 20

inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana (124)

esenzione

3502 90 70

altre

6,4

3502 90 90

Albuminati ed altri derivati delle albumine

7,7

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:

 

 

3503 00 10

Gelatine e loro derivati

7,7

3503 00 80

altre

7,7

3504 00 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3,4

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

3505 10 10

Destrina

9 + 17,7 €/100 kg/net

 

altri amidi e fecole modificati:

 

 

3505 10 50

Amidi e fecole esterificati o eterificati

7,7

3505 10 90

altri

9 + 17,7 €/100 kg/net

3505 20

Colle:

 

 

3505 20 10

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 30

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 50

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 90

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:

 

 

3506 10 00

Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

6,5

 

altri:

 

 

3506 91 00

Adesivi a base di polimeri delle voci 3901 a 3913 o di gomma

6,5

3506 99 00

altri

6,5

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove:

 

 

3507 10 00

Presame e suoi concentrati

6,3

3507 90

altri:

 

 

3507 90 10

Lipoproteina lipasi

esenzione

3507 90 20

Proteasi alcalina da aspergillus

esenzione

3507 90 90

altri

6,3

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).

2.

Ai sensi della voce 3606 per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente:

a)

la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

b)

i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm3;

c)

le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3601 00 00

Polveri propellenti

5,7

3602 00 00

Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

6,5

3603 00

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:

 

 

3603 00 10

Micce di sicurezza; cordoni detonanti

6

3603 00 90

altri

6,5

3604

Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:

 

 

3604 10 00

Articoli per fuochi d'artificio

6,5

3604 90 00

altri

6,5

3605 00 00

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

6,5

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:

 

 

3606 10 00

Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm3

6,5

3606 90

altri:

 

 

3606 90 10

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma

6

3606 90 90

altri

6,5

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti.

2.

In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.

Note complementari

1.

Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l'altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.

2.

Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

3701 10

per raggi X:

 

 

3701 10 10

per uso medico, odontoiatrico o veterinario

6,5

m2

3701 10 90

altre

6,5

m2

3701 20 00

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

6,5

p/st

3701 30 00

altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm

6,5

m2

 

altre:

 

 

3701 91 00

per la fotografia a colori (policromia)

6,5

3701 99 00

altre

6,5

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate:

 

 

3702 10 00

per raggi X

6,5

m2

3702 20 00

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

6,5

p/st

 

altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:

 

 

3702 31

per la fotografia a colori (policromia):

 

 

3702 31 10

di lunghezza inferiore o uguale a 30 m

6,5

p/st

 

di lunghezza superiore a 30 m:

 

 

3702 31 91

– – – –  Pellicole negative a colori:

di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm,

e

di lunghezza di 100 m o più

destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (126)

esenzione

m

3702 31 99

altri

6,5

m

3702 32

altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento:

 

 

 

di larghezza inferiore o uguale a 35 mm:

 

 

3702 32 11

Microfilm; pellicole per arti grafiche

6,5

3702 32 19

altre

5,3

 

di larghezza superiore a 35 mm:

 

 

3702 32 31

Microfilm

6,5

3702 32 51

Pellicole per arti grafiche

6,5

3702 32 90

altre

6,5

3702 39 00

altre

6,5

 

altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:

 

 

3702 41 00

di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)

6,5

m2

3702 42 00

di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori

6,5

m2

3702 43 00

di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m

6,5

m2

3702 44 00

di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm

6,5

m2

 

altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia):

 

 

3702 51 00

di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m

5,3

p/st

3702 52 00

di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m

5,3

3702 53 00

di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive

5,3

p/st

3702 54

di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive:

 

 

3702 54 10

di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 24 mm

5

p/st

3702 54 90

di larghezza superiore a 24 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm

5

p/st

3702 55 00

di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

5,3

m

3702 56 00

di larghezza superiore a 35 mm

6,5

 

altre:

 

 

3702 91

di larghezza inferiore o uguale a 16 mm

 

 

3702 91 20

Pellicole per arti grafiche

6,5

3702 91 80

altre

5,3

3702 93

di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m:

 

 

3702 93 10

Microfilm; pellicole per arti grafiche

6,5

3702 93 90

altre

5,3

p/st

3702 94

di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m:

 

 

3702 94 10

Microfilm; pellicole per arti grafiche

6,5

3702 94 90

altre

5,3

m

3702 95 00

di larghezza superiore a 35 mm

6,5

3703

Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati:

 

 

3703 10 00

in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm

6,5

3703 20

altri, per la fotografia a colori (policromia):

 

 

3703 20 10

per immagini ottenute da pellicole invertibili

6,5

3703 20 90

altri

6,5

3703 90

altri:

 

 

3703 90 10

sensibilizzati con sali d'argento o di platino

6,5

3703 90 90

altri

6,5

3704 00

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati:

 

 

3704 00 10

Lastre e pellicole

esenzione

3704 00 90

altre

6,5

3705

Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:

 

 

3705 10 00

per la stampa in offset

5,3

3705 20 00

Microfilm

3,2

3705 90 00

altre

5,3

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:

 

 

3706 10

di larghezza uguale o superiore a 35 mm:

 

 

3706 10 10

portanti soltanto la registrazione del suono

esenzione

m

 

altre:

 

 

3706 10 91

negative; positive intermedie di lavoro

esenzione

m

3706 10 99

altre positive

6,5 (127)

m

3706 90

altre:

 

 

3706 90 10

portanti soltanto la registrazione del suono

esenzione

m

 

altre:

 

 

3706 90 31

negative; positive intermedie di lavoro

esenzione

m

 

altre positive:

 

 

3706 90 51

Pellicole di attualità

esenzione

m

 

altre, di larghezza:

 

 

3706 90 91

inferiore a 10 mm

esenzione

m

3706 90 99

uguale o superiore a 10 mm

5,4 (128)

m

3707

Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego:

 

 

3707 10 00

Emulsioni per sensibilizzare le superfici

6

3707 90

altri:

 

 

 

Rivelatori e fissatori:

 

 

 

per la fotografia a colori (policromia):

 

 

3707 90 11

per pellicole e lastre fotografiche

6

3707 90 19

altri

6

3707 90 30

altri

6

3707 90 90

altri

6

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

1)

la grafite artificiale (voce 3801);

2)

gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;

3)

i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);

4)

i materiali di riferimento certificati, specificati nella seguente nota 2;

5)

i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);

b)

le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);

c)

le ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);

d)

i medicamenti (voci 3003 o 3004);

e)

i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano ad esempio sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.

2.

A)

Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.

B)

Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.

3.

Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:

a)

i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;

b)

gli oli di flemma; l'olio di Dippel;

c)

le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;

d)

i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;

e)

i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).

4.

Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L'espressione «rifiuti urbani» non comprende:

a)

le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come ad esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo e le batterie usate che sono classificati secondo il regime proprio;

b)

i rifiuti industriali;

c)

rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;

d)

rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).

5.

Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).

6.

Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende:

a)

i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);

b)

i residui di solventi organici;

c)

i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;

d)

gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.

Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle voci 3825 41 e 3925 49, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti:

 

 

3801 10 00

Grafite artificiale

3,6

3801 20

Grafite colloidale o semicolloidale:

 

 

3801 20 10

Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale

6,5

3801 20 90

altra

4,1

3801 30 00

Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni

5,3

3801 90 00

altre

3,7

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:

 

 

3802 10 00

Carboni attivati

3,2

3802 90 00

altri

5,7

3803 00

Tallol, anche raffinato:

 

 

3803 00 10

greggio

esenzione

3803 00 90

altro

4,1

3804 00

Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803:

 

 

3804 00 10

Lignosolfonati

5

3804 00 90

altri

5

3805

Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo:

 

 

3805 10

Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato:

 

 

3805 10 10

Essenza di trementina

4

3805 10 30

Essenza di legno di pino

3,7

3805 10 90

Essenza di cellulosa al solfato

3,2

3805 20 00

Olio di pino

3,7

3805 90 00

altri

3,4

3806

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse:

 

 

3806 10

Colofonie ed acidi resinici:

 

 

3806 10 10

di gemma

5

3806 10 90

altre

5

3806 20 00

Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie

4,2

3806 30 00

«Gomme-esteri»

6,5

3806 90 00

altri

4,2

3807 00

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali:

 

 

3807 00 10

Catrami di legno

2,1

3807 00 90

altri

4,6

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:

 

 

3808 10

Insetticidi:

 

 

3808 10 10

a base di piretrinoidi

6

3808 10 20

a base di idrocarburi clorati

6

3808 10 30

a base di carbammati

6

3808 10 40

a base di composti organofosforici

6

3808 10 90

altri

6

3808 20

Fungicidi:

 

 

 

inorganici:

 

 

3808 20 10

Preparazioni cupriche

4,6

3808 20 15

altri

6

 

altri:

 

 

3808 20 30

a base di ditiocarbammati

6

3808 20 40

a base di benzimidazoli

6

3808 20 50

a base di diazoli o di triazoli

6

3808 20 60

a base di diazine o di morfoline

6

3808 20 80

altri

6

3808 30

Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:

 

 

 

Erbicidi:

 

 

3808 30 11

a base di fenossifitoormoni

6

3808 30 13

a base di triazine

6

3808 30 15

a base di ammidi

6

3808 30 17

a base di carbammati

6

3808 30 21

a base di derivati di dinitroaniline

6

3808 30 23

a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati

6

3808 30 27

altri

6

3808 30 30

Inibitori di germinazione

6

3808 30 90

Regolatori di crescita per piante

6,5

3808 40

Disinfettanti:

 

 

3808 40 10

a base di sali di ammonio quaternario

6

3808 40 20

a base di composti alogenati

6

3808 40 90

altri

6

3808 90

altri:

 

 

3808 90 10

Rodenticidi

6

3808 90 90

altri

6

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

3809 10

a base di sostanze amidacee:

 

 

3809 10 10

aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 30

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 50

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 90

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

 

altri:

 

 

3809 91 00

dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili

6,3

3809 92 00

dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili

6,3

3809 93 00

dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili

6,3

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:

 

 

3810 10 00

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

6,5

3810 90

altre:

 

 

3810 90 10

Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

4,1

3810 90 90

altre

5

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

 

Preparazioni antidetonanti:

 

 

3811 11

a base di composti del piombo:

 

 

3811 11 10

a base di piombo tetraetile

6,5

3811 11 90

altre

5,8

3811 19 00

altre

5,8

 

Additivi per oli lubrificanti:

 

 

3811 21 00

contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

5,3

3811 29 00

altri

5,8

3811 90 00

altri

5,8

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:

 

 

3812 10 00

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»

6,3

3812 20

Plastificanti composti per gomma o materie plastiche:

 

 

3812 20 10

Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil

esenzione

3812 20 90

altri

6,5

3812 30

Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:

 

 

3812 30 20

Preparazioni antiossidanti

6,5

3812 30 80

altri

6,5

3813 00 00

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

6,5

3814 00

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici:

 

 

3814 00 10

a base di acetato di butile

6,5

3814 00 90

altri

6,5

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

Catalizzatori su supporti:

 

 

3815 11 00

aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

6,5

3815 12 00

aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

6,5

3815 19

altri:

 

 

3815 19 10

– – –  Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso:

20 % o più e non più di 35 % di rame,

e

2 % o più e non più di 3 % di bismuto,

di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0

esenzione

3815 19 90

altri

6,5

3815 90

altri:

 

 

3815 90 10

Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo

esenzione

3815 90 90

altri

6,5

3816 00 00

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801

2,7

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902:

 

 

3817 00 50

Alchilbenzene lineare

6,3

3817 00 80

altri

6,3

3818 00

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica:

 

 

3818 00 10

Silicio drogato

esenzione

3818 00 90

altri

esenzione

3819 00 00

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

6,5

3820 00 00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

6,5

3821 00 00

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi

5

3822 00 00

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

esenzione

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

 

 

3823 11 00

Acido stearico

5,1

3823 12 00

Acido oleico

4,5

3823 13 00

Acidi grassi del tallolio

2,9

3823 19

altri:

 

 

3823 19 10

Acidi grassi distillati

2,9

3823 19 30

Distillato d'acidi grassi

2,9

3823 19 90

altri

2,9

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

3,8

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

3824 10 00

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

6,5

3824 20 00

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

3,2

3824 30 00

Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

5,3

3824 40 00

Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

6,5

3824 50

Malte e calcestruzzo, non refrattari:

 

 

3824 50 10

Calcestruzzo pronto per la gettata

6,5

3824 50 90

altri

6,5

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

 

 

in soluzione acquosa:

 

 

3824 60 11

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

3824 60 19

altro

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (130)

 

altro:

 

 

3824 60 91

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

7,7 + 23 €/100 kg/net

3824 60 99

altro

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (130)

 

Miscugli contenenti derivati peralogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due diversi alogeni:

 

 

3824 71 00

contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro

6,5

3824 79 00

altri

6,5

3824 90

altri:

 

 

3824 90 10

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

5,7

3824 90 15

Scambiatori di ioni

6,5

3824 90 20

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

6

3824 90 25

Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio

5,1

3824 90 35

Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi

6,5

3824 90 40

Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili

6,5

 

altri:

 

 

3824 90 45

Preparazioni disincrostanti e simili

6,5

3824 90 50

Preparazioni per la galvanoplastica

6,5

3824 90 55

Miscugli di mono-, di-e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

6,5

 

Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:

 

 

3824 90 61

Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 (129)

esenzione

3824 90 62

Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina

esenzione

3824 90 64

altri

6,5

3824 90 65

Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)

6,5

3824 90 70

Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni

6,5

 

altri:

 

 

3824 90 75

Placchette di niobato di litio non drogato

esenzione

3824 90 80

Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550

esenzione

3824 90 85

3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene

esenzione

3824 90 99

altri

6,5

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:

 

 

3825 10 00

Rifiuti urbani

6,5

3825 20 00

Fanghi di depurazione

6,5

3825 30 00

Rifiuti clinici

6,5

 

Residui di solventi organici:

 

 

3825 41 00

alogenati

6,5

3825 49 00

altri

6,5

3825 50 00

Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo

6,5

 

altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:

 

 

3825 61 00

contenenti principalmente costituenti organici

6,5

3825 69 00

altri

6,5

3825 90

altri:

 

 

3825 90 10

Ossidi di fero alcalinizzati per la depurazione dei gas

5

3825 90 90

altri

6,5

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1.

I prodotti presentati in assortimenti composti da pìu elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:

a)

per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

b)

presentati nello stesso tempo;

c)

riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

2.

Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Note

1.

Nella nomenclatura per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

Nella nomenclatura l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

le cere delle voci 2712 o 3404;

b)

i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);

c)

l'eparina e suoi sali (voce 3001);

d)

le soluzioni (diverse dai collodii) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

e)

gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;

f)

le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);

g)

i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);

h)

la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;

ij)

gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;

k)

i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;

l)

i rivestimenti murali della voce 4814;

m)

i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);

n)

gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

o)

le minuterie di fantasia della voce 7117;

p)

gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);

q)

le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;

r)

gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);

s)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

t)

gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);

u)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

v)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);

w)

gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).

3.

Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:

a)

le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di e 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);

b)

le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);

c)

gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;

d)

i siliconi (voce 3910);

e)

i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.

4.

Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.

Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.

Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

5.

I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.

6.

Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:

a)

liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;

b)

blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.

7.

La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).

8.

Ai sensi della voce 3917 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.

9.

Ai sensi della voce 3918 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.

10.

Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).

11.

La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:

a)

serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;

b)

elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;

c)

grondaie e loro accessori;

d)

porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;

e)

parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;

f)

imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;

g)

scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);

h)

motivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupole, colombaie;

ij)

accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente, pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

Note di sottovoci

1.

Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:

a)

quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:

1)

Il prefisso poli che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (ad esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.

2)

I copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscono per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.

3)

I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce.

4)

I polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere presi insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;

b)

quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:

1)

I polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere presi insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati.

2)

I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.

I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.

2.

Ai sensi della sottovoce 3920 43 il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.

Nota complementare

1.

Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:

con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o

con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.FORME PRIMARIE

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie:

 

 

3901 10

Polietilene di densità inferiore a 0,94:

 

 

3901 10 10

Polietilene lineare

6,5

3901 10 90

altro

6,5

3901 20

Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94:

 

 

3901 20 10

– –  Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente:

50 mg/kg o meno di alluminio,

2 mg/kg o meno di calcio,

2 mg/kg o meno di cromo,

2 mg/kg o meno di ferro,

2 mg/kg o meno di nichel,

2 mg/kg o meno di titanio,

8 mg/kg o meno di vanadio,

destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (131)

esenzione

3901 20 90

altri

6,5

3901 30 00

Copolimeri di etilene e di acetato di vinile

6,5

3901 90

altri:

 

 

3901 90 10

Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico

esenzione

3901 90 20

Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3901 90 90

altri

6,5

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:

 

 

3902 10 00

Polipropilene

6,5

3902 20 00

Poliisobutilene

6,5

3902 30 00

Copolimeri di propilene

6,5

3902 90

altri:

 

 

3902 90 10

Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3902 90 20

Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3902 90 90

altri

6,5

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie:

 

 

 

Polistirene:

 

 

3903 11 00

espansibile

6,5

3903 19 00

altro

6,5

3903 20 00

Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)

6,5

3903 30 00

Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

6,5

3903 90

altri:

 

 

3903 90 10

Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più

esenzione

3903 90 20

Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3903 90 90

altri

6,5

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:

 

 

3904 10 00

Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

6,5

 

altro poli(cloruro di vinile):

 

 

3904 21 00

non plastificato

6,5

3904 22 00

plastificato

6,5

3904 30 00

Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile

6,5

3904 40 00

altri copolimeri di cloruro di vinile

6,5

3904 50

Polimeri di cloruro di vinilidene:

 

 

3904 50 10

Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri

esenzione

3904 50 90

altri

6,5

 

Polimeri fluorurati:

 

 

3904 61 00

Politetrafluoroetilene

6,5

3904 69

altri:

 

 

3904 69 10

Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3904 69 90

altri

6,5

3904 90 00

altri

6,5

3905

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:

 

 

 

Poli(acetato di vinile):

 

 

3905 12 00

in dispersione acquosa

6,5

3905 19 00

altro

6,5

 

Copolimeri di acetato di vinile:

 

 

3905 21 00

in dispersione acquosa

6,5

3905 29 00

altri

6,5

3905 30 00

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

6,5

 

altri:

 

 

3905 91 00

Copolimeri

6,5

3905 99

altri:

 

 

3905 99 10

– – –  Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso:

9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile,

e

5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico

esenzione

3905 99 90

altri

6,5

3906

Polimeri acrilici, in forme primarie:

 

 

3906 10 00

Poli(metacrilato di metile)

6,5

3906 90

altri:

 

 

3906 90 10

Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]

esenzione

3906 90 20

Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero

esenzione

3906 90 30

Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile

esenzione

3906 90 40

Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)

esenzione

3906 90 50

Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili (131)

esenzione

3906 90 60

Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice

5

3906 90 90

altri

6,5

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:

 

 

3907 10 00

Poliacetali

6,5

3907 20

altri polieteri:

 

 

 

Polieteralcoli:

 

 

3907 20 11

Polietilenglicoli

6,5

 

altri:

 

 

3907 20 21

con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100

6,5

3907 20 29

altri

6,5

 

altri:

 

 

3907 20 91

Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene

esenzione

3907 20 99

altri

6,5

3907 30 00

Resine epossidiche

6,5

3907 40 00

Policarbonati

6,5

3907 50 00

Resine alchidiche

6,5

3907 60

Poli(etilene tereftalato):

 

 

3907 60 20

con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g

6,5

3907 60 80

altro

6,5

 

altri poliesteri:

 

 

3907 91

non saturi:

 

 

3907 91 10

liquidi

6,5

3907 91 90

altri

6,5

3907 99

altri:

 

 

 

con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100:

 

 

3907 99 11

Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)

esenzione

3907 99 19

altri

6,5

 

altri:

 

 

3907 99 91

Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)

esenzione

3907 99 99

altri

6,5

3908

Poliammidi in forme primarie:

 

 

3908 10 00

Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12

6,5

3908 90 00

altre

6,5

3909

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie:

 

 

3909 10 00

Resine ureiche; resine di tiourea

6,5

3909 20 00

Resine melamminiche

6,5

3909 30 00

altre resine amminiche

6,5

3909 40 00

Resine fenoliche

6,5

3909 50

Poliuretani:

 

 

3909 50 10

Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero

esenzione

3909 50 90

altri

6,5

3910 00 00

Siliconi, in forme primarie

6,5

3911

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

 

 

3911 10 00

Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni

6,5

3911 90

altri:

 

 

 

Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

 

 

3911 90 11

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

3,5

3911 90 13

Poli(tio-1,4-fenilene)

esenzione

3911 90 19

altri

6,5

 

altri:

 

 

3911 90 91

Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri

esenzione

3911 90 93

Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati

esenzione

3911 90 99

altri

6,5

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

 

 

 

Acetati di cellulosa:

 

 

3912 11 00

non plastificati

6,5

3912 12 00

plastificati

6,5

3912 20

Nitrati di cellulosa (compresi i collodi):

 

 

 

non plastificati:

 

 

3912 20 11

Collodi e celloidina

6,5

3912 20 19

altri

6

3912 20 90

plastificati

6,5

 

Eteri di cellulosa:

 

 

3912 31 00

Carbossimetilcellulosa e suoi sali

6,5

3912 39

altri:

 

 

3912 39 10

Etilcellulosa

6,5

3912 39 20

Idrossipropilcellulosa

esenzione

3912 39 80

altri

6,5

3912 90

altri:

 

 

3912 90 10

Esteri di cellulosa

6,4

3912 90 90

altri

6,5

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

 

 

3913 10 00

Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

5

3913 90 00

altri

6,5

3914 00 00

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie

6,5

II.CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:

 

 

3915 10 00

di polimeri di etilene

6,5

3915 20 00

di polimeri di stirene

6,5

3915 30 00

di polimeri di cloruro di vinile

6,5

3915 90

di altre materie plastiche:

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione:

 

 

3915 90 11

di polimeri di propilene

6,5

3915 90 18

altri

6,5

3915 90 90

altri

6,5

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:

 

 

3916 10 00

di polimeri di etilene

6,5

3916 20

di polimeri di cloruro di vinile:

 

 

3916 20 10

di poli(cloruro di vinile)

6,5

3916 20 90

altri

6,5

3916 90

di altre materie plastiche:

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

 

 

3916 90 11

di poliesteri

6,5

3916 90 13

di poliammidi

6,5

3916 90 15

di resine epossidiche

6,5

3916 90 19

altri

6,5

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione:

 

 

3916 90 51

di polimeri di propilene

6,5

3916 90 59

altri

6,5

3916 90 90

altri

6,5

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:

 

 

3917 10

Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:

 

 

3917 10 10

di proteine indurite

5,3

3917 10 90

di materie plastiche cellulosiche

6,5

 

Tubi rigidi:

 

 

3917 21

di polimeri di etilene:

 

 

3917 21 10

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

 

altri:

 

 

3917 21 91

muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)

esenzione

3917 21 99

altri

6,5

3917 22

di polimeri di propilene:

 

 

3917 22 10

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

 

altri:

 

 

3917 22 91

muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)

esenzione

3917 22 99

altri

6,5

3917 23

di polimeri di cloruro di vinile:

 

 

3917 23 10

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

 

altri:

 

 

3917 23 91

muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)

esenzione

3917 23 99

altri

6,5

3917 29

di altre materie plastiche:

 

 

 

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

 

 

3917 29 12

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

6,5

3917 29 15

di prodotti di polimerizzazione di addizione

6,5

3917 29 19

altri

6,5

 

altri:

 

 

3917 29 91

muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)

esenzione

3917 29 99

altri

6,5

 

altri tubi:

 

 

3917 31

Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:

 

 

3917 31 10

muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)

esenzione

3917 31 90

altri

6,5

3917 32

altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:

 

 

 

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

 

 

3917 32 10

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

6,5

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione:

 

 

3917 32 31

di polimeri di etilene

6,5

3917 32 35

di polimeri di cloruro di vinile

6,5

3917 32 39

altri

6,5

3917 32 51

altri

6,5

 

altri:

 

 

3917 32 91

Budella artificiali

6,5

3917 32 99

altri

6,5

3917 33

altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:

 

 

3917 33 10

muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)

esenzione

3917 33 90

altri

6,5

3917 39

altri:

 

 

 

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

 

 

3917 39 12

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

6,5

3917 39 15

di prodotti di polimerizzazione di addizione

6,5

3917 39 19

altri

6,5

 

altri:

 

 

3917 39 91

muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)

esenzione

3917 39 99

altri

6,5

3917 40

Accessori:

 

 

3917 40 10

destinati ad aeromobili civili (132)

esenzione

3917 40 90

altri

6,5

3918

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:

 

 

3918 10

di polimeri di cloruro di vinile:

 

 

3918 10 10

costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)

6,5

m2

3918 10 90

altri

6,5

m2

3918 90 00

di altre materie plastiche

6,5

m2

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:

 

 

3919 10

in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:

 

 

 

Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:

 

 

3919 10 11

di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

6,3

3919 10 13

di poli(cloruro di vinile) non plastificato

6,3

3919 10 15

di polipropilene

6,3

3919 10 19

altri

6,3

 

altri:

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

 

 

3919 10 31

di poliesteri

6,5

3919 10 38

altri

6,5

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione:

 

 

3919 10 61

di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

6,5

3919 10 69

altri

6,5

3919 10 90

altri

6,5

3919 90

altri:

 

 

3919 90 10

non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare

6,5

 

altri:

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

 

 

3919 90 31

di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri

6,5

3919 90 38

altri

6,5

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione:

 

 

3919 90 61

di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

6,5

3919 90 69

altri

6,5

3919 90 90

altri

6,5

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:

 

 

3920 10

di polimeri di etilene:

 

 

 

di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:

 

 

 

di polietilene di densità:

 

 

 

inferiore a 0,94:

 

 

3920 10 23

Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (131)

esenzione

 

altri:

 

 

 

non stampati:

 

 

3920 10 24

Fogli estensibili

6,5

3920 10 26

altri

6,5

3920 10 27

stampati

6,5

3920 10 28

uguale o superiore a 0,94

6,5

3920 10 40

altri

6,5

 

di spessore superiore a 0,125 mm:

 

 

3920 10 81

Pasta sintetica per carta, sotta forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)

esenzione

3920 10 89

altri

6,5

3920 20

di polimeri di propilene:

 

 

 

di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm:

 

 

3920 20 21

biassialmente orientati

6,5

3920 20 29

altri

6,5

 

di spessore superiore a 0,10 mm:

 

 

 

Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm dei tipi utilizzati per l'imballaggio:

 

 

3920 20 71

Nastri decorativi

6,5

3920 20 79

altri

6,5

3920 20 90

altri

6,5

3920 30 00

di polimeri di stirene

6,5

 

di polimeri di cloruro di vinile:

 

 

3920 43

contenenti in peso 6 % o più di plastificanti:

 

 

3920 43 10

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

6,5

3920 43 90

di spessore superiore a 1 mm

6,5

3920 49

altri:

 

 

3920 49 10

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

6,5

3920 49 90

di spessore superiore a 1 mm

6,5

 

di polimeri acrilici:

 

 

3920 51 00

di poli(metacrilato di metile)

6,5

3920 59

altri:

 

 

3920 59 10

Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri

esenzione

3920 59 90

altri

6,5

 

di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:

 

 

3920 61 00

di policarbonati

6,5

3920 62

di poli(etilene tereftalato):

 

 

 

di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm:

 

 

3920 62 11

Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (131)

esenzione

3920 62 13

Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri (131)

esenzione

3920 62 19

altri

6,5

3920 62 90

di spessore superiore a 0,35 mm

6,5

3920 63 00

di poliesteri non saturi

6,5

3920 69 00

di altri poliesteri

6,5

 

di cellulosa e suoi derivati chimici:

 

 

3920 71

di cellulosa rigenerata:

 

 

3920 71 10

Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

6,5

3920 71 90

altri

6,5

3920 72 00

di fibra vulcanizzata

5,7

3920 73

di acetato di cellulosa:

 

 

3920 73 10

Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia

6,3

3920 73 50

Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

6,5

3920 73 90

altri

6,5

3920 79 00

di altri derivati della cellulosa

6,5

 

di altre materie plastiche:

 

 

3920 91 00

di poli(butirrale di vinile)

6,5

3920 92 00

di poliammidi

6,5

3920 93 00

di resine amminiche

6,5

3920 94 00

di resine fenoliche

6,5

3920 99

di altre materie plastiche:

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

 

 

3920 99 21

Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche

esenzione

3920 99 28

altri

6,5

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione:

 

 

3920 99 51

Fogli di poli(fluoruro di vinile)

esenzione

3920 99 53

Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali (131)

esenzione

3920 99 55

Fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)

esenzione

3920 99 59

altri

6,5

3920 99 90

altri

6,5

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:

 

 

 

Prodotti alveolari:

 

 

3921 11 00

di polimeri di stirene

6,5

3921 12 00

di polimeri di cloruro di vinile

6,5

3921 13

di poliuretani:

 

 

3921 13 10

flessibile

6,5

3921 13 90

altri

6,5

3921 14 00

di cellulosa rigenerata

6,5

3921 19 00

di altre materie plastiche

6,5

3921 90

altri:

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

 

 

 

di poliesteri:

 

 

3921 90 11

Fogli e lastre, ondulati

6,5

3921 90 19

altri

6,5

3921 90 30

di resine fenoliche

6,5

 

di resine amminiche:

 

 

 

stratificati:

 

 

3921 90 41

ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati

6,5

3921 90 43

altri

6,5

3921 90 49

altri

6,5

3921 90 55

altri

6,5

3921 90 60

di prodotti di polimerizzazione di addizione

6,5

3921 90 90

altri

6,5

3922

Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche:

 

 

3922 10 00

Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi

6,5

3922 20 00

Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti

6,5

3922 90 00

altri

6,5

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:

 

 

3923 10 00

Scatole, casse, casellari e oggetti simili

6,5

 

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

 

 

3923 21 00

di polimeri di etilene

6,5

3923 29

di altre materie plastiche:

 

 

3923 29 10

di poli(cloruro di vinile)

6,5

3923 29 90

altri

6,5

3923 30

Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili:

 

 

3923 30 10

di capacità non superiore a 2 litri

6,5

p/st

3923 30 90

di capacità superiore a 2 litri

6,5

p/st

3923 40

Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili:

 

 

3923 40 10

Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nelle voci 8523 e 8524

5,3

3923 40 90

altri

6,5

3923 50

Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:

 

 

3923 50 10

Capsule otturanti o coprituraccioli

6,5

3923 50 90

altri

6,5

3923 90

altri:

 

 

3923 90 10

Filetti estrusi presentati in forma tubolare

6,5

3923 90 90

altri

6,5

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:

 

 

3924 10 00

Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

6,5

3924 90

altri:

 

 

 

di cellulosa rigenerata:

 

 

3924 90 11

Spugne

6,5

3924 90 19

altri

6,5

3924 90 90

altri

6,5

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:

 

 

3925 10 00

Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

6,5

3925 20 00

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

6,5

p/st (133)

3925 30 00

Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti

6,5

3925 90

altri:

 

 

3925 90 10

Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni

6,5

3925 90 20

Profilati per canalizzazioni elettriche

6,5

3925 90 80

altri

6,5

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:

 

 

3926 10 00

Oggetti per l'ufficio e per la scuola

6,5

3926 20 00

Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole)

6,5

3926 30 00

Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

6,5

3926 40 00

Statuette ed altri oggetti da ornamento

6,5

3926 90

altri:

 

 

3926 90 10

per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (132)

esenzione

 

altri:

 

 

3926 90 50

Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entratra dei tombini

6,5

 

altri:

 

 

3926 90 91

ottenuti da fogli

6,5

3926 90 99

altri

6,5 (134)

CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);

b)

le calzature e parti di calzature del capitolo 64;

c)

i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;

d)

le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;

e)

gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;

f)

gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole, per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.

3.

Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti:

a)

liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato e altre dispersioni e soluzioni);

b)

blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.

4.

L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce:

a)

a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;

b)

ai tioplasti (TM);

c)

alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).

5.

a)

Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:

(i)

di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);

(ii)

di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;

(iii)

di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b).

b)

Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate, sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme, conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:

(i)

emulsionanti ed agenti antiadesivi;

ii)

piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;

iii)

agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere generalmente lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.

6.

Ai sensi della voce 4004 per «cascami, avanzi e ritagli», si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.

7.

I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.

8.

La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.

9.

Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008 si intendono per «lastre, fogli e nastri», unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).

Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

Nota complementare

1.

Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:

con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o

con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4001

Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

 

 

4001 10 00

Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato

esenzione

 

Gomma naturale in altre forme:

 

 

4001 21 00

Fogli affumicati

esenzione

4001 22 00

Gomme tecnicamente specificate (TSNR)

esenzione

4001 29 00

altri

esenzione

4001 30 00

Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe

esenzione

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

 

 

 

Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):

 

 

4002 11 00

Lattice

esenzione

4002 19 00

altre

esenzione

4002 20 00

Gomma butadiene (BR)

esenzione

 

Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR):

 

 

4002 31 00

Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)

esenzione

4002 39 00

altre

esenzione

 

Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR):

 

 

4002 41 00

Lattice

esenzione

4002 49 00

altre

esenzione

 

Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR):

 

 

4002 51 00

Lattice

esenzione

4002 59 00

altre

esenzione

4002 60 00

Gomma isoprene (IR)

esenzione

4002 70 00

Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)

esenzione

4002 80 00

Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce

esenzione

 

altre:

 

 

4002 91 00

Lattice

esenzione

4002 99

altri:

 

 

4002 99 10

Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche

2,9

4002 99 90

altri

esenzione

4003 00 00

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

esenzione

4004 00 00

Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

esenzione

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

 

 

4005 10 00

Gomma addizionata di nerofumo o di silice

esenzione

4005 20 00

Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10

esenzione

 

altre:

 

 

4005 91 00

Lastre, fogli e nastri

esenzione

4005 99 00

altre

esenzione

4006

Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata:

 

 

4006 10 00

Profilati per la ricostruzione di coperture

esenzione

4006 90 00

altri

esenzione

4007 00 00

Fili e corde di gomma vulcanizzata

3

4008

Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:

 

 

 

di gomma alveolare:

 

 

4008 11 00

Lastre, fogli e nastri

3

4008 19 00

altri

2,9

 

di gomma non alveolare:

 

 

4008 21

Lastre, fogli e nastri:

 

 

4008 21 10

Rivestimenti e tappeti da pavimento

3

m2

4008 21 90

altri

3

4008 29

altri:

 

 

4008 29 10

Profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili (135)

esenzione

4008 29 90

altri

2,9

4009

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):

 

 

 

non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie:

 

 

4009 11 00

senza accessori

3

4009 12

con accessori:

 

 

4009 12 10

per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135)

esenzione

4009 12 90

altri

3

 

rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo:

 

 

4009 21 00

senza accessori

3

4009 22

con accessori:

 

 

4009 22 10

per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135)

esenzione

4009 22 90

altri

3

 

rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili:

 

 

4009 31 00

senza accessori

3

4009 32

con accessori:

 

 

4009 32 10

per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135)

esenzione

4009 32 90

altri

3

 

rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:

 

 

4009 41 00

senza accessori

3

4009 42

con accessori:

 

 

4009 42 10

per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135)

esenzione

4009 42 90

altri

3

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:

 

 

 

Nastri trasportatori:

 

 

4010 11 00

rinforzati soltanto di metallo

6,5

4010 12 00

rinforzati soltanto di materie tessili

6,5

4010 13 00

rinforzati soltanto di materie plastiche

6,5

4010 19 00

altri

6,5

 

Cinghie di trasmissione:

 

 

4010 31 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

6,5

4010 32 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

6,5

4010 33 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

6,5

4010 34 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

6,5

4010 35 00

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

6,5

4010 36 00

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

6,5

4010 39 00

altre

6,5

4011

Pneumatici nuovi, di gomma:

 

 

4011 10 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

4,5

p/st

4011 20

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:

 

 

4011 20 10

con un indice di carico inferiore o uguale a 121

4,5

p/st

4011 20 90

con un indice di carico superiore a 121

4,5

p/st

4011 30

dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

 

 

4011 30 10

destinati ad aeromobili civili (135)

esenzione

p/st

4011 30 90

altri

4,5

p/st

4011 40

dei tipi utilizzati per motocicli:

 

 

4011 40 20

per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm

4,5

p/st

4011 40 80

altri

4,5

p/st

4011 50 00

dei tipi utilizzati per biciclette

4

p/st

 

altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:

 

 

4011 61 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

4

p/st

4011 62 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4

p/st

4011 63 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

4

p/st

4011 69 00

altri

4

p/st

 

altri:

 

 

4011 92 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

4

p/st

4011 93 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4

p/st

4011 94 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

4

p/st

4011 99 00

altri

4

p/st

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

 

Pneumatici rigenerati:

 

 

4012 11 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

4,5

p/st

4012 12 00

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4,5

p/st

4012 13

dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

 

 

4012 13 10

destinati ad aeromobili civili (135)

esenzione

p/st

4012 13 90

altri

4,5

p/st

4012 19 00

altri

4,5

p/st

4012 20

Pneumatici usati:

 

 

4012 20 10

destinati ad aeromobili civili (135)

esenzione

p/st

4012 20 90

altri

4,5

p/st

4012 90

altri:

 

 

4012 90 20

Gomme piene o semipiene

2,5

4012 90 30

Battistrada per pneumatici

2,5

4012 90 90

Protettori («flaps»)

4

4013

Camere d'aria, di gomma:

 

 

4013 10

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:

 

 

4013 10 10

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)

4

p/st

4013 10 90

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4

p/st

4013 20 00

dei tipi utilizzati per biciclette

4

p/st

4013 90 00

altre

4

p/st

4014

Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita:

 

 

4014 10 00

Preservativi

esenzione

4014 90

altri:

 

 

4014 90 10

Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bébés)

esenzione

4014 90 90

altri

esenzione

4015

Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:

 

 

 

Guanti, mezzoguanti e muffole:

 

 

4015 11 00

per chirurgia

2

pa

4015 19

altri:

 

 

4015 19 10

per uso domestico

2,7

pa

4015 19 90

altri

2,7

pa

4015 90 00

altri

5

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

 

 

4016 10

di gomma alveolare:

 

 

4016 10 10

per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (135)

esenzione

4016 10 90

altri

3,5

 

altri:

 

 

4016 91 00

Rivestimenti e tappeti da pavimento

2,5

4016 92 00

Gomme per cancellare

2,5

4016 93

Giunti:

 

 

4016 93 10

per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (135)

esenzione

4016 93 90

altri

2,5

4016 94 00

Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

2,5

4016 95 00

altri oggetti gonfiabili

2,5

4016 99

altri:

 

 

4016 99 10

per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (135)

esenzione

 

altri:

 

 

4016 99 30

Manicotti di dilatazione

2,5

 

altri:

 

 

 

per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:

 

 

4016 99 52

Pezzi gomma-metallo

2,5

4016 99 58

altri

2,5

 

altri:

 

 

4016 99 82

Pezzi gomma-metallo

2,5

4016 99 88

altri

2,5

4017 00

Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi, lavori di gomma indurita:

 

 

4017 00 10

Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi

esenzione

4017 00 90

Lavori di gomma indurita

esenzione

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);

b)

le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);

c)

i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

2.

A)

Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso).

B)

Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione.

3.

Nella nomenclatura l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4101

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate:

 

 

4101 20

Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:

 

 

4101 20 10

freschi

esenzione

p/st

4101 20 30

salati verdi

esenzione

p/st

4101 20 50

secchi o salati secchi

esenzione

p/st

4101 20 90

altri

esenzione

p/st

4101 50

Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg:

 

 

4101 50 10

freschi

esenzione

p/st

4101 50 30

salati verdi

esenzione

p/st

4101 50 50

secchi o salati secchi

esenzione

p/st

4101 50 90

altri

esenzione

p/st

4101 90 00

altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i flanchi

esenzione

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:

 

 

4102 10

col vello:

 

 

4102 10 10

di agnelli

esenzione

p/st

4102 10 90

di altri ovini

esenzione

p/st

 

depilate o senza vello:

 

 

4102 21 00

piclate

esenzione

p/st

4102 29 00

altre

esenzione

p/st

4103

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:

 

 

4103 10

di caprini:

 

 

4103 10 20

freschi

esenzione

p/st

4103 10 50

salati o secchi

esenzione

p/st

4103 10 90

altri

esenzione

p/st

4103 20 00

di rettili

esenzione

4103 30 00

di suini

esenzione

4103 90 00

altri

esenzione

4104

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

allo stato umido (compresi i wet-blue):

 

 

4104 11

pieno fiore, non spaccati; lato fiore:

 

 

4104 11 10

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

 

di bovini (compresi i bufali):

 

 

4104 11 51

Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

4104 11 59

altri

esenzione

p/st

4104 11 90

altri

5,5

p/st

4104 19

altri:

 

 

4104 19 10

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

 

di bovini (compresi i bufali):

 

 

4104 19 51

Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

4104 19 59

altri

esenzione

p/st

4104 19 90

altri

5,5

p/st

 

allo stato secco (in crosta):

 

 

4104 41

pieno fiore, non spaccati; lato fiore:

 

 

 

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2):

 

 

4104 41 11

di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

4104 41 19

altri

6,5

p/st

 

altri:

 

 

 

di bovini (compresi i bufali):

 

 

4104 41 51

Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

p/st

4104 41 59

altri

6,5

p/st

4104 41 90

altri

5,5

p/st

4104 49

altri:

 

 

 

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2):

 

 

4104 49 11

di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

4104 49 19

altri

6,5

p/st

 

altri:

 

 

 

di bovini (compresi i bufali):

 

 

4104 49 51

Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

p/st

4104 49 59

altri

6,5

p/st

4104 49 90

altre

5,5

p/st

4105

Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate:

 

 

4105 10

allo stato umido (compresi i wet-blue):

 

 

4105 10 10

non spaccate

2

4105 10 90

spaccate

2

4105 30

allo stato secco (in crosta):

 

 

4105 30 10

di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

4105 30 91

non spaccate

2

p/st

4105 30 99

spaccate

2

p/st

4106

Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

di caprini:

 

 

4106 21

allo stato umido (compresi i wet-blue):

 

 

4106 21 10

non spaccati

2

4106 21 90

spaccati

2

4106 22

allo stato secco (in crosta):

 

 

4106 22 10

di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

4106 22 90

altri

2

p/st

 

di suini:

 

 

4106 31

allo stato umido (compresi i wet-blue):

 

 

4106 31 10

non spaccati

2

4106 31 90

spaccati

2

4106 32

allo stato secco (in crosta):

 

 

4106 32 10

non spaccati

2

p/st

4106 32 90

spaccati

2

p/st

4106 40

di rettili:

 

 

4106 40 10

sottoposti a preconciatura vegetale

esenzione

p/st

4106 40 90

altri

2

p/st

 

altri:

 

 

4106 91 00

allo stato umido (compresi i wet-blue)

2

4106 92 00

allo stato secco (in crosta)

2

p/st

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:

 

 

 

Cuoi e pelli intere:

 

 

4107 11

pieno fiore, non spaccate:

 

 

 

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2):

 

 

4107 11 11

Box-calf

6,5

m2

4107 11 19

altri

6,5

m2

4107 11 90

altri

6,5

m2

4107 12

lato fiore:

 

 

 

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2):

 

 

4107 12 11

Box-calf

6,5

m2

4107 12 19

altri

6,5

m2

 

altri:

 

 

4107 12 91

di bovini (compresi i bufali)

5,5

m2

4107 12 99

di equidi

6,5

m2

4107 19

altri:

 

 

4107 19 10

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

m2

4107 19 90

altri

6,5

m2

 

altri, comprese le strisce:

 

 

4107 91

pieno fiore, non spaccati:

 

 

4107 91 10

da suola

6,5

4107 91 90

altri

6,5

m2

4107 92

lato fiore:

 

 

4107 92 10

di bovini (compresi i bufali)

5,5

m2

4107 92 90

di equidi

6,5

m2

4107 99

altri:

 

 

4107 99 10

di bovini (compresi i bufali)

6,5

m2

4107 99 90

di equidi

6,5

m2

4108

 

 

 

4109

 

 

 

4110

 

 

 

4111

 

 

 

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

3,5

m2

4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:

 

 

4113 10 00

di caprini

3,5

m2

4113 20 00

di suini

2

m2

4113 30 00

di rettili

2

m2

4113 90 00

altri

2

m2

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati:

 

 

4114 10

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato):

 

 

4114 10 10

di ovini

2,5

p/st

4114 10 90

di altri animali

2,5

p/st

4114 20 00

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

2,5

m2

4115

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio:

 

 

4115 10 00

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

2,5

4115 20 00

Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

esenzione

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);

b)

gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);

c)

gli articoli di rete confezionati della voce 5608;

d)

gli oggetti del capitolo 64;

e)

i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

f)

le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;

g)

i gemelli, braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);

h)

gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);

ij)

le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m)

i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 9606.

2.

A.

Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 4202 non comprende:

a)

le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);

b)

gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).

B.

Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.

3.

Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).

Nota complementare

1.

Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

2,7

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:

 

 

 

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:

 

 

4202 11

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:

 

 

4202 11 10

Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

3

p/st

4202 11 90

altri

3

4202 12

con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:

 

 

 

di fogli di materie plastiche:

 

 

4202 12 11

Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

9,7

p/st

4202 12 19

altri

9,7

4202 12 50

di materie plastiche stampate

5,2

 

di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata:

 

 

4202 12 91

Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

3,7

p/st

4202 12 99

altri

3,7

4202 19

altri:

 

 

4202 19 10

di alluminio

5,7

4202 19 90

di altre materie

3,7

 

Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:

 

 

4202 21 00

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

3

p/st

4202 22

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

 

 

4202 22 10

di fogli di materie plastiche

9,7

p/st

4202 22 90

di materie tessili

3,7

p/st

4202 29 00

altre

3,7

p/st

 

Oggetti da tasca o da borsetta:

 

 

4202 31 00

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

3

4202 32

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

 

 

4202 32 10

di fogli di materie plastiche

9,7

4202 32 90

di materie tessili

3,7

4202 39 00

altri

3,7

 

altri:

 

 

4202 91

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:

 

 

4202 91 10

Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

3

4202 91 80

altri

3

4202 92

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

 

 

 

di fogli di materie plastiche:

 

 

4202 92 11

Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

9,7

4202 92 15

Contenitori per strumenti musicali

6,7

4202 92 19

altri

9,7

 

di materie tessili:

 

 

4202 92 91

Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

2,7

4202 92 98

altri

2,7

4202 99 00

altri

3,7

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:

 

 

4203 10 00

Indumenti

4

 

Guanti, mezzoguanti e muffole:

 

 

4203 21 00

speciali per praticare gli sport

9

pa

4203 29

altri:

 

 

4203 29 10

di protezione per qualsiasi mestiere

9

pa

 

altri:

 

 

4203 29 91

per uomini e ragazzi

7

pa

4203 29 99

altri

7

pa

4203 30 00

Cinture, cinturoni e bandoliere

5

4203 40 00

altri accessori di abbigliamento

5

4204 00

Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici:

 

 

4204 00 10

Cinghie di trasmissione o di trasporto

2

4204 00 90

altri

3

4205 00 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

2,5

4206

Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini:

 

 

4206 10 00

Corde di budella

1,7

4206 90 00

altri

1,7

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1.

Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l'espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);

b)

i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;

c)

i guanti, mezzoguanti e muffole, misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);

d)

gli oggetti del capitolo 64;

e)

i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

f)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

3.

Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.

4.

Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

5.

Nella nomenclatura, si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:

 

 

4301 10 00

di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

esenzione

p/st

4301 30 00

di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

esenzione

p/st

4301 60 00

di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

esenzione

p/st

4301 70

di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe:

 

 

4301 70 10

di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

esenzione

p/st

4301 70 90

altre

esenzione

p/st

4301 80

altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:

 

 

4301 80 30

di murmel

esenzione

p/st

4301 80 50

di felidi selvatici

esenzione

p/st

4301 80 80

altre

esenzione

4301 90 00

Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

esenzione

4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303:

 

 

 

Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:

 

 

4302 11 00

di visone

esenzione

p/st

4302 13 00

di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet

esenzione

p/st

4302 19

altre:

 

 

4302 19 10

di castoro

esenzione

p/st

4302 19 20

di topo muschiato

esenzione

p/st

4302 19 30

di volpe

esenzione

p/st

4302 19 35

di coniglio o di lepre

esenzione

p/st

 

di foca o di otaria:

 

 

4302 19 41

di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

2,2

p/st

4302 19 49

altre

2,2

p/st

4302 19 50

di lontra marina o di nutria

2,2

p/st

4302 19 60

di murmel

2,2

p/st

4302 19 70

di felidi selvatici

2,2

p/st

4302 19 80

di ovini

2,2

p/st

4302 19 95

altre

2,2

4302 20 00

Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti

esenzione

4302 30

Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:

 

 

4302 30 10

Pelli dette «allungate»

2,7

 

altre:

 

 

4302 30 21

di visone

2,2

p/st

4302 30 25

di coniglio o di lepre

2,2

p/st

4302 30 31

di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet

2,2

p/st

4302 30 41

di topo muschiato

2,2

p/st

4302 30 45

di volpe

2,2

p/st

 

di foca o di otaria:

 

 

4302 30 51

di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

2,2

p/st

4302 30 55

altre

2,2

p/st

4302 30 61

di lontra marina o di nutria

2,2

p/st

4302 30 71

di felidi selvatici

2,2

p/st

4302 30 95

altre

2,2

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:

 

 

4303 10

Indumenti ed accessori di abbigliamento:

 

 

4303 10 10

di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

3,7

4303 10 90

altri

3,7

4303 90 00

altri

3,7

4304 00 00

Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

3,2

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO;LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);

b)

i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce 1401);

c)

il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);

d)

i carboni attivati (voce 3802);

e)

gli oggetti della voce 4202;

f)

i lavori del capitolo 46;

g)

le calzature e loro parti, del capitolo 64;

h)

gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);

ij)

i lavori della voce 6808;

k)

le minuterie di fantasia della voce 7117;

l)

gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);

m)

gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);

n)

le parti di armi (voce 9305);

o)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

p)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

q)

gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603;

r)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2.

Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

3.

Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

4.

I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.

5.

La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.

6.

Con riserva della precedente nota 1 e, salvo disposizioni contrarie, il termine «legno», in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci da 4403 41 a 4403 49, da 4407 24 a 4407 29, da 4408 31 a 4408 39 e da 4412 13 a 4412 99, si intendono per «legni tropicali» i tipi di legno seguenti: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Note complementari

1.

Per «farina di legno», ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.

2.

Per l'applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 90 91 si intendono per «legni tropicali» i legni tropicali seguenti: Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4401

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:

 

 

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

esenzione

 

Legno in piccole placche o in particelle:

 

 

4401 21 00

di conifere

esenzione

4401 22 00

diverso da quello di conifere

esenzione

4401 30

Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:

 

 

4401 30 10

Segatura

esenzione

4401 30 90

altri

esenzione

4402 00 00

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

esenzione

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

 

 

4403 10 00

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

esenzione

m3

4403 20

altro, di conifere:

 

 

 

di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.):

 

 

4403 20 11

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 20 19

altro

esenzione

m3

 

di pino della specie «Pinus sylvestris L.»:

 

 

4403 20 31

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 20 39

altro

esenzione

m3

 

altro:

 

 

4403 20 91

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 20 99

altro

esenzione

m3

 

altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:

 

 

4403 41 00

Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

esenzione

m3

4403 49

altro:

 

 

4403 49 10

Sapelli, Acajou d'Afrique e Iroko

esenzione

m3

4403 49 20

Okoumé

esenzione

m3

4403 49 40

Sipo

esenzione

m3

4403 49 95

altro

esenzione

m3

 

altro:

 

 

4403 91

di quercia (Quercus spp.):

 

 

4403 91 10

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 91 90

altro

esenzione

m3

4403 92

di faggio (Fagus spp.):

 

 

4403 92 10

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 92 90

altro

esenzione

m3

4403 99

altro:

 

 

4403 99 10

di pioppo

esenzione

m3

4403 99 30

di eucalipto

esenzione

m3

 

di betulla:

 

 

4403 99 51

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 99 59

altre

esenzione

m3

4403 99 95

altro

esenzione

m3

4404

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili:

 

 

4404 10 00

di conifere

esenzione

4404 20 00

diversi da quelli di conifere

esenzione

4405 00 00

Lana (paglia) di legno; farina di legno

esenzione

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

 

 

4406 10 00

non impregnate

esenzione

m3

4406 90 00

altre

esenzione

m3

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

 

 

4407 10

di conifere:

 

 

4407 10 15

levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

esenzione

m3

 

altro:

 

 

 

piallato:

 

 

4407 10 31

di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.)

esenzione

m3

4407 10 33

di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

esenzione

m3

4407 10 38

altro

esenzione

m3

 

altro:

 

 

4407 10 91

di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.)

esenzione

m3

4407 10 93

di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

esenzione

m3

4407 10 98

altro

esenzione

m3

 

di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:

 

 

4407 24

Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia e Balsa:

 

 

4407 24 15

levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato

4,9 (138)

 

altro:

 

 

4407 24 30

piallato

4 (139)

m3

4407 24 90

altro

esenzione

m3

4407 25

Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:

 

 

4407 25 10

incollato con giunture di testa anche piallato o levigato

4,9 (138)

 

altro:

 

 

4407 25 30

piallato

4 (139)

m3

4407 25 50

levigato

4,9 (138)

4407 25 90

altro

esenzione

m3

4407 26

White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan:

 

 

4407 26 10

incollato con giunture di testa anche piallato o levigato

4,9 (138)

 

altro:

 

 

4407 26 30

piallato

4 (139)

m3

4407 26 50

levigato

4,9 (138)

4407 26 90

altro

esenzione

m3

4407 29

altro:

 

 

4407 29 05

incollato con giunture di testa anche piallato o levigato

4,9 (138)

 

altro:

 

 

 

Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa:

 

 

 

piallato:

 

 

4407 29 20

Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa

4,9 (139)

m3

4407 29 30

altro

4 (139)

m3

4407 29 50

levigato

4,9 (138)

 

altro:

 

 

4407 29 61

Azobé

esenzione

m3

4407 29 69

altro

esenzione

m3

 

altro:

 

 

4407 29 83

piallato

4 (139)

m3

4407 29 85

levigato

4,9 (138)

4407 29 95

altro

esenzione

m3

 

altro:

 

 

4407 91

di quercia (Quercus spp.):

 

 

4407 91 15

levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato

esenzione

 

altro:

 

 

 

piallato:

 

 

4407 91 31

Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

esenzione

m2

4407 91 39

altro

esenzione

m3

4407 91 90

altro

esenzione

m3

4407 92 00

di faggio (Fagus spp.)

esenzione

m3

4407 99

altro:

 

 

4407 99 10

incollato con giunture di testa anche piallato o levigato

esenzione

 

altro:

 

 

4407 99 30

piallato

esenzione

m3

4407 99 50

levigato

2,5

 

altro:

 

 

4407 99 91

di pioppo

esenzione

m3

4407 99 96

di legno tropicale

esenzione

m3

4407 99 97

altro

esenzione

m3

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

 

4408 10

di conifere:

 

 

4408 10 15

piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato

3

 

altro:

 

 

4408 10 91

Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (136)

esenzione

 

altro:

 

 

4408 10 93

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

4

m3

4408 10 99

di spessore superiore a 1 mm

4

m3

 

di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:

 

 

4408 31

Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:

 

 

4408 31 11

incollato con giunture di testa anche piallato o levigato

4,9

 

altro:

 

 

4408 31 21

piallato

4

m3

4408 31 25

levigato

4,9

4408 31 30

altro

6

m3

4408 39

altri:

 

 

 

White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa:

 

 

4408 39 15

levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato

4,9

 

altro:

 

 

4408 39 21

piallato

4

m3

 

altro:

 

 

4408 39 31

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

6

m3

4408 39 35

di spessore superiore a 1 mm

6

m3

 

altro:

 

 

4408 39 55

piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato

3

 

altro:

 

 

4408 39 70

Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (136)

esenzione

 

altro:

 

 

4408 39 85

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

4

m3

4408 39 95

di spessore superiore a 1 mm

4

m3

4408 90

altro:

 

 

4408 90 15

piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato

3

 

altro:

 

 

4408 90 35

Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (136)

esenzione

 

altro:

 

 

4408 90 85

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

4

m3

4408 90 95

di spessore superiore a 1 mm

4

m3

4409

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

4409 10

di conifere:

 

 

4409 10 11

Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

esenzione

m

4409 10 18

altro

esenzione

4409 20

diverso da quello di conifere:

 

 

4409 20 11

Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

esenzione

m

 

altro:

 

 

4409 20 91

Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

esenzione

m2

4409 20 98

altro

esenzione

4410

Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:

 

 

 

Pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard», di legno:

 

 

4410 21 00

greggi o semplicemente levigati

7

m3

4410 29 00

altri

7

m3

 

altri, di legno:

 

 

4410 31 00

greggi o semplicemente levigati

7

m3

4410 32 00

rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina

7

m3

4410 33 00

rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica

7

m3

4410 39 00

altri

7

m3

4410 90 00

altri

7

m3

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:

 

 

 

Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3:

 

 

4411 11

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

 

 

4411 11 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 11 90

altri

7

m2

4411 19

altri:

 

 

4411 19 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 19 90

altri

7

m2

 

Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3:

 

 

4411 21

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

 

 

4411 21 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 21 90

altri

7

m2

4411 29

altri:

 

 

4411 29 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 29 90

altri

7

m2

 

Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm3:

 

 

4411 31

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

 

 

4411 31 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 31 90

altri

7

m2

4411 39

altri:

 

 

4411 39 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 39 90

altri

7

m2

 

altri:

 

 

4411 91 00

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

7

m2

4411 99 00

altri

7

m2

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:

 

 

 

Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:

 

 

4412 13

avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:

 

 

4412 13 10

di Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Obéché, Okoumé, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa

10

m3

4412 13 90

altro

7

m3

4412 14 00

altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

7

m3

4412 19 00

altro

7 (137)

m3

 

altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:

 

 

4412 22

avente uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:

 

 

4412 22 10

contenente almeno un pannello di particelle

6

m3

 

altro:

 

 

4412 22 91

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

10

m3

4412 22 99

altro

10

m3

4412 23 00

altro, contenente almeno un pannello di particelle

6

m3

4412 29

altro:

 

 

4412 29 20

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

10

m3

4412 29 80

altro

10

m3

 

altri:

 

 

4412 92

aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:

 

 

4412 92 10

contenente almeno un pannello di particelle

6

m3

 

altro:

 

 

4412 92 91

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

6

m3

4412 92 99

altro

10 (137)

m3

4412 93 00

altri, contenenti almeno un pannello di particelle

6

m3

4412 99

altri:

 

 

4412 99 20

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

6

m3

4412 99 80

altro

10 (137)

m3

4413 00 00

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

esenzione

m3

4414 00

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:

 

 

4414 00 10

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

5,1 (138)

4414 00 90

di altri legni

esenzione

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno:

 

 

4415 10

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi:

 

 

4415 10 10

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili

4

4415 10 90

Tamburi (rocchetti) per cavi

3

4415 20

Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette:

 

 

4415 20 20

Palette di carico semplici; spalliere di palette

3

p/st

4415 20 90

altre

4

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

esenzione

4417 00 00

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

esenzione

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

 

 

4418 10

Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti:

 

 

4418 10 10

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

3

p/st (140)

4418 10 50

di conifere

3

p/st (140)

4418 10 90

di altri legni

3

p/st (140)

4418 20

Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie:

 

 

4418 20 10

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

6 (141)

p/st (142)

4418 20 50

di conifere

esenzione

p/st (142)

4418 20 80

di altri legni

esenzione

p/st (142)

4418 30

Pannelli per pavimenti:

 

 

4418 30 10

per pavimenti a mosaici

3

m2

 

altri:

 

 

4418 30 91

composti di più strati di legno

esenzione

m2

4418 30 99

altri

esenzione

m2

4418 40 00

Casseforme per gettate di calcestruzzo

esenzione

4418 50 00

Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)

esenzione

4418 90

altri:

 

 

4418 90 10

di legni lamellari

esenzione

4418 90 90

altri

esenzione

4419 00

Articoli di legno per la tavola o per la cucina:

 

 

4419 00 10

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

3 (143)

4419 00 90

di altri legni

esenzione

4420

Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:

 

 

4420 10

Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno:

 

 

4420 10 11

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

6 (141)

4420 10 19

di altri legni

esenzione

4420 90

altri:

 

 

4420 90 10

Legno intarsiato e legno incrostato

4

m3

 

altri:

 

 

4420 90 91

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

6 (141)

4420 90 99

altri

esenzione

4421

Altri lavori di legno:

 

 

4421 10 00

Grucce per indumenti

esenzione

p/st

4421 90

altri:

 

 

4421 90 91

di pannelli di fibre

4

4421 90 98

altri

esenzione

CAPITOLO 45

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

Nota

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le calzature e le loro parti del capitolo 64;

b)

i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;

c)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4501

Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:

 

 

4501 10 00

Sughero naturale greggio o semplicemente preparato

esenzione

4501 90 00

altri

esenzione

4502 00 00

Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)

esenzione

4503

Lavori di sughero naturale:

 

 

4503 10

Turaccioli:

 

 

4503 10 10

cilindrici

4,7

4503 10 90

altri

4,7

4503 90 00

altri

4,7

4504

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:

 

 

4504 10

Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi:

 

 

 

Turaccioli:

 

 

4504 10 11

per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale

4,7

4504 10 19

altri

4,7

 

altri:

 

 

4504 10 91

con legante

4,7

4504 10 99

altri

4,7

4504 90

altri:

 

 

4504 90 10

Giunti destinati ad aeromobili civili (144)

esenzione

 

altri:

 

 

4504 90 91

Turaccioli

4,7

4504 90 99

altri

4,7

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Note

1.

In questo capitolo l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono segnatamente considerati come tali, la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i rivestimenti murali della voce 4814;

b)

lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);

c)

le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;

d)

i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);

e)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).

3.

Ai sensi della voce 4601, sono considerati «materiali da intreccio», trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati, gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4601

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci):

 

 

4601 20

Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali:

 

 

4601 20 10

confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

3,7

4601 20 90

altri

2,2

 

altri:

 

 

4601 91

di materiali vegetali:

 

 

4601 91 05

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

esenzione

 

altri:

 

 

4601 91 10

confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

3,7

4601 91 90

altri

2,2

4601 99

altri:

 

 

4601 99 05

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

1,7

 

altri:

 

 

4601 99 10

confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

4,7

4601 99 90

altri

2,7

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:

 

 

4602 10

di materiali vegetali:

 

 

4602 10 10

Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione

1,7

 

altri:

 

 

4602 10 91

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

3,7

4602 10 99

altri

3,7

4602 90 00

altri

4,7

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)

Nota

1.

Ai sensi della voce 4702, per «paste chimiche di legno per dissoluzione», si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica a 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è di 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare 0,15 %, in peso.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4701 00

Paste meccaniche di legno:

 

 

4701 00 10

Paste termomeccaniche di legno

esenzione

kg 90 % sdt

4701 00 90

altre

esenzione

kg 90 % sdt

4702 00 00

Paste chimiche di legno, per dissoluzione

esenzione

kg 90 % sdt

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione:

 

 

 

gregge:

 

 

4703 11 00

di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4703 19 00

diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

 

semimbianchite o imbianchite:

 

 

4703 21 00

di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4703 29 00

diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione:

 

 

 

gregge:

 

 

4704 11 00

di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4704 19 00

diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

 

semimbianchite o imbianchite:

 

 

4704 21 00

di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4704 29 00

diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4705 00 00

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

esenzione

kg 90 % sdt

4706

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche:

 

 

4706 10 00

Paste di linters di cotone

esenzione

4706 20 00

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)

esenzione

kg 90 % sdt

 

altre:

 

 

4706 91 00

meccaniche

esenzione

kg 90 % sdt

4706 92 00

chimiche

esenzione

kg 90 % sdt

4706 93 00

semichimiche

esenzione

kg 90 % sdt

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti):

 

 

4707 10 00

carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

esenzione

4707 20 00

altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

esenzione

4707 30

carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili):

 

 

4707 30 10

vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari

esenzione

4707 30 90

altri

esenzione

4707 90

altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati:

 

 

4707 90 10

non selezionati

esenzione

4707 90 90

selezionati

esenzione

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

1.

Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m2.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti del capitolo 30;

b)

i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

c)

la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);

d)

la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);

e)

la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

f)

la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822);

g)

le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);

h)

gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio);

ij)

gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);

k)

i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);

l)

gli oggetti dei capitoli 64 o 65;

m)

gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;

n)

i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);

o)

gli oggetti della voce 9209;

p)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio: bottoni).

3.

Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.

4.

In questo capitolo è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura, misurato con l'apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m2 compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso.

5.

Ai sensi della voce 4802, i termini «carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici e carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate» si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g per m2:

a)

contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico e

1)

avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure

2)

essere colorati in pasta;

b)

contenere più di 8 % di ceneri, e

1)

avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure

2)

essere colorati in pasta;

c)

contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più;

d)

contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 kPa·m2/g;

e)

contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 W kPa·m2/g,

per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g per m2:

a)

essere colorati in pasta;

b)

avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e

1)

uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron); o

2)

uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;

c)

avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

6.

In questo capitolo per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.

7.

Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.

8.

Rientrano nelle voci 4801 e da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

a)

in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure

b)

in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

9.

Per «carta da parati e rivestimenti murali simili», si intendono ai sensi della voce 4814:

a)

la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:

1)

granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;

2)

la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;

3)

spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure

4)

ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;

b)

gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;

c)

i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4815.

10.

La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.

11.

Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.

12.

Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19 sono considerati come «carta e cartone per copertine detti «Kraftliner»», la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente:

Grammatura g/m2

Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2.

Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità», la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni:

a)

avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa·m2/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;

b)

avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:

Grammatura g/m2

Resistenza minima alla lacerazione mN

Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m

Direzione della macchina

Direzione della macchina più di traverso

di traverso

Direzione della macchina più di traverso

60

700

1 510

1,9

6

70

830

1 790

2,3

7,2

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

3.

Ai sensi della sottovoce 4805 11, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico, e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento) è superiore a 1,8 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

4.

La sottovoce 4805 12 comprende la carta, in rotoli, composta principalmente di pasta di paglia ottenuta con un procedimento semichimico, di un peso al metro quadrato uguale o superiore a 130 g la cui resistenza alla compressione misurata secondo il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento) è superiore a 1,4 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

5.

Le sottovoci 4805 24 e 4805 25 comprendono la carta e il cartone, composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il testliner può ugualmente avere uno strato di carta in superficie che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 kPa·m2/g.

6.

Ai sensi della sottovoce 4805 30, per «carta al solfito per imballaggio», si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa·m2/g.

7.

Ai sensi della sottovoce 4810 22, per «carta patinata leggera detta «L.W.C.»», si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4801 00 00

Carta da giornale, in rotoli o in fogli

esenzione

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:

 

 

4802 10 00

Carta e cartone fabbricati a mano

esenzione

4802 20 00

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità

esenzione

4802 30 00

Carta da supporto per carta carbone

esenzione

4802 40

Carta da supporto per carta da parati:

 

 

4802 40 10

senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

esenzione

4802 40 90

altri

esenzione

 

altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

 

 

4802 54 00

di peso inferiore a 40 g per m2

esenzione

4802 55

di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli

 

 

4802 55 10

di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m2

esenzione

4802 55 20

di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m2

esenzione

4802 55 30

di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m2

esenzione

4802 55 90

di peso uguale o superiore a 80 g per m2

esenzione

4802 56

di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato:

 

 

4802 56 10

di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)

esenzione

4802 56 90

altri

esenzione

4802 57 00

altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2

esenzione

4802 58

di peso superiore a 150 g per m2:

 

 

4802 58 10

in rotoli

esenzione

4802 58 90

altri

esenzione

 

altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:

 

 

4802 61

in rotoli:

 

 

4802 61 20

di peso inferiore a 72 g per m2 e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre con un procedimento meccanico

esenzione

4802 61 80

altri

esenzione

4802 62 00

in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

esenzione

4802 69 00

altri

esenzione

4803 00

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli:

 

 

4803 00 10

Ovatta di cellulosa

esenzione

 

Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m2:

 

 

4803 00 31

non superiore a 25 g

esenzione

4803 00 39

superiore a 25 g

esenzione

4803 00 90

altri

esenzione

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803:

 

 

 

Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»:

 

 

4804 11

greggi:

 

 

 

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:

 

 

4804 11 11

di peso inferiore a 150 g per m2

esenzione

4804 11 15

di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m2

esenzione

4804 11 19

di peso uguale o superiore a 175 g per m2

esenzione

4804 11 90

altri

esenzione

4804 19

altri:

 

 

 

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:

 

 

 

composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m2:

 

 

4804 19 11

inferiore a 150 g

esenzione

4804 19 15

compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi

esenzione

4804 19 19

uguale o superiore a 175 g

esenzione

 

altri, di peso per m2:

 

 

4804 19 31

inferiore a 150 g

esenzione

4804 19 38

uguale o superiore a 150 g

esenzione

4804 19 90

altri

esenzione

 

Carta Kraft per sacchi di grande capacità:

 

 

4804 21

greggia:

 

 

4804 21 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 21 90

altra

esenzione

4804 29

altra:

 

 

4804 29 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 29 90

altra

esenzione

 

altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2:

 

 

4804 31

greggi:

 

 

 

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:

 

 

4804 31 51

che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche

esenzione

4804 31 58

altri

esenzione

4804 31 80

altri

esenzione

4804 39

altri:

 

 

 

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:

 

 

4804 39 51

con imbianchimento uniforme in pasta

esenzione

4804 39 58

altri

esenzione

4804 39 80

altri

esenzione

 

altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m2:

 

 

4804 41

greggi:

 

 

4804 41 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

 

altri:

 

 

4804 41 91

Carta e cartone detti «saturating Kraft»

esenzione

4804 41 99

altri

esenzione

4804 42

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico:

 

 

4804 42 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 42 90

altri

esenzione

4804 49

altri:

 

 

4804 49 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 49 90

altri

esenzione

 

altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m2:

 

 

4804 51

greggi:

 

 

4804 51 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 51 90

altri

esenzione

4804 52

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico:

 

 

4804 52 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 52 90

altri

esenzione

4804 59

altri:

 

 

4804 59 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 59 90

altri

esenzione

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:

 

 

 

Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:

 

 

4805 11 00

Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

esenzione

4805 12 00

Carta paglia da ondulare

esenzione

4805 19

altri:

 

 

4805 19 10

Wellenstoff

esenzione

4805 19 90

altri

esenzione

 

Testliner:

 

 

4805 24 00

di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4805 25 00

di peso superiore a 150 g per m2

esenzione

4805 30

Carta da imballaggio al solfito:

 

 

4805 30 10

di peso inferiore a 30 g per m2

esenzione

4805 30 90

di peso uguale o superiore a 30 g per m2

esenzione

4805 40 00

Carta da filtro e cartone da filtro

esenzione

4805 50 00

Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi

esenzione

 

altri:

 

 

4805 91 00

di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4805 92 00

di peso non superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2

esenzione

4805 93

di peso uguale o superiore a 225 g per m2:

 

 

4805 93 20

a base di carta riciclata

esenzione

4805 93 80

altri

esenzione

4806

Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli:

 

 

4806 10 00

Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)

esenzione

4806 20 00

Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)

esenzione

4806 30 00

Carta da lucido

esenzione

4806 40

Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide:

 

 

4806 40 10

Carta detta «cristallo»

esenzione

4806 40 90

altri

esenzione

4807 00

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli:

 

 

4807 00 30

a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta

esenzione

4807 00 80

altri

esenzione

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803:

 

 

4808 10 00

Carta e cartone ondulati, anche perforati

esenzione

4808 20 00

Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

esenzione

4808 30 00

altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

esenzione

4808 90 00

altri

esenzione

4809

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli:

 

 

4809 10 00

Carta carbone e carta simile

esenzione

4809 20

Carta detta «autocopiante»:

 

 

4809 20 10

in rotoli

esenzione

4809 20 90

in fogli

esenzione

4809 90 00

altra

esenzione

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:

 

 

 

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

 

 

4810 13

in rotoli:

 

 

4810 13 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'electtricità, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 13 80

altri

esenzione

4810 14

in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato:

 

 

4810 14 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 14 80

altri

esenzione

4810 19

altri:

 

 

4810 19 10

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 19 90

altri

esenzione

 

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:

 

 

4810 22

Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»:

 

 

4810 22 10

in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato

esenzione

4810 22 90

altri

esenzione

4810 29

altri:

 

 

4810 29 30

in rotoli

esenzione

4810 29 80

altri

esenzione

 

Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:

 

 

4810 31 00

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 32

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2:

 

 

4810 32 10

patinati o intonacati di caolino

esenzione

4810 32 90

altri

esenzione

4810 39 00

altri

esenzione

 

altra carta ed altro cartone:

 

 

4810 92

a più strati:

 

 

4810 92 10

con imbianchimento di ogni strato

esenzione

4810 92 30

con imbianchimento di un solo strato esterno

esenzione

4810 92 90

altri

esenzione

4810 99

altri:

 

 

4810 99 10

di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino

esenzione

4810 99 30

ricoperti di polvere di mica

esenzione

4810 99 90

altri

esenzione

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810:

 

 

4811 10 00

Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

esenzione

 

Carta e cartone gommati o adesivi:

 

 

4811 41

autoadesivi:

 

 

4811 41 20

di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata

esenzione

4811 41 90

altri

esenzione

4811 49 00

altri

esenzione

 

Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):

 

 

4811 51 00

con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2

esenzione

4811 59 00

altri

esenzione

4811 60 00

Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo

esenzione

4811 90 00

altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa

esenzione

4812 00 00

Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta

esenzione

4813

Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:

 

 

4813 10 00

in blocchetti o in tubetti

esenzione

4813 20 00

in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm

esenzione

4813 90 00

altra

esenzione

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:

 

 

4814 10 00

Carta detta «Ingrain»

esenzione

4814 20 00

Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata

esenzione

4814 30 00

Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente

esenzione

4814 90

altri:

 

 

4814 90 10

Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente

esenzione

4814 90 90

altri

esenzione

4815 00 00

Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati

esenzione

m2

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:

 

 

4816 10 00

Carta carbone e carta simile

esenzione

4816 20 00

Carta detta «autocopiante»

esenzione

4816 30 00

Matrici complete per duplicatori

esenzione

4816 90 00

altra

esenzione

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:

 

 

4817 10 00

Buste

esenzione

4817 20 00

Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza

esenzione

4817 30 00

Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

esenzione

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

 

 

4818 10

Carta igienica:

 

 

4818 10 10

di peso non superiore a 25 g per strato e per m2

esenzione

4818 10 90

di peso superiore a 25 g per strato e per m2

esenzione

4818 20

Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani:

 

 

4818 20 10

Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco

esenzione

 

Asciugamani:

 

 

4818 20 91

in rotoli

esenzione

4818 20 99

altri

esenzione

4818 30 00

Tovaglie e tovaglioli da tavola

esenzione

4818 40

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili:

 

 

 

Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili:

 

 

4818 40 11

Assorbenti igienici

esenzione

4818 40 13

Tamponi igienici

esenzione

4818 40 19

altri

esenzione

4818 40 90

Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili

esenzione

4818 50 00

Indumenti ed accessori di abbigliamento

esenzione

4818 90

altri:

 

 

4818 90 10

Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto

esenzione

4818 90 90

altri

esenzione

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:

 

 

4819 10 00

Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato

esenzione

4819 20 00

Scatole e catonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

esenzione

4819 30 00

Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più

esenzione

4819 40 00

altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci

esenzione

4819 50 00

altri imballaggi, comprese le buste per dischi

esenzione

4819 60 00

Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

esenzione

4820

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:

 

 

4820 10

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:

 

 

4820 10 10

Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze

esenzione

4820 10 30

Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni

esenzione

4820 10 50

Agende

esenzione

4820 10 90

altri

esenzione

4820 20 00

Quaderni

esenzione

4820 30 00

Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti

esenzione

4820 40

Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati:

 

 

4820 40 10

Formulari detti «continui»

esenzione

4820 40 90

altri

esenzione

4820 50 00

Album per campioni o per collezioni

esenzione

4820 90 00

altri

esenzione

4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:

 

 

4821 10

stampate:

 

 

4821 10 10

autoadesive

esenzione

4821 10 90

altre

esenzione

4821 90

altre:

 

 

4821 90 10

autoadesive

esenzione

4821 90 90

altre

esenzione

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti:

 

 

4822 10 00

dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili

esenzione

4822 90 00

altri

esenzione

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

 

 

 

Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli:

 

 

4823 12 00

autoadesivi

esenzione

4823 19 00

altra

esenzione

4823 20 00

Carta da filtro e cartone da filtro

esenzione

4823 40 00

Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

esenzione

4823 60

Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:

 

 

4823 60 10

Vassoi, piatti e scodelle

esenzione

4823 60 90

altri

esenzione

4823 70

Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:

 

 

4823 70 10

Imballaggi alveolari per uova

esenzione

4823 70 90

altri

esenzione

4823 90

altri:

 

 

4823 90 10

Giunti destinati ad aeromobili civili

esenzione

 

altri:

 

 

4823 90 40

Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

esenzione

4823 90 80

altri

esenzione

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE;TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);

b)

le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);

c)

le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;

d)

le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.

2.

Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento comandato da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.

3.

I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.

4.

Rientrano ugualmente nella voce 4901:

a)

le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

b)

le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

c)

i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.

5.

Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.

6.

Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4901

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:

 

 

4901 10 00

in fogli sciolti, anche piegati

esenzione

 

altri:

 

 

4901 91 00

Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli

esenzione

4901 99 00

altri

esenzione

4902

Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità:

 

 

4902 10 00

con almeno quattro edizioni settimanali

esenzione

4902 90

altri:

 

 

4902 90 10

con una edizione settimanale

esenzione

4902 90 30

con una edizione mensile

esenzione

4902 90 90

altri

esenzione

4903 00 00

Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

esenzione

4904 00 00

Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata

esenzione

4905

Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati:

 

 

4905 10 00

Globi

esenzione

 

altri:

 

 

4905 91 00

in forma di libri o di opuscoli

esenzione

4905 99 00

altri

esenzione

4906 00 00

Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

esenzione

4907 00

Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:

 

 

4907 00 10

Francobolli, marche da bollo e simili

esenzione

4907 00 30

Biglietti di banca

esenzione

4907 00 90

altri

esenzione

4908

Decalcomanie di ogni genere:

 

 

4908 10 00

Decalcomanie vetrificabili

esenzione

4908 90 00

altre

esenzione

4909 00

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni:

 

 

4909 00 10

Cartoline postali stampate o illustrate

esenzione

4909 00 90

altre

esenzione

4910 00 00

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

esenzione

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

 

 

4911 10

Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:

 

 

4911 10 10

Cataloghi commerciali

esenzione

4911 10 90

altri

esenzione

 

altri:

 

 

4911 91 00

Immagini, incisioni e fotografie

esenzione

4911 99 00

altri

esenzione

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1.

Questa sezione non comprende:

a)

i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0503);

b)

i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;

c)

i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;

d)

l'amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;

e)

i prodotti delle voci 3005 e 3006 (per esempio: ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche); i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306;

f)

i tessili sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

g)

i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);

h)

i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;

ij)

i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;

k)

le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;

l)

gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;

m)

i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l'ovatta di cellulosa);

n)

le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;

o)

le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;

p)

i prodotti del capitolo 67;

q)

i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;

r)

le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);

s)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l'illuminazione);

t)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);

u)

gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostratori per macchine da scrivere);

v)

gli oggetti del capitolo 97.

2.

A.

I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.

Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

B.

Per l'applicazione di questa regola:

a)

i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

b)

la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;

c)

quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;

d)

quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.

C.

Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.

3.

A.

Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]:

a)

di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;

b)

di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;

c)

di canapa o di lino:

1)

lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;

2)

non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;

d)

di cocco, a tre capi o più;

e)

di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;

f)

armati di fili di metallo.

B.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;

b)

ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;

c)

al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;

d)

ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);

e)

ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606.

4.

A.

Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

a)

su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:

1)

85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure

2)

125 g per gli altri filati;

b)

in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:

1)

85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure

2)

125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure

3)

500 g per gli altri filati;

c)

in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:

1)

85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o

2)

125 g per gli altri filati.

B.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:

1)

i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e

2)

i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;

b)

ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):

1)

di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure

2)

di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;

c)

ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;

d)

ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:

1)

in matasse ad aspatura incrociata; oppure

2)

su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

5.

Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:

a)

essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;

b)

essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;

c)

avere torsione finale «Z».

6.

In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:

— filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri

60 cN/tex

— filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri

53 cN/tex

— filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa

27 cN/tex

7.

In questa sezione, per «confezionati» si intendono:

a)

i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

b)

i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;

c)

i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;

d)

i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

e)

i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);

f)

i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.

8.

Per l'applicazione dei capitoli da 50 a 60:

a)

non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;

b)

non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.

9.

Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.

10.

I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.

11.

In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.

12.

In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.

13.

Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l'applicazione di questa nota, con l'espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.

Note di sottovoci

1.

In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:

a)

«filati di elastomeri»:

i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale;

b)

«filati greggi»:

i filati:

1)

che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure

2)

senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.

Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche od artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio);

c)

«filati imbianchiti»:

i filati:

1)

che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure

2)

costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure

3)

ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

d)

«filati a colori (tinti o stampati)»:

i filati:

1)

tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure

2)

costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure

3)

ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure

4)

ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54;

e)

«tessuti greggi»:

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace;

f)

«tessuti imbianchiti»:

i tessuti:

1)

imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure

2)

costituiti da filati imbianchiti; oppure

3)

costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

g)

«tessuti tinti»:

i tessuti:

1)

tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure

2)

costituiti da filati di un solo colore uniforme;

h)

«tessuti di filati di diversi colori»:

i tessuti (diversi da quelli stampati):

1)

costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure

2)

costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure

3)

costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione);

ij)

«tessuti stampati»:

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik);

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

Le definizioni delle lettere da e) a ij) si applicano, mutatis mutandis, alle stoffe in maglieria;

k)

«armatura a tela»:

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2.

A.

I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie.

B.

Per l'applicazione di questa regola:

a)

se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;

b)

non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;

c)

si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

CAPITOLO 50

SETA

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5001 00 00

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

esenzione

5002 00 00

Seta greggia (non torta)

esenzione

5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

 

 

5003 10 00

non cardati né pettinati

esenzione

5003 90 00

altri

esenzione

5004 00

Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5004 00 10

greggi, sgommati o imbianchiti

4

5004 00 90

altri

4

5005 00

Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5005 00 10

greggi, sgommati o imbianchiti

2,9

5005 00 90

altri

2,9

5006 00

Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze):

 

 

5006 00 10

Filati di seta

5

5006 00 90

Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)

2,9

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

5007 10 00

Tessuti di roccadino (bourrette)

3

m2

5007 20

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette):

 

 

 

Crespi:

 

 

5007 20 11

greggi, sgommati o imbianchiti

6,9

m2

5007 20 19

altri

6,9

m2

 

Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili):

 

 

5007 20 21

ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati

5,3

m2

 

altri:

 

 

5007 20 31

ad armatura a tela

7,5

m2

5007 20 39

altri

7,5

m2

 

altri:

 

 

5007 20 41

Tessuti chiari (non serrati)

7,2

m2

 

altri:

 

 

5007 20 51

greggi, sgommati o imbianchiti

7,2

m2

5007 20 59

tinti

7,2

m2

 

a colori:

 

 

5007 20 61

di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm

7,2

m2

5007 20 69

altri

7,2

m2

5007 20 71

stampati

7,2

m2

5007 90

altri tessuti:

 

 

5007 90 10

greggi, sgommati o imbianchiti

6,9

m2

5007 90 30

tinti

6,9

m2

5007 90 50

a colori

6,9

m2

5007 90 90

stampati

6,9

m2

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

Nota

1.

Nella nomenclatura, si intendono per:

a)

lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;

b)

peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;

c)

peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0503).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5101

Lane, non cardate né pettinate:

 

 

 

sucide, comprese le lane lavate a dosso:

 

 

5101 11 00

Lane di tosatura

esenzione

5101 19 00

altre

esenzione

 

sgrassate, non carbonizzate:

 

 

5101 21 00

Lane di tosatura

esenzione

5101 29 00

altre

esenzione

5101 30 00

carbonizzate

esenzione

5102

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati:

 

 

 

Peli fini:

 

 

5102 11 00

di capra del Cachemir

esenzione

5102 19

altri:

 

 

5102 19 10

di coniglio d'angora

esenzione

5102 19 30

di alpaga, di lama e di vigogna

esenzione

5102 19 40

di cammello, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili

esenzione

5102 19 90

di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato

esenzione

5102 20 00

Peli grossolani

esenzione

5103

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati:

 

 

5103 10

Pettinacce di lana o di peli fini:

 

 

5103 10 10

non carbonizzate

esenzione

5103 10 90

carbonizzate

esenzione

5103 20

altri cascami di lana o di peli fini:

 

 

5103 20 10

Cascami di filatura

esenzione

 

altri:

 

 

5103 20 91

non carbonizzati

esenzione

5103 20 99

carbonizzati

esenzione

5103 30 00

Cascami di peli grossolani

esenzione

5104 00 00

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

esenzione

5105

Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»):

 

 

5105 10 00

Lana cardata

2

 

Lana pettinata:

 

 

5105 21 00

«Lana pettinata alla rinfusa»

2

5105 29 00

altra

2

 

Peli fini, cardati o pettinati:

 

 

5105 31 00

di capra del Cachemir

2

5105 39

altri:

 

 

5105 39 10

cardati

2

5105 39 90

pettinati

2

5105 40 00

Peli grossolani, cardati o pettinati

2

5106

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5106 10

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:

 

 

5106 10 10

greggi

3,8

5106 10 90

altri

3,8

5106 20

contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:

 

 

5106 20 10

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

4 (145)

 

altri:

 

 

5106 20 91

greggi

4

5106 20 99

altri

4

5107

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5107 10

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:

 

 

5107 10 10

greggi

3,8

5107 10 90

altri

3,8

5107 20

contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini:

 

 

5107 20 10

greggi

4

5107 20 30

altri

4

 

altri:

 

 

 

misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue:

 

 

5107 20 51

greggi

4

5107 20 59

altri

4

 

altrimenti misti:

 

 

5107 20 91

greggi

4

5107 20 99

altri

4

5108

Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5108 10

cardati:

 

 

5108 10 10

greggi

3,2

5108 10 90

altri

3,2

5108 20

pettinati:

 

 

5108 20 10

greggi

3,2

5108 20 90

altri

3,2

5109

Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5109 10

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:

 

 

5109 10 10

in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g

3,8

5109 10 90

altri

5

5109 90

altri:

 

 

5109 90 10

in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g

5

5109 90 90

altri

5

5110 00 00

Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto

3,5

5111

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:

 

 

5111 11 00

di peso non superiore a 300 g/m2

8

m2

5111 19

altri:

 

 

5111 19 10

di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

8

m2

5111 19 90

di peso superiore a 450 g/m2

8

m2

5111 20 00

altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

8

m2

5111 30

altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:

 

 

5111 30 10

di peso non superiore a 300 g/m2

8

m2

5111 30 30

di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

8

m2

5111 30 90

di peso superiore a 450 g/m2

8

m2

5111 90

altri:

 

 

5111 90 10

contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

7,2

m2

 

altri:

 

 

5111 90 91

di peso non superiore a 300 g/m2

8

m2

5111 90 93

di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

8

m2

5111 90 99

di peso superiore a 450 g/m2

8

m2

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:

 

 

5112 11 00

di peso non superiore a 200 g/m2

8

m2

5112 19

altri:

 

 

5112 19 10

di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

8

m2

5112 19 90

di peso superiore a 375 g/m2

8

m2

5112 20 00

altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

8

m2

5112 30

altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:

 

 

5112 30 10

di peso non superiore a 200 g/m2

8

m2

5112 30 30

di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

8

m2

5112 30 90

di peso superiore a 375 g/m2

8

m2

5112 90

altri:

 

 

5112 90 10

contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

7,2

m2

 

altri:

 

 

5112 90 91

di peso non superiore a 200 g/m2

8

m2

5112 90 93

di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

8

m2

5112 90 99

di peso superiore a 375 g/m2

8

m2

5113 00 00

Tessuti di peli grossolani o di crine

5,3

m2

CAPITOLO 52

COTONE

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per «tessuti detti «denim»» si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5201 00

Cotone, non cardato né pettinato:

 

 

5201 00 10

idrofilo o imbianchito

esenzione

5201 00 90

altri

esenzione

5202

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):

 

 

5202 10 00

Cascami di filati

esenzione

 

altri:

 

 

5202 91 00

sfilacciati

esenzione

5202 99 00

altri

esenzione

5203 00 00

Cotone, cardato o pettinato

esenzione

5204

Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto:

 

 

 

non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5204 11 00

contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

4

5204 19 00

altri

4

5204 20 00

condizionati per la vendita al minuto

5

5205

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

 

Filati semplici, di fibre non pettinate:

 

 

5205 11 00

aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5205 12 00

aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5205 13 00

aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5205 14 00

aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5205 15

aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm):

 

 

5205 15 10

aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)

4,4

5205 15 90

aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

4

 

Filati semplici, di fibre pettinate:

 

 

5205 21 00

aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5205 22 00

aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5205 23 00

aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5205 24 00

aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5205 26 00

aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)

4

5205 27 00

aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)

4

5205 28 00

aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

4

 

Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate:

 

 

5205 31 00

aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5205 32 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5205 33 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5205 34 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5205 35 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

4

 

Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate:

 

 

5205 41 00

aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5205 42 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5205 43 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5205 44 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5205 46 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)

4

5205 47 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)

4

5205 48 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)

4

5206

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

 

Filati semplici, di fibre non pettinate:

 

 

5206 11 00

aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5206 12 00

aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5206 13 00

aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5206 14 00

aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5206 15 00

aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

4

 

Filati semplici, di fibre pettinate:

 

 

5206 21 00

aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5206 22 00

aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5206 23 00

aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5206 24 00

aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5206 25 00

aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

4

 

Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate:

 

 

5206 31 00

aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5206 32 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5206 33 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5206 34 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5206 35 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

4

 

Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate:

 

 

5206 41 00

aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5206 42 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5206 43 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5206 44 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5206 45 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

4

5207

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5207 10 00

contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

5

5207 90 00

altri

5

5208

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2:

 

 

 

greggi:

 

 

5208 11

ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2:

 

 

5208 11 10

Garza per fasciatura

8

m2

5208 11 90

altri

8

m2

5208 12

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2:

 

 

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza:

 

 

5208 12 16

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 12 19

superiore a 165 cm

8

m2

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza:

 

 

5208 12 96

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 12 99

superiore a 165 cm

8

m2

5208 13 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5208 19 00

altri tessuti

8

m2

 

imbianchiti:

 

 

5208 21

ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2:

 

 

5208 21 10

Garza per fasciatura

8

m2

5208 21 90

altri

8

m2

5208 22

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2:

 

 

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza:

 

 

5208 22 16

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 22 19

superiore a 165 cm

8

m2

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza:

 

 

5208 22 96

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 22 99

superiore a 165 cm

8

m2

5208 23 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5208 29 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti:

 

 

5208 31 00

ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

8

m2

5208 32

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2:

 

 

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza:

 

 

5208 32 16

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 32 19

superiore a 165 cm

8

m2

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza:

 

 

5208 32 96

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 32 99

superiore a 165 cm

8

m2

5208 33 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5208 39 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori:

 

 

5208 41 00

ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

8

m2

5208 42 00

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

8

m2

5208 43 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5208 49 00

altri tessuti

8

m2

 

stampati:

 

 

5208 51 00

ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

8

m2

5208 52

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2:

 

 

5208 52 10

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2

8

m2

5208 52 90

ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2

8

m2

5208 53 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5208 59 00

altri tessuti

8

m2

5209

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2:

 

 

 

greggi:

 

 

5209 11 00

ad armatura a tela

8

m2

5209 12 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5209 19 00

altri tessuti

8

m2

 

imbianchiti:

 

 

5209 21 00

ad armatura a tela

8

m2

5209 22 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5209 29 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti:

 

 

5209 31 00

ad armatura a tela

8

m2

5209 32 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5209 39 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori:

 

 

5209 41 00

ad armatura a tela

8

m2

5209 42 00

Tessuti detti «denim»

8

m2

5209 43 00

altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5209 49 00

altri tessuti

8

m2

 

stampati:

 

 

5209 51 00

ad armatura a tela

8

m2

5209 52 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5209 59 00

altri tessuti

8

m2

5210

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2:

 

 

 

greggi:

 

 

5210 11 00

ad armatura a tela

8

m2

5210 12 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5210 19 00

altri tessuti

8

m2

 

imbianchiti:

 

 

5210 21 00

ad armatura a tela

8

m2

5210 22 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5210 29 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti:

 

 

5210 31 00

ad armatura a tela

8

m2

5210 32 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5210 39 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori:

 

 

5210 41 00

ad armatura a tela

8

m2

5210 42 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5210 49 00

altri tessuti

8

m2

 

stampati:

 

 

5210 51 00

ad armatura a tela

8

m2

5210 52 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5210 59 00

altri tessuti

8

m2

5211

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2:

 

 

 

greggi:

 

 

5211 11 00

ad armatura a tela

8

m2

5211 12 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5211 19 00

altri tessuti

8

m2

 

imbianchiti:

 

 

5211 21 00

ad armatura a tela

8

m2

5211 22 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5211 29 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti:

 

 

5211 31 00

ad armatura a tela

8

m2

5211 32 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5211 39 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori:

 

 

5211 41 00

ad armatura a tela

8

m2

5211 42 00

Tessuti detti «denim»

8

m2

5211 43 00

altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5211 49

altri tessuti:

 

 

5211 49 10

Tessuti Jacquard

8

m2

5211 49 90

altri

8

m2

 

stampati:

 

 

5211 51 00

ad armatura a tela

8

m2

5211 52 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5211 59 00

altri tessuti

8

m2

5212

Altri tessuti di cotone:

 

 

 

di peso inferiore o uguale a 200 g/m2:

 

 

5212 11

greggi:

 

 

5212 11 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 11 90

altrimenti misti

8

m2

5212 12

imbianchiti:

 

 

5212 12 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 12 90

altrimenti misti

8

m2

5212 13

tinti:

 

 

5212 13 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 13 90

altrimenti misti

8

m2

5212 14

di filati di diversi colori:

 

 

5212 14 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 14 90

altrimenti misti

8

m2

5212 15

stampati:

 

 

5212 15 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 15 90

altrimenti misti

8

m2

 

di peso superiore a 200 g/m2:

 

 

5212 21

greggi:

 

 

5212 21 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 21 90

altrimenti misti

8

m2

5212 22

imbianchiti:

 

 

5212 22 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 22 90

altrimenti misti

8

m2

5212 23

tinti:

 

 

5212 23 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 23 90

altrimenti misti

8

m2

5212 24

di filati di diversi colori:

 

 

5212 24 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 24 90

altrimenti misti

8

m2

5212 25

stampati:

 

 

5212 25 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 25 90

altrimenti misti

8

m2

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Nota complementare

1.

A.

Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

a)

su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;

b)

in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;

c)

in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.

B.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), in matasse;

b)

ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) presentati:

1.

in matasse ad aspatura incrociata;

2.

su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):

 

 

5301 10 00

Lino greggio o macerato

esenzione

 

Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato:

 

 

5301 21 00

maciullato o stigliato

esenzione

5301 29 00

altro

esenzione

5301 30

Stoppe e cascami di lino:

 

 

5301 30 10

Stoppe

esenzione

5301 30 90

Cascami di lino

esenzione

5302

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):

 

 

5302 10 00

Canapa greggia o macerata

esenzione

5302 90 00

altri

esenzione

5303

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):

 

 

5303 10 00

Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate

esenzione

5303 90 00

altri

esenzione

5304

Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):

 

 

5304 10 00

Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge

esenzione

5304 90 00

altri

esenzione

5305

Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):

 

 

 

di cocco (coir):

 

 

5305 11 00

greggi

esenzione

5305 19 00

altri

esenzione

 

di abaca:

 

 

5305 21 00

greggi

esenzione

5305 29 00

altri

esenzione

5305 90 00

altri

esenzione

5306

Filati di lino:

 

 

5306 10

semplici:

 

 

 

non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5306 10 10

aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)

4 (146)

5306 10 30

aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)

4 (146)

5306 10 50

aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

3,8

5306 10 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5306 20

ritorti o ritorti su ritorto (câblés):

 

 

5306 20 10

non condizionati per la vendita al minuto

4

5306 20 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5307

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:

 

 

5307 10

semplici:

 

 

5307 10 10

aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più)

esenzione

5307 10 90

aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm)

esenzione

5307 20 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

esenzione

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:

 

 

5308 10 00

Filati di cocco

esenzione

5308 20

Filati di canapa:

 

 

5308 20 10

non condizionati per la vendita al minuto

3

5308 20 90

condizionati per la vendita al minuto

4,9

5308 90

altri:

 

 

 

Filati di ramiè:

 

 

5308 90 12

aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)

4

5308 90 19

aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

3,8

5308 90 50

Filati di carta

4

5308 90 90

altri

3,8

5309

Tessuti di lino:

 

 

 

contenenti, in peso, almeno 85 % di lino:

 

 

5309 11

greggi o imbianchiti:

 

 

5309 11 10

greggi

8

m2

5309 11 90

imbianchiti

8

m2

5309 19 00

altri

8

m2

 

contenenti, in peso, meno di 85 % di lino:

 

 

5309 21

greggi o imbianchiti:

 

 

5309 21 10

greggi

8

m2

5309 21 90

imbianchiti

8

m2

5309 29 00

altri

8

m2

5310

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:

 

 

5310 10

greggi:

 

 

5310 10 10

di larghezza inferiore o uguale a 150 cm

4

m2

5310 10 90

di larghezza superiore a 150 cm

4

m2

5310 90 00

altri

4

m2

5311 00

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

5311 00 10

Tessuti di ramiè

8

m2

5311 00 90

altri

5,8

m2

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI

Note

1.

Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

a)

per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;

b)

per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio: cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.

Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b).

I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione «materie tessili».

2.

Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5401

Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5401 10

di filamenti sintetici:

 

 

 

non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

 

Filati ad anima cosiddetti «core yarn»:

 

 

5401 10 12

Filamenti di poliester e di fibre cotone

4

5401 10 14

altri

4

 

altri:

 

 

5401 10 16

Filati testurizzati

4

5401 10 18

altri

4

5401 10 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5401 20

di filamenti artificiali:

 

 

5401 20 10

non condizionati per la vendita al minuto

4

5401 20 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex:

 

 

5402 10

Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi:

 

 

5402 10 10

di aramidi

4

5402 10 90

altri

4

5402 20 00

Filati ad alta tenacità di poliesteri

4

 

Filati testurizzati:

 

 

5402 31 00

di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex

4

5402 32 00

di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex

4

5402 33 00

di poliesteri

4

5402 39

altri:

 

 

5402 39 10

di polipropilene

4

5402 39 90

altri

4

 

altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro:

 

 

5402 41 00

di nylon o di altre poliammidi

4

5402 42 00

di poliesteri, parzialmente orientati

4

5402 43 00

di poliesteri, altri

4

5402 49

altri:

 

 

5402 49 10

di elastomeri

4

 

altri:

 

 

5402 49 91

di polipropilene

4

5402 49 99

altri

4

 

altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro:

 

 

5402 51 00

di nylon o di altre poliammidi

4

5402 52 00

di poliesteri

4

5402 59

altri:

 

 

5402 59 10

di polipropilene

4

5402 59 90

altri

4

 

altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):

 

 

5402 61 00

di nylon o di altre poliammidi

4

5402 62 00

di poliesteri

4

5402 69

altri:

 

 

5402 69 10

di polipropilene

4

5402 69 90

altri

4

5403

Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex:

 

 

5403 10 00

Filati ad alta tenacità di rayon viscosa

4

5403 20 00

Filati testurizzati

4

 

altri filati, semplici:

 

 

5403 31 00

di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro

4

5403 32 00

di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro

4

5403 33 00

di acetato di cellulosa

4

5403 39 00

altri

4

 

altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):

 

 

5403 41 00

di rayon viscosa

4

5403 42 00

di acetato di cellulosa

4

5403 49 00

altri

4

5404

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm:

 

 

5404 10

Monofilamenti:

 

 

5404 10 10

di elastomeri

4

5404 10 90

altri

4

5404 90

altri:

 

 

 

di polipropilene:

 

 

5404 90 11

Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio

4

5404 90 19

altri

4

5404 90 90

altri

4

5405 00 00

Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

3,8

5406

Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5406 10 00

Filati di filamenti sintetici

5

5406 20 00

Filati di filamenti artificiali

5

5407

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404:

 

 

5407 10 00

Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

8

m2

5407 20

Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili:

 

 

 

di polietilene o di polipropilene, di larghezza:

 

 

5407 20 11

inferiore a 3 m

8

m2

5407 20 19

uguale o superiore a 3 m

8

m2

5407 20 90

altri

8

m2

5407 30 00

«Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI

8

m2

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi:

 

 

5407 41 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 42 00

tinti

8

m2

5407 43 00

di filati di diversi colori

8

m2

5407 44 00

stampati

8

m2

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati:

 

 

5407 51 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 52 00

tinti

8

m2

5407 53 00

di filati di diversi colori

8

m2

5407 54 00

stampati

8

m2

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri:

 

 

5407 61

contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati:

 

 

5407 61 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 61 30

tinti

8

m2

5407 61 50

di filati di diversi colori

8

m2

5407 61 90

stampati

8

m2

5407 69

altri:

 

 

5407 69 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 69 90

altri

8

m2

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici:

 

 

5407 71 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 72 00

tinti

8

m2

5407 73 00

di filati di diversi colori

8

m2

5407 74 00

stampati

8

m2

 

altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone:

 

 

5407 81 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 82 00

tinti

8

m2

5407 83 00

di filati di diversi colori

8

m2

5407 84 00

stampati

8

m2

 

altri tessuti:

 

 

5407 91 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 92 00

tinti

8

m2

5407 93 00

di filati di diversi colori

8

m2

5407 94 00

stampati

8

m2

5408

Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405:

 

 

5408 10 00

Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa

8

m2

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali:

 

 

5408 21 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5408 22

tinti:

 

 

5408 22 10

di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso

8

m2

5408 22 90

altri

8

m2

5408 23

di filati di diversi colori:

 

 

5408 23 10

Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m2

8

m2

5408 23 90

altri

8

m2

5408 24 00

stampati

8

m2

 

altri tessuti:

 

 

5408 31 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5408 32 00

tinti

8

m2

5408 33 00

di filati di diversi colori

8

m2

5408 34 00

stampati

8

m2

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

1.

Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

a)

lunghezza del fascio superiore a 2 m;

b)

torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

c)

titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;

d)

solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;

e)

titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5501

Fasci di filamenti sintetici:

 

 

5501 10 00

di nylon o di altre poliammidi

4

5501 20 00

di poliesteri

4

5501 30 00

acrilici o modacrilici

4

5501 90

altri:

 

 

5501 90 10

di polipropilene

4

5501 90 90

altre

4

5502 00

Fasci di filamenti artificiali:

 

 

5502 00 10

di rayon viscosa

4

5502 00 40

di acetato

4

5502 00 80

altri

4

5503

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:

 

 

5503 10

di nylon o di altre poliammidi:

 

 

5503 10 10

di aramidi

4

5503 10 90

altre

4

5503 20 00

di poliesteri

4

5503 30 00

acriliche o modacriliche

4

5503 40 00

di polipropilene

4

5503 90

altre:

 

 

5503 90 10

Clorofibre

4

5503 90 90

altre

4

5504

Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:

 

 

5504 10 00

di rayon viscosa

4

5504 90 00

altre

4

5505

Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati):

 

 

5505 10

di fibre sintetiche:

 

 

5505 10 10

di nylon o di altre poliammidi

4

5505 10 30

di poliesteri

4

5505 10 50

acrilici o modacrilici

4

5505 10 70

di polipropilene

4

5505 10 90

altri

4

5505 20 00

di fibre artificiali

4

5506

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura:

 

 

5506 10 00

di nylon o di altre poliammidi

4

5506 20 00

di poliesteri

4

5506 30 00

acriliche o modacriliche

4

5506 90

altre:

 

 

5506 90 10

Clorofibre

4

5506 90 90

altre

4

5507 00 00

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

4

5508

Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5508 10

di fibre sintetiche in fiocco:

 

 

5508 10 10

non condizionati per la vendita al minuto

4

5508 10 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5508 20

di fibre artificiali in fiocco:

 

 

5508 20 10

non condizionati per la vendita al minuto

4

5508 20 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5509

Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi:

 

 

5509 11 00

semplici

4

5509 12 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:

 

 

5509 21 00

semplici

4

5509 22 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:

 

 

5509 31 00

semplici

4

5509 32 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:

 

 

5509 41 00

semplici

4

5509 42 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

altri filati, di fibre in fiocco di poliestere:

 

 

5509 51 00

misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco

4

5509 52 00

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5509 53 00

misti principalmente o unicamente con cotone

4

5509 59 00

altri

4

 

altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:

 

 

5509 61 00

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5509 62 00

misti principalmente o unicamente con cotone

4

5509 69 00

altri

4

 

altri filati:

 

 

5509 91 00

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5509 92 00

misti principalmente o unicamente con cotone

4

5509 99 00

altri

4

5510

Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:

 

 

5510 11 00

semplici

4

5510 12 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

5510 20 00

altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5510 30 00

altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone

4

5510 90 00

altri filati

4

5511

Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:

 

 

5511 10 00

di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre

5

5511 20 00

di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre

5

5511 30 00

di fibre artificiali in fiocco

5

5512

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:

 

 

5512 11 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5512 19

altri:

 

 

5512 19 10

stampati

8

m2

5512 19 90

altri

8

m2

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:

 

 

5512 21 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5512 29

altri:

 

 

5512 29 10

stampati

8

m2

5512 29 90

altri

8

m2

 

altri:

 

 

5512 91 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5512 99

altri:

 

 

5512 99 10

stampati

8

m2

5512 99 90

altri

8

m2

5513

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2:

 

 

 

greggi o imbianchiti:

 

 

5513 11

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela:

 

 

5513 11 20

di larghezza inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5513 11 90

di larghezza superiore a 165 cm

8

m2

5513 12 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5513 13 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5513 19 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti:

 

 

5513 21

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela:

 

 

5513 21 10

di larghezza inferiore o uguale a 135 cm

8

m2

5513 21 30

di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5513 21 90

di larghezza superiore a 165 cm

8

m2

5513 22 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5513 23 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5513 29 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori:

 

 

5513 31 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5513 32 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5513 33 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5513 39 00

altri tessuti

8

m2

 

stampati:

 

 

5513 41 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5513 42 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5513 43 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5513 49 00

altri tessuti

8

m2

5514

Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2:

 

 

 

greggi o imbianchiti:

 

 

5514 11 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 12 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 13 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 19 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti:

 

 

5514 21 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 22 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 23 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 29 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori:

 

 

5514 31 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 32 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 33 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 39 00

altri tessuti

8

m2

 

stampati:

 

 

5514 41 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 42 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 43 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 49 00

altri tessuti

8

m2

5515

Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco:

 

 

 

di fibre in fiocco di poliestere:

 

 

5515 11

misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa:

 

 

5515 11 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 11 30

stampati

8

m2

5515 11 90

altri

8

m2

5515 12

misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:

 

 

5515 12 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 12 30

stampati

8

m2

5515 12 90

altri

8

m2

5515 13

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:

 

 

 

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:

 

 

5515 13 11

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 13 19

altri

8

m2

 

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:

 

 

5515 13 91

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 13 99

altri

8

m2

5515 19

altri:

 

 

5515 19 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 19 30

stampati

8

m2

5515 19 90

altri

8

m2

 

di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:

 

 

5515 21

misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:

 

 

5515 21 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 21 30

stampati

8

m2

5515 21 90

altri

8

m2

5515 22

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:

 

 

 

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:

 

 

5515 22 11

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 22 19

altri

8

m2

 

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:

 

 

5515 22 91

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 22 99

altri

8

m2

5515 29 00

altri

8

m2

 

altri tessuti:

 

 

5515 91

misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:

 

 

5515 91 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 91 30

stampati

8

m2

5515 91 90

altri

8

m2

5515 92

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:

 

 

5515 92 10

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati

8

m2

5515 92 90

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati

8

m2

5515 99

altri:

 

 

5515 99 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 99 30

stampati

8

m2

5515 99 90

altri

8

m2

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco:

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:

 

 

5516 11 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5516 12 00

tinti

8

m2

5516 13 00

di filati di diversi colori

8

m2

5516 14 00

stampati

8

m2

 

contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:

 

 

5516 21 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5516 22 00

tinti

8

m2

5516 23

di filati di diversi colori:

 

 

5516 23 10

Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)

8

m2

5516 23 90

altri

8

m2

5516 24 00

stampati

8

m2

 

contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:

 

 

5516 31 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5516 32 00

tinti

8

m2

5516 33 00

di filati di diversi colori

8

m2

5516 34 00

stampati

8

m2

 

contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone:

 

 

5516 41 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5516 42 00

tinti

8

m2

5516 43 00

di filati di diversi colori

8

m2

5516 44 00

stampati

8

m2

 

altri:

 

 

5516 91 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5516 92 00

tinti

8

m2

5516 93 00

di filati di diversi colori

8

m2

5516 94 00

stampati

8

m2

CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;

b)

i prodotti tessili della voce 5811;

c)

gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);

d)

la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);

e)

i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).

2.

Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

3.

Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:

a)

i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);

b)

le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);

c)

i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).

4.

La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:

 

 

5601 10

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta:

 

 

5601 10 10

di materie tessili sintetiche o artificiali

5

5601 10 90

di altre materie tessili

3,8

 

Ovatte; altri manufatti di ovatta:

 

 

5601 21

di cotone:

 

 

5601 21 10

idrofilo

3,8

5601 21 90

altro

3,8

5601 22

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

5601 22 10

Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm

3,8

 

altri:

 

 

5601 22 91

di fibre sintetiche

4

5601 22 99

di fibre artificiali

4

5601 29 00

altri

3,8

5601 30 00

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

3,2

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

5602 10

Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia:

 

 

 

non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati:

 

 

 

Feltri all'ago:

 

 

5602 10 11

di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6,7

5602 10 19

di altre materie tessili

6,7

 

Prodotti cuciti con punto a maglia:

 

 

5602 10 31

di lana o di peli fini

6,7

5602 10 35

di peli grossolani

6,7

5602 10 39

di altre materie tessili

6,7

5602 10 90

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

6,7

 

altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati:

 

 

5602 21 00

di lana o di peli fini

6,7

5602 29 00

di altre materie tessili

6,7

5602 90 00

altri

6,7

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:

 

 

 

di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

5603 11

di peso non superiore a 25 g/m2:

 

 

5603 11 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 11 90

altre

4,3

5603 12

di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2:

 

 

5603 12 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 12 90

altre

4,3

5603 13

di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2:

 

 

5603 13 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 13 90

altre

4,3

5603 14

di peso superiore a 150 g/m2:

 

 

5603 14 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 14 90

altre

4,3

 

altre:

 

 

5603 91

di peso non superiore a 25 g/m2:

 

 

5603 91 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 91 90

altre

4,3

5603 92

di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2:

 

 

5603 92 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 92 90

altre

4,3

5603 93

di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2:

 

 

5603 93 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 93 90

altre

4,3

5603 94

di peso superiore a 150 g/m2:

 

 

5603 94 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 94 90

altre

4,3

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

5604 10 00

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

4

5604 20 00

Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati

4

5604 90 00

altri

4

5605 00 00

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

4

5606 00

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»:

 

 

5606 00 10

Filati detti «a catenella»

8

 

altri:

 

 

5606 00 91

Filati spiralati (vergolinati)

5,3

5606 00 99

altri

5,3

5607

Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

5607 10 00

di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6

 

di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»:

 

 

5607 21 00

Spago per legare

12

5607 29

altri:

 

 

5607 29 10

aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g per metro)

12

5607 29 90

aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro)

12

 

di polietilene o di polipropilene:

 

 

5607 41 00

Spago per legare

8

5607 49

altri:

 

 

 

aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro):

 

 

5607 49 11

intrecciati

8

5607 49 19

altri

8

5607 49 90

aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)

8

5607 50

di altre fibre sintetiche:

 

 

 

di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri:

 

 

 

aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro):

 

 

5607 50 11

intrecciati

8

5607 50 19

altri

8

5607 50 30

aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)

8

5607 50 90

di altre fibre sintetiche

8

5607 90

altri:

 

 

5607 90 10

di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure

6

5607 90 90

altri

8

5608

Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili:

 

 

 

di materie tessili sintetiche o artificiali:

 

 

5608 11

Reti confezionate per la pesca:

 

 

 

di nylon o di altre poliammidi:

 

 

5608 11 11

ottenute con spago, corde o funi

8

5608 11 19

ottenute con filati

8

 

altre:

 

 

5608 11 91

ottenute con spago, corde o funi

8

5608 11 99

ottenute con filati

8

5608 19

altre:

 

 

 

Reti confezionate:

 

 

 

di nylon o di altre poliammidi:

 

 

5608 19 11

ottenute con spago, corde o funi

8

5608 19 19

altri

8

5608 19 30

altre

8

5608 19 90

altre

8

5608 90 00

altre

8

5609 00 00

Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

5,8

CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Note

1.

In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.

2.

Questo capitolo non comprende i sottotappeti («thibaudes»).

Nota complementare

1.

Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce da 5701 10 90 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5701

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:

 

 

5701 10

di lana o di peli fini:

 

 

5701 10 10

contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)

8

m2

5701 10 90

altri

8 MAX 2,8 €/m2

m2

5701 90

di altre materie tessili:

 

 

5701 90 10

di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati

8

m2

5701 90 90

di altre materie tessili

3,5

m2

5702

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano:

 

 

5702 10 00

Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

3

m2

5702 20 00

Rivestimenti del suolo di cocco

4

m2

 

altri, vellutati, non confezionati:

 

 

5702 31

di lana o di peli fini:

 

 

5702 31 10

Tappeti Axminster

8

m2

5702 31 80

altri

8

m2

5702 32

di materie tessili sintetiche o artificiali:

 

 

5702 32 10

Tappeti Axminster

8

m2

5702 32 90

altri

8

m2

5702 39 00

di altre materie tessili

8

m2

 

altri, vellutati, confezionati:

 

 

5702 41 00

di lana o di peli fini

8

m2

5702 42 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

8

m2

5702 49 00

di altre materie tessili

8

m2

 

altri, non vellutati, né confezionati:

 

 

5702 51 00

di lana o di peli fini

8

m2

5702 52

di materie tessili sintetiche o artificiali:

 

 

5702 52 10

di polipropilene

8

m2

5702 52 90

altri

8

m2

5702 59 00

di altre materie tessili

8

m2

 

altri, non vellutati, confezionati:

 

 

5702 91 00

di lana o di peli fini

8

m2

5702 92

di materie tessili sintetiche o artificiali:

 

 

5702 92 10

di polipropilene

8

m2

5702 92 90

altri

8

m2

5702 99 00

di altre materie tessili

8

m2

5703

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati:

 

 

5703 10 00

di lana o di peli fini

8

m2

5703 20

di nylon o di altre poliammidi:

 

 

 

stampati:

 

 

5703 20 11

Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

8

m2

5703 20 19

altri

8

m2

 

altri:

 

 

5703 20 91

Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

8

m2

5703 20 99

altri

8

m2

5703 30

di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali:

 

 

 

di polipropilene:

 

 

5703 30 11

Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2

8

m2

5703 30 19

altri

8

m2

 

altri:

 

 

5703 30 81

Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2

8

m2

5703 30 89

altri

8

m2

5703 90

di altre materie tessili:

 

 

5703 90 10

Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2

8

m2

5703 90 90

altri

8

m2

5704

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati:

 

 

5704 10 00

Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

6,7

m2

5704 90 00

altri

6,7

m2

5705 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati:

 

 

5705 00 10

di lana o di peli fini

8

m2

5705 00 30

di materie tessili sintetiche o artificiali

8

m2

5705 00 90

di altre materie tessili

8

m2

CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.

2.

Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.

3.

Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.

4.

Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.

5.

Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono:

a)

i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

b)

i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;

c)

le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.

I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.

6.

Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all'ago (voce 5805).

7.

Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5801

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806:

 

 

5801 10 00

di lana o di peli fini

8

m2

 

di cotone:

 

 

5801 21 00

Velluti e felpe a trama, non tagliati

8

m2

5801 22 00

Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

8

m2

5801 23 00

altri velluti e felpe a trama

8

m2

5801 24 00

Velluti e felpe a catena, rigati

8

m2

5801 25 00

Velluti e felpe a catena, tagliati

8

m2

5801 26 00

Tessuti di ciniglia

8

m2

 

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

5801 31 00

Velluti e felpe a trama, non tagliati

8

m2

5801 32 00

Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

8

m2

5801 33 00

altri velluti e felpe a trama

8

m2

5801 34 00

Velluti e felpe a catena, rigati

8

m2

5801 35 00

Velluti e felpe a catena, tagliati

8

m2

5801 36 00

Tessuti di ciniglia

8

m2

5801 90

di altre materie tessili:

 

 

5801 90 10

di lino

8

m2

5801 90 90

altri

8

m2

5802

Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703:

 

 

 

Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone:

 

 

5802 11 00

greggi

8

m2

5802 19 00

altri

8

m2

5802 20 00

Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili

8

m2

5802 30 00

Superfici tessili «tufted»

8

m2

5803

Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806:

 

 

5803 10 00

di cotone

5,8

m2

5803 90

di altre materie tessili:

 

 

5803 90 10

di seta o di cascami di seta

7,2

m2

5803 90 40

di fibre sintetiche o artificiali

8

m2

5803 90 90

altri

8

m2

5804

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006:

 

 

5804 10

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate:

 

 

 

uniti:

 

 

5804 10 11

Tessuti a maglie annodate

6,5

5804 10 19

altri

6,5

5804 10 90

altri

8

 

Pizzi a macchina:

 

 

5804 21

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

5804 21 10

a fuselli (tombolo)

8

5804 21 90

altri

8

5804 29

di altre materie tessili:

 

 

5804 29 10

a fuselli (tombolo)

8

5804 29 90

altri

8

5804 30 00

Pizzi a mano

8

5805 00 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

5,6

5806

Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs):

 

 

5806 10 00

Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna

6,3

5806 20 00

altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

7,5

 

altri nastri, galloni e simili:

 

 

5806 31 00

di cotone

7,5

5806 32

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

5806 32 10

muniti di vere cimose

7,5

5806 32 90

altri

7,5

5806 39 00

di altre materie tessili

7,5

5806 40 00

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

6,2

5807

Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati:

 

 

5807 10

tessuti:

 

 

5807 10 10

con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura

6,2

5807 10 90

altri

6,2

5807 90

altri:

 

 

5807 90 10

di feltro o di stoffe non tessute

6,3

5807 90 90

altri

8

5808

Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:

 

 

5808 10 00

Trecce in pezza

5

5808 90 00

altri

5,3

5809 00 00

Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

5,6

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi:

 

 

5810 10

Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato:

 

 

5810 10 10

di valore superiore a 35 € per kg netto

5,8

5810 10 90

altri

8

 

altri ricami:

 

 

5810 91

di cotone:

 

 

5810 91 10

di valore superiore a 17,50 € per kg netto

5,8

5810 91 90

altri

7,2

5810 92

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

5810 92 10

di valore superiore a 17,50 € per kg netto

5,8

5810 92 90

altri

7,2

5810 99

di altre materie tessili:

 

 

5810 99 10

di valore superiore a 17,50 € per kg netto

5,8

5810 99 90

altri

7,2

5811 00 00

Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810

8

m2

CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.

2.

La voce 5903 comprende:

a)

i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:

1)

i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

2)

i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);

3)

i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);

4)

i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);

5)

i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);

6)

i prodotti tessili della voce 5811;

b)

i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.

3.

Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voce 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).

Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).

4.

Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:

a)

i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:

di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m2; oppure

di peso superiore a 1 500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;

b)

i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;

c)

le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.

Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.

5.

La voce 5907 non comprende:

a)

i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

b)

i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);

c)

i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;

d)

i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;

e)

i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);

f)

gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);

g)

la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);

h)

i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).

6.

La voce 5910 non comprende:

a)

le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

b)

le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).

7.

La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:

a)

i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):

i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi;

i veli e le tele per buratti;

i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;

i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;

i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;

b)

i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria:

 

 

5901 10 00

Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili

6,5

m2

5901 90 00

altri

6,5

m2

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

5902 10

di nylon o di altre poliammidi:

 

 

5902 10 10

impregnati di gomma

5,6

m2

5902 10 90

altre

8

m2

5902 20

di poliesteri:

 

 

5902 20 10

impregnati di gomma

5,6

m2

5902 20 90

altri

8

m2

5902 90

altri:

 

 

5902 90 10

impregnati di gomma

5,6

m2

5902 90 90

altri

8

m2

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

5903 10

con poli (cloruro di vinile):

 

 

5903 10 10

impregnati

8

m2

5903 10 90

spalmati, ricoperti o stratificati

8

m2

5903 20

con poliuretano:

 

 

5903 20 10

impregnati

8

m2

5903 20 90

spalmati, ricoperti o stratificati

8

m2

5903 90

altri:

 

 

5903 90 10

impregnati

8

m2

 

spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

5903 90 91

con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto

8

m2

5903 90 99

altri

8

m2

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati:

 

 

5904 10 00

Linoleum

5,3

m2

5904 90 00

altri

5,3

m2

5905 00

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

5905 00 10

consistenti in filati parallelizzati su supporto

5,8

 

altri:

 

 

5905 00 30

di lino

8

5905 00 50

di iuta

4

5905 00 70

di fibre sintetiche e artificiali

8

5905 00 90

altre

6

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

5906 10 00

Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm

4,6

 

altri:

 

 

5906 91 00

a maglia

6,5

5906 99

altri:

 

 

5906 99 10

Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo

8

5906 99 90

altri

5,6

5907 00

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:

 

 

5907 00 10

Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio

4,9

m2

5907 00 90

altri

4,9

m2

5908 00 00

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate

5,6

5909 00

Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:

 

 

5909 00 10

di fibre sintetiche

6,5

5909 00 90

di altre materie tessili

6,5

5910 00 00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

5,1

5911

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:

 

 

5911 10 00

Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5,3

5911 20 00

Veli e tele da buratti, anche confezionati (147)

4,6

 

Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento):

 

 

5911 31

di peso inferiore a 650 g/m2:

 

 

 

di seta, di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

5911 31 11

Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere

5,8

m2

5911 31 19

altri

5,8

5911 31 90

di altre materie tessili

4,4

5911 32

di peso uguale o superiore a 650 g/m2:

 

 

5911 32 10

di seta, di fibre sintetiche o artificiali

5,8

5911 32 90

di altre materie tessili

4,4

5911 40 00

Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

6

5911 90

altri:

 

 

5911 90 10

di feltro

6

5911 90 90

altri

6

CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i pizzi all'uncinetto della voce 5804;

b)

le etichette, gli scudetti e manufatti simili, a maglia della voce 5807;

c)

le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.

2.

Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.

3.

Nella nomenclatura, l'espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6001

Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia:

 

 

6001 10 00

Stoffe dette a peli lunghi

8

 

Stoffe a ricci:

 

 

6001 21 00

di cotone

8

6001 22 00

di fibre sintetiche o artificiali

8

6001 29 00

di altre materie tessili

8

 

altri:

 

 

6001 91 00

di cotone

8

6001 92 00

di fibre sintetiche o artificiali

8

6001 99 00

di altre materie tessili

8

6002

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:

 

 

6002 40 00

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

8

6002 90 00

altre

6,5

6003

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002:

 

 

6003 10 00

di lana o di peli fini

8

6003 20 00

di cotone

8

6003 30

di fibre sintetiche:

 

 

6003 30 10

Pizzi Raschel

8

6003 30 90

altre

8

6003 40 00

di fibre artificiali

8

6003 90 00

altre

8

6004

Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:

 

 

6004 10 00

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

8

6004 90 00

altre

6,5

6005

Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004:

 

 

6005 10 00

di lana o di peli fini

8

 

di cotone:

 

 

6005 21 00

gregge o imbianchite

8

6005 22 00

tinte

8

6005 23 00

di filati di diversi colori

8

6005 24 00

stampate

8

 

di fibre sintetiche:

 

 

6005 31

gregge o imbianchite:

 

 

6005 31 10

per tende e tendine

8

6005 31 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 31 90

altre

8

6005 32

tinte:

 

 

6005 32 10

per tende e tendine

8

6005 32 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 32 90

altre

8

6005 33

di filati di diversi colori:

 

 

6005 33 10

per tende e tendine

8

6005 33 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 33 90

altre

8

6005 34

stampate:

 

 

6005 34 10

per tende e tendine

8

6005 34 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 34 90

altre

8

 

di fibre artificiali:

 

 

6005 41 00

gregge o imbianchite

8

6005 42 00

tinte

8

6005 43 00

di filati di diversi colori

8

6005 44 00

stampate

8

6005 90 00

altre

8

6006

Altre stoffe a maglia:

 

 

6006 10 00

di lana o di peli fini

8

 

di cotone:

 

 

6006 21 00

gregge o imbianchite

8

6006 22 00

tinte

8

6006 23 00

di filati di diversi colori

8

6006 24 00

stampate

8

 

di fibre sintetiche:

 

 

6006 31

gregge o imbianchite:

 

 

6006 31 10

per tende e tendine

8

6006 31 90

altre

8

6006 32

tinte:

 

 

6006 32 10

per tende e tendine

8

6006 32 90

altre

8

6006 33

di filati di diversi colori:

 

 

6006 33 10

per tende e tendine

8

6006 33 90

altre

8

6006 34

stampate:

 

 

6006 34 10

per tende e tendine

8

6006 34 90

altre

8

 

di fibre artificiali:

 

 

6006 41 00

gregge o imbianchite

8

6006 42 00

tinte

8

6006 43 00

di filati di diversi colori

8

6006 44 00

stampate

8

6006 90 00

altre

8

CAPITOLO 61

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Note

1.

Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti della voce 6212;

b)

gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

c)

gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

3.

Ai sensi delle voci 6103 e 6104:

a)

per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente.

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni e uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.

b)

per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;

di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «insieme», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6112.

4.

Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.

5.

La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.

6.

Per l'interpretazione della voce 6111:

a)

l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

b)

gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.

7.

Ai sensi della voce 6112, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

a)

in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure

b)

in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

Tutti gli elementi di un «insieme da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

8.

Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.

9.

Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso.

Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

10.

I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Note complementari

1.

Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine:

la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,

è considerato come componente di un «insieme» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia.

Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

2.

Ai sensi della voce 6109, l'espressione «canottiere (magliette)» comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.

Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni ai T-Shirts o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

3.

La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:

con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:

 

 

6101 10

di lana o di peli fini:

 

 

6101 10 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6101 10 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6101 20

di cotone:

 

 

6101 20 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6101 20 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6101 30

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6101 30 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6101 30 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6101 90

di altre materie tessili:

 

 

6101 90 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6101 90 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104:

 

 

6102 10

di lana o di peli fini:

 

 

6102 10 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 10 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6102 20

di cotone:

 

 

6102 20 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 20 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6102 30

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6102 30 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 30 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6102 90

di altre materie tessili:

 

 

6102 90 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 90 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6103

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo:

 

 

 

Vestiti o completi:

 

 

6103 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6103 12 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6103 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Insiemi:

 

 

6103 21 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6103 22 00

di cotone

12

p/st

6103 23 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6103 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Giacche:

 

 

6103 31 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6103 32 00

di cotone

12

p/st

6103 33 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6103 39 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

 

 

6103 41 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6103 42 00

di cotone

12

p/st

6103 43 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6103 49 00

di altre materie tessili

12

p/st

6104

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza:

 

 

 

Abiti a giacca (tailleurs):

 

 

6104 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 12 00

di cotone

12

p/st

6104 13 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Insiemi:

 

 

6104 21 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 22 00

di cotone

12

p/st

6104 23 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Giacche:

 

 

6104 31 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 32 00

di cotone

12

p/st

6104 33 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 39 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Abiti interi:

 

 

6104 41 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 42 00

di cotone

12

p/st

6104 43 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 44 00

di fibre artificiali

12

p/st

6104 49 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Gonne e gonne-pantaloni:

 

 

6104 51 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 52 00

di cotone

12

p/st

6104 53 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 59 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

 

 

6104 61 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 62 00

di cotone

12

p/st

6104 63 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 69 00

di altre materie tessili

12

p/st

6105

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo:

 

 

6105 10 00

di cotone

12

p/st

6105 20

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6105 20 10

di fibre sintetiche

12

p/st

6105 20 90

di fibre artificiali

12

p/st

6105 90

di altre materie tessili:

 

 

6105 90 10

di lana o di peli fini

12

p/st

6105 90 90

altri

12

p/st

6106

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza:

 

 

6106 10 00

di cotone

12

p/st

6106 20 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6106 90

di altre materie tessili:

 

 

6106 90 10

di lana o di peli fini

12

p/st

6106 90 30

di seta o di cascami di seta

12

p/st

6106 90 50

di lino o di ramiè

12

p/st

6106 90 90

altre

12

p/st

6107

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:

 

 

 

Slips e mutande:

 

 

6107 11 00

di cotone

12

p/st

6107 12 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6107 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Camicie da notte e pigiami:

 

 

6107 21 00

di cotone

12

p/st

6107 22 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6107 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri:

 

 

6107 91 00

di cotone

12

p/st

6107 92 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6107 99 00

di altre materie tessili

12

p/st

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:

 

 

 

Sottovesti o sottabiti e sottogonne:

 

 

6108 11 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Slips e mutandine:

 

 

6108 21 00

di cotone

12

p/st

6108 22 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Camicie da notte e pigiami:

 

 

6108 31 00

di cotone

12

p/st

6108 32 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 39 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri:

 

 

6108 91 00

di cotone

12

p/st

6108 92 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 99 00

di altre materie tessili

12

p/st

6109

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia:

 

 

6109 10 00

di cotone

12

p/st

6109 90

di altre materie tessili:

 

 

6109 90 10

di lana o di peli fini

12

p/st

6109 90 30

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6109 90 90

altre

12

p/st

6110

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:

 

 

 

di lana o di peli fini:

 

 

6110 11

di lana:

 

 

6110 11 10

Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più

10,5

p/st

 

altri:

 

 

6110 11 30

per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 11 90

per donna o ragazza

12

p/st

6110 12

di capra del Cachemir:

 

 

6110 12 10

per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 12 90

per donna o ragazza

12

p/st

6110 19

altri:

 

 

6110 19 10

per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 19 90

per donna o ragazza

12

p/st

6110 20

di cotone:

 

 

6110 20 10

Magliette a collo alto

12

p/st

 

altri:

 

 

6110 20 91

per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 20 99

per donna o ragazza

12

p/st

6110 30

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6110 30 10

Magliette a collo alto

12

p/st

 

altri:

 

 

6110 30 91

per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 30 99

per donna o ragazza

12

p/st

6110 90

di altre materie tessili:

 

 

6110 90 10

di lino o di ramiè

12

p/st

6110 90 90

altri

12

p/st

6111

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés):

 

 

6111 10

di lana o di peli fini:

 

 

6111 10 10

Guanti

8,9

pa

6111 10 90

altri

12

6111 20

di cotone:

 

 

6111 20 10

Guanti

8,9

pa

6111 20 90

altri

12

6111 30

di fibre sintetiche:

 

 

6111 30 10

Guanti

8,9

pa

6111 30 90

altri

12

6111 90 00

di altre materie tessili

12

6112

Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia:

 

 

 

Tute sportive (trainings):

 

 

6112 11 00

di cotone

12

p/st

6112 12 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6112 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

6112 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci

12

 

Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo:

 

 

6112 31

di fibre sintetiche:

 

 

6112 31 10

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 31 90

altre

12

p/st

6112 39

di altre materie tessili:

 

 

6112 39 10

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 39 90

altre

12

p/st

 

Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza:

 

 

6112 41

di fibre sintetiche:

 

 

6112 41 10

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 41 90

altre

12

p/st

6112 49

di altre materie tessili:

 

 

6112 49 10

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 49 90

altre

12

p/st

6113 00

Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907:

 

 

6113 00 10

di tessuti a maglia della voce 5906

8

6113 00 90

altri

12

6114

Altri indumenti, a maglia:

 

 

6114 10 00

di lana o di peli fini

12

6114 20 00

di cotone

12

6114 30 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

6114 90 00

di altre materie tessili

12

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia:

 

 

 

Calzemaglie (collants):

 

 

6115 11 00

di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

12

p/st

6115 12 00

di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

12

p/st

6115 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

6115 20

Calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex:

 

 

 

di fibre sintetiche:

 

 

6115 20 11

Calzettoni (gambaletti)

12

pa

6115 20 19

Calze

12

pa

6115 20 90

di altre materie tessili

12

pa

 

altri:

 

 

6115 91 00

di lana o di peli fini

12

pa

6115 92 00

di cotone

12

pa

6115 93

di fibre sintetiche:

 

 

6115 93 10

Calze per varici

8

pa

6115 93 30

Calzettoni (gambaletti) (diversi dalle calze per varici)

12

pa

 

altri:

 

 

6115 93 91

Calze da donna

12

pa

6115 93 99

altre

12

pa

6115 99 00

di altre materie tessili

12

pa

6116

Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia:

 

 

6116 10

impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma:

 

 

6116 10 20

Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma

8

pa

6116 10 80

altri

8,9

pa

 

altri:

 

 

6116 91 00

di lana o di peli fini

8,9

pa

6116 92 00

di cotone

8,9

pa

6116 93 00

di fibre sintetiche

8,9

pa

6116 99 00

di altre materie tessili

8,9

pa

6117

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

6117 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili

12

6117 20 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

12

6117 80

altri accessori:

 

 

6117 80 10

a maglia elastica o a maglia gommata

8

6117 80 90

altri

12

6117 90 00

Parti

12

CAPITOLO 62

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Note

1.

Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

b)

gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

3.

Ai sensi delle voci 6203 e 6204:

a)

per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

gli «smokings», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.

b)

per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo;

di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «insieme» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6211.

4.

Per l'interpretazione della voce 6209:

a)

l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

b)

gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.

5.

Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.

6.

Ai sensi della voce 6211, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

a)

sia in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;

b)

sia in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

Tutti gli elementi di un «insieme da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

7.

Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.

8.

Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o per l'altro sesso.

Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

9.

I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Nota complementare

1.

Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

2.

Le voci 6209 e 6216 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati

con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché questi tessuti servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6201

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203:

 

 

 

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:

 

 

6201 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6201 12

di cotone:

 

 

6201 12 10

di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6201 12 90

di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6201 13

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6201 13 10

di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6201 13 90

di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6201 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri:

 

 

6201 91 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6201 92 00

di cotone

12

p/st

6201 93 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6201 99 00

di altre materie tessili

12

p/st

6202

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204:

 

 

 

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:

 

 

6202 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6202 12

di cotone:

 

 

6202 12 10

di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6202 12 90

di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6202 13

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6202 13 10

di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6202 13 90

di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6202 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri:

 

 

6202 91 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6202 92 00

di cotone

12

p/st

6202 93 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6202 99 00

di altre materie tessili

12

p/st

6203

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:

 

 

 

Vestiti o completi:

 

 

6203 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6203 12 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6203 19

di altre materie tessili:

 

 

6203 19 10

di cotone

12

p/st

6203 19 30

di fibre artificiali

12

p/st

6203 19 90

altre

12

p/st

 

Insiemi:

 

 

6203 21 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6203 22

di cotone:

 

 

6203 22 10

da lavoro

12

p/st

6203 22 80

altri

12

p/st

6203 23

di fibre sintetiche:

 

 

6203 23 10

da lavoro

12

p/st

6203 23 80

altri

12

p/st

6203 29

di altre materie tessili:

 

 

 

di fibre artificiali:

 

 

6203 29 11

da lavoro

12

p/st

6203 29 18

altri

12

p/st

6203 29 90

altre

12

p/st

 

Giacche:

 

 

6203 31 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6203 32

di cotone:

 

 

6203 32 10

da lavoro

12

p/st

6203 32 90

altre

12

p/st

6203 33

di fibre sintetiche:

 

 

6203 33 10

da lavoro

12

p/st

6203 33 90

altre

12

p/st

6203 39

di altre materie tessili:

 

 

 

di fibre artificiali:

 

 

6203 39 11

da lavoro

12

p/st

6203 39 19

altre

12

p/st

6203 39 90

altre

12

p/st

 

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

 

 

6203 41

di lana o di peli fini:

 

 

6203 41 10

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

12

p/st

6203 41 30

Tute con bretelle (salopettes)

12

p/st

6203 41 90

altri

12

p/st

6203 42

di cotone:

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

 

 

6203 42 11

da lavoro

12

p/st

 

altri:

 

 

6203 42 31

di tessuti detti «Denim»

12

p/st

6203 42 33

di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

12

p/st

6203 42 35

altri

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes):

 

 

6203 42 51

da lavoro

12

p/st

6203 42 59

altre

12

p/st

6203 42 90

altri

12

p/st

6203 43

di fibre sintetiche:

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

 

 

6203 43 11

da lavoro

12

p/st

6203 43 19

altri

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes):

 

 

6203 43 31

da lavoro

12

p/st

6203 43 39

altre

12

p/st

6203 43 90

altri

12

p/st

6203 49

di altre materie tessili:

 

 

 

di fibre artificiali:

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

 

 

6203 49 11

da lavoro

12

p/st

6203 49 19

altri

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes):

 

 

6203 49 31

da lavoro

12

p/st

6203 49 39

altre

12

p/st

6203 49 50

altri

12

p/st

6203 49 90

altri

12

p/st

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:

 

 

 

Abiti a giacca (tailleurs):

 

 

6204 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6204 12 00

di cotone

12

p/st

6204 13 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6204 19

di altre materie tessili:

 

 

6204 19 10

di fibre artificiali

12

p/st

6204 19 90

altre

12

p/st

 

Insiemi:

 

 

6204 21 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6204 22

di cotone:

 

 

6204 22 10

da lavoro

12

p/st

6204 22 80

altri

12

p/st

6204 23

di fibre sintetiche:

 

 

6204 23 10

da lavoro

12

p/st

6204 23 80

altri

12

p/st

6204 29

di altre materie tessili:

 

 

 

di fibre artificiali:

 

 

6204 29 11

da lavoro

12

p/st

6204 29 18

altri

12

p/st

6204 29 90

altri

12

p/st

 

Giacche:

 

 

6204 31 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6204 32

di cotone:

 

 

6204 32 10

da lavoro

12

p/st

6204 32 90

altre

12

p/st

6204 33

di fibre sintetiche:

 

 

6204 33 10

da lavoro

12

p/st

6204 33 90

altre

12

p/st

6204 39

di altre materie tessili:

 

 

 

di fibre artificiali:

 

 

6204 39 11

da lavoro

12

p/st

6204 39 19

altre

12

p/st

6204 39 90

altre

12

p/st

 

Abiti interi:

 

 

6204 41 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6204 42 00

di cotone

12

p/st

6204 43 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6204 44 00

di fibre artificiali

12

p/st

6204 49

di altre materie tessili:

 

 

6204 49 10

di seta o di cascami di seta

12

p/st

6204 49 90

altri

12

p/st

 

Gonne e gonne-pantaloni:

 

 

6204 51 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6204 52 00

di cotone

12

p/st

6204 53 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6204 59

di altre materie tessili:

 

 

6204 59 10

di fibre artificiali

12

p/st

6204 59 90

altre

12

p/st

 

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

 

 

6204 61

di lana o di peli fini:

 

 

6204 61 10

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

12

p/st

6204 61 85

altri

12

p/st

6204 62

di cotone:

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

 

 

6204 62 11

da lavoro

12

p/st

 

altre:

 

 

6204 62 31

di tessuti detti «Denim»

12

p/st

6204 62 33

di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

12

p/st

6204 62 39

altri

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes):

 

 

6204 62 51

da lavoro

12

p/st

6204 62 59

altre

12

p/st

6204 62 90

altri

12

p/st

6204 63

di fibre sintetiche:

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

 

 

6204 63 11

da lavoro

12

p/st

6204 63 18

altre

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes):

 

 

6204 63 31

da lavoro

12

p/st

6204 63 39

altre

12

p/st

6204 63 90

altri

12

p/st

6204 69

di altre materie tessili:

 

 

 

di fibre artificiali:

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

 

 

6204 69 11

da lavoro

12

p/st

6204 69 18

altri

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes):

 

 

6204 69 31

da lavoro

12

p/st

6204 69 39

altre

12

p/st

6204 69 50

altri

12

p/st

6204 69 90

altri

12

p/st

6205

Camicie e camicette per uomo o ragazzo:

 

 

6205 10 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6205 20 00

di cotone

12

p/st

6205 30 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6205 90

di altre materie tessili:

 

 

6205 90 10

di lino o di ramiè

12

p/st

6205 90 90

altre

12

p/st

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:

 

 

6206 10 00

di seta o di cascami di seta

12

p/st

6206 20 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6206 30 00

di cotone

12

p/st

6206 40 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6206 90

di altre materie tessili:

 

 

6206 90 10

di lino o di ramiè

12

p/st

6206 90 90

altre

12

p/st

6207

Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:

 

 

 

Slips e mutande:

 

 

6207 11 00

di cotone

12

p/st

6207 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Camicie da notte e pigiami:

 

 

6207 21 00

di cotone

12

p/st

6207 22 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6207 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri:

 

 

6207 91 00

di cotone

12

6207 92 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

6207 99 00

di altre materie tessili

12

6208

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:

 

 

 

Sottovesti o sottabiti e sottogonne:

 

 

6208 11 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6208 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Camicie da notte e pigiami:

 

 

6208 21 00

di cotone

12

p/st

6208 22 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6208 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri:

 

 

6208 91 00

di cotone

12

6208 92 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

6208 99 00

di altre materie tessili

12

6209

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):

 

 

6209 10 00

di lana o di peli fini

10,5

6209 20 00

di cotone

10,5

6209 30 00

di fibre sintetiche

10,5

6209 90 00

di altre materie tessili

10,5

6210

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907:

 

 

6210 10

con prodotti delle voci 5602 o 5603:

 

 

6210 10 10

con prodotti della voce 5602

12

6210 10 90

con prodotti della voce 5603

12

6210 20 00

altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

12

p/st

6210 30 00

altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

12

p/st

6210 40 00

altri indumenti per uomo o ragazzo

12

6210 50 00

altri indumenti per donna o ragazza

12

6211

Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti:

 

 

 

Costumi, mutandine e slips da bagno:

 

 

6211 11 00

per uomo o ragazzo

12

p/st

6211 12 00

per donna o ragazza

12

p/st

6211 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci

12

p/st

 

altri indumenti per uomo o ragazzo:

 

 

6211 31 00

di lana o di peli fini

12

6211 32

di cotone:

 

 

6211 32 10

Indumenti da lavoro

12

 

Tute sportive (trainings), con fodera:

 

 

6211 32 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

altri:

 

 

6211 32 41

Parti superiori

12

p/st

6211 32 42

Parti inferiori

12

p/st

6211 32 90

altri

12

6211 33

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6211 33 10

Indumenti da lavoro

12

 

Tute sportive (trainings), con fodera:

 

 

6211 33 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

altri:

 

 

6211 33 41

Parti superiori

12

p/st

6211 33 42

Parti inferiori

12

p/st

6211 33 90

altri

12

6211 39 00

di altre materie tessili

12

 

altri indumenti per donna o ragazza:

 

 

6211 41 00

di lana o di peli fini

12

6211 42

di cotone:

 

 

6211 42 10

Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

12

 

Tute sportive (trainings), con fodera:

 

 

6211 42 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

altri:

 

 

6211 42 41

Parti superiori

12

p/st

6211 42 42

Parti inferiori

12

p/st

6211 42 90

altri

12

6211 43

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6211 43 10

Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

12

 

Tute sportive (trainings), con fodera:

 

 

6211 43 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

altri:

 

 

6211 43 41

Parti superiori

12

p/st

6211 43 42

Parti inferiori

12

p/st

6211 43 90

altri

12

6211 49 00

di altre materie tessili

12

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:

 

 

6212 10

Reggiseno e bustini:

 

 

6212 10 10

presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip

6,5

p/st

6212 10 90

altri

6,5

p/st

6212 20 00

Guaine e guaine-mutandine

6,5

p/st

6212 30 00

Modellatori

6,5

p/st

6212 90 00

altri

6,5

6213

Fazzoletti da naso e da taschino:

 

 

6213 10 00

di seta o di cascami di seta

10

p/st

6213 20 00

di cotone

10

p/st

6213 90 00

di altre materie tessili

10

p/st

6214

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

6214 10 00

di seta o di cascami di seta

8

p/st

6214 20 00

di lana o di peli fini

8

p/st

6214 30 00

di fibre sintetiche

8

p/st

6214 40 00

di fibre artificiali

8

p/st

6214 90

di altre materie tessili:

 

 

6214 90 10

di cotone

8

p/st

6214 90 90

altri

8

p/st

6215

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte:

 

 

6215 10 00

di seta o di cascami di seta

6,3

p/st

6215 20 00

di fibre sintetiche o artificiali

6,3

p/st

6215 90 00

di altre materie tessili

6,3

p/st

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

7,6

pa

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

6217 10 00

Accessori

6,3

6217 90 00

Parti

12

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Note

1.

Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.

2.

Il sottocapitolo I non comprende:

a)

i prodotti dei capitoli da 56 a 62;

b)

gli oggetti da rigattiere della voce 6309.

3.

La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:

a)

gli oggetti di materie tessili:

indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti,

coperte,

biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,

manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;

b)

calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.

Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

presentare tracce apprezzabili di uso, e

essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI

6301

Coperte:

 

 

6301 10 00

Coperte a riscaldamento elettrico

6,9

p/st

6301 20

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:

 

 

6301 20 10

a maglia

12

p/st

6301 20 90

altre

12

p/st

6301 30

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:

 

 

6301 30 10

a maglia

12

p/st

6301 30 90

altre

7,5

p/st

6301 40

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche:

 

 

6301 40 10

a maglia

12

p/st

6301 40 90

altre

12

p/st

6301 90

altre coperte:

 

 

6301 90 10

a maglia

12

p/st

6301 90 90

altre

12

p/st

6302

Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:

 

 

6302 10 00

Biancheria da letto a maglia

12

 

altra biancheria da letto, stampata:

 

 

6302 21 00

di cotone

12

6302 22

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6302 22 10

di stoffe non tessute

6,9

6302 22 90

altra

12

6302 29

di altre materie tessili:

 

 

6302 29 10

di lino o di ramiè

12

6302 29 90

altra

12

 

altra biancheria da letto:

 

 

6302 31 00

di cotone

12

6302 32

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6302 32 10

di stoffe non tessute

6,9

6302 32 90

altra

12

6302 39

di altre materie tessili:

 

 

6302 39 20

di lino o di ramiè

12

6302 39 90

altra

12

6302 40 00

Biancheria da tavola a maglia

12

 

altra biancheria da tavola:

 

 

6302 51 00

di cotone

12

6302 52 00

di lino

12

6302 53

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6302 53 10

di stoffe non tessute

6,9

6302 53 90

altra

12

6302 59 00

di altre materie tessili

12

6302 60 00

Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

12

 

altra:

 

 

6302 91 00

di cotone

12

6302 92 00

di lino

12

6302 93

di fibre sintetiche o artificiali:

 

 

6302 93 10

di stoffe non tessute

6,9

6302 93 90

altra

12

6302 99 00

di altre materie tessili

12

6303

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:

 

 

 

a maglia:

 

 

6303 11 00

di cotone

12

m2

6303 12 00

di fibre sintetiche

12

m2

6303 19 00

di altre materie tessili

12

m2

 

altri:

 

 

6303 91 00

di cotone

12

m2

6303 92

di fibre sintetiche:

 

 

6303 92 10

di stoffe non tessute

6,9

m2

6303 92 90

altri

12

m2

6303 99

di altre materie tessili:

 

 

6303 99 10

di stoffe non tessute

6,9

m2

6303 99 90

altri

12

m2

6304

Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:

 

 

 

Copriletto:

 

 

6304 11 00

a maglia

12

p/st

6304 19

altri:

 

 

6304 19 10

di cotone

12

p/st

6304 19 30

di lino o di ramiè

12

p/st

6304 19 90

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri:

 

 

6304 91 00

a maglia

12

6304 92 00

di cotone, diversi da quelli a maglia

12

6304 93 00

diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche

12

6304 99 00

diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili

12

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio:

 

 

6305 10

di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:

 

 

6305 10 10

usati

2

6305 10 90

altri

4

6305 20 00

di cotone

7,2

 

di materie tessili sintetiche o artificiali:

 

 

6305 32

Contenitori flessibili per merci alla rinfusa:

 

 

 

ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:

 

 

6305 32 11

a maglia

12

 

altri:

 

 

6305 32 81

di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2

7,2

6305 32 89

di tessuti di peso superiore a 120 g per m2

7,2

6305 32 90

altri

7,2

6305 33

altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:

 

 

6305 33 10

a maglia

12

 

altri:

 

 

6305 33 91

di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2

7,2

6305 33 99

di tessuti di peso superiore a 120 g per m2

7,2

6305 39 00

altri

7,2

6305 90 00

di altre materie tessili

6,2

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

 

Copertoni e tende per l'esterno:

 

 

6306 11 00

di cotone

12

6306 12 00

di fibre sintetiche

12

6306 19 00

di altre materie tessili

12

 

Tende:

 

 

6306 21 00

di cotone

12

6306 22 00

di fibre sintetiche

12

6306 29 00

di altre materie tessili

12

 

Vele:

 

 

6306 31 00

di fibre sintetiche

12

6306 39 00

di altre materie tessili

12

 

Materassi pneumatici:

 

 

6306 41 00

di cotone

12

p/st

6306 49 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri:

 

 

6306 91 00

di cotone

12

6306 99 00

di altre materie tessili

12

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:

 

 

6307 10

Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:

 

 

6307 10 10

a maglia

12

6307 10 30

di stoffe non tessute

6,9

6307 10 90

altri

7,7

6307 20 00

Cinture e giubbotti di salvataggio

6,3

6307 90

altri:

 

 

6307 90 10

a maglia

12

 

altri:

 

 

6307 90 91

di feltro

6,3

6307 90 99

altri

6,3

II.ASSORTIMENTI

6308 00 00

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

12

III.OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

6309 00 00

Oggetti da rigattiere

5,3

6310

Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso:

 

 

6310 10

selezionati:

 

 

6310 10 10

di lana, di peli fini o grossolani

esenzione

6310 10 30

di lino o di cotone

esenzione

6310 10 90

di altre materie tessili

esenzione

6310 90 00

altri

esenzione

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi suole riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva;

b)

le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);

c)

le calzature usate della voce 6309;

d)

gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812);

e)

le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);

f)

le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).

2.

Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).

3.

Ai sensi di questo capitolo:

a)

i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni;

b)

l'espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti della voce 4107 e delle voci da 4112 a 4114.

4.

Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:

a)

la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;

b)

la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:

a)

le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b)

le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

Nota complementare

1.

Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come «rinforzi» tutti i pezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.

2.

Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (ad es. durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:

 

 

6401 10

Calzature con puntale protettivo di metallo:

 

 

6401 10 10

con tomaie di gomma

17

pa

6401 10 90

con tomaie di materia plastica

17

pa

 

altre calzature:

 

 

6401 91 00

che ricoprono il ginocchio

17

pa

6401 92

che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:

 

 

6401 92 10

con tomaie di gomma

17

pa

6401 92 90

con tomaie di materia plastica

17

pa

6401 99 00

altre

17

pa

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:

 

 

 

Calzature per lo sport:

 

 

6402 12

Calzature da sci e calzature per il surf da neve:

 

 

6402 12 10

Calzature da sci

17

pa

6402 12 90

Calzature per il surf da neve

17

pa

6402 19 00

altre

17

pa

6402 20 00

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

17

pa

6402 30 00

altre calzature con puntale protettivo di metallo

17

pa

 

altre calzature:

 

 

6402 91 00

che ricoprono la caviglia

17

pa

6402 99

altre:

 

 

6402 99 10

con tomaie di gomma

17

pa

 

con tomaie di materia plastica:

 

 

 

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

 

 

6402 99 31

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

17

pa

6402 99 39

altre

17

pa

6402 99 50

Pantofole ed altre calzature da camera

17

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza:

 

 

6402 99 91

inferiore a 24 cm

17

pa

 

uguale o superiore a 24 cm:

 

 

6402 99 93

Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna

17

pa

 

altre:

 

 

6402 99 96

per uomo

17

pa

6402 99 98

per donna

17

pa

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

 

 

 

Calzature per lo sport:

 

 

6403 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

8

pa

6403 19 00

altre

8

pa

6403 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

8

pa

6403 30 00

Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo

8

pa

6403 40 00

altre calzature, con puntale protettivo di metallo

8

pa

 

altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

 

 

6403 51

che ricoprono la caviglia:

 

 

 

che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

 

 

6403 51 11

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm:

 

 

6403 51 15

per uomo

8

pa

6403 51 19

per donna

8

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza:

 

 

6403 51 91

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm:

 

 

6403 51 95

per uomo

8

pa

6403 51 99

per donna

8

pa

6403 59

altre:

 

 

 

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

 

 

6403 59 11

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

5

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza:

 

 

6403 59 31

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm:

 

 

6403 59 35

per uomo

8

pa

6403 59 39

per donna

8

pa

6403 59 50

Pantofole ed altre calzature da camera

8

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza:

 

 

6403 59 91

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm:

 

 

6403 59 95

per uomo

8

pa

6403 59 99

per donna

8

pa

 

altre calzature:

 

 

6403 91

che ricoprono la caviglia:

 

 

 

che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

 

 

6403 91 11

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm:

 

 

6403 91 13

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

altre:

 

 

6403 91 16

per uomo

8

pa

6403 91 18

per donna

8

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza:

 

 

6403 91 91

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm:

 

 

6403 91 93

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

altre:

 

 

6403 91 96

per uomo

8

pa

6403 91 98

per donna

5

pa

6403 99

altre:

 

 

 

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

 

 

6403 99 11

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

8

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza:

 

 

6403 99 31

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm:

 

 

6403 99 33

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

altre:

 

 

6403 99 36

per uomo

8

pa

6403 99 38

per donna

5

pa

6403 99 50

Pantofole ed altre calzature da camera

8

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza:

 

 

6403 99 91

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm:

 

 

6403 99 93

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

altre:

 

 

6403 99 96

per uomo

8

pa

6403 99 98

per donna

7

pa

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:

 

 

 

Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica:

 

 

6404 11 00

Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

17

pa

6404 19

altre:

 

 

6404 19 10

Pantofole ed altre calzature da camera

17

pa

6404 19 90

altre

17

pa

6404 20

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito:

 

 

6404 20 10

Pantofole ed altre calzature da camera

17

pa

6404 20 90

altre

17

pa

6405

Altre calzature:

 

 

6405 10 00

con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

3,5

pa

6405 20

con tomaie di materie tessili:

 

 

6405 20 10

con suole esterne di legno o di sughero

3,5

pa

 

con suole esterne di altre materie:

 

 

6405 20 91

Pantofole ed altre calzature da camera

4

pa

6405 20 99

altre

4

pa

6405 90

altre:

 

 

6405 90 10

con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito

17

pa

6405 90 90

con suole esterne di altre materie

4

pa

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

 

 

6406 10

Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:

 

 

 

di cuoio naturale:

 

 

6406 10 11

Tomaie

3

6406 10 19

Parti di tomaie

3

6406 10 90

di altre materie

3

6406 20

Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica:

 

 

6406 20 10

di gomma

3

6406 20 90

di materia plastica

3

 

altri:

 

 

6406 91 00

di legno

3

6406 99

di altre materie:

 

 

6406 99 10

Ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti

3

6406 99 30

Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne

3

pa

6406 99 50

Suole interne ed altri accessori amovibili

3

6406 99 60

Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

3

6406 99 80

altre

3

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;

b)

i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812);

c)

i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

2.

La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6501 00 00

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

2,7

p/st

6502 00 00

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

esenzione

p/st

6503 00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti:

 

 

6503 00 10

di feltro di peli o di lana e peli

5,7

p/st

6503 00 90

altri

2,7

p/st

6504 00 00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

esenzione

p/st

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:

 

 

6505 10 00

Retine per capelli

2,7

6505 90

altri:

 

 

6505 90 10

Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo

2,7

p/st

6505 90 30

Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

2,7

p/st

6505 90 90

altri

2,7

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

 

 

6506 10

Copricapo di sicurezza:

 

 

6506 10 10

di materia plastica

2,7

p/st

6506 10 80

di altre materie

2,7

p/st

 

altri:

 

 

6506 91 00

di gomma o di materia plastica

2,7

p/st

6506 92 00

di pelli da pellicceria naturali

2,7

p/st

6506 99 00

di altre materie

2,7

p/st

6507 00 00

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

2,7

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le canne metriche e simili (voce 9017);

b)

i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);

c)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

2.

La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili):

 

 

6601 10 00

Ombrelloni da giardino e simili

4,7

p/st

 

altri:

 

 

6601 91 00

con fusto o manico telescopico

4,7

p/st

6601 99

altri:

 

 

 

con spoglie di tessuti di materie tessili:

 

 

6601 99 11

di fibre sintetiche o artificiali

4,7

p/st

6601 99 19

di altre materie tessili

4,7

p/st

6601 99 90

altri

4,7

p/st

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

2,7

6603

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:

 

 

6603 10 00

Impugnature e pomi

2,7

6603 20 00

Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

5,2

6603 90 00

altri

5

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);

b)

i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);

c)

le calzature (capitolo 64);

d)

le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);

e)

i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);

f)

i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

2.

La voce 6701 non comprende:

a)

gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce 9404;

b)

gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;

c)

i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.

3.

La voce 6702 non comprende:

a)

gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);

b)

le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6701 00 00

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce, e dai calami e dagli stelidi piume, lavorati

2,7

6702

Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali:

 

 

6702 10 00

di materie plastiche

4,7

6702 90 00

di altre materie

4,7

6703 00 00

Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

1,7

6704

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove:

 

 

 

di materie tessili sintetiche:

 

 

6704 11 00

Parrucche complete

2,2

6704 19 00

altri

2,2

6704 20 00

di capelli

2,2

6704 90 00

di altre materie

2,2

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti del capitolo 25;

b)

le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);

c)

i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);

d)

gli oggetti del capitolo 71;

e)

gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;

f)

le pietre litografiche della voce 8442;

g)

gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;

h)

le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;

ij)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);

m)

gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio: bottoni), della voce 9609 (per esempio: matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);

n)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2.

Ai sensi della voce 6802 l'espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6801 00 00

Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

esenzione

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

 

 

6802 10 00

Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

esenzione

 

altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

 

 

6802 21 00

Marmo, travertino e alabastro

1,7

6802 22 00

altre pietre calcaree

1,7

6802 23 00

Granito

1,7

6802 29 00

altre pietre

1,7

 

altri:

 

 

6802 91

Marmo, travertino e alabastro:

 

 

6802 91 10

Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito

1,7

6802 91 90

altro

1,7

6802 92

altre pietre calcaree:

 

 

6802 92 10

lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite

1,7

6802 92 90

altre

1,7

6802 93

Granito:

 

 

6802 93 10

lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

esenzione

6802 93 90

altro

1,7

6802 99

altre pietre:

 

 

6802 99 10

lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

esenzione

6802 99 90

altre

1,7

6803 00

Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:

 

 

6803 00 10

Ardesia per tetti o per facciate

1,7

6803 00 90

altri

1,7

6804

Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:

 

 

6804 10 00

Mole per macinare o per sfibrare

esenzione

 

altre mole ed oggetti simili:

 

 

6804 21 00

di diamante naturale o sintetico, agglomerato

1,7

6804 22

di altri abrasivi agglomerati o di ceramica:

 

 

 

di abrasivi artificiali, con agglomerante:

 

 

 

di resine sintetiche o artificiali:

 

 

6804 22 12

non rinforzati

esenzione

6804 22 18

rinforzati

esenzione

6804 22 30

di ceramica o di silicato

esenzione

6804 22 50

di altre materie

esenzione

6804 22 90

altri

esenzione

6804 23 00

di pietre naturali

esenzione

6804 30 00

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

esenzione

6805

Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:

 

 

6805 10 00

applicati solamente su tessuto di materie tessili

1,7

6805 20 00

applicati solamente su carta o cartone

1,7

6805 30

applicati su altre materie:

 

 

6805 30 10

applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone

1,7

6805 30 20

applicati su fibra vulcanizzata

1,7

6805 30 80

altri

1,7

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69:

 

 

6806 10 00

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

esenzione

6806 20

Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro:

 

 

6806 20 10

Argille espanse

esenzione

6806 20 90

altri

esenzione

6806 90 00

altri

esenzione

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile):

 

 

6807 10

in rotoli:

 

 

6807 10 10

Oggetti da rivestimento

esenzione

m2

6807 10 90

altri

esenzione

6807 90 00

altri

esenzione

6808 00 00

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

1,7

6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:

 

 

 

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:

 

 

6809 11 00

unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone

1,7

m2

6809 19 00

altri

1,7

m2

6809 90 00

altri lavori

1,7

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:

 

 

 

Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:

 

 

6810 11

Blocchi e mattoni da costruzione:

 

 

6810 11 10

di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)

1,7

6810 11 90

altri

1,7

6810 19

altri:

 

 

6810 19 10

Tegole

1,7

 

Quadrelli o piastrelle:

 

 

6810 19 31

di calcestruzzo

1,7

m2

6810 19 39

altri

1,7

m2

6810 19 90

altri

1,7

 

altri lavori:

 

 

6810 91

Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:

 

 

6810 91 10

Elementi di pavimento

1,7

6810 91 90

altri

1,7

6810 99 00

altri

1,7

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:

 

 

6811 10 00

Lastre ondulate

1,7

6811 20

altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili:

 

 

6811 20 11

Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm

1,7

m2

6811 20 80

altri

1,7

6811 30 00

Tubi, guaine ed accessori per tubazioni

1,7

6811 90 00

altri lavori

1,7

6812

Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813:

 

 

6812 50 00

Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

3,7

6812 60 00

Carta, cartoni e feltri

3,7

6812 70 00

Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

3,7

6812 90

altri:

 

 

6812 90 10

destinati ad aeromobili civili (148)

esenzione

 

altri:

 

 

6812 90 30

Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

1,7

6812 90 80

altri

3,7

6813

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:

 

 

6813 10

Guarnizioni per freni:

 

 

6813 10 10

a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili (148)

esenzione

6813 10 90

altre

2,7

6813 90

altre:

 

 

6813 90 10

a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinati ad aeromobili civili (148)

esenzione

6813 90 90

altre

2,7

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie:

 

 

6814 10 00

Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto

1,7

6814 90 00

altri

1,7

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:

 

 

6815 10

Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici:

 

 

6815 10 10

Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio

esenzione

6815 10 90

altri

esenzione

6815 20 00

Lavori di torba

esenzione

 

altri lavori:

 

 

6815 91 00

contenenti magnesite, dolomite o cromite

esenzione

6815 99

altri:

 

 

6815 99 10

di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico

esenzione

6815 99 90

altri

esenzione

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

Note

1.

Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti della voce 2844;

b)

gli oggetti della voce 6804;

c)

gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;

d)

i cermet della voce 8113;

e)

gli oggetti del capitolo 82;

f)

gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;

g)

i denti artificiali di ceramica della voce 9021;

h)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);

ij)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

k)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

l)

gli oggetti della voce 9606 (per esempio: bottoni) o della voce 9614 (per esempio: pipe);

m)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI

6901 00 00

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

2

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

 

 

6902 10 00

contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3)

2

6902 20

contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti:

 

 

6902 20 10

contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO2)

2

 

altri:

 

 

6902 20 91

contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al2O3)

2

6902 20 99

altri

2

6902 90 00

altri

2

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

 

 

6903 10 00

contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

5

6903 20

contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2):

 

 

6903 20 10

contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al2O3)

5

6903 20 90

contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al2O3)

5

6903 90

altri:

 

 

6903 90 10

contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

5

6903 90 90

altri

5

II.ALTRI PRODOTTI

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:

 

 

6904 10 00

Mattoni da costruzione

2

p/st

6904 90 00

altri

2

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:

 

 

6905 10 00

Tegole

esenzione

p/st

6905 90 00

altre

esenzione

6906 00 00

Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

esenzione

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:

 

 

6907 10 00

Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

5

m2

6907 90

altri:

 

 

6907 90 10

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

5

m2

 

altre:

 

 

6907 90 91

di grès

5

m2

6907 90 93

di maiolica o di terraglia

5

m2

6907 90 99

altre

5

m2

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:

 

 

6908 10

Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm:

 

 

6908 10 10

di terracotta comune

7

m2

6908 10 90

altri

7

m2

6908 90

altri:

 

 

 

di terracotta comune:

 

 

6908 90 11

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

6

m2

 

altre, il cui più grande spessore è:

 

 

6908 90 21

inferiore o uguale a 15 mm

5

m2

6908 90 29

superiore a 15 mm

5

m2

 

altri:

 

 

6908 90 31

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

5

m2

 

altre:

 

 

6908 90 51

di superficie non superiore a 90 cm2

7

m2

 

altre:

 

 

6908 90 91

di grès

5

m2

6908 90 93

di maiolica o di terraglia

5

m2

6908 90 99

altre

5

m2

6909

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:

 

 

 

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:

 

 

6909 11 00

di porcellana

5

6909 12 00

Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

5

6909 19 00

altri

5

6909 90 00

altri

5

6910

Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:

 

 

6910 10 00

di porcellana

7

6910 90 00

altri

7

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana:

 

 

6911 10 00

Oggetti per il servizio da tavola o da cucina

12

6911 90 00

altri

12

6912 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana:

 

 

6912 00 10

di terracotta comune

5

6912 00 30

di grès

5,5

6912 00 50

di maiolica o di terraglia

9

6912 00 90

altri

7

6913

Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:

 

 

6913 10 00

di porcellana

6

6913 90

altri:

 

 

6913 90 10

di terracotta comune

3,5

 

altri:

 

 

6913 90 91

di grès

6

6913 90 93

di maiolica o di terraglia

6

6913 90 99

altri

6

6914

Altri lavori di ceramica:

 

 

6914 10 00

di porcellana

5

6914 90

altri:

 

 

6914 90 10

di terracotta comune

3

6914 90 90

altri

3

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);

b)

gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);

c)

i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;

d)

le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;

e)

gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;

f)

giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;

g)

i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

2.

Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:

a)

non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;

b)

il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;

c)

per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.

3.

I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

4.

Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:

a)

le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;

b)

le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.

5.

Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 7013 21, 7013 31 e 7013 91 l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7001 00

Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa:

 

 

7001 00 10

Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro

esenzione

 

Vetro in massa:

 

 

7001 00 91

Vetro da ottica

3

7001 00 99

altro

esenzione

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato:

 

 

7002 10 00

Biglie

3

7002 20

Barre e bacchette:

 

 

7002 20 10

di vetro da ottica

3

7002 20 90

altri

3

 

Tubi:

 

 

7002 31 00

di quarzo o di altra silice fusi

3

7002 32 00

di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

3

7002 39 00

altri

3

7003

Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

 

 

 

Lastre e fogli, non armati:

 

 

7003 12

colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:

 

 

7003 12 10

di vetro da ottica

3

m2

 

altri:

 

 

7003 12 91

con strato non riflettente

3

m2

7003 12 99

altri

3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

m2

7003 19

altri:

 

 

7003 19 10

di vetro da ottica

3

m2

7003 19 90

altri

3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

m2

7003 20 00

Lastre e fogli, armati

3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7003 30 00

Profilati

3

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

 

 

7004 20

Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente:

 

 

7004 20 10

Vetro da ottica

3

m2

 

altri:

 

 

7004 20 91

con strato non riflettente

3

m2

7004 20 99

altri

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7004 90

altro vetro:

 

 

7004 90 10

Vetro da ottica

3

m2

7004 90 70

Vetro detto di «orticoltura»

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

 

altri, di spessore:

 

 

7004 90 92

inferiore o uguale a 2,5 mm

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7004 90 98

superiore a 2,5 mm

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7005

Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

 

 

7005 10

Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente:

 

 

7005 10 05

con strato non riflettente

3

m2

 

altro, di spessore:

 

 

7005 10 25

inferiore o uguale a 3,5 mm

2

m2

7005 10 30

superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

2

m2

7005 10 80

superiore a 4,5 mm

2

m2

 

altro vetro non armato:

 

 

7005 21

colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato:

 

 

7005 21 25

di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm

2

m2

7005 21 30

di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

2

m2

7005 21 80

di spessore superiore a 4,5 mm

2

m2

7005 29

altro:

 

 

7005 29 25

di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm

2

m2

7005 29 35

di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

2

m2

7005 29 80

di spessore superiore a 4,5 mm

2

m2

7005 30 00

Vetro armato

2

m2

7006 00

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

7006 00 10

Vetro da ottica

3

7006 00 90

altro

3

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:

 

 

 

Vetri temperati:

 

 

7007 11

di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

 

 

7007 11 10

di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori

3

7007 11 90

altri

3

7007 19

altri:

 

 

7007 19 10

smaltati

3

m2

7007 19 20

colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

3

m2

7007 19 80

altri

3

m2

 

Vetri formati da fogli aderenti fra loro:

 

 

7007 21

di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

 

 

7007 21 10

Parabrezza, non incorniciati, destinati agli aeromobili civili (149)

esenzione

 

altri:

 

 

7007 21 91

di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori

3

7007 21 99

altri

3

7007 29 00

altri

3

m2

7008 00

Vetri isolanti a pareti multiple:

 

 

7008 00 20

colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

3

m2

 

altri:

 

 

7008 00 81

formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto

3

m2

7008 00 89

altri

3

m2

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:

 

 

7009 10 00

Specchi retrovisivi per veicoli

4

p/st

 

altri:

 

 

7009 91 00

non incorniciati

4

7009 92 00

incorniciati

4

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:

 

 

7010 10 00

Ampolle

3

p/st

7010 20 00

Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

5

7010 90

altri:

 

 

7010 90 10

Barattoli per sterilizzare

5

p/st

 

altri:

 

 

7010 90 21

ottenuti a partire da un tubo di vetro

5

p/st

 

altri, di capacità nominale:

 

 

7010 90 31

di 2,5 l o più

5

p/st

 

di meno di 2,5 l:

 

 

 

per prodotti alimentari e bevande:

 

 

 

Bottiglie e boccette:

 

 

 

di vetro non colorato, di capacità nominale:

 

 

7010 90 41

di 1 l o più

5

p/st

7010 90 43

superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

5

p/st

7010 90 45

0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

5

p/st

7010 90 47

inferiore a 0,15 l

5

p/st

 

di vetro colorato, di capacità nominale:

 

 

7010 90 51

di 1 l o più

5

p/st

7010 90 53

superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

5

p/st

7010 90 55

0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

5

p/st

7010 90 57

inferiore a 0,15 l

5

p/st

 

altri, di capacità nominale:

 

 

7010 90 61

di 0,25 l o più

5

p/st

7010 90 67

inferiore a 0,25 litri

5

p/st

 

per prodotti farmaceutici, di capacità nominale:

 

 

7010 90 71

superiore a 0,055 l

5

p/st

7010 90 79

inferiore o uguale a 0,055 l

5

p/st

 

per altri prodotti:

 

 

7010 90 91

di vetro non colorato

5

p/st

7010 90 99

di vetro colorato

5

p/st

7011

Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:

 

 

7011 10 00

per l'illuminazione elettrica

4

7011 20 00

per tubi catodici

4

7011 90 00

altri

4

7012 00

Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto:

 

 

7012 00 10

non finite

3

7012 00 90

finite

6

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018:

 

 

7013 10 00

Oggetti di vetroceramica

11

p/st

 

Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:

 

 

7013 21

di cristallo al piombo:

 

 

 

fabbricati a mano:

 

 

7013 21 11

incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 21 19

altri

11

p/st

 

fabbricati meccanicamente:

 

 

7013 21 91

incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 21 99

altri

11

p/st

7013 29

altri:

 

 

7013 29 10

di vetro temperato

11

p/st

 

altri:

 

 

 

fabbricati a mano:

 

 

7013 29 51

incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 29 59

altri

11

p/st

 

fabbricati meccanicamente:

 

 

7013 29 91

incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 29 99

altri

11

p/st

 

Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica:

 

 

7013 31

di cristallo al piombo:

 

 

7013 31 10

fabbricati a mano

11

p/st

7013 31 90

fabbricati meccanicamente

11

p/st

7013 32 00

di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

11

p/st

7013 39

altri:

 

 

7013 39 10

di vetro temperato

11

p/st

 

altri:

 

 

7013 39 91

fabbricati a mano

11

p/st

7013 39 99

fabbricati meccanicamente

11

p/st

 

altri oggetti:

 

 

7013 91

di cristallo al piombo:

 

 

7013 91 10

fabbricati a mano

11

p/st

7013 91 90

fabbricati meccanicamente

11

p/st

7013 99 00

altri

11

p/st

7014 00 00

Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente

3

7015

Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:

 

 

7015 10 00

Vetri da occhialeria medica

3

7015 90 00

altri

3

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:

 

 

7016 10 00

Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

8

7016 90

altri:

 

 

7016 90 10

Vetri riuniti in vetrate

3

m2

7016 90 80

altri

3 MIN 1,2 €/100 kg/br

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:

 

 

7017 10 00

di quarzo o di altra silice fusi

3

7017 20 00

di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

3

7017 90 00

altre

3

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:

 

 

7018 10

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:

 

 

 

Perle:

 

 

7018 10 11

tagliate e lucidate meccanicamente

esenzione

7018 10 19

altre

7

7018 10 30

Imitazioni di perle fini o coltivate

esenzione

 

Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini):

 

 

7018 10 51

tagliate e lucidate meccanicamente

esenzione

7018 10 59

altre

3

7018 10 90

altre

3 (150)

7018 20 00

Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

3

7018 90

altri:

 

 

7018 90 10

Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro

3

7018 90 90

altri

6

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):

 

 

 

Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:

 

 

7019 11 00

Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

7

7019 12 00

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7

7019 19

altri:

 

 

7019 19 10

di filamenti

7

7019 19 90

di fibre in fiocco

7

 

Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:

 

 

7019 31 00

Feltri (mats)

7

7019 32 00

Veli

5

7019 39 00

altri

5

7019 40 00

Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7

 

altri tessuti:

 

 

7019 51 00

di larghezza non superiore a 30 cm

7

7019 52 00

di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex

7

7019 59 00

altri

7

7019 90

altri:

 

 

7019 90 10

Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi

7

7019 90 30

Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni

7

 

altri:

 

 

7019 90 91

di fibre tessili

7

7019 90 99

altri

7

7020 00

Altri lavori di vetro:

 

 

7020 00 05

Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori

esenzione

 

altri:

 

 

7020 00 10

di quarzo o di altra silice, fusi

3

7020 00 30

di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

3

7020 00 80

altri

3

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

Note

1.

Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:

a)

da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure

b)

da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

2.

a)

Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

b)

La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

3.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);

b)

le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;

c)

i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);

d)

i catalizzatori su supporto (voce 3815);

e)

gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 2. B. del capitolo 42;

f)

gli oggetti delle voci 4303 e 4304;

g)

i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

h)

le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;

ij)

gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;

k)

gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);

l)

gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);

m)

le armi e loro parti (capitolo 93);

n)

gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;

o)

gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;

p)

le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.

4.

a)

Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.

b)

Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

c)

Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «le pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.

5.

Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:

a)

qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

b)

qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

c)

qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.

6.

Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.

7.

Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 a) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.

9.

Ai sensi della voce 7113, per «minuterie» si intendono:

a)

i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);

b)

gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

Ai sensi della stessa voce, per «oggetti di gioielleria», si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

10.

Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

11.

Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.

2.

Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.

3.

Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI

7101

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:

 

 

7101 10 00

Perle fini

esenzione

g

 

Perle coltivate:

 

 

7101 21 00

gregge

esenzione

g

7101 22 00

lavorate

esenzione

g

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:

 

 

7102 10 00

non scelti

esenzione

c/k

 

industriali:

 

 

7102 21 00

greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

esenzione

c/k

7102 29 00

altri

esenzione

c/k

 

non industriali:

 

 

7102 31 00

greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

esenzione

c/k

7102 39 00

altri

esenzione

c/k

7103

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:

 

 

7103 10 00

gregge o semplicemente segate o sgrossate

esenzione

 

altrimenti lavorate:

 

 

7103 91 00

Rubini, zaffiri e smeraldi

esenzione

g

7103 99 00

altre

esenzione

g

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:

 

 

7104 10 00

Quarzo piezoelettrico

esenzione

g

7104 20 00

altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

esenzione

g

7104 90 00

altre

esenzione

g

7105

Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche:

 

 

7105 10 00

di diamanti

esenzione

g

7105 90 00

altri

esenzione

g

II.METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere:

 

 

7106 10 00

Polveri

esenzione

g

 

altro:

 

 

7106 91

greggio:

 

 

7106 91 10

con titolo uguale o superiore a 999 ‰

esenzione

g

7106 91 90

con titolo inferiore a 999 ‰

esenzione

g

7106 92

semilavorato:

 

 

7106 92 20

con titolo uguale o superiore a 750 ‰

esenzione

g

7106 92 80

con titolo inferiore a 750 ‰

esenzione

g

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

esenzione

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere:

 

 

 

per usi non monetari:

 

 

7108 11 00

Polveri

esenzione

g

7108 12 00

greggio

esenzione

g

7108 13

semilavorato:

 

 

7108 13 10

Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm

esenzione

g

7108 13 80

altro

esenzione

g

7108 20 00

per uso monetario

esenzione

g

7109 00 00

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

esenzione

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:

 

 

 

Platino:

 

 

7110 11 00

greggio o in polvere

esenzione

g

7110 19

altro:

 

 

7110 19 10

Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm

esenzione

g

7110 19 80

altro

esenzione

g

 

Palladio:

 

 

7110 21 00

greggio o in polvere

esenzione

g

7110 29 00

altro

esenzione

g

 

Rodio:

 

 

7110 31 00

greggio o in polvere

esenzione

g

7110 39 00

altro

esenzione

g

 

Iridio, osmio e rutenio:

 

 

7110 41 00

greggi o in polvere

esenzione

g

7110 49 00

altri

esenzione

g

7111 00 00

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

esenzione

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi:

 

 

7112 30 00

Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria

esenzione

 

altri:

 

 

7112 91 00

di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

esenzione

7112 92 00

di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

esenzione

7112 99 00

altri

esenzione

III.MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI

7113

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

 

 

 

di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:

 

 

7113 11 00

di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

2,5

g

7113 19 00

di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

2,5

g

7113 20 00

di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi

4

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

 

 

 

di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:

 

 

7114 11 00

di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

2

g

7114 19 00

di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

2

g

7114 20 00

di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

2

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

 

 

7115 10 00

Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino

esenzione

7115 90

altri:

 

 

7115 90 10

di metalli preziosi

3

7115 90 90

di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:

 

 

7116 10 00

di perle fini o coltivate

esenzione

g

7116 20

di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:

 

 

 

esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini):

 

 

7116 20 11

Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori

esenzione

g

7116 20 19

altri

2,5

g

7116 20 90

altri

2,5

g

7117

Minuterie di fantasia:

 

 

 

di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:

 

 

7117 11 00

gemelli e bottoni simili

4

7117 19

altre:

 

 

7117 19 10

con parti di vetro

4

 

senza parti di vetro:

 

 

7117 19 91

dorate, argentate o platinate

4

7117 19 99

altre

4

7117 90 00

altre

4

7118

Monete:

 

 

7118 10

Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro:

 

 

7118 10 10

di argento

esenzione

g

7118 10 90

altre

esenzione

7118 90 00

altre

esenzione

g

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Note

1.

Questa sezione non comprende:

a)

i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);

b)

il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);

c)

i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;

d)

le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;

e)

gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);

f)

gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);

g)

le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);

h)

gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;

ij)

i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m)

gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);

n)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2.

Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono:

a)

gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

b)

le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);

c)

gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

3.

Nella nomenclatura, per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalo, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.

4.

Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.

5.

Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):

a)

le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;

b)

le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;

c)

i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

6.

Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.

7.

Regola sui prodotti composti:

Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.

Per l'applicazione di questa regola, si considerano:

a)

la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;

b)

le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;

c)

un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.

8.

In questa sezione, si intendono per:

a)

«Cascami ed avanzi»:

i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.

b)

«Polveri»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1.

In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:

a)

«Ghise gregge»:

le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

10 % o meno di cromo,

6 % o meno di manganese,

3 % o meno di fosforo,

8 % o meno di silicio,

10 % o meno, in totale, di altri elementi.

b)

«Ghise specolari»:

le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

c)

«Ferro-leghe»:

le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

più di 10 % di cromo,

più di 30 % di manganese,

più di 3 % di fosforo,

più di 8 % di silicio,

più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.

d)

«Acciai»:

le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

e)

«Acciai inossidabili»:

gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

f)

«Altri acciai legati»:

gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

0,3 % o più di alluminio,

0,0008 % o più di boro,

0,3 % o più di cromo,

0,3 % o più di cobalto,

0,4 % o più di rame,

0,4 % o più di piombo,

1,65 % o più di manganese,

0,08 % o più di molibdeno,

0,3 % o più di nichel,

0,06 % o più di niobio,

0,6 % o più di silicio,

0,05 % o più di titanio,

0,3 % o più di tungsteno (wolframio),

0,1 % o più di vanadio,

0,05 % o più di zirconio,

0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

g)

«Cascami lingottati di ferro o di acciaio»:

i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe.

h)

«Graniglie»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

ij)

«Semiprodotti»:

i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.

Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

k)

«Prodotti laminati piatti»:

i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

arrotolati in spire sovrapposte, o

non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

l)

«Vergella o bordione»:

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

m)

«Barre»:

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli).

Questi prodotti possono:

avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);

avere subito una torsione dopo la laminazione.

n)

«Profilati»:

i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.

o)

«Fili»:

i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

p)

«Barre forate per la perforazione»:

le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.

2.

I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.

3.

I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

Note di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Ghise gregge legate»:

le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate:

più di 0,2 % di cromo,

più di 0,3 % di rame,

più di 0,3 % di nichel,

più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

b)

«Acciai non legati automatici»:

gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

0,08 % o più di zolfo,

0,1 % o più di piombo,

più di 0,05 % di selenio,

più di 0,01 % di tellurio,

più di 0,05 % di bismuto.

c)

«Acciai al silicio detti «magnetici»»:

gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che puo conferire loro il carattere di altri acciai legati.

d)

«Acciai rapidi»:

gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo.

e)

«Acciai silico manganese»:

gli acciai che contengono, in peso:

non più di 0,7 % di carbonio,

0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e

0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

2.

La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente:

una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

Nota complementare

1.

Si considerano come:

Prodotti laminati piatti «detti magnetici» e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:

inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;

inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;

inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.

«Latta» ai sensi delle sottovoci 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.

«Acciai per utensili» ai sensi delle sottovoci 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi:

meno di 0,6 % di carbonio

e

0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio

o

4 % o più di tungsteno;

0,8 % o più di carbonio

e

0,05 % o più di vanadio;

più di 1,2 % di carbonio

e

11 % o più e non più di 15 % di cromo;

0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

e

3,8 % o più e non più di 4,3 % di nichel

e

1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno;

0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

e

1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno

e

meno di 1,2 % di nichel;

0,3 % o più di carbonio

e

meno di 5,2 % di cromo

e

0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno;

0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio

e

1,25 % o più e non più di 1,8 % di nichel

e

0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie:

 

 

7201 10

Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo:

 

 

 

contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese:

 

 

7201 10 11

con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %

1,7

7201 10 19

con tenore di silicio superiore a 1 %

1,7

7201 10 30

contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese

1,7

7201 10 90

contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese

esenzione

7201 20 00

Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

2,2

7201 50

Ghise gregge legate; ghise specolari:

 

 

7201 50 10

Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio

esenzione

7201 50 90

altre

1,7

7202

Ferro-leghe:

 

 

 

Ferromanganese:

 

 

7202 11

contenente, in peso, più di 2 % di carbonio:

 

 

7202 11 20

di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %

2,7

7202 11 80

altro

2,7

7202 19 00

altro

2,7

 

Ferrosilicio:

 

 

7202 21 00

contente, in peso, più di 55 % di sicilio

5,7 (151)

7202 29

altro:

 

 

7202 29 10

contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio

5,7 (151)

7202 29 90

altro

5,7 (151)

7202 30 00

Ferro-silico-manganese

3,7

 

Ferrocromo:

 

 

7202 41

contenente, in peso, più di 4 % di carbonio:

 

 

7202 41 10

contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio

4

7202 41 90

contenente, in peso, più di 6 % di carbonio

4

7202 49

altro:

 

 

7202 49 10

contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio

7

7202 49 50

contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio

7

7202 49 90

contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio

7

7202 50 00

Ferro-silico-cromo

2,7

7202 60 00

Ferro-nichel

esenzione

7202 70 00

Ferro-molibdeno

2,7

7202 80 00

Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

esenzione

 

altre:

 

 

7202 91 00

Ferro-titanio e ferro-silico-titanio

2,7

7202 92 00

Ferro-vanadio

2,7

7202 93 00

Ferro-niobio

esenzione

7202 99

altre:

 

 

7202 99 10

Ferro-fosforo

esenzione

7202 99 30

Ferro-silico-magnesio

2,7

7202 99 80

altre

2,7

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:

 

 

7203 10 00

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro

esenzione

7203 90 00

altri

esenzione

7204

Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:

 

 

7204 10 00

Cascami ed avanzi di ghisa

esenzione

 

Cascami ed avanzi di acciaio legati:

 

 

7204 21

di acciai inossidabili:

 

 

7204 21 10

contenenti, in peso, 8 % o più di nichel

esenzione

7204 21 90

altri

esenzione

7204 29 00

altri

esenzione

7204 30 00

Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

esenzione

 

altri cascami ed avanzi:

 

 

7204 41

Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti:

 

 

7204 41 10

Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature

esenzione

 

Spuntature di stampaggio o di taglio:

 

 

7204 41 91

in pacchetti

esenzione

7204 41 99

altri

esenzione

7204 49

altri:

 

 

7204 49 10

spezzettati

esenzione

 

altri:

 

 

7204 49 30

in pacchetti

esenzione

7204 49 90

altri

esenzione

7204 50 00

Cascami lingottati

esenzione

7205

Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio:

 

 

7205 10 00

Graniglie

esenzione

 

Polveri:

 

 

7205 21 00

di acciai legati

esenzione

7205 29 00

altre

esenzione

II.FERRO ED ACCIAI NON LEGATI

7206

Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:

 

 

7206 10 00

Lingotti

esenzione

7206 90 00

altri

esenzione

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

 

 

7207 11

di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

 

 

 

laminati od ottenuti con colata continua:

 

 

7207 11 11

di acciai automatici

esenzione

 

altri:

 

 

7207 11 14

di spessore inferiore o uguale a 130 mm

esenzione

7207 11 16

di spessore superiore a 130 mm

esenzione

7207 11 90

fucinati

esenzione

7207 12

altri, di sezione trasversale rettangolare:

 

 

7207 12 10

laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 12 90

fucinati

esenzione

7207 19

altri:

 

 

 

di sezione trasversale circolare o poligonale:

 

 

7207 19 12

laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 19 19

fucinati

esenzione

7207 19 80

altri

esenzione

7207 20

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

 

 

 

di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

 

 

 

laminati od ottenuti con colata continua:

 

 

7207 20 11

di acciai automatici

esenzione

 

altri, contenenti, in peso:

 

 

7207 20 15

0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7207 20 17

0,6 % o più di carbonio

esenzione

7207 20 19

fucinati

esenzione

 

altri, di sezione trasversale rettangolare:

 

 

7207 20 32

laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 20 39

fucinati

esenzione

 

di sezione trasversale circolare o poligonale:

 

 

7207 20 52

laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 20 59

fucinati

esenzione

7207 20 80

altri

esenzione

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:

 

 

7208 10 00

arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

esenzione

 

altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:

 

 

7208 25 00

di spessore di 4,75 mm o più

esenzione

7208 26 00

di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

esenzione

7208 27 00

di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

 

altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:

 

 

7208 36 00

di spessore superiore a 10 mm

esenzione

7208 37 00

di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

esenzione

7208 38 00

di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

esenzione

7208 39 00

di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

7208 40 00

non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

esenzione

 

altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:

 

 

7208 51

di spessore superiore a 10 mm:

 

 

7208 51 20

di spessore superiore a 15 mm

esenzione

 

di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:

 

 

7208 51 91

di 2 050 mm o più

esenzione

7208 51 98

inferiore a 2 050 mm

esenzione

7208 52

di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:

 

 

7208 52 10

laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm

esenzione

 

altri, di larghezza:

 

 

7208 52 91

di 2 050 mm o più

esenzione

7208 52 99

inferiore a 2 050 mm

esenzione

7208 53

di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:

 

 

7208 53 10

laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più

esenzione

7208 53 90

altri

esenzione

7208 54 00

di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

7208 90 00

altri

esenzione

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:

 

 

 

arrotolati, semplicemente laminati a freddo:

 

 

7209 15 00

di spessore di 3 mm o più

esenzione

7209 16

di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:

 

 

7209 16 10

detti «magnetici»

esenzione

7209 16 90

altri

esenzione

7209 17

di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:

 

 

7209 17 10

detti «magnetici»

esenzione

7209 17 90

altri

esenzione

7209 18

di spessore inferiore a 0,5 mm:

 

 

7209 18 10

detti «magnetici»

esenzione

 

altri:

 

 

7209 18 91

di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm

esenzione

7209 18 99

di spessore inferiore a 0,35 mm

esenzione

 

non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:

 

 

7209 25 00

di spessore di 3 mm o più

esenzione

7209 26

di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:

 

 

7209 26 10

detti «magnetici»

esenzione

7209 26 90

altri

esenzione

7209 27

di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:

 

 

7209 27 10

detti «magnetici»

esenzione

7209 27 90

altri

esenzione

7209 28

di spessore inferiore a 0,5 mm:

 

 

7209 28 10

detti «magnetici»

esenzione

7209 28 90

altri

esenzione

7209 90 00

altri

esenzione

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

 

 

 

stagnati:

 

 

7210 11 00

di spessore di 0,5 mm o più

esenzione

7210 12

di spessore inferiore a 0,5 mm:

 

 

7210 12 20

Latta

esenzione

7210 12 80

altri

esenzione

7210 20 00

piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno

esenzione

7210 30 00

zincati elettroliticamente

esenzione

 

zincati con altri procedimenti:

 

 

7210 41 00

ondulati

esenzione

7210 49 00

altri

esenzione

7210 50 00

rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

esenzione

 

rivestiti di alluminio:

 

 

7210 61 00

rivestiti di leghe di alluminio-zinco

esenzione

7210 69 00

altri

esenzione

7210 70

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:

 

 

7210 70 10

Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati

esenzione

7210 70 80

altri

esenzione

7210 90

altri:

 

 

7210 90 30

placcati

esenzione

7210 90 40

stagnati e stampati

esenzione

7210 90 80

altri

esenzione

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:

 

 

 

semplicemente laminati a caldo:

 

 

7211 13 00

laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo

esenzione

7211 14 00

altri, di spessore di 4,75 mm o più

esenzione

7211 19 00

altri

esenzione

 

semplicemente laminati a freddo:

 

 

7211 23

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

 

 

7211 23 20

detti «magnetici»

esenzione

 

altri:

 

 

7211 23 30

di spessore di 0,35 mm o più

esenzione

7211 23 80

di spessore inferiore a 0,35 mm

esenzione

7211 29 00

altri

esenzione

7211 90 00

altri

esenzione

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

 

 

7212 10

stagnati:

 

 

7212 10 10

Latta semplicemente trattata in superficie

esenzione

7212 10 90

altri

esenzione

7212 20 00

zincati elettroliticamente

esenzione

7212 30 00

zincati con altri procedimenti

esenzione

7212 40

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:

 

 

7212 40 20

Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati

esenzione

7212 40 80

altri

esenzione

7212 50

altrimenti rivestiti:

 

 

7212 50 20

rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

esenzione

7212 50 30

cromati o nichelati

esenzione

7212 50 40

ramati

esenzione

 

rivestiti di alluminio:

 

 

7212 50 61

rivestiti di leghe di alluminio-zinco

esenzione

7212 50 69

altri

esenzione

7212 50 90

altri

esenzione

7212 60 00

placcati

esenzione

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:

 

 

7213 10 00

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

esenzione

7213 20 00

altri, di acciai automatici

esenzione

 

altri:

 

 

7213 91

di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:

 

 

7213 91 10

del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

esenzione

7213 91 20

del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici

esenzione

 

altri:

 

 

7213 91 41

contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio

esenzione

7213 91 49

contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7213 91 70

contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio

esenzione

7213 91 90

contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio

esenzione

7213 99

altri:

 

 

7213 99 10

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7213 99 90

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

esenzione

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

 

 

7214 10 00

fucinate

esenzione

7214 20 00

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

esenzione

7214 30 00

altre, di acciai automatici

esenzione

 

altre:

 

 

7214 91

di sezione trasversale rettangolare:

 

 

7214 91 10

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7214 91 90

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

esenzione

7214 99

altre:

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

 

 

7214 99 10

del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

esenzione

 

altre, di sezione circolare con diametro:

 

 

7214 99 31

uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7214 99 39

inferiore a 80 mm

esenzione

7214 99 50

altre

esenzione

 

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

 

 

 

di sezione circolare con diametro:

 

 

7214 99 71

uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7214 99 79

inferiore a 80 mm

esenzione

7214 99 95

altre

esenzione

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati:

 

 

7215 10 00

di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

esenzione

7215 50

altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

 

 

7215 50 11

di sezione rettangolare

esenzione

7215 50 19

altre

esenzione

7215 50 80

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

esenzione

7215 90 00

altre

esenzione

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati:

 

 

7216 10 00

Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

esenzione

 

Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:

 

 

7216 21 00

Profilati a L

esenzione

7216 22 00

Profilati a T

esenzione

 

Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:

 

 

7216 31

Profilati ad U:

 

 

7216 31 10

di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm

esenzione

7216 31 90

di altezza superiore a 220 mm

esenzione

7216 32

Profilati ad I:

 

 

 

di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:

 

 

7216 32 11

ad ali a facce parallele

esenzione

7216 32 19

altri

esenzione

 

di altezza superiore a 220 mm:

 

 

7216 32 91

ad ali a facce parallele

esenzione

7216 32 99

altri

esenzione

7216 33

Profilati ad H:

 

 

7216 33 10

di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm

esenzione

7216 33 90

di altezza superiore a 180 mm

esenzione

7216 40

Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:

 

 

7216 40 10

Profilati a L

esenzione

7216 40 90

Profilati a T

esenzione

7216 50

altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo:

 

 

7216 50 10

di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm

esenzione

 

altri:

 

 

7216 50 91

Piatti a bulbo

esenzione

7216 50 99

altri

esenzione

 

Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:

 

 

7216 61

ottenuti da prodotti laminati piatti:

 

 

7216 61 10

Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti

esenzione

7216 61 90

altri

esenzione

7216 69 00

altri

esenzione

 

altri:

 

 

7216 91

ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti:

 

 

7216 91 10

Lamiere profilate (nervate)

esenzione

7216 91 80

altri

esenzione

7216 99 00

altri

esenzione

7217

Fili di ferro o di acciai non legati:

 

 

7217 10

non rivestiti, anche lucidati:

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

 

 

7217 10 10

la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

esenzione

 

la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:

 

 

7217 10 31

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

esenzione

7217 10 39

altri

esenzione

7217 10 50

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 10 90

contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

7217 20

zincati:

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

 

 

7217 20 10

la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

esenzione

7217 20 30

la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

esenzione

7217 20 50

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 20 90

contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

7217 30

rivestiti di altri metalli comuni:

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

 

 

7217 30 41

ramati

esenzione

7217 30 49

altri

esenzione

7217 30 50

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 30 90

contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

7217 90

altri:

 

 

7217 90 20

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7217 90 50

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 90 90

contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

III.ACCIAI INOSSIDABILI

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili:

 

 

7218 10 00

Lingotti e altre forme primarie

esenzione

 

altri:

 

 

7218 91

di sezione trasversale rettangolare:

 

 

7218 91 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7218 91 80

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7218 99

altri:

 

 

 

di sezione trasversale quadrata:

 

 

7218 99 11

laminati od ottenuti per colata continua

esenzione

7218 99 19

fucinati

esenzione

 

altri:

 

 

7218 99 20

laminati od ottenuti per colata continua

esenzione

7218 99 80

fucinati

esenzione

7219

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:

 

 

 

semplicemente laminati a caldo, arrotolati:

 

 

7219 11 00

di spessore superiore a 10 mm

esenzione

7219 12

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm:

 

 

7219 12 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 12 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 13

di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:

 

 

7219 13 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 13 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 14

di spessore inferiore a 3 mm:

 

 

7219 14 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 14 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:

 

 

7219 21

di spessore superiore a 10 mm:

 

 

7219 21 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 21 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 22

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm:

 

 

7219 22 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 22 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 23 00

di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

esenzione

7219 24 00

di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

 

semplicemente laminati a freddo:

 

 

7219 31 00

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

esenzione

7219 32

di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:

 

 

7219 32 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 32 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 33

di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:

 

 

7219 33 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 33 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 34

di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm:

 

 

7219 34 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 34 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 35

di spessore inferiore a 0,5 mm:

 

 

7219 35 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 35 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 90 00

altri

esenzione

7220

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:

 

 

 

semplicemente laminati a caldo:

 

 

7220 11 00

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

esenzione

7220 12 00

di spessore inferiore a 4,75 mm

esenzione

7220 20

semplicemente laminati a freddo:

 

 

 

di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso:

 

 

7220 20 21

2,5 % o più di nichel

esenzione

7220 20 29

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso:

 

 

7220 20 41

2,5 % o più di nichel

esenzione

7220 20 49

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso:

 

 

7220 20 81

2,5 % o più di nichel

esenzione

7220 20 89

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7220 90 00

altri

esenzione

7221 00

Vergella o bordione di acciai inossidabili:

 

 

7221 00 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7221 00 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222

Barre e profilati di acciai inossidabili:

 

 

 

Barre semplicemente laminate o estruse a caldo:

 

 

7222 11

di sezione circolare:

 

 

 

di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:

 

 

7222 11 11

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 11 19

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:

 

 

7222 11 81

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 11 89

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 19

altre:

 

 

7222 19 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 19 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 20

Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo:

 

 

 

di sezione circolare:

 

 

 

di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:

 

 

7222 20 11

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 19

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:

 

 

7222 20 21

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 29

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso:

 

 

7222 20 31

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 39

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

altre, contenenti, in peso:

 

 

7222 20 81

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 89

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 30

altre barre:

 

 

 

fucinate, contenenti, in peso:

 

 

7222 30 51

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 30 91

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 30 97

altre

esenzione

7222 40

Profilati:

 

 

7222 40 10

semplicemente laminati o estrusi a caldo

esenzione

7222 40 50

semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

esenzione

7222 40 90

altri

esenzione

7223 00

Fili di acciai inossidabili:

 

 

 

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel:

 

 

7223 00 11

contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo

esenzione

7223 00 19

altri

esenzione

 

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel:

 

 

7223 00 91

contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio

esenzione

7223 00 99

altri

esenzione

IV.ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI

7224

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:

 

 

7224 10

Lingotti e altre forme primarie:

 

 

7224 10 10

di acciai per utensili

esenzione

7224 10 90

altri

esenzione

7224 90

altri:

 

 

7224 90 02

di acciai per utensili

esenzione

 

altri:

 

 

 

di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:

 

 

 

laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

 

 

 

la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

 

 

7224 90 03

di acciai rapidi

esenzione

7224 90 05

contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

esenzione

7224 90 07

altri

esenzione

7224 90 14

altri

esenzione

7224 90 18

fucinati

esenzione

 

altri:

 

 

 

laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

 

 

7224 90 31

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

7224 90 38

altri

esenzione

7224 90 90

fucinati

esenzione

7225

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:

 

 

 

di acciai al silicio detti «magnetici»:

 

 

7225 11 00

a grani orientati

esenzione

7225 19

altri:

 

 

7225 19 10

laminati a caldo

esenzione

7225 19 90

laminati a freddo

esenzione

7225 20 00

di acciai rapidi

esenzione

7225 30

altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati:

 

 

7225 30 10

di acciai per utensili

esenzione

7225 30 90

altri

esenzione

7225 40

altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:

 

 

7225 40 12

di acciai per utensili

esenzione

 

altri:

 

 

7225 40 40

di spessore superiore a 10 mm

esenzione

7225 40 60

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm

esenzione

7225 40 90

di spessore inferiore a 4,75 mm

esenzione

7225 50 00

altri, semplicemente laminati a freddo

esenzione

 

altri:

 

 

7225 91 00

zincati elettroliticamente

esenzione

7225 92 00

zincati con altri procedimenti

esenzione

7225 99 00

altri

esenzione

7226

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:

 

 

 

di acciai al silicio detti «magnetici»:

 

 

7226 11 00

a grani orientati

esenzione

7226 19

altri:

 

 

7226 19 10

semplicemente laminati a caldo

esenzione

7226 19 80

altri

esenzione

7226 20 00

di acciai rapidi

esenzione

 

altri:

 

 

7226 91

semplicemente laminati a caldo:

 

 

7226 91 20

di acciai per utensili

esenzione

 

altri:

 

 

7226 91 91

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

esenzione

7226 91 99

di spessore inferiore a 4,75 mm

esenzione

7226 92 00

semplicemente laminati a freddo

esenzione

7226 93 00

zincati elettroliticamente:

esenzione

7226 94 00

zincati con altri procedimenti

esenzione

7226 99 00

altri

esenzione

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati:

 

 

7227 10 00

di acciai rapidi

esenzione

7227 20 00

di acciai silico-manganese

esenzione

7227 90

altri:

 

 

7227 90 10

contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

esenzione

7227 90 50

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

7227 90 95

altri

esenzione

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:

 

 

7228 10

Barre di acciai rapidi:

 

 

7228 10 20

semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate

esenzione

7228 10 50

fucinate

esenzione

7228 10 90

altre

esenzione

7228 20

Barre di acciai silico-manganese:

 

 

7228 20 10

di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

esenzione

 

altre:

 

 

7228 20 91

semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate

esenzione

7228 20 99

altre

esenzione

7228 30

altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:

 

 

7228 30 20

di acciai per utensili

esenzione

 

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:

 

 

7228 30 41

di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7228 30 49

altre

esenzione

 

altre:

 

 

 

di sezione circolare, di diametro:

 

 

7228 30 61

uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7228 30 69

inferiore a 80 mm

esenzione

7228 30 70

di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

esenzione

7228 30 89

altre

esenzione

7228 40

altre barre, semplicemente fucinate:

 

 

7228 40 10

di acciai per utensili

esenzione

7228 40 90

altre

esenzione

7228 50

altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:

 

 

7228 50 20

di acciai per utensili

esenzione

7228 50 40

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

 

altre:

 

 

 

di sezione circolare, di diametro:

 

 

7228 50 61

uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7228 50 69

inferiore a 80 mm

esenzione

7228 50 80

altre

esenzione

7228 60

altre barre:

 

 

7228 60 20

di acciai per utensili

esenzione

7228 60 80

altre

esenzione

7228 70

Profilati:

 

 

7228 70 10

semplicemente laminati o estrusi a caldo

esenzione

7228 70 90

altri

esenzione

7228 80 00

Barre forate per la perforazione

esenzione

7229

Fili di altri acciai legati:

 

 

7229 10 00

di acciai rapidi

esenzione

7229 20 00

di acciai silico-manganese

esenzione

7229 90

altri:

 

 

7229 90 50

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

7229 90 90

altri

esenzione

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

Note

1.

