11.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1432/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004 e il regolamento (CE) n. 2768/98 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare gli articoli 5 e 12 bis,
visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (3) ha stabilito, per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004, le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva, di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE. |
(2) |
Occorre prorogare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2366/98 fino alla campagna di commercializzazione 2004/2005, in quanto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68, modifica l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE per mantenere, per tale campagna, l'attuale regime di aiuto alla produzione. |
(3) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 sono ammessi al beneficio dell'aiuto soltanto le superfici di oliveti i cui impianti sono anteriori al 1o maggio 1998, le superfici occupate da olivi di sostituzione e le superfici che rientrano in un programma approvato dalla Commissione. Per Cipro e Malta, la data limite degli impianti è fissata al 31 dicembre 2001 in seguito alla modifica introdotta dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Occorre pertanto adeguare le modalità applicative relative all'articolo 4 del suddetto regolamento. |
(4) |
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/98 fa obbligo agli olivicoltori di presentare dichiarazioni di nuovi impianti di oliveti e agli Stati membri di comunicare alla Commissione le informazioni relative a tali impianti e di imporre sanzioni agli olivicoltori inadempienti. Per il rispetto di tali obblighi lo stesso articolo 5 ha fissato un calendario, tenendo conto della data di entrata in vigore del regolamento e della data del 1o maggio 1998, a partire dalla quale i nuovi impianti sono esclusi da ogni futuro regime di aiuto, a meno che non rientrino in un programma approvato dalla Commissione. Per consentire ai nuovi Stati membri produttori di applicare le disposizioni dell'articolo 5 del suddetto regolamento tenendo conto della data limite fissata per Cipro e Malta, occorre adeguare alcuni termini previsti da tale articolo. |
(5) |
Occorre inoltre adeguare l'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 per calcolare la produzione degli olivi supplementari non ammissibili all'aiuto per la campagna 2003/2004. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione (4) stabilisce le condizioni particolari per l'attuazione, fino al 31 ottobre 2004, del regime di ammasso privato di olio di oliva previsto all'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE. |
(7) |
Dal momento che tale regime viene mantenuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, occorre adeguare il termine di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98. |
(8) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 2366/98 e (CE) n. 2768/98. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:
1) |
Nel titolo, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005». |
2) |
L'articolo 4 è modificato come segue:
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3) |
L'articolo 5 è modificato come segue:
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4) |
All'articolo 12 bis sono aggiunti i commi seguenti: «Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata in olio di oliva vergine degli olivi supplementari menzionata al primo comma è determinata moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:
La resa media per olivo adulto per la campagna di commercializzazione 2003/2004 è calcolata dividendo la quantità di olio di oliva vergine prodotta, cui fa menzione l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:
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5) |
All'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005». |
6) |
All'articolo 27, il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:
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7) |
All'articolo 29, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In mancanza di prove sufficienti o in caso di dubbio, lo Stato membro effettua un controllo in loco delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro il 1o novembre 1999 ed entro il 1o giugno 2005 a Cipro, Malta e in Slovenia. Gli olivi piantati ed estirpati dopo il 1o maggio 1998 e fino al 31 ottobre 1998, tranne che per Cipro e Malta, per le quali il periodo considerato va dal 31 dicembre 2001 al 31 ottobre 2004, sono calcolati in funzione di tutti i dati che l'olivicoltore è tenuto a fornire, su richiesta dell'organismo competente dello Stato membro, e della situazione riscontrata sul posto, in particolare per quanto riguarda la dimensione degli alberi. Dopo tutte le verifiche è concesso all'olivicoltore il beneficio del dubbio.». |
8) |
All'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:
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9) |
All'articolo 32, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «Anteriormente al 1o gennaio delle campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2003/2004 e al 1o giugno della campagna 2004/2005, essi presentano una relazione riassuntiva del numero di controlli effettuati a norma degli articoli 28, 29 e 30, del numero di casi in cui è stato necessario apportare una modifica, precisando i dati o le quantità interessate, le penali o sanzioni comminate ed in corso di esame, nonché una valutazione sommaria del sistema di controllo applicato e delle difficoltà incontrate.». |
Articolo 2
All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98, la data del «31 ottobre 2004» è sostituita dal «31 ottobre 2005».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 210 del 20.7.1998, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.
(3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 6).
(4) GU L 346 del 22.12.1998, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 763/2003 (GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 12).