12.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1438/2004 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2004

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1535/2004 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), ha fissato all'articolo 3 le date delle campagne di commercializzazione.

(2)

I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.

(3)

I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche (3), mentre le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento; occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 2004/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005:

a)

il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 1 935,23 EUR per tonnellata netta, franco produttore, di prugne secche «d'Ente»;

b)

l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 923,17 EUR per tonnellata netta di susine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 della Commissione (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 3).

(3)  GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/2003 (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 20).