In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.

2.

Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:

 

 

7301 10 00

Palancole

esenzione

7301 20 00

Profilati

esenzione

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

 

 

7302 10

Rotaie:

 

 

7302 10 10

conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso

esenzione

 

altre:

 

 

 

nuove:

 

 

 

Rotaie del tipo vignole:

 

 

7302 10 21

di un peso al metro superiore o uguale a 46 kg

esenzione

7302 10 23

di un peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg

esenzione

7302 10 29

di un peso al metro inferiore a 27 kg

esenzione

7302 10 40

Rotaie a guida

esenzione

7302 10 50

altre

esenzione

7302 10 90

usate

esenzione

7302 30 00

Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi

2,7

7302 40 00

Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

esenzione

7302 90 00

altri

esenzione

7303 00

Tubi e profilati cavi, di ghisa:

 

 

7303 00 10

Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione

3,2

7303 00 90

altri

3,2

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:

 

 

7304 10

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:

 

 

7304 10 10

con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7304 10 30

con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 10 90

con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

 

Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

 

 

7304 21 00

Aste di perforazione

esenzione

7304 29

altri:

 

 

7304 29 11

con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 29 19

con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

 

altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

 

 

7304 31

trafilati o laminati a freddo:

 

 

7304 31 10

muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili

esenzione

 

altri:

 

 

7304 31 91

di precisione

esenzione

7304 31 99

altri

esenzione

7304 39

altri:

 

 

7304 39 10

greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

esenzione

 

altri:

 

 

7304 39 20

muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili

esenzione

 

altri:

 

 

7304 39 30

con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm

esenzione

 

altri:

 

 

 

Tubi filettati o filettabili detti gas:

 

 

7304 39 51

zincati

esenzione

7304 39 59

altri

esenzione

 

altri, con diametro esterno:

 

 

7304 39 91

inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7304 39 93

superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 39 99

superiore a 406,4 mm

esenzione

 

altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:

 

 

7304 41

trafilati o laminati a freddo:

 

 

7304 41 10

muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili

esenzione

7304 41 90

altri

esenzione

7304 49

altri:

 

 

7304 49 10

greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

esenzione

 

altri:

 

 

7304 49 30

muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili

esenzione

 

altri:

 

 

7304 49 91

con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 49 99

con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

 

altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:

 

 

7304 51

trafilati o laminati a freddo:

 

 

 

diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:

 

 

7304 51 12

inferiore o uguale a 0,5 m

esenzione

7304 51 18

superiore a 0,5 m

esenzione

 

altri:

 

 

7304 51 30

muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili

esenzione

 

altri:

 

 

7304 51 91

di precisione

esenzione

7304 51 99

altri

esenzione

7304 59

altri:

 

 

7304 59 10

greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

esenzione

 

altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:

 

 

7304 59 32

inferiore o uguale a 0,5 m

esenzione

7304 59 38

superiore a 0,5 m

esenzione

 

altri:

 

 

7304 59 50

muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili

esenzione

 

altri:

 

 

7304 59 91

con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7304 59 93

con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 59 99

con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

7304 90

altri:

 

 

7304 90 10

muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili

esenzione

7304 90 90

altri

esenzione

7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:

 

 

 

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

 

 

7305 11 00

saldati longitudinalmente ad arco sommerso

esenzione

7305 12 00

saldati longitudinalmente, altri

esenzione

7305 19 00

altri

esenzione

7305 20 00

Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

esenzione

 

altri, saldati:

 

 

7305 31 00

saldati longitudinalmente

esenzione

7305 39 00

altri

esenzione

7305 90 00

altri

esenzione

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:

 

 

7306 10

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

 

 

 

saldati longitudinalmente, con diametro esterno:

 

 

7306 10 11

inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7306 10 19

superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7306 10 90

saldati elicoidalmente

esenzione

7306 20 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

esenzione

7306 30

altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

 

 

7306 30 10

muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili

esenzione

 

altri:

 

 

 

di precisione, aventi parete di spessore:

 

 

7306 30 21

inferiore o uguale a 2 mm

esenzione

7306 30 29

superiore a 2 mm

esenzione

 

altri:

 

 

 

Tubi gas, filettati o filettabili:

 

 

7306 30 51

zincati

esenzione

7306 30 59

altri

esenzione

 

altri, con diametro esterno:

 

 

 

inferiore o uguale a 168,3 mm:

 

 

7306 30 71

zincati

esenzione

7306 30 78

altri

esenzione

7306 30 90

superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7306 40

altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:

 

 

7306 40 10

muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili

esenzione

 

altri:

 

 

7306 40 91

trafilati o laminati a freddo

esenzione

7306 40 99

altri

esenzione

7306 50

altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:

 

 

7306 50 10

muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili

esenzione

 

altri:

 

 

7306 50 91

di precisione

esenzione

7306 50 99

altri

esenzione

7306 60

altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:

 

 

7306 60 10

muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili

esenzione

 

altri:

 

 

 

di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore:

 

 

 

inferiore o uguale a 2 mm:

 

 

7306 60 32

di acciai inossidabili

esenzione

7306 60 34

altri

esenzione

 

superiore a 2 mm:

 

 

7306 60 36

di acciai inossidabili

esenzione

7306 60 38

altri

esenzione

 

di altre sezioni:

 

 

7306 60 91

di acciai inossidabili

esenzione

7306 60 99

altri

esenzione

7306 90 00

altri

esenzione

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:

 

 

 

fusi:

 

 

7307 11

di ghisa non malleabile:

 

 

7307 11 10

per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione

3,7

7307 11 90

altri

3,7

7307 19

altri:

 

 

7307 19 10

di ghisa malleabile

3,7

7307 19 90

altri

3,7

 

altri, di acciai inossidabili:

 

 

7307 21 00

Flange

3,7

7307 22

Gomiti, curve e manicotti, filettati:

 

 

7307 22 10

Manicotti

esenzione

7307 22 90

Gomiti e curve

3,7

7307 23

Accessori da saldare testa a testa:

 

 

7307 23 10

Gomiti e curve

3,7

7307 23 90

altri

3,7

7307 29

altri:

 

 

7307 29 10

filettati

3,7

7307 29 30

per saldare

3,7

7307 29 90

altri

3,7

 

altri:

 

 

7307 91 00

Flange

3,7

7307 92

Gomiti, curve e manicotti, filettati:

 

 

7307 92 10

Manicotti

esenzione

7307 92 90

Gomiti e curve

3,7

7307 93

Accessori da saldare testa a testa:

 

 

 

il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:

 

 

7307 93 11

Gomiti e curve

3,7

7307 93 19

altri

3,7

 

il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm:

 

 

7307 93 91

Gomiti e curve

3,7

7307 93 99

altri

3,7

7307 99

altri:

 

 

7307 99 10

filettati

3,7

7307 99 30

per saldare

3,7

7307 99 90

altri

3,7

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:

 

 

7308 10 00

Ponti ed elementi di ponti

esenzione

7308 20 00

Torri e piloni

esenzione

7308 30 00

Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie

esenzione

p/st (152)

7308 40

Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature:

 

 

7308 40 10

Materiale per armature di miniera

esenzione

7308 40 90

altro

esenzione

7308 90

altri:

 

 

7308 90 10

Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali

esenzione

 

altri:

 

 

 

unicamente o principalmente di lamiere:

 

 

7308 90 51

Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante

esenzione

7308 90 59

altri

esenzione

7308 90 99

altri

esenzione

7309 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

 

 

7309 00 10

per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)

2,2

 

per materie liquide:

 

 

7309 00 30

con rivestimento interno o calorifugo

2,2

 

altri, di capacità:

 

 

7309 00 51

superiore a 100 000 litri

2,2

7309 00 59

inferiore o uguale a 100 000 litri

2,2

7309 00 90

per materie solide

2,2

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

 

 

7310 10 00

di capacità uguale o superiore a 50 litri

2,7

 

di capacità inferiore a 50 litri:

 

 

7310 21

Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:

 

 

7310 21 11

Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari

2,7

7310 21 19

Scatole per l'imballaggio delle bevande

2,7

 

altre, aventi parete di spessore:

 

 

7310 21 91

inferiore a 0,5 mm

2,7

7310 21 99

uguale o superiore a 0,5 mm

2,7

7310 29

altri:

 

 

7310 29 10

aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm

2,7

7310 29 90

aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm

2,7

7311 00

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:

 

 

7311 00 10

senza saldatura

2,7

 

altri, di capacità:

 

 

7311 00 91

inferiore a 1 000 litri

2,7

7311 00 99

uguale o superiore a 1 000 litri

2,7

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:

 

 

7312 10

Trefoli e cavi:

 

 

7312 10 10

muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

esenzione

 

altri:

 

 

7312 10 30

di acciaio inossidabile

esenzione

 

altri, la cui sezione trasversale massima è:

 

 

 

inferiore o uguale a 3 mm:

 

 

7312 10 51

rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)

esenzione

7312 10 59

altri

esenzione

 

superiore a 3 mm:

 

 

 

Trefoli:

 

 

7312 10 71

non rivestiti

esenzione

 

rivestiti:

 

 

7312 10 75

zincati

esenzione

7312 10 79

altri

esenzione

 

Cavi, compresi i cavi chiusi:

 

 

 

non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è:

 

 

7312 10 82

superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm

esenzione

7312 10 84

superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm

esenzione

7312 10 86

superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm

esenzione

7312 10 88

superiore a 48 mm

esenzione

7312 10 99

altri

esenzione

7312 90

altri:

 

 

7312 90 10

muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

esenzione

7312 90 90

altri

esenzione

7313 00 00

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

esenzione

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

 

 

 

Prodotti tessuti (tele metalliche):

 

 

7314 12 00

Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile

esenzione

7314 13 00

altre tele metalliche continue o senza fine, per macchine

esenzione

7314 14 00

altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile

esenzione

7314 19 00

altri

esenzione

7314 20

Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2:

 

 

7314 20 10

di fili nervati

esenzione

7314 20 90

altre

esenzione

 

altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:

 

 

7314 31 00

zincate

esenzione

7314 39 00

altre

esenzione

 

altre tele metalliche, griglie e reti:

 

 

7314 41

zincate:

 

 

7314 41 10

a maglie esagonali

esenzione

7314 41 90

altre

esenzione

7314 42

ricoperte di materie plastiche:

 

 

7314 42 10

a maglie esagonali

esenzione

7314 42 90

altre

esenzione

7314 49 00

altre

esenzione

7314 50 00

Lamiere e lastre, incise e stirate

esenzione

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

 

 

 

Catene a maglie articolate e loro parti:

 

 

7315 11

Catene a rulli:

 

 

7315 11 10

per biciclette e motociclette

2,7

7315 11 90

altre

2,7

7315 12 00

altre catene

2,7

7315 19 00

Parti

2,7

7315 20 00

Catene antisdrucciolevoli

2,7

 

altre catene e catenelle:

 

 

7315 81 00

Catene a maglie con traversino

2,7

7315 82

altre catene, a maglie saldate:

 

 

7315 82 10

di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm

2,7

7315 82 90

di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm

2,7

7315 89 00

altre

2,7

7315 90 00

altre parti

2,7

7316 00 00

Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

2,7

7317 00

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:

 

 

7317 00 10

Puntine da disegno

esenzione

 

altri:

 

 

 

di trafileria:

 

 

7317 00 20

Chiodi in strisce o in rotoli

esenzione

7317 00 40

Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati

esenzione

 

altri:

 

 

7317 00 61

zincati

esenzione

7317 00 69

altri

esenzione

7317 00 90

altri

esenzione

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:

 

 

 

Articoli filettati:

 

 

7318 11 00

Tirafondi

3,7

7318 12

altre viti per legno:

 

 

7318 12 10

di acciaio inossidabile

3,7

7318 12 90

altre

3,7

7318 13 00

Ganci a vite e viti ad occhio

3,7

7318 14

Viti autofilettanti:

 

 

7318 14 10

di acciaio inossidabile

3,7

 

altre:

 

 

7318 14 91

Viti filettatrici

3,7

7318 14 99

altre

3,7

7318 15

altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle:

 

 

7318 15 10

Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm

3,7

 

altri:

 

 

7318 15 20

per fissare gli elementi delle strade ferrate

3,7

 

altri:

 

 

 

senza capocchia:

 

 

7318 15 30

di acciaio inossidabile

3,7

 

di altri acciai, con resistenza alla trazione:

 

 

7318 15 41

inferiore a 800 MPa

3,7

7318 15 49

uguale o superiore a 800 MPa

3,7

 

con capocchia:

 

 

 

con intaglio od impronta a croce:

 

 

7318 15 51

di acciaio inossidabile

3,7

7318 15 59

altri

3,7

 

con esagono incassato:

 

 

7318 15 61

di acciaio inossidabile

3,7

7318 15 69

altri

3,7

 

con esagono sporgente:

 

 

7318 15 70

di acciaio inossidabile

3,7

 

di altri acciai, con resistenza alla trazione:

 

 

7318 15 81

inferiore a 800 MPa

3,7

7318 15 89

uguale o superiore a 800 MPa

3,7

7318 15 90

altri

3,7

7318 16

Dadi:

 

 

7318 16 10

ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm

3,7

 

altri:

 

 

7318 16 30

di acciaio inossidabile

3,7

 

altri:

 

 

7318 16 50

di sicurezza

3,7

 

altri, di diametro interno:

 

 

7318 16 91

inferiore o uguale a 12 mm

3,7

7318 16 99

superiore a 12 mm

3,7

7318 19 00

altri

3,7

 

Articoli non filettati:

 

 

7318 21 00

Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

3,7

7318 22 00

altre rondelle

3,7

7318 23 00

Ribadini

3,7

7318 24 00

Copiglie, pernotti e chiavette

3,7

7318 29 00

altri

3,7

7319

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:

 

 

7319 10 00

Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo

2,7

7319 20 00

Spilli di sicurezza

2,7

7319 30 00

altri spilli

2,7

7319 90 00

altri

2,7

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:

 

 

7320 10

Molle a balestra e loro foglie:

 

 

 

formate a caldo:

 

 

7320 10 11

Molle paraboliche e loro foglie

2,7

7320 10 19

altre

2,7

7320 10 90

altre

2,7

7320 20

Molle ad elica:

 

 

7320 20 20

formate a caldo

2,7

 

altre:

 

 

7320 20 81

Molle di compressione

2,7

7320 20 85

Molle di trazione

2,7

7320 20 89

altre

2,7

7320 90

altre:

 

 

7320 90 10

Molle a spirali piatte

2,7

7320 90 30

Molle a forma di dischi

2,7

7320 90 90

altre

2,7

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

 

 

 

Apparecchi di cottura e scaldapiatti:

 

 

7321 11

a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:

 

 

7321 11 10

con forno, compresi i forni separati

2,7

p/st

7321 11 90

altri

2,7

p/st

7321 12 00

a combustibili liquidi

2,7

p/st

7321 13 00

a combustibili solidi

2,7

p/st

 

altri apparecchi:

 

 

7321 81

a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:

 

 

7321 81 10

ad eliminazione dei gas combusti

2,7

p/st

7321 81 90

altri

2,7

p/st

7321 82

a combustibili liquidi:

 

 

7321 82 10

ad eliminazione dei gas combusti

2,7

p/st

7321 82 90

altri

2,7

p/st

7321 83 00

a combustibili solidi

2,7

p/st

7321 90 00

Parti

2,7

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:

 

 

 

Radiatori e loro parti:

 

 

7322 11 00

di ghisa

3,2

7322 19 00

altri

3,2

7322 90

altri:

 

 

7322 90 10

Generatori e distributori di aria calda, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili (153)

esenzione

7322 90 90

altri

3,2

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:

 

 

7323 10 00

Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi

3,2

 

altri:

 

 

7323 91 00

di ghisa, non smaltati

3,2

7323 92 00

di ghisa smaltati

3,2

7323 93

di acciai inossidabili:

 

 

7323 93 10

Oggetti per il servizio della tavola

3,2

7323 93 90

altri

3,2

7323 94

di ferro o acciaio, smaltati:

 

 

7323 94 10

Oggetti per il servizio della tavola

3,2

7323 94 90

altri

3,2

7323 99

altri:

 

 

7323 99 10

Oggetti per il servizio della tavola

3,2

 

altri:

 

 

7323 99 91

dipinti o verniciati

3,2

7323 99 99

altri

3,2

7324

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

 

 

7324 10

Acquai e lavabi di acciai inossidabili:

 

 

7324 10 10

destinati ad aeromobili civili (153)

esenzione

7324 10 90

altri

2,7

 

Vasche da bagno:

 

 

7324 21 00

di ghisa, anche smaltate

3,2

p/st

7324 29 00

altri

3,2

p/st

7324 90

altri, comprese le loro parti:

 

 

7324 90 10

Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili (153)

esenzione

7324 90 90

altri

3,2

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio:

 

 

7325 10

di ghisa non malleabile:

 

 

7325 10 50

Botole

1,7

p/st

 

altri:

 

 

7325 10 92

Oggetti per canalizzazioni

1,7

7325 10 99

altri

1,7

 

altri:

 

 

7325 91 00

Palle ed oggetti simili per mulini

2,7

7325 99

altri:

 

 

7325 99 10

di ghisa malleabile

2,7

7325 99 90

altri

2,7

7326

Altri lavori di ferro o acciaio:

 

 

 

Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:

 

 

7326 11 00

Palle ed oggetti simili per mulini

2,7

7326 19

altri:

 

 

7326 19 10

fucinati

2,7

7326 19 90

altri

2,7

7326 20

Lavori di fili di ferro o acciaio:

 

 

7326 20 10

destinati ad aeromobili civili (153)

esenzione

 

altri:

 

 

7326 20 30

Gabbie ed uccelliere

2,7

7326 20 50

Cestini

2,7

7326 20 90

altri

2,7

7326 90

altri:

 

 

7326 90 10

Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca

2,7

7326 90 30

Scale e sgabelli a gradini

2,7

7326 90 40

Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci

2,7

7326 90 50

Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.

2,7

7326 90 60

Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia

2,7

7326 90 70

Cestelli di lamiere ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini

2,7

 

altri lavori di ferro o di acciaio:

 

 

7326 90 91

fucinati

2,7

7326 90 93

stampati

2,7

7326 90 95

sinterizzati

2,7

7326 90 98

altri

2,7

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Rame raffinato»:

il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure

il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Ag

Argento

0,25

As

Arsenico

0,5

Cd

Cadmio

1,3

Cr

Cromo

1,4

Mg

Magnesio

0,8

Pb

Piombo

1,5

S

Zolfo

0,7

Sn

Stagno

0,8

Te

Tellurio

0,8

Zn

Zinco

1

Zr

Zirconio

0,3

Altri elementi (154), ciascuno

0,3

b)

«Leghe di rame»:

le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché:

1)

il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure

2)

il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.

c)

«Leghe madri di rame»:

le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848.

d)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi.

e)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

f)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

Tuttavia, per l'interpretazione della voce 7414 sono ammessi come «fili», unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

g)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

h)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intende per:

a)

«Leghe a base di rame-zinco (ottone)»:

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti:

lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;

l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)];

l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % [vedi leghe a base di rame-stagno (bronzo)].

b)

«Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»:

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.

c)

«Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»:

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]).

d)

«Leghe a base di rame-nichel»:

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame):

 

 

7401 10 00

Metalline cuprifere

esenzione

7401 20 00

Rame da cementazione (precipitato di rame)

esenzione

7402 00 00

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

esenzione

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

 

Rame raffinato:

 

 

7403 11 00

Catodi e sezioni di catodi

esenzione

7403 12 00

Barre da filo (Wire-bars)

esenzione

7403 13 00

Billette

esenzione

7403 19 00

altri

esenzione

 

Leghe di rame:

 

 

7403 21 00

a base di rame-zinco (ottone)

esenzione

7403 22 00

a base di rame-stagno (bronzo)

esenzione

7403 23 00

a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

esenzione

7403 29 00

altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)

esenzione

7404 00

Cascami ed avanzi di rame:

 

 

7404 00 10

di rame raffinato

esenzione

 

di leghe di rame:

 

 

7404 00 91

a base di rame-zinco (ottone)

esenzione

7404 00 99

altri

esenzione

7405 00 00

Leghe madri di rame

esenzione

7406

Polveri e pagliette di rame:

 

 

7406 10 00

Polveri a struttura non lamellare

esenzione

7406 20 00

Polveri a struttura lamellare; pagliette

esenzione

7407

Barre e profilati di rame:

 

 

7407 10 00

di rame raffinato

4,8

 

di leghe di rame:

 

 

7407 21

a base di rame-zinco (ottone):

 

 

7407 21 10

Barre

4,8

7407 21 90

Profilati

4,8

7407 22

a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone):

 

 

7407 22 10

a base di rame-nichel (cupronichel)

4,8

7407 22 90

a base di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7407 29 00

altri

4,8

7408

Fili di rame:

 

 

 

di rame raffinato:

 

 

7408 11 00

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

4,8

7408 19

altri:

 

 

7408 19 10

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm

4,8

7408 19 90

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm

4,8

 

di leghe di rame:

 

 

7408 21 00

a base di rame-zinco (ottone)

4,8

7408 22 00

a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7408 29 00

altri

4,8

7409

Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm:

 

 

 

di rame raffinato:

 

 

7409 11 00

arrotolati

4,8

7409 19 00

altri

4,8

 

di leghe a base di rame-zinco (ottone):

 

 

7409 21 00

arrotolati

4,8

7409 29 00

altri

4,8

 

di leghe a base di rame-stagno (bronzo):

 

 

7409 31 00

arrotolati

4,8

7409 39 00

altri

4,8

7409 40

di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone):

 

 

7409 40 10

a base di rame-nichel (cupronichel)

4,8

7409 40 90

a base di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7409 90 00

di altre leghe di rame

4,8

7410

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):

 

 

 

senza supporto:

 

 

7410 11 00

di rame raffinato

5,2

7410 12 00

di leghe di rame

5,2

 

su supporto:

 

 

7410 21 00

di rame raffinato

5,2

7410 22 00

di leghe di rame

5,2

7411

Tubi di rame:

 

 

7411 10

di rame raffinato:

 

 

 

diritti, con spessore della parete:

 

 

7411 10 11

superiore a 0,6 mm

4,8

7411 10 19

uguale o inferiore a 0,6 mm

4,8

7411 10 90

altri

4,8

 

di leghe di rame:

 

 

7411 21

a base di rame-zinco (ottone):

 

 

7411 21 10

diritti

4,8

7411 21 90

altri

4,8

7411 22 00

a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7411 29 00

altri

4,8

7412

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame:

 

 

7412 10 00

di rame raffinato

5,2

7412 20 00

di leghe di rame

5,2

7413 00

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità:

 

 

7413 00 10

muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (155)

esenzione

 

altri:

 

 

7413 00 91

di rame raffinato

5,2

7413 00 99

di leghe di rame

5,2

7414

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame:

 

 

7414 20 00

Tele metalliche

4,3

7414 90 00

altre

4,3

7415

Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:

 

 

7415 10 00

Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili

4

 

altri articoli, non filettati:

 

 

7415 21 00

Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)

3

7415 29 00

altri

3

 

altri articoli, filettati:

 

 

7415 33 00

Viti; bulloni e dadi

3

7415 39 00

altri

3

7416 00 00

Molle di rame

4

7417 00 00

Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame

4

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:

 

 

 

Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:

 

 

7418 11 00

Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

3

7418 19 00

altri

3

7418 20 00

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

3

7419

Altri lavori di rame:

 

 

7419 10 00

Catene, catenelle e loro parti

3

 

altri:

 

 

7419 91 00

colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

3

7419 99 00

altri

3

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentato in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intende per:

a)

«Nichel non legato»:

il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché:

1)

il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %; e

2)

il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Fe

Ferro

0,5

O

Ossigeno

0,4

Altri elementi, ciascuno

0,3

b)

«Leghe di nichel»:

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1)

il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %;

2)

il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente; oppure

3)

il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.

2.

Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7501

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel:

 

 

7501 10 00

Metalline di nichel

esenzione

7501 20 00

«Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

esenzione

7502

Nichel greggio:

 

 

7502 10 00

Nichel non legato

esenzione

7502 20 00

Leghe di nichel

esenzione

7503 00

Cascami ed avanzi rottami di nichel:

 

 

7503 00 10

di nichel non legato

esenzione

7503 00 90

di leghe di nichel

esenzione

7504 00 00

Polveri e pagliette di nichel

esenzione

7505

Barre, profilati e fili, di nichel:

 

 

 

Barre e profilati:

 

 

7505 11 00

di nichel non legato

esenzione

7505 12 00

di leghe di nichel

2,9

 

Fili:

 

 

7505 21 00

di nichel non legato

esenzione

7505 22 00

di leghe di nichel

2,9

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel:

 

 

7506 10 00

di nichel non legato

esenzione

7506 20 00

di leghe di nichel

3,3

7507

Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel:

 

 

 

Tubi:

 

 

7507 11 00

di nichel non legato

esenzione

7507 12 00

di leghe di nichel

esenzione

7507 20 00

Accessori per tubi

2,5

7508

Altri lavori di nichel:

 

 

7508 10 00

Tele metalliche e griglie, di fili di nichel

esenzione

7508 90 00

altri

esenzione

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Alluminio non legato»:

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Fe + Si (totale ferro-silicio)

1

Altri elementi (156), ciascuno

0,1 (157)

b)

«Leghe di alluminio»:

le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1)

il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure

2)

il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.

2.

Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7601

Alluminio greggio:

 

 

7601 10 00

Alluminio non legato

6

7601 20

Leghe di alluminio:

 

 

7601 20 10

primario

6

 

secondario:

 

 

7601 20 91

in lingotti o allo stato liquido

6

7601 20 99

altri

6

7602 00

Cascami ed avanzi di alluminio:

 

 

 

Cascami:

 

 

7602 00 11

Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

esenzione

7602 00 19

altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

esenzione

7602 00 90

Avanzi

esenzione

7603

Polveri e pagliette di alluminio:

 

 

7603 10 00

Polveri a struttura non lamellare

5

7603 20 00

Polveri a struttura lamellare; pagliette

5

7604

Barre e profilati di alluminio:

 

 

7604 10

di alluminio non legato:

 

 

7604 10 10

Barre

7,5

7604 10 90

Profilati

7,5

 

di leghe di alluminio:

 

 

7604 21 00

Profilati cavi

7,5

7604 29

altri:

 

 

7604 29 10

Barre

7,5

7604 29 90

Profilati

7,5

7605

Fili di alluminio:

 

 

 

di alluminio non legato:

 

 

7605 11 00

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

7,5

7605 19 00

altri

7,5

 

di leghe di alluminio:

 

 

7605 21 00

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

7,5

7605 29 00

altri

7,5

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:

 

 

 

di forma quadrata o rettangolare:

 

 

7606 11

di alluminio non legato:

 

 

7606 11 10

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7,5

 

altri, di spessore:

 

 

7606 11 91

inferiore a 3 mm

7,5

7606 11 93

uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

7,5

7606 11 99

uguale o superiore a 6 mm

7,5

7606 12

di leghe di alluminio:

 

 

7606 12 10

Nastri di alluminio per tende veneziane

7,5

 

altri:

 

 

7606 12 50

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7,5

 

altri, di spessore:

 

 

7606 12 91

inferiore a 3 mm

7,5

7606 12 93

uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

7,5

7606 12 99

uguale o superiore a 6 mm

7,5

 

altri:

 

 

7606 91 00

di alluminio non legato

7,5

7606 92 00

di leghe di alluminio

7,5

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):

 

 

 

senza supporto:

 

 

7607 11

semplicemente laminati:

 

 

7607 11 10

di spessore inferiore a 0,021 mm

7,5

7607 11 90

di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

7,5

7607 19

altri:

 

 

7607 19 10

di spessore inferiore a 0,021 mm

7,5

 

di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:

 

 

7607 19 91

autoadesivi

7,5

7607 19 99

altri

7,5

7607 20

su supporto:

 

 

7607 20 10

di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm

10

 

di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:

 

 

7607 20 91

autoadesivi

7,5

7607 20 99

altri

7,5

7608

Tubi di alluminio:

 

 

7608 10

di alluminio non legato:

 

 

7608 10 10

muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (158)

esenzione

7608 10 90

altri

7,5

7608 20

di leghe di alluminio:

 

 

7608 20 10

muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (158)

esenzione

 

altri:

 

 

7608 20 30

saldati

7,5

 

altri:

 

 

7608 20 91

semplicemente estrusi a caldo

7,5

7608 20 99

altri

7,5

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:

 

 

7610 10 00

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

6

p/st (159)

7610 90

altri:

 

 

7610 90 10

Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni

7

7610 90 90

altri

6

7611 00 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

6

7612

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

 

 

7612 10 00

Astucci tubolari flessibili

6

7612 90

altri:

 

 

7612 90 10

Astucci tubolari rigidi

6

7612 90 20

Recipienti del tipo utilizzato per aerosol

6

p/st

 

altri, di capacità:

 

 

7612 90 91

uguale o superiore a 50 litri

6

7612 90 98

inferiore a 50 litri

6

7613 00 00

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

6

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:

 

 

7614 10 00

con anima di acciaio

6

7614 90 00

altri

6

7615

Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio:

 

 

 

Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:

 

 

7615 11 00

Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

6

7615 19

altri:

 

 

7615 19 10

di getti di alluminio

6

7615 19 90

altri

6

7615 20 00

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

6

7616

Altri lavori di alluminio:

 

 

7616 10 00

Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

6

 

altri:

 

 

7616 91 00

Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio

6

7616 99

altri:

 

 

7616 99 10

di getti di alluminio

6

7616 99 90

altri

6

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

Nota

1.

In questo capitolo, si intende per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, «per piombo raffinato» si intende:

il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Ag

Argento

0,02

As

Arsenico

0,005

Bi

Bismuto

0,05

Ca

Calcio

0,002

Cd

Cadmio

0,002

Cu

Rame

0,08

Fe

Ferro

0,002

S

Zolfo

0,002

Sb

Antimonio

0,005

Sn

Stagno

0,005

Zn

Zinco

0,002

Altri per esempio Te (tellurio); ciascuno

0,001

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7801

Piombo greggio:

 

 

7801 10 00

Piombo raffinato

2,5

 

altro:

 

 

7801 91 00

contenente antimonio come altro elemento predominante in peso

2,5 (160)

7801 99

altro:

 

 

7801 99 10

contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (161)

esenzione

 

altro:

 

 

7801 99 91

Leghe di piombo

2,5

7801 99 99

altro

2,5

7802 00 00

Cascami ed avanzi di piombo

esenzione

7803 00 00

Barre, profilati e fili, di piombo

5

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo:

 

 

 

Lamiere, fogli e nastri:

 

 

7804 11 00

Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

5

7804 19 00

altri

5

7804 20 00

Polveri e pagliette

esenzione

7805 00 00

Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo

5

7806 00

Altri lavori di piombo:

 

 

7806 00 10

Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)

esenzione

7806 00 90

altri

5

CAPITOLO 79

ZINCO E LAVORI DI ZINCO

Nota

1.

In questo capitolo si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«zinco non legato»:

il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;

b)

«leghe di zinco»:

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;

c)

«zinco polverizzato»:

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7901

Zinco greggio:

 

 

 

Zinco non legato:

 

 

7901 11 00

contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco

2,5

7901 12

contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco:

 

 

7901 12 10

contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco

2,5

7901 12 30

contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco

2,5

7901 12 90

contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco

2,5

7901 20 00

Leghe di zinco

2,5

7902 00 00

Cascami ed avanzi di zinco

esenzione

7903

Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia):

 

 

7903 10 00

Zinco polverizzato

2,5

7903 90 00

altri

2,5

7904 00 00

Barre, profilati e fili, di zinco

5

7905 00 00

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

5

7906 00 00

Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

5

7907 00 00

Altri lavori di zinco

5

CAPITOLO 80

STAGNO E LAVORI DI STAGNO

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 8004 e 8005 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Stagno non legato»:

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Bi

Bismuto

0,1

Cu

Rame

0,4

b)

«Leghe di stagno»:

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1)

il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure

2)

il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8001

Stagno greggio:

 

 

8001 10 00

Stagno non legato

esenzione

8001 20 00

Leghe di stagno

esenzione

8002 00 00

Cascami ed avanzi di stagno

esenzione

8003 00 00

Barre, profilati e fili, di stagno

esenzione

8004 00 00

Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm

esenzione

8005 00 00

Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno

esenzione

8006 00 00

Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno

esenzione

8007 00 00

Altri lavori di stagno

esenzione

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

Nota di sottovoci

1.

La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

8101 10 00

Polveri

5

 

altri:

 

 

8101 94 00

Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

5

8101 95 00

Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

6

8101 96 00

Fili

6

8101 97 00

Cascami e avanzi

esenzione

8101 99 00

altri

7

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

8102 10 00

Polveri

4

 

altri:

 

 

8102 94 00

Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

3

8102 95 00

Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

5

8102 96 00

Fili

8

8102 97 00

Cascami e avanzi

esenzione

8102 99 00

altri

7

8103

Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

8103 20 00

Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

esenzione

8103 30 00

Cascami e avanzi

esenzione

8103 90

altri:

 

 

8103 90 10

Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli

3

8103 90 90

altri

4

8104

Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

 

Magnesio greggio:

 

 

8104 11 00

contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

5,3

8104 19 00

altri

4

8104 20 00

Cascami e avanzi

esenzione

8104 30 00

Torniture e granelli calibrati; polveri

4

8104 90 00

altri

4

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

8105 20 00

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri

esenzione

8105 30 00

Cascami e avanzi

esenzione

8105 90 00

altri

3

8106 00

Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

8106 00 10

Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri

esenzione

8106 00 90

altri

2

8107

Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

8107 20 00

Cadmio greggio; polveri

3

8107 30 00

Cascami e avanzi

esenzione

8107 90 00

altri

4

8108

Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

8108 20 00

Titanio greggio; polveri

5

8108 30 00

Cascami e avanzi

5

8108 90

altri:

 

 

8108 90 10

Tubi, muniti di accessori per la conduttura di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili (162)

esenzione

 

altri:

 

 

8108 90 30

Barre, profilati e fili

7

8108 90 50

Lamiere, nastri e fogli

7

8108 90 70

Tubi

7

8108 90 90

altri

7

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

8109 20 00

Zirconio greggio; polveri

5

8109 30 00

Cascami e avanzi

esenzione

8109 90 00

altri

9

8110

Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

8110 10 00

Antimonio greggio; polveri

7

8110 20 00

Cascami e avanzi

esenzione

8110 90 00

altri

7

8111 00

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

 

Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri:

 

 

8111 00 11

Manganese greggio; polveri

esenzione

8111 00 19

Cascami e avanzi

esenzione

8111 00 90

altri

5

8112

Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

 

Berillio:

 

 

8112 12 00

greggio; polveri

esenzione

8112 13 00

Cascami e avanzi

esenzione

8112 19 00

altri

3

 

Cromo:

 

 

8112 21

greggio; polveri:

 

 

8112 21 10

Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel

esenzione

8112 21 90

altri

3

8112 22 00

Cascami e avanzi

esenzione

8112 29 00

altri

5

8112 30

Germanio:

 

 

8112 30 20

greggio; polveri

4,5

8112 30 40

Cascami e avanzi

esenzione

8112 30 90

altri

7

8112 40

Vanadio:

 

 

8112 40 10

greggio; cascami e avanzi; polveri

esenzione

8112 40 90

altri

3

 

Tallio:

 

 

8112 51 00

greggio; polveri

1,5

8112 52 00

Cascami e avanzi

esenzione

8112 59 00

altri

3

 

altri:

 

 

8112 92

greggi; cascami e avanzi; polveri:

 

 

8112 92 10

Afnio (celtio)

3

 

Niobio (colombio), renio:

 

 

8112 92 31

greggi; polveri

3

8112 92 39

Cascami e avanzi

esenzione

 

Gallio, indio:

 

 

8112 92 50

Cascami e avanzi

esenzione

 

altri:

 

 

8112 92 81

Indio

2

8112 92 89

Gallio

1,5

8112 99

altri:

 

 

8112 99 10

Afnio (celtio)

7

8112 99 30

Niobio (colombio), renio

9

8112 99 80

Gallio, indio

3

8113 00

Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

8113 00 20

greggio

4

8113 00 40

Cascami e avanzi

esenzione

8113 00 90

altri

5

CAPITOLO 82

UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

Note

1.

Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:

a)

di metallo comune;

b)

di carburi metallici o di cermet;

c)

di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;

d)

di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

2.

Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.

Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510).

3.

Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8201

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano:

 

 

8201 10 00

Vanghe e pale

1,7

p/st

8201 20 00

Forche

1,7

p/st

8201 30 00

Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi

1,7

8201 40 00

Asce, roncole e simili utensili taglienti

1,7

8201 50 00

Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano

1,7

p/st

8201 60 00

Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani

1,7

8201 90 00

altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

1,7

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):

 

 

8202 10 00

Seghe a mano

1,7

8202 20 00

Lame di seghe a nastro

1,7

 

Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):

 

 

8202 31 00

con parte operante di acciaio

2,7

8202 39 00

altre, comprese le parti

2,7

8202 40 00

Catene di seghe dette «taglienti»

1,7

 

altre lame di seghe:

 

 

8202 91 00

Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli

2,7

8202 99

altre:

 

 

 

con parte operante di acciaio:

 

 

8202 99 11

per la lavorazione dei metalli

2,7

8202 99 19

per la lavorazione di altre materie

2,7

8202 99 90

con parte operante di altre materie

2,7

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:

 

 

8203 10 00

Lime, raspe ed utensili simili

1,7

8203 20

Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili:

 

 

8203 20 10

Pinzette e pinze per depilare

1,7

8203 20 90

altri

1,7

8203 30 00

Cesoie per metalli ed utensili simili

1,7

8203 40 00

Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

1,7

8204

Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico:

 

 

 

Chiavi per dadi a mano:

 

 

8204 11 00

ad apertura fissa

1,7

8204 12 00

ad apertura variabile

1,7

8204 20 00

Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

1,7

8205

Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:

 

 

8205 10 00

Utensili per forare, filettare o maschiare

1,7

8205 20 00

Martelli e mazze

3,7

8205 30 00

Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno

3,7

8205 40 00

cacciaviti

3,7

 

altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro):

 

 

8205 51 00

per uso domestico

3,7

8205 59

altri:

 

 

8205 59 10

Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori

3,7

8205 59 30

Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante

2,7

8205 59 90

altri

2,7

8205 60 00

Lampade per saldare e simili

2,7

8205 70 00

Morse, sergenti e simili

3,7

8205 80 00

Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

2,7

8205 90 00

Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci

3,7

8206 00 00

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

3,7

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:

 

 

 

Utensili di perforazione o di sondaggio:

 

 

8207 13 00

con parte operante di cermet

2,7

8207 19

altri, comprese le parti:

 

 

8207 19 10

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

8207 19 90

altri

2,7

8207 20

Filiere per trafilare o estrudere i metalli:

 

 

8207 20 10

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

8207 20 90

con parte operante di altre materie

2,7

8207 30

Utensili per imbutire, stampare o punzonare:

 

 

8207 30 10

per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 30 90

altri

2,7

8207 40

Utensili per maschiare o filettare:

 

 

 

per la lavorazione dei metalli:

 

 

8207 40 10

Utensili per maschiare

2,7

8207 40 30

Utensili per filettare

2,7

8207 40 90

altri

2,7

8207 50

Utensili per forare:

 

 

8207 50 10

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

 

con parte operante di altre materie:

 

 

8207 50 30

Punte da trapano per muratura

2,7

 

altri:

 

 

 

per la lavorazione dei metalli, con parte operante:

 

 

8207 50 50

di cermet

2,7

8207 50 60

di acciaio rapido

2,7

8207 50 70

di altre materie

2,7

8207 50 90

altri

2,7

8207 60

Utensili per alesare o scanalare:

 

 

8207 60 10

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

 

con parte operante di altre materie:

 

 

 

Utensili per alesare:

 

 

8207 60 30

per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 60 50

altri

2,7

 

Utensili per scanalare:

 

 

8207 60 70

per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 60 90

altri

2,7

8207 70

Utensili per fresare:

 

 

 

per la lavorazione dei metalli, con parte operante:

 

 

8207 70 10

di cermet

2,7

 

di altre materie:

 

 

8207 70 31

Frese con codolo

2,7

8207 70 35

Frese-madri

2,7

8207 70 38

altre

2,7

8207 70 90

altri

2,7

8207 80

Utensili per tornire:

 

 

 

per la lavorazione dei metalli, con parte operante:

 

 

8207 80 11

di cermet

2,7

8207 80 19

di altre materie

2,7

8207 80 90

altri

2,7

8207 90

altri utensili intercambiabili:

 

 

8207 90 10

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

 

con parte operante di altre materie:

 

 

8207 90 30

Lame da cacciavite

2,7

8207 90 50

Utensili per tagliare ingranaggi

2,7

 

altri, con parte operante:

 

 

 

di cermet:

 

 

8207 90 71

per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 90 78

altri

2,7

 

di altre materie:

 

 

8207 90 91

per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 90 99

altri

2,7

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici:

 

 

8208 10 00

per la lavorazione dei metalli

1,7

8208 20 00

per la lavorazione del legno

1,7

8208 30

per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare:

 

 

8208 30 10

Coltelli circolari

1,7

8208 30 90

altri

1,7

8208 40 00

per macchine agricole, orticole o forestali

1,7

8208 90 00

altri

1,7

8209 00

Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet:

 

 

8209 00 20

Placchette intercambiabili

2,7

8209 00 80

altri

2,7

8210 00 00

Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

2,7

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame:

 

 

8211 10 00

Assortimenti

8,5

 

altri:

 

 

8211 91

Coltelli da tavola a lama fissa:

 

 

8211 91 30

Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile

8,5

8211 91 80

altri

8,5

8211 92 00

altri coltelli a lama fissa

8,5

8211 93 00

Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili

8,5

8211 94 00

Lame

6,7

8211 95 00

Manici di metalli comuni

2,7

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri):

 

 

8212 10

Rasoi:

 

 

8212 10 10

Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili

2,7

p/st

8212 10 90

altri

2,7

p/st

8212 20 00

Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri

2,7

1 000 p/st

8212 90 00

altre parti

2,7

8213 00 00

Forbici a due branche e loro lame

4,2

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie):

 

 

8214 10 00

Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame

2,7

8214 20 00

Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

2,7

8214 90 00

altri

2,7

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:

 

 

8215 10

Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato:

 

 

8215 10 20

contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati

4,7

 

altri:

 

 

8215 10 30

di acciai inossidabili

8,5

8215 10 80

altri

4,7

8215 20

altri assortimenti:

 

 

8215 20 10

di acciai inossidabili

8,5

8215 20 90

altri

4,7

 

altri:

 

 

8215 91 00

argentati, dorati o platinati

4,7

8215 99

altri:

 

 

8215 99 10

di acciai inossidabili

8,5

8215 99 90

altri

4,7

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Note

1.

Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).

2.

Ai sensi della voce 8302, «per rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8301

Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:

 

 

8301 10 00

Lucchetti

2,7

8301 20 00

Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli

2,7

8301 30 00

Serrature del tipo utilizzato per mobili

2,7

8301 40

altre serrature; catenacci:

 

 

 

Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici:

 

 

8301 40 11

Serrature a cilindri

2,7

8301 40 19

altre

2,7

8301 40 90

altre serrature; catenacci

2,7

8301 50 00

Fermagli e montature a fermaglio con serratura

2,7

8301 60 00

Parti

2,7

8301 70 00

Chiavi presentate isolatamente

2,7

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:

 

 

8302 10

Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle):

 

 

8302 10 10

destinate ad aeromobili civili (163)

esenzione

8302 10 90

altre

2,7

8302 20

Rotelle:

 

 

8302 20 10

destinate ad aeromobili civili (163)

esenzione

8302 20 90

altre

2,7

8302 30 00

altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

2,7

 

altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:

 

 

8302 41 00

per edifici

2,7

8302 42

altri, per mobili:

 

 

8302 42 10

destinati ad aeromobili civili (163)

esenzione

8302 42 90

altri

2,7

8302 49

altri:

 

 

8302 49 10

destinati ad aeromobili civili (163)

esenzione

8302 49 90

altri

2,7

8302 50 00

Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

2,7

8302 60

Congegni di chiusura automatica per porte:

 

 

8302 60 10

destinati ad aeromobili civili (163)

esenzione

8302 60 90

altri

2,7

8303 00

Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:

 

 

8303 00 10

Casseforti

2,7

p/st

8303 00 30

Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza

2,7

8303 00 90

Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili

2,7

8304 00 00

Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

2,7

8305

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:

 

 

8305 10 00

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori

2,7

8305 20 00

Punti metallici presentati in barrette

2,7

8305 90 00

altri, comprese le parti

2,7

8306

Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:

 

 

8306 10 00

Campane, campanelli, gong ed oggetti simili

esenzione

 

Statuette ed altri oggetti di ornamento:

 

 

8306 21 00

argentati, dorati o platinati

esenzione

8306 29

altri:

 

 

8306 29 10

di rame

esenzione

8306 29 90

di altri metalli comuni

esenzione

8306 30 00

Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

2,7

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:

 

 

8307 10

di ferro o di acciaio:

 

 

8307 10 10

muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (163)

esenzione

8307 10 90

altri

2,7

8307 90

di altri metalli comuni:

 

 

8307 90 10

muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (163)

esenzione

8307 90 90

altri

2,7

8308

Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni:

 

 

8308 10 00

Graffette, ganci ed occhielli

2,7

8308 20 00

Rivetti tubolari o a gambo biforcuto

2,7

8308 90 00

altri, comprese le parti

2,7

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:

 

 

8309 10 00

Tappi a corona

2,7

8309 90

altri:

 

 

8309 90 10

Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm

3,7

8309 90 90

altri

2,7

8310 00 00

Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

2,7

8311

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:

 

 

8311 10

Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:

 

 

8311 10 10

Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie

2,7

8311 10 90

altri

2,7

8311 20 00

Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

2,7

8311 30 00

Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni

2,7

8311 90 00

altri, comprese le parti

2,7

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DIRIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLEIMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1.

Questa sezione non comprende:

a)

i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

b)

gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204) o di pelli da pellicceria (voce 4303);

c)

i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);

d)

le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);

e)

le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);

f)

le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);

g)

le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

h)

le aste di perforazione (voce 7304);

ij)

le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);

k)

gli oggetti dei capitoli 82 o 83;

l)

gli oggetti della sezione XVII;

m)

gli oggetti del capitolo 90;

n)

gli oggetti di orologeria (capitolo 91);

o)

gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);

p)

gli oggetti del capitolo 95;

q)

i nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte).

2.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:

a)

le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

b)

le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;

c)

le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8485 o 8548.

3.

Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

4.

Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

5.

Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

Note complementari

1.

Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.

2.

Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.

3.

A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;

b)

le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);

c)

le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);

d)

gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);

e)

gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; gli apparecchi fotografici per uso domestico della voce 8525;

f)

le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).

2.

Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare nelle voci da 8401 a 8424.

Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:

a)

le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);

b)

gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);

c)

i diffusori per zuccherifici (voce 8438);

d)

le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);

e)

gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.

Non rientrano nella voce 8422:

a)

le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);

b)

le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472;

Non rientrano nella voce 8424: le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voci 8443 o 8471).

3.

Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464, o 8465, sono da classificare nella voce 8456.

4.

Rientrano, soltanto, nella voce 8457 le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:

a)

cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);

b)

utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure

c)

trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).

5.

A.

Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono:

a)

le macchine numeriche atte a:

1)

registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;

2)

essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;

3)

eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;

4)

eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, che esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;

b)

le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;

c)

le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.

B.

Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

a)

essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;

b)

essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;

c)

essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codici o segnali — utilizzabili dal sistema.

C.

Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

D.

Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.

E.

Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.

6.

Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.

7.

Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.

In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

8.

Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 B) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (ad esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (ad esempio: mensola di visualizzazione o stampante).

2.

La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

Note complementari

1.

Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

2.

La sottovoce 8471 70 51 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8401

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica:

 

 

8401 10 00

Reattori nucleari ( Euratom )

5,7

8401 20 00

Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti ( Euratom )

3,7

8401 30 00

Elementi combustibili (cartucce) non irradiati ( Euratom )

3,7

gi F/S

8401 40 00

Parti di reattori nucleari ( Euratom )

3,7

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:

 

 

 

Caldaie a vapore:

 

 

8402 11 00

Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

2,7

8402 12 00

Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

2,7

8402 19

altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:

 

 

8402 19 10

Caldaie a tubi da fumo

2,7

8402 19 90

altre

2,7

8402 20 00

Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

2,7

8402 90 00

Parti

2,7

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402:

 

 

8403 10

Caldaie:

 

 

8403 10 10

di ghisa

2,7

8403 10 90

altre

2,7

8403 90

Parti:

 

 

8403 90 10

di ghisa

2,7

8403 90 90

altre

2,7

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:

 

 

8404 10 00

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403

2,7

8404 20 00

Condensatori per macchine a vapore

2,7

8404 90 00

Parti

2,7

8405

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori:

 

 

8405 10 00

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

1,7

8405 90 00

Parti

1,7

8406

Turbine a vapore:

 

 

8406 10 00

Turbine per la propulsione di navi

2,7

 

altre turbine:

 

 

8406 81

di potenza superiore a 40 MW:

 

 

8406 81 10

Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici

2,7

8406 81 90

altre

2,7

8406 82

di potenza inferiore o uguale a 40 MW:

 

 

 

Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza:

 

 

8406 82 11

inferiore o uguale a 10 MW

2,7

8406 82 19

superiore a 10 MW

2,7

8406 82 90

altre

2,7

8406 90

Parti:

 

 

8406 90 10

Pale, palette, alette e rotori

2,7

8406 90 90

altre

2,7

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):

 

 

8407 10

Motori per l'aviazione:

 

 

8407 10 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8407 10 90

altri

1,7 (166)

p/st

 

Motori per la propulsione di navi:

 

 

8407 21

di tipo fuoribordo:

 

 

8407 21 10

di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3

6,2

p/st

 

di cilindrata superiore a 325 cm3:

 

 

8407 21 91

di potenza inferiore o uguale a 30 kW

4,2

p/st

8407 21 99

di potenza superiore a 30 kW

4,2

p/st

8407 29

altri:

 

 

8407 29 20

di potenza inferiore o uguale a 200 kW

4,2

p/st

8407 29 80

di potenza superiore a 200 kW

4,2

p/st

 

Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

 

 

8407 31 00

di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

2,7

p/st

8407 32

di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3:

 

 

8407 32 10

di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3

2,7

p/st

8407 32 90

di cilindrata superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

2,7

p/st

8407 33

di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm3:

 

 

8407 33 10

destinati all'industria di montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705

2,7

p/st

8407 33 90

altri

2,7

p/st

8407 34

di cilindrata superiore a 1 000 cm3:

 

 

8407 34 10

destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (164)

2,7

p/st

 

altri:

 

 

8407 34 30

usati

4,2

p/st

 

nuovi, di cilindrata:

 

 

8407 34 91

inferiore o uguale a 1 500 cm3

4,2

p/st

8407 34 99

superiore a 1 500 cm3

4,2

p/st

8407 90

altri motori:

 

 

8407 90 10

di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3

2,7

p/st

 

di cilindrata superiore a 250 cm3:

 

 

8407 90 50

destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (164)

2,7

p/st

 

altri:

 

 

8407 90 80

di potenza inferiore o uguale a 10 kW

4,2

p/st

8407 90 90

di potenza superiore a 10 kW

4,2

p/st

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

 

 

8408 10

Motori per la propulsione di navi:

 

 

 

usati:

 

 

8408 10 11

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)

esenzione

p/st

8408 10 19

altri

2,7

p/st

 

nuovi, di potenza:

 

 

 

inferiore o uguale a 15 kW:

 

 

8408 10 22

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)

esenzione

p/st

8408 10 24

altri

2,7

p/st

 

superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 50 kW:

 

 

8408 10 26

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)

esenzione

p/st

8408 10 28

altri

2,7

p/st

 

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

 

 

8408 10 31

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)

esenzione

p/st

8408 10 39

altri

2,7

p/st

 

superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:

 

 

8408 10 41

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)

esenzione

p/st

8408 10 49

altri

2,7

p/st

 

superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW:

 

 

8408 10 51

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)

esenzione

p/st

8408 10 59

altri

2,7

p/st

 

superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW:

 

 

8408 10 61

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)

esenzione

p/st

8408 10 69

altri

2,7

p/st

 

superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW:

 

 

8408 10 71

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)

esenzione

p/st

8408 10 79

altri

2,7

p/st

 

superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW:

 

 

8408 10 81

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)

esenzione

p/st

8408 10 89

altri

2,7

p/st

 

superiore a 5 000 kW:

 

 

8408 10 91

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)

esenzione

p/st

8408 10 99

altri

2,7

p/st

8408 20

Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

 

 

8408 20 10

destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (164)

2,7

p/st

 

altri:

 

 

 

per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:

 

 

8408 20 31

inferiore o uguale a 50 kW

4,2

p/st

8408 20 35

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

4,2

p/st

8408 20 37

superiore a 100 kW

4,2

p/st

 

per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:

 

 

8408 20 51

inferiore o uguale a 50 kW

4,2

p/st

8408 20 55

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

4,2

p/st

8408 20 57

superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

4,2

p/st

8408 20 99

superiore a 200 kW

4,2

p/st

8408 90

altri motori:

 

 

8408 90 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8408 90 21

di propulsione per veicoli ferroviari

4,2

p/st

 

altri:

 

 

8408 90 29

usati

4,2

p/st

 

nuovi, di potenza:

 

 

8408 90 31

inferiore o uguale a 15 kW

4,2

p/st

8408 90 33

superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW

4,2

p/st

8408 90 36

superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW

4,2

p/st

8408 90 37

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

4,2

p/st

8408 90 51

superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

4,2

p/st

8408 90 55

superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW

4,2

p/st

8408 90 57

superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW

4,2

p/st

8408 90 71

superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW

4,2

p/st

8408 90 75

superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW

4,2

p/st

8408 90 99

superiore a 5 000 kW

4,2

p/st

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:

 

 

8409 10

di motori per l'aviazione:

 

 

8409 10 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

8409 10 90

altre

1,7 (166)

 

altre:

 

 

8409 91 00

riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla

2,7

8409 99 00

altre

2,7

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori:

 

 

 

Turbine e ruote, idrauliche:

 

 

8410 11 00

di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW

4,5

8410 12 00

di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW

4,5

8410 13 00

di potenza superiore a 10 000 kW

4,5

8410 90

Parti, compresi i regolatori:

 

 

8410 90 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

4,5

8410 90 90

altri

4,5

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:

 

 

 

Turboreattori:

 

 

8411 11

di spinta inferiore o uguale a 25 kN:

 

 

8411 11 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8411 11 90

altri

3,2 (166)

p/st

8411 12

di spinta superiore a 25 kN:

 

 

 

destinati ad aeromobili civili (165):

 

 

8411 12 11

di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN

esenzione

p/st

8411 12 13

di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN

esenzione

p/st

8411 12 19

di spinta superiore a 132 kN

esenzione

p/st

8411 12 90

altri

2,7 (166)

p/st

 

Turbopropulsori:

 

 

8411 21

di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW:

 

 

8411 21 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8411 21 90

altri

3,6 (166)

p/st

8411 22

di potenza superiore a 1 100 kW:

 

 

 

destinati ad aeromobili civili (165):

 

 

8411 22 11

di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW

esenzione

p/st

8411 22 19

di potenza superiore a 3 730 kW

esenzione

p/st

8411 22 90

altri

2,7 (166)

p/st

 

altre turbine a gas:

 

 

8411 81

di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW:

 

 

8411 81 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8411 81 90

altre

4,1

p/st

8411 82

di potenza superiore a 5 000 kW:

 

 

8411 82 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8411 82 91

di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW

4,1

p/st

8411 82 93

di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW

4,1

p/st

8411 82 99

di potenza superiore a 50 000 kW

4,1

p/st

 

Parti:

 

 

8411 91

di turboreattori o di turbopropulsori:

 

 

8411 91 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

8411 91 90

altre

2,7 (166)

8411 99

altre:

 

 

8411 99 10

di turbine a gas destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

8411 99 90

altre

4,1

8412

Altri motori e macchine motrici:

 

 

8412 10

Propulsori a reazione diversi dai turboreattori:

 

 

8412 10 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8412 10 90

altri

2,2 (166)

p/st

 

Motori idraulici:

 

 

8412 21

a movimento rettilineo (cilindri):

 

 

8412 21 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8412 21 91

Sistemi idraulici

2,7

8412 21 99

altri

2,7

8412 29

altri:

 

 

8412 29 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8412 29 50

Sistemi idraulici

4,2

 

altri:

 

 

8412 29 91

Motori oleoidraulici

4,2

8412 29 99

altri

4,2

 

Motori pneumatici:

 

 

8412 31

a movimento rettilineo (cilindri):

 

 

8412 31 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8412 31 90

altri

4,2

8412 39

altri:

 

 

8412 39 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8412 39 90

altri

4,2

8412 80

altri:

 

 

8412 80 10

Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori

2,7

 

altri:

 

 

8412 80 91

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8412 80 99

altri

4,2

8412 90

Parti:

 

 

8412 90 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altre:

 

 

8412 90 30

di propulsori a reazione diversi dai turboreattori

1,7 (166)

8412 90 50

di motori idraulici

2,7

8412 90 90

altre

2,7

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:

 

 

 

Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:

 

 

8413 11 00

Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

1,7

p/st

8413 19

altre:

 

 

8413 19 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8413 19 90

altre

1,7

p/st

8413 20

Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19:

 

 

8413 20 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8413 20 90

altre

1,7

p/st

8413 30

Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:

 

 

8413 30 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8413 30 91

Pompe d'iniezione

1,7

p/st

8413 30 99

altre

1,7

p/st

8413 40 00

Pompe per calcestruzzo

1,7

p/st

8413 50

altre pompe volumetriche alternative:

 

 

8413 50 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8413 50 30

Aggregati idraulici

1,7

8413 50 50

Pompe dosatrici

1,7

p/st

 

altre:

 

 

 

Pompe a pistoni:

 

 

8413 50 71

Pompe oleoidrauliche

1,7

p/st

8413 50 79

altre

1,7

p/st

8413 50 90

altre

1,7

p/st

8413 60

altre pompe volumetriche rotative:

 

 

8413 60 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8413 60 30

Aggregati idraulici

1,7

 

altre:

 

 

 

Pompe ad ingranaggi:

 

 

8413 60 41

Pompe oleoidrauliche

1,7

p/st

8413 60 49

altre

1,7

p/st

 

Pompe a segmenti oscillanti:

 

 

8413 60 51

Pompe oleoidrauliche

1,7

p/st

8413 60 59

altri

1,7

p/st

8413 60 60

Pompe a vite elicoidali

1,7

p/st

8413 60 90

altre

1,7

p/st

8413 70

altre pompe centrifughe:

 

 

8413 70 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

 

Pompe sommerse:

 

 

8413 70 21

monocellulari

1,7

p/st

8413 70 29

multicellulari

1,7

p/st

8413 70 30

Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda

1,7

p/st

 

altre, con bocca di mandata di diametro:

 

 

8413 70 40

inferiore o uguale a 15 mm

1,7

p/st

 

superiore a 15 mm:

 

 

8413 70 50

Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali

1,7

p/st

 

Pompe radiali:

 

 

 

monocellulari:

 

 

 

a flusso semplice:

 

 

8413 70 61

monoblocco

1,7

p/st

8413 70 69

altre

1,7

p/st

8413 70 70

a flussi multipli

1,7

p/st

8413 70 80

multicellulari

1,7

p/st

 

altre pompe centrifughe:

 

 

8413 70 91

monocellulari

1,7

p/st

8413 70 99

multicellulari

1,7

p/st

 

altre pompe; elevatori per liquidi:

 

 

8413 81

Pompe:

 

 

8413 81 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8413 81 90

altre

1,7

p/st

8413 82 00

Elevatori per liquidi

1,7

p/st

 

Parti:

 

 

8413 91

di pompe:

 

 

8413 91 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

8413 91 90

altre

1,7

8413 92 00

di elevatori per liquidi

1,7

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:

 

 

8414 10

Pompe per vuoto:

 

 

8414 10 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8414 10 20

destinate alla produzione di semiconduttori (164)

1,7 (167)

p/st

 

altre:

 

 

8414 10 30

Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots

1,7

p/st

 

altre:

 

 

8414 10 50

Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad adsorbimento

1,7

p/st

8414 10 80

altre

1,7

p/st

8414 20

Pompe per aria, a mano o a pedale:

 

 

8414 20 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8414 20 91

Pompe a mano per velocipedi

1,7

p/st

8414 20 99

altre

2,2

p/st

8414 30

Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:

 

 

8414 30 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8414 30 30

di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW

2,2

p/st

 

di potenza superiore a 0,4 kW:

 

 

8414 30 91

a chiusura ermetica o semiermetica

2,2

p/st

8414 30 99

altri

2,2

p/st

8414 40

Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili:

 

 

8414 40 10

di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m3

2,2

p/st

8414 40 90

di portata al minuto superiore a 2 m3

2,2

p/st

 

Ventilatori:

 

 

8414 51

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W:

 

 

8414 51 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8414 51 90

altri

3,2

p/st

8414 59

altri:

 

 

8414 59 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8414 59 30

assiali

2,3

p/st

8414 59 50

centrifughi

2,3

p/st

8414 59 90

altri

2,3

p/st

8414 60 00

Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

2,7

p/st

8414 80

altri:

 

 

8414 80 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

 

Turbocompressori:

 

 

8414 80 21

monocellulari

2,2

p/st

8414 80 29

multicellulari

2,2

p/st

 

Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:

 

 

 

inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:

 

 

8414 80 31

inferiore o uguale a 60 m3

2,2

p/st

8414 80 39

superiore a 60 m3

2,2

p/st

 

superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:

 

 

8414 80 41

inferiore o uguale a 120 m3

2,2

p/st

8414 80 49

superiore a 120 m3

2,2

p/st

 

Compressori volumetrici rotativi:

 

 

8414 80 60

a un albero

2,2

p/st

 

a più alberi:

 

 

8414 80 71

a vite

2,2

p/st

8414 80 79

altri

2,2

p/st

8414 80 90

altri

2,2

p/st

8414 90

Parti:

 

 

8414 90 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

8414 90 90

altre

2,2

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

 

 

8415 10

del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati):

 

 

8415 10 10

formanti un corpo unico

2,2

8415 10 90

Sistemi ad elementi separati («split-system»)

2,7

8415 20 00

del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli

2,7

 

altri:

 

 

8415 81

con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):

 

 

8415 81 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8415 81 90

altri

2,7

8415 82

altri, con attrezzatura frigorifera:

 

 

8415 82 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8415 82 80

altri

2,7

8415 83

senza attrezzatura frigorifera:

 

 

8415 83 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8415 83 90

altri

2,7

8415 90

Parti:

 

 

8415 90 10

di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83, destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

8415 90 90

altri

2,7

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:

 

 

8416 10

Bruciatori a combustibili liquidi:

 

 

8416 10 10

con dispositivo di controllo automatico montato

1,7

p/st

8416 10 90

altri

1,7

p/st

8416 20

altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:

 

 

8416 20 10

esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo

1,7

p/st

8416 20 90

altri

1,7

8416 30 00

Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

1,7

8416 90 00

Parti

1,7

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici:

 

 

8417 10 00

Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

1,7

8417 20

Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria:

 

 

8417 20 10

Forni a tunnel

1,7

8417 20 90

altri

1,7

8417 80

altri:

 

 

8417 80 10

Forni per l'incenerimento delle immondizie

1,7

8417 80 20

Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici

1,7

8417 80 80

altri

1,7

8417 90 00

Parti

1,7

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:

 

 

8418 10

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:

 

 

8418 10 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altre:

 

 

8418 10 91

di capacità superiore a 340 l

1,9

p/st

8418 10 99

altre

1,9

p/st

 

Frigoriferi per uso domestico:

 

 

8418 21

a compressione:

 

 

8418 21 10

di capacità superiore a 340 l

1,5

p/st

 

altri:

 

 

8418 21 51

Tipo tavolo

2,5

p/st

8418 21 59

da incassare

1,9

p/st

 

altri, di capacità:

 

 

8418 21 91

inferiore o uguale a 250 l

2,5

p/st

8418 21 99

superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l

1,9

p/st

8418 22 00

ad assorbimento, elettrici

2,2

p/st

8418 29 00

altri

2,2

p/st

8418 30

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:

 

 

8418 30 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8418 30 91

di capacità inferiore o uguale a 400 l

2,2

p/st

8418 30 99

di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l

2,2

p/st

8418 40

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:

 

 

8418 40 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8418 40 91

di capicità inferiore o uguale a 250 l

2,2

p/st

8418 40 99

di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l

2,2

p/st

8418 50

altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo:

 

 

 

Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):

 

 

8418 50 11

per prodotti congelati

2,2

p/st

8418 50 19

altri

2,2

p/st

 

altri mobili frigoriferi:

 

 

8418 50 91

Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40

2,2

p/st

8418 50 99

altri

2,2

p/st

 

altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:

 

 

8418 61

Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore:

 

 

8418 61 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8418 61 90

altri

2,2

8418 69

altri:

 

 

8418 69 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8418 69 91

Pompe a calore assorbenti

2,2

8418 69 99

altri

2,2

 

Parti:

 

 

8418 91 00

Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo

2,2

8418 99

altre:

 

 

8418 99 10

Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico

2,2

8418 99 90

altre

2,2

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

 

 

 

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

 

 

8419 11 00

a riscaldamento immediato, a gas

2,6

8419 19 00

altri

2,6

8419 20 00

Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

esenzione

 

Essiccatori:

 

 

8419 31 00

per prodotti agricoli

1,7

8419 32 00

per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni

1,7

8419 39

altri:

 

 

8419 39 10

per lavori di ceramica

1,7

8419 39 90

altri

1,7

8419 40 00

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

1,7

8419 50

Scambiatori di calore:

 

 

8419 50 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8419 50 90

altri

1,7

8419 60 00

Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

1,7

 

altri apparecchi e dispositivi:

 

 

8419 81

per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:

 

 

8419 81 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8419 81 91

Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde

2,7

8419 81 99

altri

1,7

8419 89

altri:

 

 

8419 89 10

Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete

1,7

8419 89 15

Apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8419 89 20

Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8419 89 25

Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore fisico mediante fascio elettronico o evaporazione su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8419 89 27

Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD

2,4 (167)

8419 89 30

Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto

2,4

8419 89 98

altri

2,4

8419 90

Parti:

 

 

8419 90 10

di scambiatori di calore, destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

8419 90 25

di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00 e di apparecchi e dispositivi delle sottovoci 8419 89 15, 8419 89 20 o 8419 89 25

esenzione

8419 90 50

di apparecchi della sottovoce 8419 89 27

1,7 (167)

8419 90 80

altre

1,7

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine:

 

 

8420 10

Calandre e laminatoi:

 

 

8420 10 10

dei tipi utilizzati nell'industria tessile

1,7

8420 10 30

dei tipi utilizzati nell'industria della carta

1,7

8420 10 50

dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche

1,7

8420 10 90

altri

1,7

 

Parti:

 

 

8420 91

Cilindri:

 

 

8420 91 10

di ghisa

1,7

8420 91 80

altri

2,2

8420 99 00

altri

2,2

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:

 

 

 

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

 

 

8421 11 00

Scrematrici

2,2

8421 12 00

Idroestrattori per biancheria

2,7

p/st

8421 19

altri:

 

 

8421 19 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8421 19 91

Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori

1,5

8421 19 94

Centrifughe del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafer) a semiconduttore

esenzione

8421 19 99

altri

esenzione

 

Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:

 

 

8421 21

per filtrare o depurare l'acqua:

 

 

8421 21 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8421 21 90

altri

1,7

8421 22 00

per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua

1,7

8421 23

per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione:

 

 

8421 23 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8421 23 90

altri

1,7

8421 29

altri:

 

 

8421 29 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8421 29 90

altri

1,7

 

Apparecchi per filtrare o depurare i gas:

 

 

8421 31

Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:

 

 

8421 31 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8421 31 90

altri

1,7

8421 39

altri:

 

 

8421 39 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8421 39 30

Apparecchi per filtrare o depurare l'aria

1,7

 

Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:

 

 

8421 39 51

mediante processo umido

1,7

8421 39 71

mediante processo catalitico

1,7

8421 39 98

altri

1,7

 

Parti:

 

 

8421 91

di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

 

 

8421 91 10

di apparecchi della sottovoce 8421 19 94

esenzione

8421 91 30

di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche della sottovoce 8421 19 99

1,7 (167)

8421 91 90

altre

1,7

8421 99 00

altre

1,7

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:

 

 

 

Lavastoviglie:

 

 

8422 11 00

di tipo familiare

2,7

p/st

8422 19 00

altre

1,7

p/st

8422 20 00

Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

1,7

8422 30 00

Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande

1,7

8422 40 00

altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)

1,7

8422 90

Parti:

 

 

8422 90 10

di lavastoviglie

1,7

8422 90 90

altre

1,7

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:

 

 

8423 10

Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:

 

 

8423 10 10

Bilance per uso casalingo

1,7

p/st

8423 10 90

altre

1,7

p/st

8423 20 00

Basculle per la pesatura continua su trasportatori

1,7

p/st

8423 30 00

Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

1,7

p/st

 

altri apparecchi e strumenti per pesare:

 

 

8423 81

di portata inferiore o uguale a 30 kg:

 

 

8423 81 10

Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

1,7

p/st

8423 81 30

Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati

1,7

p/st

8423 81 50

Bilance per magazzini

1,7

p/st

8423 81 90

altri

1,7

p/st

8423 82

di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:

 

 

8423 82 10

Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

1,7

p/st

8423 82 90

altri

1,7

p/st

8423 89 00

altri

1,7

p/st

8423 90 00

Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare

1,7

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

 

 

8424 10

Estintori, anche carichi:

 

 

8424 10 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8424 10 91

di peso inferiore o uguale a 21 kg

1,7

8424 10 99

altri

1,7

8424 20 00

Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

1,7

8424 30

Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

 

 

 

Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato:

 

 

8424 30 01

muniti di un dispositivo di riscaldamento

1,7

p/st

 

altri, di potenza del motore:

 

 

8424 30 05

inferiore o uguale a 7,5 kW

1,7

p/st

8424 30 09

superiore a 7,5 kW

1,7

p/st

 

altre macchine ed apparecchi:

 

 

8424 30 10

ad aria compressa

1,7

8424 30 90

altre

1,7

 

altri apparecchi:

 

 

8424 81

per l'agricoltura o l'orticoltura:

 

 

8424 81 10

Apparecchi per annaffiare

1,7

 

altri:

 

 

8424 81 30

Apparecchi portatili

1,7

p/st

 

altri:

 

 

8424 81 91

Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore

1,7

p/st

8424 81 99

altri

1,7

p/st

8424 89

altri:

 

 

8424 89 20

Apparecchi a spruzzo per l'attacco chimico, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8424 89 30

Macchine sbavatrice per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica

esenzione

8424 89 95

altri

1,7

8424 90

Parti:

 

 

8424 90 10

di apparecchi della sottovoce 8424 89 20

esenzione

8424 90 30

di apparecchi della sottovoce 8424 89 30

1,7 (167)

8424 90 90

altre

1,7

8425

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:

 

 

 

Paranchi:

 

 

8425 11

a motore elettrico:

 

 

8425 11 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8425 11 90

altri

esenzione

p/st

8425 19

altri:

 

 

8425 19 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8425 19 91

azionati a mano, a catena

esenzione

p/st

8425 19 99

altri

esenzione

p/st

8425 20 00

Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo

esenzione

p/st

 

altri verricelli; argani:

 

 

8425 31

a motore elettrico:

 

 

8425 31 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8425 31 90

altri

esenzione

p/st

8425 39

altri:

 

 

8425 39 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8425 39 91

a motore con accensione a scintilla o per compressione

esenzione

p/st

8425 39 99

altri

esenzione

p/st

 

Binde e martinetti:

 

 

8425 41 00

Sollevatori fissi di vetture per autorimesse

esenzione

p/st

8425 42

altre binde e martinetti, idraulici:

 

 

8425 42 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8425 42 90

altri

esenzione

p/st

8425 49

altri:

 

 

8425 49 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8425 49 90

altri

esenzione

p/st

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:

 

 

 

Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»:

 

 

8426 11 00

Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi

esenzione

8426 12 00

Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»

esenzione

8426 19 00

altri

esenzione

8426 20 00

Gru a torre

esenzione

8426 30 00

Gru a portale

esenzione

 

altre macchine ed apparecchi, semoventi:

 

 

8426 41 00

su pneumatici

esenzione

8426 49 00

altri

esenzione

 

altre macchine ed apparecchi:

 

 

8426 91

costruiti per essere montati su un veicolo stradale:

 

 

8426 91 10

Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo

esenzione

p/st

8426 91 90

altri

esenzione

8426 99

altri:

 

 

8426 99 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8426 99 90

altri

esenzione

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:

 

 

8427 10

Carrelli semoventi a motore elettrico:

 

 

8427 10 10

che sollevano ad un'altezza di 1 m o più

4,5

p/st

8427 10 90

altri

4,5

p/st

8427 20

altri carrelli semoventi:

 

 

 

che sollevano ad un'altezza di 1 m o più:

 

 

8427 20 11

Carrelli-stivatori per ogni terreno

4,5

p/st

8427 20 19

altri

4,5

p/st

8427 20 90

altri

4,5

p/st

8427 90 00

altri carrelli

4

p/st

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

 

 

8428 10

Ascensori e montacarichi:

 

 

8428 10 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8428 10 91

elettrici

esenzione

8428 10 99

altri

esenzione

8428 20

Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:

 

 

8428 20 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8428 20 30

appositamente costruiti per l'agricoltura

esenzione

 

altri:

 

 

8428 20 91

per prodotti alla rinfusa

esenzione

8428 20 99

altri

esenzione

 

altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:

 

 

8428 31 00

appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

esenzione

8428 32 00

altri, a benna

esenzione

8428 33

altri, a nastro o a cinghia:

 

 

8428 33 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

8428 33 90

altri

esenzione

8428 39

altri:

 

 

8428 39 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8428 39 91

Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli

esenzione

8428 39 93

Macchine automatizzate per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi e altro materiale per dispositivi a semiconduttore

esenzione

8428 39 98

altri

esenzione

8428 40 00

Scale meccaniche e marciapiedi mobili

esenzione

8428 50 00

Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie

esenzione

8428 60 00

Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

esenzione

8428 90

altre macchine ed apparecchi:

 

 

8428 90 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8428 90 30

Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre

esenzione

 

altri:

 

 

 

Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura:

 

 

8428 90 71

costruiti per essere portati su trattori agricoli

esenzione

8428 90 79

altri

esenzione

 

altri:

 

 

8428 90 91

Spalatrici e ammassatrici meccaniche

esenzione

8428 90 98

altri

esenzione

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

 

Apripista (bulldozers, angledozers):

 

 

8429 11 00

su cingoli

esenzione

p/st

8429 19 00

altri

esenzione

p/st

8429 20 00

Livellatrici

esenzione

p/st

8429 30 00

Ruspe spianatrici

esenzione

p/st

8429 40

Compattatori e rulli compressori:

 

 

 

Rulli compressori:

 

 

8429 40 10

Rulli a vibrazioni

esenzione

p/st

8429 40 30

altri

esenzione

p/st

8429 40 90

Compattatori

esenzione

p/st

 

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:

 

 

8429 51

Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:

 

 

8429 51 10

Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8429 51 91

Caricatori a cingoli

esenzione

p/st

8429 51 99

altri

esenzione

p/st

8429 52

Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o:

 

 

8429 52 10

Escavatori a cingoli

esenzione

p/st

8429 52 90

altri

esenzione

p/st

8429 59 00

altri

esenzione

p/st

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve:

 

 

8430 10 00

Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

esenzione

p/st

8430 20 00

Spazzaneve

esenzione

p/st

 

Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:

 

 

8430 31 00

semoventi

esenzione

8430 39 00

altre

esenzione

 

altre macchine di sondaggio o di perforazione:

 

 

8430 41 00

semoventi

esenzione

8430 49 00

altre

esenzione

8430 50 00

altre macchine ed apparecchi, semoventi

esenzione

 

altre macchine ed apparecchi, non semoventi:

 

 

8430 61 00

Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

esenzione

p/st

8430 69 00

altri

esenzione

8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430:

 

 

8431 10 00

di macchine o apparecchi della voce 8425

esenzione

8431 20 00

di macchine o apparecchi della voce 8427

4

 

di macchine o apparecchi della voce n. 8428:

 

 

8431 31 00

di ascensori, montacarichi o scale meccaniche

esenzione

8431 39

altre:

 

 

8431 39 10

di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30

esenzione

8431 39 90

altre

esenzione

 

di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430:

 

 

8431 41 00

Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze

esenzione

8431 42 00

Lame di apripista

esenzione

8431 43 00

Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49

esenzione

8431 49

altre:

 

 

8431 49 20

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

esenzione

8431 49 80

altri

esenzione

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:

 

 

8432 10

Aratri:

 

 

8432 10 10

a vomeri

esenzione

p/st

8432 10 90

altri

esenzione

p/st

 

Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:

 

 

8432 21 00

Erpici a dischi (polverizzatori)

esenzione

p/st

8432 29

altri:

 

 

8432 29 10

Scarificatori e coltivatori

esenzione

p/st

8432 29 30

Erpici

esenzione

p/st

8432 29 50

Motozappatrici

esenzione

p/st

8432 29 90

altri

esenzione

p/st

8432 30

Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:

 

 

 

Seminatrici:

 

 

8432 30 11

di precisione, a comando centrale

esenzione

p/st

8432 30 19

altre

esenzione

p/st

8432 30 90

Piantatrici e trapiantatrici

esenzione

p/st

8432 40

Spanditori di letame e distributori di concimi:

 

 

8432 40 10

di concimi minerali o chimici

esenzione

p/st

8432 40 90

altri

esenzione

p/st

8432 80 00

altre macchine, apparecchi e congegni

esenzione

8432 90 00

Parti

esenzione

8433

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437:

 

 

 

Tosatrici da prato:

 

 

8433 11

a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale:

 

 

8433 11 10

elettrici

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

 

semoventi:

 

 

8433 11 51

munite d'un sedile

esenzione

p/st

8433 11 59

altre

esenzione

p/st

8433 11 90

altre

esenzione

p/st

8433 19

altre:

 

 

 

con motore:

 

 

8433 19 10

elettrico

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

 

semoventi:

 

 

8433 19 51

munite di un sedile

esenzione

p/st

8433 19 59

altre

esenzione

p/st

8433 19 70

altre

esenzione

p/st

8433 19 90

senza motore

esenzione

p/st

8433 20

Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore:

 

 

8433 20 10

Motofalciatrici

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

 

costruite per essere trainate o portate da trattori:

 

 

8433 20 51

con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale

esenzione

p/st

8433 20 59

altre

esenzione

p/st

8433 20 90

altre

esenzione

p/st

8433 30

altre macchine ed apparecchi da fienagione:

 

 

8433 30 10

Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno

esenzione

p/st

8433 30 90

altri

esenzione

p/st

8433 40

Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici:

 

 

8433 40 10

Presse raccoglitrici

esenzione

p/st

8433 40 90

altre

esenzione

p/st

 

altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:

 

 

8433 51 00

Mietitrici-trebbiatrici

esenzione

p/st

8433 52 00

altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura

esenzione

p/st

8433 53

Macchine per la raccolta di radici o tuberi:

 

 

8433 53 10

Macchine per la raccolta delle patate

esenzione

p/st

8433 53 30

Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole

esenzione

p/st

8433 53 90

altre

esenzione

p/st

8433 59

altre:

 

 

 

Falciatrinciacaricatrici:

 

 

8433 59 11

semoventi

esenzione

p/st

8433 59 19

altre

esenzione

p/st

8433 59 30

Vendemmiatrici

esenzione

p/st

8433 59 80

altre

esenzione

p/st

8433 60 00

Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli

esenzione

8433 90 00

Parti

esenzione

8434

Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte:

 

 

8434 10 00

Mungitrici

esenzione

8434 20 00

Macchine ed apparecchi per l'industria del latte

esenzione

8434 90 00

Parti

esenzione

8435

Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:

 

 

8435 10 00

Macchine ed apparecchi

1,7

8435 90 00

Parti

1,7

8436

Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura:

 

 

8436 10 00

Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali

1,7

 

Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici:

 

 

8436 21 00

Incubatrici ed allevatrici

1,7

8436 29 00

altri

1,7

8436 80

altre macchine ed apparecchi:

 

 

8436 80 10

per la silvicoltura

1,7

p/st

 

altri:

 

 

8436 80 91

Abbeveratoi automatici

1,7

p/st

8436 80 99

altri

1,7

 

Parti:

 

 

8436 91 00

di macchine o apparecchi per l'avicoltura

1,7

8436 99 00

altre

1,7

8437

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:

 

 

8437 10 00

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

1,7

p/st

8437 80 00

altre macchine ed apparecchi

1,7

8437 90 00

Parti

1,7

8438

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali:

 

 

8438 10

Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari:

 

 

8438 10 10

per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria

1,7

8438 10 90

per la fabbricazione di paste alimentari

1,7

8438 20 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata

1,7

8438 30 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero

1,7

8438 40 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra

1,7

8438 50 00

Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni

1,7

8438 60 00

Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi

1,7

8438 80

altre macchine ed apparecchi:

 

 

8438 80 10

per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè

1,7

 

altri:

 

 

8438 80 91

per la preparazione o la fabbricazione di bevande

1,7

8438 80 99

altri

1,7

8438 90 00

Parti

1,7

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone:

 

 

8439 10 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

1,7

8439 20 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone

1,7

8439 30 00

Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone

1,7

 

Parti:

 

 

8439 91

di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche:

 

 

8439 91 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8439 91 90

altre

1,7

8439 99

altre:

 

 

8439 99 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8439 99 90

altre

1,7

8440

Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:

 

 

8440 10

Macchine ed apparecchi:

 

 

8440 10 10

Piegatrici

1,7

8440 10 20

Raccoglitrici

1,7

8440 10 30

Cucitrici e graffatrici

1,7

8440 10 40

Macchine per rilegare con colla

1,7

8440 10 90

altre

1,7

8440 90 00

Parti

1,7

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo:

 

 

8441 10

Tagliatrici:

 

 

8441 10 10

Tagliatrici-avvolgitrici

1,7

8441 10 20

Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale

1,7

8441 10 30

Taglierine-raffilatrici lineari

1,7

8441 10 40

Taglierine-raffilatrici trilame

1,7

8441 10 80

altre

1,7

8441 20 00

Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste

1,7

8441 30 00

Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

1,7

8441 40 00

Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone

1,7

8441 80 00

altre macchine ed apparecchi

1,7

8441 90

Parti:

 

 

8441 90 10

di tagliatrici

1,7

8441 90 90

altre

1,7

8442

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per fondere o comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):

 

 

8442 10 00

Macchine per comporre mediante procedimento fotografico

1,7

p/st

8442 20

Macchine, apparecchi e materiale per comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere:

 

 

8442 20 10

Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)

esenzione

p/st

8442 20 90

altri

1,7

p/st

8442 30 00

altre macchine, apparecchi e materiale

1,7

8442 40 00

Parti di macchine, apparecchi e materiale

1,7

8442 50

Caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):

 

 

 

con originale grafico:

 

 

8442 50 21

per la stampa con matrice a rilievo

1,7

8442 50 23

per la stampa con matrice piana

1,7

8442 50 29

altri

1,7

8442 50 80

altri

1,7

8443

Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa:

 

 

 

Macchine ed apparecchi per la stampa in offset:

 

 

8443 11 00

alimentati a bobine

1,7

p/st

8443 12 00

alimentate a foglio di formato 22 × 36 cm o meno (offset per ufficio)

1,7

p/st

8443 19

altri:

 

 

 

alimentati a foglio:

 

 

8443 19 10

usati

1,7

p/st

 

nuovi, per foglio di formato:

 

 

8443 19 31

52 × 74 cm o meno

1,7

p/st

8443 19 35

più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm

1,7

p/st

8443 19 39

più di 74 × 107 cm

1,7

p/st

8443 19 90

altri

1,7

p/st

 

Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, esclusi le macchine e gli apparecchi flessografici:

 

 

8443 21 00

alimentati a bobine

1,7

p/st

8443 29 00

altri

1,7

p/st

8443 30 00

Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici

1,7

p/st

8443 40 00

Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici

1,7

p/st

 

altre macchine ed apparecchi per la stampa:

 

 

8443 51 00

Macchine per la stampa a getto d'inchiosto

2,2

p/st

8443 59

altri:

 

 

8443 59 20

per la stampa delle materie tessili

1,7

p/st

 

altri:

 

 

8443 59 40

utilizzati nella produzione di semiconduttori (164)

1,7 (167)

p/st

8443 59 70

altri

1,7

p/st

8443 60 00

Macchine ausiliarie

1,7

8443 90

Parti:

 

 

8443 90 05

utilizzate nella produzione di semiconduttori (164)

1,7 (167)

 

altre:

 

 

8443 90 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8443 90 80

altre

1,7

8444 00

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali:

 

 

8444 00 10

Macchine per la filatura

1,7

p/st

8444 00 90

altre

1,7

p/st

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447:

 

 

 

Macchine per la preparazione delle materie tessili:

 

 

8445 11 00

Carde

1,7

p/st

8445 12 00

Pettinatrici

1,7

p/st

8445 13 00

Banchi a fusi

1,7

p/st

8445 19 00

altre

1,7

p/st

8445 20 00

Macchine per la filatura delle materie tessili

1,7

p/st

8445 30

Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili:

 

 

8445 30 10

per l'accoppiamento delle materie tessili

1,7

p/st

8445 30 90

per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili

1,7

p/st

8445 40 00

Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili

1,7

p/st

8445 90 00

altre

1,7

p/st

8446

Telai per tessitura:

 

 

8446 10 00

per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

1,7

p/st

 

per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta:

 

 

8446 21 00

a motore

1,7

p/st

8446 29 00

altri

1,7

p/st

8446 30 00

per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta

1,7

p/st

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted:

 

 

 

Telai per maglieria, circolari:

 

 

8447 11

con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm:

 

 

8447 11 10

funzionanti con aghi a linguetta

1,7

p/st

8447 11 90

altri

1,7

p/st

8447 12

con cilindro di diametro superiore a 165 mm:

 

 

8447 12 10

funzionanti con aghi a linguetta

1,7

p/st

8447 12 90

altri

1,7

p/st

8447 20

Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia:

 

 

8447 20 20

Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

1,7

p/st

8447 20 80

altri

1,7

p/st

8447 90 00

altri

1,7

p/st

8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti):

 

 

 

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447:

 

 

8448 11 00

Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni

1,7

8448 19 00

altri

1,7

8448 20 00

Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

1,7

 

Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:

 

 

8448 31 00

Guarniture per carde

1,7

8448 32 00

di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde

1,7

8448 33

Fusi e loro alette, anelli e cursori:

 

 

8448 33 10

Fusi e loro alette

1,7

8448 33 90

Anelli e cursori

1,7

8448 39 00

altri

1,7

 

Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari:

 

 

8448 41 00

Navette

1,7

8448 42 00

Pettini, licci e quadri di licci

1,7

8448 49 00

altri

1,7

 

Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:

 

 

8448 51

Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie:

 

 

8448 51 10

Platine

1,7

8448 51 90

altri

1,7

8448 59 00

altri

1,7

8449 00 00

Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

1,7

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

 

 

 

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:

 

 

8450 11

Macchine completamente automatiche:

 

 

 

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:

 

 

8450 11 11

a caricamento frontale

3

p/st

8450 11 19

a caricamento dall'alto

3

p/st

8450 11 90

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

2,6

p/st

8450 12 00

altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

2,7

p/st

8450 19 00

altre

2,7

p/st

8450 20 00

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

2,2

p/st

8450 90 00

Parti

2,7

8451

Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:

 

 

8451 10 00

Macchine per pulire a secco

2,2

 

Macchine per asciugare:

 

 

8451 21

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:

 

 

8451 21 10

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

2,2

8451 21 90

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

2,2

8451 29 00

altre

2,2

8451 30

Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio:

 

 

 

a riscaldamento elettrico, di potenza:

 

 

8451 30 10

inferiore o uguale a 2 500 W

2,2

p/st

8451 30 30

superiore a 2 500 W

2,2

p/st

8451 30 80

altre

2,2

p/st

8451 40 00

Macchine per lavare, imbianchire o tingere

2,2

8451 50 00

Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

2,2

8451 80

altre macchine ed apparecchi:

 

 

8451 80 10

Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.

