4.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1412/2004 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/553/PESC, del 19 luglio 2004, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In linea con la risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il regolamento (CE) n. 1210/2003 (2) prevede talune immunità da procedimenti legali e da misure esecutive per determinati fondi e prodotti iracheni con effetto fino al 31 dicembre 2007.

(2)

La risoluzione 1546(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che le immunità applicabili alle esportazioni irachene di petrolio e al Fondo di sviluppo per l'Iraq non si applichino alle sentenze definitive derivanti da obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq dopo il 30 giugno 2004.

(3)

Il 28 giugno 2004 l'autorità provvisoria della coalizione ha cessato di esistere e l'Iraq ha riaffermato la sua piena sovranità.

(4)

La posizione comune 2004/553/PESC modifica la corrispondente disposizione della posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq al fine di adeguarla alla risoluzione 1546(2004).

(5)

Occorrerebbe modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Il paragrafo 1, lettere a), b) e d), non si applica ai procedimenti legali relativi a obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq, in particolare dal governo provvisorio dell'Iraq, dalla Banca centrale irachena e dal Fondo di sviluppo per l'Iraq, dopo il 30 giugno 2004, né alle sentenze giudiziarie definitive derivanti da tale obbligazione contrattuale.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT


(1)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 32.

(2)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2004 della Commissione (GU L 207 del 10.6.2004, pag. 10).