19.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 318/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1804/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2004
che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1347/2000, le parti interessate possono richiedere che una sentenza pronunciata in uno Stato membro venga riconosciuta e dichiarata esecutiva anche in un altro Stato membro. |
(2) |
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 indicano i giudici che hanno competenza negli Stati membri per le istanze di dichiarazione di esecutività e per i ricorsi contro tali decisioni, elencando a tal fine i mezzi d’impugnazione. |
(3) |
Gli allegati I, II e III sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003, onde includervi anche l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione dei paesi aderenti. |
(4) |
Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1347/2000, i testi che modificano gli elenchi dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione contenuti negli allegati I, II e III. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1347/2000 deve essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è modificato come segue:
1) |
L’allegato I è modificato come segue:
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2) |
L’allegato II è modificato come segue:
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3) |
L’allegato III è modificato come segue:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.
Per la Commissione
António VITORINO
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19; regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.