2,2

8451 80 30

Macchine per apprettare o rifinire

2,2

8451 80 80

altri

2,2

8451 90 00

Parti

2,2

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

8452 10

Macchine per cucire di tipo domestico:

 

 

 

Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:

 

 

8452 10 11

Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 €

5,7

p/st

8452 10 19

altre

9,7

p/st

8452 10 90

altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire

3,7

p/st

 

altre macchine per cucire:

 

 

8452 21 00

Unità automatiche

3,7

p/st

8452 29 00

altre

3,7

p/st

8452 30

Aghi per macchine per cucire:

 

 

8452 30 10

con codolo piatto su un lato

2,7

1 000 p/st

8452 30 90

altri

2,7

1 000 p/st

8452 40 00

Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti

2,7

8452 90 00

altre parti di macchine per cucire

2,7

8453

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire:

 

 

8453 10 00

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli

1,7

8453 20 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature

1,7

8453 80 00

altre macchine ed apparecchi

1,7

8453 90 00

Parti

1,7

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie:

 

 

8454 10 00

Convertitori

1,7

8454 20 00

Lingottiere e secchie di colata

1,7

8454 30

Macchine per colare (gettare):

 

 

8454 30 10

Macchine per colare sotto pressione

1,7

8454 30 90

altre

1,7

8454 90 00

Parti

1,7

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri:

 

 

8455 10 00

Laminatoi per tubi

2,7

 

altri laminatoi:

 

 

8455 21 00

Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo

2,7

8455 22 00

Laminatoi a freddo

2,7

8455 30

Cilindri di laminatoi:

 

 

8455 30 10

di ghisa

2,7

 

di acciaio fucinato:

 

 

8455 30 31

Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo

2,7

8455 30 39

Cilindri di lavoro a freddo

2,7

8455 30 90

di getti di acciaio

2,7

8455 90 00

altre parti

2,7

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma:

 

 

8456 10

operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni:

 

 

8456 10 10

del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafers) o dispositivi a semiconduttore

esenzione

p/st

8456 10 90

altre

4,5

p/st

8456 20 00

operanti con ultrasuoni

3,5

p/st

8456 30

operanti per elettroerosione:

 

 

 

a comando numerico:

 

 

8456 30 11

con filo

3,5

p/st

8456 30 19

altre

3,5

p/st

8456 30 90

altre

3,5

p/st

 

altre:

 

 

8456 91 00

per l'incisione a secco del tracciato su materiali semiconduttori

esenzione

p/st

8456 99

altre:

 

 

8456 99 10

Fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la produzione o la riparazione di maschere e reticoli per tracciati su dispositivi a semiconduttore

esenzione

p/st

8456 99 30

Macchine per l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

p/st

8456 99 50

Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

3,5 (167)

p/st

8456 99 80

altre

3,5

p/st

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:

 

 

8457 10

Centri di lavorazione:

 

 

8457 10 10

orizzontali

2,7

p/st

8457 10 90

altri

2,7

p/st

8457 20 00

Macchine a posto fisso

2,7

p/st

8457 30

Macchine a stazioni multiple:

 

 

8457 30 10

a comando numerico

2,7

p/st

8457 30 90

altre

2,7

p/st

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:

 

 

 

Torni orizzontali:

 

 

8458 11

a comando numerico:

 

 

8458 11 20

Centri di tornitura

2,7

p/st

 

Torni automatici:

 

 

8458 11 41

mono mandrino

2,7

p/st

8458 11 49

multi mandrino

2,7

p/st

8458 11 80

altri

2,7

p/st

8458 19

altri:

 

 

8458 19 20

Torni paralleli

2,7

p/st

8458 19 40

Torni automatici

2,7

p/st

8458 19 80

altri

2,7

p/st

 

altri torni:

 

 

8458 91

a comando numerico:

 

 

8458 91 20

Centri di tornitura

2,7

p/st

8458 91 80

altri

2,7

p/st

8458 99 00

altri

2,7

p/st

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458:

 

 

8459 10 00

Unità di lavorazione con guida di scorrimento

2,7

p/st

 

altre foratrici:

 

 

8459 21 00

a comando numerico

2,7

p/st

8459 29 00

altre

2,7

p/st

 

altre alesatrici-fresatrici:

 

 

8459 31 00

a comando numerico

1,7

p/st

8459 39 00

altre

1,7

p/st

8459 40

altre alesatrici:

 

 

8459 40 10

a comando numerico

1,7

p/st

8459 40 90

altre

1,7

p/st

 

Fresatrici a mensola:

 

 

8459 51 00

a comando numerico

2,7

p/st

8459 59 00

altre

2,7

p/st

 

altre fresatrici:

 

 

8459 61

a comando numerico:

 

 

8459 61 10

Fresatrici per utensili

2,7

p/st

8459 61 90

altre

2,7

p/st

8459 69

altre:

 

 

8459 69 10

Fresatrici per utensili

2,7

p/st

8459 69 90

altre

2,7

p/st

8459 70 00

Filettatrici o maschiatrici

2,7

p/st

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461:

 

 

 

Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:

 

 

8460 11 00

a comando numerico

2,7

p/st

8460 19 00

altre

2,7

p/st

 

altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:

 

 

8460 21

a comando numerico:

 

 

 

per superfici cilindriche:

 

 

8460 21 11

Rettificatrici per interni

2,7

p/st

8460 21 15

Rettificatrici senza centro

2,7

p/st

8460 21 19

altre

2,7

p/st

8460 21 90

altre

2,7

p/st

8460 29

altre:

 

 

 

per superfici cilindriche:

 

 

8460 29 11

Rettificatrici per interni

2,7

p/st

8460 29 19

altre

2,7

p/st

8460 29 90

altre

2,7

p/st

 

Macchine per affilare:

 

 

8460 31 00

a comando numerico

1,7

p/st

8460 39 00

altre

1,7

p/st

8460 40

Macchine per levigare o smerigliare:

 

 

8460 40 10

a comando numerico

1,7

p/st

8460 40 90

altre

1,7

p/st

8460 90

altre:

 

 

8460 90 10

il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

2,7

p/st

8460 90 90

altre

1,7

p/st

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:

 

 

8461 20 00

Macchine per limare e per sbozzare

1,7

p/st

8461 30

Macchine per brocciare:

 

 

8461 30 10

a comando numerico

1,7

p/st

8461 30 90

altre

1,7

p/st

8461 40

Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi:

 

 

 

Macchine per tagliare gli ingranaggi:

 

 

 

per tagliare ingranaggi cilindrici:

 

 

8461 40 11

a comando numerico

2,7

p/st

8461 40 19

altre

2,7

p/st

 

per tagliare altri ingranaggi:

 

 

8461 40 31

a comando numerico

1,7

p/st

8461 40 39

altre

1,7

p/st

 

Macchine per rifinire gli ingranaggi:

 

 

 

il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:

 

 

8461 40 71

a comando numerico

2,7

p/st

8461 40 79

altre

2,7

p/st

8461 40 90

altre

1,7

p/st

8461 50

Macchine per segare o troncare:

 

 

 

Segatrici:

 

 

8461 50 11

a sega circolare

1,7

p/st

8461 50 19

altre

1,7

p/st

8461 50 90

Troncatrici

1,7

p/st

8461 90 00

altre

2,7

p/st

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:

 

 

8462 10

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli:

 

 

8462 10 10

a comando numerico

2,7

p/st

8462 10 90

altre

1,7

p/st

 

Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici:

 

 

8462 21

a comando numerico:

 

 

8462 21 05

del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8462 21 10

per la lavorazione di prodotti piatti

2,7

p/st

8462 21 80

altre

2,7

p/st

8462 29

altre:

 

 

8462 29 05

del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8462 29 10

per la lavorazione di prodotti piatti

1,7

p/st

 

altre:

 

 

8462 29 91

idrauliche

1,7

p/st

8462 29 98

altre

1,7

p/st

 

Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice:

 

 

8462 31 00

a comando numerico

2,7

p/st

8462 39

altre:

 

 

8462 39 10

per la lavorazione di prodotti piatti

1,7

p/st

 

altre:

 

 

8462 39 91

idrauliche

1,7

p/st

8462 39 99

altre

1,7

p/st

 

Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate:

 

 

8462 41

a comando numerico:

 

 

8462 41 10

per la lavorazione di prodotti piatti

2,7

p/st

8462 41 90

altre

2,7

p/st

8462 49

altre:

 

 

8462 49 10

per la lavorazione di prodotti piatti

1,7

p/st

8462 49 90

altre

1,7

p/st

 

altre:

 

 

8462 91

Presse idrauliche:

 

 

8462 91 10

Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impacchettare rottami di ferro

2,7

p/st

 

altre:

 

 

8462 91 50

a comando numerico

2,7

p/st

8462 91 90

altre

2,7

p/st

8462 99

altre:

 

 

8462 99 10

Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro

2,7

p/st

 

altre:

 

 

8462 99 50

a comando numerico

2,7

p/st

8462 99 90

altre

2,7

p/st

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:

 

 

8463 10

Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili:

 

 

8463 10 10

Trafilatrici per fili

2,7

p/st

8463 10 90

altre

2,7

p/st

8463 20 00

Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura

2,7

p/st

8463 30 00

Macchine per la lavorazione dei metalli in fili

2,7

p/st

8463 90 00

altre

2,7

p/st

8464

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro:

 

 

8464 10

Macchine per segare:

 

 

8464 10 10

per la tranciatura di lingotti monocristalli o di dischi (wafers) in microplacchette

esenzione

p/st

8464 10 90

altre

2,2

p/st

8464 20

Macchine per molare o levigare:

 

 

8464 20 05

per la lavorazione di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

p/st

 

per la lavorazione del vetro:

 

 

8464 20 11

dei vetri d'ottica

2,2

p/st

8464 20 19

altre

2,2

8464 20 20

per la lavorazione di prodotti ceramici

2,2

p/st

8464 20 95

altre

2,2

8464 90

altre:

 

 

8464 90 10

per l'incisione di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

p/st

8464 90 20

per la lavorazione di prodotti ceramici

2,2

p/st

8464 90 80

altri

2,2

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:

 

 

8465 10

Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni:

 

 

8465 10 10

con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)

2,7

p/st

8465 10 90

senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)

2,7

p/st

 

altre:

 

 

8465 91

Macchine per segare:

 

 

8465 91 10

a nastro

2,7

p/st

8465 91 20

Seghe circolari

2,7

p/st

8465 91 90

altre

2,7

p/st

8465 92 00

Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

2,7

p/st

8465 93 00

Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

2,7

p/st

8465 94 00

Macchine per curvare o montare

2,7

p/st

8465 95 00

Foratrici o mortasatrici

2,7

p/st

8465 96 00

Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

2,7

p/st

8465 99

altre:

 

 

8465 99 10

Torni

2,7

p/st

8465 99 90

altre

2,7

p/st

8466

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:

 

 

8466 10

Portautensili e filiere a scatto automatico:

 

 

 

Portautensili:

 

 

8466 10 10

Mandrini, pinze e coni morse

1,2

 

altri:

 

 

8466 10 31

per torni

1,2

8466 10 39

altri

1,2

8466 10 90

Filiere a scatto automatico

1,2

8466 20

Portapezzi:

 

 

8466 20 10

Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio

1,2

 

altri:

 

 

8466 20 91

per torni

1,2

8466 20 99

altri

1,2

8466 30 00

Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili

1,2

 

altri:

 

 

8466 91

per macchine della voce 8464:

 

 

8466 91 15

per le macchine delle sottovoci 8464 10 10, 8464 20 05 o 8464 90 10

esenzione

 

altri:

 

 

8466 91 20

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,2

8466 91 95

altri

1,2

8466 92

per macchine della voce 8465:

 

 

8466 92 20

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,2

8466 92 80

altri

1,2

8466 93

per macchine delle voci da 8456 a 8461:

 

 

8466 93 15

per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 8456 10 10, 8456 91 00, 8456 99 10 o 8456 99 30

esenzione

8466 93 17

per apparecchi della sottovoce 8456 99 50

1,2 (167)

8466 93 95

altri

1,2

8466 94

per macchine delle voci 8462 o 8463:

 

 

8466 94 10

per le macchine delle sottovoci 8462 21 05 o 8462 29 05

esenzione

8466 94 90

altri

1,2

8467

Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano:

 

 

 

Pneumatici:

 

 

8467 11

rotativi (anche a percussione):

 

 

8467 11 10

per la lavorazione dei metalli

1,7

8467 11 90

altri

1,7

8467 19 00

altri

1,7

 

a motore elettrico incorporato:

 

 

8467 21

Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative:

 

 

8467 21 10

funzionanti senza una sorgente di energia esterna

2,7

p/st

 

altre:

 

 

8467 21 91

elettropneumatiche

2,7

p/st

8467 21 99

altre

2,7

p/st

8467 22

Seghe e troncatrici:

 

 

8467 22 10

Troncatrici

2,7

p/st

8467 22 30

Seghe circolari

2,7

p/st

8467 22 90

altre

2,7

p/st

8467 29

altri:

 

 

8467 29 10

del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili

2,7

 

altri:

 

 

8467 29 30

funzionanti senza una sorgente di energia esterna

2,7

p/st

 

altri:

 

 

 

Smerigliatrici e levigatrici:

 

 

8467 29 51

Smerigliatrici angolari

2,7

p/st

8467 29 53

Levigatrici a nastro

2,7

p/st

8467 29 59

altre

2,7

p/st

8467 29 70

Piallatrici

2,7

p/st

8467 29 80

Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici

2,7

p/st

8467 29 90

altri

2,7

p/st

 

altri utensili:

 

 

8467 81 00

Troncatrici a catena

1,7

p/st

8467 89 00

altri

1,7

 

Parti:

 

 

8467 91 00

di troncatrici a catena

1,7

8467 92 00

di utensili pneumatici

1,7

8467 99 00

altre

1,7

8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:

 

 

8468 10 00

Cannelli a mano

2,2

8468 20 00

altre macchine ed apparecchi a gas

2,2

8468 80 00

altre macchine ed apparecchi

2,2

8468 90 00

Parti

2,2

8469

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8471; macchine per l'elaborazione di testi:

 

 

 

Macchine da scrivere automatiche e macchine per l'elaborazione di testi:

 

 

8469 11 00

Macchine per l'elaborazione di testi

esenzione

p/st

8469 12 00

Macchine da scrivere automatiche

2,3

p/st

8469 20 00

altre macchine da scrivere, elettriche

2,3

p/st

8469 30 00

altre macchine da scrivere, non elettriche

2,5

p/st

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:

 

 

8470 10 00

Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

esenzione

p/st

 

altre macchine calcolatrici, elettroniche:

 

 

8470 21 00

con dispositivo stampante

esenzione

p/st

8470 29 00

altre

esenzione

p/st

8470 30 00

altre macchine calcolatrici

esenzione

p/st

8470 40 00

Macchine contabili

esenzione

p/st

8470 50 00

Registratori di cassa

esenzione

p/st

8470 90 00

altre

esenzione

p/st

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:

 

 

8471 10

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, analogiche o ibride:

 

 

8471 10 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8471 10 90

altre

esenzione

p/st

8471 30 00

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

esenzione

p/st

 

altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche:

 

 

8471 41

che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita:

 

 

8471 41 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8471 41 90

altre

esenzione

p/st

8471 49

altre, presentate in forma di sistemi:

 

 

8471 49 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8471 49 90

altre

esenzione

p/st

8471 50

Unità per l'elaborazione dell'informazione, numeriche diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita:

 

 

8471 50 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

8471 50 90

altre

esenzione

p/st

8471 60

Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:

 

 

8471 60 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8471 60 40

Stampanti

esenzione

p/st

8471 60 50

Tastiere

esenzione

p/st

8471 60 90

altre

esenzione

p/st

8471 70

Unità di memoria:

 

 

8471 70 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8471 70 40

Unità di memoria centrali

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

 

Unità di memoria a dischi:

 

 

8471 70 51

ottiche, comprese le magneto-ottiche

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8471 70 53

Unità di memoria a dischi rigidi

esenzione

p/st

8471 70 59

altre

esenzione

p/st

8471 70 60

Unità di memoria a nastri

esenzione

p/st

8471 70 90

altre

esenzione

p/st

8471 80 00

altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

8471 90 00

altre

esenzione

p/st

8472

Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]:

 

 

8472 10 00

Duplicatori

2

p/st

8472 20 00

Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi

2,3

p/st

8472 30 00

Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

2,2

p/st

8472 90

altre:

 

 

8472 90 10

Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete

2,2

p/st

8472 90 30

Sportelli automatici

esenzione

p/st

8472 90 80

altre

2,2

8473

Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:

 

 

8473 10

Parti ed accessori di macchine della voce 8469:

 

 

 

Assiemaggi elettronici:

 

 

8473 10 11

delle macchine della sottovoce 8469 11 00

esenzione

8473 10 19

altri

3

8473 10 90

altri

esenzione

 

Parti ed accessori di macchine della voce 8470:

 

 

8473 21

di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29:

 

 

8473 21 10

Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 21 90

altri

esenzione

8473 29

altri:

 

 

8473 29 10

Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 29 90

altri

esenzione

8473 30

Parti ed accessori di macchine della voce 8471:

 

 

8473 30 10

Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 30 90

altri

esenzione

8473 40

Parti ed accessori di macchine della voce 8472:

 

 

 

Assiemaggi elettronici:

 

 

8473 40 11

delle macchine della sottovoce 8472 90 30

esenzione

8473 40 19

altri

3

8473 40 90

altri

esenzione

8473 50

Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472:

 

 

8473 50 10

Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 50 90

altri

esenzione

8474

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:

 

 

8474 10 00

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

esenzione

8474 20

Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare:

 

 

8474 20 10

le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica

esenzione

8474 20 90

altri

esenzione

 

Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:

 

 

8474 31 00

Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento

esenzione

8474 32 00

Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

esenzione

8474 39

altri:

 

 

8474 39 10

Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica

esenzione

8474 39 90

altri

esenzione

8474 80

altre macchine ed apparecchi:

 

 

8474 80 10

Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche

esenzione

8474 80 90

altri

esenzione

8474 90

Parti:

 

 

8474 90 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

esenzione

8474 90 90

altre

esenzione

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:

 

 

8475 10 00

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro

1,7

 

Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:

 

 

8475 21 00

Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

1,7

8475 29 00

altre

1,7

8475 90 00

Parti

1,7

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:

 

 

 

Macchine automatiche per la vendita di bevande:

 

 

8476 21 00

con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

1,7

p/st

8476 29 00

altre

1,7

p/st

 

altre macchine:

 

 

8476 81 00

con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

1,7

p/st

8476 89 00

altre

1,7

p/st

8476 90 00

Parti

1,7

8477

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

 

 

8477 10

Formatrici ad iniezione:

 

 

8477 10 10

Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

esenzione

8477 10 90

altre

1,7

8477 20 00

Estrusori

1,7

8477 30 00

Formatrici per soffiaggio

1,7

8477 40 00

Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici

1,7

 

altre macchine ed apparecchi per formare o modellare:

 

 

8477 51 00

per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria

1,7

8477 59

altre:

 

 

8477 59 05

Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

esenzione

 

altre:

 

 

8477 59 10

Presse

1,7

8477 59 80

altre

1,7

8477 80

altre macchine ed apparecchi:

 

 

 

Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari:

 

 

8477 80 11

Macchine per la trasformazione delle resine di reazione

1,7

8477 80 19

altri

1,7

 

altri:

 

 

8477 80 91

Attrezzature per riduzione dimensionale

1,7

8477 80 93

Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici

1,7

8477 80 95

Macchine per taglio o pelatura

1,7

8477 80 99

altri

1,7

8477 90

Parti:

 

 

8477 90 05

per le macchine delle sottovoci 8477 10 10 e 8477 59 05

esenzione

 

altre:

 

 

8477 90 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8477 90 80

altre

1,7

8478

Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

 

 

8478 10 00

Macchine ed apparecchi

1,7

8478 90 00

Parti

1,7

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

 

 

8479 10 00

Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

esenzione

8479 20 00

Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

1,7

8479 30

Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero:

 

 

8479 30 10

Presse

1,7

8479 30 90

altre

1,7

8479 40 00

Macchine per fabbricare corde e cavi

1,7

p/st

8479 50 00

Robot industriali, non nominati né compresi altrove

1,7

8479 60 00

Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

1,7

 

altre macchine ed apparecchi:

 

 

8479 81 00

per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici

1,7

8479 82 00

per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

1,7

8479 89

altri:

 

 

8479 89 10

Merci destinate ad aeromobili civili: Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; Servomotori meccanici per invertitori di spinta; Impianti igienici speciali; Umidificatori e disumidificatori dell'aria; Servomeccanismi non elettrici; Avviatori non elettrici; Avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; Tergicristalli non elettrici; Regolatori di eliche non elettrici (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8479 89 30

Sostegno avanzante idraulico per miniere

1,7

8479 89 60

Apparecchiature di lubrificazione centralizzata

1,7

8479 89 65

Apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori

esenzione

8479 89 70

Apparecchi per la deposizione epitassiale su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8479 89 73

Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

esenzione

8479 89 77

Apparecchi per il fissaggio di piastrine e saldatori automatici di pellicola per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

esenzione

8479 89 79

Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

esenzione

8479 89 91

Macchine ed apparecchi per smaltare e decorare dei prodotti ceramici

1,7

8479 89 98

altri

1,7

8479 90

Parti:

 

 

8479 90 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altre:

 

 

8479 90 50

delle macchine delle sottovoci 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 73, 8479 89 77 o 8479 89 79

esenzione

 

altre:

 

 

8479 90 92

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8479 90 97

altre

1,7

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:

 

 

8480 10 00

Staffe per fonderia

1,7

8480 20 00

Piastre di fondo per forme

1,7

8480 30

Modelli per forme:

 

 

8480 30 10

di legno

1,7

8480 30 90

altri

2,7

 

Forme per metalli o carburi metallici:

 

 

8480 41 00

per formare ad iniezione o per compressione

1,7

8480 49 00

altre

1,7

8480 50 00

Forme per vetro

1,7

8480 60

Forme per materie minerali:

 

 

8480 60 10

per formare per compressione

1,7

8480 60 90

altre

1,7

 

Forme per gomma o materie plastiche:

 

 

8480 71

per formare ad iniezione o per compressione:

 

 

8480 71 10

del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

8480 71 90

altri

1,7

8480 79 00

altre

1,7

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:

 

 

8481 10

Riduttori di pressione:

 

 

8481 10 05

combinati con filtri o lubrificatori

2,2

 

altri:

 

 

8481 10 19

di ghisa o di acciaio

2,2

8481 10 99

altri

2,2

8481 20

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche:

 

 

8481 20 10

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche

2,2

8481 20 90

Valvole per trasmissioni pneumatiche

2,2

8481 30

Valvole di ritegno:

 

 

8481 30 91

di ghisa o di acciaio

2,2

8481 30 99

altre

2,2

8481 40

Valvole di troppo pieno o di sicurezza:

 

 

8481 40 10

di ghisa o di acciaio

2,2

8481 40 90

altre

2,2

8481 80

altri oggetti di rubinetteria e organi simili:

 

 

 

Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria:

 

 

8481 80 11

Mescolatori, mitigatori

2,2

8481 80 19

altra

2,2

 

Valvole per termosifoni di impianti centralizzati:

 

 

8481 80 31

Valvole termostatiche

2,2

8481 80 39

altre

2,2

8481 80 40

Valvole per pneumatici e camere d'aria

2,2

 

altri:

 

 

 

Valvole di regolazione:

 

 

8481 80 51

di temperatura

2,2

8481 80 59

altre

2,2

 

altri:

 

 

 

Valvole a saracinesca:

 

 

8481 80 61

di ghisa

2,2

8481 80 63

di acciaio

2,2

8481 80 69

altre

2,2

 

Valvole a globo:

 

 

8481 80 71

di ghisa

2,2

8481 80 73

di acciaio

2,2

8481 80 79

altre

2,2

8481 80 81

Rubinetti a sfera e a maschio

2,2

8481 80 85

Valvole a farfalla

2,2

8481 80 87

Valvole a membrana

2,2

8481 80 99

altre

2,2

8481 90 00

Parti

2,2

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):

 

 

8482 10

Cuscinetti a sfere:

 

 

8482 10 10

il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm

8

8482 10 90

altri

8

8482 20 00

Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

8

8482 30 00

Cuscinetti a rulli a botte

8

8482 40 00

Cuscinetti ad aghi (a rullini)

8

8482 50 00

Cuscinetti a rulli cilindrici

8

8482 80 00

altri, compresi, i cuscinetti combinati

8

 

Parti:

 

 

8482 91

Sfere, cilindri, rulli ed aghi:

 

 

8482 91 10

Rulli conici

8

8482 91 90

altri

8

8482 99 00

altre

8

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:

 

 

8483 10

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:

 

 

8483 10 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

 

Manovelle ed alberi a gomito:

 

 

8483 10 41

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

4

8483 10 51

di acciaio fucinato

4

8483 10 57

altri

4

8483 10 60

Alberi articolati

4

8483 10 80

altri

4

8483 20

Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati:

 

 

8483 20 10

del tipo utilizzato per veicoli aerei e veicoli spaziali

6

8483 20 90

altri

6

8483 30

Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:

 

 

8483 30 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

 

Supporti:

 

 

8483 30 31

per cuscinetti a rotolamento di ogni specie

5,7

8483 30 39

altri

3,4

8483 30 90

Cuscinetti

3,4

8483 40

Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:

 

 

8483 40 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

 

Ingranaggi:

 

 

8483 40 82

con ruote cilindriche

3,7

8483 40 83

con ruote coniche o cilindro-coniche

3,7

8483 40 84

con vite senza fine

3,7

8483 40 85

altri

3,7

8483 40 92

Alberi filettati a sfere o a rulli

3,7

 

Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità:

 

 

8483 40 94

Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità

3,7

8483 40 96

altri

3,7

8483 40 98

altri

3,7

8483 50

Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa:

 

 

8483 50 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8483 50 91

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8483 50 99

altri

2,7

8483 60

Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:

 

 

8483 60 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8483 60 91

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8483 60 99

altri

2,7

8483 90

Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti:

 

 

8483 90 10

destinati ad aeromobili civili (165)

esenzione

 

altri:

 

 

8483 90 30

Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati

5,7

 

altre:

 

 

8483 90 92

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8483 90 98

altre

2,7

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:

 

 

8484 10

Guarnizioni metalloplastiche:

 

 

8484 10 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

8484 10 90

altre

1,7

8484 20 00

Giunti di tenuta stagna meccanici

1,7

8484 90

altre:

 

 

8484 90 10

destinate ad aeromobili civili (165)

esenzione

8484 90 90

altre

1,7

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:

 

 

8485 10

Eliche per navi e loro pale:

 

 

8485 10 10

di bronzo

1,7

p/st

8485 10 90

altre

1,7

p/st

8485 90

altre:

 

 

8485 90 10

di ghisa non malleabile

1,7

8485 90 30

di ghisa malleabile

1,7

 

di ferro o di acciaio:

 

 

8485 90 51

di getti di acciaio

1,7

8485 90 53

di ferro o di acciaio fucinati

1,7

8485 90 55

di ferro o di acciaio stampati

1,7

8485 90 59

altri

1,7

8485 90 80

altre

1,7

CAPITOLO 85

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1.

Sono esclusi da questo capitolo:

a)

le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

b)

i lavori di vetro della voce 7011;

c)

i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

2.

Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.

3.

La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:

a)

gli aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche o liquide, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;

b)

gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).

4.

Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).

I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.

5.

Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:

A.

«Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico.

B.

«Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici»:

a)

i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;

b)

i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

c)

i microassiemaggi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti e collegati tra loro.

Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

6.

I dischi, nastri e altri supporti delle voci 8523 o 8524 restano classificati in queste voci, quando sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.

Questa nota non si applica a questi supporti quando sono presentati con articoli diversi dagli apparecchi ai quali sono destinati.

7.

Ai sensi della voce 8548, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non sono suscettibili di essere ricaricati.

Note di sottovoci

1.

Le sottovoci 8519 92 e 8527 12 comprendono unicamente i lettori di cassette e le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

2.

Ai sensi della sottovoce 8542 10, l'espressione «schede intelligenti» indica le schede munite, immerso nella massa, di un circuito integrato elettronico (microprocessore) di qualunque tipo, sotto forma di micro-placchette, e munite o meno di una banda magnetica.

Note complementari

1.

Le sottovoci 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 e 8519 39 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser, che rientrano nelle sottovoci 8519 99 12 o 8519 99 18.

2.

La nota di sottovoci 1 è applicabile mutatis mutandisalle sottovoci 8520 32 30 e 8520 33 30.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:

 

 

8501 10

Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W:

 

 

8501 10 10

Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W

4,7

p/st

 

altri:

 

 

8501 10 91

Motori universali

2,7

p/st

8501 10 93

Motori a corrente alternata

2,7

p/st

8501 10 99

Motori a corrente continua

2,7

p/st

8501 20

Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:

 

 

8501 20 10

di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8501 20 90

altri

2,7

p/st

 

altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:

 

 

8501 31

di potenza inferiore o uguale a 750 W:

 

 

8501 31 10

Motori di potenza superiore a 735 W e generatori, destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8501 31 90

altri

2,7

p/st

8501 32

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:

 

 

8501 32 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8501 32 91

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW

2,7

p/st

8501 32 99

di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

2,7

p/st

8501 33

di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:

 

 

8501 33 10

Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori, destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8501 33 90

altri

2,7

p/st

8501 34

di potenza superiore a 375 kW:

 

 

8501 34 10

Generatori destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8501 34 50

Motori di trazione

2,7

p/st

 

altri, di potenza:

 

 

8501 34 91

superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

2,7

p/st

8501 34 99

superiore a 750 kW

2,7

p/st

8501 40

altri motori a corrente alternata, monofase:

 

 

8501 40 10

di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8501 40 91

di potenza inferiore o uguale a 750 W

2,7

p/st

8501 40 99

di potenza superiore a 750 W

2,7

p/st

 

altri motori a corrente alternata, polifase:

 

 

8501 51

di potenza inferiore o uguale a 750 W:

 

 

8501 51 10

di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8501 51 90

altri

2,7

p/st

8501 52

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:

 

 

8501 52 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8501 52 91

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW

2,7

p/st

8501 52 93

di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

2,7

p/st

8501 52 99

di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

2,7

p/st

8501 53

di potenza superiore a 75 kW:

 

 

8501 53 10

di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8501 53 50

Motori di trazione

2,7

p/st

 

altri, di potenza:

 

 

8501 53 92

superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW

2,7

p/st

8501 53 94

superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

2,7

p/st

8501 53 99

superiore a 750 kW

2,7

p/st

 

Generatori a corrente alternata (alternatori):

 

 

8501 61

di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

 

 

8501 61 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8501 61 91

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

2,7

p/st

8501 61 99

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA

2,7

p/st

8501 62

di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

 

 

8501 62 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8501 62 90

altri

2,7

p/st

8501 63

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

 

 

8501 63 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8501 63 90

altri

2,7

p/st

8501 64 00

di potenza superiore a 750 kVA

2,7

p/st

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:

 

 

 

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

 

 

8502 11

di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

 

 

8502 11 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8502 11 91

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 11 99

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA

2,7

p/st

8502 12

di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

 

 

8502 12 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8502 12 90

altri

2,7

p/st

8502 13

di potenza superiore a 375 kVA:

 

 

8502 13 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8502 13 91

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

2,7

p/st

8502 13 93

di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA

2,7

p/st

8502 13 98

di potenza superiore a 2 000 kVA

2,7

p/st

8502 20

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):

 

 

8502 20 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8502 20 91

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 20 92

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

2,7

p/st

8502 20 94

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

2,7

p/st

8502 20 98

di potenza superiore a 750 kVA

2,7

p/st

 

altri gruppi elettrogeni:

 

 

8502 31

ad energia eolica:

 

 

8502 31 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8502 31 90

altri

2,7

p/st

8502 39

altri:

 

 

8502 39 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8502 39 91

Turbogeneratori

2,7

p/st

8502 39 99

altri

2,7

p/st

8502 40

Convertitori rotanti elettrici:

 

 

8502 40 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8502 40 90

altri

2,7

p/st

8503 00

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502:

 

 

8503 00 10

Ghiere amagnetiche

2,7

 

altre:

 

 

8503 00 91

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8503 00 99

altre

2,7

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

 

 

8504 10

Ballast per lampade o tubi a scarica:

 

 

8504 10 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8504 10 91

Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore

3,7

p/st

8504 10 99

altri

3,7

p/st

 

Trasformatore con dielettrico liquido:

 

 

8504 21 00

di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

3,7

p/st

8504 22

di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:

 

 

8504 22 10

di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA

3,7

p/st

8504 22 90

di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA

3,7

p/st

8504 23 00

di potenza superiore a 10 000 kVA

3,7

p/st

 

altri trasformatori:

 

 

8504 31

di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:

 

 

8504 31 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

 

Trasformatori di misura:

 

 

8504 31 31

per tensioni

3,7

p/st

8504 31 39

altri

3,7

p/st

8504 31 90

altri

3,7

p/st

8504 32

di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:

 

 

8504 32 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8504 32 30

Trasformatori di misura

3,7

p/st

8504 32 90

altri

3,7

p/st

8504 33

di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:

 

 

8504 33 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8504 33 90

altri

3,7

p/st

8504 34 00

di potenza superiore a 500 kVA

3,7

p/st

8504 40

Convertitori statici:

 

 

8504 40 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8504 40 20

del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8504 40 50

Raddrizzatori con semiconduttore policristallino

3,3

p/st

 

altri:

 

 

8504 40 93

Caricatori di accumulatori

3,3

p/st

 

altri:

 

 

8504 40 94

Raddrizzatori

3,3

 

Ondulatori:

 

 

8504 40 96

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

3,3

8504 40 97

di potenza superiore a 7,5 kVA

3,3

8504 40 99

altri

3,3

8504 50

altre bobine di reattanza e di autoinduzione:

 

 

8504 50 10

destinate ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8504 50 30

del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità

esenzione

8504 50 80

altre

3,7

8504 90

Parti:

 

 

 

di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:

 

 

8504 90 05

Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 30

esenzione

 

altre:

 

 

8504 90 11

Nuclei di ferrite

2,2

8504 90 18

altre

2,2

 

di convertitori statici:

 

 

8504 90 91

Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 20

esenzione

8504 90 99

altre

2,2

8505

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:

 

 

 

Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione:

 

 

8505 11 00

di metallo

2,2

8505 19

altri:

 

 

8505 19 10

Calamite permanenti di ferrite agglomerata

2,2

8505 19 90

altri

2,2

8505 20 00

Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

2,2

8505 30 00

Teste di sollevamento elettromagnetiche

2,2

8505 90

altri, comprese le parti:

 

 

8505 90 10

Elettromagneti

1,8

8505 90 30

Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione

1,8

8505 90 90

Parti

1,8

8506

Pile e batterie di pile elettriche:

 

 

8506 10

al diossido di manganese:

 

 

 

alcaline:

 

 

8506 10 11

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 10 15

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 10 19

altre

4,7

p/st

 

altre:

 

 

8506 10 91

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 10 95

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 10 99

altre

4,7

p/st

8506 30

all'ossido di mercurio:

 

 

8506 30 10

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 30 30

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 30 90

altre

4,7

p/st

8506 40

all'ossido di argento:

 

 

8506 40 10

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 40 30

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 40 90

altre

4,7

p/st

8506 50

al litio:

 

 

8506 50 10

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 50 30

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 50 90

altre

4,7

p/st

8506 60

a zinco-aria:

 

 

8506 60 10

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 60 30

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 60 90

altre

4,7

p/st

8506 80

altre pile e batterie di pile:

 

 

8506 80 05

Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8506 80 11

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 80 15

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 80 90

altre

4,7

p/st

8506 90 00

Parti

4,7

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:

 

 

8507 10

al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:

 

 

8507 10 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

 

di peso inferiore o uguale a 5 kg:

 

 

8507 10 31

funzionanti con elettrolite liquido

3,7

p/st

8507 10 39

altri

3,7

p/st

 

di peso superiore a 5 kg:

 

 

8507 10 81

funzionanti con elettrolite liquido

3,7

p/st

8507 10 89

altri

3,7

p/st

8507 20

altri accumulatori al piombo:

 

 

8507 20 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

 

Accumulatori di trazione:

 

 

8507 20 31

funzionanti con elettrolite liquido

3,7

ce/el

8507 20 39

altri

3,7

ce/el

 

altri:

 

 

8507 20 81

funzionanti con elettrolite liquido

3,7

ce/el

8507 20 89

altri

3,7

ce/el

8507 30

al nichel-cadmio:

 

 

8507 30 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8507 30 91

ermeticamente chiusi

2,6

p/st

 

altri:

 

 

8507 30 93

Accumulatori di trazione

2,6

ce/el

8507 30 98

altri

2,6

ce/el

8507 40

al nichel-ferro:

 

 

8507 40 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8507 40 90

altri

2,7

p/st

8507 80

altri accumulatori:

 

 

8507 80 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8507 80 91

Accumulatori a idruri di nichel

2,7

p/st

8507 80 94

Accumulatori al litio-ion

2,7

p/st

8507 80 98

altri

2,7

p/st

8507 90

Parti:

 

 

8507 90 10

destinate ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altre:

 

 

8507 90 91

Piastre di accumulatori

2,7

8507 90 93

Separatori

2,7

8507 90 98

altre

2,7

8508

 

 

 

8509

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico:

 

 

8509 10

Aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche e materie liquide:

 

 

8509 10 10

per una tensione uguale o superiore a 110 V

2,2

p/st

8509 10 90

per una tensione inferiore a 110 V

2,2

p/st

8509 20 00

Lucidatrici per pavimenti

2,2

p/st

8509 30 00

Trituratori per rifiuti di cucina

2,2

p/st

8509 40 00

Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura

2,2

p/st

8509 80 00

altri apparecchi

2,2

8509 90

Parti:

 

 

8509 90 10

di apparecchi di cui alle sottovoci 8509 10 10, 8509 10 90 o 8509 20 00

2,2

8509 90 90

altre

2,2

8510

Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:

 

 

8510 10 00

Rasoi

2,2

p/st

8510 20 00

Tosatrici

2,2

p/st

8510 30 00

Apparecchi per la depilazione

2,2

p/st

8510 90 00

Parti

2,2

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:

 

 

8511 10

Candele di accensione:

 

 

8511 10 10

destinate ad aeromobili civili (168)

esenzione

8511 10 90

altre

3,2

8511 20

Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti:

 

 

8511 20 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

8511 20 90

altri

3,2

8511 30

Distributori; bobine di accensione:

 

 

8511 30 10

destinate ad aeromobili civili (168)

esenzione

8511 30 90

altri

3,2

8511 40

Avviatori, anche funzionanti come generatori:

 

 

8511 40 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

8511 40 90

altri

3,2

8511 50

altri generatori:

 

 

8511 50 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

8511 50 90

altri

3,2

8511 80

altri apparecchi e dispositivi:

 

 

8511 80 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

8511 80 90

altri

3,2

8511 90 00

Parti

3,2

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:

 

 

8512 10 00

Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette

2,7

8512 20 00

altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

2,7

8512 30 00

Apparecchi di segnalazione acustica

2,7

8512 40 00

Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

2,7

8512 90 00

Parti

2,7

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512:

 

 

8513 10 00

Lampade

5,7

8513 90 00

Parti

5,7

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:

 

 

8514 10

Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto):

 

 

8514 10 05

per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

 

altri:

 

 

8514 10 10

Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria

2,2

8514 10 80

altri

2,2

8514 20

Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche:

 

 

8514 20 05

per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

 

altri:

 

 

8514 20 10

funzionanti ad induzione

2,2

8514 20 80

funzionanti per perdite dielettriche

2,2

8514 30

altri forni:

 

 

 

a raggi infrarossi:

 

 

8514 30 11

per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8514 30 19

altri

2,2

 

altri:

 

 

8514 30 91

per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8514 30 99

altri

2,2

8514 40 00

altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

2,2

8514 90

Parti:

 

 

8514 90 20

di macchine delle sottovoci 8514 10 05, 8514 20 05, 8514 30 11 o 8514 30 91

esenzione

8514 90 80

altre

2,2

8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet:

 

 

 

Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera:

 

 

8515 11 00

Ferri e pistole per brasare

2,7

8515 19 00

altri

2,7

 

Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza:

 

 

8515 21 00

interamente o parzialmente automatici

2,7

8515 29

altri:

 

 

8515 29 10

per saldare di testa

2,7

8515 29 90

altri

2,7

 

Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma:

 

 

8515 31 00

interamente o parzialmente automatici

2,7

8515 39

altri:

 

 

 

a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e:

 

 

8515 39 13

di un trasformatore

2,7

8515 39 18

di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico

2,7

8515 39 90

altri

2,7

8515 80

altre macchine ed apparecchi:

 

 

8515 80 05

Saldatori di fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

 

per il trattamento dei metalli:

 

 

8515 80 11

per saldare

2,7

p/st

8515 80 19

altri

2,7

p/st

 

altri:

 

 

8515 80 91

per la saldatura delle materie plastiche a resistenza

2,7

p/st

8515 80 99

altri

2,7

p/st

8515 90

Parti:

 

 

8515 90 10

per le macchine o apparecchi della sottovoce 8515 80 05

esenzione

8515 90 90

altre

2,7

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:

 

 

8516 10

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici:

 

 

 

Scaldacqua:

 

 

8516 10 11

istantanei

2,7

p/st

8516 10 19

altri

2,7

p/st

8516 10 90

Scaldatori ad immersione

2,7

p/st

 

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

 

 

8516 21 00

Radiatori ad accumulazione

2,7

p/st

8516 29

altri:

 

 

8516 29 10

Radiatori a circolazione di liquido

2,7

p/st

8516 29 50

Radiatori per convezione

2,7

p/st

 

altri:

 

 

8516 29 91

con ventilatore incorporato

2,7

p/st

8516 29 99

altri

2,7

p/st

 

Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:

 

 

8516 31

Asciugacapelli:

 

 

8516 31 10

Caschi asciugacapelli

2,7

p/st

8516 31 90

altri

2,7

p/st

8516 32 00

altri apparecchi per parrucchiere

2,7

8516 33 00

Apparecchi per asciugare le mani

2,7

p/st

8516 40

Ferri da stiro elettrici:

 

 

8516 40 10

a vapore

2,7

p/st

8516 40 90

altri

2,7

p/st

8516 50 00

Forni a microonde

5

p/st

8516 60

altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:

 

 

8516 60 10

Cucine

2,7

p/st

 

Fornelli (comprese le piastre di cottura):

 

 

8516 60 51

da fissare

2,7

p/st

8516 60 59

altri

2,7

p/st

8516 60 70

Griglie e girarrosti

2,7

p/st

8516 60 80

Forni da fissare

2,7

p/st

8516 60 90

altri

2,7

p/st

 

altri apparecchi elettrotermici:

 

 

8516 71 00

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

2,7

p/st

8516 72 00

Tostapane

2,7

p/st

8516 79

altri:

 

 

8516 79 20

Friggitrici

2,7

p/st

8516 79 70

altri

2,7

p/st

8516 80

Resistenze scaldanti:

 

 

8516 80 10

accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altre:

 

 

8516 80 91

accoppiate ad un supporto di materia isolante

2,7

8516 80 99

altre

2,7

8516 90 00

Parti

2,7

8517

Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni:

 

 

 

Apparecchi telefonici per abbonati; videofoni:

 

 

8517 11 00

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

esenzione

p/st

8517 19

altri:

 

 

8517 19 10

Videofoni

esenzione

p/st

8517 19 90

altri

esenzione

 

Telecopiatrici (telefax) e telescriventi:

 

 

8517 21 00

Telecopiatrici (telefax)

esenzione

p/st

8517 22 00

Telescriventi

esenzione

8517 30 00

Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia

esenzione

8517 50

altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante o per telecomunicazione numerica:

 

 

8517 50 10

per la telecomunicazione a corrente portante

esenzione

8517 50 90

altri

esenzione

8517 80

altri apparecchi:

 

 

8517 80 10

Citofoni

esenzione

8517 80 90

altri

esenzione

8517 90

Parti:

 

 

 

per apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante della sottovoce 8517 50 10:

 

 

8517 90 11

Assiemaggi elettronici

esenzione

8517 90 19

altre

esenzione

 

altre:

 

 

8517 90 82

Assiemaggi elettronici

esenzione

8517 90 88

altre

esenzione

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

 

 

8518 10

Microfoni e loro supporti:

 

 

8518 10 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altri:

 

 

8518 10 20

Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

esenzione

8518 10 80

altri

2,5

 

Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:

 

 

8518 21

Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica:

 

 

8518 21 10

destinato ad aeromobili civili (168)

esenzione

8518 21 90

altri

4,5

p/st

8518 22

Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica:

 

 

8518 22 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

8518 22 90

altri

4,5

p/st

8518 29

altri:

 

 

8518 29 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altri:

 

 

8518 29 20

Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

esenzione

p/st

8518 29 80

altri

3

p/st

8518 30

Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti:

 

 

8518 30 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altri:

 

 

8518 30 20

per apparecchi telefonici per abbonati, su filo

esenzione

8518 30 80

altri

2

8518 40

Amplificatori elettrici a bassa frequenza:

 

 

8518 40 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altri:

 

 

8518 40 30

utilizzati in telefonia o per la misura

3

 

altri:

 

 

8518 40 91

aventi un solo canale

4,5

p/st

8518 40 99

altri

4,5

p/st

8518 50

Apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

 

 

8518 50 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

8518 50 90

altri

2

p/st

8518 90 00

Parti

2

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:

 

 

8519 10 00

Elettrofoni a monete o a gettoni

6

p/st

 

altri elettrofoni:

 

 

8519 21 00

senza altoparlanti

2

p/st

8519 29 00

altri

2

p/st

 

Giradischi:

 

 

8519 31 00

con cambiadischi automatici

2

p/st

8519 39 00

altri

2

p/st

8519 40 00

Dittafoni

5

p/st

 

altri apparecchi per la riproduzione del suono:

 

 

8519 92 00

Lettori tascabili di cassette

esenzione

p/st

8519 93

altri lettori di cassette:

 

 

 

del tipo utilizzato negli autoveicoli:

 

 

8519 93 31

con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

9

p/st

8519 93 39

altri

2

p/st

 

altri:

 

 

8519 93 81

con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

9

p/st

8519 93 89

altri

2

p/st

8519 99

altri:

 

 

 

con sistema di lettura mediante fascio laser:

 

 

8519 99 12

del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

9

p/st

8519 99 18

altri

9,5

p/st

8519 99 90

altri

4,5

p/st

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono:

 

 

8520 10 00

Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

4

p/st

8520 20 00

Apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche)

esenzione

p/st

 

altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:

 

 

8520 32

numerici:

 

 

 

a cassette:

 

 

 

con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:

 

 

8520 32 11

che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

esenzione

p/st

8520 32 19

altri

2

p/st

8520 32 30

tascabili

esenzione

p/st

8520 32 50

altri

2

p/st

 

altri:

 

 

8520 32 91

che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

2

p/st

8520 32 99

altri

7

p/st

8520 33

altri, a cassette:

 

 

 

con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:

 

 

8520 33 11

che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

esenzione

p/st

8520 33 19

altri

2

p/st

8520 33 30

tascabili

esenzione

p/st

8520 33 90

altri

2

p/st

8520 39

altri:

 

 

8520 39 10

che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

2

p/st

8520 39 90

altri

7

p/st

8520 90

altri:

 

 

8520 90 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8520 90 90

altri

2

p/st

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:

 

 

8521 10

a nastri magnetici:

 

 

8521 10 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8521 10 30

che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s

14

p/st

8521 10 80

altri

8

p/st

8521 90 00

altri

14

p/st

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521:

 

 

8522 10 00

Lettori fonografici

4

8522 90

altri:

 

 

8522 90 10

Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoce 8520 90 e destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altri:

 

 

8522 90 30

Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no

esenzione

 

altri:

 

 

 

Assiemaggi elettronici:

 

 

8522 90 51

Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8520 20 00

esenzione

8522 90 59

altri

4

8522 90 93

Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

esenzione

8522 90 98

altri

4

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37:

 

 

 

Nastri magnetici:

 

 

8523 11 00

di larghezza inferiore o uguale a 4 mm

esenzione

p/st

8523 12 00

di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm

esenzione

p/st

8523 13 00

di larghezza superiore a 6,5 mm

esenzione

p/st

8523 20

Dischi magnetici:

 

 

8523 20 10

rigidi

esenzione

p/st

8523 20 90

altri

esenzione

p/st

8523 30 00

Schede munite di una pista magnetica

3,5

p/st

8523 90 00

altri

esenzione

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

8524 10 00

Dischi per elettrofoni

3,5

p/st

 

Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser:

 

 

8524 31 00

per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

p/st

8524 32

unicamente per la riproduzione del suono:

 

 

8524 32 10

di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

3,5

p/st

8524 32 90

di diametro superiore a 6,5 cm

3,5

p/st

8524 39

altri:

 

 

8524 39 10

per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8524 39 20

Dischi digitali versatili (DVD)

3,5

p/st

8524 39 80

altri

3,5

p/st

8524 40 00

Nastri magnetici per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

p/st

 

altri nastri magnetici:

 

 

8524 51 00

di larghezza inferiore o uguale a 4 mm

3,5

p/st

8524 52 00

di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm

2,6

p/st

8524 53 00

di larghezza superiore a 6,5 mm

3,5

p/st

8524 60 00

Schede munite di una pista magnetica

3,5

p/st

 

altri:

 

 

8524 91 00

per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

8524 99

altri:

 

 

8524 99 10

per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

8524 99 90

altri

3,5

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici:

 

 

8525 10

Apparecchi trasmittenti:

 

 

8525 10 10

per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8525 10 50

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

esenzione

p/st

8525 10 80

altri

3,6

p/st

8525 20

Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente:

 

 

8525 20 10

per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8525 20 91

per radiotelefonia cellulare (telefonini cellulari)

esenzione

p/st

8525 20 99

altri

esenzione

p/st

8525 30

Telecamere:

 

 

8525 30 10

con almeno 3 tubi da ripresa

3

p/st

8525 30 90

altre

4,9

p/st

8525 40

Videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici:

 

 

 

Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; apparecchi fotografici numerici:

 

 

8525 40 11

digitali

esenzione

p/st

8525 40 19

altri

4,9

p/st

 

altri «camescopes»:

 

 

8525 40 91

che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

4,9

p/st

8525 40 99

altri

14

p/st

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando:

 

 

8526 10

Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar):

 

 

8526 10 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

8526 10 90

altri

3,7

 

altri:

 

 

8526 91

Apparecchi di radionavigazione:

 

 

 

destinati ad aeromobili civili (168):

 

 

8526 91 11

Ricevitori di radionavigazione

esenzione

p/st

8526 91 19

altri

esenzione

8526 91 90

altri

3,7

8526 92

Apparecchi di radiotelecomando:

 

 

8526 92 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

8526 92 90

altri

3,7

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:

 

 

 

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia:

 

 

8527 12

Radiocassette tascabili:

 

 

8527 12 10

con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 12 90

altri

10

p/st

8527 13

altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:

 

 

8527 13 10

con sistema di lettura mediante fascio laser

12

p/st

 

altri:

 

 

8527 13 91

a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 13 99

altri

10

p/st

8527 19 00

altri

esenzione

p/st

 

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia:

 

 

8527 21

combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:

 

 

 

capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDC (sistema di decodificazione di informazioni stradali):

 

 

8527 21 20

con sistema di lettura mediante fascio laser

14

p/st

 

altri:

 

 

8527 21 52

a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 21 59

altri

10

p/st

 

altri:

 

 

8527 21 70

con sistema di lettura mediante fascio laser

14

p/st

 

altri:

 

 

8527 21 92

a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 21 98

altri

10

p/st

8527 29 00

altri

12

p/st

 

altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia:

 

 

8527 31

combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:

 

 

 

con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro:

 

 

8527 31 11

a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 31 19

altri

10

p/st

 

altri:

 

 

8527 31 91

con sistema di lettura mediante fascio laser

12

p/st

 

altri:

 

 

8527 31 93

a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 31 98

altri

10

p/st

8527 32

non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria:

 

 

8527 32 10

Radiosveglie

esenzione

p/st

8527 32 90

altri

9

p/st

8527 39

altri:

 

 

8527 39 20

senza amplificatore incorporato

9

p/st

8527 39 80

con amplificatore incorporato

9

p/st

8527 90

altri apparecchi:

 

 

8527 90 10

per la radiotelefonia o la radiotelegrafia destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8527 90 92

Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone

esenzione

p/st

8527 90 98

altri

9,3

p/st

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori):

 

 

 

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

 

 

8528 12

a colori:

 

 

8528 12 10

Teleproiettori

14

p/st

8528 12 20

Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica

14

p/st

 

altri:

 

 

 

con tubo immagini incorporato:

 

 

 

con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:

 

 

8528 12 52

inferiore o uguale a 42 cm

14

p/st

8528 12 54

superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm

14

p/st

8528 12 56

superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm

14

p/st

8528 12 58

superiore a 72 cm

14

p/st

 

altri:

 

 

 

con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo:

 

 

8528 12 62

inferiore o uguale a 75 cm

14

p/st

8528 12 66

superiore a 75 cm

14

p/st

8528 12 70

con parametri di scanning superiori a 625 righe

14

p/st

 

altri:

 

 

 

con schermo:

 

 

8528 12 81

con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

14

p/st

8528 12 89

altri

14

p/st

 

senza schermo:

 

 

 

Videotuner:

 

 

8528 12 90

Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

8528 12 91

Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione»)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8528 12 94

numerici, compresi misti numerici/analogici

14

p/st

8528 12 95

altri

14

p/st

8528 12 98

altri

14

p/st

8528 13 00

in bianco e nero o in altre monocromie

2

p/st

 

Videomonitor:

 

 

8528 21

a colori:

 

 

 

con tubo catodico:

 

 

8528 21 14

con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

14

p/st

 

altri:

 

 

8528 21 16

con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe

14

p/st

8528 21 18

con parametri di scanning superiori a 625 righe

14

p/st

8528 21 90

altri

14

p/st

8528 22 00

in bianco e nero o in altre monocromie

14

p/st

8528 30

Videoproiettori:

 

 

8528 30 05

che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8528 30 20

a colori

14

p/st

8528 30 90

in bianco e nero o in altre monocromie

2

p/st

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

8529 10

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

 

 

8529 10 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altri:

 

 

 

Antenne:

 

 

8529 10 15

destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia

esenzione

8529 10 20

Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli

5

 

Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:

 

 

8529 10 31

per ricezione via satellite

3,6

8529 10 39

altre

3,6

8529 10 40

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

4

8529 10 45

altre antenne

3,6

8529 10 70

Filtri e separatori di antenne

3,6

8529 10 90

altri

3,6

8529 90

altri:

 

 

8529 90 10

Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle sottovoci 8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 e 8526 92 10 e destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altri:

 

 

8529 90 40

Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 o 8527 90 92

esenzione

 

altri:

 

 

 

Mobili e cofanetti:

 

 

8529 90 51

di legno

2

8529 90 59

di altre materie

3

8529 90 72

Assiemaggi elettronici

3

 

altri:

 

 

8529 90 81

di telecamere della sottovoce 8525 30 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

5

8529 90 88

altri

3

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608):

 

 

8530 10 00

Apparecchi per strade ferrate o simili

1,7

8530 80 00

altri apparecchi

1,7

8530 90 00

Parti

1,7

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530:

 

 

8531 10

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili:

 

 

8531 10 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altri:

 

 

8531 10 20

del tipo utilizzato per autoveicoli

2,2

p/st

8531 10 30

del tipo utilizzato per edifici

2,2

p/st

8531 10 80

altri

2,2

p/st

8531 20

Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED):

 

 

8531 20 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altri:

 

 

8531 20 30

a diodi emettitori di luce (LED)

esenzione

 

che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD):

 

 

8531 20 50

che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva

esenzione

8531 20 80

altri

esenzione

8531 80

altri apparecchi:

 

 

8531 80 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altri:

 

 

8531 80 30

Visualizzatori a schermo piatto

esenzione

8531 80 80

altri

2,2

8531 90

Parti:

 

 

8531 90 20

di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 30

esenzione

8531 90 80

altri

2,2

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:

 

 

8532 10 00

Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)

esenzione

 

altri condensatori fissi:

 

 

8532 21 00

di tantalio

esenzione

8532 22 00

elettrolitici all'alluminio

esenzione

8532 23 00

a dielettrico di ceramica, ad un solo strato

esenzione

8532 24 00

a dielettrico di ceramica, a più strati

esenzione

8532 25 00

a dielettrico di carta o di materie plastiche

esenzione

8532 29 00

altri

esenzione

8532 30 00

Condensatori variabili o regolabili

esenzione

8532 90 00

Parti

esenzione

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri):

 

 

8533 10 00

Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati

esenzione

 

altre resistenze fisse:

 

 

8533 21 00

per una potenza inferiore o uguale a 20 W

esenzione

8533 29 00

altre

esenzione

 

Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate:

 

 

8533 31 00

per una potenza inferiore o uguale a 20 W

esenzione

8533 39 00

altre

esenzione

8533 40

altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri):

 

 

8533 40 10

per una potenza inferiore o uguale a 20 W

esenzione

8533 40 90

altre

esenzione

8533 90 00

Parti

esenzione

8534 00

Circuiti stampati:

 

 

 

solamente con elementi conduttori e di contatto:

 

 

8534 00 11

Circuiti a più strati

esenzione

8534 00 19

altri

esenzione

8534 00 90

con altri elementi passivi

esenzione

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:

 

 

8535 10 00

Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

2,7

 

Interruttori automatici:

 

 

8535 21 00

per una tensione inferiore a 72,5 kV

2,7

8535 29 00

altri

2,7

8535 30

Sezionatori ed interruttori:

 

 

8535 30 10

per una tensione inferiore a 72,5 kV

2,7

8535 30 90

altri

2,7

8535 40 00

Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

2,7

8535 90 00

altri

2,7

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:

 

 

8536 10

Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili:

 

 

8536 10 10

per una intensità inferiore o uguale a 10 A

2,3

8536 10 50

per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A

2,3

8536 10 90

per una intensità superiore a 63 A

2,3

8536 20

Interruttori automatici:

 

 

8536 20 10

per una intensità inferiore o uguale a 63 A

2,3

8536 20 90

per una intensità superiore a 63 A

2,3

8536 30

altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:

 

 

8536 30 10

per una intensità inferiore o uguale a 16 A

2,3

8536 30 30

per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A

2,3

8536 30 90

per una intensità superiore a 125 A

2,3

 

Relè:

 

 

8536 41

per una tensione inferiore o uguale a 60 V:

 

 

8536 41 10

per una intensità inferiore o uguale a 2 A

2,3

8536 41 90

per una intensità superiore a 2 A

2,3

8536 49 00

altri

2,3

8536 50

altri interruttori, sezionatori e commutatori:

 

 

8536 50 03

Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)

esenzione

8536 50 05

Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)

esenzione

8536 50 07

Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A

esenzione

 

altri:

 

 

 

per una tensione inferiore o uguale a 60 V:

 

 

8536 50 11

a tasto o pulsante

2,3

8536 50 15

rotanti

2,3

8536 50 19

altri

2,3

8536 50 80

altri

2,3

 

Portalampade, spine e prese di corrente:

 

 

8536 61

Portalampade:

 

 

8536 61 10

Portalampade Edison

2,3

8536 61 90

altre

2,3

8536 69

altre:

 

 

8536 69 10

per cavi coassiali

esenzione

8536 69 30

per circuiti stampati

esenzione

8536 69 90

altre

2,3

8536 90

altri apparecchi:

 

 

8536 90 01

Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche

2,3

8536 90 10

Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi

esenzione

8536 90 20

Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8536 90 85

altri

2,3

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517:

 

 

8537 10

per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:

 

 

8537 10 10

Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

2,1

 

altri:

 

 

8537 10 91

Apparecchi di comando a memoria programmabile

2,1

8537 10 99

altri

2,1

8537 20

per una tensione superiore a 1 000 V:

 

 

8537 20 91

superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV

2,1

8537 20 99

superiore a 72,5 kV

2,1

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537:

 

 

8538 10 00

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi

2,2

8538 90

altri:

 

 

 

per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20:

 

 

8538 90 11

Assiemaggi elettronici

3,2 (169)

8538 90 19

altri

1,7 (169)

 

altri:

 

 

8538 90 91

Assiemaggi elettronici

3,2

8538 90 99

altri

1,7

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

 

 

8539 10

Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»:

 

 

8539 10 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

p/st

8539 10 90

altri

2,7

p/st

 

altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:

 

 

8539 21

alogeni, al tungsteno:

 

 

8539 21 30

dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli

2,7

p/st

 

altri, di tensione:

 

 

8539 21 92

superiore a 100 V

2,7

p/st

8539 21 98

uguale o inferiore a 100 V

2,7

p/st

8539 22

altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V:

 

 

8539 22 10

a riflettore

2,7

p/st

8539 22 90

altri

2,7

p/st

8539 29

altri:

 

 

8539 29 30

dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli

2,7

p/st

 

altri, di tensione:

 

 

8539 29 92

superiore a 100 V

2,7

p/st

8539 29 98

uguale o inferiore a 100 V

2,7

p/st

 

Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:

 

 

8539 31

fluorescenti, a catodo caldo:

 

 

8539 31 10

con due zoccoli

2,7

p/st

8539 31 90

altri

2,7

p/st

8539 32

Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:

 

 

8539 32 10

a vapore di mercurio

2,7

p/st

8539 32 50

a vapore di sodio

2,7

p/st

8539 32 90

ad alogenuro metallico

2,7

p/st

8539 39 00

altri

2,7

p/st

 

Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

 

 

8539 41 00

Lampade ad arco

2,7

p/st

8539 49

altri:

 

 

8539 49 10

a raggi ultravioletti

2,7

p/st

8539 49 30

a raggi infrarossi

2,7

p/st

8539 90

Parti:

 

 

8539 90 10

Zoccoli

2,7

8539 90 90

altri

2,7

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539:

 

 

 

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor:

 

 

8540 11

a colori:

 

 

 

con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:

 

 

8540 11 11

inferiore o uguale a 42 cm

14

p/st

8540 11 13

superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm

14

p/st

8540 11 15

superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm

14

p/st

8540 11 19

superiore a 72 cm

14

p/st

 

altri, con la diagonale dello schermo:

 

 

8540 11 91

inferiore o uguale a 75 cm

14

p/st

8540 11 99

superiore a 75 cm

14

p/st

8540 12 00

in bianco e nero o in altre monocromie

7,5

p/st

8540 20

Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo:

 

 

8540 20 10

Tubi per telecamere

2,7

p/st

8540 20 80

altri

2,7

p/st

8540 40 00

Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm

2,6

p/st

8540 50 00

Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie

2,6

p/st

8540 60 00

altri tubi catodici

2,6

p/st

 

Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:

 

 

8540 71 00

Magnetron

2,7

p/st

8540 72 00

Clistron

2,7

p/st

8540 79 00

altri

2,7

p/st

 

altre lampade, tubi e valvole:

 

 

8540 81 00

Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

2,7

p/st

8540 89 00

altri

2,7

p/st

 

Parti:

 

 

8540 91 00

di tubi catodici

2,7

8540 99 00

altri

2,7

8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:

 

 

8541 10 00

Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce

esenzione

 

Transistori, diversi dai fototransistori:

 

 

8541 21 00

con potere di dissipazione inferiore a 1 W

esenzione

8541 29 00

altri

esenzione

8541 30 00

Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili

esenzione

8541 40

Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce:

 

 

8541 40 10

Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser

esenzione

8541 40 90

altri

esenzione

8541 50 00

altri dispositivi a semiconduttore

esenzione

8541 60 00

Cristalli piezoelettrici montati

esenzione

8541 90 00

Parti

esenzione

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

 

 

8542 10 00

Schede munite di circuiti integrati elettronici («schede intelligenti»)

esenzione

 

Circuiti integrati monolitici:

 

 

8542 21

digitali:

 

 

 

Semiconduttore a ossido metallico (tecnologia MOS):

 

 

8542 21 01

Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

esenzione

p/st

8542 21 05

Microplacchette (chips)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

 

Memorie:

 

 

 

Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM):

 

 

8542 21 11

con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 13

con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 15

con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 64 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 17

con capacità di memorizzazione superiore a 64 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 20

Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)

esenzione

p/st

8542 21 25

Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)

esenzione

p/st

 

Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E2 PROM), compresi i flash E2 PROM:

 

 

 

Flash E2 PROM:

 

 

8542 21 31

con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 33

con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 35

con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 32 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 37

con capacità di memorizzazione superiore a 32 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 39

altre

esenzione

p/st

8542 21 41

altre memorie

esenzione

8542 21 45

Microprocessori

esenzione

p/st

8542 21 50

Microcontrollori e microelaboratori

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8542 21 61

Microperiferici

esenzione

8542 21 69

altri

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8542 21 71

Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

esenzione

p/st

8542 21 73

Microplacchette (chips)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8542 21 81

Memorie

esenzione

p/st

8542 21 83

Microprocessori

esenzione

p/st

8542 21 85

Microcontrollori e microelaboratori

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8542 21 91

Microperiferici

esenzione

8542 21 99

altri

esenzione

p/st

8542 29

altri:

 

 

8542 29 10

Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

esenzione

p/st

8542 29 20

Microplacchette (chips)

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8542 29 30

Amplificatori

esenzione

8542 29 50

Regolatori di potenza o di tensione

esenzione

8542 29 60

Circuiti di controllo e comando

esenzione

8542 29 70

Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando

esenzione

8542 29 90

altri

esenzione

p/st

8542 60 00

Circuiti integrati ibridi

esenzione

8542 70 00

Microassiemaggi elettronici

esenzione

8542 90 00

Parti

esenzione

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

 

 

 

Acceleratori di particelle:

 

 

8543 11 00

Apparecchi d'istallazione ionica per drogare materiali a semiconduttore

esenzione

8543 19 00

altri

4

8543 20 00

Generatori di segnali

3,7

8543 30

Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi:

 

 

8543 30 20

Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

esenzione

8543 30 80

altri

3,7

8543 40 00

Elettrificatori di recinti

3,7

 

altre macchine ed apparecchi:

 

 

8543 81 00

Schede ed etichette a disinnesto per effetto di prossimità

esenzione

8543 89

altri:

 

 

8543 89 10

Registratori di volo, selsyn e trasduttori elettrici, sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici, destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

 

altri:

 

 

8543 89 15

Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

esenzione

8543 89 20

Amplificatori d'antenne

3,7

 

Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura:

 

 

 

funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A:

 

 

8543 89 51

il cui tubo più lungo è inferiore o uguale a 100 cm

3,7

p/st

8543 89 55

altri

3,7

p/st

8543 89 59

altri

3,7

p/st

8543 89 65

Apparecchi per la deposizione fisica su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8543 89 73

Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di semiconduttori

esenzione

8543 89 75

Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD

3,7 (169)

8543 89 79

Kit di aggiornamento, per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, condizionati per la vendita al minuto, comprendenti almeno, altoparlanti e/o un microfono, e un assiemaggio elettronico che permette alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora)

esenzione

8543 89 95

altri

3,7

8543 90

Parti:

 

 

8543 90 10

Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

8543 90 20

Assiemaggi elettronici destinati ad essere incorporati in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

8543 90 30

di apparecchi delle sottovoci 8543 11 00, 8543 30 20, 8543 89 65 o 8543 89 73

esenzione

8543 90 40

di apparecchi della sottovoce 8543 89 75

3,7 (169)

8543 90 80

altre

3,7

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

 

 

 

Fili per avvolgimenti:

 

 

8544 11

di rame:

 

 

8544 11 10

smaltati o laccati

3,7

8544 11 90

altri

3,7

8544 19

altri:

 

 

8544 19 10

smaltati o laccati

3,7

8544 19 90

altri

3,7

8544 20 00

Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

3,7

8544 30

Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto:

 

 

8544 30 10

destinati ad aeromobili civili (168)

esenzione

8544 30 90

altri

3,7

 

altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V:

 

 

8544 41

muniti di pezzi di congiunzione:

 

 

8544 41 10

dei tipi utilizzati per telecomunicazioni

esenzione

8544 41 90

altri

3,3

8544 49

altri:

 

 

8544 49 20

dei tipi utilizzati per telecomunicazioni

esenzione

8544 49 80

altri

3,7

 

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V:

 

 

8544 51

muniti di pezzi di congiunzione:

 

 

8544 51 10

dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

esenzione

8544 51 90

altri

3,3

8544 59

altri:

 

 

8544 59 10

Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

3,7

 

altri:

 

 

8544 59 20

per una tensione di 1 000 V

3,7

8544 59 80

per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V

3,7

8544 60

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:

 

 

8544 60 10

con conduttori di rame

3,7

8544 60 90

con altri conduttori

3,7

8544 70 00

Cavi di fibre ottiche

esenzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici:

 

 

 

Elettrodi:

 

 

8545 11 00

dei tipi utilizzati per forni

2,7

8545 19

altri:

 

 

8545 19 10

Elettrodi per impianti d'elettrolisi

2,7

8545 19 90

altri

2,7

8545 20 00

Spazzole

2,7

8545 90

altri:

 

 

8545 90 10

Resistenze riscaldanti

1,7

8545 90 90

altri

2,7

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia:

 

 

8546 10 00

di vetro

3,7

8546 20

di ceramica:

 

 

8546 20 10

senza parti metalliche

4,7

 

con parti metalliche:

 

 

8546 20 91

per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica

4,7

8546 20 99

altri

4,7

8546 90

altri:

 

 

8546 90 10

di materie plastiche

3,7

8546 90 90

altri

3,7

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente:

 

 

8547 10

Pezzi isolanti di ceramica:

 

 

8547 10 10

contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici

4,7

8547 10 90

altri

4,7

8547 20 00

Pezzi isolanti di materie plastiche

3,7

8547 90 00

altri

3,7

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:

 

 

8548 10

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso:

 

 

8548 10 10

Pile e batterie di pile elettriche fuori uso

4,7

p/st

 

Accumulatori elettrici fuori uso:

 

 

8548 10 21

Accumulatori al piombo

2,6

ce/el

8548 10 29

altri

2,6

ce/el

 

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici:

 

 

8548 10 91

contenenti piombo

esenzione

8548 10 99

altri

esenzione

8548 90

altri:

 

 

8548 90 10

Memorie in forma multicombinate, come ad esempio D-RAM stack e moduli

esenzione

8548 90 90

altri

2,7

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Note

1.

Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9501, 9503 o 9508, né le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili (voce 9506).

2.

Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

a)

i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

b)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

c)

gli oggetti del capitolo 82 (utensili);

d)

gli oggetti della voce 8306;

e)

le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;

f)

le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);

g)

gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;

h)

gli oggetti del capitolo 91;

ij)

le armi (capitolo 93);

k)

gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;

l)

le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).

3.

Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo usoprincipale.

4.

In questa sezione:

a)

i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;

b)

gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;

c)

i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.

5.

I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:

a)

del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);

b)

del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;

c)

del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

Note complementari

1.

Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

2.

A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate a riprese.

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);

b)

gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;

c)

gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.

2.

Rientrano segnatamente nella voce 8607:

a)

gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;

b)

i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);

c)

le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;

d)

i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;

e)

gli articoli di carrozzeria.

3.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608:

a)

le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;

b)

i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8601

Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:

 

 

8601 10 00

a presa di corrente elettrica esterna

1,7

p/st

8601 20 00

ad accumulatori elettrici

1,7

p/st

8602

Altre locomotive e locotrattori; tender:

 

 

8602 10 00

Locomotive diesel-elettriche

1,7

8602 90 00

altri

1,7

8603

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604:

 

 

8603 10 00

a presa di corrente elettrica esterna

1,7

p/st

8603 90 00

altre

1,7

p/st

8604 00 00

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

1,7

p/st

8605 00 00

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

1,7

p/st

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie:

 

 

8606 10 00

Carri cisterna e simili

1,7

p/st

8606 20 00

Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10

1,7

p/st

8606 30 00

Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20

1,7

p/st

 

altri:

 

 

8606 91

coperti e chiusi:

 

 

8606 91 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

1,7

p/st

8606 91 90

altri

1,7

p/st

8606 92 00

aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

1,7

p/st

8606 99 00

altri

1,7

p/st

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili:

 

 

 

Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:

 

 

8607 11 00

Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione

1,7

8607 12 00

altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)

1,7

8607 19

altri, comprese le parti:

 

 

 

Assi, anche montati; ruote e loro parti:

 

 

8607 19 01

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8607 19 11

di acciaio stampato

2,7

8607 19 18

altri

2,7

 

Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili:

 

 

8607 19 91

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 19 99

altre

1,7

 

Freni e loro parti:

 

 

8607 21

Freni ad aria compressa e loro parti:

 

 

8607 21 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 21 90

altri

1,7

8607 29

altri:

 

 

8607 29 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 29 90

altri

1,7

8607 30

Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti:

 

 

8607 30 01

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 30 99

altri

1,7

 

altre:

 

 

8607 91

di locomotive o di locotrattori:

 

 

8607 91 10

Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti

3,7

 

altre:

 

 

8607 91 91

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 91 99

altre

1,7

8607 99

altre:

 

 

8607 99 10

Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti

3,7

8607 99 30

Casse e loro parti

1,7

8607 99 50

Telai e loro parti

1,7

8607 99 90

altre

1,7

8608 00

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti:

 

 

8608 00 10

Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate

1,7

8608 00 30

altri apparecchi

1,7

8608 00 90

Parti

1,7

8609 00

Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto:

 

 

8609 00 10

Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)

esenzione

p/st

8609 00 90

altri

esenzione

p/st

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.

2.

Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.

3.

I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.

4.

La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9501.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):

 

 

8701 10 00

Motocoltivatori

3

p/st

8701 20

Trattori stradali per semirimorchi:

 

 

8701 20 10

nuovi

16

p/st

8701 20 90

usati

16

p/st

8701 30

Trattori a cingoli:

 

 

8701 30 10

Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve («gatto delle nevi»)

esenzione

p/st

8701 30 90

altri

esenzione

p/st

8701 90

altri:

 

 

 

Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:

 

 

 

nuovi, di potenza del motore:

 

 

8701 90 11

inferiore o uguale a 18 kW

esenzione

p/st

8701 90 20

superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

esenzione

p/st

8701 90 25

superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW

esenzione

p/st

8701 90 31

superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

esenzione

p/st

8701 90 35

superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW

esenzione

p/st

8701 90 39

superiore a 90 kW

esenzione

p/st

8701 90 50

usati

esenzione

p/st

8701 90 90

altri

7

p/st

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

 

 

8702 10

azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

 

 

 

di cilindrata superiore a 2 500 cm3:

 

 

8702 10 11

nuovi

16

p/st

8702 10 19

usati

16

p/st

 

di cilindrata non superiore a 2 500 cm3:

 

 

8702 10 91

nuovi

10

p/st

8702 10 99

usati

10

p/st

8702 90

altri:

 

 

 

azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

 

 

 

di cilindrata superiore a 2 800 cm3:

 

 

8702 90 11

nuovi

16

p/st

8702 90 19

usati

16

p/st

 

di cilindrata non superiore a 2 800 cm3:

 

 

8702 90 31

nuovi

10

p/st

8702 90 39

usati

10

p/st

8702 90 90

altri

10

p/st

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

 

 

8703 10

Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili:

 

 

8703 10 11

Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

5

p/st

8703 10 18

altri

10

p/st

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

 

 

8703 21

di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3:

 

 

8703 21 10

nuovi

10

p/st

8703 21 90

usati

10

p/st

8703 22

di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3:

 

 

8703 22 10

nuovi

10

p/st

8703 22 90

usati

10

p/st

8703 23

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3:

 

 

 

nuovi:

 

 

8703 23 11

Campers e motorcaravans

10

p/st

8703 23 19

altri

10

p/st

8703 23 90

usati

10

p/st

8703 24

di cilindrata superiore a 3 000 cm3:

 

 

8703 24 10

nuovi

10

p/st

8703 24 90

usati

10

p/st

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

 

 

8703 31

di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3:

 

 

8703 31 10

nuovi

10

p/st

8703 31 90

usati

10

p/st

8703 32

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3:

 

 

 

nuovi:

 

 

8703 32 11

Campers e motorcaravans

10

p/st

8703 32 19

altri

10

p/st

8703 32 90

usati

10

p/st

8703 33

di cilindrata superiore a 2 500 cm3:

 

 

 

nuovi:

 

 

8703 33 11

Campers e motorcaravans

10

p/st

8703 33 19

altri

10

p/st

8703 33 90

usati

10

p/st

8703 90

altri:

 

 

8703 90 10

azionati da motore elettrico

10

p/st

8703 90 90

altri

10

p/st

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci:

 

 

8704 10

Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rede stradale:

 

 

8704 10 10

azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla

esenzione

p/st

8704 10 90

altri

esenzione

p/st

 

altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

 

 

8704 21

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:

 

 

8704 21 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

altri:

 

 

 

azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm3:

 

 

8704 21 31

nuovi

22

p/st

8704 21 39

usati

22

p/st

 

azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm3:

 

 

8704 21 91

nuovi

10

p/st

8704 21 99

usati

10

p/st

8704 22

di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:

 

 

8704 22 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

altri:

 

 

8704 22 91

nuovi

22

p/st

8704 22 99

usati

22

p/st

8704 23

di peso a pieno carico superiore a 20 t:

 

 

8704 23 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

altri:

 

 

8704 23 91

nuovi

22

p/st

8704 23 99

usati

22

p/st

 

altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

 

 

8704 31

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:

 

 

8704 31 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

altri:

 

 

 

azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm3:

 

 

8704 31 31

nuovi

22

p/st

8704 31 39

usati

22

p/st

 

azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm3:

 

 

8704 31 91

nuovi

10

p/st

8704 31 99

usati

10

p/st

8704 32

di peso a pieno carico superiore a 5 t:

 

 

8704 32 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

altri:

 

 

8704 32 91

nuovi

22

p/st

8704 32 99

usati

22

p/st

8704 90 00

altri

10

p/st

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):

 

 

8705 10 00

Gru-automobili

3,7

p/st

8705 20 00

Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

3,7

p/st

8705 30 00

Autopompe antincendio

3,7

p/st

8705 40 00

Autocarri betoniere

3,7

p/st

8705 90

altri:

 

 

8705 90 10

Carro-attrezzi

3,7

p/st

8705 90 30

Autoveicoli pompa per il cemento

3,7

p/st

8705 90 90

altri

3,7

p/st

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore:

 

 

 

Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm3:

 

 

8706 00 11

degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704

19

p/st

8706 00 19

altri

6

p/st

 

altri:

 

 

8706 00 91

degli autoveicoli della voce 8703

4,5

p/st

8706 00 99

altri

10

p/st

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:

 

 

8707 10

degli autoveicoli della voce 8703:

 

 

8707 10 10

destinate all'industria del montaggio

4,5

p/st

8707 10 90

altre

4,5

p/st

8707 90

altre:

 

 

8707 90 10

– –  destinate all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705

4,5

p/st

8707 90 90

altre

4,5

p/st

8708

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:

 

 

8708 10

Paraurti e loro parti:

 

 

8708 10 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

8708 10 90

altri

4,5

 

altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine):

 

 

8708 21

Cinture di sicurezza:

 

 

8708 21 10

– – –  destinate all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

p/st

8708 21 90

altre

4,5

p/st

8708 29

altri:

 

 

8708 29 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

8708 29 90

altri

4,5

 

Freni e servofreni, e loro parti:

 

 

8708 31

Guarnizioni di freni montate:

 

 

8708 31 10

– – –  destinate all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

 

altre:

 

 

8708 31 91

per freni a dischi

4,5

8708 31 99

altre

4,5

8708 39

altri:

 

 

8708 39 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

8708 39 90

altri

4,5

8708 40

Cambi di velocità:

 

 

8708 40 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

8708 40 90

altri

4,5

8708 50

Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione:

 

 

8708 50 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

8708 50 90

altri

4,5

8708 60

Assi portanti e loro parti:

 

 

8708 60 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

 

altri:

 

 

8708 60 91

di acciaio stampato

4,5

8708 60 99

altri

4,5

8708 70

Ruote, loro parti ed accessori:

 

 

8708 70 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

 

altri:

 

 

8708 70 50

Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio

4,5

8708 70 91

Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio

3

8708 70 99

altri

4,5

8708 80

Ammortizzatori di sospensione:

 

 

8708 80 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

8708 80 90

altri

4,5

 

altre parti ed accessori:

 

 

8708 91

Radiatori:

 

 

8708 91 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

8708 91 90

altri

4,5

8708 92

Silenziatori e tubi di scappamento:

 

 

8708 92 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

8708 92 90

altri

4,5

8708 93

Frizioni e loro parti:

 

 

8708 93 10

– – –  destinate all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

8708 93 90

altre

4,5

8708 94

Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo:

 

 

8708 94 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170)

3

8708 94 90

altri

4,5

8708 99

altri:

 

 

 

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (170):

 

 

8708 99 11

Sacche gonfiabili con sistema di gonfiamento («airbags»)

3

p/st

8708 99 19

altri

3

 

altri:

 

 

8708 99 30

Barre stabilizzatrici

3,5

8708 99 50

Barre di torsione

3,5

 

altri:

 

 

8708 99 92

di acciaio stampato

4,5

8708 99 98

altri

3,5

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti:

 

 

 

Carrelli:

 

 

8709 11

elettrici:

 

 

8709 11 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

2

p/st

8709 11 90

altri

4

p/st

8709 19

altri:

 

 

8709 19 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

2

p/st

8709 19 90

altri

4

p/st

8709 90 00

Parti

3,5

8710 00 00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

1,7

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»):

 

 

8711 10 00

con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

8

p/st

8711 20

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ed inferiore o uguale a 250 cm3:

 

 

8711 20 10

Moto «scooters»

8

p/st

 

altri, di cilindrata:

 

 

8711 20 91

superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 80 cm3

8

p/st

8711 20 93

superiore a 80 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3

8

p/st

8711 20 98

superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

8

p/st

8711 30

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3:

 

 

8711 30 10

di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 380 cm3

6

p/st

8711 30 90

di cilindrata superiore a 380 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3

6

p/st

8711 40 00

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3

6

p/st

8711 50 00

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm3

6

p/st

8711 90 00

altri

6

p/st

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:

 

 

8712 00 10

senza cuscinetti a sfere

15

p/st

 

altri:

 

 

8712 00 30

Biciclette

15

p/st

8712 00 80

altri

15

p/st

8713

Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione:

 

 

8713 10 00

senza meccanismo di propulsione

esenzione

p/st

8713 90 00

altri

esenzione

p/st

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713:

 

 

 

di motocicli (compresi i ciclomotori):

 

 

8714 11 00

Selle

3,7

p/st

8714 19 00

altri

3,7

8714 20 00

di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi

esenzione

 

altri:

 

 

8714 91

Telai e forcelle, e loro parti:

 

 

8714 91 10

Telai

4,7

p/st

8714 91 30

Forcelle

4,7

p/st

8714 91 90

Parti

4,7

8714 92

Cerchioni e raggi:

 

 

8714 92 10

Cerchioni

4,7

p/st

8714 92 90

Raggi

4,7

8714 93

Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:

 

 

8714 93 10

Mozzi

4,7

p/st

8714 93 90

Pignoni di ruote libere

4,7

8714 94

Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti:

 

 

8714 94 10

Mozzi-freno

4,7

p/st

8714 94 30

altri freni

4,7

8714 94 90

Parti

4,7

8714 95 00

Selle

4,7

8714 96

Pedali e pedaliere, e loro parti:

 

 

8714 96 10

Pedali

4,7

pa

8714 96 30

Pedaliere

4,7

8714 96 90

Parti

4,7

8714 99

altri:

 

 

8714 99 10

Manubri

4,7

p/st

8714 99 30

Portabagagli

4,7

p/st

8714 99 50

Cambi

4,7

8714 99 90

altri; parti

4,7

8715 00

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti:

 

 

8715 00 10

Carrozzine, passeggini e veicoli simili

2,7

p/st

8715 00 90

Parti

2,7

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:

 

 

8716 10

Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte:

 

 

8716 10 10

Carrelli tenda e roulotte pieghevoli

2,7

p/st

 

altri, di peso:

 

 

8716 10 91

inferiore o uguale a 750 kg

2,7

p/st

8716 10 94

superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg

2,7

p/st

8716 10 96

superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg

2,7

p/st

8716 10 99

superiore a 3 500 kg

2,7

p/st

8716 20 00

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

2,7

p/st

 

altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:

 

 

8716 31 00

Cisterne

2,7

p/st

8716 39

altri:

 

 

8716 39 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

2,7

p/st

 

altri:

 

 

 

nuovi:

 

 

8716 39 30

Semirimorchi

2,7

p/st

 

altri:

 

 

8716 39 51

con un asse

2,7

p/st

8716 39 59

altri

2,7

p/st

8716 39 80

usati

2,7

p/st

8716 40 00

altri rimorchi e semirimorchi

2,7

8716 80 00

altri veicoli

1,7

8716 90

Parti:

 

 

8716 90 10

Telai

1,7

8716 90 30

Carrozzerie

1,7

8716 90 50

Assi

1,7

8716 90 90

altre

1,7

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

Nota di sottovoci

1.

Per l'applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8801

Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore:

 

 

8801 10

Alianti e ali volanti:

 

 

8801 10 10

civili (171)

esenzione

p/st

8801 10 90

altri

3,7

p/st

8801 90

altri:

 

 

8801 90 10

civili (171)

esenzione

 

altri:

 

 

8801 90 91

Palloni e dirigibili

3,7

8801 90 99

altri

2,7

p/st

8802

Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:

 

 

 

Elicotteri:

 

 

8802 11

di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg:

 

 

8802 11 10

civili (171)

esenzione

p/st

8802 11 90

altri

7,5

p/st

8802 12

di peso a vuoto superiore a 2 000 kg:

 

 

8802 12 10

civili (171)

esenzione

p/st

8802 12 90

altri

2,7

p/st

8802 20

Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg:

 

 

8802 20 10

civili (171)

esenzione

p/st

8802 20 90

altri

7,7

p/st

8802 30

Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg:

 

 

8802 30 10

civili (171)

esenzione

p/st

8802 30 90

altri

2,7

p/st

8802 40

Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg:

 

 

8802 40 10

civili (171)

esenzione

p/st

8802 40 90

altri

2,7

p/st

8802 60

Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:

 

 

8802 60 10

Veicoli spaziali (compresi i satelliti)

4,2

p/st

8802 60 90

Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

4,2

p/st

8803

Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802:

 

 

8803 10

Eliche e rotori, e loro parti:

 

 

8803 10 10

destinati ad aeromobili civili (171)

esenzione

8803 10 90

altri

2,7 (172)

8803 20

Carrelli di atterraggio e loro parti:

 

 

8803 20 10

destinati ad aeromobili civili (171)

esenzione

8803 20 90

altri

2,7 (172)

8803 30

altre parti di aeroplani o di elicotteri:

 

 

8803 30 10

destinate ad aeromobili civili (171)

esenzione

8803 30 90

altre

2,7 (172)

8803 90

altre:

 

 

8803 90 10

di cervi volanti

1,7

8803 90 20

di veicoli spaziali (compresi i satelliti)

1,7

8803 90 30

di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

1,7

 

altre:

 

 

8803 90 91

destinate ad aeromobili civili (171)

esenzione

8803 90 98

altre

2,7 (172)

8804 00 00

Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori

2,7

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti:

 

 

8805 10

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti:

 

 

8805 10 10

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aeri e loro parti

2,7

8805 10 90

altre

1,7

 

Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti:

 

 

8805 21 00

Simulatori di combattimento aereo e loro parti

1,7

8805 29

altri:

 

 

8805 29 10

destinati ad usi civili (171)

esenzione

8805 29 90

altri

1,7

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

Nota

1.

Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.

Note complementari

1.

Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 90 10 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.

2.

Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.

3.

Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:

pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi;

articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:

 

 

8901 10

Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:

 

 

8901 10 10

per la navigazione marittima

esenzione

GT

8901 10 90

altri

1,7

p/st

8901 20

Navi cisterna:

 

 

8901 20 10

per la navigazione marittima

esenzione

GT

8901 20 90

altre

1,7

ct/l

8901 30

Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20:

 

 

8901 30 10

per la navigazione marittima

esenzione

GT

8901 30 90

altre

1,7

ct/l

8901 90

altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:

 

 

8901 90 10

per la navigazione marittima

esenzione

GT

 

altre:

 

 

8901 90 91

senza propulsione meccanica

1,7

ct/l

8901 90 99

a propulsione meccanica

1,7

ct/l

8902 00

Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:

 

 

 

per la navigazione marittima:

 

 

8902 00 12

di stazza lorda superiore a 250

esenzione

GT

8902 00 18

di stazza lorda inferiore o uguale a 250

esenzione

p/st

8902 00 90

altre

1,7

p/st

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:

 

 

8903 10

Imbarcazioni pneumatiche:

 

 

8903 10 10

di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

2,7

p/st

8903 10 90

altre

1,7

p/st

 

Altri:

 

 

8903 91

Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:

 

 

8903 91 10

per la navigazione marittima

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8903 91 92

di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

1,7

p/st

8903 91 99

di lunghezza superiore a 7,5 m

1,7

p/st

8903 92

Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:

 

 

8903 92 10

per la navigazione marittima

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

8903 92 91

di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

1,7

p/st

8903 92 99

di lunghezza superiore a 7,5 m

1,7

p/st

8903 99

altre:

 

 

8903 99 10

di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

2,7

p/st

 

altre:

 

 

8903 99 91

di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

1,7

p/st

8903 99 99

di lunghezza superiore a 7,5 m

1,7

p/st

8904 00

Rimorchiatori e spintori:

 

 

8904 00 10

Rimorchiatori

esenzione

 

Spintori:

 

 

8904 00 91

per la navigazione marittima

esenzione

8904 00 99

altri

1,7

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:

 

 

8905 10

Draghe:

 

 

8905 10 10

per la navigazione marittima

esenzione

p/st

8905 10 90

altre

1,7

p/st

8905 20 00

Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

esenzione

p/st

8905 90

altri:

 

 

8905 90 10

per la navigazione marittima

esenzione

p/st

8905 90 90

altre

1,7

p/st

8906

Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:

 

 

8906 10 00

Navi da guerra

esenzione

8906 90

altre:

 

 

8906 90 10

per la navigazione marittima

esenzione

p/st

 

altre:

 

 

8906 90 91

di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

2,7

p/st

8906 90 99

altre

1,7

p/st

8907

Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli):

 

 

8907 10 00

Zattere gonfiabili

2,7

8907 90 00

altri

2,7

8908 00 00

Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione (173)

esenzione

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204), di materie tessili (voce 5911);

b)

le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data dall'elasticità necessaria per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);

c)

i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;

d)

gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 8306 o capitolo 71);

e)

gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;

f)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

g)

le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce 8481);

h)

i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522), i video apparecchi per la ripresa delle immagini fisse ed altri apparecchi costituiti da una videocamera combinata con apparecchi di videoregistrazione o di videoriproduzione così come gli apparecchi fotografici digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;

ij)

i proiettori della voce 9405;

k)

gli oggetti del capitolo 95;

l)

le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;

m)

le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).

2.

Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

a)

le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8485, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

b)

le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

c)

le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.

3.

Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.

4.

La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).

5.

Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.

6.

Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:

a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo;

a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.

Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche così pure le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1o) fabbricate su misura o 2o) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.

7.

La voce 9032 comprende unicamente:

a)

gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;

b)

i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali distrurbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.

Nota complementare

1.

Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 39 e 9032 10 30, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:

 

 

9001 10

Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche:

 

 

9001 10 10

Cavi conduttori di immagini

2,9

9001 10 90

altri

2,9

9001 20 00

Materie polarizzanti in fogli o in lastre

2,9

9001 30 00

Lenti oftalmiche a contatto

2,9

p/st

9001 40

Lenti per occhiali, di vetro:

 

 

9001 40 20

non correttive

2,9

p/st

 

correttive:

 

 

 

completamente lavorate sulle due facce:

 

 

9001 40 41

unifocali

2,9

p/st

9001 40 49

altre

2,9

p/st

9001 40 80

altre

2,9

p/st

9001 50

Lenti per occhiali, di altre materie:

 

 

9001 50 20

non correttive

2,9

p/st

 

correttive:

 

 

 

completamente lavorate sulle due facce:

 

 

9001 50 41

unifocali

2,9

p/st

9001 50 49

altre

2,9

p/st

9001 50 80

altre

2,9

p/st

9001 90

altri:

 

 

9001 90 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9001 90 90

altri

2,9

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:

 

 

 

Obiettivi:

 

 

9002 11 00

per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

6,7

p/st

9002 19 00

altri

6,7

p/st

9002 20 00

Filtri

6,7

p/st

9002 90

altri:

 

 

9002 90 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9002 90 90

altri

6,7

9003

Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:

 

 

 

Montature:

 

 

9003 11 00

di materie plastiche

2,2

p/st

9003 19

di altre materie:

 

 

9003 19 10

di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

2,2

p/st

9003 19 30

di metalli comuni

2,2

p/st

9003 19 90

di altre materie

2,2

p/st

9003 90 00

Parti

2,2

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:

 

 

9004 10

Occhiali da sole:

 

 

9004 10 10

con vetri lavorati otticamente

2,9

p/st

 

altri:

 

 

9004 10 91

con lenti di materie plastiche

2,9

p/st

9004 10 99

altri

2,9

p/st

9004 90

altri:

 

 

9004 90 10

con lenti di materie plastiche

2,9

9004 90 90

altri

2,9

9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia:

 

 

9005 10 00

Binocoli

4,2

p/st

9005 80 00

altri strumenti

4,2

9005 90 00

Parti ed accessori (compresi i sostegni)

4,2

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539:

 

 

9006 10

Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa:

 

 

9006 10 10

Apparecchi che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente

esenzione

p/st

9006 10 90

altri

4,2

p/st

9006 20 00

Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati

4,2

p/st

9006 30 00

Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

4,2

p/st

9006 40 00

Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei

3,2

p/st

 

altri apparecchi fotografici:

 

 

9006 51 00

con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm

4,2

p/st

9006 52 00

altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm

4,2

p/st

9006 53

altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm:

 

 

9006 53 10

Apparecchi fotografici non ricaricabili

4,2

p/st

9006 53 90

altri

4,2

p/st

9006 59 00

altri

4,2

p/st

 

Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia:

 

 

9006 61 00

Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flashes elettronici»)

3,2

p/st

9006 62 00

Lampade per la produzione di lampi di luce, cubi-lampo e simili

3,2

p/st

9006 69 00

altri

3,2

p/st

 

Parti ed accessori:

 

 

9006 91

di apparecchi fotografici:

 

 

9006 91 10

di apparecchi della sottovoce 9006 10 10

esenzione

9006 91 90

altri

3,7

9006 99 00

altri

3,2

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono:

 

 

 

Cineprese:

 

 

9007 11 00

per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm

3,7

p/st

9007 19 00

altri

3,7

p/st

9007 20 00

Proiettori

3,7

p/st

 

Parti ed accessori:

 

 

9007 91 00

di cineprese

3,7

9007 92 00

di proiettori

3,7

9008

Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione:

 

 

9008 10 00

Proiettori di diapositive

3,7

p/st

9008 20 00

Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie

3,7

p/st

9008 30 00

altri proiettori di immagini fisse

3,7

p/st

9008 40 00

Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

3,7

p/st

9008 90 00

Parti ed accessori

3,7

9009

Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia:

 

 

 

Apparecchi di fotocopia elettrostatici:

 

 

9009 11 00

riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto)

esenzione

p/st

9009 12 00

riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)

6

p/st

 

altri apparecchi di fotocopia:

 

 

9009 21 00

a sistema ottico

esenzione

p/st

9009 22 00

per contatto

3

p/st

9009 30 00

Apparecchi di termocopia

3

p/st

 

Parti ed accessori:

 

 

9009 91 00

Dispositivi automatici di alimentazione in documenti

esenzione

9009 92 00

Dispositivi di alimentazione in carta

esenzione

9009 93 00

Dispositivi di selezione

esenzione

9009 99 00

altri

esenzione

9010

Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni:

 

 

9010 10 00

Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica

2,7

 

Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori:

 

 

9010 41 00

Apparecchi per la scrittura diretta su dischi

esenzione

9010 42 00

Dispositivi di allineamento (fotoripetitori)

esenzione

9010 49 00

altri

esenzione

9010 50

altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi:

 

 

9010 50 10

Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di schermi di circuiti su substrati sensibilizzati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

esenzione

9010 50 90

altri

2,7

9010 60 00

Schermi per proiezioni

2,7

9010 90

Parti ed accessori:

 

 

9010 90 10

di apparecchi delle sottovoci 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00 o 9010 50 10

esenzione

9010 90 90

altri

2,7

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:

 

 

9011 10

Microscopi stereoscopici:

 

 

9011 10 10

provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore

esenzione

p/st

9011 10 90

altri

6,7

p/st

9011 20

altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:

 

 

9011 20 10

Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore

esenzione

p/st

9011 20 90

altri

6,7

p/st

9011 80 00

altri microscopi

6,7

p/st

9011 90

Parti ed accessori:

 

 

9011 90 10

di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10

esenzione

9011 90 90

altri

6,7

9012

Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi:

 

 

9012 10

Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi:

 

 

9012 10 10

Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore

esenzione

9012 10 90

altri

3,7

9012 90

Parti ed accessori:

 

 

9012 90 10

di apparecchi della sottovoce 9012 10 10

esenzione

9012 90 90

altri

3,7

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

 

 

9013 10 00

Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

4,7

9013 20 00

Laser, diversi dai diodi laser

4,7

9013 80

altri dispositivi, apparecchi e strumenti:

 

 

 

Dispositivi a cristalli liquidi:

 

 

9013 80 20

Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva

esenzione

9013 80 30

altri

esenzione

9013 80 90

altri

4,7

9013 90

Parti ed accessori:

 

 

9013 90 10

per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)

esenzione

9013 90 90

altri

4,7

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione:

 

 

9014 10

Bussole, comprese quelle di navigazione:

 

 

9014 10 10

destinate ad aeromobili civili (175)

esenzione

9014 10 90

altre

2,7

9014 20

Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole):

 

 

 

destinati ad aeromobili civili (175):

 

 

9014 20 13

Centrali inerziali

esenzione

p/st

9014 20 18

altri

esenzione

9014 20 90

altri

3,7

9014 80 00

altri strumenti ed apparecchi

3,7

9014 90

Parti ed accessori:

 

 

9014 90 10

di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 e 9014 20 destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9014 90 90

altri

2,7

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri:

 

 

9015 10

Telemetri:

 

 

9015 10 10

elettronici

3,7

9015 10 90

altri

2,7

9015 20

Teodoliti e tacheometri:

 

 

9015 20 10

elettronici

3,7

9015 20 90

altri

2,7

9015 30

Livelle:

 

 

9015 30 10

elettroniche

3,7

9015 30 90

altre

2,7

9015 40

Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria:

 

 

9015 40 10

elettronici

3,7

9015 40 90

altri

2,7

9015 80

altri strumenti ed apparecchi:

 

 

 

elettronici:

 

 

9015 80 11

di meteorologia, idrologia e geofisica

3,7

9015 80 19

altri

3,7

 

altri:

 

 

9015 80 91

di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia

2,7

9015 80 93

di meteorologia, idrologia e geofisica

2,7

9015 80 99

altri

2,7

9015 90 00

Parti ed accessori

2,7

9016 00

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi:

 

 

9016 00 10

Bilance

3,7

p/st

9016 00 90

Parti ed accessori

3,7

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

 

 

9017 10

Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche:

 

 

9017 10 10

Tracciatori

esenzione

p/st

9017 10 90

altri

2,7

p/st

9017 20

altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo:

 

 

9017 20 05

Tracciatori

esenzione

p/st

 

altri strumenti da disegno:

 

 

9017 20 11

Scatole di compassi

2,7

p/st

9017 20 19

altri

2,7

 

altri strumenti da traccia:

 

 

9017 20 31

Strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente

esenzione

p/st

9017 20 39

altri

2,7

p/st

9017 20 90

altri strumenti da calcolo

2,7

p/st

9017 30

Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili:

 

 

9017 30 10

Micrometri, noni o calibri a corsoio

2,7

p/st

9017 30 90

altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031)

2,7

p/st

9017 80

altri strumenti:

 

 

9017 80 10

Metri e regoli graduati

2,7

9017 80 90

altri

2,7

9017 90

Parti ed accessori:

 

 

9017 90 10

per apparecchi della sottovoce 9017 20 31

esenzione

9017 90 90

altri

2,7

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

 

Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):

 

 

9018 11 00

Elettrocardiografi

esenzione

9018 12 00

Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

esenzione

9018 13 00

Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

esenzione

9018 14 00

Apparecchi per scintigrafia

esenzione

9018 19

altri:

 

 

9018 19 10

Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici

esenzione

9018 19 90

altri

esenzione

9018 20 00

Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

esenzione

 

Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili:

 

 

9018 31

Siringhe, con o senza aghi:

 

 

9018 31 10

di materie plastiche

esenzione

9018 31 90

altri

esenzione

9018 32

Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture:

 

 

9018 32 10

Aghi tubolari di metallo

esenzione

9018 32 90

Aghi per suture

esenzione

9018 39 00

altri

esenzione

 

altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:

 

 

9018 41 00

Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti

esenzione

9018 49

altri:

 

 

9018 49 10

Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici

esenzione

9018 49 90

altri

esenzione

9018 50

altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia:

 

 

9018 50 10

non ottici

esenzione

9018 50 90

ottici

esenzione

9018 90

altri strumenti ed apparecchi:

 

 

9018 90 10

Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa

esenzione

9018 90 20

Endoscopi

esenzione

9018 90 30

Reni artificiali

esenzione

 

Apparecchi di diatermia:

 

 

9018 90 41

ad ultrasuoni

esenzione

9018 90 49

altri

esenzione

9018 90 50

Apparecchi per trasfusione

esenzione

9018 90 60

Strumenti ed apparecchi di anestesia

esenzione

9018 90 70

Litotritori ad ultrasuoni

esenzione

9018 90 75

Apparecchi per la stimolazione nervosa

esenzione

9018 90 85

altri

esenzione

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:

 

 

9019 10

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica:

 

 

9019 10 10

Vibromassaggiatori elettrici

esenzione

9019 10 90

altri

esenzione

9019 20 00

Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

esenzione

9020 00

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile:

 

 

9020 00 10

Apparecchi respiratori e maschere antigas (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9020 00 90

altri

1,7

9021

Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità:

 

 

9021 10

Apparecchi di ortopedia o per fratture:

 

 

9021 10 10

Oggetti e apparecchi di ortopedia

esenzione

9021 10 90

Oggetti e apparecchi per fratture

esenzione

 

Oggetti e apparecchi dentari:

 

 

9021 21

Denti artificiali:

 

 

9021 21 10

di materie plastiche

esenzione

100 p/st

9021 21 90

di altre materie

esenzione

100 p/st

9021 29 00

altri

esenzione

 

altri oggetti e apparecchi di protesi:

 

 

9021 31 00

Protesi articolari

esenzione

9021 39

altri:

 

 

9021 39 10

Protesi oculistica

esenzione

9021 39 90

altri

esenzione

9021 40 00

Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori

esenzione

p/st

9021 50 00

Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori

esenzione

p/st

9021 90

altri:

 

 

9021 90 10

Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi

esenzione

9021 90 90

altri

esenzione

9022

Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:

 

 

 

Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:

 

 

9022 12 00

Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

esenzione

p/st

9022 13 00

Apparecchi per uso odontoiatrico

esenzione

p/st

9022 14 00

altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

esenzione

p/st

9022 19 00

per altri usi

esenzione

p/st

 

Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:

 

 

9022 21 00

per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

esenzione

p/st

9022 29 00

per altri usi

2,1

p/st

9022 30 00

Tubi a raggi X

2,1

p/st

9022 90

altri, comprese le parti ed accessori:

 

 

9022 90 10

Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori

2,1

9022 90 90

altri

2,1

9023 00

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi:

 

 

9023 00 10

per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica

1,4

9023 00 80

altri

1,4 (174)

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche):

 

 

9024 10

Macchine ed apparecchi per prove su metalli:

 

 

9024 10 10

elettronici

3,2

 

altri:

 

 

9024 10 91

universali e per prove di trazione

2,1

9024 10 93

per prove di durezza

2,1

9024 10 99

altri

2,1

9024 80

altre macchine ed apparecchi:

 

 

9024 80 10

elettronici

3,2

 

altri:

 

 

9024 80 91

per prove su tessili, carta e cartoni

2,1

9024 80 99

altri

2,1

9024 90 00

Parti ed accessori

2,1

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro:

 

 

 

Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:

 

 

9025 11

a liquido, a lettura diretta:

 

 

9025 11 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

9025 11 91

per uso clinico

esenzione

p/st

9025 11 99

altri

2,8

p/st

9025 19

altri:

 

 

9025 19 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

9025 19 91

elettronici

3,2

p/st

9025 19 99

altri

2,1

p/st

9025 80

altri strumenti:

 

 

9025 80 15

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

9025 80 20

Barometri, non combinati con altri strumenti

2,1

p/st

 

altri:

 

 

9025 80 91

elettronici

3,2

9025 80 99

altri

2,1

9025 90

Parti ed accessori:

 

 

9025 90 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9025 90 90

altri

3,2

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032:

 

 

9026 10

per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi:

 

 

9026 10 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

 

elettronici:

 

 

9026 10 51

Misuratori di portata

esenzione

p/st

9026 10 59

altri

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

9026 10 91

Misuratori di portata

esenzione

p/st

9026 10 99

altri

esenzione

p/st

9026 20

per la misura o il controllo della pressione:

 

 

9026 20 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

9026 20 30

elettronici

esenzione

p/st

 

altri:

 

 

9026 20 50

Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica

esenzione

p/st

9026 20 90

altri

esenzione

p/st

9026 80

altri strumenti ed apparecchi:

 

 

9026 80 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

9026 80 91

elettronici

esenzione

9026 80 99

altri

esenzione

9026 90

Parti ed accessori:

 

 

9026 90 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9026 90 90

altri

esenzione

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi:

 

 

9027 10

Analizzatori di gas o di fumi:

 

 

9027 10 10

elettronici

2,5

p/st

9027 10 90

altri

2,5

p/st

9027 20 00

Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi

esenzione

9027 30 00

Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

esenzione

9027 40 00

Indicatori dei tempi di posa

2,5

9027 50 00

altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

esenzione

9027 80

altri strumenti ed apparecchi:

 

 

 

elettronici:

 

 

9027 80 11

pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità

esenzione

9027 80 13

Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD

esenzione

9027 80 17

altri

esenzione

 

altri:

 

 

9027 80 91

Viscosimetri, porosimetri e dilatometri

esenzione

9027 80 93

Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD

esenzione

9027 80 97

altri

esenzione

9027 90

Microtomi; parti ed accessori:

 

 

9027 90 10

Microtomi

2,5

p/st

 

Parti ed accessori:

 

 

9027 90 50

di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80

esenzione

9027 90 80

di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi

2,5

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

9028 10 00

Contatori di gas

2,1

p/st

9028 20 00

Contatori di liquidi

2,1

p/st

9028 30

Contatori di elettricità:

 

 

 

per corrente alternata:

 

 

9028 30 11

monofase

2,1

p/st

9028 30 19

polifase

2,1

p/st

9028 30 90

altri

2,1

p/st

9028 90

Parti ed accessori:

 

 

9028 90 10

di contatori elettrici

2,1

9028 90 90

altri

2,1

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi:

 

 

9029 10

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili:

 

 

9029 10 10

Contagiri o elettronici, destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9029 10 90

altri

1,9

9029 20

Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi:

 

 

 

Indicatori di velocità e tachimetri:

 

 

9029 20 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

9029 20 31

Indicatori di velocità per veicoli terrestri

2,6

9029 20 39

altri

2,6

9029 20 90

Stroboscopi

2,6

9029 90

Parti ed accessori:

 

 

9029 90 10

di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri, destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9029 90 90

altri

2,2

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:

 

 

9030 10

Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti:

 

 

9030 10 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9030 10 90

altri

4,2

9030 20

Oscilloscopi ed oscillografi catodici:

 

 

9030 20 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9030 20 90

altri

4,2

 

altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore:

 

 

9030 31

Multimetri:

 

 

9030 31 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9030 31 90

altri

4,2

9030 39

altri:

 

 

9030 39 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

9030 39 30

elettronici

4,2

 

altri:

 

 

9030 39 91

Voltametri

2,1

9030 39 99

altri

2,1

9030 40

altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri):

 

 

9030 40 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9030 40 90

altri

esenzione

 

altri strumenti ed apparecchi:

 

 

9030 82 00

per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore

esenzione

9030 83

altri, con dispositivo registratore:

 

 

9030 83 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9030 83 90

altri

esenzione

9030 89

altri:

 

 

9030 89 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

9030 89 92

elettronici

esenzione

9030 89 99

altri

2,1

9030 90

Parti ed accessori:

 

 

9030 90 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

9030 90 20

per apparecchi della sottovoce 9030 82 00

esenzione

9030 90 80

altri

2,5

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili:

 

 

9031 10 00

Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche

2,8

9031 20 00

Banchi di prova

2,8

9031 30 00

Proiettori di profili

2,8

p/st

 

altri strumenti ed apparecchi ottici:

 

 

9031 41 00

per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

9031 49 00

altri

esenzione

9031 80

altri strumenti, apparecchi e macchine:

 

 

9031 80 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

 

elettronici:

 

 

 

per la misura o il controllo di grandezze geometriche:

 

 

9031 80 32

per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

2,8 (176)

9031 80 34

altri

2,8

9031 80 39

altri

4

 

altri:

 

 

9031 80 91

per la misura o il controllo di grandezze geometriche

2,8

9031 80 99

altri

4

9031 90

Parti ed accessori:

 

 

9031 90 10

di strumenti, apparecchi e macchine della sottovoce 9031 80, destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

9031 90 20

per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 00

esenzione

9031 90 30

per apparecchi della sottovoce 9031 80 32

2,8 (176)

9031 90 80

altri

2,8

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici:

 

 

9032 10

Termostati:

 

 

9032 10 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

 

altri:

 

 

9032 10 30

elettronici

2,8

p/st

 

altri:

 

 

9032 10 91

con dispositivo elettrico di scatto

2,1

p/st

9032 10 99

altri

2,1

p/st

9032 20

Manostati (pressostati):

 

 

9032 20 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9032 20 90

altri

2,8

p/st

 

altri strumenti ed apparecchi:

 

 

9032 81

idraulici o pneumatici:

 

 

9032 81 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9032 81 90

altri

2,8

9032 89

altri:

 

 

9032 89 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9032 89 90

altri

2,8

9032 90

Parti ed accessori:

 

 

9032 90 10

destinati ad aeromobili civili (175)

esenzione

9032 90 90

altri

2,8

9033 00 00

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

3,7

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);

b)

le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);

c)

le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;

d)

le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);

e)

gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;

f)

i cuscinetti a sfere (voce 8482);

g)

gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).

