21.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1485/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2004

che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Pimiento Riojano)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione come indicazione geografica della denominazione «Pimiento Riojano».

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme al regolamento e, in particolare, che comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4.

(3)

Nessuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata presentata alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) della denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

(4)

Tale denominazione, pertanto, ha i requisiti necessari per essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere quindi tutelata a livello comunitario come indicazione geografica protetta.

(5)

L’allegato del presente regolamento integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è integrato dalla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento e detta denominazione è iscritta come indicazione geografica protetta (IGP) nel Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(2)  GU C 228 del 24.9.2003, pag. 5 (Pimiento Riojano).

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 5).


ALLEGATO

PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SPAGNA

Pimiento Riojano (IGP)