18.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1629/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Il 19 maggio 2004 la Commissione, con regolamento (CE) n. 1009/2004 (2) (di seguito denominato «il regolamento provvisorio»), ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India.

B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2)

In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(3)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(4)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

(5)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

Poiché la Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni in merito al prodotto in esame e al prodotto simile, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 11-15 del regolamento provvisorio.

D.   DUMPING

1.   Argomentazioni avanzate dai produttori esportatori

(7)

I due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno ribadito che avrebbe dovuto essere concesso loro un adeguamento quanto al valore normale per la restituzione del dazio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) («Oneri all'importazione e imposte indirette»), oppure ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k) («Altri fattori»), del regolamento di base, per i vantaggi ricevuti a titolo del sistema di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB) post-esportazione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), i produttori esportatori sostenevano che avrebbe dovuto essere concesso loro sotto forma di adeguamento almeno l’importo dei crediti DEPB utilizzati per le importazioni di materie prime consumate nel processo di produzione del prodotto esportato.

(8)

A tale proposito, si deve osservare che non si è potuto accordare alcun adeguamento in quanto, come già spiegato al considerando 25 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha dimostrato che non si è potuto stabilire un nesso diretto tra i crediti concessi a titolo del sistema DEPB e le materie prime acquistate, poiché i crediti potevano essere utilizzati per i dazi pagabili su qualsiasi prodotto di importazione ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni o divieti d'importazione. Inoltre, anche quando i crediti sono stati utilizzati per importazioni di materie prime necessarie per la fabbricazione di elettrodi di grafite, i produttori esportatori non sono stati in grado di dimostrare che tali materie prime erano state utilizzate per la produzione del prodotto esportato. Per di più, il vantaggio ricevuto dal sistema DEPB veniva registrato come entrata e non come voce negativa nel sistema di contabilità dei costi delle due società. Pertanto, in base ai documenti contabili delle società in questione, non vi era alcun nesso tra la fissazione dei prezzi delle merci esportate e l’entrata ottenuta a titolo del sistema DEPB. Infine, non sono stati presentati nuovi argomenti in grado di giustificare l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Le suddette argomentazioni non hanno quindi potuto essere accettate e sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando 25 e 26 del regolamento provvisorio.

(9)

Gli stessi due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno inoltre ribadito le loro affermazioni per quanto riguarda le differenze relative allo stadio commerciale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base. Non hanno tuttavia presentato nuove argomentazioni a sostegno della loro tesi, e di conseguenza sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 27 e 28 del regolamento provvisorio.

(10)

I produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno contestato i tassi di cambio usati nel calcolo dei prezzi all’esportazione, sostenendo che il tasso da utilizzare dovesse essere quello in vigore alla data del pagamento e non quello alla data della fattura. Affermavano inoltre che, invece di ricorrere ai tassi di cambio medi del mese di emissione della fattura, si sarebbe ottenuta una maggiore precisione del calcolo utilizzando i tassi di cambio giornalieri effettivi.

(11)

Va osservato in proposito che è prassi costante della Commissione ricorrere al tasso di cambio relativo alla data della fattura, dal momento che nella determinazione del prezzo viene preso in considerazione il tasso in vigore al momento della fatturazione. La richiesta di usare i tassi di cambio in vigore alla data del pagamento è stata quindi respinta. La Commissione ha tuttavia accettato di usare i tassi di cambio effettivi in vigore alla data di emissione della fattura invece dei tassi di cambio medi mensili relativi a tale data. I calcoli del dumping sono stati quindi opportunamente modificati in tal senso.

(12)

Esaminando il problema è stato scoperto un errore di trascrizione nei tassi di cambio medi mensili indicati. Dal momento che questi ultimi, come spiegato al considerando 11, sono stati sostituiti dai tassi di cambio giornalieri, si ritiene che l'errore in questione sia stato corretto.

2.   Calcolo del dumping

(13)

In seguito agli adeguamenti relativi ai tassi di cambio utilizzati per il calcolo, come illustrato ai considerando 10-12, l’importo del dumping determinato in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, è il seguente:

Graphite India Limited (GIL)

31,1 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

22,4 %

Tutte le altre società

31,1 %

E.   INDUSTRIA COMUNITARIA

(14)

In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 32-35 del regolamento provvisorio.

F.   PREGIUDIZIO

(15)

Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, gli esportatori indiani hanno sottolineato la differenza tra il margine di sottoquotazione dei prezzi stabilito per un particolare tipo di prodotto in esame e i margini di sottoquotazione di tipi simili di prodotto. L’affermazione è stata adeguatamente esaminata ed è emerso che la differenza era dovuta ad un errore nella rilevazione di un certo numero di note di accredito e di sconti di un particolare produttore comunitario. La richiesta degli esportatori è stata pertanto accolta e il margine di sottoquotazione di questo particolare tipo di prodotto è stato opportunamente corretto, come pure, se del caso, i margini di sottoquotazione di altri tipi di prodotto.