2.

Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.

3.

Per l'applicazione di questo capitolo si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.

4.

Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9101

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

 

 

 

Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:

 

 

9101 11 00

solamente con indicatore meccanico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 12 00

solamente con indicatore optoelettronico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 19 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:

 

 

9101 21 00

a carica automatica

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 29 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

altri:

 

 

9101 91 00

a funzionamento elettrico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 99 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101:

 

 

 

Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:

 

 

9102 11 00

solamente con indicatore meccanico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 12 00

solamente con indicatore optoelettronico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 19 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:

 

 

9102 21 00

a carica automatica

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 29 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

altri:

 

 

9102 91 00

a funzionamento elettrico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 99 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9103

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili:

 

 

9103 10 00

a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9103 90 00

altre

4,7

p/st

9104 00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

 

 

9104 00 10

destinati ad aeromobili civili (177)

esenzione

p/st

9104 00 90

altri

3,7

p/st

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:

 

 

 

Sveglie:

 

 

9105 11 00

a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9105 19 00

altre

3,7

p/st

 

Pendole ed orologi, murali:

 

 

9105 21 00

a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9105 29 00

altri

3,7

p/st

 

altri:

 

 

9105 91 00

a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9105 99

altri:

 

 

9105 99 10

Orologi da tavolo o da caminetto

3,7

p/st

9105 99 90

altri

3,7

p/st

9106

Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore):

 

 

9106 10 00

Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore

4,7

p/st

9106 20 00

Parchimetri

4,7

p/st

9106 90

altri:

 

 

9106 90 10

Contatori per minuti e secondi

4,7

p/st

9106 90 90

altri

4,7

p/st

9107 00 00

Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono

4,7

p/st

9108

Movimenti di orologi tascabili, completi e montati:

 

 

 

a funzionamento elettrico:

 

 

9108 11 00

solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico

4,7

p/st

9108 12 00

solamente con indicatore optoelettronico

4,7

p/st

9108 19 00

altri

4,7

p/st

9108 20 00

a carica automatica

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9108 90 00

altri

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili:

 

 

 

a funzionamento elettrico:

 

 

9109 11 00

di sveglie

4,7

p/st

9109 19

altri:

 

 

9109 19 10

aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili (177)

esenzione

p/st

9109 19 90

altri

4,7

p/st

9109 90

altri:

 

 

9109 90 10

aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili (177)

esenzione

p/st

9109 90 90

altri

4,7

p/st

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria:

 

 

 

Di orologi tascabili:

 

 

9110 11

Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»:

 

 

9110 11 10

a bilanciere con spirale

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9110 11 90

altri

4,7

p/st

9110 12 00

Movimenti incompleti, montati

3,7

9110 19 00

Sbozzi

4,7

9110 90 00

altri

3,7

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti:

 

 

9111 10 00

Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 20 00

Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 80 00

altre casse

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 90 00

Parti

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti:

 

 

9112 20 00

Casse e gabbie

2,7

p/st

9112 90 00

Parti

2,7

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

9113 10

Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

 

 

9113 10 10

di metalli preziosi

2,7

9113 10 90

di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3,7

9113 20 00

Di metalli comuni, anche dorati o argentati

6

9113 90

altri:

 

 

9113 90 10

di cuoio naturale, artificiale o ricostituito

6

9113 90 80

altri

6

9114

Altre forniture d'orologeria:

 

 

9114 10 00

Molle, comprese le spirali

3,7

9114 20 00

Pietre

2,7

9114 30 00

Quadranti

2,7

9114 40 00

Platine e ponti

2,7

9114 90 00

altri

2,7

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

b)

i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);

c)

gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);

d)

gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603);

e)

gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706).

2.

Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9201

Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera:

 

 

9201 10

Pianoforti verticali:

 

 

9201 10 10

nuovi

4

p/st

9201 10 90

usati

4

p/st

9201 20 00

Pianoforti a coda

4

p/st

9201 90 00

altri

4

9202

Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe):

 

 

9202 10

ad arco strofinato, a mezzo di un archetto:

 

 

9202 10 10

Violini

3,2

p/st

9202 10 90

altri

3,2

p/st

9202 90

altri:

 

 

9202 90 30

Chitarre

3,2

p/st

9202 90 80

altri

3,2

p/st

9203 00 00

Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere

3,2

9204

Fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca:

 

 

9204 10 00

Fisarmoniche e strumenti simili

3,7

p/st

9204 20 00

Armoniche a bocca

3,7

p/st

9205

Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse):

 

 

9205 10 00

Strumenti detti «ottoni»

3,2

p/st

9205 90 00

altri

3,2

9206 00 00

Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]

3,2

9207

Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche):

 

 

9207 10

Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche:

 

 

9207 10 10

Organi

3,2

p/st

9207 10 30

Pianoforti digitali

3,2

p/st

9207 10 50

Sintetizzatori

3,2

p/st

9207 10 80

altri

3,2

9207 90

altri:

 

 

9207 90 10

Chitarre

3,7

p/st

9207 90 90

altri

3,7

9208

Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca:

 

 

9208 10 00

Scatole musicali

2,7

9208 90 00

altri

3,2

9209

Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie:

 

 

9209 10 00

Metronomi e diapason

3,2

9209 20 00

Meccanismi per scatole musicali

1,7

9209 30 00

Corde armoniche

2,7

 

altri:

 

 

9209 91 00

Parti ed accessori di pianoforti

2,7

9209 92 00

Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202

2,7

9209 93 00

Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9203

2,7

9209 94 00

Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207

2,7

9209 99

altri:

 

 

9209 99 30

Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205

2,7

9209 99 70

altri

2,7

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;

b)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

c)

i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);

d)

i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi, o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);

e)

le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);

f)

le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).

2.

Ai sensi della voce 9306 il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9301

Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche:

 

 

 

Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai):

 

 

9301 11 00

semoventi

esenzione

9301 19 00

altri

esenzione

9301 20 00

Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili

esenzione

9301 90 00

altre

esenzione

9302 00 00

Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

2,7

p/st

9303

Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene):

 

 

9303 10 00

Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna

3,2

p/st

9303 20

altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia:

 

 

9303 20 10

ad una canna liscia

3,2

p/st

9303 20 95

altri

3,2

p/st

9303 30 00

altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

3,2

p/st

9303 90 00

altri

3,2

p/st

9304 00 00

Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

3,2

9305

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304:

 

 

9305 10 00

di rivoltelle o pistole

3,2

 

di fucili o carabine della voce 9303:

 

 

9305 21 00

Canne lisce

2,7

p/st

9305 29 00

altri

2,7

 

altri:

 

 

9305 91 00

di armi da guerra della voce 9301

esenzione

9305 99 00

altre

2,7

9306

Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:

 

 

9306 10 00

Cartucce per pistole per muratura o per pistole per mattatoi e loro parti

2,7

1 000 p/st

 

Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa:

 

 

9306 21 00

Cartucce

2,7

1 000 p/st

9306 29

altri:

 

 

9306 29 40

Bossoli

2,7

1 000 p/st

9306 29 70

altri

2,7

9306 30

altre cartucce e loro parti:

 

 

9306 30 10

per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

2,7

 

altre:

 

 

9306 30 30

per armi da guerra

1,7

 

altre:

 

 

9306 30 91

Cartucce a percussione centrale

2,7

1 000 p/st

9306 30 93

Cartucce a percussione anulare

2,7

1 000 p/st

9306 30 98

altri

2,7

9306 90

altri:

 

 

9306 90 10

da guerra

1,7

9306 90 90

altri

2,7

9307 00 00

Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

1,7

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

CAPITOLO 94

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;

b)

gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009);

c)

gli oggetti del capitolo 71;

d)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;

e)

i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;

f)

gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;

g)

i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);

h)

gli oggetti della voce 8714;

ij)

le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);

k)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);

l)

i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).

2.

Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

a)

gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;

b)

le sedie ed i letti.

3.

a)

Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

b)

Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 94019402 a 9403.

4.

Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:

 

 

9401 10

Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

 

 

9401 10 10

diversi da quelli foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili (178)

esenzione

9401 10 90

altri

esenzione

9401 20 00

Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

3,7

9401 30

Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:

 

 

9401 30 10

imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini

esenzione

9401 30 90

altri

esenzione

9401 40 00

Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

esenzione

9401 50 00

Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili

5,6

 

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:

 

 

9401 61 00

imbottiti

esenzione

9401 69 00

altri

esenzione

 

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

 

 

9401 71 00

imbottiti

esenzione

9401 79 00

altri

esenzione

9401 80 00

altri mobili per sedersi

esenzione

9401 90

Parti:

 

 

9401 90 10

di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

1,7

 

altri:

 

 

9401 90 30

di legno

2,7

9401 90 80

altri

2,7

9402

Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti:

 

 

9402 10 00

Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti

esenzione

9402 90 00

altri

esenzione

9403

Altri mobili e loro parti:

 

 

9403 10

Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:

 

 

9403 10 10

Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)

esenzione

 

altri, di altezza:

 

 

 

inferiore o uguale a 80 cm:

 

 

9403 10 51

Scrivanie

esenzione

9403 10 59

altri

esenzione

 

superiore a 80 cm:

 

 

9403 10 91

Armadi a porte, a sportelli o ad ante

esenzione

9403 10 93

Armadi a cassetti, classificatori e schedari

esenzione

9403 10 99

altri

esenzione

9403 20

altri mobili di metallo:

 

 

9403 20 10

destinati ad aeromobili civili (178)

esenzione

 

altri:

 

 

9403 20 91

Letti

esenzione

9403 20 99

altri

esenzione

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:

 

 

 

di altezza inferiore o uguale a 80 cm:

 

 

9403 30 11

Scrivanie

esenzione

9403 30 19

altri

esenzione

 

di altezza superiore a 80 cm:

 

 

9403 30 91

Armadi, classificatori e schedari

esenzione

9403 30 99

altri

esenzione

9403 40

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:

 

 

9403 40 10

Elementi di cucine componibili

2,7

9403 40 90

altri

2,7

9403 50 00

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

esenzione

9403 60

altri mobili di legno:

 

 

9403 60 10

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno

esenzione

9403 60 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini

esenzione

9403 60 90

altri mobili di legno

esenzione

9403 70

Mobili di materie plastiche:

 

 

9403 70 10

destinati ad aeromobili civili (178)

esenzione

9403 70 90

altri

esenzione

9403 80 00

Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili

5,6

9403 90

Parti:

 

 

9403 90 10

di metallo

2,7

9403 90 30

di legno

2,7

9403 90 90

di altre materie

2,7

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

 

 

9404 10 00

Sommier

3,7

 

Materassi:

 

 

9404 21

di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

 

 

9404 21 10

di gomma

3,7

9404 21 90

di materie plastiche

3,7

9404 29

di altre materie:

 

 

9404 29 10

con molle metalliche

3,7

9404 29 90

altre

3,7

9404 30 00

Sacchi a pelo

3,7

p/st

9404 90

altri:

 

 

9404 90 10

imbottiti di piume o di calugine

3,7

9404 90 90

altri

3,7

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove:

 

 

9405 10

Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:

 

 

9405 10 10

di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili (178)

esenzione

 

altri:

 

 

 

di materie plastiche:

 

 

9405 10 21

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

4,7

9405 10 29

altri

4,7

9405 10 30

di ceramica

4,7

9405 10 50

di vetro

3,7

 

di altre materie:

 

 

9405 10 91

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

2,7

9405 10 99

altri

2,7

9405 20

Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici:

 

 

 

di materie plastiche:

 

 

9405 20 11

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

4,7

9405 20 19

altri

4,7

9405 20 30

di ceramica

4,7

9405 20 50

di vetro

3,7

 

di altre materie:

 

 

9405 20 91

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

2,7

9405 20 99

altri

2,7

9405 30 00

Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

3,7

9405 40

altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:

 

 

9405 40 10

Proiettori

3,7

 

altri:

 

 

 

di materie plastiche:

 

 

9405 40 31

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

4,7

9405 40 35

dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti

4,7

9405 40 39

altri

4,7

 

di altre materie:

 

 

9405 40 91

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

2,7

9405 40 95

dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti

2,7

9405 40 99

altri

2,7

9405 50 00

Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

2,7

9405 60

Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:

 

 

9405 60 10

insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili (178)

esenzione

 

altri:

 

 

9405 60 91

di materie plastiche

4,7

9405 60 99

di altre materie

2,7

 

Parti:

 

 

9405 91

di vetro:

 

 

 

Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori):

 

 

9405 91 11

Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari

5,7

9405 91 19

altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)

5,7

9405 91 90

altri

3,7

9405 92

di materie plastiche:

 

 

9405 92 10

Parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, destinati ad aeromobili civili (178)

esenzione

9405 92 90

altri

4,7

9405 99

altre:

 

 

9405 99 10

Parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni destinati ad aeromobili civili (178)

esenzione

9405 99 90

altri

2,7

9406 00

Costruzioni prefabbricate:

 

 

9406 00 11

Case mobili su ruote

2,7

 

altre:

 

 

9406 00 20

di legno

2,7

 

di ferro o di acciaio:

 

 

9406 00 31

Serre

2,7

9406 00 38

altre

2,7

9406 00 80

di altre materie

2,7

CAPITOLO 95

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le candele per alberi di Natale (voce 3406);

b)

gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;

c)

i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;

d)

le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;

e)

gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;

f)

i vessilli ed i granpavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;

g)

le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;

h)

i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);

ij)

gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;

k)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

l)

le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;

m)

le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526);

n)

i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili;

o)

le biciclette per ragazzi (voce 8712);

p)

le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);

q)

gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);

r)

i richiami ed i fischietti (voce 9208);

s)

le armi ed altri oggetti del capitolo 93;

t)

le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);

u)

le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti, mezzoguanti o muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

2.

Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

3.

Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

4.

La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della loro materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio: i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi conventionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9501 00

Giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi (per esempio: tricicli, monopattini, automobiline a pedali); carrozzelle e passeggini per bambole:

 

 

9501 00 10

Carrozzelle e passeggini per bambole

esenzione

9501 00 90

altri

esenzione

9502

Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani:

 

 

9502 10

Bambole, anche vestite:

 

 

9502 10 10

di materia plastica

4,7

9502 10 90

di altre materie

4,7

 

Parti ed accessori:

 

 

9502 91 00

Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli

esenzione

9502 99 00

altri

esenzione

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:

 

 

9503 10

Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori:

 

 

9503 10 10

Modelli ridotti

esenzione

9503 10 90

altri

esenzione

9503 20

Modelli ridotti, anche animati, da montare, diversi da quelli della sottovoce 9503 10:

 

 

9503 20 10

di materia plastica

esenzione

9503 20 90

di altre materie

esenzione

9503 30

altri assortimenti e giocattoli da costruzione:

 

 

9503 30 10

di legno

esenzione

9503 30 30

di materia plastica

4,7

9503 30 90

di altre materie

esenzione

 

Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:

 

 

9503 41 00

imbottiti

4,7

9503 49

altri:

 

 

9503 49 10

di legno

esenzione

9503 49 30

di materia plastica

esenzione

9503 49 90

di altre materie

esenzione

9503 50 00

Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli

esenzione

9503 60

Puzzle:

 

 

9503 60 10

di legno

esenzione

9503 60 90

altri

4,7

9503 70 00

altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

4,7

9503 80

altri giocattoli e modelli, a motore:

 

 

9503 80 10

di materia plastica

4,7

9503 80 90

di altre materie

esenzione

9503 90

altri:

 

 

9503 90 10

Armi giocattolo

esenzione

 

altri:

 

 

 

di materia plastica:

 

 

9503 90 32

senza meccanismo

4,7

9503 90 34

altri

4,7

9503 90 35

di gomma

esenzione

9503 90 37

di materie tessili

esenzione

 

di metallo:

 

 

9503 90 51

Modelli in miniatura, ottenuti per fusione

4,7

9503 90 55

altri

esenzione

9503 90 99

di altre materie

esenzione

9504

Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling):

 

 

9504 10 00

Videogiuochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisone

esenzione

9504 20

Bigliardi e loro accessori:

 

 

9504 20 10

Bigliardi

esenzione

9504 20 90

altri

esenzione

9504 30

altri giuochi a monete, a banconote, a gettoni o altri articoli simili, esclusi i giuochi di birilli automatici (bowlings):

 

 

9504 30 10

Giuochi con schermo

esenzione

p/st

 

altri giuochi:

 

 

9504 30 30

Flippers

esenzione

p/st

9504 30 50

altri

esenzione

p/st

9504 30 90

Parti

esenzione

9504 40 00

Carte da giuoco

2,7

9504 90

altri:

 

 

9504 90 10

Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giuochi da competizione

esenzione

9504 90 90

altri

esenzione

9505

Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese:

 

 

9505 10

Oggetti per feste di Natale:

 

 

9505 10 10

di vetro

esenzione

9505 10 90

di altre materie

2,7

9505 90 00

altri

2,7

9506

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:

 

 

 

Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:

 

 

9506 11

Sci:

 

 

9506 11 10

Sci da fondo

3,7

pa

 

Sci alpini:

 

 

9506 11 21

Monosci e surf da neve

3,7

p/st

9506 11 29

altri

3,7

pa

9506 11 80

altri sci

3,7

pa

9506 12 00

Attacchi per sci

3,7

9506 19 00

altri

2,7

 

Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:

 

 

9506 21 00

Tavole a vela

2,7

9506 29 00

altri

2,7

 

Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:

 

 

9506 31 00

Bastoni completi

2,7

p/st

9506 32 00

Palle

2,7

p/st

9506 39

altri:

 

 

9506 39 10

Parti e pezzi staccati dei bastoni

2,7

9506 39 90

altri

2,7

9506 40

Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo:

 

 

9506 40 10

Racchette, palle e reti

2,7

9506 40 90

altri

2,7

 

Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:

 

 

9506 51 00

Racchette da tennis, anche senza corde

4,7

9506 59 00

altre

2,7

 

Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:

 

 

9506 61 00

Palle da tennis

2,7

9506 62

gonfiabili:

 

 

9506 62 10

di cuoio

2,7

9506 62 90

altri

2,7

9506 69

altri:

 

 

9506 69 10

Palle da crichet e da polo

esenzione

9506 69 90

altri

2,7

9506 70

Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini:

 

 

9506 70 10

Pattini da ghiaccio

esenzione

pa

9506 70 30

Pattini a rotelle

2,7

pa

9506 70 90

Parti ed accessori

2,7

 

altri:

 

 

9506 91

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica:

 

 

9506 91 10

Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo

2,7

9506 91 90

altri

2,7

9506 99

altri:

 

 

9506 99 10

Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle

esenzione

9506 99 90

altri

2,7

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:

 

 

9507 10 00

Canne da pesca

3,7

9507 20

Ami, anche montati su alamatori:

 

 

9507 20 10

Ami non montati

1,7

9507 20 90

altri

3,7

9507 30 00

Mulinelli per la pesca

3,7

9507 90 00

altri

3,7

9508

Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti:

 

 

9508 10 00

Circhi ambulanti e serragli ambulanti

1,7

9508 90 00

altri

1,7

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);

b)

gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);

c)

le minuterie di fantasia (voce 7117);

d)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

e)

gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;

f)

gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)];

g)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

h)

gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);

ij)

gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m)

gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

2.

Ai sensi della voce 9602, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono:

a)

i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;

b)

l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.

3.

Ai sensi della voce 9603, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.

4.

Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9601

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura):

 

 

9601 10 00

Avorio lavorato e lavori di avorio

2,7

9601 90

altri:

 

 

9601 90 10

Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie

esenzione

9601 90 90

altri

esenzione

9602 00 00

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

2,2

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

 

 

9603 10 00

Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

3,7

p/st

 

Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:

 

 

9603 21 00

Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

3,7

p/st

9603 29

altri:

 

 

9603 29 30

Spazzole per capelli

3,7

p/st

9603 29 80

altri

3,7

9603 30

Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:

 

 

9603 30 10

Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere

3,7

p/st

9603 30 90

Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici

3,7

p/st

9603 40

Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere:

 

 

9603 40 10

Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili

3,7

p/st

9603 40 90

Tamponi e rulli per dipingere

3,7

p/st

9603 50 00

altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

2,7

9603 90

altri:

 

 

9603 90 10

Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore

2,7

p/st

 

altri:

 

 

9603 90 91

Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali

3,7

9603 90 99

altri

3,7

9604 00 00

Stacci e crivelli, a mano

3,7

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

3,7

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni:

 

 

9606 10 00

Bottoni a pressione e loro parti

3,7

 

Bottoni:

 

 

9606 21 00

di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili

3,7

9606 22 00

di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili

3,7

9606 29 00

altri

3,7

9606 30 00

Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

2,7

9607

Chiusure lampo e loro parti:

 

 

 

Chiusure lampo:

 

 

9607 11 00

con dentini di metalli comuni

6,7

m

9607 19 00

altre

7,7

m

9607 20

Parti:

 

 

9607 20 10

di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)

6,7

9607 20 90

altre

7,7

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609:

 

 

9608 10

Penne e matite a sfera:

 

 

9608 10 10

con inchiostro liquido

3,7

p/st

 

altre:

 

 

9608 10 30

con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3,7

p/st

 

altre:

 

 

9608 10 91

con cartucce sostituibili

3,7

p/st

9608 10 99

altre

3,7

p/st

9608 20 00

Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose

3,7

p/st

 

Penne stilografiche ed altre penne:

 

 

9608 31 00

per disegnare ad inchiostro di China

3,7

p/st

9608 39

altre:

 

 

9608 39 10

con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3,7

p/st

9608 39 90

altre

3,7

p/st

9608 40 00

Portamine

3,7

p/st

9608 50 00

Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti

3,7

9608 60

Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte:

 

 

9608 60 10

con inchiostro liquido

2,7

p/st

9608 60 90

altre

2,7

p/st

 

altri:

 

 

9608 91 00

Pennini da scrivere e punte per pennini

2,7

9608 99

altri:

 

 

9608 99 20

di metalli

2,7

9608 99 80

altri

2,7

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:

 

 

9609 10

Matite con guaina:

 

 

9609 10 10

con mina di grafite

2,7

9609 10 90

altri

2,7

9609 20 00

Mine per matite o per portamine

2,7

9609 90

altri:

 

 

9609 90 10

Pastelli e carboncini

2,7

9609 90 90

altri

1,7

9610 00 00

Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

2,7

9611 00 00

Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

2,7

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:

 

 

9612 10

Nastri inchiostratori:

 

 

9612 10 10

di materia plastica

2,7

9612 10 20

di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine

esenzione

9612 10 80

altri

2,7

9612 20 00

Cuscinetti per timbri

2,7

9613

Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:

 

 

9613 10 00

Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili

2,7

p/st

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili:

 

 

9613 20 10

con sistema elettrico di accensione

2,7

p/st

9613 20 90

con altri sistemi di accensione

2,7

p/st

9613 80 00

altri accendini ed accenditori

2,7

9613 90 00

Parti

2,7

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:

 

 

9614 20

Pipe e teste di pipe:

 

 

9614 20 20

Sbozzi di pipe, di legno o di radica

esenzione

9614 20 80

altri

2,7

p/st

9614 90 00

altri

2,7

9615

Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti:

 

 

 

Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili:

 

 

9615 11 00

di gomma indurita o di materie plastiche

2,7

9615 19 00

altri

2,7

9615 90 00

altri

2,7

9616

Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta:

 

 

9616 10

Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature:

 

 

9616 10 10

Spruzzatori da toletta

2,7

9616 10 90

Montature e teste di montature

2,7

9616 20 00

Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

2,7

9617 00

Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro):

 

 

 

Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità:

 

 

9617 00 11

inferiore o uguale a 0,75 litri

6,7

9617 00 19

superiore a 0,75 litri

6,7

9617 00 90

Parti (escluse le ampolle di vetro)

6,7

9618 00 00

Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

1,7

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;

b)

le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;

c)

le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).

2.

Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

3.

Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.

4.

a)

Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura, debbono essere classificati in questo capitolo.

b)

Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.

5.

Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9701

Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»):

 

 

9701 10 00

Quadri, pitture e disegni

esenzione

9701 90 00

altri

esenzione

9702 00 00

Incisioni, stampe e litografie, originali

esenzione

9703 00 00

Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia

esenzione

9704 00 00

Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907

esenzione

9705 00 00

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

esenzione

9706 00 00

Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

esenzione

CAPITOLO 98

IMPIANTI INDUSTRIALI

Nota

I regolamenti (CE) n. 1901/2000 (179) e (CE) n. 1917/2000 (180) della Commissione, del 7 Settembre 2000, prevedono che possa essere richiesta una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni e degli arrivi o spedizioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero e intra-comunitario della Comunità. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto:

Stato membro

Nome ed indirizzo del servizio competente

Belgio

Institut des comptes nationaux

p/a Banque nationale de Belgique

Boulevard de Berlaimont 14

B-1000 Bruxelles

Instituut voor de Nationale Rekeningen

p/a Nationale Bank van België

de Berlaimontlaan 14

B-1000 Brussel

Repubblica Ceca

Český statistický úřad

Na padesátém 81

10082 Praha 10

Danimarca

Skatteministeriet

Told-og Skattestyrelsen

Østbanegade 123

DK-2100 København Ø

Germania

Statistisches Bundesamt

Gruppe IV A-Koordinierung der Unternehmensstatistiken, Unternehmensregister, Klassifikationen

D-65180 Wiesbaden

Estonia

Maksu-ja Tolliamet

Narva mnt 9j

15176, Tallinn

Statistikaamet

Väliskaubandusstatistika talitus Endla 15

15174, Tallinn

Grecia

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ)

Οδός Λυκούργου 14-16

GR-101 66 Αθήνα

Spagna

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano, 17

E-28071 Madrid

Francia

Direction générale des douanes et droits indirects

Département des statistiques et des études économiques

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 ParisCedex 09

Italia

Agenzia delle Dogane

Area gestione tributi e rapporti con gli utenti

Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma

Irlanda

Central Statistics Office

Ardee Rd.

Rathmines

Dublin 6, Ireland

Office of the Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2, Ireland

Cipro

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη

Αυξεντίου

1096, Λευκωσία

Κύπρος

Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρ. Αυξεντίου

1471, Λευκωσία

Κύπρος

Lettonia

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,

Lāčplēša ielā 1,

Rīga, LV-1301,

Latvija

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta

Galvenā muitas pārvalde,

Kr.Valdemāra ielā 1a,

Rīga, LV-1841,

Latvija

Lituania

Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos

A.Jakšto str.1/25

LT-01105 Vilnius

Lithuania

Lussemburgo

Service Central de la Statistique et des Études Économiques

Centre administratif Pierre Werner

13, rue Erasme

L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Ungheria

Központi Statisztikai Hivatal

Külkereskedelem-statisztikai Foosztály

1024 Budapest, Petrezselyem u. 7-9.

Malta

Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika

Lascaris

II-Belt. CMR 02

Malta

Paesi Bassi

De inspecteur in wiens ambtsgebied

belanghebbende woont of is gevestigd

Austria

Hauptzollamt jener Finanzlandesdirektion, in deren Bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz hat

oder

Österreichisches Statistisches Zentralamt

Hintere Zollamtsstraße 2b

A-1033 Wien

Polonia

Portogallo

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua da Alfândega, 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

SI-1523 Ljubljana

(za izvoz blaga)

Statistinčni urad Republike Slovenije

Vožarski pot 12

SI-1000 Ljubljana

(za odpreme in prejeme blaga)

Slovacchia

Štatistický úrad SR

Odbor štatistiky zahraničného obchodu

Miletičova 3

82467 Bratislava 26

Colné riaditel'stvo SR

Mierová 23

815 11 Bratislava

Finlandia

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Svezia

Tullverket

Huvudkontoret

Box 12854

S-11298 Stockholm

Statistiska centralbyrån

Box 24300

S-10451 Stockholm

Regno Unito

Head of Tariff and Statistical Office

HM Customs and Excise

Information Management Division

5th floor, North Central

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-SeaSS99 1AA

United Kingdom

Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

 

Componenti d'impianti industriali:

98806300 fino a 98896310

— rientranti nel capitolo 63

98806800 fino a 98896815

— rientranti nel capitolo 68

98806900 fino a 98896914

— rientranti nel capitolo 69

98807000 fino a 98897020

— rientranti nel capitolo 70

98807200 fino a 98897229

— rientranti nel capitolo 72

98807300 fino a 98897326

— rientranti nel capitolo 73

98807600 fino a 98897616

— rientranti nel capitolo 76

98808200 fino a 98898215

— rientranti nel capitolo 82

98808400 fino a 98898445

— rientranti nel capitolo 84

98808500 fino a 98898584

— rientranti nel capitolo 85

98808600 fino a 98898609

— rientranti nel capitolo 86

98808700 fino a 98898716

— rientranti nel capitolo 87

98809000 fino a 98899033

— rientranti nel capitolo 90

98809400 fino a 98899406

— rientranti nel capitolo 94

98809900 fino a 98899900

— non classificati nei capitoli da cui dipendono

PARTE TERZA

ALLEGATI TARIFFARI

SEZIONE I

ALLEGATI AGRICOLI

ALLEGATO 1

ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M)

Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l'elemento agricolo («EA»), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi («AD S/Z») o il dazio supplementare sulla farina («AD F/M») vengono determinati in base al tenore della merce interessata in:

materia grassa del latte,

proteine provenienti dal latte,

saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio,

amido-fecola/glucosio.

A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata. L'elemento agricolo (in Euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2.

I dazi supplementari sugli zuccheri diversi («AD S/Z») (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella terza colonna della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD S/Z»; i dazi supplementari sulla farina («AD F/M») (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella quarta colonna, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD F/M».

Tabella 1

Codice addizionale (secondo la composizione)

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)

Proteine del latte (% in peso) (183)

Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (181)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (182)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30

≥ 0 < 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

7000

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7015

7016

7017

7758

7759

≥ 2,5 < 6

7020

7021

7022

7023

7024

7025

7026

7027

7028

7029

7030

7031

7032

7033

7035

7036

7037

7768

7769

≥ 6 < 18

7040

7041

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

7049

7050

7051

7052

7053

7055

7056

7057

7778

7779

≥ 18 < 30

7060

7061

7062

7063

7064

7065

7066

7067

7068

7069

7070

7071

7072

7073

7075

7076

7077

7788

7789

≥ 30 < 60

7080

7081

7082

7083

7084

7085

7086

7087

7088

×

7090

7091

7092

×

7095

7096

×

×

×

≥ 60

7800

7801

7802

×

×

7805

7806

7807

×

×

7810

7811

×

×

×

×

×

×

×

≥ 1,5 < 3

≥ 0 < 2,5

7100

7101

7102

7103

7104

7105

7106

7107

7108

7109

7110

7111

7112

7113

7115

7116

7117

7798

7799

≥ 2,5 < 6

7120

7121

7122

7123

7124

7125

7126

7127

7128

7129

7130

7131

7132

7133

7135

7136

7137

7808

7809

≥ 6 < 18

7140

7141

7142

7143

7144

7145

7146

7147

7148

7149

7150

7151

7152

7153

7155

7156

7157

7818

7819

≥ 18 < 30

7160

7161

7162

7163

7164

7165

7166

7167

7168

7169

7170

7171

7172

7173

7175

7176

7177

7828

7829

≥ 30 < 60

7180

7181

7182

7183

×

7185

7186

7187

7188

×

7190

7191

7192

×

7195

7196

×

×

×

≥ 60

7820

7821

7822

×

×

7825

7826

7827

×

×

7830

7831

×

×

×

×

×

×

×

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

7840

7841

7842

7843

7844

7845

7846

7847

7848

7849

7850

7851

7852

7853

7855

7856

7857

7858

7859

≥ 2,5 < 12

7200

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7215

7216

7217

7220

7221

≥ 12

7260

7261

7262

7263

7264

7265

7266

7267

7268

7269

7270

7271

7272

7273

7275

7276

×

7838

×

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

7860

7861

7862

7863

7864

7865

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7875

7876

7877

7878

7879

≥ 4 < 15

7300

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7315

7316

7317

7320

7321

≥ 15

7360

7361

7362

7363

7364

7365

7366

7367

7368

7369

7370

7371

7372

7373

7375

7376

×

7378

×

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7915

7916

7917

7918

7919

≥ 6 < 18

7400

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

7409

7410

7411

7412

7413

7415

7416

7417

7420

7421

≥ 18

7460

7461

7462

7463

7464

7465

7466

7467

7468

×

7470

7471

7472

×

7475

7476

×

×

×

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

7940

7941

7942

7943

7944

7945

7946

7947

7948

7949

7950

7951

7952

7953

7955

7956

7957

7958

7959

≥ 6 < 18

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

7513

7515

7516

7517

7520

7521

≥ 18

7560

7561

7562

7563

7564

7565

7566

7567

7568

×

7570

7571

7572

×

7575

7576

×

×

×

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

7960

7961

7962

7963

7964

7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7972

7973

7975

7976

7977

7978

7979

≥ 6

7600

7601

7602

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7615

7616

×

7620

×

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

7980

7981

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

×

7990

7991

7992

×

7995

7996

×

×

×

≥ 6

7700

7701

7702

7703

×

7705

7706

7707

7708

×

7710

7711

7712

×

7715

7716

×

×

×

≥ 40 < 55

 

7720

7721

7722

7723

×

7725

7726

7727

7728

×

7730

7731

7732

×

7735

7736

×

×

×

≥ 55 < 70

 

7740

7741

7742

×

×

7745

7746

7747

×

×

7750

7751

×

×

×

×

×

×

×

≥ 70 < 85

 

7760

7761

7762

×

×

7765

7766

×

×

×

7770

7771

×

×

×

×

×

×

×

≥ 85

 

7780

7781

×

×

×

7785

7786

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×


Tabella 2

Codice

Elemento agricolo

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7000

0

0

0

7001

10,06

10,06

 

7002

18,87

18,87

 

7003

27,25

27,25

 

7004

38,99

38,99

 

7005

4,16

 

4,16

7006

14,22

10,06

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18,87

 

7603

129,75

27,25

 

7604

141,49

38,99

 

7605

106,65

 

4,16

7606

116,71

10,06

4,16

7607

125,52

18,87

4,16

7608

133,90

27,25

4,16

7609

145,64

38,99

4,16

7610

111,38

 

8,88

7611

121,44

10,06

8,88

7612

130,24

18,87

8,88

7613

138,63

27,25

8,88

7615

116,48

 

13,99

7616

126,54

10,06

13,99

7620

121,58

 

 

7700

121,42

 

 

7701

131,48

10,06

 

7702

140,29

18,87

 

7703

148,67

27,25

 

7705

125,58

 

4,16

7706

135,64

10,06

4,16

7707

144,44

18,87

4,16

7708

152,83

27,25

4,16

7710

130,30

 

8,88

7711

140,36

10,06

8,88

7712

149,17

18,87

8,88

7715

135,40

 

13,99

7716

145,47

10,06

13,99

7720

119,42

 

 

7721

129,49

10,06

 

7722

138,29

18,87

 

7723

146,68

27,25

 

7725

123,58

 

4,16

7726

133,64

10,06

4,16

7727

142,45

18,87

4,16

7728

150,83

27,25

4,16

7730

128,31

 

8,88

7731

138,37

10,06

8,88

7732

147,17

18,87

8,88

7735

133,41

 

13,99

7736

143,47

10,06

13,99

7740

153,54

 

 

7741

163,61

10,06

 

7742

172,41

18,87

 

7745

157,70

 

4,16

7746

167,77

10,06

4,16

7747

176,57

18,87

4,16

7750

162,43

 

8,88

7751

172,49

10,06

8,88

7758

19,09

 

19,09

7759

29,15

10,06

19,09

7760

187,67

 

 

7761

197,73

10,06

 

7762

206,53

18,87

 

7765

191,82

 

4,16

7766

201,89

10,06

4,16

7768

32,39

 

19,09

7769

42,46

10,06

19,09

7770

196,55

 

8,88

7771

206,61

10,06

8,88

7778

59,00

 

19,09

7779

69,07

10,06

19,09

7780

221,79

 

 

7781

231,85

10,06

 

7785

225,94

 

4,16

7786

236,01

10,06

4,16

7788

90,37

 

19,09

7789

100,43

10,06

19,09

7798

24,78

 

19,09

7799

34,84

10,06

19,09

7800

247,10

 

 

7801

257,17

10,06

 

7802

265,97

18,87

 

7805

251,26

 

4,16

7806

261,32

10,06

4,16

7807

270,13

18,87

4,16

7808

38,08

 

19,09

7809

48,14

10,06

19,09

7810

255,99

 

8,88

7811

266,05

10,06

8,88

7818

64,69

 

19,09

7819

74,75

10,06

19,09

7820

252,79

 

 

7821

262,85

10,06

 

7822

271,66

18,87

 

7825

256,95

 

4,16

7826

267,01

10,06

4,16

7827

275,82

18,87

4,16

7828

96,06

 

19,09

7829

106,12

10,06

19,09

7830

261,67

 

8,88

7831

271,74

10,06

8,88

7838

97,94

 

19,09

7840

11,37

 

 

7841

21,44

10,06

 

7842

30,24

18,87

 

7843

38,63

27,25

 

7844

50,37

38,99

 

7845

15,53

 

4,16

7846

25,59

10,06

4,16

7847

34,40

18,87

4,16

7848

42,78

27,25

4,16

7849

54,52

38,99

4,16

7850

20,26

 

8,88

7851

30,32

10,06

8,88

7852

39,12

18,87

8,88

7853

47,51

27,25

8,88

7855

25,36

 

13,99

7856

35,42

10,06

13,99

7857

44,23

18,87

13,99

7858

30,46

 

19,09

7859

40,52

10,06

19,09

7860

18,96

 

 

7861

29,02

10,06

 

7862

37,82

18,87

 

7863

46,21

27,25

 

7864

57,95

38,99

 

7865

23,11

 

4,16

7866

33,18

10,06

4,16

7867

41,98

18,87

4,16

7868

50,37

27,25

4,16

7869

62,11

38,99

4,16

7870

27,84

 

8,88

7871

37,90

10,06

8,88

7872

46,71

18,87

8,88

7873

55,09

27,25

8,88

7875

32,94

 

13,99

7876

43,00

10,06

13,99

7877

51,81

18,87

13,99

7878

38,04

 

19,09

7879

48,11

10,06

19,09

7900

26,54

 

 

7901

36,60

10,06

 

7902

45,41

18,87

 

7903

53,79

27,25

 

7904

65,53

38,99

 

7905

30,70

 

4,16

7906

40,76

10,06

4,16

7907

49,56

18,87

4,16

7908

57,95

27,25

4,16

7909

69,69

38,99

4,16

7910

35,42

 

8,88

7911

45,48

10,06

8,88

7912

54,29

18,87

8,88

7913

62,67

27,25

8,88

7915

40,52

 

13,99

7916

50,59

10,06

13,99

7917

59,39

18,87

13,99

7918

45,63

 

19,09

7919

55,69

10,06

19,09

7940

37,91

 

 

7941

47,98

10,06

 

7942

56,78

18,87

 

7943

65,17

27,25

 

7944

76,91

38,99

 

7945

42,07

 

4,16

7946

52,13

10,06

4,16

7947

60,94

18,87

4,16

7948

69,32

27,25

4,16

7949

81,06

38,99

4,16

7950

46,79

 

8,88

7951

56,86

10,06

8,88

7952

65,66

18,87

8,88

7953

74,05

27,25

8,88

7955

51,90

 

13,99

7956

61,96

10,06

13,99

7957

70,77

27,25

13,99

7958

57,00

 

19,09

7959

67,06

10,06

19,09

7960

54,97

 

 

7961

65,04

10,06

 

7962

73,84

18,87

 

7963

82,23

27,25

 

7964

93,97

38,99

 

7965

59,13

 

4,16

7966

69,19

10,06

4,16

7967

78,00

18,87

4,16

7968

86,38

27,25

4,16

7969

98,12

38,99

4,16

7970

63,86

 

8,88

7971

73,92

10,06

8,88

7972

82,72

18,87

8,88

7973

91,11

27,25

8,88

7975

68,96

 

13,99

7976

79,02

10,06

13,99

7977

87,83

18,87

13,99

7978

74,06

 

19,09

7979

84,12

10,06

19,09

7980

85,30

 

 

7981

95,37

10,06

 

7982

104,17

18,87

 

7983

112,56

27,25

 

7984

124,30

38,99

 

7985

89,46

 

4,16

7986

99,52

10,06

4,16

7987

108,33

18,87

4,16

7988

116,71

27,25

4,16

7990

94,19

 

8,88

7991

104,25

10,06

8,88

7992

113,05

18,87

8,88

7995

99,29

 

13,99

7996

109,35

10,06

13,99

ALLEGATO 2

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA (184)

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

(1)

(2)

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati:

 

dal 1o gennaio al 31 marzo:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 84,6 €

 

uguale o superiore a 82,9 € ma inferiore a 84,6 €

 

uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 82,9 €

 

uguale o superiore a 79,5 € ma inferiore a 81,2 €

 

uguale o superiore a 77,8 € ma inferiore a 79,5 €

 

inferiore a 77,8 €

 

dal 1o aprile al 30 aprile:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 112,6 €

 

uguale o superiore a 110,3 € ma inferiore a 112,6 €

 

uguale o superiore a 108,1 € ma inferiore a 110,3 €

 

uguale o superiore a 105,8 € ma inferiore a 108,1 €

 

uguale o superiore a 103,6 € ma inferiore a 105,8 €

 

inferiore a 103,6 €

 

dal 1o maggio al 14 maggio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 72,6 €

 

uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €

 

uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €

 

uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €

 

uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

inferiore a 66,8 €

 

dal 15 maggio al 31 maggio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 72,6 €

 

uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €

 

uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €

 

uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €

 

uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

inferiore a 66,8 €

 

dal 1o giugno al 30 settembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 52,6 €

 

uguale o superiore a 51,5 € ma inferiore a 52,6 €

 

uguale o superiore a 50,5 € ma inferiore a 51,5 €

 

uguale o superiore a 49,4 € ma inferiore a 50,5 €

 

uguale o superiore a 48,4 € ma inferiore a 49,4 €

 

inferiore a 48,4 €

 

dal 1o ottobre al 31 ottobre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 62,6 €

 

uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €

 

uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €

 

uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €

 

uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

inferiore a 57,6 €

 

dal 1o novembre al 20 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 62,6 €

 

uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €

 

uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €

 

uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €

 

uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

inferiore a 57,6 €

 

dal 21 dicembre al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 67,6 €

 

uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,6 €

 

uguale o superiore a 64,9 € ma inferiore a 66,2 €

 

uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,9 €

 

uguale o superiore a 62,2 € ma inferiore a 63,5 €

 

inferiore a 62,2 €

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

0707 00 05

Cetrioli:

 

dal 1o gennaio alla fine di febbraio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 67,5 €

 

uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,5 €

 

uguale o superiore a 64,8 € ma inferiore a 66,2 €

 

uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,8 €

 

uguale o superiore a 62,1 € ma inferiore a 63,5 €

 

inferiore a 62,1 €

 

dal 1o marzo al 30 aprile:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 110,5 €

 

uguale o superiore a 108,3 € ma inferiore a 110,5 €

 

uguale o superiore a 106,1 € ma inferiore a 108,3 €

 

uguale o superiore a 103,9 € ma inferiore a 106,1 €

 

uguale o superiore a 101,7 € ma inferiore a 103,9 €

 

inferiore a 101,7 €

 

dal 1o maggio al 15 maggio:

 

destinati alla trasformazione (185):

 

con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

uguale o superiore a 35 € (186) ma inferiore a 44,3 €

 

uguale o superiore a 34,3 € (186) ma inferiore a 35 € (186)

 

uguale o superiore a 33,6 € (186) ma inferiore a 34,3 € (186)

 

uguale o superiore a 32,9 € (186) ma inferiore a 33,6 € (186)

 

uguale o superiore a 32,2 € (186) ma inferiore a 32,9 € (186)

 

inferiore a 32,2 € (186)

 

altri:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

inferiore a 44,3 €

 

dal 16 maggio al 30 settembre:

 

destinati alla trasformazione (185):

 

con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

uguale o superiore a 35 € (186) ma inferiore a 44,3 €

 

uguale o superiore a 34,3 € (186) ma inferiore a 35 € (186)

 

uguale o superiore a 33,6 € (186) ma inferiore a 34,3 € (186)

 

uguale o superiore a 32,9 € (186) ma inferiore a 33,6 € (186)

 

uguale o superiore a 32,2 € (186) ma inferiore a 32,9 € (186)

 

inferiore a 32,2 € (186)

 

altri:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

inferiore a 44,3 €

 

dal 1o ottobre al 31 ottobre:

 

destinati alla trasformazione (185):

 

con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

 

uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

 

uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

 

uguale o superiore a 35 € (186) ma inferiore a 62,8 €

 

uguale o superiore a 34,3 € (186) ma inferiore a 35 € (186)

 

uguale o superiore a 33,6 € (186) ma inferiore a 34,3 € (186)

 

uguale o superiore a 32,9 € (186) ma inferiore a 33,6 € (186)

 

uguale o superiore a 32,2 € (186) ma inferiore a 32,9 € (186)

 

inferiore a 32,2 € (186)

 

altri:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

 

uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

 

uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

 

inferiore a 62,8 €

 

dal 1o novembre al 10 novembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

 

uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

 

uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

 

inferiore a 62,8 €

 

dall'11 novembre al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 60,5 €

 

uguale o superiore a 59,3 € ma inferiore a 60,5 €

 

uguale o superiore a 58,1 € ma inferiore a 59,3 €

 

uguale o superiore a 56,9 € ma inferiore a 58,1 €

 

uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,9 €

 

inferiore a 55,7 €

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

0709 10 00

Carciofi:

 

dal 1o gennaio al 31 maggio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 82,6 €

 

uguale o superiore a 80,9 € ma inferiore a 82,6 €

 

uguale o superiore a 79,3 € ma inferiore a 80,9 €

 

uguale o superiore a 77,6 € ma inferiore a 79,3 €

 

uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

 

inferiore a 76 €

 

dal 1o giugno al 30 giugno:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 65,4 €

 

uguale o superiore a 64,1 € ma inferiore a 65,4 €

 

uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,1 €

 

uguale o superiore a 61,5 € ma inferiore a 62,8 €

 

uguale o superiore a 60,2 € ma inferiore a 61,5 €

 

inferiore a 60,2 €

 

dal 1o luglio al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 94,3 €

 

uguale o superiore a 92,4 € ma inferiore a 94,3 €

 

uguale o superiore a 90,5 € ma inferiore a 92,4 €

 

uguale o superiore a 88,6 € ma inferiore a 90,5 €

 

uguale o superiore a 86,8 € ma inferiore a 88,6 €

 

inferiore a 86,8 €

0709 90

altri:

0709 90 70

Zucchine:

 

dal 1o gennaio al 31 gennaio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 48,8 €

 

uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €

 

uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €

 

uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €

 

uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

 

inferiore a 44,9 €

 

dal 1o febbraio al 31 marzo:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 41,3 €

 

uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €

 

uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €

 

uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €

 

uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

 

inferiore a 38 €

 

dal 1o aprile al 31 maggio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 69,2 €

 

uguale o superiore a 67,8 € ma inferiore a 69,2 €

 

uguale o superiore a 66,4 € ma inferiore a 67,8 €

 

uguale o superiore a 65 € ma inferiore a 66,4 €

 

uguale o superiore a 63,7 € ma inferiore a 65 €

 

inferiore a 63,7 €

 

dal 1o giugno al 31 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 41,3 €

 

uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €

 

uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €

 

uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €

 

uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

 

inferiore a 38 €

 

dal 1o agosto al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 48,8 €

 

uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €

 

uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €

 

uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €

 

uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

 

inferiore a 44,9 €

0805

Agrumi, freschi o secchi:

0805 10

Arance:

0805 10 20

Arance dolci, fresche:

 

dal 1o gennaio al 31 marzo:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

inferiore a 32,6 €

 

dal 1o aprile al 30 aprile:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

inferiore a 32,6 €

 

dal 1o maggio al 15 maggio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

inferiore a 32,6 €

 

dal 16 maggio al 31 maggio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

inferiore a 32,6 €

 

dal 1o giugno al 15 ottobre

 

dal 16 ottobre al 30 novembre

 

dal 1o dicembre al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

inferiore a 32,6 €

0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:

0805 20 10

Clementine:

 

dal 1o gennaio alla fine di febbraio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 64,9 €

 

uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €

 

uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €

 

uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €

 

uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €

 

inferiore a 59,7 €

 

dal 1o marzo al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 64,9 €

 

uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €

 

uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €

 

uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €

 

uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €

 

inferiore a 59,7 €

0805 20 30

Monreal e satsuma:

 

dal 1o gennaio alle fine febbraio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

 

dal 1o marzo al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

0805 20 50

Mandarini e wilkings:

 

dal 1o gennaio alle fine febbraio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

 

dal 1o marzo al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

0805 20 70

Tangerini:

 

dal 1o gennaio alla fine febbraio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

 

dal 1o marzo al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

0805 20 90

altri:

 

dal 1o gennaio alle fine febbraio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

 

dal 1o marzo al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

0805 50

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum):

 

dal 1o gennaio al 30 aprile:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

 

uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

 

uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

 

inferiore a 42,5 €

 

dal 1o maggio al 31 maggio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

 

uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

 

uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

 

uguale o superiore a 41,6 € ma inferiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 40,7 € ma inferiore a 41,6 €

 

uguale o superiore a 39,7 € ma inferiore a 40,7 €

 

uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,7 €

 

inferiore a 38,8 €

 

dal 1o giugno al 31 luglio:

 

con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

 

uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

 

uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

 

uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

 

uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €

 

uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €

 

uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 48 €

 

inferiore a 46,9 €

 

dal 1o agosto al 15 agosto:

 

con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

 

uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

 

uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

 

uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

 

uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €

 

uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €

 

inferiore a 48 €

 

dal 16 agosto al 31 ottobre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

 

uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

 

uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

 

inferiore a 51,3 €

 

dal 1o novembre al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

 

uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

 

uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

 

inferiore a 42,5 €

0806

Uve, fresche o secche:

0806 10

fresche:

0806 10 10

da tavola:

 

dal 1o gennaio al 14 luglio:

 

della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o gennaio al 31 gennaio (198)

 

altre

 

dal 15 luglio al 20 luglio

 

dal 21 luglio al 31 ottobre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 54,6 €

 

uguale o superiore a 53,5 € ma inferiore a 54,6 €

 

uguale o superiore a 52,4 € ma inferiore a 53,5 €

 

uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,4 €

 

uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

 

inferiore a 50,2 €

 

dal 1o novembre al 20 novembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 47,6 €

 

uguale o superiore a 46,6 € ma inferiore a 47,6 €

 

uguale o superiore a 45,7 € ma inferiore a 46,6 €

 

uguale o superiore a 44,7 € ma inferiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 43,8 € ma inferiore a 44,7 €

 

inferiore a 43,8 €

 

dal 21 novembre al 31 dicembre:

 

della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o dicembre al 31 dicembre (198)

 

altre

0808

Mele, pere e cotogne, fresche:

0808 10

Mele:

0808 10 10

Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

0808 10 80

altre:

 

dal 1o gennaio al 14 febbraio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

 

uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

 

uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

 

inferiore a 52,3 €

 

dal 15 febbraio al 31 marzo:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

 

uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

 

uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

 

uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €

 

inferiore a 50 €

 

dal 1o aprile al 30 giugno:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

 

uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

 

uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

 

uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €

 

uguale o superiore a 48,8 € ma inferiore a 50 €

 

inferiore a 48,8 €

 

dal 1o luglio al 15 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

 

uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

 

uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

 

uguale o superiore a 41,1 € ma inferiore a 42 €

 

uguale o superiore a 40,2 € ma inferiore a 41,1 €

 

uguale o superiore a 39,3 € ma inferiore a 40,2 €

 

inferiore a 39,3 €

 

dal 16 luglio al 31 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

 

uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

 

uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

 

inferiore a 42 €

 

dal 1o agosto al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

 

uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

 

uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

 

inferiore a 42 €

0808 20

Pere e cotogne:

 

Pere:

0808 20 10

Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

0808 20 50

altre:

 

dal 1o gennaio al 31 gennaio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 51 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

inferiore a 46,9 €

 

dal 1o febbraio al 31 marzo:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 51 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

inferiore a 46,9 €

 

dal 1o aprile al 30 aprile:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 51 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,9 €

 

uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

 

uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,9 €

 

inferiore a 43,9 €

 

dal 1o maggio al 30 giugno

 

dal 1o luglio al 15 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 46,5 €

 

uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €

 

uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €

 

uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €

 

uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €

 

uguale o superiore a 41,9 € ma inferiore a 42,8 €

 

uguale o superiore a 40,9 € ma inferiore a 41,9 €

 

uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,9 €

 

inferiore a 40 €

 

dal 16 luglio al 31 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 46,5 €

 

uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €

 

uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €

 

uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €

 

uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €

 

inferiore a 42,8 €

 

dal 1o agosto al 31 ottobre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 38,8 €

 

uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

 

uguale o superiore a 37,2 € ma inferiore a 38 €

 

uguale o superiore a 36,5 € ma inferiore a 37,2 €

 

uguale o superiore a 35,7 € ma inferiore a 36,5 €

 

inferiore a 35,7 €

 

dal 1o novembre al 31 dicembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 51 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

inferiore a 46,9 €

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

0809 10 00

Albicocche:

 

dal 1o gennaio al 31 maggio

 

dal 1o giugno al 20 giugno:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 107,1 €

 

uguale o superiore a 105 € ma inferiore a 107,1 €

 

uguale o superiore a 102,8 € ma inferiore a 105 €

 

uguale o superiore a 100,7 € ma inferiore a 102,8 €

 

uguale o superiore a 98,5 € ma inferiore a 100,7 €

 

inferiore a 98,5 €

 

dal 21 giugno al 30 giugno:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 87,3 €

 

uguale o superiore a 85,6 € ma inferiore a 87,3 €

 

uguale o superiore a 83,8 € ma inferiore a 85,6 €

 

uguale o superiore a 82,1 € ma inferiore a 83,8 €

 

uguale o superiore a 80,3 € ma inferiore a 82,1 €

 

inferiore a 80,3 €

 

dal 1o luglio al 31 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 77,1 €

 

uguale o superiore a 75,6 € ma inferiore a 77,1 €

 

uguale o superiore a 74 € ma inferiore a 75,6 €

 

uguale o superiore a 72,5 € ma inferiore a 74 €

 

uguale o superiore a 70,9 € ma inferiore a 72,5 €

 

inferiore a 70,9 €

 

dal 1o agosto al 31 dicembre

0809 20

Ciliege:

0809 20 05

Ciliege acide (Prunus cerasus):

 

dal 1o gennaio al 30 aprile

 

dal 1o maggio al 20 maggio

 

dal 21 maggio al 31 maggio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 149,4 €

 

uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €

 

uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €

 

uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €

 

uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €

 

uguale o superiore a 50,7 € (186) ma inferiore a 137,4 €

 

uguale o superiore a 49,7 € (186) ma inferiore a 50,7 € (186)

 

uguale o superiore a 48,7 € (186) ma inferiore a 49,7 € (186)

 

uguale o superiore a 47,7 € (186) ma inferiore a 48,7 € (186)

 

uguale o superiore a 46,6 € (186) ma inferiore a 47,7 € (186)

 

inferiore a 46,6 € (186)

 

dal 1o giugno al 15 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

uguale o superiore a 50,7 € (186) ma inferiore a 115,4 €

 

uguale o superiore a 49,7 € (186) ma inferiore a 50,7 € (186)

 

uguale o superiore a 48,7 € (186) ma inferiore a 49,7 € (186)

 

uguale o superiore a 47,7 € (186) ma inferiore a 48,7 € (186)

 

uguale o superiore a 46,6 € (186) ma inferiore a 47,7 € (186)

 

inferiore a 46,6 € (186)

 

dal 16 luglio al 31 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

uguale o superiore a 45,9 € (186) ma inferiore a 115,4 €

 

uguale o superiore a 45 € (186) ma inferiore a 45,9 € (186)

 

uguale o superiore a 44,1 € (186) ma inferiore a 45 € (186)

 

uguale o superiore a 43,1 € (186) ma inferiore a 44,1 € (186)

 

uguale o superiore a 42,2 € (186) ma inferiore a 43,1 € (186)

 

inferiore a 42,2 € (186)

 

dal 1o agosto al 10 agosto:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 91,6 €

 

uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €

 

uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €

 

uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €

 

uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €

 

uguale o superiore a 45,9 € (186) ma inferiore a 84,1 €

 

uguale o superiore a 45 € (186) ma inferiore a 45,9 € (186)

 

uguale o superiore a 44,1 € (186) ma inferiore a 45 € (186)

 

uguale o superiore a 43,1 € (186) ma inferiore a 44,1 € (186)

 

uguale o superiore a 42,2 € (186) ma inferiore a 43,1 € (186)

 

inferiore a 42,2 € (186)

 

dall'11 agosto al 31 dicembre

0809 20 95

altre:

 

dal 1o gennaio al 30 aprile

 

dal 1o maggio al 20 maggio

 

dal 21 maggio al 31 maggio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 149,4 €

 

uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €

 

uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €

 

uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €

 

uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €

 

inferiore a 137,4 €

 

dal 1o giugno al 15 guigno:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

inferiore a 115,4 €

 

dal 16 giugno al 15 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

inferiore a 115,4 €

 

dal 16 luglio al 31 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

inferiore a 115,4 €

 

dal 1o al 10 agosto:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 91,6 €

 

uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €

 

uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €

 

uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €

 

uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €

 

inferiore a 84,1 €

 

dall'11 agosto al 31 dicembre

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci:

0809 30 10

Pesche noci:

 

dal 1o gennaio al 10 giugno

 

dall'11 al 20 giugno:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 88,3 €

 

uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €

 

uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €

 

uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €

 

uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €

 

inferiore a 81,2 €

 

dal 21 giugno al 31 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 77,6 €

 

uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

 

uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €

 

uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €

 

uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €

 

inferiore a 71,4 €

 

dal 1o agosto al 30 settembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 60 €

 

uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €

 

uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €

 

uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €

 

inferiore a 55,2 €

 

dal 1o ottobre al 31 dicembre

0809 30 90

altre:

 

dal 1o gennaio al 10 giugno

 

dal'11 giugno al 20 giugno:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 88,3 €

 

uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €

 

uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €

 

uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €

 

uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €

 

inferiore a 81,2 €

 

dal 21 giugno al 31 luglio:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 77,6 €

 

uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

 

uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €

 

uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €

 

uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €

 

inferiore a 71,4 €

 

dal 1o agosto al 30 settembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 60 €

 

uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €

 

uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €

 

uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €

 

inferiore a 55,2 €

 

dal 1o ottobre al 31 dicembre

0809 40

Prugne e prugnole:

0809 40 05

Prugne:

 

dal 1o gennaio al 10 giugno

 

dall'11 giugno al 30 giugno:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 69,6 €

 

uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €

 

uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €

 

uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €

 

inferiore a 64 €

 

dal 1o luglio al 30 settembre:

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:

 

uguale o superiore a 69,6 €

 

uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €

 

uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €

 

uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €

 

inferiore a 64 €

 

dal 1o ottobre al 31 dicembre

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

Succhi di uva (compresi i mosti di uva):

2009 61

di un valore Brix uguale o inferiore a 30:

2009 61 10

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

 

con un prezzo d'entrata, per hl:

 

uguale o superiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

inferiore a 39,1 €

2009 69

altri:

 

di un valore Brix superiore a 67:

2009 69 19

altri:

 

con un prezzo d'entrata, per hl:

 

uguale o superiore a 212,4 €

 

uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €

 

uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €

 

uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €

 

uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €

 

inferiore a 195,4 €

 

di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67:

 

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

2009 69 51

concentrati:

 

con un prezzo d'entrata, per hl:

 

uguale o superiore a 209,4 €

 

uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €

 

uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €

 

uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €

 

uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €

 

inferiore a 192,6 €

2009 69 59

altri:

 

con un prezzo d'entrata, per hl:

 

uguale o superiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

inferiore a 39,1 €

2204

Vini di uve fesche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:

2204 30

altri mosti di uva:

 

altri:

 

con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:

2204 30 92

concentrati:

 

con un prezzo d'entrata, per hl:

 

uguale o superiore a 209,4 €

 

uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €

 

uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €

 

uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €

 

uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €

 

inferiore a 192,6 €

2204 30 94

altri:

 

con un prezzo d'entrata, per hl:

 

uguale o superiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

inferiore a 39,1 €

 

altri:

2204 30 96

concentrati:

 

con un prezzo d'entrata, per hl:

 

uguale o superiore a 212,4 €

 

uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €

 

uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €

 

uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €

 

uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €

 

inferiore a 195,4 €

2204 30 98

altri:

 

con un prezzo d'entrata, per hl:

 

uguale o superiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

inferiore a 39,1 €

SEZIONE II

ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER LE QUALI È PREVISTA L'ESENZIONE DEL DAZIO

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

Codice NC

CAS RN

Denominazione

2818 30 00

1330-44-5

algeldrato

2833 22 00

61115-28-4

alusolfo

2842 10 00

71205-22-6

almasilato

12408-47-8

simaldrato

2842 90 90

60239-66-9

almadrato solfato

66827-12-1

almagato

0-00-0

almagodrato

41342-54-5

carbaldrato

12304-65-3

idrotalcite

74978-16-8

magaldrato

2843 30 00

34031-32-8

auranofin

16925-51-2

aurotioglicanide

10210-36-3

aurotiosolfato di sodio

12244-57-4

sodio aurotiomalato

2843 90 90

41575-94-4

carboplatino

15663-27-1

cisplatino

96392-96-0

desormaplatino

111523-41-2

enloplatino

62928-11-4

iproplatino

135558-11-1

lobaplatino

103775-75-3

miboplatino

95734-82-0

nedaplatino

62816-98-2

ormaplatino

61825-94-3

oxaliplatino

110172-45-7

sebriplatino

74790-08-2

spiroplatino

111490-36-9

zeniplatino

2844 40 20

14932-42-4

xeno (133 Xe)

2844 40 30

74855-17-7

acido iocanlidico (123 I)

54510-20-2

acido iodocetilico (123 I)

15690-63-8

cesio (131 Cs) cloruro

13115-03-2

cianocobalamina (57 Co)

18195-32-9

cianocobalamina (58 Co)

13422-53-2

cianocobalamina (60 Co)

10375-56-1

clormerodrina (197 Hg)

10039-53-9

cromato sodico (51 Cr)

0-00-0

fibrinogeno (125 I)

105851-17-0

fludesossiglucosio (18 F)

92812-82-3

fluorodopa (18 F)

8027-28-9

fosfato sodico (32 P)

142481-95-6

furifosmina tecnezio (99m Tc)

41183-64-6

gallio (67 Ga) citrato

54063-42-2

iniettabile di citrato ferrico (59 Fe)

77679-27-7

iobenguano (131 I)

42220-21-3

iodocolesterolo (131 I)

881-17-4

iodoippurato sodico (131 I)

24359-64-6

ioduro sodico (125 I)

7790-26-3

ioduro sodico (131 I)

75917-92-9

iofetamina (123 I)

155798-07-5

ioflupano (123 I)

113716-48-6

iolopride (123 I)

127396-36-5

iomazenil (123 I)

17033-82-8

iometina (125 I)

17033-83-9

iometina (131 I)

136794-86-0

iometopano (123 I)

17692-74-9

iotalamato sodico (125 I)

15845-98-4

iotalamato sodico (131 I)

54182-63-7

macrosalb (131 I)

54277-47-3

macrosalb (99m Tc)

5579-94-2

merisoprolo (197 Hg)

94153-50-1

mespiperone (11 C)

8016-07-7

olio etiodato (131 I)

15251-14-6

rosa bengala sodico (131 I)

154427-83-5

samario (153 Sm) lexidronam

1187-56-0

selenometionina (75 Se)

9048-49-1

seroalbumina umana iodata (125 I)

9048-49-1

seroalbumina umana iodata (131 I)

178959-14-3

tecnetio (99m Tc) apcitide

121281-41-2

tecnezio (99m Tc) bicisato

165942-79-0

tecnezio (99m Tc) nofetumomab merpentano

157476-76-1

tecnezio (99m Tc) pintumomab

109581-73-9

tecnezio (99m Tc) sestamibi

106417-28-1

tecnezio (99m Tc) siboroxima

104716-22-5

tecnezio (99m Tc) teboroxima

54182-60-4

tolpovidone (131 I)

2844 40 80

10043-49-9

oro (198 Au) colloidale

2845 90 10

35523-45-6

fludalanina

122431-96-3

zilascorb (2 H)

