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4.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1412/2004 DEL CONSIGLIO
del 3 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2004/553/PESC, del 19 luglio 2004, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
In linea con la risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il regolamento (CE) n. 1210/2003 (2) prevede talune immunità da procedimenti legali e da misure esecutive per determinati fondi e prodotti iracheni con effetto fino al 31 dicembre 2007. |
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(2) |
La risoluzione 1546(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che le immunità applicabili alle esportazioni irachene di petrolio e al Fondo di sviluppo per l'Iraq non si applichino alle sentenze definitive derivanti da obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq dopo il 30 giugno 2004. |
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(3) |
Il 28 giugno 2004 l'autorità provvisoria della coalizione ha cessato di esistere e l'Iraq ha riaffermato la sua piena sovranità. |
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(4) |
La posizione comune 2004/553/PESC modifica la corrispondente disposizione della posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq al fine di adeguarla alla risoluzione 1546(2004). |
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(5) |
Occorrerebbe modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Il paragrafo 1, lettere a), b) e d), non si applica ai procedimenti legali relativi a obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq, in particolare dal governo provvisorio dell'Iraq, dalla Banca centrale irachena e dal Fondo di sviluppo per l'Iraq, dopo il 30 giugno 2004, né alle sentenze giudiziarie definitive derivanti da tale obbligazione contrattuale.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 32.
(2) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2004 della Commissione (GU L 207 del 10.6.2004, pag. 10).