10.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1428/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 46, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 42, paragrafo 6, terzo comma del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce le modalità relative al taglio dei vini bianchi e dei vini rossi nelle zone in cui tale pratica era tradizionale. Questa pratica è ormai vietata in Spagna dal 1o agosto 2003. Le norme specifiche relative al taglio di tali vini in Spagna previste all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) non hanno più ragion d'essere. Occorre pertanto sopprimere tale articolo. |
(2) |
Le autorità francesi hanno recentemente designato come «vins de pays» cinque vini francesi con indicazione geografica aventi un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri residui superiore a 45 g/l, per la cui conservazione in buone condizioni qualitative è necessario un tenore di anidride solforosa superiore al limite generale di 260 mg/l, ma comunque inferiore a 300 mg/l. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all'elenco di cui all'allegato XII, primo capoverso, lettera a), quinto trattino del regolamento (CE) n. 1622/2000. |
(3) |
Un v.q.p.r.d. italiano e due v.q.p.r.d. francesi recentemente riconosciuti dalle autorità francesi, soggetti a condizioni particolari di produzione e con un tenore di zuccheri residui superiore a 5 grammi per litro, necessitano per la conservazione in buone condizioni qualitative di un tenore di anidride solforosa superiore al limite generale di 260 mg/l, ma comunque inferiore a 400 mg/l. Lo stesso vale per i v.q.p.r.d. lussemburghesi per i quali sono state recentemente fissate le condizioni particolari di produzione che consentono loro di recare le menzioni «vendanges tardives», «vin de glace» o «vin de paille». Tali vini devono essere pertanto aggiunti all'elenco dei vini dalle caratteristiche analoghe figurante nell'allegato XII, primo capoverso, lettera b), del regolamento (CE) n. 1622/2000. |
(4) |
Alcuni v.q.p.r.d. francesi e lussemburghesi e un v.q.p.r.d. spagnolo, le cui condizioni particolari di produzione sono state recentemente fissate o modificate, sono elaborati secondo metodi particolari e presentano di norma un tenore di acidità volatile superiore ai limiti stabiliti nell'allegato V, sezione B del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma inferiore, a seconda dei casi, a 25, 30 o 35 milliequivalenti per litro. Tali vini devono essere pertanto aggiunti agli elenchi di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000. |
(5) |
Alcuni vini austriaci provenienti dalla vendemmia 2003 che soddisfano le condizioni per recare la menzione «Eiswein» presentano un tenore di acidità volatile superiore ai limiti stabiliti nell'allegato XIII, lettera d), del regolamento (CE) n. 1622/2000 ma inferiore a 40 milliequivalenti per litro, a causa delle condizioni climatiche eccezionali che hanno caratterizzato la vendemmia 2003. Tali vini dell'annata 2003 devono essere pertanto aggiunti all'elenco di cui all'allegato XIII, lettera d), secondo trattino, del suddetto regolamento. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 36 è soppresso. |
2) |
L'allegato XII è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento. |
3) |
L'allegato XIII è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO I
L'allegato XII, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:
1) |
Alla lettera a), quinto trattino, sono aggiunti i seguenti sottotrattini:
|
2) |
Il testo della lettera b) è modificato come segue:
|
ALLEGATO II
L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:
1) |
Il testo della lettera b) è modificato come segue:
|
2) |
Il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
|
3) |
Il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:
|
4) |
È aggiunta la seguente lettera n):
|