18.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1631/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2004

relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 310 936 040 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione per il periodo dal 1o ottobre 2004 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 114 000 000 EUR.

(2)

Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1o ottobre 2004 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1o ottobre 2004 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,634.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).