19.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1474/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
La Germania ha designato due autorità come autorità comunitarie e ne ha informato la Commissione, la quale ha concluso che erano state presentate prove sufficienti per dimostrare che dette autorità comunitarie possono svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace e adeguata i compiti di cui ai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1459/2004 della Commissione (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 26).
ALLEGATO
L’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:
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Il testo seguente è aggiunto alla fine dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002:
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L’autorità tedesca competente ai fini degli articoli 5, paragrafo 3, 6, 9, 10, 14, paragrafo 3, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 2368/2002 è la seguente:
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