10.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1426/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0709 90 70

052

87,7

999

87,7

0805 50 10

388

62,0

508

49,0

524

48,0

528

61,2

999

55,1

0806 10 10

052

124,4

204

87,5

220

102,1

400

172,0

624

144,6

628

137,6

999

128,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

86,2

400

78,5

404

98,4

508

68,7

512

76,9

528

84,8

720

61,7

800

167,5

804

74,0

999

88,5

0808 20 50

052

139,7

388

73,8

999

106,8

0809 20 95

052

356,4

400

287,1

404

287,3

999

310,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

149,7

999

149,7

0809 40 05

066

29,8

093

41,6

400

240,6

512

91,6

624

104,2

999

101,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».