2845 90 90

103831-41-0

borocaptato (10 B) sodico

2846 90 00

113662-23-0

acido gadobenico

80529-93-7

acido gadopentetico

72573-82-1

acido gadoterico

135326-11-3

acido gadoxetico

138071-82-6

gadobutrolo

131410-48-5

gadodiamide

117827-80-2

gadopenamide

120066-54-8

gadoteridolo

131069-91-5

gadoversetamide

138721-73-0

sprodiamide

2902 19 80

75-19-4

ciclopropano

2902 90 90

75078-91-0

temarotene

2903 44 10

76-14-2

criofluorano

2903 47 00

423-55-2

perflubrone

2903 49 30

124-72-1

teflurano

2903 49 80

151-67-7

alotano

2903 59 90

1715-40-8

bromociclene

306-94-5

perflunafene

2903 62 00

50-29-3

clofenotano

2903 69 90

479-68-5

broparestrolo

34106-48-4

feniodio cloruro

56917-29-4

fluretofene

53-19-0

mitotano

2904 10 00

14992-59-7

dibunato di sodio

99287-30-6

egualene

5560-69-0

etile dibunato

6223-35-4

gualenato sodico

2904 90 20

124-88-9

dimetiodal sodico

126-31-8

metiodal sodico

2905 29 90

77-75-8

metilpentinolo

2905 39 80

55-98-1

busulfano

35449-36-6

gemcadiolo

64218-02-6

plaunotolo

2905 49 80

7518-35-6

mannosolfano

299-75-2

treosolfano

2905 51 00

113-18-8

etclorvinolo

2905 59 10

57-15-8

clorobutanolo

24403-04-1

debropolo

2905 59 99

52-51-7

bronopolo

2209-86-1

loprodiolo

488-41-5

mitobronitolo

10318-26-0

mitolattolo

2906 11 00

15356-70-4

racementolo

2906 19 00

19793-20-5

bolandiolo

112828-00-9

calcipotriolo

29474-12-2

cimepanolo

67-96-9

diidrotachisterolo

23089-26-1

levomenolo

131918-61-1

paricalcitolo

134404-52-7

seocalcitolo

57333-96-7

tacalcitolo

2906 29 00

104561-36-6

doretinel

79-93-6

fenaglicodolo

583-03-9

fenipentolo

15687-18-0

fenpentadiolo

56430-99-0

flumecinolo

13980-94-4

metaglicodolo

14088-71-2

proclonolo

2907 19 00

1300-94-3

amilmetacresolo

5591-47-9

ciclomenolo

2078-54-8

propofol

13741-18-9

xibornolo

2907 29 00

85-95-0

benzestrolo

84-17-3

dienestrolo

56-53-1

dietilstilbestrolo

5635-50-7

exestrolo

10457-66-6

gerochinolo

27686-84-6

masoprocolo

130-73-4

metestrolo

2908 10 00

6915-57-7

bibrocatolo

15686-33-6

biclotimolo

34633-34-6

bifluranolo

10572-34-6

cicliomenolo

37693-01-9

clofoctolo

145-94-8

clorindanolo

59-50-7

clorocresolo

120-32-1

clorofene

88-04-0

clorossilenolo

97-23-4

diclorofene

133-53-9

dicloroxilenolo

127035-60-3

enofelast

70-30-4

esaclorofene

65634-39-1

pentafluranolo

64396-09-4

terfluranolo

2908 20 00

4444-23-9

acido persilico

57775-26-5

acido sultosilico

78480-14-5

dicresulene

20123-80-2

dobesilato di calcio

2908 90 00

10331-57-4

niclofolano

39224-48-1

nitroclofene

2909 19 00

57041-67-5

desflurano

13838-16-9

enflurano

406-90-6

flurossene

333-36-8

flurotile

26675-46-7

isoflurano

76-38-0

metossiflurano

679-90-3

roflurano

28523-86-6

sevoflurano

2909 20 00

56689-41-9

aliflurano

2909 30 90

777-11-7

aloprogin

569-57-3

clorotrianisene

55837-16-6

entsufone

80844-07-1

etofenprox

2909 49 19

544-62-7

batilolo

2216-77-5

dibuprolo

13021-53-9

terbuprolo

2909 49 90

104-29-0

clorfenesina

3102-00-9

febuprolo

3671-05-4

fenocinolo

27318-86-1

floverina

63834-83-3

guaietolina

93-14-1

guaifenesina

131875-08-6

lexacalcitolo

59-47-2

mefenesina

26159-36-4

naproxolo

2909 50 10

1321-14-8

sulfoguaiacolo

2909 50 90

2174-64-3

flamenolo

150-76-5

mechinolo

103-16-2

monobenzone

3380-34-5

triclosano

2910 90 00

60-57-1

dieldrin

1954-28-5

etoglucide

2911 00 00

3563-58-4

cloralodolo

78-12-6

petricloral

6055-48-7

tolossiclorinolo

2912 19 00

111-30-8

glutaral

2914 19 90

6809-52-5

teprenone

2914 29 00

2226-11-1

bornelone

2914 39 00

82-66-6

difenadione

83-12-5

fenindione

55845-78-8

xenipentone

2914 40 90

14107-37-0

alfadolone

23930-19-0

alfaxalone

85969-07-9

budotitano

465-53-2

ciclopregnolo

50673-97-7

colestolone

21208-26-4

dimepregnene

128-20-1

eltanolone

35100-44-8

endrisone

38398-32-2

ganaxolone

20098-14-0

idramantone

565-99-1

renanolone

2673-23-6

xeniglossal

2914 50 00

117-37-3

anisindione

70356-09-1

avobenzone

75464-11-8

butantrone

27762-78-3

chetossale

579-23-7

ciclovalone

114-43-2

desaspidina

131-53-3

dioxibenzone

480-22-8

ditranolo

52479-85-3

exifone

2295-58-1

flopropione

1641-17-4

mesenone

18493-30-6

metocalcone

42924-53-8

nabumetone

7114-11-6

naftonone

1843-05-6

octabenzone

131-57-7

oxibenzone

70-70-2

parossipropione

112018-00-5

tebufelone

2914 69 90

88426-33-9

buparvaquone

117-10-2

dantrone

80809-81-0

docebenone

58186-27-9

idebenone

863-61-6

menatetrenone

14561-42-3

menottone

4042-30-2

parvaquone

319-89-1

tetrochinone

303-98-0

ubidecarenone

2914 70 00

56219-57-9

arildone

95233-18-4

atovaquone

1146-98-1

bromindione

3030-53-3

clofenossido

1146-99-2

clorindione

1879-77-2

doxibetasolo

6723-40-6

fluindarol

957-56-2

fluindione

15687-21-5

flumedrossone

16469-74-2

idromadinone

1470-35-5

isobromindione

130-37-0

menadione sodio bisolfito

116313-94-1

nitecapone

49561-92-4

nivimedone

4065-45-6

sulisobenzone

134308-13-7

tolcapone

2915 39 30

102-76-1

triacetina

2915 39 90

514-50-1

acebrocolo

80595-73-9

acefluranolo

99107-52-5

bunaprolast

2624-43-3

ciclofenil

5984-83-8

fenabutene

91431-42-4

lonapalene

2915 70 20

555-44-2

tripalmitina

2915 90 80

124-07-2

acido ottanoico

99-66-1

acido valproico

7008-02-8

iodetrile

77372-61-3

valproato pivoxil

76584-70-8

valproato semisodico

2916 15 00

26266-58-0

sorbitano trioleato

2916 19 80

506-26-3

acido gamolenico

6217-54-5

doconexent

51-77-4

gefarnato

10417-94-4

icosapent

83689-23-0

molfarnato

2916 20 00

25229-42-9

acido cicrotoico

75867-00-4

fenflutrina

26002-80-2

fenotrina

69915-62-4

loxanast

52645-53-1

permetrina

2916 39 00

1085-91-2

acido nafcaproico

964-82-9

acido xeniesenico

55837-18-8

butibufene

36950-96-6

cicloprofene

34148-01-1

clidanac

51146-56-6

desibuprofene

33159-27-2

ecabet

24645-20-3

esaprofene

51543-39-6

esflurbiprofene

5728-52-9

felbinac

36616-52-1

fenclorac

15301-67-4

feneritrolo

7698-97-7

fenestrel

17692-38-5

fluprofene

5104-49-4

flurbiprofene

1553-60-2

ibufenac

99-79-6

iofendilato

57144-56-6

isoprofene

37529-08-1

mexoprofene

91587-01-8

pelretina

28168-10-7

tetriprofene

71109-09-6

vedaprofene

84392-17-6

xenalipina

959-10-4

xenbucina

2917 13 90

123-99-9

acido azelaico

2917 19 90

577-11-7

docusato sodico

53-10-1

idrossidione sodio succinato

2917 34 00

131-67-9

ftalofina

2918 11 00

15145-14-9

ciclattato

2918 16 00

1317-30-2

glucaldrato potassico

2918 19 80

26976-72-7

acido aceburico

474-25-9

acido chenodesossicolico

17692-20-5

acido ciclobutoico

57808-63-6

acido ciclossilico

7007-81-0

acido tretocanico

128-13-2

acido ursodesossicolico

17140-60-2

calcio glucoeptonato

5793-88-4

calcio saccarato

456-59-7

ciclandelato

512-16-3

ciclobutirrolo

68635-50-7

deloxolone

7009-49-6

esaciclonato sodico

5977-10-6

fencibutirrolo

34150-62-4

ferriclato calcico sodico

31221-85-9

ibuverina

93105-81-8

lodelabene

503-49-1

meglutolo

81093-37-0

pravastatina

2918 22 00

55482-89-8

guacetisal

64496-66-8

salafibrato

2918 23 90

118-56-9

omosalato

552-94-3

salsalato

58703-77-8

sulprosal

2918 29 80

153-43-5

acido clorindanico

490-79-9

acido gentisico

83-40-9

acido idrossitoluico

96-84-4

acido iofenoico

1884-24-8

cinarina

22494-42-4

diflunisal

486-79-3

dipirocetile

7009-60-1

feniodolo sodico

22494-27-5

flufenisal

4955-90-2

gentisato sodico

15534-92-6

terbuficina

322-79-2

triflusal

2918 30 00

32808-51-8

acido bucloxico

81-23-2

acido deidrocolico

145-41-5

deidrocolato di sodio

22161-81-5

desketoprofene

892-01-3

esaciprone

36330-85-5

fenbufene

519-95-9

florantirone

58182-63-1

itanoxone

22071-15-4

ketoprofene

41387-02-4

lexofenac

68767-14-6

lossoprofene

3562-99-0

menbutone

63472-04-8

metbufene

69956-77-0

pelubiprofene

2522-81-8

pibecarbo

112665-43-7

seratrodast

2918 90 90

2260-08-4

acetiromato

5711-40-0

acido bromebrico

4138-96-9

acido canrenoico

35703-32-3

acido cinametico

882-09-7

acido clofibrico

7706-67-4

acido dimecrotico

58-54-8

acido etacrinico

17243-33-3

acido fepentolico

68170-97-8

acido palmossirico

51-26-3

acido tiropropico

55079-83-9

acitretina

106685-40-9

adapaleno

22131-79-9

alclofenac

24818-79-9

alluminio clofibrato

5129-14-6

anisacrile

117819-25-7

bacheprofene

84386-11-8

baxitozina

55937-99-0

beclobrato

2181-04-6

canrenoato di potassio

5697-56-3

carbenoxolone

52247-86-6

cicloxolone

66984-59-6

cinfenoac

104-28-9

cinoxato

31581-02-9

cinoxolone

52214-84-3

ciprofibrato

30299-08-2

clinofibrato

22494-47-9

clobuzarit

637-07-0

clofibrato

39087-48-4

clofibrato calcico

14613-30-0

clofibrato magnesico

88431-47-4

clomossir

13739-02-1

diacereina

61887-16-9

dulofibrato

471-53-4

enoxolone

26281-69-6

esiprobene

124083-20-1

etomossir

54350-48-0

etretinato

34645-84-6

fenclofenac

54419-31-7

fenirofibrato

554-24-5

fenobutiodil

49562-28-9

fenofibrato

31879-05-7

fenoprofene

25812-30-0

gemfibrozil

12214-50-5

glucaspaldrato sodico

57296-63-6

indacrinone

2217-44-9

iodoftaleina sodica

96609-16-4

lifibrolo

41791-49-5

lonaprofene

74168-08-4

losmiprofene

579-94-2

menglitato

517-18-0

metallenestrile

40596-69-8

metoprene

3771-19-5

nafenopina

22204-53-1

naproxene

68548-99-2

oxindanac

76676-34-1

oxprenoato potassico

14929-11-4

simfibrato

55902-94-8

sitofibrato

64506-49-6

sofalcone

56488-59-6

terbufibrolo

51-24-1

tiratricolo

41826-92-0

trepibutone

84290-27-7

tucaresolo

77858-21-0

velaresolo

2919 00 90

83-86-3

acido fitico

28841-62-5

atrinositolo

21466-07-9

bromofenofos

470-90-6

clofenvinfos

62-73-7

diclorvos

65708-37-4

flufosal

522-40-7

fosfestrolo

6064-83-1

fosfosal

306-52-5

triclofos

17196-88-2

vincofos

2920 10 00

2104-96-3

bromofos

299-84-3

fenclofos

2920 90 10

88426-32-8

acido ursulcolico

5634-37-7

cloretato

1612-30-2

menadiolo sodio solfato

126-92-1

sodio etasolfato

139-88-8

tetradecil solfato sodico

2920 90 85

2612-33-1

clonitrato

7297-25-8

eritritile tetranitrato

15825-70-4

mannitolo esanitrato

78-11-5

pentaeritritile tetranitrato

1607-17-6

pentrinitrolo

2921-92-8

propatilnitrato

2921 12 00

2624-44-4

etamsilato

2921 19 80

3735-65-7

butinamina

51-75-2

clormetina

36505-83-6

dectaflur

124-28-7

dimantina

61822-36-4

diprobutina

3151-59-5

etaflur

13946-02-6

iproeptina

503-01-5

isometeptene

502-59-0

octamilamina

543-82-8

ottodrina

338-83-0

perfluamina

107-35-7

taurina

555-77-1

triclormetina

123-82-0

tuaminoeptano

2921 29 00

9011-04-5

esadimetrina bromuro

112-24-3

trientina

2921 30 99

768-94-5

amantadina

102-45-4

ciclopentamina

3570-07-8

dimecamina

6192-97-8

levopropilesedrina

60-40-2

mecamilamina

19982-08-2

memantina

3595-11-7

propilesedrina

13392-28-4

rimantadina

79594-24-4

somantadina

2921 45 00

494-03-1

clornafazina

79617-96-2

sertralina

52795-02-5

tametralina

2921 46 00

300-62-9

amfetamina

156-08-1

benzfetamina

51-64-9

desamfetamina

457-87-4

etilamfetamina

1209-98-9

fencamfamina

122-09-8

fentermina

7262-75-1

lefetamina

156-34-3

levamfetamina

17243-57-1

mefenorex

2921 49 80

4255-23-6

alfetamina

150-59-4

alverina

15686-27-8

amfepentorex

50-48-6

amitriptilina

17243-39-9

benzoctamina

101828-21-1

butenafina

19992-80-4

butisirato

35941-65-2

butriptilina

303-53-7

ciclobenzaprina

15301-54-9

cipenamina

13364-32-4

clobenzorex

461-78-9

clorfentermina

10389-73-8

clortermina

13977-33-8

demelverina

3239-44-9

dexfenfluramina

102-05-6

dibemetina

5966-41-6

diisopromina

5581-40-8

dimefadano

17279-39-9

dimetamfetamina

57653-27-7

droprenilamina

54063-48-8

eptaverina

2201-15-2

eticiclidina

341-00-4

etifelmina

13042-18-7

fendilina

458-24-2

fenfluramina

93-88-9

fenprometamina

35764-73-9

fluotracene

7273-99-6

gamfexina

140850-73-3

igmesina

86939-10-8

indatralina

7395-90-6

indrilina

27466-27-9

intriptilina

37577-24-5

levofenfluramina

5118-30-9

litracene

10262-69-8

maprotilina

100-92-5

mefentermina

5118-29-6

melitracene

119386-96-8

mofegilina

65472-88-0

naftifina

72-69-5

nortriptilina

47166-67-6

octriptilina

5580-32-5

ortetamina

555-57-7

pargilina

434-43-5

pentorex

14334-40-8

pramiverina

390-64-7

prenilamina

438-60-8

protriptilina

136236-51-6

rasagilina

14611-51-9

selegilina

106650-56-0

sibutramina

78628-80-5

terbinafina

15793-40-5

terodilina

5632-44-0

tolpropamina

155-09-9

tranilcipromina

58757-61-2

trimexilina

2921 59 90

77518-07-1

amiflamina

37640-71-4

aprindina

3572-43-8

bromexina

3590-16-7

feclemina

2922 11 00

2272-11-9

monoetanolammina oleato

2922 14 00

469-62-5

destropropoxifene

2922 19 80

509-74-0

acetilmetadol

82168-26-1

adafenoxato

101479-70-3

adaprololo

64-95-9

adifenina

17199-58-5

alfacetilmetadolo

17199-54-1

alfametadolo

52742-40-2

alimadol

69756-53-2

alofantrina

50583-06-7

alonamina

124316-02-5

alprafenone

13655-52-2

alprenololo

18683-91-5

ambroxolo

54063-24-0

amifloverina

54063-25-1

amiterolo

3563-01-7

aprofene

87129-71-3

arnololo

35607-20-6

avridina

302-40-9

benactizina

22487-42-9

benaprizina

2179-37-5

benciclano

23602-78-0

benfluorex

18965-97-4

berlafenone

17199-59-6

betacetilmetadolo

17199-55-2

betametadolo

63659-18-7

betaxololo

90293-01-9

bifemelano

66722-44-9

bisoprololo

20448-86-6

bornaprina

66451-06-7

bornaprololo

118-23-0

bromazina

604-74-0

bufenadrina

27591-01-1

bunololo

14556-46-8

bupranololo

18109-80-3

butamirato

14007-64-8

butetamato

7433-10-5

butidrina

55769-65-8

butobendina

64552-17-6

butofilololo

77-22-5

caramifene

112922-55-1

cericlamina

512-15-2

ciclopentolato

63659-12-1

cicloprololo

69429-84-1

cilobamina

39099-98-4

cinamololo

54141-87-6

cinfenina

1679-75-0

cinnamaverina

90-86-8

cinnamedrina

15585-86-1

ciprodenato

71827-56-0

clemeprolo

37148-27-9

clenbuterolo

14860-49-2

clobutinolo

791-35-5

clofedanolo

5632-52-0

clofenciclano

511-46-6

clofenetamina

911-45-5

clomifene

39563-28-5

cloranololo

77-38-3

clorfenossamina

17780-72-2

clorgilina

3811-25-4

clorprenalina

96389-68-3

crisnatolo

119356-77-3

dapoxetina

60812-35-3

decominolo

3579-62-2

denaverina

120444-71-5

deramciclano

5051-22-9

despropranolo

47419-52-3

desprossibutene

15687-08-8

destrofemina

23573-66-2

detanosal

77-19-0

dicicloverina

3686-78-0

dietifene

80387-96-8

difemerina

58-73-1

difenidramina

14587-50-9

difeterolo

545-90-4

dimefeptanolo

509-78-4

dimenoxadolo

53657-16-2

dimepranolo

81447-80-5

diprafenone

58473-73-7

drobulina

1679-76-1

drofenina

82413-20-5

drolossifene

64552-16-5

ecipramidile

102-60-3

edetolo

25314-87-8

elucaina

3565-72-8

embramina

15690-57-0

enclomifene

372-66-7

eptaminolo

85320-67-8

ericololo

15599-37-8

esapradol

55837-19-9

esaprololo

532-77-4

esilcaina

103598-03-4

esmololo

54-03-5

esobendina

90-54-0

etafenone

74-55-5

etambutolo

54063-36-4

etolorex

1157-87-5

etoloxamina

123618-00-8

fedotozina

34616-39-2

fenalcomina

92-12-6

feniltoloxamina

59-96-1

fenossibenzamina

63075-47-8

fepradinolo

82101-10-8

flerobuterolo

15221-81-5

fludorex

50366-32-0

flunamina

54910-89-3

fluoxetina

84057-96-5

flusoxololo

299-61-6

ganglefene

36199-78-7

guafecainolo

15687-23-7

guaiactamina

27581-02-8

idropranololo

13425-98-4

improsolfano

16112-96-2

indanorex

60607-68-3

indenololo

52403-19-7

iproxamina

13445-63-1

itramina tosilato

1092-46-2

ketocaina

7488-92-8

ketocainolo

7617-74-5

laurixamina

34433-66-4

levacetilmetadol

93221-48-8

levobetaxololo

47141-42-4

levobunololo

77164-20-6

levomoprololo

2338-37-6

levopropossifene

76496-68-9

levoprotilina

82186-77-4

lumefantrina

56341-08-3

mabuterolo

576-68-1

mannomustina

51-68-3

meclofenoxato

5668-06-4

meclossamina

524-99-2

medrilamina

6284-40-8

meglumina

23891-60-3

mepramidile

495-70-5

meprilcaina

22664-55-7

metipranololo

37350-58-6

metoprololo

31828-71-4

mexiletina

13877-99-1

minepentato

129612-87-9

miprossifene

15518-87-3

miralat

7712-50-7

mirtecaina

5741-22-0

moprololo

3572-74-5

mossastina

53076-26-9

moxaprindina

54-32-0

moxisilite

42200-33-9

nadololo

42050-23-7

nafetololo

1234-71-5

namossirato

53716-48-6

nexeridina

7413-36-7

nifenalolo

53179-07-0

nisoxetina

1477-39-0

noracimetadolo

6818-37-7

olaflur

83-98-7

orfenadrina

56433-44-4

oxaprotilina

468-61-1

oxeladina

5633-20-5

oxibutinina

6452-71-7

oxprenololo

77599-17-8

panomifene

94-23-5

paretossicaina

13479-13-5

pargeverina

47082-97-3

pargololo

38363-40-5

penbutololo

77-23-6

pentoxiverina

57526-81-5

prenalterolo

65236-29-5

prenoverina

302-33-0

proadifene

27325-36-6

procinololo

54-80-8

pronetalolo

54063-53-5

propafenone

493-76-5

propanocaina

525-66-6

propranololo

14089-84-0

prossibutene

22232-57-1

racefemina

96743-96-3

ramciclano

4148-16-7

ritrosolfano

53716-44-2

rociverina

15639-50-6

safingolo

125926-17-2

sarpogrelato

126924-38-7

seproxetina

56481-43-7

setazindolo

68567-30-6

solpecainolo

65429-87-0

spirendololo

6535-03-1

stevaladile

10540-29-1

tamoxifene

173324-94-2

temiverina

27591-97-5

tilorone

15301-96-9

tiromedano

5634-42-4

tocamfil

15301-93-6

tofenacina

2933-94-0

toliprololo

83015-26-3

tomoxetina

89778-26-7

toremifene

90845-56-0

trecadrina

58313-74-9

treptilamina

39133-31-8

trimebutina

78-41-1

triparanolo

7077-34-1

trolnitrato

77-86-1

trometamolo

41570-61-0

tulobuterolo

83480-29-9

voglibosio

3572-52-9

xenisalato

81584-06-7

xibenololo

1600-19-7

xilossemina

19179-78-3

xipranololo

68876-74-4

zocainone

15690-55-8

zuclomifene

2922 29 00

112891-97-1

alentemolo

5585-64-8

aminossitrifene

493-75-4

bialamicolo

64638-07-9

brolamfetamina

53648-55-8

dezocina

34368-04-2

dobutamina

51-61-6

dopamina

86197-47-9

dopexamina

370-14-9

foledrina

103878-96-2

fosopamina

18840-47-6

gepefrina

66195-31-1

ibopamina

1518-86-1

idrossiamfetamina

61661-06-1

levdobutamina

39951-65-0

lometralina

93-30-1

metoxifenamina

17692-54-5

mitoclomina

65415-42-1

oxabrexina

1199-18-4

oxidopamina

15599-45-8

simetina

124937-51-5

tolterodina

15686-23-4

trimoxamina

3735-45-3

vetrabutina

2922 31 00

90-84-6

amfepramone

76-99-3

metadone

467-85-6

normetadone

2922 39 00

34911-55-2

amfebutamone

34662-67-4

cotriptilina

92629-87-3

desnafenodone

53394-92-6

drinidene

466-40-0

isometadone

6740-88-1

ketamina

125-58-6

levometadone

15351-09-4

metamfepramone

92615-20-8

nafenodone

2922 44 00

20380-58-9

tilidina

2922 49 95

89796-99-6

aceclofenac

60-32-2

acido aminocaproico

56-84-8

acido aspartico

4295-55-0

acido clofenamico

60-00-4

acido edetico

23049-93-6

acido enfenamico

530-78-9

acido flufenamico

96-83-3

acido iopanoico

644-62-2

acido meclofenamico

61-68-7

acido mefenamico

67-43-6

acido pentetico

13710-19-5

acido tolfenamico

1197-18-8

acido tranexamico

56-41-7

alanina

60719-82-6

alaproclato

39718-89-3

alminoprofene

57574-09-1

amineptina

553-65-1

amossecaina

15250-13-2

araprofene

75219-46-4

atrimustina

1134-47-0

baclofene

94-09-7

benzocaina

149-16-6

butacaina

54-30-8

camilofina

55986-43-1

cetabene

34675-84-8

cetraxato

305-03-3

clorambucil

13930-34-2

clormecaina

133-16-4

cloroprocaina

6582-31-6

dapabutano

32447-90-8

destilidina

15307-86-5

diclofenac

36499-65-7

edetato dicobaltico

62-33-9

edetato sodico calcico

67037-37-0

eflornitina

30544-47-9

etofenamato

7424-00-2

fenclonina

63-91-2

fenilalanina

15708-41-5

feredetato sodico

60142-96-3

gabapentina

94-14-4

isobutambene

73-32-5

isoleucina

61-90-5

leucina

92-23-9

leucinocaina

136-44-7

lisadimato

63329-53-3

lobenzarit

148-82-3

melfalan

1088-80-8

metamelfalano

70-26-8

ornitina

21245-01-2

padimato

12111-24-9

pentetato calcico trisodico

57775-28-7

prefenamato

148553-50-8

pregabalina

59-46-1

procaina

94-12-2

risocaina

531-76-0

sarcolisina

29098-15-5

terofenamato

94-24-6

tetracaina

67330-25-0

ufenamato

72-18-4

valina

60643-86-9

vigabatrina

59209-97-1

zafuleptina

2922 50 00

67-42-5

acido egtazico

1174-11-4

acido xenazoico

99-45-6

adrenalone

124478-60-0

aglepristone

78756-61-3

alifedrina

50588-47-1

amafolone

119-29-9

ambucaina

64862-96-0

ametantrone

51579-82-9

amfenac

646-02-6

aminoetile nitrato

128470-16-6

arbutamina

3703-79-5

bametano

3818-62-0

betoxicaina

59170-23-9

bevantololo

30392-40-6

bitolterolo

91714-94-2

bromfenac

447-41-6

bufenina

22103-14-6

bufeniodo

2922-20-5

butaxamina

66734-12-1

butopamina

63269-31-8

ciramadol

109525-44-2

cliropamina

18866-78-9

colterolo

829-74-3

corbadrina

83200-09-3

dembrexina

71771-90-9

denopamina

90237-04-0

desecoverina

137-53-1

destrotiroxina sodica

3506-31-8

deterenolo

5714-08-9

detrotironina

407-41-0

dexfosfoserina

22950-29-4

dimetofrina

497-75-6

diossetedrina

10329-60-9

dioxifedrina

52365-63-6

dipivefrina

54592-27-7

divabuterolo

23651-95-8

drossidopa

141993-70-6

eldacimibe

3215-70-1

esoprenalina

93047-39-3

etanterolo

709-55-7

etilefrina

85750-39-6

etilefrina pivalato

17365-01-4

etiroxato

133-11-9

fenamisal

59-42-7

fenilefrina

13392-18-2

fenoterolo

72973-11-6

forfenimexa

53034-85-8

ibuterolo

487-53-6

idrossiprocaina

490-98-2

idrossitetracaina

530-08-5

isoetarina

7683-59-2

isoprenalina

395-28-8

isoxsuprina

51-31-0

levisoprenalina

59-92-7

levodopa

34391-04-3

levosalbutamolo

97747-88-1

lilopristone

3625-06-7

mebeverina

32359-34-5

medifoxamina

134865-33-1

meluadrina

89-57-6

mesalazina

3571-71-9

metaterolo

555-30-6

metildopa

1212-03-9

metiprenalina

672-87-7

metirosina

390-28-3

metoxamina

62571-87-3

minaxolone

65271-80-9

mitoxantrone

93047-40-6

naminterolo

60734-87-4

nisbuterolo

15686-81-4

norbudrina

536-21-0

norfenefrina

96346-61-1

onapristone

586-06-1

orciprenalina

32462-30-9

osfenicina

99-43-4

oxibuprocaina

15687-41-9

oxifedrina

67577-23-5

pivenfrina

86-43-1

propossicaina

499-67-2

prossimetacaina

620-30-4

racemetirosina

97825-25-7

ractopamina

92071-51-7

rotraxato

58882-17-0

roxadimato

18559-94-9

salbutamolo

18910-65-1

salmefamolo

89365-50-4

salmeterolo

57558-44-8

secoverina

56-45-1

serina

23031-25-6

terbutalina

60-18-4

tirosina

75626-99-2

tobuterolo

27203-92-5

tramadolo

93413-69-5

venlafaxina

2923 10 00

28319-77-9

colina alfoscerato

507-30-2

colina gluconato

2016-36-6

colina salicilato

1336-80-7

ferrocolinato

28038-04-2

salcolex

2923 20 00

63-89-8

colfosceril palmitato

2923 90 00

60-31-1

acetilcolina cloruro

55077-30-0

aclatonio napadisilato

7008-13-1

alopenio cloruro

58158-77-3

amantanio bromuro

306-53-6

azametonio bromuro

3818-50-6

befenio idrossinaftoato

121-54-0

benzetonio cloruro

139-07-1

benzododecinio cloruro

19379-90-9

benzoxonio cloruro

15585-70-3

bibenzonio bromuro

61-75-6

bretilio tosilato

51-83-2

carbacolo

461-06-3

carnitina

13254-33-6

carpronio cloruro

122-18-9

cetalconio cloruro

58703-78-9

cetexonio cloruro

57-09-0

cetrimonio bromuro

29546-59-6

ciclonio bromuro

68379-03-3

clofilio fosfato

2218-68-0

cloral betaina

7168-18-5

clorfenoctio amsonato

541-22-0

decametonio bromuro

2401-56-1

deditonio bromuro

2001-81-2

diponio bromuro

15687-13-5

dodeclonio bromuro

538-71-6

domifene bromuro

70641-51-9

edelfosina

116-38-1

edrofonio cloruro

3614-30-0

emepronio bromuro

30716-01-9

emilio tosilato

317-52-2

esafluronio bromuro

55-97-0

esametonio bromuro

65-29-2

gallamina trietioduro

19486-61-4

lauralconio cloruro

1794-75-8

laurcezio bromuro

541-15-1

levocarnitina

7681-78-9

mebezonio ioduro

3006-10-8

mecetronio etilsolfato

4858-60-0

mefenidramio metilsolfato

62-51-1

metacolina cloruro

3166-62-9

metilbenactizio bromuro

25155-18-4

metilbenzetonio cloruro

2424-71-7

metocinio ioduro

58066-85-6

miltefosina

139-08-2

miristalconio cloruro

7009-91-8

nitricolina perclorato

7002-65-5

ossibetaina

7174-23-4

ossidipentonio cloruro

15687-40-8

ottafonio cloruro

50-10-2

oxifenonio bromuro

17088-72-1

penoctonio bromuro

541-20-8

pentametonio bromuro

42879-47-0

pranolio cloruro

3690-61-7

prodeconio bromuro

123-47-7

prolonio ioduro

77257-42-2

stilonio ioduro

71-27-2

suxametonio cloruro

54063-57-9

suxetonio cloruro

1119-97-7

tetradonio bromuro

71-91-0

tetrilammonio bromuro

552-92-1

toloconio metilsolfato

79-90-3

triclobisonio cloruro

125-99-5

tridiesetile ioduro

391-70-8

trossonio tosilato

4304-01-2

truxicurio ioduro

2924 11 00

57-53-4

meprobamato

2924 19 00

77337-76-9

acamprosato

77-66-7

acecarbromal

2490-97-3

aceglutamide

99-15-0

acetilleucina

131-48-6

acido aceneuramico

57-08-9

acido acexamico

3106-85-2

acido isospaglumico

18679-90-8

acido opantenico

4910-46-7

acido spaglumico

1675-66-7

adelmidrolo

39825-23-5

bisorcico

4213-51-8

bromacrilide

496-67-3

bromisoval

32838-26-9

butoctamide

128326-81-8

caldiamide

5579-13-5

capuride

541-79-7

carbocloral

77-65-6

carbromal

78-44-4

carisoprodol

154-93-8

carmustina

35301-24-7

cedefingolo

633-47-6

cropropamide

6168-76-9

crotetamide

3342-61-8

deanolo aceglumato

116-52-9

dicloralurea

95-04-5

ectilurea

60784-46-5

elmustina

78-28-4

emilcamato

306-41-2

excarbacolina bromuro

56488-60-9

glutaurina

466-14-8

ibrotamide

56-85-9

levoglutamide

64-55-1

mebutamato

1954-79-6

mecloralurea

76990-56-2

milacemide

73105-03-0

neptamustina

25269-04-9

nisobamato

146919-78-0

opratonio ioduro

544-31-0

palmidrolo

32954-43-1

pendecamaina

5667-70-9

pentabamato

26305-03-3

pepstatina

78512-63-7

pimelautide

69542-93-4

pivagabina

138531-07-4

sinapultide

78088-46-7

tabilautide

4268-36-4

tibamato

62304-98-7

timalfasina

132787-19-0

tradecamide

51-79-6

uretano

512-48-1

valdetamide

52061-73-1

valdipromide

4171-13-5

valnoctamide

2430-27-5

valpromide

129009-83-2

versetamide

2924 21 90

369-77-7

alocarbano

34866-47-2

carbuterolo

56980-93-9

celiprololo

51213-99-1

clanfenur

159910-86-8

droxinavir

87721-62-8

flestololo

13010-47-4

lomustina

71475-35-9

lozilurea

103055-07-8

lufenurone

75949-61-0

pafenololo

74738-24-2

recainam

13909-09-6

semustina

57460-41-0

talinololo

101-20-2

triclocarban

2924 24 00

126-52-3

etinamato

2924 29 10

137-58-6

lidocaina

2924 29 95

37517-30-9

acebutololo

32795-44-1

acecainide

556-08-1

acedobene

118-57-0

acetaminosalolo

129-63-5

acetrizoato di sodio

86216-41-3

acido brossitalamico

21434-91-3

acido capobenico

6170-69-0

acido clamidoxico

27736-80-7

acido fenaftico

3115-05-7

acido iobenzamico

10397-75-8

acido iocarmico

16034-77-8

acido iocetamico

31127-82-9

acido iodoxamico

2618-25-9

acido ioglicamico

49755-67-1

acido ioglicico

22730-86-5

acido iolixanico

25827-76-3

acido iomeglamico

1456-52-6

acido ioprocemico

37723-78-7

acido iopronico

5591-33-3

acido iosefamico

51876-99-4

acido ioserico

37863-70-0

acido iosumetico

2276-90-6

acido iotalamico

60019-19-4

acido iotetrico

26887-04-7

acido iotranico

16024-67-2

acido iotrizoico

51022-74-3

acido iotroxico

96191-65-0

acido ioxabrolico

59017-64-0

acido ioxaglico

28179-44-4

acido ioxitalamico

19863-06-0

acido ioxotrizoico

31598-07-9

acido iozomico

18699-02-0

actarit

54785-02-3

adamexina

606-17-7

adipiodone

2901-75-9

afalanina

138112-76-2

agomelatina

3011-89-0

aklomide

26750-81-2

alibendolo

5486-77-1

alloclamide

26718-25-2

alofenato

88321-09-9

alossistatina

115-79-7

ambenonio cloruro

519-88-0

ambucetamide

787-93-9

ameltolide

737-31-5

amidotrizoato di sodio

5591-49-1

anilamato

87071-16-7

arclofenina

22839-47-0

aspartame

29122-68-7

atenololo

16231-75-7

atolide

65617-86-9

avizafone

81732-65-2

bambuterolo

102670-46-2

batanopride

501-68-8

beclamide

5003-48-5

benorilato

15686-76-7

bensalano

37106-97-1

bentiromide

148-07-2

benzmalecene

3440-28-6

betamiprone

41859-67-0

bezafibrato

70976-76-0

bifepramide

67579-24-2

bromadolina

332-69-4

bromamide

4093-35-0

bromopride

41113-86-4

bromoxanide

40912-73-0

brosotamide

54340-61-3

brovanexina

1083-57-4

bucetina

575-74-6

buclosamide

32421-46-8

bunaftina

1233-53-0

bunamiodil

4663-83-6

buramato

3785-21-5

butanilicaina

66292-52-2

butilfenina

528-96-1

calcio benzamidosalicilato

123122-54-3

candossatrilato

123122-55-4

candossatrile

63-25-2

carbarile

5749-67-7

carbasalato calcico

15687-16-8

carbifene

1042-42-8

carcainio cloruro

3567-38-2

carfimato

98815-38-4

casokefamide

34919-98-7

cetamololo

735-52-4

cetofenicolo

5779-54-4

ciclarbamato

7199-29-3

cieptamide

64379-93-7

cinflumide

58473-74-8

cinromide

5588-21-6

cintramide

75616-03-4

ciprazafone

10423-37-7

citenamide

30544-61-7

clanobutina

3576-64-5

clefamide

3207-50-9

clinolamide

14437-41-3

clioxanide

18966-32-0

clocanfamide

5626-25-5

clodacaina

1223-36-5

clofexamide

26717-47-5

clofibride

14261-75-7

cloforex

15301-50-5

cloponone

15687-05-5

cloracetadolo

97-27-8

clorbetamide

65569-29-1

clossacepride

30531-86-3

colfenamato

14008-60-7

cresotamide

483-63-6

crotamitone

14817-09-5

decimemide

891-60-1

declopramide

83435-66-9

delapril

56-94-0

demecario bromuro

3734-33-6

denatonio benzoato

119817-90-2

deslossiglumide

2623-33-8

diacetamato

28197-69-5

diacetololo

36141-82-9

diamfenetide

552-25-0

diampromide

87-12-7

dibromsalano

24353-45-5

dibusadol

15585-88-3

dicarfene

17243-49-1

diclometide

134-62-3

dietiltoluamide

101-71-3

difenano

75659-07-3

dilevalolo

579-38-4

diloxanide

60-46-8

dimevamide

58338-59-3

dinalina

71119-12-5

dinazafone

148-01-6

dinitolmide

129-57-7

diprotrizoato sodico

65717-97-7

disofenina

54063-35-3

dofamio cloruro

39907-68-1

dopamantina

75616-02-3

dulozafone

104775-36-2

ecabapide

71027-13-9

eclanamina

15687-14-6

embutramide

2521-01-9

enciprato

4582-18-7

endomide

10087-89-5

enpromato

358-52-1

esapropimato

304-84-7

etamivano

938-73-8

etenzamide

62992-61-4

etersalato

36637-18-0

etidocaina

63245-28-3

etifenina

5714-09-0

etile cartrizoato

25287-60-9

etofamide

15302-15-5

etosalamide

53370-90-4

exalamide

25451-15-4

felbamato

63-98-9

fenacemide

62-44-2

fenacetina

4665-04-7

fenacetinolo

306-20-7

fenaclone

4551-59-1

fenalamide

90-49-3

feneturide

54063-40-0

fenossedil

673-31-4

fenprobamato

65646-68-6

fenretinide

5107-49-3

flualamide

847-20-1

flubanilato

40256-99-3

flucetorex

30533-89-2

flurantel

4776-06-1

flusalano

13311-84-7

flutamide

15302-18-8

formetorex

73573-87-2

formoterolo

19368-18-4

ftaxilide

106719-74-8

galtifenina

6961-46-2

idrocilamide

74517-78-5

indecainide

136949-58-1

iobitridolo

440-58-4

iodamide

81045-33-2

iodecimolo

92339-11-2

iodixanolo

66108-95-0

ioexolo

141660-63-1

iofratolo

63941-73-1

ioglucolo

63941-74-2

ioglucomide

56562-79-9

ioglunide

78649-41-9

iomeprolo

62883-00-5

iopamidolo

89797-00-2

iopentolo

73334-07-3

iopromide

97702-82-4

iosarcolo

79211-10-2

iosimide

79211-34-0

iotriside

79770-24-4

iotrolan

87771-40-2

ioversolo

107793-72-6

ioxilano

71-81-8

isopropamide ioduro

122898-67-3

itopride

36894-69-6

labetalolo

175385-62-3

lasinavir

59160-29-1

lidofenina

24353-88-6

lorbamato

97964-56-2

lorglumide

59179-95-2

lorzafone

147362-57-0

loviride

107097-80-3

loxiglumide

82821-47-4

mabuprofene

78266-06-5

mebrofenina

1227-61-8

mefessamide

54870-28-9

meglitinide

14417-88-0

melinamide

2577-72-2

metabromsalano

621-42-1

metacetamolo

100-95-8

metalconio cloruro

532-03-6

metocarbamolo

364-62-5

metoclopramide

42794-76-3

midodrina

92623-85-3

milnaciprano

29619-86-1

moctamide

56281-36-8

motretinide

1505-95-9

naftipramide

105816-04-4

nateglinide

114-80-7

neostigmina bromuro

78281-72-8

nepafenac

50-65-7

niclosamide

2444-46-4

nonivamide

58493-49-5

olvanil

526-18-1

osalmide

29541-85-3

ossitriptilina

26095-59-0

otilonio bromuro

13912-77-1

ottacaina

70009-66-4

oxalinast

126-93-2

oxanamide

70541-17-2

oxazafone

126-27-2

oxetacaina

2277-92-1

oxiclozanide

50-19-1

oxifenamato

59110-35-9

pamatololo

1693-37-4

parapropamolo

30653-83-9

parsalmide

5579-05-5

passamato

5579-06-6

pentalamide

172820-23-4

pexiganano

6673-35-4

practololo

721-50-6

prilocaina

51-06-9

procainamide

13931-64-1

procimato

62666-20-0

progabide

6620-60-6

proglumide

66532-85-2

propacetamolo

1421-14-3

propanidide

730-07-4

propetamide

5579-08-8

propile docetrizoato

17692-45-4

quatacaina

22662-39-1

rafoxanide

128298-28-2

remacemide

20788-07-2

resorantel

150812-12-7

retigabina

123441-03-2

rivastigmina

90895-85-5

ronactololo

487-48-9

salacetamide

36093-47-7

salantel

46803-81-0

saletamide

587-49-5

salfluverina

65-45-2

salicilamide

6376-26-7

salverina

57227-17-5

sevopramide

7225-61-8

sodio metrizoato

7246-21-1

sodio tiropanoato

94-35-9

stiramato

129-46-4

suramina sodica

94497-51-5

tamibarotene

5560-78-1

teclozano

51012-32-9

tiapride

55837-29-1

tiropramide

41708-72-9

tocainide

38103-61-6

tolamololo

3686-58-6

tolicaina

97964-54-0

tomoglumide

53902-12-8

tranilast

87-10-5

tribromsalano

6340-87-0

triclacetamolo

76812-98-1

trigevololo

616-68-2

trimecaina

138-56-7

trimetobenzamide

53783-83-8

tromantadina

38647-79-9

urefibrato

2925 12 00

77-21-4

glutetimide

2925 19 95

2897-83-8

alonimide

51411-04-2

alrestatina

1673-06-9

amfotalide

125-84-8

aminoglutetimide

69408-81-7

amonafide

64-65-3

bemegride

144849-63-8

bisnafide

22855-57-8

brosuccimide

15518-76-0

ciproximide

162706-37-8

elinafide

77-67-8

etosuccimide

1156-05-4

fenglutarimide

60-45-7

fenimide

86-34-0

fensuccimide

77-41-8

metosuccimmide

129688-50-2

minalrestat

10403-51-7

mitindomide

54824-17-8

mitonafide

6319-06-8

noreximide

14166-26-8

taglutimide

50-35-1

talidomide

21925-88-2

tesicam

35423-09-7

tesimide

7696-12-0

tetrametrina

2925 20 00

22573-93-9

alexidina

5581-35-1

amfecloral

3459-96-9

amicarbalide

49745-00-8

amidantel

33089-61-1

amitraz

137159-92-3

aptiganel

74-79-3

arginina

81907-78-0

batebulast

78718-52-2

benexato

55-73-2

betanidina

85125-49-1

biclodil

692-13-7

buformina

3748-77-4

bunamidina

59721-28-7

camostat

22790-84-7

carbantel

55-56-1

clorexidina

537-21-3

clorproguanile

6903-79-3

creatinolfosfato

496-00-4

dibromopropamidina

3811-75-4

esamidina

45086-03-1

etoformina

101-93-9

fenacaina

114-86-3

fenformina

80018-06-0

fengabina

15339-50-1

ferrotrenina

39492-01-8

gabexato

55926-23-3

guanclofina

29110-47-2

guanfacina

3658-25-1

guanoctina

13050-83-4

guanossifene

104317-84-2

gusperimus

495-99-8

idrossistilbamidina

1221-56-3

iopodato di sodio

135-43-3

lauroguadina

66871-56-5

lidamidina

46464-11-3

meobentina

657-24-9

metformina

459-86-9

mitoguazone

146978-48-5

moxilubant

81525-10-2

nafamostat

76631-45-3

napactadina

886-08-8

norletimolo

5879-67-4

oletimolo

100-33-4

pentamidina

500-92-5

proguanile

104-32-5

propamidina

1729-61-9

renitolina

140-59-0

stilbamidina isetionato

17035-90-4

targinina

4210-97-3

tiformina

85465-82-3

timotrinano

86914-11-6

tolgabide

160677-67-8

tresperimus

149820-74-6

xemilofibano

6443-40-9

xilamidina tosilato

2926 30 00

15686-61-0

fenproporex

2926 90 95

123548-56-1

acreozast

65899-72-1

alozafone

17590-01-1

amfetaminil

83200-10-6

anipamil

137109-71-8

balazipone

1069-55-2

bucrilato

34915-68-9

bunitrololo

54239-37-1

cimaterolo

21702-93-2

cloguanamil

57808-65-8

closantel

85247-76-3

dagapamil

38321-02-7

desverapamil

92302-55-1

devapamil

78370-13-5

emopamil

6606-65-1

enbucrilato

130929-57-6

entacapone

86880-51-5

epanololo

15599-27-6

etaminil

5232-99-5

etocrilene

23023-91-8

flucrilato

16662-47-8

gallopamil

1113-10-6

guancidina

77-51-0

isoaminile

147076-36-6

laflunimus

101238-51-1

levemopamil

53882-12-5

lodossamide

137-05-3

mecrilato

136033-49-3

nexopamil

1689-89-0

nitroxinil

6701-17-3

ocrilato

6197-30-4

ottocrilene

65655-59-6

pacrinololo

58503-83-6

penirololo

85247-77-4

ronipamil

111753-73-2

satigrel

52-53-9

verapamil

2927 00 00

80573-04-2

balsalazide

502-98-7

clorazodina

536-71-0

diminazeno

94-10-0

etoxazene

80573-03-1

ipsalazide

2928 00 90

546-88-3

acido acetoidrossamico

5854-93-3

alanosina

34297-34-2

anidoxima

15256-58-3

belossamide

7654-03-7

benmoxina

322-35-0

benserazide

38274-54-3

benurestato

4267-81-6

bolazina

555-65-7

brocresina

2438-72-4

bufexamac

3583-64-0

bumadizone

53078-44-7

caproxamina

81424-67-1

caracemide

3240-20-8

carbenzide

28860-95-9

carbidopa

25394-78-9

cetoxima

140-87-4

ciacetacide

3788-16-7

cimemoxina

54739-19-4

clovoxamina

58832-68-1

cloximato

70-51-9

deferoxamina

24701-51-7

demexiptilina

511-41-1

difossazide

85750-38-5

erocainide

105613-48-7

exametazima

90581-63-8

falintololo

51-71-8

fenelzina

103-03-7

fenicarbazide

55-52-7

feniprazina

141579-54-6

fenleutone

3818-37-9

fenossipropazina

141184-34-1

filaminast

54739-18-3

fluvoxamina

14816-18-3

fossima

5051-62-7

guanabenz

5001-32-1

guanocloro

7473-70-3

guanossabenzo

53648-05-8

ibuproxam

127420-24-0

idrapril

127-07-1

idroxicarbamide

3544-35-2

iproclozide

60070-14-6

mariptilina

65-64-5

mebanazina

54063-51-3

nadoxololo

46263-35-8

nafomina

15687-37-3

naftazone

57925-64-1

naprodoxima

3362-45-6

nossiptilina

4684-87-1

octamoxina

671-16-9

procarbazina

25875-51-8

robenidina

20228-27-7

ruvazone

5579-27-1

simtrazene

78372-27-7

stirocainide

95268-62-5

upenazima

56187-89-4

ximoprofene

2929 90 00

4317-14-0

amitriptilinossido

15350-99-9

amossidramina camsilato

52658-53-4

benfosformina

52758-02-8

benzaprinosside

139-05-9

ciclamato di sodio

97642-74-5

clomifenossido

299-86-5

crufomato

3733-81-1

defosfamide

70788-28-2

flurofamide

1491-41-4

naftalofos

4075-88-1

oxifentorex

70788-29-3

tolfamide

2930 20 00

148-18-5

ditiocarbo sodico

3735-90-8

fencarbamide

50838-36-3

tolciclato

27877-51-6

tolindato

2930 30 00

97-77-8

disulfiram

95-05-6

sulfiram

137-26-8

tiram

2930 40 10

63-68-3

metionina

2930 90 13

52-90-4

cisteina

2930 90 16

616-91-1

acetilcisteina

42293-72-1

bencisteina

65002-17-7

bucillamina

638-23-3

carbocisteina

82009-34-5

cilastatina

89163-44-0

cinaproxene

86042-50-4

cistinexina

18725-37-6

dacisteina

13189-98-5

fudosteina

2485-62-3

mecisteina

52-67-5

penicillamina

5287-46-7

prenisteina

89767-59-9

salmisteina

87573-01-1

salnacedina

2930 90 70

77-46-3

acedapsone

127-60-6

acediasolfone sodico

89987-06-4

acido tiludronico

63547-13-7

adrafinil

144-75-2

aldesolfone sodico

109-57-9

alliltiourea

5965-40-2

allocupreide sodica

123955-10-2

almokalant

85754-59-2

ambamustina

539-21-9

ambazone

3569-77-5

amidapsone

20537-88-6

amifostina

26328-53-0

amoscanato

305-97-5

antiolimina

106854-46-0

argimesna

103725-47-9

betiatide

90357-06-5

bicalutamide

79467-22-4

bipenamolo

6385-58-6

bitionolato sodico

97-18-7

bitionolo

844-26-8

bitionolossido

4044-65-9

bitoscanato

23233-88-7

brotianide

108-02-1

captamina

486-17-9

captodiame

786-19-6

carbofenotion

159138-80-4

cariporide

473-32-5

caulmosulfone

1166-34-3

cinanserina

87556-66-9

cloticasone

4938-00-5

danosteina

80-08-0

dapsone

112573-72-5

desecadotrile

5964-62-5

diatimosolfone

59-52-9

dimercaprolo

16208-51-8

dimesna

67-68-5

dimetilsulfossido

5835-72-3

diprofene

82599-22-2

ditiomustina

584-69-0

ditofal

502-55-6

dixantogeno

74639-40-0

docarpamina

112573-73-6

ecadotrile

513-10-0

ecotiopato ioduro

3569-59-3

esasonio ioduro

87719-32-2

etarotene

1234-30-6

etocarlide

58306-30-2

febantel

97-24-5

fenticloro

113593-34-3

flosatidile

2924-67-6

fluoresone

90566-53-3

fluticasone

2507-91-7

glossazone

554-18-7

glucosolfone

83519-04-4

ilmofosina

66608-32-0

imcarbofos

23205-04-1

iosulamide

71767-13-0

iotasul

88041-40-1

lemidosul

127304-28-3

linarotene

790-69-2

loflucarbano

60-23-1

mercaptamina

20223-84-1

mercaptomerina

66516-09-4

mertiatide

19767-45-4

mesna

926-93-2

metallibura

66960-34-7

metchefamide

68693-11-8

modafinil

122575-28-4

naglivano

88255-01-0

netobimina

19881-18-6

nitroscanato

15599-39-0

noxitiolina

35727-72-1

ontianil

137109-78-5

orazipone

27450-21-1

osmadizone

3569-58-2

ossisonio ioduro

27025-41-8

oxiglutatione

114568-26-2

patamostat

81045-50-3

pivopril

107023-41-6

pobilukast

23288-49-5

probucolo

81110-73-8

racecadotrile

34914-39-1

ritiometano

54657-98-6

serfibrato

133-65-3

solasolfone

121-55-1

subatizone

304-55-2

succimero

5934-14-5

succisolfone

66264-77-5

sulfinalolo

42461-79-0

sulfonterolo

38194-50-2

sulindac

54063-56-8

suloctidil

25827-12-7

sulossifene

69217-67-0

sumacetamolo

105687-93-2

sumarotene

94055-76-2

suplatast tosilato

85053-46-9

suricainide

3383-96-8

temefos

14433-82-0

tiacetarsamide sodica

6964-20-1

tiadenolo

55837-28-0

tiafibrato

500-89-0

tiambutosina

10433-71-3

tiametonio ioduro

129731-11-9

tibeglisene

13402-51-2

tibenzato

82-99-5

tifenamil

53993-67-2

tiflorex

5964-24-9

timerfonato sodico

104-06-3

tioacetazone

910-86-1

tiocarlide

10489-23-3

tioctilato

54-64-8

tiomersal

1953-02-2

tiopronina

39516-21-7

tiopropamina

15686-78-9

tiosalano

26481-51-6

tiprenololo

70895-45-3

tipropidile

38452-29-8

tolmesossido

2398-96-1

tolnaftato

82964-04-3

tolrestat

7009-79-2

xentiorato

22012-72-2

zilantel

2931 00 95

97-44-9

acetarsolo

66376-36-1

acido alendronico

98-50-0

acido arsanilico

51395-42-7

acido butedronico

10596-23-3

acido clodronico

2809-21-4

acido etidronico

2398-95-0

acido foscolico

13237-70-2

acido fosmenico

114084-78-5

acido ibandronico

124351-85-5

acido incadronico

1984-15-2

acido medronico

79778-41-9

acido neridronico

63132-39-8

acido olpadronico

15468-10-7

acido ossidronico

40391-99-9

acido pamidronico

51321-79-0

acido sparfosico

75018-71-2

acido tauroselcolico

60668-24-8

alafosfalina

103486-79-9

belfosdil

8017-88-7

borato fenilmercurico

17316-67-5

butafosfano

126-22-7

butonato

121-59-5

carbarsone

62-37-3

clormerodrina

65606-61-3

diciferrone

455-83-4

diclorofenarsina

3639-19-8

difetarsone

68959-20-6

disiquonio cloruro

535-51-3

femarsone sulfossilato

73514-87-1

fosarilato

63585-09-1

foscarnet sodico

16543-10-5

fosenazide

54870-27-8

fosfoneto sodico

92118-27-9

fotemustina

116-49-4

glicobiarsolo

14235-86-0

idrargafene

525-30-4

mercuderamide

498-73-7

mercurobutolo

492-18-2

mersalile

52-68-6

metrifonato

76541-72-5

mifobato

457-60-3

neoarsfenamina

98-72-6

nitarsone

306-12-7

oxofenarsina

0-00-0

propagermanio

33204-76-1

quadrosilano

0-00-0

repagermanio

121-19-7

rossarsone

618-82-6

solfarsfenamina

5959-10-4

stibosamina

127502-06-1

tetrofosmina

2430-46-8

tolboxano

57808-64-7

toldimfos

19028-28-5

toliodio cloruro

554-72-3

triparsamide

132236-18-1

zifrosilone

2932 19 00

72420-38-3

acifrano

75748-50-4

ancarolol

28434-01-7

bioresmetrina

53684-49-4

bufetololo

64743-08-4

diclofurima

735-64-8

fenamifurile

3690-58-2

fubrogonio ioduro

3776-93-0

furfenorex

4662-17-3

furidarone

142996-66-5

furomina

549-40-6

furostilbestrolo

15686-77-8

fursalano

541-64-0

furtretonio ioduro

31329-57-4

naftidrofurile

405-22-1

nidrossizone

3270-71-1

nifuraldezone

19561-70-7

nifuratrone

5580-25-6

nifuretazone

5579-95-3

nifurmerone

965-52-6

nifuroxazide

6236-05-1

nifuroxima

5579-89-5

nifursemizone

16915-70-1

nifursolo

67-28-7

niidrazone

84845-75-0

niperotidina

64743-09-5

nitrafudam

59-87-0

nitrofural

60653-25-0

orpanossina

66357-35-5

ranitidina

6673-97-8

spirossasone

93064-63-2

venritidina

3563-92-6

zilofuramina

2932 29 10

77-09-8

fenolftaleina

2932 29 80

642-83-1

aceglatone

152-72-7

acenocumarolo

476-66-4

acido ellagico

67696-82-6

acriellina

65776-67-2

afurololo

321-55-1

alosson

76-65-3

amolanone

3447-95-8

benfurodil emisuccinato

58409-59-9

bucumololo

465-39-4

bufogenina

804-10-4

carbocromene

35838-63-2

clocumarol

60986-89-2

clofurac

68206-94-0

cloricromene

56-72-4

cumafos

4366-18-1

cumetarolo

132100-55-1

dalvastatina

1233-70-1

diarbarone

66-76-2

dicumarolo

2908-75-0

esculamina

91406-11-0

esuprone

548-00-5

etile biscumacetato

435-97-2

fenprocumone

87810-56-8

fostriecina

67268-43-3

giparmene

32449-92-6

glucurolattone

90-33-5

imecromone

81478-25-3

lomevactone

112856-44-7

losigamone

75330-75-5

lovastatina

52814-39-8

metesculetolo

73573-88-3

mevastatina

113507-06-5

mossidectina

75992-53-9

moxadolene

96829-58-2

orlistat

15301-80-1

oxamarina

57-57-8

propiolattone

79902-63-9

simvastatina

52-01-7

spironolattone

29334-07-4

sulmarina

42422-68-4

taleranolo

66898-60-0

talosalato

75139-06-9

tetronasina

3902-71-4

trioxisalene

3258-51-3

valofano

477-32-7

visnadina

81-81-2

warfarina

15301-97-0

xilocumarol

26538-44-3

zeranolo

2932 99 50

114977-28-5

docetaxel

33069-62-4

paclitaxel

2932 99 70

56180-94-0

acarbosio

25161-41-5

acevaltrato

18467-77-1

acido diprogulico

61136-12-7

almurtide

123072-45-7

aprosulato sodico

71963-77-4

artemetero

88495-63-0

artesunato

85443-48-7

bencianolo

58546-54-6

besigomsina

55102-44-8

bofumustina

34753-46-3

cieptolano

18296-45-2

didrovaltrato

3567-40-6

diossamato

61869-07-6

domiodolo

122312-55-4

dosmalfato

98383-18-7

ecomustina

90733-40-7

edifolone

135038-57-2

fasidotril

29041-71-2

fruttosio ferrico

105618-02-8

galamustina

12569-38-9

glubionato di calcio

3416-24-8

glucosamina

61914-43-0

glucuronamide

40580-59-4

guanadrel

116818-99-6

isalsteina

56290-94-9

medrossalolo

31112-62-6

metrizamide

1508-45-8

mitopodozide

74817-61-1

murabutide

53983-00-9

nibroxano

22693-65-8

olmidina

451-77-4

omarilamina

541-66-2

oxapropanio ioduro

5684-90-2

pentricloral

53341-49-4

ponfibrato

470-43-9

promossolano

136-70-9

protochilolo

58994-96-0

ranimustina

78113-36-7

romurtide

47254-05-7

spirossepina

1344-34-9

stibamina glucoside

49763-96-4

stiripentolo

66112-59-2

temurtide

51497-09-7

tenamfetamina

97240-79-4

topiramato

30910-27-1

trelossinato

2932 99 85

96566-25-5

ablukast

16110-51-3

acido cromoglicico

37470-13-6

acido flavodico

23580-33-8

acido furacrinico

33459-27-7

acido xanoxico

2455-84-7

ambenoxano

58805-38-2

ambicromil

4439-67-2

amikellina

1951-25-3

amiodarone

79130-64-6

ansoxetina

123407-36-3

arteflene

63968-64-9

artemisinina

39552-01-7

befunololo

81703-42-6

bendacalolo

1477-19-6

benzarone

3562-84-3

benzbromarone

13157-90-9

benzchercina

68-90-6

benziodarone

72619-34-2

bermoprofene

132017-01-7

bervastatina

78371-66-1

bucromarone

54340-62-4

bufuralolo

4442-60-8

butamoxano

55165-22-5

butocrololo

56689-43-1

canbisolo

521-35-7

cannabinolo

154-23-4

cianidanolo

3607-18-9

cidossepina

59729-33-8

citalopram

3611-72-1

cloridarol

66575-29-9

colforsina

4940-39-0

cromocarb

110816-79-0

cromoglicato lisetil

1165-48-6

dimeflina

6538-22-3

dimeprozano

80743-08-4

diossadilolo

78-34-2

diossation

61-74-5

domoxina

55286-56-1

doxaminolo

1668-19-5

doxepina

1972-08-3

dronabinolo

149494-37-1

ebalzotano

119-41-5

efloxato

15686-63-2

etabenzarone

16509-23-2

etomoxano

77416-65-0

exepanolo

34887-52-0

fenisorex

15686-60-9

flavamina

79619-31-1

flavodilolo

71316-84-2

fluradolina

67700-30-5

furaprofene

58012-63-8

furcloprofene

38873-55-1

furobufene

56983-13-2

furofenac

19889-45-3

guabensano

81674-79-5

guaimesal

2165-19-7

guanoxano

35212-22-7

ipriflavone

37855-80-4

iprocrololo

151581-24-7

iralukast

57009-15-1

isocromil

652-67-5

isosorbide

87-33-2

isosorbide dinitrato

16051-77-7

isosorbide mononitrato

55453-87-7

isossepac

82-02-0

kellina

480-17-1

leucocianidolo

65350-86-9

meciadanolo

26225-59-2

mecinarone

4386-35-0

meraleina sodica

129-16-8

merbromina

53-46-3

metantelinio bromuro

85-90-5

metilcromone

87626-55-9

mitoflaxone

51022-71-0

nabilone

74912-19-9

naboctato

52934-83-5

nanafrocina

99200-09-6

nebivololo

81486-22-8

nipradilolo

113806-05-6

olopatadina

55689-65-1

oxepinac

26020-55-3

oxetorone

87549-36-8

parcetasal

4730-07-8

pentamoxano

67102-87-8

pentomone

42408-79-7

pirandamina

68298-00-0

pirnabina

50-34-0

propantelina bromuro

60400-92-2

prossicromil

128232-14-4

raxofelast

169758-66-1

robalzotano

22888-70-6

silibinina

33889-69-9

silicristina

29782-68-1

silidianina

474-58-8

sitogluside

72492-12-7

spizofurone

58761-87-8

sudexanox

7182-51-6

talopram

37456-21-6

terbucromil

77005-28-8

texacromil

97483-17-5

tifurac

76301-19-4

timefurone

40691-50-7

tixanox

50465-39-9

tocofibrato

23915-73-3

trebenzomina

18296-44-1

valtrato

139110-80-8

zanamivir

2933 11 10

479-92-5

propifenazone

2933 11 90

58-15-1

aminofenazone

747-30-8

aminofenazone ciclamato

55837-24-6

bisfenazone

7077-30-7

butopirammonio ioduro

1046-17-9

dibupirone

22881-35-2

famprofazone

60-80-0

fenazone

68-89-3

metamizolo sodico

3615-24-5

ramifenazone

2933 19 10

50-33-9

fenilbutazone

2933 19 90

105-20-4

betazolo

50270-32-1

bufezolac

142155-43-9

cizolirtina

60104-29-2

clofezone

81528-80-5

dalbraminolo

70181-03-2

dazopride

20170-20-1

difenamizolo

23111-34-4

feclobuzone

30748-29-9

feprazone

80410-36-2

fezolamina

7554-65-6

fomepizolo

115436-73-2

ipazilide

50270-33-2

isofezolac

853-34-9

kebuzone

53808-88-1

lonazolac

119322-27-9

meribendano

7125-67-9

metochizina

2210-63-1

mofebutazone

55294-15-0

muzolimina

59040-30-1

nafazatrom

129-20-4

oxifenbutazone

71002-09-0

pirazolac

4023-00-1

praxadina

34427-79-7

prossifezone

57-96-5

sulfinpirazone

27470-51-5

suxibuzone

103475-41-8

tepossalina

13221-27-7

tribuzone

32710-91-1

trifezolac

2933 21 00

1317-25-5

alclossa

5579-81-7

aldiossa

40828-44-2

clazolimina

5588-20-5

clodantoina

86-35-1

etotoina

57-41-0

fenitoina

93390-81-9

fosfenitoina

89391-50-4

imirestat

50-12-4

mefenitoina

63612-50-0

nilutamide

56605-16-4

spiromustina

2933 29 10

50-60-2

fentolamina

2933 29 90

91017-58-2

abunidazolo

118072-93-8

acido zoledronico

830-89-7

albutoina

63824-12-4

aliconazolo

33178-86-8

alinidina

4474-91-3

angiotensina II

53-73-6

angiotensinamide

91-75-8

antazolina

66711-21-5

apraclonidina

60173-73-1

arfalasina

104054-27-5

atipamezolo

40077-57-4

aviptadil

40828-45-3

azolimina

31478-45-2

bamnidazolo

57647-79-7

benclonidina

63927-95-7

bentemazolo

22994-85-0

benznidazolo

60628-96-8

bifonazolo

78186-34-2

bisantrene

96153-56-9

bisfentidina

59803-98-4

brimonidina

108894-40-2

brolaconazolo

64872-76-0

butoconazolo

105920-77-2

camonagrel

177563-40-5

carafibano

22232-54-8

carbimazolo

42116-76-7

carnidazolo

53267-01-9

cibenzolina

120635-74-7

cilansetron

104902-08-1

cilutazolina

51481-61-9

cimetidina

59939-16-1

cirazolina

38083-17-9

climbazolo

17692-28-3

clonazolina

4205-90-7

clonidina

23593-75-1

clotrimazolo

77175-51-0

croconazolo

4342-03-4

dacarbazina

76894-77-4

dazmegrel

78218-09-4

dazossibene

70161-09-0

democonazolo

73931-96-1

denzimolo

122830-14-2

deriglidolo

81447-79-2

deslofexidina

113775-47-6

desmedetomidina

76631-46-4

detomidina

551-92-8

dimetridazolo

6043-01-2

domazolina

3254-93-1

doxenitoina

128326-82-9

eberconazolo

27220-47-9

econazolo

99500-54-6

efetozolo

158682-68-9

elisartano

113082-98-7

enalchirene

73790-28-0

enilconazolo

77671-31-9

enoximone

22668-01-5

etanidazolo

69539-53-3

etintidina

33125-97-2

etomidato

15037-44-2

etonam

501-62-2

fenamazolina

73445-46-2

fenflumizolo

41473-09-0

fenmetozolo

57653-26-6

fenobam

4846-91-7

fenossazolina

72479-26-6

fenticonazolo

59729-37-2

fexinidazolo

53597-28-7

fludazonio cloruro

36740-73-5

flumizolo

4548-15-6

flunidazolo

84962-75-4

flutomidato

28125-87-3

flutonidina

119006-77-8

flutrimazolo

5786-71-0

fosfocreatinina

116684-92-5

galdansetron

110883-46-0

giracodazolo

25859-76-1

glibutimina

95668-38-5

idralfidina

84243-58-3

imazodano

89371-37-9

imidapril

89371-44-8

imidaprilato

36364-49-5

imidazolo salicilato

27885-92-3

imidocarbo

7303-78-8

imidolina

55273-05-7

impromidina

40507-78-6

indanazolina

85392-79-6

indanidina

14885-29-1

ipronidazolo

138402-11-6

irbesartano

115574-30-6

irtemazolo

110605-64-6

isaglidolo

27523-40-6

isoconazolo

71-00-1

istidina

116795-97-2

ledazerolo

81447-78-1

levlofexidina

145858-51-1

liarozolo

107429-63-0

lintopride

65571-68-8

lofemizolo

31036-80-3

lofexidina

60628-98-0

lombazolo

114798-26-4

losartano

86347-14-0

medetomidina

58261-91-9

mefenidile

14058-90-3

metazamide

5696-06-0

metetoina

34839-70-8

metiamide

5377-20-8

metomidato

38349-38-1

metrafazolina

443-48-1

metronidazolo

22916-47-8

miconazolo

23757-42-8

midaflur

80614-27-3

midazogrel

83184-43-4

mifentidina

20406-60-4

mipimazolo

13551-87-6

misonidazolo

125472-02-8

mivazerolo

97901-21-8

nafagrel

835-31-4

nafazolina

64212-22-2

nafimidone

91524-14-0

napamezolo

130759-56-7

nemazolina

173997-05-2

nepicastat

130726-68-0

neticonazolo

17230-89-6

nimazone

21721-92-6

nitrefazolo

54533-85-6

nizofenone

89838-96-0

octimibato

137460-88-9

odalprofene

74512-12-2

omoconazolo

116002-70-1

ondansetrone

66778-37-8

orconazolo

16773-42-5

ornidazolo

64211-45-6

oxiconazolo

1491-59-4

oximetazolina

82571-53-7

ozagrel

130120-57-9

prezatide rame acetato

76448-31-2

propenidazolo

7036-58-0

propoxato

126222-34-2

remikirene

89781-55-5

rolafagrel

65896-16-4

romifidina

7681-76-7

ronidazolo

3366-95-8

secnidazolo

54143-54-3

sepazonio cloruro

103926-64-3

sepimostat

79313-75-0

sopromidina

30529-16-9

stirimazolo

61318-90-9

sulconazolo

51022-76-5

sulnidazolo

1082-56-0

tefazolina

1077-93-6

ternidazolo

84-22-0

tetrizolina

60-56-0

tiamazolo

62894-89-7

tiflamizolo

62882-99-9

tinazolina

19387-91-8

tinidazolo

59-98-3

tolazolina

4201-22-3

tolonidina

1082-57-1

tramazolina

56-28-0

triclodazolo

84203-09-8

trifenagrel

62087-96-1

triletide

56097-80-4

valconazolo

526-36-3

xilometazolina

51940-78-4

zetidolina

90697-56-6

zimidobene

71097-23-9

zoficonazolo

2933 33 00

71195-58-9

alfentanil

144-14-9

anileridina

15301-48-1

bezitramide

1812-30-2

bromazepam

469-79-4

chetobemidone

28782-42-5

difenoxina

915-30-0

difenoxilato

467-83-4

dipipanone

77-10-1

fenciclidina

562-26-5

fenoperidina

437-38-7

fentanil

113-45-1

metilfenidato

359-83-1

pentazocina

57-42-1

petidina

467-60-7

pipradrolo

302-41-0

piritramide

15686-91-6

propiram

64-39-1

trimeperidina

2933 39 10

54-92-2

iproniazide

101-26-8

piridostigmina bromuro

2933 39 99

827-61-2

aceclidina

807-31-8

aceperone

4394-00-7

acido niflumico

4394-05-2

acido nixilico

2398-81-4

acido ossiniacico

75755-07-6

acido piridronico

105462-24-6

acido risedronico

37087-94-8

acido tibrico

13410-86-1

aconiazide

87848-99-5

acrivastina

66564-15-6

alepride

468-51-9

alfameprodina

77-20-3

alfaprodina

154541-72-7

alinastina

25384-17-2

allilprodina

59831-65-1

alopemide

52-86-8

aloperidolo

93277-96-4

altapizone

83991-25-7

ambasilide

1580-71-8

amiperone

88150-42-9

amlodipina

15378-99-1

anazocina

98330-05-3

anpirtolina

86780-90-7

aranidipina

106669-71-0

arpromidina

68844-77-9

astemizolo

115-46-8

azaciclonolo

3964-81-6

azatadina

123524-52-7

azelnidipina

4945-47-5

bamipina

104713-75-9

barnidipina

105979-17-7

benidipina

2062-84-2

benperidolo

2156-27-6

benproperina

24671-26-9

benrixato

3691-78-9

benzetidina

119391-55-8

benzetimide

16571-59-8

benzindopirina

16852-81-6

benzoclidina

53-89-4

benzpiperilone

587-46-2

benzpirinio bromuro

125602-71-3

bepotastina

126825-36-3

bertosamil

155418-06-7

besilato di nolpitantio

119257-34-0

besipirdina

5638-76-6

betaistina

468-50-8

betameprodina

468-59-7

betaprodina

5205-82-3

bevonio metilsolfato

116078-65-0

bidisomide

479-81-2

bietamiverina

69047-39-8

binifibrato

514-65-8

biperidene

159997-94-1

biricodar

603-50-9

bisacodil

89194-77-4

bisaramil

13456-08-1

bitipazone

171655-91-7

brasofensina

71990-00-6

bremazocina

101345-71-5

brifentanil

71195-56-7

broclepride

86-22-6

bromfeniramina

10457-90-6

bromperidolo

33144-79-5

broperamolo

57982-78-2

budipina

22632-06-0

bupicomide

2180-92-9

bupivacaina

55285-35-3

butanixina

55837-14-4

butaverina

93821-75-1

butinazocina

55837-15-5

butopiprina

15302-05-3

butossilato

79449-98-2

cabastina

4876-45-3

camfotamide

70724-25-3

carbazerano

486-16-8

carbinoxamina

90729-42-3

carebastina

59708-52-0

carfentanil

98323-83-2

carmossirolo

7528-13-4

carperidina

20977-50-8

carperone

5942-95-0

carpipramina

107266-08-0

carvotrolina

145599-86-6

cerivastatina

123-03-5

cetilpiridinio cloruro

10447-39-9

chifenadina

64755-06-2

chinuclio bromuro

31721-17-2

chinupramina

75985-31-8

ciamexone

3572-80-3

ciclazocina

47128-12-1

cicliramina

139-62-8

ciclometicaina

53449-58-4

ciclonicato

85166-20-7

ciclotropio bromuro

77-39-4

cicrimina

132203-70-4

cilnidipina

66564-14-5

cinitapride

14796-24-8

cinperene

129-03-3

ciproeptadina

4904-00-1

ciprolidolo

81098-60-4

cisapride

55905-53-8

clebopride

166432-28-6

clevidipina

15302-10-0

clibucaina

3485-62-9

clidinio bromuro

47739-98-0

clocapramina

10457-91-7

clofluperolo

21829-22-1

clonixeril

17737-65-4

clonixina

3703-76-2

cloperastina

2971-90-6

clopidolo

53179-12-7

clopimozide

132-22-9

clorfenamina

61764-61-2

cloroperone

59-32-5

cloropiramina

57653-29-9

cogazocina

7007-96-7

crotoniazide

27115-86-2

dacuronio bromuro

120958-90-9

dalcotidina

31232-26-5

danitracene

47029-84-5

dazadrolo

63388-37-4

declenperone

30652-11-0

deferiprone

99518-29-3

derpanicato

132-21-8

desbromfeniramina

25523-97-1

desclorfeniramina

24358-84-7

desivacaina

120054-86-6

desniguldipina

21888-98-2

dexetimide

27112-37-4

diamocaina

586-60-7

diclonina

17737-68-7

diclonixina

382-82-1

dicolinio ioduro

561-77-3

diesiverina

62-97-5

difemanile metilsolfato

13862-07-2

difemetorex

972-02-1

difenidolo

147-20-6

difenilpiralina

47806-92-8

difenoximide

37398-31-5

dilmefone

3425-97-6

dimecolonio ioduro

5636-83-9

dimetindene

300-37-8

diodone

101-08-6

diperodone

117-30-6

dipiproverina

3696-28-4

dipiritione

68284-69-5

disobutamide

3737-09-5

disopiramide

15876-67-2

distigmina bromuro

99499-40-8

disuprazolo

103336-05-6

ditechirene

74517-42-3

ditercalinio cloruro

57808-66-9

domperidone

120014-06-4

donepezile

21228-13-7

dorastina

469-21-6

doxilamina

29125-56-2

droclidinio bromuro

34703-49-6

dropempina

548-73-2

droperidolo

78421-12-2

drossicainide

15599-26-5

drossipropina

90729-43-4

ebastina

119431-25-3

eliprodil

80879-63-6

emiglitato

37612-13-8

encainide

93181-85-2

endixaprina

67765-04-2

enefexina

60662-18-2

eniclobrato

66364-73-6

enpirolina

64840-90-0

eperisone

7237-81-2

epronicato

1096-72-6

epzidina

3626-67-3

esadilina

132829-83-5

espatropato

536-33-4

etionamide

31637-97-5

etofibrato

469-82-9

etoxeridina

100-91-4

eucatropina

86189-69-7

felodipina

59859-58-4

femoxetina

129-83-9

fenampromide

127-35-5

fenazocina

94-78-0

fenazopiridina

30817-43-7

fenclexonio metilsolfato

469-80-7

feneridina

553-69-5

feniramidolo

86-21-5

feniramina

69365-65-7

fenoctimina

55837-26-8

fenperato

77-01-0

fenpipramide

3540-95-2

fenpiprano

125-60-0

fenpiverinio bromuro

53415-46-6

fepitrizolo

138708-32-4

ferpifosato sodico

54063-45-5

fetossilato

83799-24-0

fexofenadina

21221-18-1

flazalone

54143-55-4

flecainide

86811-58-7

fluazurone

75444-64-3

flumeridone

38677-85-9

flunissina

53179-10-5

fluperamide

56995-20-1

flupirtina

21686-10-2

flupranone

54965-22-9

fluspiperone

1841-19-6

fluspirilene

118248-91-2

fodipir

145216-43-9

forasartano

5598-52-7

fospirato

149-17-7

ftivazide

1539-39-5

gapicomina

106686-40-2

gapromidina

54063-47-7

gemazocina

107266-06-8

gevotrolina

132553-86-7

glemanserina

852-42-6

guaiapato

1463-28-1

guanaclina

57653-28-8

ibazocina

79449-99-3

icospiramide

100927-13-7

idaverina

7008-17-5

idrossipiridina tartrato

468-56-4

idroxipetidina

23210-56-2

ifenprodil

66208-11-5

ifoxetina

63758-79-2

indalpina

3569-26-4

indopina

26844-12-2

indoramina

155415-08-0

inogatrano

6556-11-2

inositolo nicotinato

5579-92-0

iopidolo

5579-93-1

iopidone

22150-28-3

ipragratina

89667-40-3

isbogrel

54-85-3

isoniazide

57021-61-1

isonixina

121750-57-0

itamelina

36292-69-0

ketazocina

103890-78-4

lacidipina

144412-49-7

lamifibano

73278-54-3

lamtidina

170566-84-4

lanepitant

103577-45-3

lansoprazolo

6272-74-8

lapirio cloruro

76956-02-0

lavoltidina

103878-84-8

lazabemide

125729-29-5

lemildipina

24678-13-5

lenperone

5005-72-1

leptaclina

100427-26-7

lercanidipina

79516-68-0

levocabastina

24558-01-8

levofacetoperano

22204-91-7

lifibrato

159776-68-8

linetastina

88678-31-3

liranaftato

145414-12-6

lirexapride

86811-09-8

litoxetina

93181-81-8

lodaxaprina

61380-40-3

lofentanil

53179-11-6

loperamide

106900-12-3

loperamide ossido

79794-75-5

loratadina

59729-31-6

lorcainide

171049-14-2

lotrafibano

128075-79-6

lufironile

155319-91-8

mangafodipir

14745-50-7

meletimide

3575-80-2

melperone

76-90-4

mepenzolato bromuro

91-84-9

mepiramina

6968-72-5

mepiroxolo

22801-44-1

mepivacaina

62658-88-2

mesudipina

13447-95-5

metaniazide

4394-04-1

metanixina

1707-15-9

metazide

3734-52-9

metazocina

29342-02-7

metipirox

54-36-4

metirapone

114-91-0

metiridina

89613-77-4

mezacopride

39537-99-0

micinicato

66529-17-7

midaglizolo

4575-34-2

mifadol

72432-03-2

miglitolo

141725-10-2

milacainide

139886-32-1

milamelina

59831-64-0

milenperone

75437-14-8

milverina

70260-53-6

mindodilolo

52157-83-2

mindoperone

2748-88-1

miripirio cloruro

2856-74-8

modalina

81329-71-7

modecainide

122957-06-6

modipafant

1050-79-9

moperone

89419-40-9

mosapramina

58239-89-7

mossazocina

124858-35-1

nadifloxacina

504-03-0

nanofina

22443-11-4

nepinalone

51-12-7

nialamide

3099-52-3

nicametato

150443-71-3

nicanartina

79455-30-4

nicaravene

55985-32-5

nicardipina

5868-05-3

niceritrolo

59-26-7

nicetamide

13912-80-6

nicoboxil

10571-59-2

nicoclonato

31980-29-7

nicofibrato

80614-21-7

nicogrelato

27959-26-8

nicomolo

65141-46-0

nicorandil

5657-61-4

nicossamato

555-90-8

nicotiazone

29876-14-0

nicotredolo

36504-64-0

nictindolo

21829-25-4

nifedipina

2139-47-1

nifenazone

113165-32-5

niguldipina

22609-73-0

niludipina

75530-68-6

nilvadipina

66085-59-4

nimodipina

16426-83-8

niometacina

15387-10-7

niprofazone

63675-72-9

nisoldipina

39562-70-4

nitrendipina

60324-59-6

nomelidina

561-48-8

norpipanone

96487-37-5

nuvenzepina

114-90-9

obidoxima cloruro

101343-69-5

ocfentanil

71138-71-1

octapinolo

71251-02-0

octenidina

87784-12-1

ofornina

115972-78-6

olradipina

73590-58-6

omeprazolo

2779-55-7

opiniazide

160492-56-8

osanetant

100158-38-1

otenzepad

4354-45-4

oxiclipina

5322-53-2

oxiperomide

13958-40-2

oxiramide

27302-90-5

oxisurano

546-32-7

oxofeneridina

96515-73-0

palonidipina

121650-80-4

pancopride

15500-66-0

pancuronio bromuro

13752-33-5

panidazolo

96922-80-4

pantenicato

102625-70-7

pantoprazolo

80349-58-2

panuramina

5634-41-3

parapenzolato bromuro

7162-37-0

paridocaina

2066-89-9

pasiniazide

50432-78-5

pemeride

79-55-0

pempidina

26864-56-2

penfluridolo

7009-54-3

pentapiperide

7681-80-3

pentapiperio metilsolfato

96513-83-6

pentisomide

4960-10-5

perastina

6621-47-2

peresilina

92268-40-1

perfomedil

157716-52-4

perifosina

82227-39-2

pibaxizina

103922-33-4

pibutidina

57548-79-5

picafibrato

79201-85-7

picenadol

144035-83-6

piclamilast

51832-87-2

picobenzide

17692-43-2

picodralazina

36175-05-0

picofosfato sodico

3731-52-0

picolamina

586-98-1

piconolo

21755-66-8

picoperina

78090-11-6

picoprazolo

10040-45-6

picosulfato sodico

64063-57-6

picotrina

130641-36-0

picumeterolo

15686-87-0

pifenato

31224-92-7

pifoxima

60576-13-8

piketoprofene

534-84-9

pimeclone

79992-71-5

pimetacina

3565-03-5

pimetina

578-89-2

pimetremide

13495-09-5

piminodina

70132-50-2

pimonidazolo

2062-78-4

pimozide

60560-33-0

pinacidile

28240-18-8

pinolcaina

1893-33-0

pipamperone

125-51-9

pipenzolato bromuro

82-98-4

piperidolato

2531-04-6

piperilone

136-82-3

piperocaina

4546-39-8

pipetanato

18841-58-2

pipoctanone

55837-21-3

pipossizina

68797-29-5

pipradimadol

55313-67-2

pipramadol

3562-55-8

piprocurario ioduro

38677-81-5

pirbuterolo

35620-67-8

pirdonio bromuro

1882-26-4

piricarbato

87-21-8

piridocaina

24340-35-0

piridossilato

55285-45-5

pirifibrato

55432-15-0

pirinidazolo

1740-22-3

pirinolina

33605-94-6

pirisudanolo

1098-97-1

piritinolo

13463-41-7

piritione zincica

68252-19-7

pirmenolo

50650-76-5

piroctone

124436-59-5

pirodavir

84490-12-0

piroximone

54110-25-7

pirozadil

103923-27-9

pirtenidina

15301-88-9

pitamina

54063-52-4

pitofenone

39123-11-0

pituxato

94-63-3

pralidossima ioduro

99522-79-9

pranidipina

85966-89-8

preclamolo

55837-22-4

pribecaina

95374-52-0

prideperone

511-45-5

pridinolo

1219-35-8

primaperone

78997-40-7

prisotinolo

31314-38-2

prodipina

561-76-2

properidina

587-61-1

propiliodone

3811-53-8

propinetidina

3781-28-0

propiperone

3670-68-6

propipocaina

60569-19-9

propiverina

14222-60-7

protionamide

71276-43-2

quadazocina

117976-89-3

rabeprazolo

156137-99-4

rapacuronio bromuro

132875-61-7

remifentanil

112727-80-7

renzapride

135062-02-1

repaglinide

149926-91-0

revatropato

110140-89-1

ridogrel

104153-37-9

rilopirox

32953-89-2

rimiterolo

71653-63-9

riodipina

96449-05-7

rispenzepina

78092-65-6

ristianolo

162401-32-3

roflumilast

121840-95-7

rogletimide

42597-57-9

ronifibrato

56079-81-3

ropitoina

84057-95-4

ropivacaina

2804-00-4

rossoperone

5560-77-0

rotossamina

78273-80-0

roxatidina

112192-04-8

roxindolo

158876-82-5

rupatadina

159912-53-5

sabcomelina

134377-69-8

safironile

495-84-1

salinazide

143257-97-0

sameridina

115911-28-9

sampirtina

142001-63-6

saredutant

57734-69-7

sechifenadina

110347-85-8

selfotel

106516-24-9

sertindolo

122955-18-4

sibopirdina

172927-65-0

sibrafibano

140944-31-6

silperisone

6184-06-1

sorbinicato

749-02-0

spiperone

510-74-7

spiramide

144-45-6

spirgetina

357-66-4

spirilene

137795-35-8

spiroglumide

3784-99-4

stilbazio ioduro

80343-63-1

sufotidina

47662-15-7

suxemeride

147025-53-4

talsaclidina

59429-50-4

tamitinolo

90961-53-8

tedisamil

77342-26-8

tefenperato

108687-08-7

teludipina

72808-81-2

tepirindolo

149979-74-8

terbogrel

50679-08-8

terfenadina

31932-09-9

ticarbodina

154413-61-3

ticolubant

57648-21-2

timiperone

57237-97-5

timoprazolo

77502-27-3

tolpadol

728-88-1

tolperisone

97-57-4

tolpronina

71461-18-2

tonazocina

88296-62-2

transcainide

86365-92-6

trazolopride

120656-74-8

trefentanil

144-11-6

triesifenidile

13422-16-7

triflocina

749-13-3

trifluperidolo

56-97-3

trimedoxima bromuro

5789-72-0

trimetamide

7009-82-7

trimetidinio metosolfato

91-81-6

tripelennamina

486-12-4

triprolidina

1508-75-4

tropicamide

30751-05-4

trossipide

149488-17-5

trovirdina

35515-77-6

truxipicurio ioduro

73590-85-9

ufiprazolo

72005-58-4

vadocaina

132373-81-0

vamicamide

50700-72-6

vecuronio bromuro

93-47-0

verazide

15686-68-7

volazocina

135354-02-8

xaliprodene

83059-56-7

zabicipril

90103-92-7

zabiciprilato

90182-92-6

zacopride

56775-88-3

zimeldina

56383-05-2

zindotrina

2933 41 00

77-07-6

levorfanolo

2933 49 10

17230-85-2

amchinato

127294-70-6

balofloxacina

5486-03-3

buchinolato

141725-88-4

cetefloxacina

85-79-0

cincocaina

132-60-5

cincofene

19485-08-6

ciprochinato

105956-97-6

clinafloxacina

110013-21-3

merafloxacina

151096-09-2

moxifloxacina

13997-19-8

nechinato

485-34-7

neocincofene

485-89-2

oxicincofeno

154612-39-2

palinavir

143383-65-7

premafloxacina

1698-95-9

prochinolato

40034-42-2

rosoxacina

127779-20-8

sachinavir

127254-12-0

sitafloxacina

143224-34-4

telinavir

2933 49 30

125-71-3

destrometorfano

2933 49 90

90402-40-7

abanochile

42465-20-3

acechinolina

15301-40-3

actinochinolo

13425-92-8

amichinsina

10023-54-8

aminochinolo

3811-56-1

aminochinuride

86-42-0

amodiachina

550-81-2

amopirochina

64228-81-5

atracurio besilato

86-75-9

benzoxichina

108437-28-1

binfloxacina

22407-74-5

bisobrina

96187-53-0

brechinar

15599-52-7

brochinaldolo

3684-46-6

brossaldina

521-74-4

broxichinolina

42408-82-2

butorfanolo

15686-38-1

carbazocina

19056-26-9

chidecamina

139314-01-5

chilostigmina

86024-64-8

chinacainolo

2768-90-3

chinaldina cerulea

85441-60-7

chinaprilato

86-80-6

chinisocaina

525-61-1

chinocide

13757-97-6

chinprenalina

1776-83-6

chintiofos

54063-29-5

cicarperone

59889-36-0

ciprefadol

96946-42-8

cisatracurio besilato

2545-39-3

clamossichina

4298-15-1

cletochina

55150-67-9

climiqualina

130-26-7

cliochinolo

7270-12-4

clochinato

54340-63-5

clofeverina

72-80-0

clorchinaldolo

54-05-7

clorochina

130-16-5

clossichina

13007-93-7

cuproxolina

1131-64-2

debrisochina

18507-89-6

decochinato

522-51-0

dequalinio cloruro

125-73-5

destrorfano

67165-56-4

diclofensina

83-73-8

diiodoidrossichinolina

36309-01-0

dimemorfano

147-27-3

dimossilina

77086-21-6

dizocilpina

106819-53-8

dossacurio cloruro

14009-24-6

drotaverina

3176-03-2

drotebanolo

4310-89-8

edachinio cloruro

143664-11-3

elacridar

37517-33-2

esprochina

486-47-5

etaverina

18429-78-2

famotina

468-07-5

fenomorfano

23779-99-9

floctafenina

83863-79-0

florifenina

76568-02-0

flosechinano

3820-67-5

glafenina

154-73-4

guanisochina

55299-11-1

ichindamina

118-42-3

idroxiclorochina

91524-15-1

irloxacina

56717-18-1

isotichimide

90828-99-2

itrocainide

72714-75-1

ivoqualina

79798-39-3

ketorfanolo

3253-60-9

laudexio metilsolfato

146-37-2

laurolinio acetato

10351-50-5

lenichinsina

152-02-3

levallorfano

10061-32-2

levofenacilmorfano

125-70-2

levometorfano

23910-07-8

mebichina

53230-10-7

meflochina

18429-69-1

memotina

2154-02-1

metofolina

106861-44-3

mivacurio cloruro

103775-10-6

moexipril

103775-14-0

moexiprilato

158966-92-8

montelukast

10539-19-2

moxaverina

159989-64-7

nelfinavir

64039-88-9

nicafenina

76252-06-7

nicainoprolo

2545-24-6

niceverina

4008-48-4

nitroxolina

24526-64-5

nomifensina

1531-12-0

norlevorfanolo

549-68-8

octaverina

21738-42-1

oxamnichina

635-05-2

pamachina

574-77-6

papaverolina

86-78-2

pentachina

77472-98-1

pipequalina

548-84-5

pirvinio cloruro

90-34-6

primachina

136668-42-3

quiflapone

85441-61-8

quinapril

5714-76-1

quinetalato

510-53-2

racemetorfano

297-90-5

racemorfano

61563-18-6

sochinololo

74129-03-6

tebuchina

113079-82-6

terbechinil

53400-67-2

tichinamide

7175-09-9

tilbrochinolo

5541-67-3

tilichinolo

40692-37-3

tisoquone

1748-43-2

tretinio tosilato

30418-38-3

tretochinolo

79201-80-2

veradolina

120443-16-5

verlukast

72714-74-0

viqualina

2933 53 10

57-44-3

barbital

144-02-5

barbital sodico

50-06-6

fenobarbital

57-30-7

fenobarbital sodico

2933 53 90

52-43-7

allobarbital

57-43-2

amobarbital

77-26-9

butalbital

52-31-3

ciclobarbital

115-38-8

metilfenobarbital

76-74-4

pentobarbital

125-40-6

secbutabarbital

76-73-3

secobarbital

2430-49-1

vinilbital

2933 54 00

77-02-1

aprobarbital

4388-82-3

barbexaclone

744-80-9

benzobarbital

561-86-4

brallobarbital

841-73-6

bucolomo

960-05-4

carbubarbo

15687-09-9

difebarbamato

509-86-4

eptabarb

56-29-1

esobarbital

27511-99-5

eterobarbo

13246-02-1

febarbamato

357-67-5

fetarbitale

50-11-3

metarbital

467-43-6

metiturale

151-83-7

metoesital

561-83-1

nealbarbital

2409-26-9

prazitone

143-82-8

probarbitale sodico

2537-29-3

prossibarbal

115-44-6

talbutale

76-23-3

tetrabarbital

467-36-7

tialbarbitale

467-38-9

tiotetrabarbital

125-42-8

vinbarbital

2933 55 00

61197-73-7

loprazolam

340-57-8

mecloqualone

72-44-6

metaqualone

34758-83-3

zipeprolo

2933 59 10

333-41-5

dimpilato

2933 59 95

136470-78-5

abacavir

55485-20-6

acaprazina

299-89-8

acetiamina

59277-89-3

aciclovir

54063-23-9

acido cinepazico

65-86-1

acido orotico

51940-44-4

acido pipemidico

50892-23-4

acido pirinixico

19562-30-2

acido piromidico

101197-99-3

acitemato

96914-39-5

actisomide

127266-56-2

adatanserina

106941-25-7

adefovir

56066-19-4

aditerene

56066-63-8

aditoprim

56287-74-2

afloqualone

315-30-0

allopurinolo

55837-20-2

alofuginone

27076-46-6

alpertina

76330-71-7

altanserina

86393-37-5

amifloxacina

642-44-4

aminometradina

58602-66-7

aminopterina sodica

550-28-7

amisometradina

36590-19-9

amocarzina

75558-90-6

amperozide

5587-93-9

ampirimina

121-25-5

amprolio

68475-42-3

anagrelide

442-03-5

anisopirolo

55300-29-3

antrafenina

71576-40-4

aptazapina

86627-15-8

aronixile

55779-18-5

arprinocide

136816-75-6

atevirdina

89303-63-9

atiprosina

135637-46-6

atizoram

2856-81-7

azabuperone

5234-86-6

azachinzolo

62973-76-6

azanidazolo

1649-18-9

azaperone

448-34-0

azaprocina

446-86-6

azatioprina

102280-35-3

bachiloprim

95634-82-5

batelapina

156862-51-0

belaperidone

52395-99-0

belarizina

92210-43-0

bemarinone

88133-11-3

bemitradina

59752-23-7

benderizina

22457-89-2

benfotiamina

299-88-7

bentiamina

17692-23-8

bentipimina

108210-73-7

bifeprofene

86662-54-6

binizolast

41510-23-0

biriperone

2667-89-2

bisbentiamina

132810-10-7

blonanserina

55837-17-7

brindoxima

56518-41-3

brodimoprima

56741-95-8

bropirimina

51481-62-0

bucainide

86304-28-1

buciclovir

82-95-1

buclizina

62052-97-5

bumepidile

80755-51-7

bunazosina

59184-78-0

buquinerano

76536-74-8

buquiterina

36505-84-7

buspirone

510-90-7

butalital sodico

87051-46-5

butanserina

68741-18-4

buterizina

80433-71-2

calcio levofolinato

61422-45-5

carmofur

125363-87-3

carsatrina

83881-51-0

cetirizina

15793-38-1

chinazosina

4774-24-7

chipazina

53131-74-1

ciapilomo

37751-39-6

ciclazindolo

82-92-8

ciclizina

113852-37-2

cidofovir

80109-27-9

ciladopa

54063-30-8

ciltoprazina

23887-41-4

cinepazet

23887-46-9

cinepazide

298-57-7

cinnarizina

60763-49-7

cinnarizina clofibrato

51493-19-7

cinprazolo

23887-47-0

cinpropazide

82117-51-9

cinuperone

85721-33-1

ciprofloxacina

33453-23-5

ciproquazone

298-55-5

clocinizina

4052-13-5

cloperidone

522-18-9

clorbenzoxamina

82-93-9

clorciclizina

25509-07-3

cloroqualone

5786-21-0

clozapina

112398-08-0

danofloxacina

72822-12-9

dapiprazolo

3733-63-9

declossizina

117827-81-3

delfaprazina

84408-37-7

desciclovir

24584-09-6

dexrazoxano

5355-16-8

diaveridina

86641-76-1

dibrospidio cloruro

90-89-1

dietilcarbamazina

98106-17-3

difloxacina

5522-39-4

difluanazina

7008-00-6

dimetolizina

58-32-2

dipiridamolo

36518-02-2

diproqualone

90808-12-1

divaplone

64019-03-0

doqualast

120770-34-5

draflazina

17692-31-8

dropropizina

80576-83-6

edatrexato

150756-35-7

efletirizina

110629-41-9

elbanizina

95520-81-3

elziverina

110690-43-2

emitefur

107361-33-1

enazadrem

68576-86-3

enciprazina

59989-18-3

eniluracil

74011-58-8

enoxacina

31729-24-5

enpiprazolo

93106-60-6

enrofloxacina

18694-40-1

epirizolo

73090-70-7

epiroprim

10402-90-1

eprazinone

32665-36-4

eprozinolo

98123-83-2

epsiprantel

64204-55-3

esaprazolo

141-94-6

esetidina

7432-25-9

etaqualone

17692-34-1

etodrossizina

52942-31-1

etoperidone

115-63-9

exociclio metilsolfato

104227-87-4

famciclovir

164150-99-6

fandofloxacina

7077-33-0

febuverina

54063-38-6

fenaperone

54063-39-7

fenetradil

3607-24-7

feniripolo

75184-94-0

fenprinast

79660-72-3

fleroxacina

167933-07-5

flibanserina

82190-92-9

flotrenizina

1480-19-9

fluanisone

54340-64-6

fluciprazina

2022-85-7

flucitosina

52468-60-7

flunarizina

51-21-8

fluorouracile

67121-76-0

fluperlapina

76716-60-4

fluprazina

40507-23-1

fluproquazone

37554-40-8

fluquazone

86696-88-0

frabuprofene

82410-32-0

ganciclovir

160738-57-8

gatifloxacina

83928-76-1

gepirone

119914-60-2

grepafloxacina

108674-88-0

idenast

68-88-2

idroxizina

119687-33-1

iganidipina

75689-93-9

imanixil

7008-18-6

iminofenimide

41340-39-0

impacarzina

150378-17-9

indinavir

141549-75-9

indisetrone

5984-97-4

iodotiouracile

69017-89-6

ipexidina

55477-19-5

iprozilamina

96478-43-2

irindalone

4214-72-6

isaxonina

74050-98-9

ketanserina

52196-22-2

ketotrexato

143257-98-1

lerisetron

132449-46-8

lesopitrone

130018-77-8

levocetirizina

99291-25-5

levodropropizina

3416-26-0

lidoflazina

119514-66-8

lifarizina

94192-59-3

lixazinone

127759-89-1

lobucavir

98207-12-6

lobuprofene

86627-50-1

lodinixil

98079-51-7

lomefloxacina

101477-55-8

lomerizina

106400-81-1

lometrexolo

104719-71-3

lorcinadol

108785-69-9

lorpiprazolo

72141-57-2

losulazina

80428-29-1

mafoprazina

120092-68-4

manidipina

140945-32-0

mapinastina

134208-17-6

mazapertina

569-65-3

meclozina

1243-33-0

mefeclorazina

87611-28-7

melchinast

20326-12-9

mepiprazolo

50-44-2

mercaptopurina

56-04-2

metiltiouracile

68902-57-8

metioprim

59-05-2

metotrexato

54188-38-4

metralindolo

81043-56-3

metrenperone

50335-55-2

mezilamina

24219-97-4

mianserina

24360-55-2

milipertina

38304-91-5

minoxidil

79467-23-5

mioflazina

61337-67-5

mirtazapina

108612-45-9

mizolastina

65329-79-5

mobenzoxamina

56693-13-1

mociprazina

13665-88-8

mopidamolo

23790-08-1

mossiprachina

75438-57-2

mossonidina

5061-22-3

nafiverina

57149-07-2

naftopidile

83366-66-9

nefazodone

109713-79-3

neldazosina

27367-90-4

niaprazina

130636-43-0

nifekalant

60662-19-3

nilprazolo

42471-28-3

nimustina

56739-21-0

nitraquazone

147149-76-6

nolatrexed

5626-36-8

nonapirimina

70458-96-7

norfloxacina

100587-52-8

norfloxacina succinil

76600-30-1

nosantina

21560-59-8

ochizile

96604-21-6

ocinaplone

152939-42-9

opanixil

315-72-0

opipramolo

60104-30-5

orazamide

113617-63-3

orbifloxacina

6981-18-6

ormetoprim

2465-59-0

ossipurinolo

36531-26-7

oxantel

60607-34-3

oxatomide

125-53-1

oxifenciclimina

153-87-7

oxipertina

70458-92-3

pefloxacina

2208-51-7

pelanserina

133432-71-0

peldesina

94386-65-9

pelrinone

137281-23-3

pemetrexed

69372-19-6

pemirolast

39809-25-1

penciclovir

35265-50-0

perachinsina

96164-19-1

peraclopone

67254-81-3

peradoxima

72444-62-3

perafensina

1977-11-3

perlapina

10001-13-5

pesantel

39640-15-8

piberalina

21560-58-7

pichizile

55837-13-3

piclopastina

5636-92-0

piclossidina

27315-91-9

pipebuzone

52212-02-9

pipecuronio bromuro

299-48-9

piperamide

12002-30-1

piperazina calcio edetato

54-91-1

pipobromano

2608-24-4

piposulfano

15534-05-1

pipratecolo

65950-99-4

pirchinozolo

75444-65-4

pirenperone

28797-61-7

pirenzepina

69479-26-1

pirepololo

58-14-0

pirimetamina

5221-49-8

pirimitato

65089-17-0

pirinixil

1897-89-8

piriqualone

14222-46-9

piritidio bromuro

72732-56-0

piritrexima

60762-57-4

pirlindolo

55149-05-8

pirolato

39186-49-7

pirolazamide

55268-74-1

praziquantel

67227-55-8

primidololo

111786-07-3

prinossodano

57132-53-3

proglumetacina

51-52-5

propiltiouracile

22760-18-5

proquazone

23476-83-7

prospidio cloruro

42061-52-9

pumitepa

70018-51-8

quazinone

4015-32-1

quazodina

97466-90-5

quinelorano

77197-48-9

quinezamide

95635-55-5

ranolazina

21416-87-5

razoxano

85673-87-6

revenast

133718-29-3

revizinone

8063-28-3

ribaminolo

79781-95-6

rilapina

28610-84-6

rimazolio metilsolfato

75859-04-0

rimcazolo

37750-83-7

rimoprogin

148504-51-2

ripisartano

108436-80-2

rociclovir

76696-97-4

rofelodina

1866-43-9

rolodina

3601-19-2

ropizina

115762-17-9

ruzadolano

62989-33-7

sapropterina

98105-99-8

sarafloxacina

87729-89-3

seganserina

115313-22-9

serazapina

131635-06-8

sifaprazina

154-82-5

simetride

130800-90-7

sipatrigina

98631-95-9

sobuzoxano

110871-86-8

sparfloxacina

3286-46-2

sulbutiamina

85418-85-5

sunagrel

148408-65-5

sunepitrone

118420-47-6

tagorizina

66093-35-4

talmetoprim

128229-52-7

tamolarizina

87760-53-0

tandospirone

88579-39-9

tasuldina

80680-06-4

tefludazina

108319-06-8

temafloxacina

86181-42-2

temelastina

56693-15-3

terciprazina

14728-33-7

terossalene

53808-87-0

tetroxoprim

78299-53-3

tiacrilast

5581-52-2

tiamiprina

154-42-7

tioguanina

71-73-8

tiopental sodico

52618-67-4

tioperidone

110101-66-1

tirilazad

5334-23-6

tisopurina

41964-07-2

tolimidone

70312-00-4

tolnapersina

20326-13-0

tolpiprazolo

91-85-0

tonzilamina

553-08-2

tonzonio bromuro

54063-58-0

toprilidina

15421-84-8

trapidil

26070-23-5

trazitilina

19794-93-5

trazodone

79855-88-2

trechinsina

123205-52-7

trelnarizina

82190-93-0

trenizina

396-01-0

triamterene

5714-82-9

triclofenolo piperazina

35795-16-5

trimazosina

5011-34-7

trimetazidina

738-70-5

trimetoprim

52128-35-5

trimetrexato

107736-98-1

umespirone

66-75-1

uramustina

34661-75-1

urapidil

124832-26-4

valaciclovir

175865-60-8

valganciclovir

81523-49-1

vaneprim

67469-69-6

vanosserina

116308-55-5

vatanidipina

79644-90-9

vebufloxacina

66172-75-6

verofillina

26242-33-1

vintiamolo

137234-62-9

voriconazolo

151319-34-5

zaleplone

114298-18-9

zalospirone

37762-06-4

zaprinast

112733-06-9

zenarestat

78208-13-6

zolenzepina

4004-94-8

zolertina

2933 69 20

100-97-0

metenamina

2933 69 80

27469-53-0

almitrina

645-05-6

altretamina

537-17-7

amanozina

63119-27-7

anitrazafene

15585-71-4

brometenamina

609-78-9

cicloguanile embonato

66215-27-8

ciromazina

101831-36-1

clazurile

3378-93-6

clociguanile

500-42-5

clorazanil

101831-37-2

diclazurile

92257-40-4

dizatrifone

57381-26-7

irsogladina

84057-84-1

lamotrigina

103337-74-2

letrazurile

13957-36-3

meladrazina

128470-15-5

melarsomina

68289-14-5

metrazifone

5580-22-3

oxonazina

98410-36-7

palatrigina

87-90-1

simclosene

15599-44-7

spirazina

108258-89-5

sulazurile

35319-70-1

tiazurile

69004-03-1

toltrazuril

51-18-3

tretamina

2244-21-5

troclosene potassico

2933 72 00

22316-47-8

clobazam

125-64-4

metiprilone

2933 79 00

21766-53-0

acido iolidonico

98-79-3

acido pidolico

100510-33-6

adibendano

88124-26-9

adosopina

122852-42-0

alosetron

22136-26-1

amedalina

134-37-2

amfenidone

60719-84-8

amrinone

72432-10-1

aniracetam

129722-12-9

aripiprazolo

86541-75-5

benazepril

86541-78-8

benazeprilato

65008-93-7

bometololo

104051-20-9

brefonalolo

51781-06-7

carteololo

113957-09-8

cebaracetam

17650-98-5

ceruletide

101193-40-2

chinotolast

29342-05-0

ciclopirox

109859-78-1

cilobradina

68550-75-4

cilostamide

73963-72-1

cilostazolo

54063-34-2

cofisatina

120551-59-9

crilvastatina

67199-66-0

danichidone

84629-61-8

darenzepina

53086-13-8

dexindoprofene

41729-52-6

dezaguanina

126100-97-8

dimiracetam

84901-45-1

doliracetam

67793-71-9

drachinololo

59776-90-8

dupracetam

69-25-0

eledoisina

156001-18-2

embusartano

88124-27-0

etazepina

467-90-3

etipicone

33996-58-6

etiracetam

21590-92-1

etomidolina

129300-27-2

fabesetron

77862-92-1

falipamil

17692-37-4

fantridone

110958-19-5

fasoracetam

1980-49-0

felipirina

2261-94-1

flucarbrile

148396-36-5

fradafibano

74436-00-3

geclosporina

134143-28-5

glaspimod

67542-41-0

imuracetam

63610-08-2

indobufene

100643-96-7

indolidano

31842-01-0

indoprofene

155974-00-8

ivabradina

59227-89-3

laurocapram

149503-79-7

lefradafibano

102767-28-2

levetiracetam

97878-35-8

libenzapril

73725-85-6

lidanserina

105431-72-9

linopirdina

143943-73-1

lirequinil

128486-54-4

lurosetron

88296-61-1

medorinone

1910-68-5

metisazone

78415-72-2

milrinone

102791-47-9

nanterinone

116041-13-5

nebracetam

77191-36-7

nefiracetam

128326-80-7

nicoracetam

50516-43-3

nofecainide

63958-90-7

nonatimulina

106730-54-5

olprinone

21590-91-0

omidolina

163250-90-6

orbofibano

135548-15-1

oxeclosporina

125-13-3

oxifenisatina

62613-82-5

oxiracetam

133737-32-3

pagoclone

135729-56-5

palonosetron

138506-45-3

pidobenzone

114485-92-6

pidolacetamolo

7491-74-9

piracetam

82209-39-0

piraxelato

53179-13-8

pirfenidone

77-04-3

piritildione

108310-20-9

pirodomast

68497-62-1

pramiracetam

125-33-7

primidone

72332-33-3

procaterolo

78466-98-5

razobazam

111911-87-6

rebamipide

84088-42-6

rochinimex

61413-54-5

rolipram

18356-28-0

rolziracetam

91374-21-9

ropinirolo

102669-89-6

saterinone

81377-02-8

seglitide

103997-59-7

selprazina

54935-03-4

sulisatina

145733-36-4

tasosartano

35115-60-7

teprotide

85136-71-6

tilisololo

143343-83-3

toborinone

22365-40-8

triflubazam

26070-78-0

ubisindina

81840-15-5

vesnarinone

85175-67-3

zatebradina

78466-70-3

zomebazam

43200-80-2

zopiclone

2933 91 10

58-25-3

clordiazepossido

2933 91 90

23092-17-3

alazepam

28981-97-7

alprazolam

36104-80-0

camazepam

1622-61-3

clonazepam

2894-67-9

delorazepam

439-14-5

diazepam

29975-16-4

estazolam

29177-84-2

etile loflazepato

3900-31-0

fludiazepam

1622-62-4

flunitrazepam

17617-23-1

flurazepam

846-49-1

lorazepam

848-75-9

lormetazepam

22232-71-9

mazindolo

2898-12-6

medazepam

59467-70-8

midazolam

2011-67-8

nimetazepam

146-22-5

nitrazepam

1088-11-5

nordazepam

604-75-1

oxazepam

52463-83-9

pinazepam

3563-49-3

pirovalerone

2955-38-6

prazepam

846-50-4

temazepam

10379-14-3

tetrazepam

28911-01-5

triazolam

2933 99 20

82-88-2

fenindamina

2933 99 30

60575-32-8

amezepima

53716-46-4

anilopam

58581-89-8

azelastina

58503-82-5

azipramina

15351-05-0

buzepide metioduro

298-46-4

carbamazepina

66834-24-0

cianopramina

33545-56-1

ciclopramina

303-54-8

depramina

1232-85-5

elantrina

6196-08-3

elanzepina

47206-15-5

enprazepina

80012-43-7

epinastina

72522-13-5

eptazocina

96645-87-3

erizepina

77-15-6

etoeptazina

67227-56-9

fenoldopam

135381-77-0

flezelastina

6829-98-7

imipraminossido

796-29-2

ketimipramina

23047-25-8

lofepramina

54340-58-8

meptazinolo

21730-16-5

metapramina

469-78-3

meteptazina

509-84-2

metetoeptazina

27432-00-4

mezepina

69624-60-8

nelezaprina

28721-07-5

oscarbazepina

83471-41-4

pincainide

73-07-4

prazepina

3426-08-2

prozapina

64294-95-7

setastina

83275-56-3

tiracizina

56030-50-3

trepipam

739-71-9

trimipramina

68318-20-7

verilopam

117827-79-9

zilpaterolo

2933 99 40

37115-32-5

adinazolam

37669-57-1

arfendazam

26304-61-0

azepindolo

84379-13-5

bretazenil

59009-93-7

carburazepam

88768-40-5

cilazapril

90139-06-3