(16)

Si è constatato inoltre che alcune operazioni di vendita compiute dall’industria comunitaria sono state computate due volte nel calcolare la sottoquotazione. Di conseguenza, per correggere tale errore, si sono dovuti modificare i calcoli relativi alla sottoquotazione. Non vi era stato invece duplice computo nel determinare i dati necessari alla valutazione degli indicatori di pregiudizio, cosicché questi indicatori non hanno richiesto modifiche.

(17)

In conseguenza del nuovo calcolo, dal confronto è emerso che durante il periodo dell’inchiesta i prezzi del prodotto in esame originario dell'India e venduto nella Comunità risultavano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria di una percentuale compresa tra il 3 % e l’11 %.

(18)

In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 36-72 del regolamento provvisorio, fatta eccezione per le conclusioni del considerando 42 (cfr. i considerando 15-17 del presente regolamento).

G.   CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1.   Ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello

(19)

Gli esportatori indiani hanno reiterato la loro argomentazione secondo cui la determinazione di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio avvertito dall'industria comunitaria si basa su dati che non sarebbero attendibili a causa dell’esistenza di un cartello in vigore fino ai primi mesi del 1998. Gli esportatori indiani, tuttavia, non hanno fatto pervenire nuove informazioni entro il termine stabilito per presentare osservazioni su questo particolare punto.

2.   Importazioni da altri paesi terzi

(20)

Diverse parti interessate hanno fatto presente che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento antidumping anche nei confronti delle importazioni del prodotto simile originario del Giappone. All’epoca in cui è stato avviato l’attuale procedimento, la Commissione non disponeva di elementi di prova relativi all’esistenza di un dumping pregiudizievole sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento nei confronti delle importazioni originarie del Giappone, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base. Le informazioni fornite da alcune parti interessate dopo l’apertura del procedimento non costituiscono una prova sufficiente, sia che si considerino a se stanti sia che si considerino congiuntamente ad altre informazioni acquisite dalla Commissione durante l’inchiesta, poiché non se ne può dedurre l’esistenza di un dumping pregiudizievole. Ad esempio, gli elementi di prova presentati dalle suddette parti interessate includevano soltanto una serie di dati sui prezzi medi sul mercato interno e all'esportazione degli elettrodi di grafite di produzione giapponese, né vi era indicato in alcun modo se questi ultimi rispettassero effettivamente i parametri di definizione del prodotto in esame stabiliti al considerando 13 del regolamento provvisorio. Ad ogni modo, il fatto che le importazioni originarie del Giappone non siano oggetto del procedimento non altera in alcun modo le conclusioni dell’esame relativo all’esistenza di un nesso causale.

(21)

In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 73-93 del regolamento provvisorio.

H.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(22)

Un’associazione rappresentativa degli utilizzatori e una società utilizzatrice hanno ribadito la loro principale preoccupazione: ossia che, escludendo i fornitori indiani dal mercato comunitario, l’istituzione di eventuali misure determini una diminuzione del livello complessivo di concorrenza su detto mercato per il prodotto in esame, comportando quindi inevitabilmente un aumento dei prezzi. Tuttavia, secondo la valutazione di cui al considerando 103 del regolamento provvisorio, l’incidenza di un eventuale aumento del prezzo del prodotto simile sugli acquirenti finali dovrebbe probabilmente essere minima. Si ricorda inoltre che l’obiettivo di qualsiasi misura antidumping non è affatto quello di bloccare l'accesso alla Comunità alle importazioni di prodotti provenienti dall’India, ma consiste invece nel ripristinare condizioni eque di concorrenza in seguito alle distorsioni introdotte da pratiche commerciali sleali. Infine, la Commissione ritiene che il livello delle misure non sia tale da comportare l’esclusione dei produttori indiani dal mercato comunitario.

(23)

In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 94-107 del regolamento provvisorio.

I.   LIVELLO NECESSARIO PER ELIMINARE IL PREGIUDIZIO

(24)

Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, diverse parti interessate hanno sostenuto che il margine di profitto del 9,4 % — considerato dalla Commissione rappresentativo della situazione finanziaria dell’industria comunitaria in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli da parte dell’India — era troppo elevato. Hanno affermato che era prassi consueta fissare una percentuale di utile del 5 % per i settori dei prodotti di base come quello siderurgico, dei tessili e dei prodotti chimici di base. Le medesime parti interessate hanno poi chiesto una spiegazione dettagliata ed esaustiva del metodo usato per calcolare il summenzionato margine di profitto del 9,4 %.

