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30.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1689/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2004
che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (3), la stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo devono essere stabilite anteriormente al 10 settembre della campagna di commercializzazione interessata. |
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(2) |
A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la stima della produzione deve essere stabilita tenendo conto delle previsioni di raccolto. |
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(3) |
In conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento, sostituendo tuttavia alla produzione effettiva la produzione stimata maggiorata del 15 %. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata di cotone non sgranato è fissata a:
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1 055 000 tonnellate per la Grecia, |
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324 518 tonnellate per la Spagna, |
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951 tonnellate per il Portogallo. |
2. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a:
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35,185 EUR/100 kg per la Grecia, |
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29,658 EUR/100 kg per la Spagna, |
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0 EUR/100 kg per il Portogallo. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).
(2) GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).