30.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1685/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1327/2004 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), e in particolare l’articolo 22, paragrafo 2, l’articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l’articolo 33, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione (2) stabilisce i termini di presentazione delle offerte per le gare parziali. Poiché il 1o e il 2 novembre sono giorni festivi nella maggior parte degli Stati membri, per ragioni amministrative e di buona gestione la gara di giovedì 4 novembre non avrà luogo. È necessario pertanto modificare l’articolo 4, paragrafo 2. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1327/2004 il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:
«— |
11 e 25 novembre 2004,». |
Articolo 2
Gli Stati membri modificano i bandi di gara per renderli conformi al disposto dell’articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23.