cilazaprilato

75696-02-5

cinolazepam

15687-07-7

ciprazepam

10171-69-4

clazolam

59467-77-5

climazolam

1159-93-9

clobenzepam

57109-90-7

clorazepato dipotassico

75991-50-3

dazepinil

963-39-3

demossepam

103420-77-5

devazepide

4498-32-2

dibenzepina

40762-15-0

doxefazepam

52042-01-0

elfazepam

87233-61-2

emedastina

65400-85-3

etile carfluzepato

23980-14-5

etile dirazepato

34482-99-0

fletazepam

78755-81-4

flumazenil

52391-89-6

flutemazepam

25967-29-7

flutoprazepam

35322-07-7

fosazepam

82230-53-3

girisopam

57916-70-8

iclazepam

87646-83-1

lodazecar

29176-29-2

lofendazam

42863-81-0

lopirazepam

58662-84-3

meclonazepam

28781-64-8

menitrazepam

65517-27-3

metaclazepam

29442-58-8

motrazepam

102771-12-0

nerisopam

129618-40-2

nevirapina

5571-84-6

nitrazepato potassico

10379-11-0

nortetrazepam

848-53-3

omoclorciclicina

35142-68-8

omopipramolo

55299-10-0

pivossazepam

150408-73-4

pranazepide

57435-86-6

premazepam

52829-30-8

proflazepam

10321-12-7

propizepina

36735-22-5

quazepam

26308-28-1

ripazepam

78771-13-8

sarmazenil

98374-54-0

siltenzepina

2898-13-7

sulazepam

83166-17-0

tampramina

141374-81-4

tarazepide

54663-47-7

tibezonio ioduro

137332-54-8

tivirapina

22345-47-7

tofisopam

86273-92-9

tolufazepam

51037-88-8

tuclazepam

28546-58-9

uldazepam

64098-32-4

zapizolam

31352-82-6

zolazepam

2933 99 90

111841-85-1

abecarnile

137882-98-5

abitesartano

53164-05-9

acemetacina

3551-18-6

acetriptina

15180-02-6

acido amfonelico

487-79-6

acido kainico

127657-42-5

acido minodronico

389-08-2

acido nalidixico

51037-30-0

acipimox

114607-46-4

acitazanolast

79152-85-5

acodazolo

47487-22-9

acridorex

7527-91-5

acrisorcina

78459-19-5

adimololo

86696-87-9

aganodina

74258-86-9

alacepril

157182-32-6

alatrofloxacina

54965-21-8

albendazolo

54029-12-8

albendazolo ossido

59338-93-1

alizapride

119610-26-3

aloracetam

82626-01-5

alpidem

93479-96-0

alteconazolo

30578-37-1

amezinio metilsolfato

23271-63-8

amicibone

2609-46-3

amiloride

31386-24-0

amindocato

90-45-9

aminoacridina

69635-63-8

amipizone

71675-85-9

amisulpride

24622-72-8

amixetrina

16870-37-4

amogastrina

5214-29-9

ampizina

87344-06-7

amtolmetina guacile

120511-73-1

anastrozolo

132640-22-3

andolast

66635-85-6

anirolac

19281-29-9

aptocaina

153205-46-0

asimadolina

77400-65-8

asocainolo

123018-47-3

atiprimod

134523-00-5

atorvastatina

76530-44-4

azamulina

13539-59-8

azapropazone

64118-86-1

azimexone

1830-32-6

azintamide

135779-82-7

bamachimast

87034-87-5

bamaluzolo

35135-01-4

benafentrina

16506-27-7

bendamustina

20187-55-7

bendazac

621-72-7

bendazolo

363-13-3

benepazone

61864-30-0

benolizima

63-12-7

benzchinamide

642-72-8

benzidamina

1050-48-2

benzilonio bromuro

1980-45-6

benzodepa

13696-15-6

benzopirronio bromuro

39544-74-6

benzotript

64706-54-3

bepridile

71195-57-8

bicifadina

54063-27-3

biclofibrato

130641-38-2

bindarit

60662-16-0

binedalina

32195-33-8

bisbendazolo

128270-60-0

bivalirudina

129655-21-6

bizelesina

62658-63-3

bopindololo

10355-14-3

bossidina

4774-53-2

botiacrina

89622-90-2

brinazarone

71119-11-4

bucindololo

316-15-4

bucricaina

36798-79-5

budralazina

55837-25-7

buflomedil

54867-56-0

bufrolina

30103-44-7

bumecaina

3896-11-5

bumetrizolo

36121-13-8

burodilina

51152-91-1

butaclamolo

968-63-8

butinolina

62228-20-0

butoprozina

64241-34-5

cadralazina

132722-73-7

calteridolo

54063-28-4

camiverina

139481-59-7

candesartano

54278-85-2

candocuronio ioduro

62571-86-2

captopril

57775-29-8

carazololo

6804-07-5

carbadox

69-81-8

carbazocromo

51460-26-5

carbazocromo solfonato sodico

24279-91-2

carboquone

38081-67-3

carmantadina

23465-76-1

caroverina

39731-05-0

carpindololo

53716-49-7

carprofene

34966-41-1

cartazolato

72956-09-3

carvedilolo

121104-96-9

celgosivir

159776-69-9

cemadotina

111223-26-8

ceronapril

7007-92-3

cetoesazina

15301-89-0

chillifolina

87056-78-8

chinagolide

130-81-4

chindonio bromuro

2423-66-7

chindossina

85760-74-3

chinpirolo

65884-46-0

ciadox

32211-97-5

ciclindolo

31431-43-3

ciclobendazolo

15599-22-1

ciclopirronio bromuro

20168-99-4

cinmetacina

2056-56-6

cinnopentazone

64557-97-7

cinochidox

28598-08-5

cinoctramide

35452-73-4

ciprafamide

15686-51-8

clemastina

442-52-4

clemizolo

27050-41-5

clenpirina

5220-68-8

clochinozina

4755-59-3

clodazon

2030-63-9

clofazimina

5310-55-4

clomacrano

25803-14-9

clometacina

303-49-1

clomipramina

3861-76-5

clonitazene

42779-82-8

clopirac

69-27-2

clorisondamina cloruro

3689-76-7

clormidazolo

47135-88-6

closiramina

28069-65-0

cuprimixina

22136-27-2

daledalina

71680-63-2

dametralast

153438-49-4

dapitant

75522-73-5

dazidamina

76002-75-0

dazochinast

34024-41-4

deboxamet

16401-80-2

delmetacina

140661-97-8

deltibant

42438-73-3

denpidazone

52340-25-7

desclamolo

51987-65-6

desglugastrina

60719-87-1

desimafene

50-47-5

desipramina

91077-32-6

dezinamide

57998-68-2

diaziquone

17411-19-7

dicarbina

21626-89-1

diftalone

484-23-1

diidralazina

35898-87-4

dilazep

4757-55-5

dimetacrina

51047-24-6

dimetipirio bromuro

115956-12-2

dolasetron

95355-10-5

domipizone

79700-61-1

dopropidile

90104-48-6

doreptide

76953-65-6

dramedilolo

27314-77-8

drazidox

63667-16-3

dribendazolo

2440-22-4

drometrizolo

25771-23-7

duometacina

162301-05-5

ecenofloxacina

105806-65-3

efegatrano

70977-46-7

eflumast

143322-58-1

eletriptano

62568-57-4

emideltide

75847-73-3

enalapril

76420-72-9

enalaprilato

39715-02-1

endralazina

80883-55-2

enviradene

66304-03-8

epicainide

83200-08-2

eprossindina

101246-68-8

eptastigmina

79286-77-4

esafloxacina

5980-31-4

esedina

3734-12-1

esopirronio bromuro

68788-56-7

etacepride

442-16-0

etacridina

51022-77-6

etazolato

84226-12-0

eticlopride

3478-15-7

etipirio ioduro

911-65-9

etonitazene

54063-37-5

etoprindolo

2235-90-7

etriptamina

102676-47-1

fadrozolo

108894-41-3

famiraprinio cloruro

84-12-8

fanchinone

114432-13-2

fantofarone

49564-56-9

fazadinio bromuro

5467-78-7

fenamolo

15301-68-5

fenarmano

43210-67-9

fenbendazolo

53597-27-6

fendosal

54063-41-1

fepromide

54063-46-6

fexicaina

53966-34-0

flossacrina

31430-15-6

flubendazolo

40594-09-0

flucindolo

86386-73-4

fluconazolo

42835-25-6

flumequina

70801-02-4

flutrolina

93957-54-1

fluvastatina

76263-13-3

fluzinamide

114517-02-1

foschidone

98048-97-6

fosinopril

95399-71-6

fosinoprilat

79700-63-3

fronepidile

158747-02-5

frovatriptano

153436-22-7

gavestinel

109623-97-4

gedocarnile

596-51-0

glicopirronio bromuro

52443-21-7

glucametacina

120081-14-3

goralatide

59252-59-4

guanazodina

55-65-2

guanetidina

91618-36-9

ibafloxacina

50847-11-5

ibudilast

116057-75-1

idossifene

3614-47-9

idracarbazina

86-54-4

idralazina

7008-14-2

idrossindasato

7008-15-3

idrossindasolo

142880-36-2

ilomastat

60719-86-0

imafene

59643-91-3

imessone

99011-02-6

imichimod

50-49-7

imipramina

88578-07-8

imossiterolo

99323-21-4

inaperisone

31386-25-1

indocato

80876-01-3

indolapril

53-86-1

indometacina

69907-17-1

indopanololo

73758-06-2

indorenato

5034-76-4

indossolo

436-40-8

inproquone

125974-72-3

intoplicina

15992-13-9

intrazolo

62732-44-9

ipidacrina

7248-21-7

iprazocromo

5560-72-5

iprindolo

64779-98-2

irolapride

55902-02-8

isamfazone

116861-00-8

isamoltano

86315-52-8

isomazolo

34301-55-8

isometamidio cloruro

56463-68-4

isoprazone

493-80-1

istapirrodina

74103-06-3

ketorolac

157476-77-2

lagatide

116287-14-0

lanperisone

5633-16-9

leiopirrolo

104340-86-5

leminoprazolo

112809-51-5

letrozolo

71048-87-8

levonantradol

141505-33-1

levosimendano

153504-81-5

licostinel

105102-20-3

liroldina

76547-98-3

lisinopril

6306-71-4

lobendazolo

50264-69-2

lonidamina

117857-45-1

loreclezolo

69175-77-5

losindolo

88303-60-0

losoxantrone

66535-86-2

lotrifene

52304-85-5

lotucaina

90509-02-7

luxabendazolo

31431-39-7

mebendazolo

524-81-2

mebidrolina

15574-49-9

mecarbinato

16915-79-0

mechidox

300-22-1

medazomide

159776-70-2

melagatrano

26921-72-2

melizamo

83-89-6

mepacrina

23694-81-7

mepindololo

54063-49-9

metamfazone

15687-33-9

metindizato

1661-29-6

meturedepa

116644-53-2

mibefradil

496-38-8

midamalina

3277-59-6

mimbano

136122-46-8

mipitrobano

55843-86-2

miroprofene

145375-43-5

mitiglinide

91753-07-0

mitochidone

85622-95-3

mitozolomide

122332-18-7

mivobulina

27737-38-8

mixidina

4757-49-7

monometacrina

85856-54-8

moveltipril

1845-11-0

nafossidina

65511-41-3

nantradol

70696-66-1

napirimus

73865-18-6

nardeterolo

55248-23-2

nebidrazina

103844-77-5

necopidem

93664-94-9

nemonapride

156601-79-5

nepaprazolo

86140-10-5

neraminolo

130610-93-4

niravolina

4533-39-5

nitracrina

10448-84-7

nitromifene

40759-33-9

nolinio bromuro

15997-76-9

nonaperone

114856-44-9

oberadilolo

59767-12-3

octastina

3147-75-9

octrizolo

23696-28-8

olachindox

1239-45-8

omidio bromuro

108391-88-4

orbutopril

17259-75-5

osdralazina

53716-50-0

osfendazolo

561-43-3

ossipirronio bromuro

33996-33-7

oxaceprolo

56611-65-5

oxagrelato

27035-30-9

oxametacina

99258-56-7

oxamisolo

35578-20-2

oxarbazolo

20559-55-1

oxibendazolo

64057-48-3

oxifungina

4350-09-8

oxitriptano

14255-87-9

parbendazolo

61484-38-6

pareptide

103238-56-8

parodilolo

65222-35-7

pazelliptina

5534-95-2

pentagastrina

54-95-5

pentetrazolo

62087-72-3

pentigetide

52-62-0

pentolonio tartrato

82924-03-6

pentopril

82834-16-0

perindopril

95153-31-4

perindoprilato

78541-97-6

pichindone

62510-56-9

picilorex

64000-73-3

pildralazina

88069-67-4

pilsicainide

74150-27-9

pimobendano

54824-20-3

pinafide

13523-86-9

pindololo

98-96-4

pirazinamide

85691-74-3

pirmagrel

16378-21-5

piroeptina

7009-69-0

pirofendano

62625-18-7

pirogliride

7009-68-9

piroxamina

91441-23-5

piroxantrone

31793-07-4

pirprofene

17243-65-1

pirralconio bromuro

2210-77-7

pirrocaina

15686-97-2

pirrolifene

545-80-2

poldina metilsolfato

144702-17-0

pomisartano

72702-95-5

ponalrestat

17716-89-1

pranosal

5370-41-2

pridefina

4630-95-9

prifinio bromuro

77639-66-8

prinomide

59010-44-5

prizidilolo

77-37-2

prociclidina

23249-97-0

procodazolo

3734-17-6

prodilidina

77-14-5

proeptazina

428-37-5

profadol

92-62-6

proflavina

147-85-3

prolina

493-92-5

prolintano

158364-59-1

pumaprazolo

84225-95-6

raclopride

87333-19-5

ramipril

87269-97-4

ramiprilato

132036-88-5

ramosetron

80125-14-0

remossipride

83395-21-5

ridazololo

99593-25-6

rilmazafone

79282-39-6

rilozarone

53808-86-9

ritropirronio bromuro

144034-80-0

rizatriptano

38821-80-6

rodocaina

10078-46-3

roletamide

66608-04-6

rolgamidina

2201-39-0

roliciclidina

2829-19-8

roliciprina

53862-80-9

roxolonio metilsolfato

106308-44-5

rufinamide

103844-86-6

saripidem

57645-05-3

sermetacina

57262-94-9

setiptilina

99591-83-0

siguazodano

131741-08-7

simendano

25126-32-3

sincalide

30033-10-4

stercuronio ioduro

39862-58-3

strinolina

73384-60-8

sulmazolo

53583-79-2

sultopride

98116-53-1

sulukast

110623-33-1

suritozolo

104675-35-6

suronacrina

34061-33-1

taclamina

321-64-2

tacrina

16188-61-7

talastina

115308-98-0

talimustina

17243-68-4

talossimina

169312-27-0

talviralina

94948-59-1

tasonermina

87936-75-2

tazadolene

82989-25-1

tazanolast

144701-48-4

telmisartano

91441-48-4

teloxantrone

34499-96-2

temodox

85622-93-1

temozolomide

58-46-8

tetrabenazina

95104-27-1

tetrazolast

17289-49-5

tetridamina

107489-37-2

timoctonano

52-24-4

tiotepa

27314-97-2

tirapazamina

14679-73-3

todralazina

40173-75-9

tofetridina

6187-50-4

tolchinzolo

26171-23-3

tolmetina

50454-68-7

tolnidamina

88107-10-2

tomelukast

76145-76-1

tomoxiprolo

108138-46-1

tosufloxacina

41094-88-6

tracazolato

87679-37-6

trandolapril

87679-71-8

trandolaprilato

104485-01-0

trapencaina

97110-59-3

trazio esilato

1018-34-4

trepirio ioduro

55242-77-8

triafungina

6503-95-3

triampizina

68-76-8

triaziquone

96258-13-8

tribendilolo

3818-88-0

triciclamolo cloruro

68786-66-3

triclabendazolo

7009-76-9

triclazato

63619-84-1

trioxifene

35710-57-7

trizoxima

14368-24-2

trocimina

3612-98-4

trossipirrolio tosilato

97546-74-2

trossolamide

147059-72-1

trovafloxacina

302-49-8

uredepa

137862-53-4

valsartano

112964-98-4

velnacrina

21363-18-8

viminolo

70704-03-9

vinconato

106498-99-1

vintoperolo

129731-10-8

vorozolo

50528-97-7

xilobam

50264-78-3

xinidamina

101975-10-4

zardaverina

62851-43-8

zidometacina

86111-26-4

zindossifene

81872-10-8

zofenopril

75176-37-3

zofenoprilato

1222-57-7

zolimidina

82626-48-0

zolpidem

33369-31-2

zomepirac

2934 10 00

17969-20-9

acido fenclozico

30709-69-4

acido tizoprolico

105292-70-4

alonacic

82114-19-0

amflutizolo

490-55-1

amifenazolo

140-40-9

aminitrozolo

96-50-4

aminotiazolo

25422-75-7

antazonite

68377-92-4

arotinololo

153242-02-5

aseripide

104777-03-9

asobamast

13471-78-8

beclotiamina

61990-92-9

benpenolisina

21817-73-2

bidimazio ioduro

17969-45-8

brofezile

26097-80-3

cambendazolo

149079-51-6

cartasteina

74772-77-3

ciglitazone

128312-51-6

cinalukast

533-45-9

clometiazolo

6469-36-9

cloprotiazolo

141200-24-0

darglitazone

51287-57-1

denotivir

77519-25-6

desetozolina

109229-58-5

englitazone

74604-76-5

enoxamast

82159-09-9

epalrestat

73-09-6

etozolina

76824-35-6

famotidina

79069-94-6

fanetizolo

18046-21-4

fentiazac

15387-18-5

fezatione

500-08-3

forminitrazolo

136468-36-5

foropafant

103181-72-2

guaisteina

138511-81-6

icodulina

70529-35-0

itazigrel

53943-88-7

letosteina

27826-45-5

libecillide

136381-85-6

lintitript

71119-10-3

lotifazolo

71125-38-7

melossicam

119637-67-1

moguisteina

84233-61-4

nesosteina

54657-96-4

nifuralide

3570-75-0

nifurtiazolo

61-57-4

niridazolo

55981-09-4

nitazoxanide

962-02-7

nitrodano

76963-41-2

nizatidina

56784-39-5

ozolinone

101001-34-7

pamicogrel

29952-13-4

peratizolo

121808-62-6

pidotimod

111025-46-8

pioglitazone

17243-64-0

piprozolina

13409-53-5

podilfene

24840-59-3

pretamazio ioduro

93738-40-0

ralitolina

80830-42-8

rentiapril

155213-67-5

ritonavir

122320-73-4

rosiglitazone

136433-51-7

tazofelone

39832-48-9

tazololo

54147-28-3

tebatizolo

122946-43-4

telmesteina

3810-35-3

tenonitrozolo

148-79-8

tiabendazolo

60084-10-8

tiazofurina

473-30-3

tiazosolfone

30097-06-4

tidiacico

71079-19-1

timegadina

100417-09-2

timirdina

64179-54-0

timofibrato

444-27-9

timonacic

74531-88-7

tiossamast

69014-14-8

tiotidina

105523-37-3

tiprotimod

97322-87-7

troglitazone

91257-14-6

tuvatidina

85604-00-8

zaltidina

138742-43-5

zankirene

553-13-9

zolamina

56355-17-0

zoliprofene

2934 20 80

15599-36-7

aletazolo

95-27-2

dimazolo

514-73-8

ditiazanina ioduro

70590-58-8

etrabamina

100035-75-4

evandamina

75889-62-2

fostedil

26130-02-9

frentizolo

95847-70-4

ipsapirone

144665-07-6

lubeluzolo

77528-67-7

manozodil

150915-41-6

perospirone

104632-26-0

pramipexolo

95847-87-3

revospirone

1744-22-5

riluzolo

104153-38-0

sabeluzolo

49785-74-2

supidimide

79071-15-1

tazasubrato

85702-89-2

tazeprofene

32527-55-2

tiaramide

61570-90-9

tioxidazolo

146939-27-7

ziprasidone

110703-94-1

zopolrestat

2934 30 10

1420-55-9

tietilperazina

50-52-2

tioridazina

2934 30 90

61-00-7

acepromazina

13461-01-3

aceprometazina

2751-68-0

acetofenazina

13993-65-2

acido metiazinico

13799-03-6

acido protizinico

84-96-8

alimemazina

58-37-7

aminopromazina

135003-30-4

apadolina

49864-70-2

azaclorzina

54063-26-2

azaftozina

653-03-2

butaperazina

2622-30-2

carfenazina

3546-03-0

ciamemazina

17692-26-1

ciclofenazina

800-22-6

cloracizina

84-01-5

clorproetazina

50-53-3

clorpromazina

518-61-6

dacemazina

60-91-3

dietazina

15302-12-2

dimelazina

477-93-0

dimetoxanato

62030-88-0

duoperone

523-54-6

etimemazina

522-24-7

fenetazina

92-84-2

fenotiazina

37561-27-6

fenoverina

30223-48-4

fluacizina

69-23-8

flufenazina

47682-41-7

flupimazina

7220-56-6

flutiazina

33414-30-1

ftormetazina

33414-36-7

ftorpropazina

28532-90-3

furomazina

7224-08-0

imiclopazina

60-99-1

levomepromazina

1759-09-7

levometiomeprazina

101396-42-3

mequitamio ioduro

29216-28-2

mequitazina

5588-33-0

mesoridazina

1982-37-2

metdilazina

61-73-4

metiltioninio cloruro

7009-43-0

metiomeprazina

388-51-2

metofenazato

14008-44-7

metopimazina

61-01-8

metopromazina

31883-05-3

moracizina

3833-99-6

omofenazina

16498-21-8

ossaflumazina

14759-04-7

oxiridazina

3689-50-7

oxomemazina

84-08-2

paratiazina

60-89-9

pecazina

58-39-9

perfenazina

2622-26-6

periciazina

13093-88-4

perimetazina

84-04-8

pipamazina

3819-00-9

piperacetazina

58-38-8

proclorperazina

522-00-9

profenamina

58-40-2

promazina

60-87-7

prometazina

362-29-8

propiomazina

145-54-0

propiromazina bromuro

14759-06-9

solforidazina

23492-69-5

sopitazina

24527-27-3

spiclomazina

58-34-4

tiazinamio metilsolfato

84-06-0

tiopropazato

2622-37-9

trifluomeprazina

117-89-5

trifluoperazina

146-54-3

triflupromazina

2934 91 00

59128-97-1

alossazolam

2207-50-3

aminorex

57801-81-7

brotizolam

33671-46-4

clotiazepam

24166-13-0

cloxazolam

357-56-2

destromoramide

634-03-7

fendimetrazina

134-49-6

fenmetrazina

27223-35-4

ketazolam

34262-84-5

mesocarbo

24143-17-7

oxazolam

2152-34-3

pemolina

56030-54-7

sufentanil

2934 99 10

113-59-7

clorprotixene

86-12-4

tenalidina

2934 99 20

67-45-8

furazolidone

2934 99 90

2627-69-2

acadesina

10072-48-7

acefurtiamina

33665-90-6

acesulfame

1219-77-8

acido bensuldazico

58001-44-8

acido clavulanico

13445-12-0

acido iobutoico

51934-76-0

acido iomorinico

14698-29-4

acido oxolinico

36505-82-5

acido prodolico

135459-90-4

acido ranelico

33005-95-7

acido tiaprofenico

40180-04-9

acido tienilico

42228-92-2

acivicina

39633-62-0

aclantato

748-44-7

acossatrina

17176-17-9

ademetionina

61-19-8

adenosina fosfato

110314-48-2

adozelesina

151356-08-0

afovirsene

81403-80-7

alfuzosina

526-35-2

allometadione

84145-89-1

almoxatone

138298-79-0

alnespirone

152317-89-0

alniditano

25526-93-6

alovudina

121029-11-6

altoqualina

111393-84-1

amitivir

68302-57-8

amlexanoxo

122384-88-7

amlintide

22661-76-3

amoproxano

78613-35-1

amorolfina

14028-44-5

amoxapina

99464-64-9

ampiroxicam

95896-08-5

anaritide

77658-97-0

anaxirone

31698-14-3

ancitabina

15301-45-8

antafenite

5029-05-0

antienite

105219-56-5

apafant

92569-65-8

aprikalim

9004-04-0

aprotinina

19885-51-9

aranotina

119-96-0

arstinolo

23964-58-1

articaina

153420-96-3

atibeprone

108912-17-0

atliprofene

90779-69-4

atosibano

154355-76-7

atreleutone

85076-06-8

axamozide

320-67-2

azacitidina

60207-31-0

azaconazolo

143393-27-5

azalanstat

72822-56-1

azaloxano

37855-92-8

azanator

2169-64-4

azaribina

123040-69-7

azasetron

34959-30-3

azaspirio cloruro

125-45-1

azatepa

36067-73-9

azepexolo

149908-53-2

azimilide

64748-79-4

azumolene

99156-66-8

barmastina

79784-22-8

barucainide

130370-60-4

batimastat

105685-11-8

batoprazina

94011-82-2

bazinaprina

15351-04-9

becantone

130782-54-6

beciparcile

112893-26-2

becliconazolo

100927-14-8

befiperide

134564-82-2

befloxatone

41717-30-0

befuralina

135928-30-2

belossepina

112018-01-6

bemoradano

16759-59-4

benossafos

51234-28-7

benoxaprofene

29462-18-8

bentazepam

114776-28-2

bepafant

86434-57-3

beperidio ioduro

10189-94-3

bepiastina

105567-83-7

berefrina

150490-85-0

berupipam

153507-46-1

bibapcitide

117545-11-6

bimakalim

102908-59-8

binospirone

17692-24-9

bisossatina

69304-47-8

brivudina

72481-99-3

brocrinato

63638-91-5

brofaromina

21440-97-1

brofossina

5579-85-1

bromclorenone

76596-57-1

brossaterolo

59-14-3

broxuridina

362-74-3

bucladesina

22131-35-7

butalamina

54400-59-8

butamisolo

127214-23-7

camiglibosio

154361-50-9

capecitabina

66203-00-7

carocainide

18464-39-6

carossazone

89213-87-6

carperitide

68020-77-9

carprazidile

2037-95-8

carsalam

119813-10-4

carzelesina

14176-10-4

cetiedil

107233-08-9

cevimelina

111974-69-7

chetiapina

54340-59-9

chincarbato

62265-68-3

chinfamide

55694-98-9

ciclafrina

14461-91-7

ciclazodone

15301-52-7

ciclesanone

89943-82-8

cicletanina

50-18-0

ciclofosfamide

66564-16-7

ciclosidomina

58765-21-2

ciclotizolam

633-90-9

cifostodina

73815-11-9

cimoxatone

62380-23-8

cinecromene

69118-25-8

cinepaxadil

477-80-5

cinnofuradione

88053-05-8

cinossopazide

28657-80-9

cinoxacina

143631-62-3

ciprokirene

104456-79-3

cisconazolo

147-94-4

citarabina

65509-66-2

citatepina

21512-15-2

citenazone

987-78-0

citicolina

1195-16-0

citiolone

4291-63-8

cladribina

16562-98-4

clantifene

96125-53-0

clentiazem

163252-36-6

clevudina

33588-20-4

clidafidina

51022-75-4

cliprofene

14796-28-2

clodanolene

71923-34-7

clodoxopone

3876-10-6

clominorex

982-24-1

clopentixolo

113665-84-2

clopidogrel

60085-78-1

clopipazano

494-14-4

clordimorina

80-77-3

clormezanone

148-65-2

cloropirilene

13448-22-1

clorotepina

132-89-8

clortenoxazina

95-25-0

clorzoxazone

15311-77-0

clossipendile

2058-52-8

clotiapina

1856-34-4

clotioxone

4177-58-6

clotixamide

94470-67-4

cromakalima

53736-51-9

cromitrile

113759-50-5

cronidipina

37681-00-8

cumazolina

118976-38-8

dabelotina

125372-33-0

dacopafant

112362-50-2

dalfopristina

1469-07-4

damotepina

7261-97-4

dantrolene

133099-04-4

darifenacina

72803-02-2

darodipina

137500-42-6

darsidomina

61477-97-2

dazolicina

2353-33-5

decitabina

79874-76-3

delmopinolo

106972-33-2

denipride

1767-88-0

desmetilmoramide

4741-41-7

desossadrolo

114030-44-3

despemedolac

14769-74-5

dexamisolo

143249-88-1

dexefaroxano

364-98-7

diazossido

5571-97-1

diclormezanone

69655-05-6

didanosina

702-54-5

dietadione

86-14-6

dietiltiambutene

5617-26-5

difencloxazina

42399-41-7

diltiazem

695-53-4

dimetadione

524-84-5

dimetiltiambutene

6495-46-1

diossadrolo

467-86-7

diossafetile butirrato

52042-24-7

diproxadol

87495-31-6

disossarile

18471-20-0

ditazolo

106707-51-1

dobupride

59831-63-9

doconazolo

99248-32-5

donetidina

62904-71-6

dospicomina

113-53-1

dosulepina

84625-59-2

dotarizina

26058-50-4

dotefonio bromuro

309-29-5

doxapram

74191-85-8

doxazosin

3094-09-5

doxifluridina

35067-47-1

droxacina

90101-16-9

droxicam

116539-59-4

duloxetina

60940-34-3

ebselene

77695-52-4

ecastololo

80263-73-6

eclazolast

15176-29-1

edossudina

89197-32-0

efaroxano

154598-52-4

efavirenz

111011-63-3

efonidipina

119413-55-7

elgodipina

103946-15-2

elnadipina

115464-77-2

elopiprazolo

72895-88-6

eltenac

98224-03-4

eltoprazina

129729-66-4

emakalim

38957-41-4

emorfazone

124378-77-4

enadolina

59798-73-1

enilospirone

55726-47-1

enocitabina

59755-82-7

enolicam

155773-59-4

ensaculina

165800-04-4

eperezolide

60136-25-6

epervudina

5696-17-3

epipropidina

87940-60-1

eprobemide

133040-01-4

eprosartano

101335-99-3

eprovafene

148031-34-9

eptifibatide

0-00-0

erbulozolo

84611-23-4

erdosteina

3056-17-5

estavudina

16781-39-8

etasulina

7247-57-6

eteronio bromuro

64420-40-2

etibendazolo

21715-46-8

etifossina

441-61-2

etilmetiltiambutene

7716-60-1

etisazolo

40054-69-1

etizolam

41340-25-4

etodolac

17692-35-2

etofuradina

82140-22-5

etolotifene

28189-85-7

etoxadrolo

127625-29-0

fananserina

106100-65-6

fasiplone

65886-71-7

fazarabina

23271-74-1

fedrilato

1008-65-7

fenadiazolo

467-84-5

fenadoxone

4378-36-3

fenbutrazato

115-55-9

fenitilone

5588-29-4

fenmetramide

15302-16-6

fenozolone

21820-82-6

fenpipalone

5053-06-5

fenspiride

22293-47-6

feprosidnina

69123-90-6

fiacitabina

69123-98-4

fialuridina

136087-85-9

fidarestat

78168-92-0

filenadol

34161-24-5

fipexide

15301-69-6

flavoxato

98205-89-1

flesinoxano

77590-96-6

flordipina

53731-36-5

floredil

50-91-9

flossuridina

21679-14-1

fludarabina

71923-29-0

fludoxopone

7125-73-7

flumetramide

30914-89-7

flumexadol

61325-80-2

flumezapina

720-76-3

fluminorex

66934-18-7

flunoxaprofene

105182-45-4

fluparoxano

2709-56-0

flupentixolo

27060-91-9

flutazolam

10202-40-1

flutizenolo

52867-77-3

fluzoperina

15687-22-6

folescutolo

18053-31-1

fominobene

144245-52-3

fomivirsene

17692-39-6

fomocaina

22514-23-4

fopirtolina

37132-72-2

fotretamina

141790-23-0

fozivudina tidoxil

60248-23-9

fuprazolo

556-12-7

furalazina

139-91-3

furaltadone

1239-29-8

furazabolo

5118-17-2

furazolio cloruro

85666-24-6

furegrelato

2385-81-1

furetidina

6281-26-1

furmetoxadone

138661-03-7

furnidipina

56119-96-1

furodazolo

804-30-8

fursultiamina

7761-75-3

furterene

64603-91-4

gaboxadol

68134-81-6

gaciclidina

124012-42-6

galocitabina

95058-81-4

gemcitabina

122254-45-9

glenvastatina

80763-86-6

glunicato

611-53-0

ibacitabina

3105-97-3

icantone

130308-48-4

icatibant

145508-78-7

icopezil

79944-58-4

idazoxano

54-42-2

idoxuridina

143443-90-7

ifetrobano

3778-73-2

ifosfamide

119719-11-8

ilatreotide

82857-82-7

ilepcimide

137214-72-3

iliparcile

135202-79-8

ilonidap

133454-47-4

iloperidone

81167-16-0

imiloxano

114686-12-3

imitrodast

318-23-0

imolamina

60929-23-9

indeloxazina

39178-37-5

inicarone

58-63-9

inosina

133107-64-9

insulina lispro

104454-71-9

ipenoxazone

83656-38-6

ipramidile

105118-13-6

iprotiazem

57067-46-6

isamoxolo

59-63-2

isocarboxazide

107320-86-5

isomolpano

482-15-5

isotipendile

75949-60-9

isoxaprololo

34552-84-6

isoxicam

75695-93-1

isradipina

117279-73-9

israpafant

84625-61-6

itraconazolo

53003-81-9

ivarimod

65277-42-1

ketoconazolo

34580-13-7

ketotifene

118288-08-7

lafutidina

134678-17-4

lamivudina

133242-30-5

landiololo

101530-10-3

lanoconazolo

108736-35-2

lanreotide

113457-05-9

ledoxantrone

75706-12-6

leflunomide

138068-37-8

lepirudina

26513-90-6

letimide

14769-73-4

levamisolo

339-72-0

levcicloserina

94535-50-9

levcromakalim

100986-85-4

levofloxacina

3795-88-8

levofuraltadone

5666-11-5

levomoramide

78994-23-7

levormelossifene

116476-16-5

levosemotiadil

4792-18-1

levoxadrolo

128620-82-6

limazocico

165800-03-3

linezolide

75358-37-1

linogliride

33876-97-0

linsidomina

110143-10-7

lodenosina

72444-63-4

lodiperone

70374-39-9

lornossicam

70384-91-7

lortalamina

121288-39-9

lossoribina

1977-10-2

loxapina

479-50-5

lucantone

76743-10-7

lucartamide

85118-42-9

lufuradom

83903-06-4

lupitidina

88859-04-5

mafosfamide

35846-53-8

maitansina

59937-28-9

malotilato

115550-35-1

marbofloxacina

65509-24-2

marossepina

42024-98-6

mazaticolo

164178-54-5

mazokalim

53-31-6

medibazina

70-07-5

mefenossalone

13355-00-5

melarsonilo potassico

494-79-1

melarsoprolo

83784-21-8

menabitano

17854-59-0

mepixanox

4295-63-0

meprotixolo

29053-27-8

meseclazone

135-58-0

mesulfen

493-78-7

metafenilene

91-80-5

metapirilene

1665-48-1

metassalone

721-19-7

metastiridone

5800-19-1

metiapina

42110-58-7

metioxato

20229-30-5

metitepina

4969-02-2

metixene

17692-22-7

metizolina

22013-23-6

metossepina

103980-45-6

metostilenolo

23707-33-7

metrifudil

31868-18-5

mexazolam

94149-41-4

midesteina

148564-47-0

milfasartano

37065-29-5

miloxacina

25905-77-5

minaprina

85118-44-1

minocromil

117523-47-4

mirfentanil

7696-00-6

mitotenamina

50924-49-7

mizoribina

15518-84-0

mobecarbo

19395-58-5

mochizone

71320-77-9

moclobemide

125533-88-2

mofarotene

78967-07-4

mofezolac

54063-50-2

mofloverina

29936-79-6

mofoxima

5581-46-4

molinazone

7416-34-4

molindone

94746-78-8

molracetam

25717-80-0

molsidomina

132019-54-6

monatepile

75841-82-6

mopidralazina

20574-50-9

morantel

6536-18-1

morazone

31848-01-8

morclofone

952-54-5

morfazinamide

469-81-8

morferidina

41152-17-4

morforex

65847-85-0

morniflumato

35843-07-3

morocromene

3731-59-7

moroxidina

3780-72-1

morsuccimide

112885-41-3

mosapride

52279-59-1

mosnidazolo

17692-56-7

mossicoumone

82239-52-9

mossiraprina

90697-57-7

motapizone

66203-94-9

murocainide

58019-65-1

nabazenil

66556-74-9

nabitano

53-84-9

nadid

84145-90-4

nafoxadol

28820-28-2

naftoxato

101506-83-6

namirotene

148152-63-0

napitano

22292-91-7

naranolo

120819-70-7

naroparcile

88058-88-2

naxagolide

69049-73-6

nedocromil

86636-93-3

neflumozide

13669-70-0

nefopam

99453-84-6

neltenexina

121032-29-9

nelzarabina

183747-35-5

nepadutant

99803-72-2

nerbacadol

90326-85-5

nesapidile

84558-93-0

netivudina

4397-91-5

nicofurato

95058-70-1

nictiazem

555-84-0

nifuradene

4936-47-4

nifuratel

5055-20-9

nifurchinazolo

5036-03-3

nifurdazile

3363-58-4

nifurfolina

15179-96-1

nifurimide

26350-39-0

nifurizone

18857-59-5

nifurmazolo

57474-29-0

nifurochina

24632-47-1

nifurpipone

13411-16-0

nifurpirinolo

1614-20-6

nifurprazina

23256-30-6

nifurtimox

1088-92-2

nifurtoinolo

1900-13-6

nifurvidina

39978-42-2

nifurzide

50435-25-1

nimidano

6506-37-2

nimorazolo

6363-02-6

nitramisolo

67-20-9

nitrofurantoina

110588-56-2

noberastina

31430-18-9

nocodazolo

16985-03-8

nonabina

75963-52-9

nuclomedone

36471-39-3

nuclotixene

57726-65-5

nufenoxolo

129029-23-8

ocaperidone

78410-57-8

ociltide

56391-55-0

octazamide

131796-63-9

odapipam

83380-47-6

ofloxacina

132539-06-1

olanzapina

39567-20-9

olpimedone

64224-21-1

oltipraz

167305-00-2

omapatrilato

176894-09-0

omiloxetina

60175-95-3

omonasteina

147432-77-7

ontazolast

78994-24-8

ormelossifene

72830-39-8

osmetidina

16485-05-5

ossadimedina

17692-63-6

ossitefonio bromuro

16509-11-8

otimerato sodico

26629-87-8

oxaflozano

56969-22-3

oxapadol

6577-41-9

oxapio ioduro

21256-18-8

oxaprozina

27591-42-0

oxazidione

25392-50-1

oxazorone

5585-93-3

oxipendile

90729-41-2

oxodipina

959-14-8

oxolamina

124423-84-3

panadiplone

139225-22-2

panamesina

115-67-3

parametadione

26513-79-1

paraxazone

61400-59-7

parconazolo

61869-08-7

paroxetina

103255-66-9

pazinaclone

127045-41-4

pazufloxacina

114716-16-4

pemedolac

77-12-3

pentacinio cloruro

138661-02-6

pentetreotide

81382-51-6

pentiapina

55694-83-2

pentizidone

53910-25-1

pentostatina

57083-89-3

peralopride

62435-42-1

perfosfamide

2055-44-9

perisossal

76732-75-7

picartamide

72467-44-8

piclonidina

39577-19-0

picumast

56208-01-6

pifarnina

27199-40-2

pifexolo

54341-02-5

piflutixolo

314-03-4

pimetixene

38955-22-5

pinadolina

53251-94-8

pinaverio bromuro

14008-66-3

pinossepina

2167-85-3

pipazetato

59-39-2

piperoxano

24886-52-0

pipofezina

23744-24-3

pipossolano

40680-87-3

piprofurolo

15686-83-6

pirantel

30868-30-5

pirazofurina

1043-21-6

pirenoxina

3605-01-4

piribedil

7035-04-3

piridarone

36322-90-4

piroxicam

132722-74-8

pirsidomina

59840-71-0

pitenodil

15574-96-6

pizotifene

63394-05-8

plafibride

153168-05-9

pleconaril

151126-32-8

pramlintide

140-65-8

pramocaina

103177-37-3

pranlukast

52549-17-4

pranoprofene

92623-83-1

pravadolina

19216-56-9

prazosin

47543-65-7

prenoxdiazina

30840-27-8

pretiadil

69425-13-4

prifelone

70833-07-7

prifurolina

34740-13-1

profexalone

3615-74-5

promolato

33743-96-3

proroxano

69815-38-9

prossorfano

58416-00-5

protiofato

303-69-5

protipendile

2622-24-4

protixene

5696-09-3

proxazolo

179474-81-8

prucalopride

123447-62-1

prulifloxacina

86048-40-0

quazolast

545-59-5

racemoramide

84449-90-1

ralossifene

112887-68-0

raltitrexed

84071-15-8

ramixotidina

30271-85-3

razinodil

71620-89-8

reboxetina

76053-16-2

reclazepam

73080-51-0

repirinast

36791-04-5

ribavirina

7724-76-7

riboprina

132014-21-2

rilmakalim

54187-04-1

rilmenidina

106266-06-2

risperidone

87051-43-2

ritanserina

91833-77-1

rocastina

132418-36-1

rocepafant

119302-91-9

rocuronio bromuro

109543-76-2

romazarite

38373-83-0

romifenone

170902-47-3

roxifibano

101363-10-4

rufloxacina

126294-30-2

sagandipina

5578-73-4

sanguinario cloruro

110588-57-3

saperconazolo

121617-11-6

saviprazolo

79262-46-7

savossepina

145574-90-9

scopinast

29050-11-1

seclazone

116476-13-2

semotiadil

99592-32-2

sertaconazolo

132418-35-0

setipafant

86487-64-1

setoperone

143248-63-9

sinitrodil

138778-28-6

siratiazem

53123-88-9

sirolimus

4448-96-8

solipertina

68367-52-2

sorbinil

130403-08-6

soretolide

77181-69-2

sorivudina

95105-77-4

sornidipina

90243-97-3

spiclamina

87151-85-7

spiradolina

83647-97-6

spirapril

83602-05-5

spiraprilato

41992-23-8

spirogermanio

1054-88-2

spirossatrina

72324-18-6

stepronina

3064-61-7

stibocaptato sodico

54340-66-8

subendazolo

34042-85-8

sudossicam

37753-10-9

sufosfamide

58095-31-1

sulbenox

350-12-9

sulbentina

77590-92-2

suproclone

40828-46-4

suprofene

53813-83-5

suriclone

104987-11-3

tacrolimus

101626-70-4

talipexolo

67489-39-8

talmetacina

66898-62-2

talniflumato

21489-20-3

talsupram

42408-80-0

tandamina

106073-01-2

taniplone

19388-87-5

taurolidina

124066-33-7

taurosteina

38668-01-8

taurultam

118292-40-3

tazarotene

79253-92-2

taziprinone

131987-54-7

tazomelina

55837-23-5

teflutixolo

17902-23-7

tegafur

80880-90-6

telenzepina

111902-57-9

temocapril

110221-53-9

temocaprilato

120210-48-2

tenidap

82650-83-7

tenilapina

91-79-2

tenildiamina

893-01-6

tenilidone

62473-79-4

teniloxazina

86696-86-8

tenilsetam

4304-40-9

tenio closilato

21500-98-1

tenociclidina

95232-68-1

tenosal

129336-81-8

tenosiprolo

59804-37-4

tenoxicam

63590-64-7

terazosina

67915-31-5

terconazolo

147650-57-5

tererstigmina

86433-40-1

terflavoxato

132338-79-5

terikalant

25683-71-0

terizidone

119625-78-4

terlakirene

59653-74-6

terossirone

34784-64-0

tertatololo

5036-02-2

tetramisolo

115103-54-3

tiagabina

31428-61-2

tiamenidina

51527-19-6

tianafac

66981-73-5

tianeptina

57010-31-8

tiapamil

14785-50-3

tiapirinolo

5845-26-1

tiazesima

63996-84-9

tibalosina

97852-72-7

tibenelast

15686-72-3

tibrofano

71731-58-3

tichizio bromuro

70-10-0

ticlatone

55142-85-3

ticlopidina

144-12-7

tiemonio ioduro

75458-65-0

tienocarbina

37967-98-9

tienopramina

90055-97-3

tienoxololo

7219-91-2

tiesinolo metilbromuro

39754-64-8

tifemoxone

81656-30-6

tifluadom

89875-86-5

tiflucarbina

14176-49-9

tiletamina

159098-79-0

tilnoprofene arbamel

58433-11-7

tilomisolo

42239-60-1

tilozepina

96306-34-2

timelotem

35035-05-3

timepidio bromuro

26839-75-8

timololo

50708-95-7

tinabinolo

66788-41-8

tinofedrina

24237-54-5

tinoridina

22619-35-8

tioclomarol

65899-73-2

tioconazolo

66969-81-1

tiodazosina

38070-41-6

tiodonio cloruro

2240-21-3

tiofuradene

61220-69-7

tiopinac

87691-91-6

tiospirone

34976-39-1

tioxacina

40198-53-6

tioxaprofene

4991-65-5

tioxolone

95588-08-2

tipentosina

5169-78-8

tipepidina

54376-91-9

tipetropio bromuro

7489-66-9

tipindolo

83153-39-3

tiprinast

35423-51-9

tisocromide

80680-05-3

tivanidazolo

2949-95-3

tixadil

83573-53-9

tizabrina

51322-75-9

tizanidina

29218-27-7

toloxatone

655-05-0

tozalinone

103624-59-5

trabossopina

131094-16-1

trafermina

4047-34-1

trantelinio bromuro

58712-69-9

traxanox

148998-94-1

trecovirsene

35943-35-2

triciribina

70-00-8

trifluridina

127-48-0

trimetadione

68-91-7

trimetafano camsilato

635-41-6

trimetozina

35619-65-9

tritiozina

14504-73-5

tritoqualina

47420-28-0

trixolano

108001-60-1

trochidazolo

22089-22-1

trofosfamide

27574-24-9

tropatepina

84697-22-3

tubulozolo

116289-53-3

tulopafant

118812-69-4

ularitide

109683-61-6

utibapril

109683-79-6

utibaprilat

64860-67-9

valperinolo

17692-71-6

vanitiolide

103222-11-3

vapreotide

141575-50-0

vedaclidina

5536-17-4

vidarabina

46817-91-8

viloxazina

89651-00-3

vossergolide

81801-12-9

xamoterolo

131986-45-3

xanomelina

14008-71-0

xantiolo

7361-61-7

xilazina

52832-91-4

xinomilina

7481-89-2

zalcitabina

109826-26-8

zaldaride

89482-00-8

zaltoprofene

127308-82-1

zamifenacina

28810-23-3

zepastina

107452-89-1

ziconotide

30516-87-1

zidovudina

111406-87-2

zileutone

84697-21-2

zinoconazolo

145781-32-4

zolasartano

139264-17-8

zolmitriptano

52867-74-0

zoloperone

121929-20-2

zoniclezolo

61-80-3

zossazolamina

26615-21-4

zotepina

53772-83-1

zuclopentixolo

2935 00 90

59-66-5

acetazolamide

968-81-0

acetoesamide

14376-16-0

acido solfaloxico

80-13-7

alazone

3184-59-6

alipamide

154323-57-6

almotriptano

81982-32-3

alpiropride

5588-16-9

altizide

3754-19-6

ambuside

1421-68-7

amidefrina mesilato

85320-68-9

amosulalolo

51264-14-3

amsacrina

74863-84-6

argatrobano

133267-19-3

artilide

151140-96-4

avitriptano

1150-20-5

azabon

27589-33-9

azosemide

1824-52-8

bemetizide

73-48-3

bendroflumetiazide

104-22-3

benzilsolfamide

91-33-8

benztiazide

90992-25-9

besulpamide

36148-38-6

besunide

147536-97-8

bosentano

138890-62-7

brinzolamide

28395-03-1

bumetanide

7007-88-7

butadiazamide

2043-38-1

butizide

339-43-5

carbutamide

42583-55-1

carmetizide

138-41-0

carzenide

64099-44-1

chisultazina

742-20-1

ciclopentiazide

2259-96-3

ciclotiazide

68475-40-1

cipropride

671-95-4

clofenamide

636-54-4

clopamide

2127-01-7

cloresolone

58-94-6

clorotiazide

94-20-2

clorpropamide

60200-06-8

clorsulone

77-36-1

clortalidone

79094-20-5

daltrobano

136817-59-9

delavirdina

119905-05-4

delequamina

3436-11-1

delfantrina

30236-32-9

dexsotalolo

120-97-8

diclofenamide

22736-85-2

diflumidone

7456-24-8

dimetotiazina

96-62-8

dinsedo

671-88-5

disulfamide

723-42-2

ditolamide

115256-11-6

dofetilide

112966-96-8

domitrobano

120279-96-1

dorzolamide

141626-36-0

dronedarone

100981-43-9

ebrotidina

72301-79-2

enviroxima

1764-85-8

epitizide

1034-82-8

eptolamide

125279-79-0

ersentilide

1213-06-5

etebenecid

1824-58-4

etiazide

103745-39-7

fasudil

20287-37-0

fenquizone

80937-31-1

flosulide

56488-61-0

flubepride

148-56-1

flumetiazide

485-24-5

ftalilsolfametiazolo

85-73-4

ftalilsulfatiazolo

54-31-9

furosemide

52157-91-2

galosemide

51876-98-3

gliamilide

10238-21-8

glibenclamide

26944-48-9

glibornuride

535-65-9

glibutiazolo

1492-02-0

glibuzolo

36980-34-4

glicaramide

24455-58-1

glicetanil

664-95-9

gliciclamide

21187-98-4

gliclazide

631-27-6

gliclopiramide

52994-25-9

glicondamide

3074-35-9

glidazamide

451-71-8

gliesamide

35273-88-2

gliflumide

93479-97-1

glimepiride

3459-20-9

glimidina sodica

1038-59-1

gliottamide

37598-94-0

glipalamide

1228-19-9

glipinamide

29094-61-9

glipizide

80-34-2

gliprotiazolo

33342-05-1

gliquidone

52430-65-6

glisamuride

32797-92-5

glisentide

71010-45-2

glisindamide

3567-08-6

glisobuzolo

24477-37-0

glisolamide

25046-79-1

glisoxepide

7007-76-3

glucosolfamide

159634-47-6

ibutamoren

122647-31-8

ibutilide

13957-38-5

idrobentizide

58-93-5

idroclorotiazide

135-09-1

idroflumetiazide

26807-65-8

indapamide

42792-26-7

isosulpride

23672-07-3

levosulpiride

139133-26-9

lexipafant

120824-08-0

linotrobano

68677-06-5

lorapride

138-39-6

mafenide

515-57-1

maleilsolfatiazolo

3568-00-1

mebutizide

7195-27-9

mefruside

122-89-4

mesolfamide

7541-30-2

mesuprina

565-33-3

metaesamide

554-57-4

metazolamide

138384-68-6

metesind

77989-60-7

metibride

135-07-9

meticlotiazide

1084-65-7

meticrano

17560-51-9

metolazone

61477-95-0

monalazone disodico

154397-77-0

napsagatrano

121679-13-8

naratriptano

51803-78-2

nimesulide

473-42-7

nitrosulfatiazolo

139133-27-0

nupafant

140695-21-2

osutidina

1580-83-2

paraflutizide

21132-59-2

pazossido

1766-91-2

penflutizide

39860-99-6

pipotiazina

55837-27-9

piretanide

346-18-9

politiazide

57-66-9

probenecid

98-75-9

propazolamide

68556-59-2

prosulpride

73-49-4

quinetazone

116649-85-5

ramatrobano

120688-08-6

risotilide

111974-60-8

ritolukast

22933-72-8

salazodina

2315-08-4

salazosolfadimidina

139-56-0

salazosolfamide

515-58-2

salazosulfatiazolo

133276-80-9

samixogrel

129981-36-8

sampatrilato

146623-69-0

saprisartano

56302-13-7

satranidazolo

101526-83-4

sematilide

123308-22-5

sezolamide

139755-83-2

sildenafile

108894-39-9

sitalidone

127373-66-4

sivelestat

127-77-5

solfabenzo

547-44-4

solfacarbamide

17784-12-2

solfacitina

4015-18-3

solfaclomide

128-12-1

solfadiasolfone sodico

547-32-0

solfadiazina sodica

57-68-1

solfadimidina

3772-76-7

solfametomidina

852-19-7

solfapirazolo

515-49-1

solfatiourea

1161-88-2

solfatolamide

94-19-9

solfetidolo

515-64-0

solfisomidina

3930-20-9

sotalolo

13642-52-9

soterenolo

498-78-2

stearilsolfamide

116-43-8

succinilsulfatiazolo

30279-49-3

suclofenide

2455-92-7

sulclamide

127-71-9

sulfabenzamide

21662-79-3

sulfacecolo

144-80-9

sulfacetamide

59-40-5

sulfachinossalina

54063-55-7

sulfaclorazolo

80-32-0

sulfaclorpiridazina

102-65-8

sulfaclozina

485-41-6

sulfacrisoidina

68-35-9

sulfadiazina

115-68-4

sulfadicramide

122-11-2

sulfadimetoxina

2447-57-6

sulfadoxina

526-08-9

sulfafenazolo

127-69-5

sulfafurazolo

57-67-0

sulfaguanidina

27031-08-9

sulfaguanolo

152-47-6

sulfalene

65761-24-2

sulfamazone

127-79-7

sulfamerazina

127-58-2

sulfamerazina sodica

144-82-1

sulfametizolo

723-46-6

sulfametoxazolo

651-06-9

sulfametoxidiazina

80-35-3

sulfametoxipiridazina

32909-92-5

sulfametrolo

1220-83-3

sulfamonometoxina

729-99-7

sulfamoxolo

63-74-1

sulfanilamide

122-16-7

sulfanitrano

599-88-2

sulfaperina

144-83-2

sulfapiridina

116-42-7

sulfaprossilina

599-79-1

sulfasalazina

1984-94-7

sulfasimazina

632-00-8

sulfasomizolo

3563-14-2

sulfasuccinamide

72-14-0

sulfatiazolo

23256-23-7

sulfatroxazolo

13369-07-8

sulfatrozolo

90207-12-8

sulicrinat

57479-88-6

sulmepride

121-64-2

sulocarbilato

110311-27-8

sulofenur

82666-62-4

sulosemide

72131-33-0

sulotrobano

15676-16-1

sulpiride

61-56-3

sultiame

73747-20-3

sulverapride

103628-46-2

sumatriptan

32059-27-1

sumetizide

149556-49-0

susalimod

81428-04-8

taltrimide

106133-20-4

tamsulosina

85977-49-7

tauromustina

4267-05-4

teclotiazide

3688-85-5

tiamizide

69387-87-7

tinisulpride

3692-44-2

tioesamide

316-81-4

tioproperazina

3313-26-6

tiotixene

144494-65-5

tirofibano

56488-58-5

tizolemide

139308-65-9

tolafentrina

1156-19-0

tolazamide

64-77-7

tolbutamide

1027-87-8

tolpentamide

5588-38-5

tolpirramide

56211-40-6

torasemide

32295-18-4

tosifene

127-65-1

tosilcloramide sodica

87051-13-6

tosulur

133-67-5

triclormetiazide

24243-89-8

triflumidato

73803-48-2

tripamide

52406-01-6

uredofos

119-85-7

vanildisolfamide

66644-81-3

veralipride

63198-97-0

viroxima

14293-44-8

xipamide

107753-78-6

zafirlukast

75820-08-5

zidapamide

37000-20-7

zinterolo

72301-78-1

zinviroxima

68291-97-4

zonisamide

2936 10 00

41294-56-8

alfacalcidolo

137-76-8

cetotiamina

6092-18-8

cicotiamina

137-86-0

octotiamina

2936 21 00

4759-48-2

isotretinoina

68-26-8

retinolo

302-79-4

tretinoina

2936 22 00

154-87-0

cocarbossilasi

59-58-5

prosultiamina

59-43-8

tiamina

532-40-1

tiamina monofosfato

2936 23 00

83-88-5

riboflavina

2936 24 00

137-08-6

calcio pantotenato

81-13-0

dexpantenolo

16485-10-2

pantenolo

2936 25 00

65-23-6

piridossina

2936 26 00

68-19-9

cianocobalamina

13870-90-1

cobamamide

13422-51-0

idroxocobalamina

13422-55-4

mecobalamina

2936 27 00

50-81-7

acido ascorbico

134-03-2

ascorbato di sodio

2936 28 00

61343-44-0

tocofenoxato

9002-96-4

tocofersolano

40516-48-1

tretinoina tocoferile

2936 29 10

59-30-3

acido folico

1492-18-8

folinato di calcio

2936 29 30

58-85-5

biotina

2936 29 90

59-67-6

acido nicotinico

19356-17-3

calcifediolo

32222-06-3

calcitriolo

67-97-0

colecalciferolo

50-14-6

ergocalciferolo

83805-11-2

falecalcitriolo

84-80-0

fitomenadione

5988-22-7

fitonadiolo sodio difosfato

492-85-3

nicofolina

98-92-0

nicotinamide

55721-11-4

secalciferolo

2937 11 00

96353-48-9

somagrebovo

106282-98-8

somalapor

123212-08-8

somatosalm

82030-87-3

somatrem

12629-01-5

somatropina

126752-39-4

somavubovo

119693-74-2

somenopor

102744-97-8

sometribovo

102733-72-2

sometripor

129566-95-6

somfasepor

89383-13-1

somidobovo

2937 12 00

11061-68-0

insulina, umana

2937 19 00

183552-38-7

abarelix

34765-96-3

alsactide

113-79-1

argipressina

113-80-4

argiprestocina

103451-84-9

avicatonina

140703-49-7

avorelina

182212-66-4

avotermina

95729-65-0

azetirelina

165101-51-9

becaplermina

57982-77-1

buserelina

9007-12-9

calcitonina

57014-02-5

calcitonina, anguille

26112-29-8

calcitonina, bovina

100016-62-4

calcitonina, pollo

11118-25-5

calcitonina, ratto

47931-85-1

calcitonina, salmone

12321-44-7

calcitonina, suina

21215-62-3

calcitonina, umana

37025-55-1

carbetocina

33605-67-3

cargutocina

157238-32-9

cetermina

120287-85-6

cetrorelix

22572-04-9

codactide

177073-44-8

coriogonadotropina alfa

0-00-0

corticorelina

9002-60-2

corticotropina

113-78-0

demoxitocina

57773-65-6

deslorelina

16679-58-6

desmopressina

89662-30-6

detirelix

105953-59-1

dumorelina

105250-86-0

ebiratide

60731-46-6

elcatonina

111212-85-2

ersofermina

140703-51-1

examorelina

56-59-7

felipressina

38234-21-8

fertirelina

150490-84-9

folitropina beta

9002-68-0

follitropina alfa

124904-93-4

ganirelix

24870-04-0

giractide

16941-32-5

glucagone

33515-09-2

gonadorelina

9002-61-3

gonadotropina corionica

9002-70-4

gonadotropina serica

65807-02-5

goserelin

68859-20-1

insulina argina

116094-23-6

insulina asparta

160337-95-1

insulina glargina

9004-12-0

insulina dalanato

0-00-0

insulina defalano

9002-79-3

intermedina

170851-70-4

ipamorelina

76712-82-8

istrelina

53714-56-0

leuprorelina

50-57-7

lipressina

66866-63-5

lutrelina

152923-57-4

lutropina alfa

68562-41-4

mecasermina

90243-66-6

montirelina

54017-73-1

murodermin

77727-10-7

nacartocina

76932-56-4

nafarelina

17692-62-5

norleusactide

83150-76-9

octreotide

3397-23-7

ornipressina

62305-86-6

orotirelina

50-56-6

oxitocina

78664-73-0

posatirelina

158861-67-7

pralmorelina

24305-27-9

protirelina

127932-90-5

ramorelix

146706-68-5

rismorelina

34273-10-4

saralasina

1393-25-5

secretina

12279-41-3

seractide

86168-78-7

sermorelina

83930-13-6

somatorelina

38916-34-6

somatostatina

144916-42-7

sonermina

103300-74-9

taltirelina

52232-67-4

teriparatide

14636-12-5

terlipressina

16960-16-0

tetracosactide

144743-92-0

teverelix

85466-18-8

timocartina

69558-55-0

timopentina

308079-72-3

timostimulina

9002-71-5

tirotropina

47931-80-6

tosactide

20282-58-0

tricosactide

57773-63-4

triptorelina

97048-13-0

urofollitropina

11000-17-2

vasopressina iniettabile

2937 21 00

53-06-5

cortisone

50-23-7

idrocortisone

50-24-8

prednisolone

53-03-2

prednisone

2937 22 00

28971-58-6

acrocinonide

3093-35-4

alcinonide

67452-97-5

alclometasone

24320-27-2

alocortolone

50629-82-8

alometasone

57781-15-4

alopredone

3924-70-7

amcinafal

7332-27-6

amcinafide

51022-69-6

amcinonide

123013-22-9

amelometasone

4419-39-0

beclometasone

378-44-9

betametasone

5534-05-4

betametasone acibutato

19705-61-4

cicortonide

58524-83-7

ciprocinonide

25122-41-2

clobetasolo

54063-32-0

clobetasone

4828-27-7

clocortolone

5251-34-3

cloprednolo

52080-57-6

cloroprednisone

35135-68-3

cormetasone

50-02-2

desametasone

83880-70-0

desametasone acefurato

595-52-8

descinolone

382-67-2

desossimetasone

7008-26-6

diclorisone

2557-49-5

diflorasone

2607-06-9

diflucortolone

23674-86-4

difluprednato

25092-07-3

dimesone

2355-59-1

drocinonide

3693-39-8

fluclorolone acetonide

127-31-1

fludrocortisone

1524-88-5

fludroxicortide

2135-17-3

flumetasone

60135-22-0

flumossonide

3385-03-3

flunisolide

67-73-2

fluocinolone acetonide

356-12-7

fluocinonide

33124-50-4

fluocortin

152-97-6

fluocortolone

426-13-1

fluorometolone

3841-11-0

fluperolone

2193-87-5

fluprednidene

53-34-9

fluprednisolone

2825-60-7

formocortal

103466-73-5

icometasone enbutato

338-95-4

isoflupredone

106033-96-9

itrocinonide

78467-68-2

locicortolone dicibato

4732-48-3

meclorisone

105102-22-5

mometasone

59497-39-1

naflocort

53-33-8

parametasone

58497-00-0

procinonide

74131-77-4

ticabesone

87116-72-1

timobesone

85197-77-9

tipredano

21365-49-1

tralonide

124-94-7

triamcinolone

31002-79-6

triamcinolone benetonide

5611-51-8

triamcinolone esacetonide

4989-94-0

triamcinolone furetonide

26849-57-0

triclonide

98651-66-2

ulobetasolo

2937 23 00

139402-18-9

alestramustina

432-60-0

allilestrenolo

10448-96-1

almestrone

3538-57-6

aloprogesterone

850-52-2

altrenogest

30781-27-2

amadinone

2740-52-5

anagestone

313-05-3

azacosterolo

16915-71-2

cingestolo

54063-31-9

cismadinone

20047-75-0

clogestone

5367-84-0

clomegestone

1961-77-9

clormadinone

54063-33-1

clossestradiolo

15262-77-8

delmadinone

10116-22-0

demegestone

54024-22-5

desogestrel

152-62-5

didrogesterone

65928-58-7

dienogest

79-64-1

dimetisterone

809-01-8

edogestrone

547-81-9

epiestriolo

7004-98-0

epimestrolo

2363-58-8

epitiostanolo

80471-63-2

epostano

50-28-2

estradiolo

50-50-0

estradiolo benzoato

3571-53-7

estradiolo undecilato

979-32-8

estradiolo valerato

2998-57-4

estramustina

4140-20-9

estrapronicato

5941-36-6

estrazinolo

514-68-1

estriolo succinato

10322-73-3

estrofurato

53-16-7

estrone

965-90-2

etilestrenolo

3124-93-4

etinerone

57-63-6

etinilestradiolo

1231-93-2

etinodiolo

434-03-7

etisterone

54048-10-1

etonogestrel

337-03-1

flugestone

566-48-3

formestano

129453-61-8

fulvestrant

19291-69-1

gestaclone

14340-01-3

gestadienolo

60282-87-3

gestodene

1253-28-7

gestonorone caproato

16320-04-0

gestrinone

68-96-2

idrossiprogesterone

630-56-8

idrossiprogesterone caproato

797-63-7

levonorgestrel

52-76-6

linestrenolo

977-79-7

medrogestone

520-85-4

medrossiprogesterone

3562-63-8

megestrolo

5633-18-1

melengestrolo

72-33-3

mestranolo

23163-42-0

metinodiolo

52279-58-0

metogest

34816-55-2

mossestrolo

39791-20-3

nilestriolo

58691-88-6

nomegestrolo

68-23-5

noretinodrel

68-22-4

noretisterone

13563-60-5

norgesterone

35189-28-7

norgestimato

25092-41-5

norgestomet

6533-00-2

norgestrel

848-21-5

norgestrienone

6795-60-4

norvinisterone

13885-31-9

orestrato

105149-04-0

osaterone

3643-00-3

ossogestone

7001-56-1

pentagestrone

28014-46-2

poliestradiolo fosfato

57-83-0

progesterone

23873-85-0

proligestone

34184-77-5

promegestone

39219-28-8

promestriene

1169-79-5

quinestradolo

152-43-2

quinestrolo

10592-65-1

quingestanolo

67-95-8

quingestrone

5630-53-5

tibolone

896-71-9

tigestolo

5192-84-7

trengestone

74513-62-5

trimegestone

2937 29 00

154229-19-3

abiraterone

52-39-1

aldosterone

595-77-7

algestone

83625-35-8

amebucort

521-18-6

androstanolone

96301-34-7

atamestano

3570-10-3

benorterone

1605-89-6

bolasterone

846-48-0

boldenone

16915-78-9

bolenolo

1491-81-2

bolmantalato

51333-22-3

budesonide

120815-74-9

butixocort

17021-26-0

calusterone

976-71-6

canrenone

141845-82-1

ciclesonide

89672-11-7

cioteronel

5591-27-5

clometerone

2098-66-0

ciproterone

53608-96-1

clossotestosterone

1093-58-9

clostebol

50801-44-0

cortisuzolo

1110-40-3

cortivasolo

152-58-9

cortodoxone

17230-88-5

danazolo

14484-47-0

deflazacort

63014-96-0

delanterone

20423-99-8

deprodone

638-94-8

desonide

64-85-7

desossicortone

41020-79-5

dicirenone

66877-67-6

domoprednato

67392-87-4

drospirenone

58-19-5

drostanolone

164656-23-9

dutasteride

2320-86-7

enestebolo

107724-20-9

eplerenone

119169-78-7

epristeride

107868-30-4

exemestano

98319-26-7

finasteride

19888-56-3

fluazacort

76-43-7

fluoximesterone

2454-11-7

formebolone

76-47-1

idrocortamato

74050-20-7

idrocortisone aceponato

19120-01-5

idrossistenozolo

17332-61-5

isoprednidene

129260-79-3

loteprednolo

13085-08-0

mazipredone

3625-07-8

mebolazina

2668-66-8

medrisone

21362-69-6

mepitiostano

1247-42-3

meprednisone

7483-09-2

mesabolone

87952-98-5

mespirenone

43169-54-6

mesrenoato potassico

521-11-9

mestanolone

1424-00-6

mesterolone

72-63-9

metandienone

521-10-8

metandriolo

153-00-4

metenolone

83-43-2

metilprednisolone

86401-95-8

metilprednisolone aceponato

90350-40-6

metilprednisolone suleptanato

58-18-4

metiltestosterone

965-93-5

metribolone

3704-09-4

mibolerone

84371-65-3

mifepristone

105051-87-4

minamestano

434-22-0

nandrolone

51354-32-6

nisterima

24358-76-7

nivacortolo

797-58-0

norboletone

13583-21-6

norclostebol

33122-60-0

nordinone

52-78-8

noretandrolone

65415-41-0

nicocortonide

145-12-0

ossimesterone

434-07-1

ossimetolone

1254-35-9

oxabolone cipionato

53-39-4

oxandrolone

33765-68-3

oxendolone

18118-80-4

oxisopred

67-81-2

penmesterolo

77016-85-4

plomestano

53-43-0

prasterone

5714-75-0

prednazato

6693-90-9

prednazolina

73771-04-7

prednicarbato

599-33-7

prednilidene

29069-24-7

prednimustina

5626-34-6

prednisolamato

5060-55-9

prednisolone steaglato

145-13-1

pregnenolone

3638-82-2

propetandrolo

49847-97-4

prorenoato potassico

2487-63-0

quinbolone

76675-97-3

resocortol

49697-38-3

rimexolone

144459-70-1

rofleponide

79243-67-7

rosterolone

60023-92-9

roxibolone

5055-42-5

silandrone

74220-07-8

spirorenone

10418-03-8

stanozololo

5197-58-0

stenbolone

968-93-4

testolattone

58-22-0

testosterone

5874-98-6

testosterone chetolaurato

2205-73-4

tiomesterone

60607-35-4

topterone

91935-26-1

toripristone

10161-33-8

trenbolone

3764-87-2

trestolone

13647-35-3

trilostano

61951-99-3

tixocortolo

137099-09-3

turosteride

107000-34-0

zanoterone

2937 31 00

51-43-4

epinefrina

2937 39 00

51-41-2

norepinefrina

329-65-7

racepinefrina

2937 40 00

55-03-8

levotiroxina sodica

6893-02-3

liotironina

3130-96-9

ratironina

9010-34-8

tiroglobulina

2937 50 00

74176-31-1

alfaprostolo

745-65-3

alprostadil

55028-70-1

arbaprostile

83997-19-7

ataprost

88430-50-6

beraprost

69648-38-0

butaprost

35700-23-3

carboprost

95722-07-9

cicaprost

81845-44-5

ciprostene

88931-51-5

clinprost

40665-92-7

cloprostenolo

62524-99-6

delprostenato

33813-84-2

deprostile

90243-98-4

dimoxaprost

551-11-1

dinoprost

363-24-6

dinoprostone

51953-95-8

doxaprost

81026-63-3

enisoprost

73121-56-9

enprostile

35121-78-9

epoprostenolo

90693-76-8

eptaloprost

59619-81-7

etiprostone

69381-94-8

fenprostalene

86348-98-3

flunoprost

40666-16-8

fluprostenolo

62559-74-4

frossiprost

64318-79-2

gemeprost

73873-87-7

iloprost

105674-77-9

lanprostone

130209-82-4

latanoprost

88852-12-4

limaprost

67110-79-6

luprostiolo

61263-35-2

meteneprost

88980-20-5

mexiprostil

59122-46-2

misoprostolo

87269-59-8

naxaprostene

71097-83-1

nileprost

79360-43-3

nocloprost

70667-26-4

ornoprostile

69648-40-4

oxoprostolo

61557-12-8

penprostene

139403-31-9

pimilprost

79672-88-1

piriprost

54120-61-5

prostalene

110845-89-1

remiprostolo

77287-05-9

rioprostil

56695-65-9

rosaprostolo

122946-42-3

spiriprostile

60325-46-4

sulprostone

108945-35-3

taprostene

71116-82-0

tiaprost

80225-28-1

tilsuprost

67040-53-3

tiprostanide

69900-72-7

trimoprostile

120373-36-6

unoprostone

85505-64-2

vapiprost

73647-73-1

viprostolo

2937 90 00

13074-00-5

azastene

83646-97-3

inocoterone

104-14-3

octopamina

2938 10 00

520-27-4

diosmina

30851-76-4

etoxazorutoside

23869-24-1

monosserutina

153-18-4

rutoside

7085-55-4

troxerutina

2938 90 10

1111-39-3

acetildigitossina

36983-69-4

actodigina

17598-65-1

deslanoside

71-63-6

digitossina

20830-75-5

digossina

1405-76-1

gitalina, amorfa

3261-53-8

gitalossina

10176-39-3

gitoformato

17575-22-3

lanatoside C

30685-43-9

metildigossina

7242-04-8

pengitossina

2938 90 90

14144-06-0

disogluside

33419-42-0

etoposide

17226-75-4

kelloside

18719-76-1

keracianina

33396-37-1

meproscillarina

131129-98-1

mipragoside

150332-35-7

pamacheside

8063-80-7

polisaponina

466-06-8

proscillaridina

33156-28-4

ramnodigina

100345-64-0

siagoside

29767-20-2

teniposide

99759-19-0

ticheside

2939 11 00

52485-79-7

buprenorfina

125-28-0

diidrocodeina

14521-96-1

etorfina

509-67-1

folcodina

125-29-1

idrocodone

466-99-9

idromorfone

639-48-5

nicomorfina

76-42-6

oxicodone

76-41-5

oximorfone

466-90-0

tebacone

2939 19 00

25333-77-1

acetorfina

23758-80-7

alletorfina

4406-22-8

ciprenorfina

7125-76-0

codoxima

72060-05-0

conorfone

427-00-9

desomorfina

14357-78-9

diprenorfina

69373-95-1

diproteverina

2183-56-4

idromorfinolo

16008-36-9

metildesorfina

509-56-8

metildiidromorfina

143-52-2

metopone

467-18-5

mirofina

20594-83-6

nalbufina

55096-26-9

nalmefene

16676-26-9

nalmessone

62-67-9

nalorfina

465-65-6

naloxone

16590-41-3

naltrexone

3688-66-2

nicocodina

808-24-2

nicodicodina

467-15-2

norcodeina

466-97-7

normorfina

128-62-1

noscapina

16549-56-7

omprenorfina

42281-59-4

oxilorfano

68616-83-1

pentamorfone

88939-40-6

semorfone

77287-89-9

xorfanolo

2939 29 00

1301-42-4

euprocina

84-55-9

viquidil

2939 41 00

90-81-3

racefedrina

2939 42 00

90-82-4

pseudoefedrina

2939 43 00

492-39-7

catina

2939 49 00

7681-79-0

etafedrina

14838-15-4

fenilpropanolamina

530-54-1

metoxifedrina

26652-09-5

ritodrina

2939 51 00

3736-08-1

fenetillina

2939 59 00

70788-27-1

acefillina clofibrolo

18428-63-2

acefillina piperazina

107767-55-5

albifillina

317-34-0

aminofillina

151581-23-6

apaxifillina

136145-07-8

arofilina

2016-63-9

bamifillina

30924-31-3

cafaminolo

58166-83-9

cafedrina

132210-43-6

cipamfillina

4499-40-5

colina teofillinato

57076-71-8

denbufillina

1703-48-6

dimabefillina

523-87-5

dimenidrinato

519-30-2

dimetazano

17692-30-7

diniprofillina

479-18-5

diprofillina

69975-86-6

doxofillina

41078-02-8

enprofillina

314-35-2

etamifillina

519-37-9

etofillina

54504-70-0

etofillina clofibrato

82190-91-8

flufillina

85118-43-0

fluprofillina

80288-49-9

furafillina

5634-38-8

guaifillina

90162-60-0

isbufillina

90749-32-9

laprafillina

100324-81-0

lisofillina

10226-54-7

lomifillina

15518-82-8

metescufillina

80294-25-3

mexafillina

116763-36-1

nestifillina

6493-05-6

pentoxifillina

110390-84-6

perbufillina

10001-43-1

pimefillina

606-90-6

piprinidrinato

53403-97-7

piridofillina

17693-51-5

prometazina teoclato

55242-55-2

propentofillina

603-00-9

proxifillina

54063-54-6

reproterolo

98204-48-9

spirofillina

98833-92-2

stacofillina

102144-78-5

tameridone

79712-55-3

tazifillina

13460-98-5

teodrenalina

15766-94-6

teofillina efedrina

81792-35-0

teopranitolo

65184-10-3

teoprololo

105102-21-4

torbafillina

17243-70-8

triclofillina

17243-56-0

visnafillina

36921-54-7

xantifibrato

437-74-1

xantinolo nicotinato

2939 61 00

60-79-7

ergometrina

2939 62 00

113-15-5

ergotamina

2939 69 00

3031-48-9

acetergamina

121588-75-8

amesergide

60019-20-7

brazergolina

83455-48-5

bromerguride

25614-03-3

bromocriptina

81409-90-7

cabergolina

74627-35-3

cianergolina

59091-65-5

delergotrile

66759-48-6

desocriptina

511-12-6

diidroergotamina

59032-40-5

disulergina

87178-42-5

dosergoside

88660-47-3

epicriptina

64795-23-9

etisulergina

36945-03-6

lergotrile

50-37-3

lisergide

18016-80-3

lisuride

81968-16-3

mergocriptina

64795-35-3

mesulergina

17692-51-2

metergolina

22336-84-1

metergotamina

113-42-8

metilergometrina

361-37-5

metisergide

27848-84-6

nicergolina

66104-22-1

pergolide

5793-04-4

propisergide

77650-95-4

proterguride

107052-56-2

romergolina

108674-86-8

sergolexolo

37686-84-3

terguride

57935-49-6

tiomergina

7125-71-5

tochizina

2939 91 90

537-46-2

metamfetamina

2939 99 00

522-87-2

acido yoimbico

7008-42-6

acronina

15180-03-7

alcuronio cloruro

4880-92-6

apovincamina

428-07-9

atromepina

52-88-0

atropina metonitrato

4438-22-6

atropina ossido

40796-97-2

bemesetron

86-13-5

benzatropina

53-18-9

bietaserpina

57475-17-9

brovincamina

29025-14-7

butropio bromuro

71031-15-7

catinone

602-40-4

cieptropina

51598-60-8

cimetropio bromuro

5627-46-3

clobenztropina

7008-24-4

cloroserpidina

546-06-5

conexina

486-56-6

cotinina

105118-14-7

datelliptio cloruro

1242-69-9

decitropina

4914-30-1

deidroemetina

477-30-5

demecolcina

604-51-3

deptropina

131-01-1

deserpidina

53862-81-0

detajmio bitartrato

33335-58-9

dimetiltubocurarinio cloruro

58337-35-2

elliptinio acetato

25573-43-7

eseridina

524-83-4

etibenzatropina

3784-89-2

fenactropinio cloruro

5868-06-4

fentonio bromuro

63516-07-4

flutropio bromuro

357-70-0

galantamina

17127-48-9

glaziovina

109889-09-0

granisetron

22254-24-6

ipratropio bromuro

97682-44-5

irinotecano

123258-84-4

itasetron

90-69-7

lobelina

47562-08-3

loraimina

149882-10-0

lurtotecano

3735-85-1

mefeserpina

54-49-9

metaraminolo

1178-28-5

metoserpato

865-04-3

metoserpidina

135905-89-4

mirisetron

80-50-2

octatropina metilbromuro

80-49-9

omatropina metilbromuro

30286-75-0

ossitropio bromuro

365-26-4

oxilofrina

1028-33-7

pentifillina

585-14-8

poschina

2589-47-1

prajmalio bitartrato

7009-65-6

prampina

50-39-5

proteobromina

520-52-5

psilocibina

73573-42-9

rescimetolo

24815-24-5

rescinnamina

50-55-5

reserpina

72238-02-9

retelliptina

117086-68-7

ricasetron

5610-40-2

securinina

88199-75-1

sevitropio mesilato

79467-19-9

sintropio bromuro

84-36-6

sirosingopina

90-39-1

sparteina

15130-91-3

sultroponio

113932-41-5

tematropio metilsolfato

495-83-0

tigloidina

602-41-5

tiocolchicoside

139404-48-1

tiotropio bromuro

123948-87-8

topotecano

64294-94-6

tropabazato

85181-40-4

tropanserina

76352-13-1

tropapride

143-92-0

tropenzilina bromuro

533-08-4

tropiglina

19410-02-7

tropirina

89565-68-4

tropisetron

15790-02-0

tropodifene

10405-02-4

trospio cloruro

57-94-3

tubocurarina cloruro

865-21-4

vinblastina

4880-88-0

vinburnina

1617-90-9

vincamina

19877-89-5

vincanolo

65285-58-7

vincantrile

57-22-7

vincristina

74709-54-9

vindeburnolo

53643-48-4

vindesina

68170-69-4

vinepidina

162652-95-1

vinflunina

54022-49-0

vinformide

123286-00-0

vinfosiltina

865-24-7

vinglicinato

81571-28-0

vinleucinolo

23360-92-1

vinleurosina

83482-77-3

vinmegallato

71486-22-1

vinorelbina

42971-09-5

vinpocetina

57694-27-6

vinpolina

15228-71-4

vinrosidina

81600-06-8

vintriptolo

67699-40-5

vinzolidina

511-55-7

xenitropio bromuro

123482-22-4

zatosetron

25775-90-0

zucapsaicina

2940 00 00

10016-20-3

alfadex

56824-20-5

amiprilosio

7585-39-9

betadex

29899-95-4

clobenoside

15879-93-3

cloralosio

132682-98-5

glufosfamide

96427-12-2

lattalfato

585-86-4

lattitolo

4618-18-2

lattulosio

55902-93-7

mebenoside

15351-13-0

nicofuranoso

33779-37-2

salprotoside

133692-55-4

seprilosio

54182-58-0

sucralfato

57680-56-5

sucrosofato

10310-32-4

tribenoside

2941 10 10

26787-78-0

amoxicillina

2941 10 20

69-53-4

ampicillina

6489-97-0

metampicillina

33817-20-8

pivampicillina

2941 10 90

525-94-0

adicillina

87-09-2

almecillina

10004-67-8

amantocillina

63469-19-2

apalcillina

63358-49-6

aspoxicillina

17243-38-8

azidocillina

37091-66-0

azlocillina

50972-17-3

bacampicillina

751-84-8

benetamina penicillina

61-33-6

benzilpenicillina

1538-09-6

benzilpenicillina benzatinica

4697-36-3

carbenicillina

27025-49-6

carfecillina

35531-88-5

carindacillina

1596-63-0

chinacillina

3485-14-1

ciclacillina

6011-39-8

clemizolo-penicillina

1926-49-4

clometocillina

61-72-3

cloxacillina

3116-76-5

dicloxacillina

26774-90-3

epicillina

3511-16-8

etacillina

1926-48-3

fenbenicillina

147-55-7

feneticillina

7009-88-3

feniracillina

87-08-1

fenossimetilpenicillina

51154-48-4

fibracillina

5250-39-5

flucloxacillina

98048-07-8

fomidacillina

78186-33-1

fumoxicillina

54340-65-7

furbucillina

66327-51-3

fuzlocillina

4780-24-9

isopropicillina

86273-18-9

lenampicillina

3736-12-7

levopropicillina

61-32-5

meticillina

51481-65-3

mezlocillina

147-52-4

nafcillina

66-79-5

oxacillina

53861-02-2

oxetacillina

983-85-7

penamecillina

61477-96-1

piperacillina

55975-92-3

pirbenicillina

69414-41-1

piridicillina

82509-56-6

piroxicillina

15949-72-1

prazocillina

551-27-9

propicillina

55530-41-1

rotamicillina

67337-44-4

sarmoxicillina

40966-79-8

sarpicillina

41744-40-5

sulbenicillina

76497-13-7

sultamicillina

22164-94-9

suncillina

47747-56-8

talampicillina

56211-43-9

tameticillina

66148-78-5

temocillina

34787-01-4

ticarcillina

26552-51-2

tifencillina

151287-22-8

tobicilina

2941 20 80

11011-72-6

bluensomicina

94554-99-1

paldimicina

57-92-1

streptomicina

4480-58-4

streptoniazide

2941 30 00

5874-95-3

amiciclina

15599-51-6

apiciclina

1181-54-0

clomociclina

57-62-5

clortetraciclina

58298-92-3

colimeciclina

987-02-0

demeciclina

127-33-3

demeclociclina

564-25-0

doxiciclina

15590-00-8

etamociclina

16545-11-2

guameciclina

992-21-2

limeciclina

2013-58-3

meclociclina

31770-79-3

megluciclina

914-00-1

metaciclina

10118-90-8

minociclina

5585-59-1

nitrociclina

79-57-2

oxitetraciclina

15301-82-3

pecociclina

4599-60-4

penimepiciclina

16259-34-0

penimociclina

1110-80-1

pipaciclina

751-97-3

rolitetraciclina

808-26-4

sanciclina

60-54-8

tetraciclina

2941 40 00

13838-08-9

azidamfenicolo

56-75-7

cloramfenicolo

76639-94-6

florfenicolo

31342-36-6

pantotenato di cloramfenicolo composto

847-25-6

racefenicolo

15318-45-3

tiamfenicolo

2941 50 00

527-75-3

beritromicina

81103-11-9

claritromicina

62013-04-1

diritromicina

114-07-8

eritromicina

96128-89-1

eritromicina acistrato

84252-03-9

eritromicina stinoprato

82664-20-8

fluritromicina

53066-26-5

lexitromicina

80214-83-1

roxitromicina

2941 90 00

129639-79-8

abafungina

65195-55-3

abamectina

6990-06-3

acido fusidico

24280-93-1

acido micofenolico

1394-02-1

acimicina

57576-44-0

aclarubicina

0-00-0

actagardina

37305-75-2

actaplanina

1402-81-9

ambomicina

58857-02-6

ambruticina

1402-82-0

amfomicina

1397-89-3

amfotericina B

1403-71-0

amicina

37517-28-5

amikacina

110267-81-7

amrubicina

1402-84-2

antelmicina

4803-27-4

antramicina

37321-09-8

apramicina

51025-85-5

arbekacina

0-00-0

ardacina

4117-65-1

aspartocina

55779-06-1

astromicina

11051-71-1

avilamicina

37332-99-3

avoparcina

54182-65-9

azalomicina

115-02-6

azaserina

83905-01-5

azitromicina

7644-67-9

azotomicina

78110-38-0

aztreonam

1405-87-4

bacitracina

50846-45-2

bacmecillinam

11015-37-5

bambermicina

127785-64-2

basifungina

4696-76-8

bekanamicina

27661-27-4

benassibina

36889-15-3

betamicina

120410-24-4

biapenem

38129-37-2

bicozamicina

11056-11-4

biniramicina

11056-06-7

bleomicina

26631-90-3

brobactam

59733-86-7

butikacina

12772-35-9

butirosina

8052-16-2

cactinomicina

1403-17-4

candicidina

11003-38-6

capreomicina

4564-87-8

carbomicina

50935-04-1

carubicina

87638-04-8

carumonam

10206-21-0

cefacetrile

53994-73-3

cefacloro

50370-12-2

cefadroxil

15686-71-2

cefalexina

3577-01-3

cefaloglicina

5575-21-3

cefalonio

859-07-4

cefaloram

50-59-9

cefaloridina

153-61-7

cefalotina

34444-01-4

cefamandolo

51627-20-4

cefaparolo

21593-23-7

cefapirina

51627-14-6

cefatrizina

58665-96-6

cefazaflur

56187-47-4

cefazedone

25953-19-9

cefazolina

76610-84-9

cefbuperazone

41952-52-7

cefcanel

97275-40-6

cefcanel daloxato

135889-00-8

cefcapene

84957-30-2

cefchinomo

105239-91-6

cefclidina

80195-36-4

cefdaloxima

91832-40-5

cefdinir

104145-95-1

cefditorene

57847-69-5

cefedrolor

103238-57-9

cefempidone

88040-23-7

cefepima

65052-63-3

cefetamet

117211-03-7

cefetecolo

65307-12-2

cefetrizolo

66474-36-0

cefivitril

79350-37-1

cefixima

116853-25-9

cefluprenam

65085-01-0

cefmenoxima

107452-79-9

cefmepidio cloruro

56796-20-4

cefmetazolo

75481-73-1

cefminox

69739-16-8

cefodizima

61270-58-4

cefonicid

62893-19-0

cefoperazone

60925-61-3

ceforanide

122841-10-5

cefoselis

63527-52-6

cefotaxima

69712-56-7

cefotetan

61622-34-2

cefotiam

36920-48-6

cefoxazolo

35607-66-0

cefoxitina

113359-04-9

cefozoprano

84880-03-5

cefpimizolo

70797-11-4

cefpiramide

84957-29-9

cefpiromo

80210-62-4

cefpodoxima

92665-29-7

cefprozile

38821-53-3

cefradina

52231-20-6

cefrotile

51762-05-1

cefroxadina

62587-73-9

cefsulodina

54818-11-0

cefsumide

72558-82-8

ceftazidima

82547-58-8

cefteram

26973-24-0

ceftezolo

97519-39-6

ceftibutene

80370-57-6

ceftiofur

77360-52-2

ceftiolene

71048-88-9

ceftiossido

68401-81-0

ceftizoxima

135821-54-4

ceftizoxima alapivoxil

73384-59-5

ceftriaxone

39685-31-9

cefuracetima

55268-75-2

cefuroxima

82219-78-1

cefuzonam

53228-00-5

cetociclina

120138-50-3

chinupristina

1392-21-8

chitasamicina

66-81-9

cicloesimide

68-41-7

cicloserina

59865-13-3

ciclosporina

79404-91-4

cilofungina

11056-12-5

cirolemicina

18323-44-9

clindamicina

30387-39-4

colistimetato di sodio

1066-17-7

colistina

4434-05-3

cumamicina

50-76-0

dactinomicina

103060-53-3

daptomicina

20830-81-3

daunorubicina

66211-92-5

detorubicina

34493-98-6

dibekacina

156131-91-8

dimadectina

14289-25-9

diproleandomicina

117704-25-3

doramectina

23214-92-8

doxorubicina

1403-47-0

duazomicina

56592-32-6

efrotomicina

11029-70-2

eliomicina

97068-30-9

elsamitrucina

1391-41-9

endomicina

11115-82-5

enramicina

33103-22-9

enviomicina

56420-45-2

epirubicina

123997-26-2

eprinomectina

63521-85-7

esorubicina

70639-48-4

etisomicina

106560-14-9

faropenem

480-49-9

filipina

99665-00-6

flomossefo

37717-21-8

flurocitabina

23155-02-4

fosfomicina

66508-53-0

fosmidomicina

119-04-0

framicetina

23110-15-8

fumagillina

1393-87-9

fusafungina

114451-30-8

ganefromicina

1403-66-3

gentamicina

90850-05-8

gloximonam

1405-97-6

gramicidina

113-73-5

gramicidina S

126-07-8

griseofulvina

58957-92-9

idarubicina

64221-86-9

imipenem

58152-03-7

isepamicina

70288-86-7

ivermectina

16846-24-5

josamicina

11048-15-0

kalafungina

59-01-8

kanamicina

56283-74-0

laidlomicina

25999-31-9

lasalocide

64952-97-2

latamoxef

149951-16-6

lenapenem

70774-25-3

leurubicina

11014-70-3

levorina

10118-85-1

lidimicina

154-21-2

lincomicina

36441-41-5

lividomicina

76470-66-1

loracarbef

13058-67-8

lucimicina

84878-61-5

maduramicina

35775-82-7

maridomicina

32887-01-7

mecillinam

64314-52-9

medorubicina

28022-11-9

megalomicina

71628-96-1

menogarile

11121-32-7

mepartricina

96036-03-2

meropenem

1407-05-2

metocidina

11006-76-1

micamicina

52093-21-7

micronomicina

35457-80-8

midecamicina

122173-74-4

mideplanina

31101-25-4

mirincamicina

73684-69-2

mirosamicina

11056-14-7

mitocarcina

1403-99-2

mitogillina

11043-99-5

mitomalcina

50-07-7

mitomicina

11056-15-8

mitospero

50935-71-2

mocimicina

17090-79-8

monensina

12650-69-0

mupirocina

55134-13-9

narasina

7681-93-8

natamicina

11048-13-8

nebramicina

102130-84-7

nemadectina

108852-90-0

nemorubicina

1404-04-2

neomicina

56391-56-1

netilmicina

1404-08-6

neutramicina

11056-16-9

nifungina

1400-61-9

nistatina

1404-15-5

nogalamicina

56377-79-8

nosieptide

303-81-1

novobiocina

3922-90-5

oleandomicina

11006-70-5

olivomicina

159445-62-2

orientiparcina

11006-76-1

ostreogricina

90898-90-1

oximonam

87726-17-8

panipenem

7542-37-2

paromomicina

11096-49-4

partricina

59794-18-2

paulomicina

19504-77-9

pecilocina

1404-20-2

peliomicina

55870-64-9

pentisomicina

68247-85-8

peplomicina

72496-41-4

pirarubicina

108319-07-9

pirazmonam

79548-73-5

pirlimicina

1018-71-9

pirrolnitrina

32886-97-8

pivmecillinam

62107-94-2

plauracina

125-65-5

pleuromulina

18378-89-7

plicamicina

1404-26-8

polimixina B

801-52-5

porfiromicina

47917-41-9

primicina

11006-76-1

pristinamicina

66887-96-5

propikacina

53-79-2

puromicina

76168-82-6

ramoplanina

11056-09-0

ranimicina

1404-48-4

relomicina

56689-42-0

repromicina

25546-65-0

ribostamicina

72559-06-9

rifabutina

129791-92-0

rifalazil

94168-98-6

rifametano

113102-19-5

rifamexile

6998-60-3

rifamicina

2750-76-7

rifamide

13292-46-1

rifampicina

61379-65-5

rifapentina

80621-81-4

rifaximina

1404-55-3

ristocetina

84845-57-8

ritipenem

96497-67-5

rodorubicina

74014-51-0

rokitamicina

35834-26-5

rosaramicina

3930-19-6

rufocromomicina

1404-59-7

rutamicina

53003-10-4

salinomicina

156769-21-0

sanfetrinem

23477-98-7

sedecamicina

113378-31-7

semduramicina

22733-60-4

siccanina

58944-73-3

sinefungina

32385-11-8

sisomicina

1405-52-3

solfomixina

1404-64-4

sparsomicina

1695-77-8

spectinomicina

8025-81-8

spiramicina

636-47-5

stallimicina

11033-34-4

steffimicina

1404-74-6

streptovaricina

18883-66-4

streptozocina

68373-14-8

sulbactam

120788-07-0

sulopenem

65057-90-1

talisomicina

89786-04-9

tazobactam

61036-62-2

teicoplanina

113167-61-6

terdecamicina

55297-95-5

tiamulina

102507-71-1

tigemonam

108050-54-0

tilmicosina

1401-69-0

tilosina

1404-88-2

tirotricina

32986-56-4

tobramicina

2751-09-9

troleandomicina

88669-04-9

trospectomicina

58970-76-6

ubenimex

101312-92-9

valnemulina

121584-18-7

valspodar

1404-90-6

vancomicina

32988-50-4

viomicina

11006-76-1

virginiamicina

1405-00-1

viridofulvina

54182-61-5

vistatolone

580-74-5

xantocillina

9014-02-2

zinostatina

54083-22-6

zorubicina

2942 00 00

16037-91-5

sodio stibogluconato

3001 20 10

135968-09-1

lenograstim

134088-74-7

nartograstim

123774-72-1

sargramostim

3001 20 90

83712-60-1

defibrotide

121181-53-1

filgrastim

121547-04-4

mirimostim

99283-10-0

molgramostim

127757-91-9

regramostim

3001 90 91

9005-49-6

eparina sodica

3001 90 99

120993-53-5

desirudina

54182-59-1

sulglicotide

3002 10

9008-11-1

interferone alfa

9008-11-1

interferone beta

9008-11-1

interferone gamma

118390-30-0

interferone alfacone-1

3002 10 10

137487-62-8

alvircept sudotox

3002 10 91

143653-53-6

abciximab

156227-98-4

afelimomab

156586-92-4

altumomab

9000-94-6

antitrombina III, umana

154361-48-5

arcitumomab

179045-86-4

basiliximab

158318-63-9

bectumomab

0-00-0

biciromab

151763-64-3

capromab

156586-90-2

cedelizumab

182912-58-9

clenoliximab

152923-56-3

daclizumab

145832-33-3

detumomab

0-00-0

dorlimomab aritox

141410-98-2

edobacomab

156586-89-9

edrecolomab

142864-19-5

enlimomab

169802-84-0

enlimomab pegolo

167816-91-3

faralimomab

167747-20-8

felvizumab

171656-50-1

igovomab

126132-83-0

imciromab

170277-31-3

infliximab

152981-31-2

inolimomab

174722-30-6

keliximab

166089-32-3

lintuzumab

127757-92-0

maslimomab

0-00-0

muromonab-CD3

150631-27-9

nacolomab tafenatox

138661-01-5

nebacumab

162774-06-3

nerelimomab

159445-64-4

odulimomab

147191-91-1

priliximab

153101-26-9

regavirumab

174722-31-7

rituximab

144058-40-2

satumomab

0-00-0

sevirumab

167747-19-5

sulesomab

117305-33-6

telimomab aritox

180288-69-1

trastuzumab

0-00-0

tuvirumab

148189-70-2

votumumab

141483-72-9

zolimomab aritox

3002 10 95

143090-92-0

anakinra

143631-61-2

atexakina alfa

148637-05-2

cilmostim

161753-30-6

daniplestim

142298-00-8

emoctakin

142261-03-8

emoglobina crosfumaril

154725-65-2

epoetina epsilon

148363-16-0

epoetina omega

102786-61-8

eptacog alfa (attivato)

0-00-0

fibrina, umana

154248-96-1

iroplact

156679-34-4

lenercept

137463-76-4

milodistim

124146-64-1

mobenakina

0-00-0

moroctocog alfa

148641-02-5

muplestim

166089-33-4

nagrestipen

113478-33-4

nonacog alfa

139076-62-3

octocog alfa

145941-26-0

oprelvekina

112721-39-8

pifonakina

148883-56-1

tifacogina

3002 10 99

0-00-0

fibrina, bovina

141752-91-2

pegaldesleukin

3002 90 90

0-00-0

tendamistat

3003 20 00

123760-07-6

zinostatina stimalamero

3003 31 00

8063-29-4

insulina iniettabile bifasica

8049-62-5

insulina-zinco sospensione (amorfa)

8049-62-5

insulina-zinco sospensione composta

8049-62-5

insulina-zinco sospensione (cristallina)

8052-74-2

isofano insulina

3003 39 00

8049-55-6

corticotropina-zinco idrossido

0-00-0

plusonermina

3003 40 00

8069-64-5

meralluride

60135-06-0

mercumatilina sodica

8012-34-8

mercurofillina

3003 90 10

8002-90-2

chiniofone

3003 90 90

5779-59-9

alazanina triclofenato

66813-51-2

alexitolo sodico

9014-67-9

alossiprina

13051-01-9

carbazocromo salicilato

0-00-0

fuladectina

12182-48-8

glucalox

8031-09-2

morruato sodico

8026-10-6

soluzione di cloruro di sodio composto

8026-79-7

soluzione di lattato sodico composto

12040-73-2

sucralox

3004 31

9004-10-8

insulina iniettabile neutra

9004-17-5

insulina-zinco protaminato iniettabile

9004-21-1

prep. iniettabile di insulina zinco globina

3203 00 10

547-17-1

xantofil palmitato

3204 12 00

3861-73-2

anazolene sodico

15722-48-2

olsalazina

3204 13 00

548-62-9

metilrosanilinio cloruro

7232-51-1

pararosanilina embonato

92-31-9

tolonio cloruro

3204 19 00

7235-40-7

betacarotene

3204 90 00

1461-15-0

oftasceina

3402 12 00

8001-54-5

benzalconio cloruro

3402 13 00

104-31-4

benzonatato

9004-95-9

cetomacrogolo 1000

9002-92-0

lauromacrogolo 400

57821-32-6

menfegolo

9016-45-9

nonoxinolo

9002-93-1

octoxinolo

9017-37-2

polisorbato 1

9009-51-2

polisorbato 8

9005-64-5

polisorbato 20

9005-64-5

polisorbato 21

9005-66-7

polisorbato 40

9005-67-8

polisorbato 60

9005-67-8

polisorbato 61

9005-65-6

polisorbato 80

9005-65-6

polisorbato 81

9005-70-3

polisorbato 85

154362-61-5

polisorbato 120

9003-11-6

polossalene

9003-11-6

polossamero

3507 90 90

143003-46-7

alglucerasi

105857-23-6

alteplasi

9046-56-4

ancrodo

81669-57-0

anistreplasi

9039-61-6

batroxobina

9000-99-1

brinasi

9001-00-7

bromelaina

9001-09-6

chimopapaina

9004-07-3

chimotripsina

143831-71-4

dornasi alfa

120608-46-0

duteplasi

9004-09-5

fibrinolisina (umana)

37326-33-3

ialosidasi

9001-54-1

ialuronidasi

154248-97-2

imiglucerasi

9001-01-8

kallidinogenasi

149394-67-2

ledismasi

156616-23-8

monteplasi

99821-44-0

nasaruplasi

159445-63-3

nateplasi

51899-01-5

ocrasi

9016-01-7

orgoteina

151912-42-4

pamiteplasi

130167-69-0

pegaspargasi

155773-57-2

pegorgoteina

9001-74-5

penicillinasi

9074-07-1

promelasi

133652-38-7

reteplasi

9001-62-1

rizolipasi

99149-95-8

saruplasi

37312-62-2

serrapeptasi

63551-77-9

sfericasi

131081-40-8

silteplasi

9002-01-1

streptochinasi

37340-82-2

streptodornasi

110294-55-8

sudismasi

12211-28-8

sutilaina

9031-11-2

tilattasi

9002-04-4

trombina, bovina

9039-53-6

urochinasi

99821-47-3

urokinasi alfa

3808 40 10

505-86-2

cetrimide

3824 90 64

8063-24-9

acriflavinio cloruro

87806-31-3

porfimer sodico

3824 90 99

107667-60-7

polaprezinc

1338-39-2

sorbitano laurato

1338-43-8

sorbitano oleato

26266-57-9

sorbitano palmitato

8007-43-0

sorbitano seschioleato

1338-41-6

sorbitano stearato

26658-19-5

sorbitano tristearato

3901 90 90

25053-27-4

apolato sodico

3902 90 90

71251-04-2

surfomero

3905 99 90

9003-39-8

crospovidone

9003-39-8

povidone

3906 90 90

9003-97-8

policarbofil

3907 10 00

54531-52-1

polibenzarsolo

3907 20

9005-71-4

polisorbato 65

3907 20 99

186638-10-8

pegmusirudina

3907 30 00

9003-23-0

polietadene

3907 99

26009-03-0

acido poliglicolico

3907 99 19

41706-81-4

poliglecaprone

3909 10 00

9011-05-6

polinossilina

3909 40 00

101418-00-2

policresulene

3911 90

75345-27-6

polidronio cloruro

3911 90 19

95522-45-5

colestilano

31512-74-0

polixetonio cloruro

3911 90 99

82230-03-3

carbetimero

182815-43-6

colesevelam

54063-44-4

ferropolimalero

56959-18-3

glusoferron

41385-14-2

leuciglumero

29535-27-1

maletamero

32289-58-0

poliesanide

90409-78-2

polifeprosano

52757-95-6

sevelamero

3912 31 00

9000-11-7

croscarmellosio

3912 39 80

0-00-0

celucloral

9004-67-5

metilcellulosa

3912 90 10

9004-36-8

cellaburato

9004-38-0

cellacefato

3913 90 00

110042-95-0

acemannano

9041-08-1

ardeparina sodica

39464-87-4

betasizofirano

0-00-0

certoparina sodica

64440-87-5

cideferrone

9015-73-0

colestrano

9041-08-1

dalteparina sodica

83513-48-8

danaparoide sodico

9004-54-0

destrano

56087-11-7

destranomero

8063-26-1

destriferrone

37209-31-7

detralfato

9041-08-1

enoxaparina sodica

57680-55-4

gleptoferrone

0-00-0

minolteparina sodica

0-00-0

nadroparina calcica

0-00-0

parnaparina sodica

0-00-0

pentosano polisolfato sodico

53973-98-1

poligeenano

9015-56-9

poligelina

9012-76-4

poliglusam

0-00-0

reviparina sodica

9050-67-3

sizofirano

57459-72-0

suleparoide sodico

57821-29-1

sulodexide

0-00-0

tinzaparina sodica

3914 00 00

50925-79-6

colestipolo

11041-12-6

colestiramina

54182-62-6

polacrina

56227-39-5

polidexide solfato

ALLEGATO 4

ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL'ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI

 

ACETATO

 

ACETATO DI t-BUTILE

 

ACETATO DI terz-BUTILE

 

ACETATO DI BUTILE terziario

 

N-ACETILGLICINATO

 

ACETILSALICILATO

 

ACETONIDE

 

1-ACETOSSIETIL

 

ACETURATO

 

ACISTRATO

 

ACOXIL

 

ADIPATO

 

ALLIL

 

ALLILBROMURO

 

ALLILIODURO

 

ALLUMINIO

 

AMMINOSALICILATO

 

AMMONIO

 

AMSONATO

 

ANTIPIRATO

 

ARGININA

 

ASCORBATO

 

AXETIL

 

BARBITURATO

 

BENZATINA

 

BENZENSOLFONATO

 

BENZIL

 

BENZILBROMURO

 

BENZILIODURO

 

BENZOACETATO

 

BENZOATO

 

BESILATO

 

BEZOMIL

 

BICHINATO

 

BIS(FOSFATO)

 

BIS(IDROGENOMALATO)

 

BIS(IDROGENOMALEATO)

 

BIS(IDROGENOMALONATO)

 

BISMUTO

 

BITARTRATO

 

BORATO

 

BROMIDRATO

 

BROMURO

 

BUCICLATO

 

BUNAPSILATO

 

BUTEPRATO

 

BUTIL

 

t-BUTIL

 

terz-BUTIL

 

terziario-BUTIL

 

t-BUTILAMMINA

 

terz-BUTILAMMINA

 

terziario-BUTILAMMINA

 

BUTILATO

 

BUTILBROMURO

 

BUTIRRATO

 

CALCIO

 

CALCIO, DIIDRATO

 

CAMSILATO

 

CANFORATO

 

CANFOSOLFONATO

 

CANFO-10-SOLFONATO

 

CAPROATO

 

CARBAMMATO

 

CARBESILATO

 

CARBONATO

 

CHlNATO

 

CICLOESANPROPIONATO

 

CICLOESILAMMONIO

 

CICLOESILPROPIONATO

 

N-CICLOESILSOLFAMMATO

 

CICLOPENTANPROPIONATO

 

CICLOTATO

 

CINNAMATO

 

CIPIONATO

 

CITRATO

 

CITRATO FERROSO

 

CLORIDRATO

 

CLORIDRATO, DIIDRATO

 

CLORIDRATO, EMIIDRATO

 

CLORIDRATO, MONOIDRATO

 

p-CLOROBENZENSOLFONATO

 

8-CLOROTEOFILLINATO

 

CLORURO

 

CLORURO CALCICO

 

CLORURO DI FERRO

 

CLOSILATO

 

COLINA

 

CROBEFATO

 

CROMACATO

 

CROMESILATO

 

DAPROPATO

 

DEANIL

 

DECANOATO

 

DECIL

 

DIACETATO

 

DIAMMONIO

 

DIBENZOATO

 

DIBROMIDRATO

 

DIBUDINATO

 

DIBUNATO

 

DIBUTIRRATO

 

DICICLOESILAMMONIO

 

DICLORIDRATO

 

DICOLINA

 

DIETANOLAMMINA

 

DIETILAMMINA

 

DIETILAMMONIO

 

DIFOSFATO

 

DIFUMARATO

 

DIFUROATO

 

DIGOLIL

 

DIIDRATO

 

DIIDROGENOCITRATO

 

DIIDROGENOFOSFATO

 

DIIDROSSIBENZOATO

 

DIMALATO

 

DIMALEATO

 

DIMALONATO

 

DIMESILATO

 

N, N-DIMETIL-beta-ALANINA

 

DINITRATO

 

DINITROBENZOATO

 

DIOLAMMINA

 

DIOSSIDO

 

DIPIVOXIL

 

DIPROPIONATO

 

DISODIO

 

DISOLFATO

 

DISOLFURO

 

DIUNDECANOATO

 

DOCOSIL

 

DOFOSFATO

 

EDAMMINA

 

EDISILATO

 

EMBONATO

 

EMIIDRATO

 

EMISOLFATO

 

ENANTATO

 

EPOLAMMINA

 

EPTANOATO

 

ERBUMINA

 

ESAACETATO

 

ESAIDRATO

 

ESANOATO

 

ESILATO

 

ESTERE BUTILICO

 

ESTERE t-BUTILICO

 

ESTERE terz-BUTILICO

 

ESTERE BUTILICO terziario

 

ESTERE ETILICO

 

ESTERE METILICO

 

ESTERE PROPILICO

 

ESTOLATO

 

ETABONATO

 

1,2-ETANDISOLFONATO

 

ETANOLAMMINA

 

ETANSOLFONATO

 

ETIL

 

ETILAMMINA

 

ETILAMMONIO

 

ETILENANTATO

 

ETILENDIAMMINA

 

ETILESANOATO

 

ETILIODURO

 

ETILSUCCINATO

 

ETOBROMURO

 

FARNESIL

 

FENDIZOATO

 

FENILPROPIONATO

 

FLUOROSOLFONATO

 

FLUORURO

 

FORMIATO

 

FORMIATO SODICO

 

FOSFATEX

 

FOSFATO

 

FOSFATO DEL CLORIDRATO

 

FOSFATO DEL DICLORIDRATO

 

FOSFATO DISODICO

 

FOSFATO SODICO

 

FOSFITO

 

FOSTEDATO

 

FTALATO

 

FUMARATO

 

FUROATO

 

FUSIDATO DI AMMONIO

 

GLICOLATO

 

GLIOSSILATO

 

GLUCARATO

 

GLUCEPTATO

 

GLUCOEPTONATO

 

GLUCONATO

 

GLUCOSIDE

 

IBENZATO

 

ICLATO

 

IDRATO

 

IDROGENOEDISILATO

 

IDROGENOFOSFATO DI TETRADECILE

 

IDROGENOFOSFATO SODICO

 

IDROGENOFUMARATO

 

IDROGENOMALATO

 

IDROGENOMALEATO

 

IDROGENOMALONATO

 

IDROGENOOSSALATO

 

IDROGENOSOLFATO

 

IDROGENOSOLFITO

 

IDROGENOSUCCINATO

 

IDROGENOTARTRATO

 

IDROSSIBENZOATO

 

o-(4-IDROSSIBENZOIL)BENZOATO

 

IDROSSIDO

 

2-IDROSSIETANSOLFONATO

 

IDROSSINAFTOATO

 

IODURO

 

IPPURATO

 

ISETIONATO

 

ISOBUTIRRATO

 

ISOCAPROATO

 

ISOFTALATO

 

ISONICOTINATO

 

ISOPROPIL

 

ISOPROPIONATO

 

LATTATO

 

LATTOBIONATO

 

LAURATO

 

LAURIL

 

LAURILSOLFATO

 

LAURILSOLFATO, SALE DI SODIO

 

LEVULINATO

 

LISINATO

 

LITIO

 

MAGNESIO

 

MALATO

 

MALEATO

 

MALONATO

 

MANDELATO

 

MEGALLATO

 

MEGLUMINA

 

MESILATO

 

METANSOLFONATO

 

METANSOLFONATO SODICO

 

METEMBONATO

 

4-METILBICICLO[2.2.2]OTT-2-EN-1-CARBOSSILATO

 

METILBROMURO

 

4,4'-METILENBIS(3-IDROSSI-2-NAFTOATO)

 

METILENDISALICILATO

 

N-METILGLUCAMMINA

 

METILIODURO

 

METILSOLFATO

 

MOFETIL

 

MONOBENZOATO

 

MONOCLORIDRATO

 

MONOIDRATO

 

MONONITRATO

 

NAFATO

 

1,5-NAFTALENDISOLFONATO

 

2-NAFTALENSOLFONATO

 

NAPADISILATO

 

NAPSILATO

 

NICOTINATO

 

NITRATO

 

NITROBENZOATO

 

OLAMMINA

 

OLEATO

 

ORO

 

OROTATO

 

ORTOFOSFATO

 

OSSALATO

 

OSSIDO

 

N-OSSIDO, CLORIDRATO

 

4-OSSOPENTANOATO

 

OTTIL

 

OXOGLURATO

 

PALMITATO

 

PALMITATO, CLORIDRATO

 

PAMOATO

 

PANTOTENATO

 

PENDETIDE

 

PENTAIDRATO

 

PERCLORATO

 

PICRATO

 

PIRIDILACETATO

 

1-PIRROLIDINETANOLO

 

PIVALATO

 

(PIVALOILOSSI)METIL

 

PIVOXETIL

 

PIVOXIL

 

PIVOXIL, CLORIDRATO

 

POTASSIO

 

PROPIONATO

 

PROXETIL

 

RESINATO

 

SACCARATO

 

SALICILATO

 

SALICILOILACETATO

 

SODIO

 

SODIO, IDRATO

 

SODIO, MONOIDRATO

 

SOLFATO

 

SOLFATO DEL PANTOTENATO

 

SOLFATO DI PROPIONATO E DODECILE

 

SOLFATO DI PROPIONATO E LAURILE PROPIL

 

SOLFATO POTASSICO

 

SOLFATO SODICO

 

SOLFINATOSOLFITO

 

SOLFOBENZOATO SODICO

 

3-SOLFOBENZOATO SODICO

 

SOLFOSALICILATO

 

STEAGLATO

 

STEARATO

 

SUCCINATO

 

SUCCINATO SODICO

 

SUCCINIL

 

TANNATO

 

TARTRATO

 

TEBUTATO

 

TENOATO

 

TEOCLATO

 

TEPROSILATO

 

TETRAIDRATO

 

TETRAIDROFTALATO

 

TETRAISOPROPIL

 

TETRASODIO

 

TIOCIANATO

 

TOFESILATO

 

p-TOLUENSOLFONATO

 

TOSILATO

 

TRICLOFENATO

 

TRIETANOLAMMINA

 

TRIFLUOROACETATO

 

TRIFLUTATO

 

TRIIDRATO

 

TRIIODURO

 

TRIMETILACETATO

 

TRINITRATO

 

TRIPALMITATO

 

TROLAMMINA

 

TROMETAMMINA

 

TROMETAMOLO

 

TROXUNDATO

 

UNDECANOATO

 

UNDEC-10-ENOATO

 

UNDECILENATO

 

VALERATO

 

XINAFOATO

 

ZINCO

ALLEGATO 5

SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO ESENTI DA DAZIO

Codice S. A.

DCI

Sale, ester o idrato della DCI

Codice S. A.

