19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1804/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2004

che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1347/2000, le parti interessate possono richiedere che una sentenza pronunciata in uno Stato membro venga riconosciuta e dichiarata esecutiva anche in un altro Stato membro.

(2)

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 indicano i giudici che hanno competenza negli Stati membri per le istanze di dichiarazione di esecutività e per i ricorsi contro tali decisioni, elencando a tal fine i mezzi d’impugnazione.

(3)

Gli allegati I, II e III sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003, onde includervi anche l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione dei paesi aderenti.

(4)

Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1347/2000, i testi che modificano gli elenchi dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione contenuti negli allegati I, II e III.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1347/2000 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è modificato come segue:

1)

L’allegato I è modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:

«—

in Lettonia, al “rajona (pilsētas) tiesa”»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, all’“okrožno sodišče”».

2)

L’allegato II è modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«—

in Lituania, dinanzi al “Lietuvos apeliacinis teismas”»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, dinanzi all’“okrožno sodišče”»;

c)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia, dinanzi all’“okresný súd”».

3)

L’allegato III è modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«—

in Lituania, ricorso in cassazione al “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, ricorso al “Vrhovno sodišče Republike Slovenije”»;

c)

è inserito il seguente trattino relativo alla Slovacchia:

«—

“dovolanie” in Slovacchia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.

Per la Commissione

António VITORINO

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19; regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.