(25)

Come già spiegato al considerando 110 del regolamento provvisorio, al margine di profitto del 9,4 % si era arrivati sulla base di una valutazione ponderata che teneva conto di un certo numero di elementi, tra i quali: i) l’utile realizzato dall’industria comunitaria nel 1999, quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping era ai livelli più bassi; ii) le condizioni del mercato in quello stesso periodo; e infine iii) le informazioni tratte da una base di dati statistici sui conti societari. La base di dati in questione riunisce informazioni sui conti delle società, informazioni che vengono dapprima raccolte dalle Banche centrali dei maggiori paesi industrializzati — vale a dire di gran parte degli Stati membri dell'Unione europea, del Giappone e degli Stati Uniti — e in seguito aggregate, per settori, dal Comitato europeo delle centrali dei bilanci (European Committee of Central Balance Sheet Data Offices — ECCB) e dai servizi della Commissione europea. La base di dati è stata aggiornata nel periodo di tempo trascorso tra la determinazione delle conclusioni provvisorie e di quelle definitive. Dall’analisi dei dati aggiornati relativi agli Stati membri dell’UE, agli Stati Uniti e al Giappone, risulta che l’utile medio, al netto delle sopravvenienze, per le società appartenenti al settore economico più simile a quello in esame per il quale erano disponibili i dati, era pari al 7,5 % nel 2002 (l’ultimo anno per il quale sono disponibili i dati nella base).

(26)

Si è inoltre ritenuto che, nel determinare il livello di profitto che l’industria comunitaria avrebbe potuto realizzare in assenza delle pratiche di dumping, occorresse tenere in debita considerazione tutti i pertinenti fattori sia qualitativi che quantitativi. In particolare, come è stato fatto al considerando 110 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato accuratamente i livelli di profitto realizzati dall'industria comunitaria quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping era ai livelli più bassi (cioè nel 1999), come pure eventuali altre cause e circostanze che potrebbero aver inciso sulla rappresentatività di detto periodo. Va osservato, per finire, che il prodotto in esame viene usato per applicazioni particolarmente difficili e impegnative, e che deve rispondere a determinati e rigorosi parametri, segnatamente in termini di resistenza elettrica. Ciò comporta al tempo stesso un processo di fabbricazione del prodotto ad alta intensità di capitale e costi non trascurabili di ricerca e sviluppo. Il fatto che solo un numero limitato di produttori al mondo padroneggi questa particolare tecnologia è un’ulteriore riprova che il prodotto in esame non può certamente essere considerato un prodotto di base.

(27)

Tenuto conto di tutte le circostanze e fattori suesposti, si conclude in via definitiva che, ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, il margine di profitto che si può ragionevolmente considerare rappresentativo della situazione finanziaria dell’industria comunitaria in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli da parte dell’India debba essere fissato all’8 %.

(28)

Alla luce di quanto sopra, nonché delle conclusioni relative al margine di sottoquotazione (cfr. i considerando 15-17), e tenendo in debito conto la revisione dei tassi di cambio usati (cfr. il considerando 11), i margini di pregiudizio sono stati riveduti come segue:

Graphite India Limited (GIL)

15,7 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

7,0 %

J.   MISURE DEFINITIVE

(29)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbe essere imposto un dazio antidumping definitivo al livello del margine di dumping accertato. Tale dazio non dovrebbe tuttavia essere superiore al margine di pregiudizio indicato sopra.

(30)

Le correzioni apportate ai margini di dumping e di pregiudizio non hanno inciso in alcun modo sull’applicazione della “regola del dazio inferiore”. Di conseguenza, viene confermato il metodo, illustrato ai considerando 114 e 115 del regolamento provvisorio, usato per calcolare le aliquote del dazio antidumping, tenendo altresì presente la parallela istituzione di dazi compensativi sulle importazioni del medesimo prodotto originarie dell’India. I dazi antidumping definitivi risultano quindi i seguenti:

Società

Margine di eliminazione del pregiudizio

Margine di dumping

Dazio compensativo

Dazio antidumping proposto

Graphite India Limited (GIL)

15,7 %

31,1 %

15,7 %

0 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

7,0 %

22,4 %

7,0 %

0 %

Tutte le altre società

15,7 %

31,1 %

15,7 %

0 %

K.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(31)

In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati per i produttori esportatori dell’India, e tenuto conto inoltre del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Dal momento che i dazi definitivi sono inferiori ai dazi provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

(32)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(33)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell'India.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Dazio definitivo

Codice addizionale TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

0 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Tutte le altre società

0 %

A999

3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell'India, sono riscossi in via definitiva come indicato di seguito.

Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 61.