CAS RN

2925.20

arginina

 

 

 

2922.42

acido glutamico

L-glutammato di arginina

2925.20

4320-30-3

2918.90

carbenoxolone

carbenoxolone, sale di dicolina

2923.10

74203-92-2

2909.49

clorfenesina

carbammato di clorfenesina

2924.29

886-74-8

2907.29

dienestrolo

di(acetato) di dienestrolo

2915.39

84-19-5

2907.29

dietilstilbestrolo

dibutirrato di dietilstilbestrolo

2915.60

74664-03-2

 

dipropionato di dietilstilbestrolo

2915.50.00

130-80-3

2918.90

enoxolone

diidrogenofosfato di enoxolone

2919.00

18416-35-8

2905.51

etclorvinolo

carbammato di etclorvinolo

2924.19

74283-25-3

2907.29

exestrolo

dibutirrato di exestrolo

2915.60

36557-18-3

 

dipropionato di exestrolo

2915.50.00

59386-02-6

2934.91

fenmetrazina

teoclato di fenmetrazina

2939.59

13931-75-4

ALLEGATO 6

ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

Codice NC

CAS RN

Denominazione

2843 30 00

12192-57-3

(alfa-D-glucopiranosiltio)oro

2844 40 30

82407-94-1

1-[4-(2-dimetilamminoetossi)[14C]fenil)]-1,2-difenilbutan-1-olo

2903 59 90

7051-34-5

bromometilciclopropano

2903 69 90

3312-04-7

1-cloro-4,4-bis(4-fluorofenil)butano

42074-68-0

1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benzene

76283-09-5

alfa,4-dibromo-2-fluorotoluene

620-20-2

alfa,3-diclorotoluene

2904 90 85

121-17-5

4-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3-nitrotoluene

4714-32-3

1-nitro-4-(1,2,2,2-tetracloroetil)benzene

2905 22 90

1113-21-9

(6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametilesadeca-1,6,10,14-tetraen-3-olo

505-32-8

3,7,11,15-tetrametilesadec-1-en-3-olo

7212-44-4

3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo

2905 29 90

2914-69-4

(S)-but-3-in-2-olo

2905 49 10

1947-62-2

(2R,3R)-1,4-bis(mesilossi)butan-2,3-diolo

2905 59 10

54322-20-2

4-cloro-1-idrossibutan-1-solfonato di sodio

920-66-1

1,1,1,3,3,3-esafluoropropan-2-olo

148043-73-6

4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-olo

75-89-8

2,2,2-trifluoroetanolo

2905 59 99

57090-45-6

(R)-3-cloropropan-1,2-diolo

2906 29 00

1570-95-2

2-fenilpropan-1,3-diolo

104265-58-9

p-toluensolfonato di 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-idrossi-1-isopropil-1,2,3,4-tetraidro-2-naftil]etile

2907 19 00

27673-48-9

5,8-diidro-1-naftolo

2907 29 00

700-13-0

2,3,5-trimetilidrochinone

2909 30 38

5111-65-9

ossido di 6-bromo-2-naftile e metile

2909 30 90

3383-72-0

ossido di 2-cloroetile e 4-nitrofenile

31264-51-4

ossido di 3-cloropropile e 2,5-xilile

2909 50 90

63659-16-5

4-[2-(ciclopropilmetossi)etil]fenolo

83682-27-3

2-idrossi-1-(4-idrossi-3-metossifenil)propan-2-solfonato di sodio

2910 30 00

51594-55-9

(R)-1-cloro-2,3-epossipropano

2910 90 00

56718-70-8

ossido di 2,3-epossipropile e 4-(2-metossietil)fenile

129940-50-7

(S)-[(tritilossi)metil]ossirano

2911 00 00

1132-95-2

1,1-diisopropossicicloesano

94158-44-8

1,1-dimetossi-2-(2-metossietossi)etano

20627-73-0

alfa,alfa-dimetossi-2-nitrotoluene

2912 29 00

38849-09-1

3-(9,10-diidro-9,10-etanoantracen-9-il)acrilaldeide

2912 49 00

1620-98-0

3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzaldeide

3453-33-6

6-metossi-2-naftaldeide

2144-08-3

2,3,4-triidrossibenzaldeide

2914 39 00

2222-33-5

5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one

1210-35-1

10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one

645-13-6

4-metilvalerofenone

2914 40 90

80-75-1

11-alfa-idrossipregn-4-en-3,20-dione

85700-75-0

11-alfa,17,21-triidrossi-16-beta-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

2914 50 00

2107-69-9

5,6-dimetossiindan-1-one

981-34-0

9-beta,11-beta-epossi-17-alfa,21-diidrossi-16-beta-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dione

24916-90-3

9-beta,11-beta-epossi-17,21-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

28315-93-7

5-idrossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone

104-20-1

4-(4-metossifenil)butan-2-one

1078-19-9

6-metossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone

2914 70 00

150587-07-8

21-benzilossi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

43076-61-5

4'-terz-butil-4-clorobutirrofenone

153977-22-1

trans-2-cloro-3-[4-(4-clorofenil)cicloesil]-1,4-naftochinone

83881-08-7

21-cloro-9-beta,11-beta-epossi-17-idrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

3874-54-2

4-cloro-4'-fluorobutirrofenone

151265-34-8

21-cloro-16-alfa-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dione

534-07-6

1,3-dicloroacetone

79836-44-5

4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one

4252-78-2

2,2',4'-tricloroacetofenone

2915 39 90

24085-06-1

acetato di 2-acetossi-5-acetilbenzile

131266-10-9

acetato di 2-(acetossimetil)-4-(benzilossi)butile

127047-77-2

acetato di 2-(acetossimetil)-4-iodobutile

37413-91-5

acetato di 3,20-diossopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ile

7753-60-8

acetato di 17-alfa-idrossi-3,20-diossopregna-4,9(11)-dien-21-ile

24510-54-1

acetato di 17-alfa-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile

24510-55-2

acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile

10106-41-9

acetato di 17-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile

910-99-6

acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile

979-02-2

acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-beta-ile

2915 90 20

638-41-5

cloroformiato di pentile

2915 90 80

18997-19-8

pivalato di clorometile

2916 20 00

3721-95-7

acido ciclobutancarbossilico

2916 31 00

132294-17-8

(1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanolo

132294-16-7

(2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanone

2916 39 00

141109-25-3

acido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acetico

37742-98-6

acido 4-bromo-2,2-difenilbutirrico

110877-64-0

acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico

49708-81-8

acido trans-4-(p-clorofenil)cicloesancarbossilico

119916-27-7

acido 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluico

55332-37-1

acido (S)-2-(4-fluorofenil)-3-metilbutirrico

4276-85-1

acido 2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetico

2417-72-3

4-(bromometil)benzoato di metile

2917 19 10

0-00-0

bis(malonato di 4-nitrobenzile) di magnesio, diidrato

2917 19 90

48059-97-8

acido (E)-ott-4-en-1,8-dioico

71170-82-6

3-bromopropan-1,1,1-tricarbossilato di trietile

28868-76-0

cloromalonato di dimetile

6065-63-0

dipropilmalonato di dietile

2917 39 80

21601-78-5

idrogenofenilmalonato di fenile

27932-00-9

idrogenofenilmalonato di indan-5-ile

2918 13 00

2743-38-6

acido dibenzoil-L-tartarico

2918 16 00

11116-97-5

gluconato lattato di calcio

2918 19 80

36394-75-9

acetato di (S)-alfa-cloroformiletile

56188-04-6

acido {(1R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(E)-(3S)-3-idrossiott-1-enil]ciclopentil}acetico

611-71-2

acido D-mandelico

4358-88-7

DL-mandelato di etile

139893-43-9

(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutirrilossi)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio

77550-67-5

(3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-8-[(2S)-2-metilbutirrilossi]-1-naftil}-3,5-diidrossieptanoato di ammonio

90315-82-5

(R)-4-fenil-2-idrossibutirrato di etile

29169-64-0

formiato di (R)-alfa-(clorocarbonil)benzile

3976-69-0

(R)-3-idrossibutirrato di metile

157604-22-3

(2S,3R)-2-idrossi-3-isobutilsuccinato di disodio

2918 29 80

167678-46-8

acetato di 3-cloroformil-o-tolile

168899-58-9

acido 3-acetossi-o-toluico

3943-89-3

3,4-diidrossibenzoato di etile

2918 30 00

56105-81-8

acido (R)-2-(3-benzoilfenil)propionico

22161-86-0

acido (RS)-2-(3-benzoilfenil)propionico

1944-63-4

acido 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-metil-1,5-diossoottaidro-1H-inden-4-il]propionico

302-97-6

acido 3-ossoandrost-4-en-17-beta-carbossilico

121873-00-5

3-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-3-idrossiacrilato di etile

78834-75-0

7-cloro-2-ossoeptanoato di etile

39562-17-9

2-(3-nitrobenziliden)-3-ossobutirrato di metile

64920-29-2

2-osso-4-fenilbutirrato di etile

2918 90 90

28416-82-2

acido 6-alfa,9-difluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metil-3-ossoandrosta-1,4-dien-17-beta-carbossilico

30131-16-9

acido 4-(4-fenilbutossi)benzoico

26159-31-9

acido (RS)-2-(6-metossi-2-naftil)propionico

70264-94-7

4-(bromometil)-m-anisato di metile

33924-48-0

5-cloro-o-anisato di metile

157283-68-6

(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-{(E)-(3R)-3-idrossi-4-[3-(trifluorometil)fenossi]but-1-enil}ciclopentil]ept-5-enoato di isopropile

111006-10-1

3,4-epossibutirrato di isobutile

105560-93-8

(2R,3S)-2,3-epossi-3-(4-metossifenil)propionato di metile

87-13-8

etossimetilenmalonato di dietile

29754-58-3

5-gliossiloilsalicilato di metile, idrato

40098-26-8

7-[(3RS)-3-idrossi-5-ossociclopent-1-enil]eptanoato di metile

2920 90 10

35180-01-9

carbonato di clorometile e isopropile

16606-55-6

carbonato di (R)-propilene

208338-09-4

2,2-diossido di (4R,5R)-4,5-bis(mesilossimetil)-1,3,2-diossatiolano

2920 90 85

55-91-4

fluorofosfato di diisopropile

2921 19 80

4261-68-1

(2-cloroetil)diisopropilammina, cloridrato

5407-04-5

cloruro di 3-cloropropildimetilammonio

2921 29 00

100-36-7

2-amminoetildietilammina

156886-85-0

N,N'-bis[3-(etilammino)propil]propan-1,3-diammina, tetracloridrato

2921 30 10

167944-94-7

1-[(S)-2-(terz-butossicarbonil)-3-(2-metossietossi)propil]ciclopentancarbossilato di cicloesilammonio

2921 42 10

671-89-6

dicloruro di 4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonile

2921 43 00

393-11-3

alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-nitro-m-toluidina

2921 49 10

328-93-8

alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-esafluoro-2,5-xilidina

54396-44-0

alfa',alfa',alfa'-trifluoro-2,3-xilidina

2921 49 80

103-67-3

benzil(metil)ammina

132173-07-0

(Z)-N-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]-N-etilcicloesilammina, cloridrato

1614-57-9

cloruro di 3-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-ilpropil)dimetilammonio

79617-99-5

cloruro di trans-(+-)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil(metil)ammonio

69385-30-4

2,6-difluorobenzilammina

129140-12-1

1-etil-1,4-difenilbut-3-enilammina

166943-39-1

metil(4'-nitrofenetil)ammina, cloridrato

81972-27-2

3-(triclorovinil)anilina, cloridrato

33881-72-0

trietilanilina

2921 59 90

122-75-8

di(acetato) di N,N'-dibenziletilendiammonio

2922 19 80

54527-65-0

acetoacetato di 2-[benzil(metil)ammino]etile

154598-58-0

(S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-in-2-olo

151851-75-1

(R)-2-ammino-2-etilesan-1-olo

126456-43-7

(1S,2R)-1-amminoindan-2-olo

534-03-2

2-amminopropan-1,3-diolo

151807-53-3

(1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutilammina

23323-37-7

1-desossi-1-(ottilammino)-D-glucitolo

68047-07-4

4'-[2-(dimetilammino)etossi]-2-fenilbutirrofenone

83647-29-4

3-{(Z)-1-[4-(2-dimetilamminoetossi)fenil]-2-fenilbut-1-enil}fenolo

38345-66-3

(2S,3R)-4-dimetilammino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo

1159-03-1

5-(3-dimetilamminopropil)-10,11-diidrodibenzo[a,d]cicloepten-5-olo

2922 29 00

120-20-7

3,4-dimetossifenetilammina

55174-61-3

beta-metil-3,4-dimetossifenetilammina

2922 39 00

784-38-3

2-ammino-5-cloro-2'-fluorobenzofenone

2011-66-7

2-ammino-2'-cloro-5-nitrobenzofenone

156732-13-7

(S)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difeniles-4-en-3-one

2958-36-3

2-ammino-2',5-diclorobenzofenone

2922 41 00

113403-10-4

desibuprofene lisina (DCIM)

2922 49 95

56-12-2

acido 4-amminobutirrico

128013-69-4

acido 3-(amminometil)-5-metilesanoico

35453-19-1

acido 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftalico

42854-62-6

L-alaninato di benzile--acido p-toluensolfonico (1:1)

54527-73-0

3-amminobut-2-enoato di 2-(N-metilbenzilammino)etile

14205-39-1

3-amminocrotonato di metile

119916-05-1

3-ammino-4,6-dibromo-o-toluato di metile

154772-45-9

(S)-3-amminopent-4-inoato di etile, cloridrato

20763-30-8

2-cicloesa-1,4-dienilglicina

39878-87-0

cloruro di (-)-alfa-(cloroformil)benzilammonio

37441-29-5

dicloruro di 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftaloile

82717-96-2

(S,S)-N-(1-etossicarbonil-3-fenilpropil)alanina

961-69-3

(R)-N-(3-etossi-1-metil-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicina di potassio

875-74-1

D-alfa-fenilglicina

1118-89-4

L-glutammato di dietile, cloridrato

34582-65-5

(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di potassio

13291-96-8

(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di sodio

949-99-5

3-(4-nitrofenil)-L-alanina

81677-60-3

(4-nitrofenil)-L-alaninato di metile

67299-45-0

tosilato di cis-4-(benzilossicarbonil)cicloesilammonio

2922 50 00

7206-70-4

acido 4-ammino-5-cloro-2-metossibenzoico

90005-55-3

3'-ammino-2'-idrossiacetofenone, cloridrato

79814-47-4

(2S,3R)-3-ammino-2-[(S)-(1-idrossietil)]idrogenoglutarato di metile

59338-84-0

4-ammino-5-nitro-o-anisato di metile

24085-03-8

2-[benzil(terz-butil)ammino]-1-(alfa,4-diidrossi-m-tolil)etanolo

35205-50-6

4'-benzilossi-2-[(1-metil-2-fenossietil)ammino]propiofenone, cloridrato

0-00-0

2-(2-cloro-4,5-difluorobenzoil)-3-(2,4-difluoroanilino)acrilato di etile

121524-09-2

((7S)-7-{[(2R)-2-(3-clorofenil)-2-idrossietil]ammino}-5,6,7,8-tetraidro-2-naftilossi)acetato di etile, cloridrato

24085-08-3

cloruro di benzil(terz-butil)(4-idrossi-3-idrossimetil-4-ossofenetil)ammonio

22818-40-2

D-2-(4-idrossifenil)glicina

69416-61-1

(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di potassio

26787-84-8

(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di sodio

16589-24-5

4-[1-idrossi-2-(metilammino)etil]fenolo--acido L-tartarico (2:1)

2924 19 00

125496-24-4

acido (S)-3-formammido-2-formilossipropionico

153758-31-7

(2S)-2-ammino-3-idrossi-N-pentilpropionammide--acido ossalico (1:1)

5794-13-8

L-asparagina, idrato

90303-36-9

N-[N-(terz-butossicarbonil)-L-alanil]-L-alanina, idrato

590-63-6

cloruro di 2-carbammoilossipropiltrimetilammonio

116833-20-6

2-(etilmetilammino)acetammide

5422-34-4

N-(2-idrossietil)lactammide

2924 29 95

112522-64-2

4-acetammido-2'-amminobenzanilide

4093-29-2

4-acetammido-o-anisato di metile

4093-31-6

4-acetammido-5-cloro-o-anisato di metile

27313-65-1

N-acetil-3-(3,4-dimetossifenil)-DL-alanina

40188-45-2

3'-acetil-4'-idrossibutirranilide

136450-06-1

3'-acetil-2'-idrossi-4-(4-fenilbutossi)benzanilide

40187-51-7

5-acetilsalicilammide

24201-13-6

acido 4-acetammido-5-cloro-o-anisico

116661-86-0

acido (2S,3S)-3-(terz-butossicarbonilammino)-4-fenil-2-idrossibutirrico

50978-11-5

acido 3,5-diacetammido-2,4,6-triiodobenzoico, diidrato

144163-85-9

[(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-5-fenil-3-idrossipentil]carbammato di terz-butile

148051-08-5

5-ammino-N,N'-bis[2-acetossi-1-(acetossimetil)etil]-2,4,6-triiodoisoftalammide

76801-93-9

5-ammino-N,N'-bis(2,3-diidrossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalammide

32981-85-4

(2R,3S)-3-benzammido-3-fenil-2-idrossipropionato di metile

176972-62-6

(1S,2S)-1-benzil-3-cloro-2-idrossipropilcarbammato di metile

149451-80-9

[(1S,2S)-1-benzil-2,3-diidrossipropil]carbammato di terz-butile

3588-63-4

N-benzilossicarbonil-DL-valina

1149-26-4

N-(benzilossicarbonil)-L-valina

41526-21-0

2'-benzoil-2-bromo-4'-cloroacetanilide

1584-62-9

2-bromo-4'-cloro-2'-(2-fluorobenzoil)acetanilide

91558-42-8

(1-carbammoil-2-idrossipropil)carbammato di benzile

0-00-0

2-cloro-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide

121-60-8

cloruro di N-acetilsolfanilile

30566-92-8

5-(N,N-dibenzilglicil)salicilammide

166518-60-1

N-[(2,6-diisopropilfenossi)solfonil]-2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetammide

75885-58-4

2,2-dimetilciclopropancarbossammide

137246-21-0

N-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciclopropancarbossammide

153441-77-1

N-(fenossicarbonil)-L-valinato di metile

125971-96-2

2-[alfa-(4-fluorobenzoil)benzil]-4-metil-3-ossovaleranilide

13255-50-0

4-formil-N-isopropilbenzammide

141862-47-7

5-gliossiloilsalicilammide, idrato

168960-18-7

(1R,4S)-4-(idrossimetil)ciclopent-2-enilcarbammato di terz-butile

52806-53-8

2-idrossi-2-metil-4'-nitro-3'-(trifluorometil)propionanilide

1939-27-1

2-metil-N-(alfa,alfa,alfa-trifluoro-m-tolil)propionammide

41844-71-7

N-(metossicarbonil)-L-fenilalaninato di metile

98737-29-2

{(S)-alfa-[(S)-ossiranil]fenetil}carbammato di terz-butile

2925 19 95

97338-03-9

(S)-3-(4-amminofenil)-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato

1075-89-4

8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dione

151860-15-0

meso-N-benzil-3-nitrociclopropan-1,2-dicarbossimmide

94213-26-0

(S)-3-{4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenil}-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato

84803-46-3

4-(4-clorofenil)piperidin-2,6-dione

88784-33-2

idrogeno-(S)-4-ftalimmidoglutarato di 1-benzile

2925 20 00

149177-92-4

acido 4'-ammidinosuccinanilico, cloridrato

2926 90 95

39186-58-8

4-bromo-2,2-difenilbutannitrile

151338-11-3

N-terz-butil 3-cianoandrosta-3,5-dien-17-carbossammide

133481-10-4

(1-cianocicloesil)acetato di etile

94-05-3

2-ciano-3-etossiacrilato di etile

186038-82-4

(1-ciano-3-metilbutil)malonato di dietile

14818-98-5

L-N-(1-ciano-1-vanilliletil)acetammide

32852-95-2

2-(3-fenossifenil)propiononitrile

56326-98-8

1-(4-fluorofenil)-4-ossocicloesancarbonitrile

114772-53-1

4'-metilbifenil-2-carbonitrile

20850-49-1

3-metil-2-(3,4-dimetossifenil)butirronitrile

15760-35-7

3-metilenciclobutancarbonitrile

36622-33-0

3-metil-2-(3,4,5-trimetossifenil)butirronitrile

123632-23-5

4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)cinnamonitrile

58311-73-2

p-toluensolfonato di (Z)-(2-cianovinil)trimetilammonio

13338-63-1

3,4,5-trimetossifenilacetonitrile

2928 00 90

84080-70-6

acido 4-cloro-2-[(Z)-(metossicarbonil)metossiimmino]-3-ossobutirrico

192802-28-1

(S)-O-benzillactaldeide-N-(terz-butossicarbonil)idrazone

94213-23-7

(Z)-[ciano(2,3-diclorofenil)metilen]carbazammidina

16390-07-1

4-cloro-1'-(4-metossifenil)benzoidrazide

89766-91-6

cloruro di 1-carbossi-1-metiletossiammonio

53016-31-2

13-etil-17-alfa-idrossi-18,19-dinorpregn-4-en-20-in-3-oneossima

130580-02-8

trans-2'-fluoro-4-idrossicalcone-O-[(Z)-2-(dimetilammino)etil]ossima--acido fumarico (2:1)

55819-71-1

(RS)-serinoidrazide, cloridrato

2929 90 00

139976-34-4

N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N-metil-N-metossi-N'-omega-nitro-L-argininammide

2188-18-3

N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N'-omega-nitro-L-arginina

92050-02-7

solfamato di 2,6-diisopropilfenile

2930 90 16

159453-24-4

N-(benzilossicarbonil)-S-fenil-L-cisteina

105996-54-1

N,N'-bis(trifluoroacetil)-DL-omocistina

2930 90 30

583-91-5

acido 2-idrossi-4-(metiltio)butirrico

2930 90 70

136511-43-8

N-{2-[(acetiltio)metil]-1-osso-3-(o-tolil)propil}-L-metionato di etile

157521-26-1

acido (S)-2-(acetiltio)-3-fenilpropionico--dicicloesilammina (1:1)

76497-39-7

acido D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico

49627-27-2

acido (Z)-5-fluoro-2-metil-1-(4-metiltiobenziliden)-1H-inden-3-ilacetico

162515-68-6

acido 2-[1-(mercaptometil)ciclopropil]acetico

51458-28-7

(1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo

56724-21-1

(1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo, cloridrato

10191-60-3

cianocarbonimmidoditioato di dimetile

159878-02-1

(1R,2S)-3-cloro-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile

6320-03-2

o-clorotiofenolo

10506-37-3

clorotioformiato di O-2-naftile

74345-73-6

cloruro di D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionile

4274-38-8

cloruro di 2-mercapto-5-(trifluorometil)anilinio

27366-72-9

2-(dimetilamminotio)acetammide, cloridrato

182149-25-3

N,N'-[ditiobis(o-fenilencarbonil)]bis-L-isoleucina

33174-74-2

2,2'-ditiodibenzonitrile

62140-67-4

5-(etilsolfonil)-o-anisato di metile

1134-94-7

2-(feniltio)anilina

87483-29-2

4-fluorobenzil-4-(metiltio)fenilchetone

67305-72-0

N-(2-mercaptoetil)propionammide

61832-41-5

metil(1-metiltio-2-nitrovinil)ammina

63484-12-8

2-metossi-5-metilsolfonilbenzoato di metile

148757-89-5

solfuro di 9-bromononile e 4,4,5,5,5-pentafluoropentile

2931 00 95

123599-78-0

acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico

128948-01-6

acido {(S)-[(R)-2-metil-1-propionilossipropossi](4-fenilbutil)fosfinoil}acetico

17814-85-6

bromuro di (4-carbossibutil)trifenilfosfonio

87460-09-1

idrossi(4-fenilbutil)fosfinoilacetato di benzile

1660-95-3

metilenedifosfonato di tetraisopropile

31618-90-3

(tosilossi)metilfosfonato di dietile

35000-38-5

trifenilfosforanilidenacetato di terz-butile

2932 19 00

66356-53-4

5-(2-amminoetiltiometil)furfurildimetilammina

37743-18-3

bromuro di 3,3-difeniltetraidrofuran-2-iliden(dimetil)ammonio

97148-39-5

(Z)-2-(2-furil)-2-metossiimminoacetato di ammonio

86087-23-2

(S)-tetraidrofuran-3-olo

2932 29 80

517-23-7

alfa-acetil-gamma-butirrolattone

23363-33-9

4'-(benzilossicarbonil)-4'-desmetilepipodofillotossina

39746-01-5

benzoato di (3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-ossoesaidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-ile

6559-91-7

4'-desmetilepipodofillotossina

39521-49-8

(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetil-1,3-diossolan-2-il)esaidrociclopropa[3,4]ciclopenta[1,2-b]furan-2(3H)-one

104872-06-2

(3S,4S)-3-esil-4-[(R)-2-(idrossitridecil)]ossetan-2-one

599-04-2

alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone

79-50-5

DL-alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone

192704-56-6

11-alfa-idrossi-7-alfa-(metossicarbonil)-3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone

73726-56-4

11-alfa-idrossi-3-ossopregna-4,6-dien-21,17-alfa-carbolattone

482-44-0

9-(3-metilbut-2-enilossi)-7H-furo[3,2-g]cromen-7-one

298-81-7

9-metossifuro[3,2-g]cromen-7-one

976-70-5

3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone

2932 99 50

32981-86-5

10-desacetilbaccatina III

2932 99 70

7512-17-6

2-acetammido-2-desossi-beta-D-glucopiranosio

170242-34-9

acido (S)-2-ammino-5-(1,3-diossolan-4-il)valerico

157518-70-2

acido (2R)-2-[(S)-2,2-dimetil-5-osso-1,3-diossolan-4-il]-4-metilvalerico

96-82-2

acido 4-O-beta-D-galattopiranosil-D-gluconico

79944-37-9

trans-6-ammino-2,2-dimetil-1,3-diossepan-5-olo

33659-28-8

bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio--bromuro di calcio (1:1)

110638-68-1

bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio, diidrato

57999-49-2

2-(3-bromofenossi)tetraidropirano

125971-94-0

[(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-diossolan-4-il]acetato di terz-butile

114870-03-0

O-2-desossi-6-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-beta-D-glucopiranouronosil-(1,4)-O-2-desossi-3,6-di-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-2-O-solfo-alfa-L-idopiranuronosil-(1,4)-2-deossi-2-(sulfoamino)-6-(idrogenosolfato)-alfa-D-glucopyranoside di metile, sale di decasodio

467-55-0

3-beta-idrossi-5-alfa-spirostan-12-one

533-31-3

3,4-(metilendiossi)fenolo

88128-61-4

(3aS,9aS,9bR)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-diossan-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-ottaidro-3aH-ciclopenta [a]naftalen-3,7-dione

2932 99 85

107188-37-4

acetato di 2-(4-amminofenossimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-ossocroman-6-ile

107188-34-1

acetato di 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenossimetil)-4-ossocroman-6-ile

130525-62-1

acido(4S,5R,6R)-5-acetammido-4-ammino-6-[(1R,2R)-1,2,3-triidrossipropil]-5,6-diidropiran-2-carbossilico

69999-16-2

acido (2,3-diidrobenzofuran-5-il)acetico

40591-65-9

carbamimmidotioato di 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosile, bromidrato

2933 11 90

6150-97-6

bis[(2-fenil-2,3-diidro-1,5-dimetil-3-osso-1H-pirazol-4-il)metilammino]metansolfonato di magnesio

2933 19 90

3736-92-3

1,2-difenil-4-(2-feniltioetil)pirazolidin-3,5-dione

27511-79-1

emisolfato di 3-amminopirazol-4-carbossammide

139756-01-7

1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammide

59194-35-3

N'1-metil-1H-pirazol-1-carbossammidina, cloridrato

4023-02-3

pirazol-1-carbossammidina, cloridrato

2933 29 90

152146-59-3

acido 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoico

151012-31-6

3-(4-bromobenzil)-2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-ilmetanolo

83857-96-9

2-butil-5-cloro-1H-imidazol-4-carbaldeide

133909-99-6

2-butil-4-cloro-1-[2'-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)bifenil-4-ilmetil]-1H-imidazol-5-ilmetanolo

151257-01-1

2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, cloridrato

68282-49-5

2-butilimidazol-5-carbaldeide

138401-24-8

4'-[(2-butil-4-osso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-carbonitrile

4897-25-0

5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo

24155-42-8

1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanolo

130804-35-2

1-[5-(4,5-difenilimidazol-2-iltio)pentil]-1-eptil-3-(2,4-difluorofenil)urea

822-36-6

4-metilimidazolo

696-23-1

2-metil-4-nitroimidazolo

150097-92-0

5-pentafluoroetil-2-propilimidazol-4-carbossilato di metile

99614-02-5

1,2,3,4-tetraidro-9-metil-3-(2-metil-1H-imidazol-1-ilmetil)carbazol-4-one

2933 39 99

176381-97-8

(S)-N-[4-(4-acetammido-4-fenil-1-piperidil)-2-(3,4-diclorofenil)butil]-N-metilbenzammide--acido fumarico (1:1)

157688-46-5

acido 2-[1-(terz-butossicarbonil)-4-piperidil]acetico

2942-59-8

acido 2-cloronicotinico

5326-23-8

acido 6-cloronicotinico

82671-06-5

acido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico

19395-41-6

acido 2-fenil-2-(2-piperidil)acetico

5006-66-6

acido 6-idrossinicotinico

6622-91-9

acido 4-piridilacetico, cloridrato

192329-80-9

acido 4-(4-piridilossi)benzensolfonico

53786-45-1

4-(2-ammino-4-cloroanilino)piperidin-1-carbossilato di etile

104860-73-3

4-ammino-5-cloro-N-{1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidil}-2-metossibenzammide

171764-07-1

(S)-2-ammino-3,3-dimetil-N-2-piridilbutirrammide

180250-77-5

(2S,3S)-3-ammino-2-etossi-N-nitropiperidin-1-carbossammidina, cloridrato

65326-33-2

2-ammino-3-piridilmetilchetone

142034-92-2

(1S,3S,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-olo

21472-89-9

(+-)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one

142034-97-7

(1R,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one

180050-34-4

(1S,4R)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one-O-[(Z)-(3-metossifenil)etinil]ossima--acido maleico (1:1)

61380-02-7

1-benzil-4-(metossimetil)-N-fenil-4-piperidilammina

188591-61-9

1-(4-benzilossifenil)-2-(4-fenil-4-idrossi-1-piperidil)propan-1-one

142057-79-2

(RS)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one

120014-07-5

2-[(1-benzil-4-piperidil)metilen]-5,6-dimetossiindan-1-one

22065-85-6

1-benzilpiperidin-4-carbaldeide

6935-27-9

benzil(2-piridil)ammina

173050-51-6

(R)-N-(1-{3-[1-benzoil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil}-4-fenil-4-piperidil)-N-metilacetammide, cloridrato

160588-45-4

10,10-bis[(2-fluoro-4-piridil)metil]antrone

139781-09-2

5,5-bis(4-piridilmetil)-5H-ciclopenta[2,1-b:3,4-b']dipiridina, idrato

57988-58-6

4-(4-bromofenil)piperidin-4-olo

87848-95-1

6-bromo-2-piridil-p-tolilchetone

43076-30-8

1-(4-terz-butilfenil)-4-[4-(alfa-idrossibenzidril)piperidino]butan-1-one

32998-95-1

N-(terz-butil)-3-metilpiridin-2-carbossammide

100-76-5

chinuclidina

1619-34-7

chinuclidin-3-olo

56488-00-7

3-(cianoimmino)-3-piperidinopropiononitrile

38092-89-6

8-cloro-6,11-diidro-11-(1-metil-4-piperidiliden)-5H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina

53786-46-2

4-(5-cloro-2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-2-il)piperidin-1-carbossilato di etile

168273-06-1

5-(4-clorofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-metil-N-piperidino-1H-pirazol-3-carbossammide

103094-30-0

(+-)-4-(2-clorofenil)-1,4-diidro-2-[2-(1,3-diossoisoindolin-2-il)etossimetil]piridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile

107256-31-5

3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilchetone, cloridrato

31255-57-9

3-[2-(3-clorofenil)etil]piridin-2-carbonitrile

39512-49-7

4-(4-clorofenil)piperidin-4-olo

5382-23-0

4-cloro-1-metilpiperidina, cloridrato

1452-94-4

2-cloronicotinato di etile

49608-01-7

6-cloronicotinato di etile

53786-28-0

5-cloro-1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

100643-71-8

8-cloro-11-(4-piperidilidene)-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina

6298-19-7

2-cloro-3-piridilammina

77145-61-0

1-(6-cloro-2-piridil)-4-piperidilammina, cloridrato

7379-35-3

4-cloropiridina, cloridrato

84449-80-9

cloruro di 1-[2-(4-carbossifenossi)etil]piperidinio

2008-75-5

cloruro di 1-(2-cloroetil)piperidinio

83556-85-8

cloruro di 1-(3-cloropropil)-2,6-dimetilpiperidinio

153050-21-6

cloruro di (S)-1-{2-[3-(3,4-diclorofenil)-1-(3-isopropossifenacil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabiciclo[2.2.2] ottano

192330-49-7

cloruro di 4-(4-piridilossi)benzensolfonile, cloridrato

101904-56-7

4-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-il)piperidina

193275-84-2

4-{4-[(11R)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide

193275-85-3

4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide

875-35-4

2,6-dicloro-4-metilnicotinonitrile

5424-11-3

2,2-difenil-4-piperidinovaleronitrile

35794-11-7

3,5-dimetilpiperidina

5223-06-3

2-(5-etil-2-piridil)etanolo

189894-57-3

4-fenil-1-[(1S,2S)-2-idrossi-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]piperidin-4-olo, metansolfonato triidrato

179024-48-7

N-[(R)-1-fenil-9-metil-4-osso-3,4,6,7-tetraidro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-3-il]isonicotinammide

1609-66-1

N-fenil-N-(4-piperidil)propionammide

40807-61-2

4-fenilpiperidin-4-olo

5005-36-7

2-fenil-2-piridilacetonitrile

4783-86-2

4-fenossipiridina

84501-68-8

4-[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-ilammino]piperidin-1-carbossilato di etile

75970-99-9

[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-il](4-piperidil)ammina

104860-26-6

cis-1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidilammina

118175-10-3

[3-metil-4-(3-metossipropossi)-2-piridil]metanolo

4046-24-6

5-(1-metil-4-piperidil)-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-olo, cloridrato

139886-04-7

1-metil-1,2,5,6-tetraidropiridin-3-carbaldeide-(E)-O-metilossima, cloridrato

103577-66-8

3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridilmetanolo

86604-78-6

4-metossi-3,5-dimetil-2-piridilmetanolo

108555-25-5

1-[2-(4-metossifenil)etil]-4-piperidilammina, dicloridrato

84196-16-7

N-[4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropionammide, cloridrato

5435-54-1

3-nitro-4-piridone

29976-53-2

4-ossopiperidin-1-carbossilato di etile

20662-53-7

1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

70708-28-0

1-(2-piridil)-3-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-olo

2147-83-3

1-(1,2,3,6-tetraidro-4-piridil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

83949-32-0

p-toluensolfonato di 4-carbossi-4-fenilpiperidinio

0-00-0

p-toluensolfonato di 4-(4-fluorobenzoil)piridinio

2933 49 10

119916-34-6

acido 7-bromo-1-ciclopropil-6-fluoro-5-metil-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

105956-96-5

acido 7-[3-(terz-butossicarbonilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-8-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

86393-33-1

acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

93107-30-3

acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

112811-72-0

acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metossi-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

68077-26-9

acido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

98105-79-4

acido 7-cloro-6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

103995-01-3

acido 1-(2,4-difluorofenil)-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

136465-98-0

N-(2-chinolilcarbonil)-L-asparagina

98349-25-8

1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile

100501-62-0

1-etil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilato di etile

170143-39-2

idrogeno-7-cloro-1,4-diidro-4-ossochinolin-2,3-dicarbossilato di 3-metile

2933 49 90

146362-70-1

acido 2-{[1-(7-cloro-4-chinolil)-5-(2,6-dimetossifenil)-1H-pirazol-3-il]carbonilammino}adamantan-2-carbossilico

74163-81-8

acido (S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossilico

136522-17-3

(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-ammino-4-fenil-2-idrossibutil]-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide

178680-13-2

{(1S,2R)-1-benzil-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(terz-butilcarbammoil)decaidro-2-isochinolil]-2-idrossipropil}carbammato di metile

64228-78-0

bis{3-[1-(3,4-dimetossibenzil)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidro-2-isochinolil]propionato} di pentametilene--acido ossalico (1:2)

159878-04-3

(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-terz-butilcarbammoilperidro-2-isochinolil]-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile

136465-81-1

(3S,4aS,8aS)-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide

159989-65-8

(3S,4aS,8aS)-N-(terz-butil)-2-[(2S,3S)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammido) butil]peridroisochinolin-3-carbossammide--acido metansolfonico (1:1)

149182-72-9

(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide

149057-17-0

(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, cloridrato

186537-30-4

(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, solfato

136465-99-1

N-(2-chinolilcarbonilossi)succinimmide

120578-03-2

3-[(E)-2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]benzaldeide

142522-81-4

(R)-1-[(1-{3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propil)tiometil]ciclopropilacetato di sodio

181139-72-0

2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-idrossipropil]benzoato di metile

149968-11-6

2-(3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-ossopropil)benzoato di metile

4965-33-7

7-cloro-2-metilchinolina

1087-69-0

(9S,13S,14S)-3-metossimorfinano, cloridrato

22982-78-1

1,2,3,4-tetraidro-2-isopropilamminometil-6-metil-7-nitrochinolina, metansolfonato

77497-97-3

p-toluensolfonato di (S)-3-benzilossicarbonil-1,2,3,4-tetraidroisochinolinio

2933 59 95

75128-73-3

acetato di 2-[(2-acetammido-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-9-il)metossi]etile

97845-60-8

acetato di 2-(acetossimetil)-4-(2-ammino-6-cloropurin-9-il)butile

3056-33-5

N-(9-acetil-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-2-il)acetammide

13889-98-0

1-acetilpiperazina

67914-60-7

4-(4-acetilpiperazin-4-il)fenolo

147127-20-6

acido (R)-[2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonico

153537-73-6

acido (S)-2-(4-{[(2,7-dimetil-4-osso-1,4-diidrochinazolin-6-il)metil](prop-2-inil)ammino}-2-fluorobenzammido)-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrico

156126-53-3

(1R,2R,3S)-2-ammino-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-9H-purin-6-one

147149-89-1

2-ammino-5-bromo-6-metilchinazolin-4(1H)-one

23680-84-4

4-ammino-2-cloro-6,7-dimetossichinazolina

10310-21-1

2-ammino-6-cloropurina

172015-79-1

[(1S,4R)-4-(2-ammino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanolo, cloridrato

171887-03-9

N-(2-ammino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formammide

7597-60-6

6-ammino-5-formammido-1,3-dimetiluracile

707-99-3

6-ammino-9H-purin-9-iletanolo

14047-28-0

(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletanolo

202138-50-9

[(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonato di bis[(isopropilossicarbonilossi)metile--acido fumarico (1:1)

841-77-0

1-benzidrilpiperazina

149950-60-7

6-benzil-1-(etossimetil)-5-isopropilpirimidin-2,4(1H,3H)-dione

124832-31-1

N-(benzilossicarbonil)-L-valinato di 2-[(2-ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]etile

156126-83-9

(1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-6-iodo-9H-purin-2-ilammina

179688-29-0

6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4(1H)-one

112733-28-5

[3-(4-bromo-2-fluorobenzil)-7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il]acetato di etile

150323-35-6

(3S)-3-(terz-butilcarbammoil)-1-(terz-butossicarbonil)piperazina

106461-41-0

2-sec-butil-4-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one

71-30-7

citosina

112733-45-6

(7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il)acetato di etile

5081-87-8

3-(2-cloroetil)chinazolin-2,4(1H,3H)-dione

41078-70-0

3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one

93076-03-0

3-(2-cloroetil)-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one, cloridrato

52605-52-4

1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina, cloridrato

41202-32-8

1-(2-clorofenil)piperazina, cloridrato

13078-15-4

1-(3-clorofenil)piperazina, cloridrato

59703-00-3

cloruro di 4-etil-2,3-diossopiperazin-1-carbonile

2210-93-7

cloruro di 1-fenilpiperazinio

56-06-4

2,6-diamminopirimidin-4-olo

149062-75-9

1,3-dicloro-6,7,8,9,10,12-esaidroazepino[2,1-b]chinazolina, cloridrato

41202-77-1

1-(2,3-diclorofenil)piperazina, cloridrato

150728-13-5

4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidinil

27469-60-9

1-(4,4'-difluorobenzidril)piperazina

188416-34-4

(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo--acido (1R,4S)-2-ossobornan-10-solfonico (1:1)

132961-05-8

(Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alfa-idrossiimminobenzil)piperidino]etil}-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a] pirimidin-4-one

28888-44-0

6,7-dimetossichinazolin-2,4(1H,3H)-dione

5018-45-1

5,6-dimetossipirimidin-4-ilammina

7280-37-7

estropipato

137234-87-8

6-etil-5-fluoropirimidin-4(1H)-one

183319-69-9

(3-etinilfenil)[6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4-il]ammina, cloridrato

56177-80-1

2-etossi-5-fluoropirimidin-4(1H)-one

64090-19-3

1-(4-fluorofenil)piperazina, dicloridrato

184177-81-9

{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}carbammato di fenile

156126-48-6

(6-iodo-1H-purin-2-il)ammide di tetrabutilammonio

19690-23-4

6-iodo-1H-purin-2-ilammina

696-07-1

5-iodouracile

67914-97-0

4-(4-isopropilpiperazin-1-il)fenolo

147539-21-7

isopropil[2-(piperazin-1-il)-3-piridil]ammina

125224-62-6

(1S)-2-metil-2,5-diazabiciclo[2.2.1]eptano, dibromidrato

6928-85-4

4-metilpiperazin-1-ilammina

65-71-4

5-metiluracile

35386-24-4

1-(2-metossifenil)piperazina

5464-78-8

1-(2-metossifenil)piperazina, cloridrato

20535-83-5

6-metossi-1H-purin-2-ilammina

145012-50-6

(7RS,9aRS)-peridropirido[1,2-a]pirazin-7-ilmetanolo

111641-17-9

4-(piperazin-1-il)-2,6-bis(pirrolidin-1-il)pirimidina

20980-22-7

2-(piperazin-1-il)pirimidina

94021-22-4

2-piperazin-1-ilpirimidina, dicloridrato

68-94-0

purin-6(1H)-one

157810-81-6

solfato di (2R,4S)-2-benzil-5-[2-(terz-butilcarbammoil)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-N-[(1S,2R)-2-idrossiindan-1-il]valerammide

70849-60-4

1-(o-tolil)piperazina, cloridrato

66-22-8

uracile

2933 69 80

58909-39-0

tetraidro-2-metil-3-tiosso-1,2,4-triazin-5,6-dione

2933 79 00

76855-69-1

(3S,4R)-4-acetossi-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]azetidin-2-one

103335-55-3

acido 3-osso-4-aza-5-alfa-androstan-17-beta-carbossilico

103335-54-2

acido 3-osso-4-azaandrost-5-en-17-beta-carbossilico

175873-08-2

4-[(S)-3-ammino-2-ossopirrolidin-1-il)benzonitrile, cloridrato

61865-48-3

(+-)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one

79200-56-9

(1R,4S)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one

135297-22-2

(3S,4R)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-4-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]azetidin-2-one

159593-17-6

2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-2-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]-4-ossoazetidin-1-il}-2-ossoacetato di 4-terz-butilbenzile

118289-55-7

6-cloro-5-(2-cloroetil)indol-2(3H)-one

17630-75-0

5-cloroindolin-2-one

56341-37-8

6-cloroindol-2(3H)-one

15362-40-0

1-(2,6-diclorofenil)indolin-2-one

20096-03-1

3,3-dietil-5-(idrossimetil)piridin-2,4(1H,3H)-dione

90776-59-3

(4R,5R,6S)-3-(difenossifosforilossi)-6-[(R)-1-idrossietil]-4-metil-7-osso-1-azabiciclo[3.2.0]ept-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzile

132127-34-5

(3R,4S)-4-fenil-3-idrossiazetidin-2-one

139122-76-2

4-(2-fenil-2-metilidrazino)-5,6-diidro-2-piridone

175873-10-6

3-(3-{(S)-1-[4-(N'2-idrossiammidino)fenil]-2-ossopirrolidin-3-il}ureido)propionato di etile

75363-99-4

(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-idrossietil]-3,7-diosso-1-azabiciclo[3.2.0]eptan-2-carbossilato di p-nitrobenzile

141646-08-4

1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di 1-{[(cicloesilossi)carbonil]ossi}etile

141316-45-2

1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di potassio

122852-75-9

5-metil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one

103335-41-7

3-osso-4-aza-5-alfa-androst-1-en-17-beta-carbossilato di metile

61516-73-2

2-ossopirrolidin-2-ilacetato di etile

71107-19-2

2-osso-5-vinilpirrolidin-3-carbossammide

2933 99 30

179528-39-3

N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepin-6-il)carbonil]benzammide

139592-99-7

(Z)-1-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]esaidro-1H-azepina, cloridrato

256-96-2

5H-dibenzo[b,f]azepina

494-19-9

10,11-diidro-5H-dibenzo[b,f]azepina

2933 99 40

59468-44-9

acido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carbossilico

70890-50-5

3-ammino-5-fenil-7-metil-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one

188978-02-1

(4R,5S,6S,7R)-1-[(3-ammino-1H-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butil-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one

59469-29-3

bis(maleato) di [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ilmetil]ammonio

2886-65-9

7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one

59467-64-0

[7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]metilammina

59467-69-5

8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-diidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina

59467-63-9

7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina

177932-89-7

(4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-amminobenzil)-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one, dimetansolfonato

106928-72-7

(1S,9S)-9-ftalimmido-6,10-diossoottaidropiridazo[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbossilato di terz-butile

59469-63-5

4-ossido di 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina

2933 99 90

64838-55-7

1-[(S)-3-(acetiltio)-2-metilpropionil]-L-prolina

130404-91-0

acido N-[(R)-2-({(R)-2-[(2-adamantilossicarbonil)ammino]-3-(1H-indol-3-il)-2-metil-1-ossopropil}ammino)-1-feniletil]succinammico--1-desossi-1-metilammino-D-glucitolo (1:1)

122536-48-5

acido 3-[(S)-3-(L-alanilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico, cloridrato

65632-62-4

acido (S)-1-(benzilossicarbonil)esaidropiridazin-3-carbossilico

122536-91-8

acido 7-{(S)-3-[(S)-2-(terz-butossicarbonilammino)-1-ossopropilammino]pirrolidin-1-il}-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico

100361-18-0

acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico

132026-12-1

acido 4-(2-metil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)benzoico

5521-55-1

acido 5-metilpirazin-2-carbossilico

114873-37-9

acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triiltriacetico

21732-17-2

acido 1H-tetrazol-1-ilacetico

4928-87-4

acido 1H-1,2,4-triazol-3-carbossilico

143722-25-2

acido 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilboronico

13485-59-1

L-alanil-L-prolina

1458-18-0

3-ammino-5,6-dicloropirazin-2-carbossilato di metile

127105-49-1

(S)-2-ammino-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrato di metile

134575-17-0

meso-3-azabiciclo[3.1.0]es-6-ilcarbammato di terz-butile

151860-16-1

meso-3-benzil-6-nitro-3-azabiciclo[3.1.0]esano

64137-52-6

[3-(1H-benzimidazol-2-il)propil]metilammina

120851-71-0

trans-1-benzoil-4-fenil-L-prolina

112193-77-8

bis(solfato) di 1,4,7,10-tetraazoniaciclododecano

143322-57-0

5-bromo-3-[(R)-1-metilpirrolidin-2-ilmetil]indolo

122665-86-5

[3-(cianometil)-4-osso-3,4-diidroftalazin-1-il]acetato di etile

90657-55-9

trans-4-cicloesil-2-prolina, cloridrato

71208-55-4

(6-cloro-9H-carbazol-2-il)metilmalonato di dietile

100491-29-0

7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossonaftiridin-3-carbossilato di etile

31251-41-9

8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-one

7250-67-1

N-(2-cloroetil)pirrolidina, cloridrato

38150-27-5

5-cloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone

170142-29-7

7-cloro-2-(2-metil-4-metossifenil)-2,3-diidro-5H-piridazino[4,5-b]chinolin-1,4,10-trione, sale di sodio

36916-19-5

5-cloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone

176161-55-0

(5,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-il)isopropilammina

178619-89-1

6,7-dicloro-2,3-dimetossichinossalin-5-ilammina

153435-96-2

4,6-dicloro-3-formilindol-2-carbossilato di etile

54196-62-2

2',5-dicloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone

54196-61-1

2',5-dicloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone

137733-33-6

N',N'-dietil-N-(6-fenil-5-propilpiridazin-3-il)-2-metilpropan-1,2-diammina--acido fumarico (2:3)

194602-27-2

difenil[(S)-pirrolidin-3-il]acetonitrile, bromidrato

123631-92-5

2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo

141113-28-2

(E)-(+)-2-(2,4-difluorofenil)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)stiril]-1H-1,2,4-triazol-1-il}-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo

141113-41-9

(R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1,2-diolo

86386-75-6

2,4'-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenone, cloridrato

66635-71-0

2,3-diidro-1H-pirrolizin-1-carbossilato di isopropile

66242-82-8

2,5-diidro-5-tioosso-1H-tetrazol-1-ilmetansolfonato di disodio

132659-89-3

3-dimetilamminometil-1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one

69048-98-2

1-etil-1,2-diidro-5H-tetrazol-5-one

95885-13-5

5-etil-4-(2-fenossietil)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-one

41340-36-7

2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanolo

26116-12-1

1-etilpirrolidin-2-ilmetilammina

185453-89-8

7-etil-3-[2-(trimetilsililossi)etil]indolo

103300-91-0

1-{N'2-[(S)-1-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N'6-trifluoroacetillisil}prolina

190791-29-8

(5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidinoetossi)fenil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftolo--acido (-)-tartarico (1:1)

83783-69-1

4-fluorobenzil-1H-benzimidazol-2-ilammina

194602-25-0

fosfato di dibenzile e 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etile

2380-94-1

4-idrossiindolo

96034-57-0

trans-4-idrossi-1-(4-nitrobenzilossicarbonil)-L-prolina

160194-26-3

2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina

52099-72-6

1-isopropenil-1H-benzimidazol-2(3H)-one

155322-92-2

(3R)-3-[(S)-1-(metilammino)etil]pirrolidina

124750-53-4

5-(4'-metilbifenil-2-il)-1-tritil-1H-tetrazolo

85440-79-5

2-metil-1-nitrosoindolina

122536-66-7

{(S)-1-metil-2-osso-2-[(S)-pirrolidin-3-ilammino]etil}carbammato di terz-butile

51856-79-2

1-metilpirrol-2-ilacetato di metile

13183-79-4

1-metiltetrazol-5-tiolo

37052-78-1

5-metossibenzimidazol-2-tiolo

182073-77-4

N'-[N-metossicarbonil-L-valil]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-ossopropil]-L-prolinammide

103831-11-4

pirrolidin-3-ilammina, dicloridrato

140629-77-2

[(RS)-pirrolidin-3-il]carbammato di terz-butile

0-00-0

solfato dell'acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triacetico

27387-31-1

1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one

55408-10-1

tetrazol-5-carbossilato di etile

96107-94-7

1H-tetrazol-5-carbossilato di etile, sale di sodio

3641-08-5

1H-1,2,4-triazol-3-carbossammide

4928-88-5

1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile

6969-71-7

1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-one

59032-27-8

1,2,3-triazol-5-tiolato di sodio

103300-89-6

N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina

105641-23-4

N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina, p-toluensolfonato

2934 10 00

171485-87-3

acetato di 2-[4-(2-ammino-4-osso-4,5-diidrotiazol-5-ilmetil)fenossimetil]-2,5,7,8-tetrametilcroman-6-ile

180144-61-0

acido 3-{[4-(4-ammidinofenil)tiazol-2-il][1-(carbossimetil)-4-piperidil]ammino}propionico

65872-41-5

acido (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico

64486-18-6

acido (Z)-2-[2-(cloroacetammido)tiazol-4-il]-2-(metossiimmino)acetico

64987-06-0

acido (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilico

65872-43-7

acido 2-(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico

66215-71-2

acido (Z)-2-metossiimmino-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetico

64485-82-1

2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-idrossiimminoacetato di etile

64485-88-7

(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(metossiimmino)acetato di etile

174761-17-2

7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-enilossicarbonil)but-2-enammido}-3-cefem-4-carbossilato di benzidrile

105889-80-3

7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]pent-2-enammido}-3-(carbammoilossimetil)-3-cefem-4-carbossilato di pivaloilossimetile

88046-01-9

carbamimmidotioato di 2-guanidinotiazol-4-ilmetile, dicloridrato

154212-59-6

carbonato di 4-nitrofenile e tiazol-5-ilmetile, cloridrato

76823-93-3

1-{4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il}guanidina

119154-86-8

cloruro di (Z)-2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetile, cloridrato

190841-79-3

3-({4-[4-(N-etossicarbonilammidino)fenil]tiazol-2-il}[1-(etossicarbonilmetil)-4-piperidil]ammino)propionato di etile

64987-03-7

(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilato di etile

66339-00-2

2-(idrossiimmino)-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetato di etile, cloridrato

556-90-1

2-immino-1,3-tiazol-4-one

154212-61-0

N-[2-isopropiltiazol-4-ilmetil(metil)carbammoil]-L-valina

139340-56-0

metansolfonato di {5-[(Z)-3,5-di(terz-butil)-4-idrossibenziliden]-4-osso-4,5-diidrotiazol-2-il}ammonio

2295-31-0

tiazolidin-2,4-dione

38585-74-9

tiazol-5-ilmetanolo

2934 20 80

177785-47-6

acido (2S,3S)-3-metil-2-(3-osso-2,3-diidro-1,2-benzisotiazol-2-il)valerico

89604-92-2

2-{[1-(2-amminotiazol-4-il)-2-(benzisotiazol-2-iltio)-2-ossoetiliden]amminoossi}-2-metilpropionato di terz-butile

80756-85-0

(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminotioacetato di S-(benzotiazol-2-ile)

87691-88-1

1-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, cloridrato

2934 30 90

6631-94-3

2-acetilfenotiazina

92-39-7

2-clorofenotiazina

32338-15-1

fenotiazin-2-ilammina

2934 99 30

957-68-6

acido 7-amminocefalosporanico

2934 99 90

22720-75-8

2-acetilbenzo[b]tiofene

186521-40-4

5-[(3S)-3-(acetiltio)-4-(terz-butossicarbonilammino)butil]tiofen-2-carbossilato di etile

87932-78-3

acido 3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetammido]-3-cefem-4-carbossilico

39754-02-4

acido 7-[(R)-ammino(fenil)acetammido]-3-metil-3-cefem-4-carbossilico--dimetilformammide (2:1)

80370-59-8

acido 7-ammino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefem-4-carbossilico

22252-43-3

acido 7-ammino-3-metil-3-cefem-4-carbossilico

24209-38-9

acido 7-ammino-3-(1-metiltetrazol-5-iltiometil)-3-cefem-4-carbossilico

30246-33-4

acido 7-ammino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiometil]-3-cefem-4-carbossilico

24701-69-7

acido 7-ammino-3-metossimetil-3-cefem-4-carbossilico

177575-17-6

acido (S)-N-{5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-1H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil}-2-tenoil]-L-glutammico

186521-45-9

acido (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilico

551-16-6

acido 6-amminopenicillanico

106447-44-3

acido 7-ammino-3-[(Z)-prop-1-enil]-3-cefem-4-carbossilico

71420-85-4

acido 7-ammino-3-[1-(solfometil)-1H-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefem-4-carbossilico, sale di sodio

116833-10-4

acido (Z)-2-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[(fluorometossi)immino]acetico

110314-42-6

acido 5-[(benzofuran-2-ilcarbonil)ammino]indol-2-carbossilico

84915-43-5

acido (3S)-2,2-dimetil-1,4-tiazinan-3-carbossilico

124492-04-2

acido (S)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbossilico

27255-72-7

acido 7-(fenilacetammido)-3-metil-3-cefem-4-carbossilico

112984-60-8

acido (+-)-6-fluoro-1-metil-4-osso-7-(piperazin-1-il)-4H-[1,3]tiazeto[3,2-a]chinolin-3-carbossilico

51818-85-0

acido 7-[(D)-mandelammido]cefalosporanico

21080-92-2

acido 3-tienilmalonico

58-61-7

adenosina

152305-23-2

(S)-4-(4-amminobenzil)ossazolidin-2-one

160115-08-2

{(E)-3-[(6R,7R)-7-ammino-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]allil}(carbammoilmetil) (etil) metilammonio

53994-83-5

7-ammino-3-cloro-3-cefem-4-carbossilato di 4-nitrobenzile

119221-49-7

5-[(2-amminoetil)ammino]-2-(2-dietilamminoetil)-2H-[1]benzotiopirano[4,3,2-cd]indazol-8-olo

143491-57-0

(2R,5S)-4-ammino-5-fluoro-1-[2-(idrossimetil)-1,3-ossatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-one

208337-84-2

5-[(3R)-4-ammino-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

115787-67-2

2-(2-ammino-5-nitro-6-osso-1,6-diidropirimidin-4-il)-3-(3-tienil)propiononitrile

147027-10-9

(2R,5S)-5-(4-ammino-2-osso-1,2-diidropirimidin-1-il)-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile

167304-98-5

(4S,7S,10aS)-4-ammino-5-ossoottaidro-7H-pirido[2,1-b][1,3]tiazepin-7-carbossilato di metile

177575-19-8

N-{5-[2-((6S)-2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammato di dietile

186521-44-8

(6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilato di etile

117829-20-6

2-ammino-7-tenil-1,7-diidro-4H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-one, cloridrato

38313-48-3

3',5'-anidrotimidina

3083-77-0

1-(beta-D-arabinofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-dione

29706-84-1

3'-azido-3'-desossi-5'-O-tritiltimidina

108895-45-0

3'-azido-2',3'-didesossi-5-metilcitidina, cloridrato

158512-24-4

(3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzil-4,5-epossivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8,8a-tetraidro-2H-indeno[1,2-d]ossazolo

157341-41-8

(2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)butil]-3,3-dietil-2-{4-[(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]fenossi}-4-ossoazetidin-1-carbossammide

122567-97-9

5'-benzoil-2',3'-dideidro-3'-desossitimidina

14282-76-9

2-bromo-3-metiltiofene

208337-82-0

5-(but-3-enil)tiofen-2-carbossilato di etile

186521-38-0

5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

186521-39-1

5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-(mesilossi)butil]tiofen-2-carbossilato di etile

186521-41-5

2-[(S)-1-(terz-butossicarbonilamminometil)-2-(5-etossicarbonil-2-tienil)propiltio]malonato di dimetile

25229-97-4

2-ciano-3-morfolinoacrilammide

175712-02-4

4-clorobenzensolfonato di [(3S,5S)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-il]metile

3158-91-6

2-clorodibenzo[b,f][1,4]ossazepin-11(10H)-one

4295-65-2

2-cloro-9-(3-dimetilamminopropil)-9H-tioxanten-9-olo

130209-90-4

2-(2-clorofenil)-2-(4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato di metile, cloridrato

184475-35-2

(3-cloro-4-fluorofenil)[7-metossi-6-(3-morfolinopropossi)chinazolin-4-il]ammina

104146-10-3

3-clorometil-7-(2-fenilacetammido)-3-cefem-4-carbossilato di 4-metossibenzile

131986-28-2

3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina

25629-50-9

cloruro di 3-(2-clorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

69399-79-7

cloruro di 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

4462-55-9

cloruro di 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

16883-16-2

cloruro di 3-fenil-5-metilisossazol-4-carbonile

39098-97-0

cloruro di 2-tienilacetile

5271-67-0

cloruro di tiofen-2-carbonile

145514-04-1

(2R,4R)-4-(2,6-diammino-9H-purin-9-il)-1,3-diossolan-2-ilmetanolo

28092-62-8

(3aS,6aR)-1,3-dibenzil-2,3,3a,4,6,6a-esaidro-1H-furo[3,4-d]imidazol-2,4-dione

84682-23-5

2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo

67914-85-6

cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo

126429-09-2

2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo

126813-11-4

(4R,5R)-2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo

4097-22-7

2',3'-didesossiadenosina

181696-73-1

3,4-difenil-5-metil-4,5-diidroisossazol-5-olo

171228-49-2

4-[4-(4-{4-[(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-ilmetilossi]fenil}-1-il)fenil]-1-[(1S,2S)-1-etil-2-idrossipropil]-1,2,4-triazol-5(4H)-one

70918-74-0

1-(2,3-diidro-1,4-benzodiossin-2-ilcarbonil)piperazina, cloridrato

63-37-6

5'-diidrogenofosfato di citidina

208337-83-1

5-[(3R)-3,4-diidrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

161005-84-1

(S)-N,N-dimetil-[3-(1-naftilossi)-3-(2-tienil)propil]ammina--acido fosforico (1:1)

178357-37-4

(5aR,11bS)-9,10-dimetossi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-esaidrobenzo[f]tieno[2,3-c]chinolina, cloridrato

59804-25-0

1,1-diossido de 4-idrossi-2-metil-2H-tieno[2,3-e][1,2]tiazin-3-carbossilato di metile

147086-81-5

7,7-diossido di (4S,6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo

24683-26-9

1,1-diossido di 4-idrossi-2-metil-2H-1,2-benzotiazin-3-carbossilato di etile

76247-39-7

1,1-diossido di penicillanato di iodometile

3206-73-3

DL-5-(1,2-ditiolan-3-il)valerammide

28657-79-6

1-etil-1,4-diidro-4-osso-1,3-diossolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile

110351-94-5

(S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trione

186521-42-6

(S)-6-{2-[5-etossicarbonil)-2-tienil]etil}-3-osso-1,4-tiazinan-2-carbossilato di metile

51762-51-7

7-(fenilacetammido)-3-idrossicefam-4-carbossilato di benzidrile

0-00-0

(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-feniletil]-3,6-epossitetraidroftalimmide

125995-03-1

(4R,6R)-6-{2-[3-fenil-4-(fenilcarbammoil)-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]etil}-4-idrossitetraidro-2H-piran-2-one

63877-96-3

2-(4-fluorobenzil)tiofene

94732-98-6

1-(1-{3-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]propil}-4-piperidil)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-2-tione

140841-32-3

6-[3-fluoro-5-(4-metossitetraidropiran-4-il)fenossimetil]-1-metil-2-chinolone

168828-81-7

(3-fluoro-4-morfolinofenil)carbammato di benzile

40172-95-0

1-(2-furoil)piperazina

143468-96-6

idrogeno(2-tienilmetil)malonato di etile

42399-49-5

(2S,3S)-3-idrossi-2-(4-metossifenil)-2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4(5H)-one

147126-62-3

(2R,5R)-5-idrossi-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile

4691-65-0

inosina 5'-fosfato di disodio

131988-19-7

ioduro di 3-(4-esilossi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridinio

104795-66-6

3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide

104795-67-7

3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide--1H-imidazolo (1:1)

104795-68-8

3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide, sale di sodio

104218-44-2

3'-O-mesil-5'-O-tritiltimidina

147086-83-7

N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide

84793-24-8

(S)-2-[(S)-4-metil-2,5-diosso-1,3-ossazolidin-3-il]-4-fenilbutirrato di etile

138564-59-7

5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofen-3-carbonitrile

29490-19-5

5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiolo

78850-37-0

(3aR,4R,7aR)-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetossipropil]-3a,7a-diidro-4H-pirano[3,4-d]ossazol-6-carbossilato di metile

1463-10-1

5-metiluridina

25954-21-6

5-metiluridina, emiidrato

63675-74-1

6-metossi-2-(4-metossifenil)benzo[b]tiofene

13062-59-4

4-morfolin-2-ilpirocatecolo, cloridrato

0-00-0

4-nitrobenzensolfonato di (4S,5S)-5-benzil-2-osso-1,3-ossazolidin-4-ilmetile

77887-68-4

4-ossido de 6-(4-metilbenzammido)penicillanato di benzidrile

29707-62-8

1-ossido di 6-(2-fenossiacetammido)penicillanato di 4-nitrobenzile

63427-57-6

5-ossido di 3-metilen-7-(fenossiacetammido)cefam-4-carbossilato di 4-nitrobenzile

32231-06-4

1-piperonilpiperazina

63074-07-7

1-(tetraidro-2-furoil)piperazina

28783-41-7

4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridina, cloridrato

50-89-5

timidina

39925-10-5

1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile

55612-11-8

5'-O-tritiltimidina

2935 00 90

192329-83-2

acido (3S)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossilico

194602-23-8

acido 2-etossi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)solfonil]benzoico

100632-57-3

acido 4-[(4-mesilammino)fenil]-4-ossobutirrico

150975-95-4

acido 5-metansolfonammidoindol-2-carbossilico

66644-80-2

acido 3-metossi-5-solfammoil-o-anisico

88918-84-7

4-amminobenzil-N-metilmetansolfonammide, cloridrato

121-30-2

4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonammide

88919-22-6

3-(2-amminoetil)-N-metilindol-5-ilmetansolfonammide

161814-49-9

(1S,2R)-3-[(4-amminofenilsolfonil)(isobutil)ammino]-1-benzil-2-idrossipropilcarbammato di (3S)-tetraidrofuran-3-ile

151140-66-8

(4-ammino-3-iodofenil)-N-metilmetansolfonammide

112101-81-2

5-[(R)-(2-amminopropil)]-2-metossibenzensolfonammide

183556-68-5

(S)-N-{(1S,2R)-1-benzil-3-[(1,3-benzodiossol-5-ilsolfonil)(isobutil)ammino]-2-idrossipropil}-3,3-dimetil-2-(sarcosilammino)butirrammide

6292-59-7

4-terz-butilbenzensolfonammide

180200-68-4

4-(4-cicloesil-2-metilossazol-5-il)-2-fluorobenzensolfonammide

22663-37-2

1-(4-clorobenzensolfonil)urea

150375-75-0

N'-{(2R,3S)-5-cloro-3-(2-clorofenil)-1-[(3,4-dimetossifenil)solfonil]-3-idrossi-2,3-diidro-1H-indol-2-ilcarbonil}-L-prolinammide

105951-31-3

5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide

120298-38-6

7,7-diossido di N-(5,6-diidro-6-metil-2-solfammoil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il)acetammide

105951-35-7

7,7-diossido di 5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide

181695-72-7

4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)benzensolfonammide

198470-85-8

N-[4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)fenilsolfonil]propionammide, sale di sodio

179524-67-5

(S)-2-{3-[(2-fluorobenzil)solfonilammino]-2-osso-2,3-diidro-1-piridil}-N-(1-formil-4-guanidinobutil)acetammide

81880-96-8

N-(4-idrazinobenzil)metansolfonammide, cloridrato

17852-52-7

4-idrazonobenzensolfonammide, cloridrato

192329-42-3

(S)-N-idrossi-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossammide

147200-03-1

N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-2-solfammoil-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide

84522-34-9

4-[2-(5-metilpirazin-2-carbossammido)etil]benzensolfonammide di sodio

33288-71-0

5-metil-N-[4-(solfammoil)fenetil]pirazin-2-carbossammide

106820-63-7

3-[(metossicarbonilmetil)solfammoil]tiofen-2-carbossilato di metile

33045-52-2

5-solfammoil-o-anisato di metile

16673-34-0

N-(2-(4-solfammoil)fenil)etil-5-cloro-2-metossibenzammide

169590-42-5

4-[5-(p-tolil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benzensolfonammide

2938 90 10

5511-98-8

acetildigossina

2938 90 90

104443-57-4

1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide

196085-62-8

N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosilossimetil]-2-idrossi-3-formilpropil}stearammide

104443-62-1

1-O-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-[O-beta-D-galattopiranosil-(1,3)-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)]-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide

8024-48-4

casantranolo

81-27-6

sennoside A

52730-36-6

sennoside A, sale di calcio

128-57-4

sennoside B

52730-37-7

sennoside B, sale di calcio

2939 11 00

41444-62-6

fosfato di codeina, emiidrato

2939 19 00

66820-84-6

(RS)-tetraidropapaverina, cloridrato

54417-53-7

(R)-1,2,3,4-tetraidropapaverina, cloridrato

2939 29 00

123599-79-1

acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico--cinconidina (1:1)

2939 99 00

51-55-8

atropina

92-13-7

pilocarpina

2940 00 00

533-67-5

2-desossi-D-eritropentosio

182410-00-0

eteri solfobutilici del beta-ciclodextrina, sali di sodio

50-69-1

D-ribosio

24259-59-4

L-ribosio

13035-61-5

1,2,3,5-tetraacetil-beta-D-ribofuranosio

4132-28-9

2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucosio

80312-55-6

2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O-(trimetilsilil)-beta-D-glucosio

2941 90 00

13292-22-3

3-formilrifamicina

14487-05-9

rifamicina O

3002 10 95

116638-33-6

SC-59735

193700-51-5

SC-70935

3003 90

141256-04-4

acido 1-(28-{O-D-apio-beta-D-furanosil-(1,3)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,4)-O-6-deoxi-alfa-L-mannopiranosil)-(1,2)-4-O-[5-(5-alfa-L-arabinofuranosiloxi-3-idrossi-6-metilottanoiloxi)-3-idrossi-6-metilottanoil]-6-deoxi-beta-D-galattopiranosiloxi}-16-alfa-idrossi-23-beta,28-diossoolean-12-en-3-beta-il)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,2)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,3)-beta-D-glucopiranosiduronico

195993-11-4

emocyanine, megathura crenulata, prodotti di reazione con 1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosio

3006 30 00

155773-56-1

ferristene

3507 90 90

9003-98-9

desossiribonucleasi

0-00-0

fibrinucleasi, polvere

9001-63-2

lisozima

9002-12-4

urato-ossidasi

3824 90

0-00-0

4-(2-amminoetiltiometil)-1,3-tiazol-2-ilmetil(dimetil)ammina, sotto forma di soluzione in toluene

0-00-0

solfuro di alfa-(6-fluoro-2-metilinden-3-il)-p-tolile e metile, sotta forma di soluzione in toluene

3824 90 64

330-95-0

1,3-bis(4-nitrofenil)urea--4,6-dimetilpirimidin-2-olo (1:1)

0-00-0

clavulanato di potassio--cellulosa microcristallina (1:1)

0-00-0

clavulanato di potassio--diossido di silicio (1:1)

0-00-0

clavulanato di potassio--saccarosio (1:1)

0-00-0

Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora inyoensis usato nella produzione degli antibiotici sisomicina (DCI) e netilmicina (DCI)

0-00-0

Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora purpurea usato per la produzione degli antibiotici solfato di gentamicina (DCIM) e isepamicina (DCI)

0-00-0

Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente fattore stimulatore di colonie di macrofagi granulociti umani; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002

0-00-0

Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente interferone umano alfa-2b; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002

104832-01-1

(R)-2-metil-6,7-dimetossi-1-(3,4,5-trimetossibenzil)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina--acido dibenzoil-L-tartarico (1:1)

3824 90 99

0-00-0

7-cloro-2-ossoeptanoato di etile, sotto forma di soluzione in toluene

3911 90

162430-94-6

1,6-esandiammina, polimero con 1,10-dibromodecano

SEZIONE III

CONTINGENTI

ALLEGATO 7

CONTINGENTI TARIFFARI OMC CHE LE COMPETENTI AUTORITÀ COMUNITARIE DEVONO APRIRE

No d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti (quantità)

Aliquota dei dazi (%)

Altre condizioni

1

2

3

4

5

6

1

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

 

0102 90 59

 

0102 90 69

Giovenche e vacche (escluse quelle da macello) delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza chiazzata del Pinzgau

5 000 capi

6

 

2

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

 

0102 90 59

 

0102 90 69

 

0102 90 79

Tori, vacche e giovenche (esclusi quelli da macello) della razza chiazzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo

5 000 capi

4

Gli animali devono essere scortati dai seguenti certificati:

i tori, dal certificato di ascendenza,

le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico («herdbook») attestante la purezza della razza

3

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso è inferiore o uguale a 300 kg

169 000 capi

16 + 582 €/1 000 kg net

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

4

 

0104 10 30

 

0104 10 80

 

0104 20 90

Animali vivi delle specie ovina o caprina

39 310 t

10

Ripartizione tra i paesi fornitori:

Polonia

12 340 t

Romania

1 010 t

Ungheria

21 385 t

Bulgaria

4 255 t

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

215 t

Altri

105 t

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

5

 

0104 10 30

 

0104 10 80

 

0104 20 90

Animali vivi delle specie ovina o caprina

800 t (peso della carcassa)

10

Paesi fornitori: Repubblica ceca e Repubblica slovacca

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

6

 

0201 10 00

fino a

 

0201 30 00

 

0202 10 00

fino a

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

37 800 t (peso del prodotto)

20

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Argentina

17 000 t

— USA/Canada

11 500 t

— Australia

7 000 t

— Uruguay

2 300 t

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

7

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli selezionati di carne refrigerata o congelata ottenute da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato, ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura «high-quality beef».

300 t

20

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

8

 

0201 30 00

 

0206 10 95

Carni disossate di «alta qualità», fresche o refrigerate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone «Special boxed beef»; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts)

11 000 t

20

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

9

 

0201 30 00

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato di ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'ettichetta «s.c.» (special cuts), che sono di alta qualità sono imballati in scatole recante la dicitura: «carni di alta qualità»

5 000 t

20

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

10

 

0201 30 00

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati «tagli speciali di bovini». Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts)

4 000 t

20

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

11

 

0202 10 00

fino a

 

0202 30 90

Carni di animali della specie bovina, congelate

53 000 t

(peso senza ossa)

20

 

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

 

12

0202 30 90

Carni di bufalo disossate, congelate

2 250 t

20

Paese fornitore: Australia

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

13

0202 20 30

Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, congelati

50 700 t

(peso con ossa)

20 (*)

20 + 994,5 €/1 000 kg/net

(**)

Le carni importate devono essere destinate alla trasformazione

(*) Per carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina

(**) Per carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al punto precedente

La quantità in oggetto può, in conformità delle disposizioni comunitarie, essere convertita in una quantità equivalente di carni di alta qualità

L'ammissione al beneficio di tale contingente e la sua ripartizione sono subordinate alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

0202 30 10

Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

20 (*)

20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

(**)

0202 30 50

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»

20 (*)

20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

(**)

0202 30 90

Altre

20 (*)

20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

(**)

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes», congelati

20 (*)

20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

(**)

14

 

0203 11 10

 

0203 21 10

Carcasse e mezzene di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

15 000 t

268 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

15

 

Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo

5 500 t

 

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0203 12 11

389 €/1 000 kg/net

0203 12 19

300 €/1 000 kg/net

0203 19 11

300 €/1 000 kg/net

0203 19 13

434 €/1 000 kg/net

0203 19 15

233 €/1 000 kg/net

0203 19 55

434 €/1 000 kg/net

0203 19 59

434 €/1 000 kg/net

0203 22 11

389 €/1 000 kg/net

0203 22 19

300 €/1 000 kg/net

0203 29 11

300 €/1 000 kg/net

0203 29 13

434 €/1 000 kg/net

0203 29 15

233 €/1 000 kg/net

0203 29 55

434 €/1 000 kg/net

0203 29 59

434 €/1 000 kg/net

16

0203 19 13

Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

7 000 t

0

 

0203 29 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelati

 

17

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

34 000 t

250 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

18

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

5 000 t

300 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

19 (224)

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

283 825 t

(peso della carcassa)

0

Ripartizione tra i paesi fornitori:

Argentina

23 000 t

Australia

18 650 t

Cile

3 000 t

Nuova-Zelanda

226 700 t

Uruguay

5 800 t

Islanda

600 t

Polonia

200 t

Romania

75 t

Ungheria

1 150 t

Bulgaria

1 250 t

Bosnia-Erzegovina

850 t

Croazia

450 t

Slovenia

50 t

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

1 750 t

Groenlandia

100 t

Altri

200 t

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

20 (225)

 

0206 29 91

Pezzi detti «hampes», interi, congelati

1 500 t

4

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Argentina

700 t

— Altri

800 t

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

21

 

Carcasse di galli e galline, fresche, refrigerate o congelate

6 200 t

 

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0207 11 10

131 €/1 000 kg/net

0207 11 30

149 €/1 000 kg/net

0207 11 90

162 €/1 000 kg/net

0207 12 10

149 €/1 000 kg/net

0207 12 90

162 €/1 000 kg/net

22

 

Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati

4 000 t

 

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0207 13 10

512 €/1 000 kg/net

0207 13 20

179 €/1 000 kg/net

0207 13 30

134 €/1 000 kg/net

0207 13 40

93 €/1 000 kg/net

0207 13 50

301 €/1 000 kg/net

0207 13 60

231 €/1 000 kg/net

0207 13 70

504 €/1 000 kg/net

0207 14 20

179 €/1 000 kg/net

0207 14 30

134 €/1 000 kg/net

0207 14 40

93 €/1 000 kg/net

0207 14 60

231 €/1 000 kg/net

23

0207 14 10

Pezzi di galli o di galline congelati, disossati

700 t

795 €/1 000 kg/net

 

24

 

Pezzi di galli o di galline congelati:

15 500 t

0

 

0207 14 10

Disossati

 

0207 14 50

Petti e loro pezzi

 

0207 14 70

Altri

 

25

 

Carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerato o congelate

1 000 t

 

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0207 24 10

170 €/1 000 kg/net

0207 24 90

186 €/1 000 kg/net

0207 25 10

170 €/1 000 kg/net

0207 25 90

186 €/1 000 kg/net

0207 26 10

425 €/1 000 kg/net

0207 26 20

205 €/1 000 kg/net

0207 26 30

134 €/1 000 kg/net

0207 26 40

93 €/1 000 kg/net

0207 26 50

339 €/1 000 kg/net

0207 26 60

127 €/1 000 kg/net

0207 26 70

230 €/1 000 kg/net

0207 26 80

415 €/1 000 kg/net

0207 27 30

134 €/1 000 kg/net

0207 27 40

93 €/1 000 kg/net

0207 27 50

339 €/1 000 kg/net

0207 27 60

127 €/1 000 kg/net

0207 27 70

230 €/1 000 kg/net

26

 

Pezzi di tacchini o di tacchine, congelati:

2 500 t

0

 

0207 27 10

Disossati

 

0207 27 20

Metà o quarti

 

0207 27 80

Altri

 

27

 

0302 31 10

fino a

 

0302 39 90

 

0302 69 21

 

0302 69 25

 

0303 41 11

fino a

 

0303 49 80

 

0303 79 21

fino a

 

0303 79 31

Tonni (del genere Thunnus) e pesci del genere Euthynnus

17 250 t

0

I pesci devono essere destinati all'industria conserviera

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia nonché al rispetto dei prezzi di riferimento

28

 

0302 40 00

 

0303 50 00

 

0304 10 97

 

0304 10 98

 

0304 90 22

Aringhe

34 000 t

0

Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento

29

 

0302 69 68

 

0303 78 19

Naselli argentati (Merluccius bilinearis)

2 000 t

8

 

30

0303 29 00

Pesci del genere Coregonus

1 000 t

5,5

 

31

0304 20 94

Pesci del genere Allocyttus e delle specie Pseudocyttus maculatus

200 t

0

 

32

 

0305 51 10

 

0305 51 90

 

0305 62 00

Merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac

25 000 t

0

 

 

0305 59 11

 

0305 59 19

 

0305 69 10

Pesci della specie Boreogadus saida

 

33

0402 10 19

Latte scremato in polvere

68 000 t

475 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

34

 

0405 10 11

 

0405 10 19

 

0405 10 30

 

0405 10 50

 

0405 10 90

 

0405 90 10

 

0405 90 90

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

10 000 t

(equivalente in

burro)

948 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

35

 

0405 10 11

 

0405 10 19

Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

76 667 t

86,88 €/100 kg/net

Burro di origine neozelandese

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

0405 10 30

Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)

 

 

 

36

 

0406 10 20

 

0406 10 80

Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

5 300 t

130 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

37

0406 30 10

Emmental fuso

18 400 t

719 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0406 90 13

Emmental

858 €/1 000 kg/net

38

0406 30 10

Gruyère fuso

5 200 t

719 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

858 €/1 000 kg/net

39

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione

20 000 t

835 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

40

 

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione

4 500 t

17,06 €/100 kg/net

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Nuova Zelanda

4 000 t

— Australia

500 t

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

41

0406 90 21

Cheddar

15 000 t

210 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

42

0406 90 21

Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

10 250 t

17,06 €/100 kg/net

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Nuova Zelanda

7 000 t

— Australia

3 250 t

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

43

 

0406 90 21

Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera uguale o superiore per 100 kg di peso netto a:

334,20 € in forme intere standard

354,83 € per i formaggi di un peso netto uguale o superiore a 500 g

368,58 € per i formaggi di un peso netto inferiore a 500 g

Sono considerate «forme intere standard» le forme seguenti:

blocchi di forma cubica di peso netto compreso tra 33 e 44 kg

blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg

4 000 t

13,75 €/100 kg/net

Assegnate al Canada quale paese fornitore

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

44

0406 10 20

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al n. d'ordine 36

19 500 t

926 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

0406 10 80

 

1 064 €/1 000 kg/net

0406 20 90

Altri formaggi grattugiati o in polvere

941 €/1 000 kg/net

0406 30 31

Altri formaggi fusi

690 €/1 000 kg/net

0406 30 39

 

719 €/1 000 kg/net

0406 30 90

 

1 029 €/1 000 kg/net

 

0406 40 10

 

0406 40 50

 

0406 40 90

Formaggi a pasta erborinata

704 €/1 000 kg/net

0406 90 17

Bergkäse e appenzell

858 €/1 000 kg/net

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin Mont d'Or et Tête de Moine

755 €/1 000 kg/net

0406 90 23

Edam (Geheimratskäse)

755 €/1 000 kg/net

0406 90 25

Tilsit

 

0406 90 27

Butterkäse

 

0406 90 29

Kashkaval

 

 

0406 90 31

 

e

 

0406 90 33

Feta

 

0406 90 35

Kefalo-Tyri

 

0406 90 37

Finlandia

 

0406 90 39

Jarlsberg

 

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala

 

0406 90 63

Pecorino

941 €/1 000 kg/net

0406 90 69

Altri

 

0406 90 73

Provolone

755 €/1 000 kg/net

0406 90 75

Caciocavallo

 

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

 

0406 90 78

Gouda

 

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

 

0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

755 €/1 000 kg/net

0406 90 82

Camembert

 

0406 90 84

Brie

 

0406 90 86

Superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

 

0406 90 87

Superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

 

0406 90 88

Superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

 

0406 90 93

Superiore a 72 %

926 €/1 000 kg/net

0406 90 99

Altri

1 064 €/1 000 kg/net

45

0407 00 30

Uova di altri volatili da cortile

135 000 t

152 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

46

0408 11 80

Tuorli

7 000 t

(equivalente

uova in guscio)

711 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

0408 19 81

 

310 €/1 000 kg/net

0408 19 89

 

331 €/1 000 kg/net

0408 91 80

Uova di volatili sgusciate

687 €/1 000 kg/net

0408 99 80

 

176 €/1 000 kg/net

47

0701 90 50

Patate, dal 1o gennaio al 15 maggio

4 000 t

3

 

48

0703 20 00

Aglio

38 370 t

9,6

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Argentina

19 147 t

— Cina

13 200 t

— Altri paesi

6 023 t

49

0706 10 00

Carote e navoni

1 200 t

7

 

50

0707 00 05

Cetrioli, dal 1o novembre al 15 maggio

1 100 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 2,5

 

51

0709 60 10

Peperoni

500 t

1,5

 

0711

Cfr. n. d'ordine 84

 

52

0712 20 00

Cipolle secche

12 000 t

10

 

53

 

0714 10 10

 

0714 10 91

 

0714 10 99

Manioca

5 500 000 t

6

Nel rispetto di un contingente massimo pari a 21 milioni di t per ciascun periodo di 4 anni

Assegnate alla Tailandia quale paese fornitore

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

54

 

0714 10 91

 

0714 10 99

Manioca

1 352 590 t

6

Ripartizione tra i paesi fornitori:

Indonesia

825 000 t

Altri paesi GATT esclusa la Tailandia

145 590 t

Cina

350 000 t

Altri paesi GATT

32 000 t

2 000 delle quali devono essere dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

 

0714 90 11

 

0714 90 19

Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

55

0714 20 90

Patate dolci, non destinate al consumo umano

600 000 t

0

Assegnate alla Cina

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

56

0714 20 90

Patate dolci, non destinate al consumo umano

5 000 t

0

Assegnate a paesi diversi dalla Cina

57

 

0802 11 90

 

0802 12 90

Mandorle

90 000 t

2

 

58

0803 00 19

Banane

2 200 000 t

75 €/1 000 kg/net

 

59

0805 10 20

Arance di alta qualità

20 000 t

10

Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

60

0805 20 90

Minneolas

15 000 t

2

Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

61

0805 50 10

Limoni

10 000 t

6

Durante il periodo dal 15 gennaio al 14 giugno

62

0806 10 10

Uve, da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre

1 500 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 9

 

63

0808 10 80

Mele, fresche, dal 1 aprile al 31 luglio

600 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 0

 

64

0808 20 50

Pere, fresche, dal 1o agosto al 31 dicembre

1 000 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 5

 

65

0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o agosto al 31 maggio

500 t

10

 

66

0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o giugno al 31 luglio

2 500 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 10

 

67

0809 20 95

Ciliege fresche (dolci), dal 21 maggio al 15 luglio

800 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 4

 

68

1001 10 00

Frumento duro (con un contenuto minimo del 73 % di grano vetroso)

50 000 t

0

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

69

 

1001 10 00

 

1001 90 99

Frumento di qualità

300 000 t

0

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

70

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

500 000 t

MAX

50 €/1 000 kg/net (226)

Destinato all'importazione in Portogallo

71

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

2 000 000 t

 (226)

Destinato all'importazione in Spagna.

Inoltre, il contingente fissato è ridotto in proporzione ai quantitativi di alimenti di glutine di granturco, di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna da paesi terzi

1007 00 90

Sorgo da granella non destinato alla semina

300 000 t

 (226)

72

 

1006 20 11

a

 

1006 20 98

Riso semigreggio (riso «bruno»)

20 000 t

88 €/t

 

73

 

1006 30 21

a

 

1006 30 98

Riso semilavorato o lavorato

63 000 t

esenzione

 

74

1006 40 00

Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della voce 1901 10 00

1 000 t

0

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

75

1008 20 00

Miglio

1 300 t

7 €/1 000 kg/net

 

76

 

1104 22 92

 

1104 22 99

Altre avene trattate

10 000 t

0

 

77

1601 00 91

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

3 000 t

747 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

1601 00 99

altri

 

502 €/1 000 kg/net

78

 

Conserve di carni della specie suina

6 100 t

 

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

1602 41 10

784 €/1 000 kg/net

1602 42 10

646 €/1 000 kg/net

1602 49 11

784 €/1 000 kg/net

1602 49 13

646 €/1 000 kg/net

1602 49 15

646 €/1 000 kg/net

1602 49 19

428 €/1 000 kg/net

1602 49 30

375 €/1 000 kg/net

1602 49 50

271 €/1 000 kg/net

79

 

1605 20 10

 

1605 20 91

 

1605 20 99

Gamberetti della specie Pandalus borealis, sgusciati, bolliti, surgelati, ma non ulteriormente preparati

500 t

0

 

80

1605 40 00

Gamberi, cotti nell'aneto, surgelati

3 000 t

0

 

81

1701 11 10

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

85 463 t

9,8 €/100 kg/net (*)

(*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %

Vedasi anche la nota complementare 2 del capitolo 17

82

 

1701 11 10

fino a

 

1701 99 90

Zuccheri di canna o di barbabietola

1 304 700 t

(equivalente in

zuccheri bianchi)

0

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— India

10 000 t

— Paesi ACP

1 294 700 t

in conformità delle disposizioni della convenzione di Lomé

83

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

4 504 t

16

 

84

 

Funghi del genere Agaricus:

62 660 t

 

Quantità espresse in peso sgocciolato

Ripartite tra i paesi fornitori:

— Polonia

33 880 t

— Altri paesi

28 780 t

 

2003 10 20

 

2003 10 30

preparati o conservati

23

0711 51 00

conservati temporaneamente

12

85

2009 11 99

Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne

1 500 t

13

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

86

 

– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):

14 000 t

 

I prodotti importati devono essere utilizzati per la produzione di succhi di uva o di altri prodotti del settore vinicolo, quali l'aceto e le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse.

L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizione previste dalle disposizioni comunitarie promulgate in materia.

2009 61

– – di un valore Brix uguale o inferiore a 30:

 

2009 61 90

– – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto

22,4

2009 69

– – altri:

– – – di un valore Brix superiore a 67:

 

2009 69 11

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

40 + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 19

– – – – altri

40

 

– – – di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67:

– – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

 

2009 69 51

– – – – – concentrati

22,4

 

– – – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

 

2009 69 90

– – – – – altri

22,4

87

 

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:

475 000 t

 

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

2302 30 10

— di frumento

30,6 €/1 000 kg/net

2302 30 90

 

62,25 €/1 000 kg/net

2302 40 10

— di altri cereali

30,6 €/1 000 kg/net

2302 40 90

 

62,25 €/1 000 kg/net

88

2309 90 31

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %

20 000 t

0

 

2309 90 41

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %

 

89

2309 90 31

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %

100 000 t

0

 

2309 90 41

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %

 

90

 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

– altri:

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

2 800 t

7

 

2309 90 31

– – – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %

 

2309 90 41

– – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

 

2309 90 51

– – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

 

91

3502 11 90

Altra ovoalbumina

15 500 t

(equivalente

uova in guscio)

617 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

3502 19 90

83 €/1 000 kg/net

92

3201 90 90

Estratti tannici di eucalipto

250 t

3,2

 

93

 

4412 19 00

 

4412 92 99

 

4412 99 80

Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie:

le cui superfici sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm,

o

levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm

650 000 m3

0

 

94

 

5306 10 10

 

5306 10 30

Filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), aventi un titolo uguale o superiore a 333,3 decitex (inferiore o uguale a 30 numeri metrici)

400 t

1,8

I prodotti devono essere destinati alla fabbricazione di filati ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi

L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

95

7018 10 90

Perle di vetro, imitazioni di pietre preziose e semipreziose (fini), conterie simili

52 t

0

 

96

 

7202 21 00

 

7202 29 10

 

7202 29 90

Ferro-silicio

12 600 t

0

 

97

7202 30 00

Ferro-silico-manganese

18 550 t

0

 

98

 

7202 49 10

 

7202 49 50

Ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio o oltre 30 % fino a 90 % incluso di cromo

2 950 t

0

 

SEZIONE IV

TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI

ALLEGATO 8

MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

ALLEGATO 8

MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

(Elenco dei denaturanti)

La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.

N. d'ordine

Codice NC ex

Designazione delle merci

Denaturante

Nome

Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in aqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

Essenza di trementina

500

Essenza di lavanda

100

Olio di rosmarino

150

Olio di betulla

100

– Tuorli d'uova:

 

 

0408 11

– – essiccati:

Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:

il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)

il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)

5 000

0408 11 20

– – – inadatti al consumo umano

 

 

0408 19

– – altri:

 

 

0408 19 20

– – – nadatti al consumo umano

 

 

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

0408 91 20

– – – inadatti al consumo umano

 

 

0408 99

– – altri:

 

 

0408 99 20

– – – inadatti al consumo umano

 

 

2

1106

Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714, o dei prodotti del capitolo 8:

Olio di pesce o di fegato di pesce, non deodorato, non decolorato, senza aggiunta di additivi

1 000

1106 20

– di sago o di radici o tuberi della voce 0714:

Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:

5 000

1106 20 10

– – denaturati

il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)

il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)

 


N. d'ordine

Codice NC ex

Designazione delle merci

Denaturante

Denominazione

Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

Denominazione chimica o descrizione

Denominazione usuale

C 1 (227)

(1)

(2)

(3)

(4)

4

4

(5)

3

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

Sale sodico del 4-solfobenzenazores orcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4-solfonico (colore: giallo)

Crisoina S

14270

6

– Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

Sale disodico dell'acido 1-(4-solfo-1-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico (colore: giallo)

Giallo solido AB

13015

6

– – altri:

 

 

 

 

2501 00 51

– – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione e la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale

Sale tetrasodico dell'acido 1-(4-solfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)

Ponceau 6 R

16290

1

Tetrabromofluore sceina (colore: giallo fluorescente)

Eosina

45380

0,5

Naftalina

Naftalina

250

Sapone in polvere

Sapone in polvere

1 000

Dicromato di sodio o di potassio

Dicromato di sodio o di potassio

30

Ossido di ferro, contenente almeno il 50 % di Fe2O3 in peso, avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm

Ossido di ferro

250

Ipoclorito di sodio

Ipoclorito di sodio

 

3 000


N. d'ordine

Codice NC ex

Designazione delle merci

Denaturante

Denominazione

Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4

3502

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)

150

Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)

2 000

Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)

2 000

Nitruro di sodio (per albumine liquide e solide)

100

Dietanolammina (unicamente per albumine solide)

6 000

– Ovoalbumina:

 

 

3502 11

– – essiccata

 

 

3502 11 10

– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

 

 

3502 19

– – altra:

 

 

3502 19 10

– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

 

 

3502 20

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

 

 

3502 20 10

– – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

 

 

3502 90

– altre:

 

 

– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:

 

 

3502 90 20

– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana

 

 

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

1.   Disposizioni generali

Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti:

uva fresca da tavola del codice NC ex 0806

fondute del codice NC ex 2106

tabacchi del codice NC ex 2401

nitrati del codice NC ex 3102 o 3105

2.   Disposizioni relative ai certificati

Presentazione dei certificati

I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.

Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

I certificati misurano circa 210 × 297 millimetri.

Per le fondute (certificato 2), il certificato comprende un originale e due copie. Esso è di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità di detto organismo. Le copie devono recare lo stesso numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità competenti, la seconda copia del certificato deve essere inviata direttamente dall'organismo emittente alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione.

Nel caso delle altre merci, deve essere utilizzata una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 g per metro quadrato.

Visto e rilascio dei certificati

I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:

sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori;

si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.

La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Validità dei certificati

Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.

Frazionamento di una spedizione

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale competente. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per… chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

Elenco degli organismi che possono avallare i certificati (228)

Codice NC

Paese di esportazione

Organismo emittente

Sede

0806

Stati Uniti d'America

United States Department of Agriculture o i suoi uffici autorizzati

Washington DC

2106

Svizzera

Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie/Association de l'Industrie Suisse de Fromage Fondu/SESK

Berna

2401

Stati Uniti d'America

Tobacco Association of the United States o i suoi uffici autorizzati

Raleigh, North Carolina

Canada

Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, o i suoi uffici autorizzati

Ottawa

Argentina

Cámara del Tabaco de Salta o i suoi uffici autorizzati

Salta

Cámara del Tabaco de Jujuy o i suoi uffici autorizzati

San Salvador de Jujuy

Cámara de Comercio Exterior de Misiones o i suoi uffici autorizzati

Posadas

Bangladesch

Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o i suoi uffici autorizzati

Dacca

Brasile

Secretariat do commercio exterior

Rio de Janeiro

Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

Porto Alegre

Federação das indústrias do Estado do Paraná

Curitiba

Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina o i loro uffici autorizzati

Florianópolis

Banco do Brasil SA e i suoi uffici autorizzati:

 

1690 — Agência Negócios Internacionais

Porto Alegre (RS)

2682 — Agência Negócios Internacionais

Caxias do Sul (RS)

0180 — Agência Negócios Internacionais

Santa Cruz do Sul (RS)

2309 — Agência Negócios Internacionais

Blumenau (SC)

2978-5 — Agência Negócios Internacionais

Salvador (BA)

Cina

Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Shanghai

Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Qingdao

Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Hankou

Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Guangzhou

Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Dalian

Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Kunming

Shenzhan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Shenzhan

Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Hainan

Columbia

Superintendencia de Industria y Comercio-División de Control de Normas y Calidades o i suoi uffici autorizzati

Bogotà

Cuba

Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» o i suoi uffici autorizzati

L'Avana

Guatemala

Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o i suoi uffici autorizzati

Città di Guatemala

India

Tobacco Board o i suoi uffici autorizzati

Guntur

Indonesia

Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya

Surabaya

Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember

Jember

Lembaga Tembakau Cabang Surakarta

Surakarta

Lembaga Tembakau Cabang Medan

Medan

Messico

Secretaría de Economia (Dirección General de Comercio Exterior) o i suoi uffici autorizzati

Città del Messico

Filippine

Republic of Philippines

Department of Agriculture

National Tobacco Administration

Quezon City

Corea del Sud

Korea Tobacco and Ginseng Corporation o i suoi uffici autorizzati

Taejon

Sri Lanka

Department of Commerce o i suoi uffici autorizzati

Colombo

Svizzera

Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung

Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière

Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra

Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section

Berna

Thailandia

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, o i suoi uffici autorizzati

Bangkok

ex 3102

3105

Cile

Servicio Nacional de Geología y Minería

Santiago

Elenco dei certificati

Certificato 1:

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR»)

Certificato 2:

CERTIFICATO PER PREPARAZIONI DETTE «FONDUTE»

Certificato 3:

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI)

Certificato 4:

CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE)

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(1)  Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

(2)  GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1).

(4)  

 

Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti sottovoci: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 29, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92, 9405 99.

(5)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1671/2000 del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 11).

(6)  Le sottovoci in questione sono le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

(7)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(8)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(9)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(10)  Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

(11)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(12)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)].

(13)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

(14)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 77/504/CEE del Consiglio (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8); regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione (GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 12); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(15)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(16)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 89/361/CEE del Consiglio (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 del 15.5.1996, pag. 12); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(17)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

(18)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(19)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione (GU L 95 del 4.4.2003, pag. 13).

(20)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

(21)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(22)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(23)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(24)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(25)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(26)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(27)  Vedi allegato 1.

(28)  La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati. Dal 1o luglio 1970 i limiti di valore sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 16,03 € del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1,15 € per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

(29)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(30)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a)

l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b)

l'altro importo indicato.

(31)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.

(32)  La Comunità si riserva il diritto di ridurre i dazi doganali autonomamente da 27,41 €/100 kg netti a 20,55 €/100 kg netti previo aumento dei limiti di valore di 6,86 € per 100 kg netti (per dazi doganali si intendono i dazi di base elencati nel calendario GATT).

(33)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a)

l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto;

b)

l'altro importo indicato.

(34)  L'aliquota del dazio è ridotta a 13,15 € per 100 kg netti.

(35)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche; articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche].

(36)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche].

(37)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100), e successive modifiche].

(38)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari.

(39)  Paillette (corrisponde alla quantità necessaria per un'inseminazione).

(40)  

Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8,5.

Dal 1o giugno al 31 ottobre: 12.

Dal 1o novembre al 31 dicembre: 8,5.

(41)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

(42)  Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(43)  Vedi allegato 2.

(44)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(45)  L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

(46)  

Dal 1o gennaio al 15 maggio: 9,6. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4.

(47)  

Dal 1o gennaio al 14 aprile: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

Dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Dal 1o al 31 dicembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

(48)  

Dal 1o gennaio al 31 marzo: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

Dal 1o aprile al 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.

Dal 1o al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

(49)  

Dal 1o gennaio al 30 aprile: 13,6.

Dal 1o maggio al 30 settembre: 10,4.

Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 13,6.

(50)  

Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8.

Dal 1o giugno al 31 agosto: 13,6.

Dal 1o settembre al 31 dicembre: 8.

(51)  

Dal 1o gennaio al 31 giugno: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Dal 1o luglio al 30 settembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

(52)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(53)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14)].

(54)  Vedi allegato 2.

(55)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(56)  

Dal 1o gennaio al 31 maggio: 4.

Dal 1o giugno al 30 novembre: 5,1.

Dal 1o al 31 dicembre: 4.

(57)  

Dal 1o gennaio al 31 marzo: 16.

Dal 1o aprile al 15 ottobre: 12.

Dal 16 ottobre al 31 dicembre: 16.

(58)  

Dal 1o gennaio al 30 aprile: 1,5.

Dal 1o maggio al 31 ottobre: 2,4.

Dal 1o novembre al 31 dicembre: 1,5.

(59)  

Dal 1o gennaio al 14 luglio: 14,4.

Dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6.

Dal 1o novembre al 31 dicembre: 14,4.

(60)  

Dal 1o gennaio al 30 aprile: 11,2.

Dal 1o maggio al 31 luglio: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.

Dal 1o agosto al 31 dicembre: 11,2.

(61)  

Dal 1o gennaio al 14 maggio: 8,8.

Dal 15 maggio al 15 novembre: 8.

Dal 16 novembre al 31 dicembre: 8,8.

(62)  Aliquota del dazio autonomo: 2.

(63)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(64)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(65)  Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:

ex 1001 frumento,

1002 segala,

ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,

ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,

la Comunità si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

(66)  Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, la Comunità si impegna ad applicare il dazio con un'aliquota e in modo tale che il prezzo all'importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato:

dell'88 % per il riso Japonica,

dell'80 % per il riso Indica.

Per quanto riguarda il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno aumentate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

(67)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(68)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(69)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(70)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1509.

(71)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1510.

(72)  Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti (sottovoce 1509 10 10) e per gli oli di sansa d'oliva greggi (sottovoce 1510 00 10).

(73)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

(74)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasistosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

(75)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

(76)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

(77)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

(78)  Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(79)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(80)  Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(81)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].

(82)  Vedi allegato 1.

(83)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(84)  Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %.

(85)  Per 1 % in peso di saccarosio.

(86)  Vedi allegato 1.

(87)  Vedi allegato 1.

(88)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(89)  Vedi allegato 1.

(90)  Vedi allegato 2.

(91)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(92)  L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

(93)  Aliquota del dazio autonomo: 17.

(94)  Vedi allegato 1.

(95)  Per 1 % in peso di saccarosio.

(96)  La riscossione del dazio specifico è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(97)  Aliquota del dazio autonomo: 13 + 122,3 €/100 kg/net MAX 35 €/100 kg/net.

(98)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(99)  Vedi allegato 2.

(100)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(101)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(102)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 del'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(103)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(104)  Salvo indicazione contratria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

(105)  Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51 755 — März 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

(106)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(107)  Vedi nota complementare 5 (NC).

(108)  Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(109)  Misurati alla temperatura di 15 °C.

(110)  Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.

(111)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

(112)  Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.

(113)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

(114)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(115)  Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(116)  Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(117)  L'amissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(118)  Il dazio ad valorem è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(119)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(120)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

(121)  Cfr. allegato 1.

(122)  Aliquota del dazio autonomo: 2,3.

(123)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(124)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(125)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(126)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(127)  Aliquota del dazio autonomo: 5 €/100 m.

(128)  Aliquota del dazio autonomo: 3,5 €/100 m.

(129)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(130)  Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(131)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(132)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

(133)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

(134)  Il dazio doganale è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata, per i preservativi in poliuretano (sottovoce TARIC 3926909960).

(135)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(136)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(137)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(138)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5.

(139)  Aliquota del dazio autonomo: 2.

(140)  Una finestra o una porta-finestra con o senza la sua intelaiatura o stipite va considerata come un pezzo.

(141)  Aliquota del dazio autonomo: 3.

(142)  Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

(143)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

(144)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(145)  Aliquota del dazio autonomo: 3,8.

(146)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(147)  L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(148)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

(149)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

(150)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(151)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(152)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

(153)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(154)  Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

(155)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(156)  Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

(157)  Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %.

(158)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(159)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

(160)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)» (codice TARIC 7801910010). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(161)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(162)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(163)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(164)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(165)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

(166)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(167)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(168)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(169)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(170)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(171)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

(172)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(173)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(174)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «simulatori di manutenzione di aeromobili a terra, per uso civile» (codice TARIC 9023008010).

L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(175)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(176)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(177)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(178)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(179)  GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 28.

(180)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

(181)  Amido-Fecola/Glucosio

Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

(182)  Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio

Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

N. B.:

In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

(183)  Proteine del latte

Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.

Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.

(184)  Le regole per l'applicazione del prezzo d'entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 3223/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66), modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).

(185)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(186)  Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

(187)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(188)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8.

(189)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.

(190)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.

(191)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.

(192)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.

(193)  Aliquota del dazio autonomo: 16.

(194)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.

(195)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.

(196)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.

(197)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

(198)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari.

(199)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 1,1 €/100 kg/net.

(200)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 2,3 €/100 kg/net.

(201)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 3,4 €/100 kg/net.

(202)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 4,5 €/100 kg/net.

(203)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 5,7 €/100 kg/net.

(204)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 6,8 €/100 kg/net.

(205)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 8 €/100 kg/net.

(206)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

(207)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 1 €/100 kg/net.

(208)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 2 €/100 kg/net.

(209)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.

(210)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.

(211)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.

(212)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.

(213)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.

(214)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.

(215)  Aliquota del dazio autonomo: 12.

(216)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net.

(217)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net.

(218)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net.

(219)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

(220)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net.

(221)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1,8 €/100 kg/net.

(222)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2,8 €/100 kg/net.

(223)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

(224)  Per un diverso contingente nell'ambito della voce 0204, cfr. numero d'ordine 5.

(225)  Per contingenti diversi nell'ambito della voce 0206, cfr. numeri d'ordine da 6 a 11 e 13.

(226)  L'aliquota sarà fissata dalle autorità comunitarie competenti, al fine di assicurare che il contingente sia completamente utilizzato.

(227)  Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3a edizione 1971, Bradford, Inghilterra.

(228)  Le modifiche apportate all'elenco nel corso dell'anno saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.


ALLEGATO II

REGOLAMENTAZIONI COMUNITARIE SPECIFICHE PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/87

1.

Sospensioni tariffarie

2.

Contigenti e massimali tariffari

3.

Preferenze tariffarie (contigenti e massimali inclusi)

4.

Sistema delle preferenze generalizzate applicabile ai paesi in via di sviluppo

5.

Dazi antidumping e dazi compensatori

6.

Tasse compensatrici

7.

Elementi agricoli

8.

Valori unitari

9.

Prezzo di riferimento e prezzo minimale

10.

Proibizioni all'importazione

11.

Restrizioni all'importazione

12.

Sorveglianza all'importazione

13.

Meccanismo complementare agli scambi

14.

Proibizioni all'esportazione

15.

Restrizioni all'esportazione

16.

Sorveglianza all'esportazione

17.

Restituzioni all'esportazione