2.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2004 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2004

recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili ad alcuni frutti freschi effettuate in Nuova Zelanda prima dell’importazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (2), stabilisce le condizioni per il riconoscimento, ai paesi terzi che lo richiedano, delle operazioni di controllo di conformità da essi compiute prima dell’importazione nella Comunità.

(2)

Il 30 aprile 2004 le autorità della Nuova Zelanda hanno inviato alla Commissione una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo effettuate sotto la responsabilità dell’autorità per la sicurezza alimentare della Nuova Zelanda (New Zealand Food Safety Authority — NZFSA) per mele, pere e kiwi. Le ispezioni destinate ad accertare la conformità di mele, pere e kiwi alle norme di commercializzazione sono eseguite dal personale dell’Industry Grade Inspection sotto il controllo di revisori riconosciuti dalla NZFSA o direttamente da revisori/ispettori della NZFSA. Nella domanda presentata dalla Nuova Zelanda si afferma che detti servizi di ispezione dispongono del personale, del materiale e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei controlli ed utilizzano metodi equivalenti a quelli previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che le frutta fresche delle specie summenzionate esportate dalla Nuova Zelanda verso la Comunità rispettano le norme di commercializzazione comunitarie.

(3)

Dai dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione risulta che, nel periodo 1997-2003, i casi di non conformità alle norme di commercializzazione nelle importazioni dalla Nuova Zelanda di ortofrutticoli freschi in generale e delle specie oggetto della domanda in particolare sono stati estremamente limitati.

(4)

I rappresentanti delle autorità neozelandesi hanno partecipato ad iniziative internazionali di normalizzazione commerciale degli ortofrutticoli nell’ambito del Gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Inoltre la Nuova Zelanda partecipa al regime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l’applicazione delle norme internazionali per gli ortofrutticoli.

(5)

È quindi opportuno riconoscere le operazioni di controllo di conformità compiute dalla Nuova Zelanda con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili a mele, pere e kiwi, eseguiti dalla Nuova Zelanda prima dell’importazione nella Comunità, sono riconosciuti alle condizioni previste all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2

Il nome e l’indirizzo del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Nuova Zelanda di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

I certificati di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all’articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su formulari conformi al modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, dell’avviso di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all’istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e la Nuova Zelanda.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).


ALLEGATO I

 

Corrispondente ufficiale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Ministry of Agriculture and Forestry

NZFSA (New Zealand Food Safety Authority)

68-86 Jervois Quay, PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 463 25 00

Fax (64-4) 463 26 75

E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

 

Servizio di controllo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

NZSFA (New Zealand Food Safety Authority)

68-86 Jervois Quay, PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 463 25 00

Fax (64-4) 463 26 75

E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz


ALLEGATO II

Modello di certificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001

Image

Image