21.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1485/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2004
che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Pimiento Riojano)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione come indicazione geografica della denominazione «Pimiento Riojano». |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme al regolamento e, in particolare, che comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4. |
(3) |
Nessuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata presentata alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) della denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento. |
(4) |
Tale denominazione, pertanto, ha i requisiti necessari per essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere quindi tutelata a livello comunitario come indicazione geografica protetta. |
(5) |
L’allegato del presente regolamento integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è integrato dalla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento e detta denominazione è iscritta come indicazione geografica protetta (IGP) nel Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).
(2) GU C 228 del 24.9.2003, pag. 5 (Pimiento Riojano).
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 5).
ALLEGATO
PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
SPAGNA
Pimiento Riojano (IGP)