10.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1582/2004 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2004

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

B.   PRODOTTO

C.   MISURE IN VIGORE

D.   MOTIVAZIONE

Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

 

Dalla domanda risulta che si è verificata una sensibile modificazione nella configurazione degli scambi, in quanto le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono notevolmente aumentate mentre le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese sono diminuite a seguito dell’imposizione di misure, e che non vi sono sufficienti motivazioni o giustificazioni per tale modificazione, se non l’istituzione del dazio.

 

Questo cambiamento nella configurazione degli scambi sarebbe dovuto al trasbordo delle CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese attraverso il Vietnam, il Pakistan o le Filippine e/o l'assemblaggio dei prodotti in Vietnam, in Pakistan o nelle Filippine.

 

Inoltre, la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi significativi di CFL-i importate dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese.

 

La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto in esame sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente determinato per le CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese.

E.   PROCEDIMENTO

a)   Questionari

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

F.   REGISTRAZIONE

G.   TERMINI

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualunque altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta,

i produttori del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine possono richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 85393190*91), spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan o delle Filippine, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese.

Ai fini del presente regolamento, le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica consistono in uno o più tubi di vetro, con tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici fissati al o incorporati nel supporto della lampada. Esse sono intese a sostituire le normali lampade ad incandescenza, si inseriscono negli stessi portalampada di queste ultime e sono fabbricate in diversi tipi a seconda, tra l'altro, della durata di vita, della potenza (in watt) e del rivestimento della lampada.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che hanno chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non è risultato che abbiano eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   I produttori attivi in Vietnam, in Pakistan e nelle Filippine che intendono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.

4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro detto termine di 40 giorni.

5.   Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3), e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8.

(3)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).