30.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1687/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 (2) prevede che siano considerate favorevolmente determinate richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dall'India.

(2)

L’8 giugno 2004 la Repubblica indiana ha presentato una richiesta di trasferimenti fra categorie.

(3)

I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII, colonna 9, del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4)

È opportuno che la richiesta venga accolta.

(5)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).

(2)  GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.


ALLEGATO

664 INDIA

Adeguamento

Gruppo

Categoria

Unità

Limite 2004

Limite adeguato

Quantità in unità

Quantità in tonnellate

%

Flessibilità

Nuovo limite adeguato

IA

3

kg

38 567 000

41 266 690

– 4 000 000

– 4 000

– 10,4

Trasferimento alle categoria 4, 6, 7

37 266 690

IB

4

pezzi

100 237 000

98 919 259

12 960 000

2 000

12,9

Trasferimento dalla categoria 3

111 879 259

IB

6

pezzi

13 706 000

13 633 135

1 760 000

1 000

12,8

Trasferimento dalla categoria 3

15 393 135

IB

7

pezzi

78 485 000

78 716 569

5 550 000

1 000

7,1

Trasferimento dalla categoria 3

84 266 569