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15.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/64 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1775/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2004
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, primo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (2), prevede che per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 siano fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente. |
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(2) |
Per la campagna di commercializzazione 2003/2004 la perdita complessiva stimata, constatata a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, da luogo, conformemente ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo, ad un importo pari al 2 % per il contributo alla produzione di base e ad un importo pari al 27,050 % per il contributo B. |
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(3) |
La perdita complessiva rilevata sulla base dei dati a disposizione e in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, non occorre pertanto fissare il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento summenzionato. |
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(4) |
Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2003/2004 sono fissati a:
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a) |
12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; |
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b) |
170,929 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B; |
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c) |
5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B; |
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d) |
73,014 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B; |
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e) |
12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B; |
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f) |
170,929 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13).