3.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1408/2004 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2004

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di due esportatori di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDE DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da due società collegate, la Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd e la Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd («il richiedente»). Il richiedente è un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese in questione»).

B.   PRODOTTO

(2)

I prodotti oggetto del riesame sono le bilance elettroniche per il commercio al dettaglio aventi una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o meno di dispositivo di stampa di questi dati), originarie del paese in questione («il prodotto in esame»), dichiarate di solito al codice NC 8423 81 50. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti con regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio (2). Ai sensi di tale regolamento, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dal richiedente sono soggette a dazi antidumping definitivi del 30,7 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate soggette ad aliquote individuali del dazio.

D.   MOTIVAZIONI DEL RIESAME

(4)

Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai risultati della quale sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o settembre 1998 e il 31 agosto 1999 («il periodo dell'inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene infine di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E.   PROCEDURA

(6)

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

(7)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare se il richiedente opera in condizioni di economia di mercato, quali definite dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base oppure se il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, in tal caso, il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

a)   Questionari

(8)

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(9)

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c)   Status di economia di mercato

(10)

Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo, deve essere presentata entro il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, una richiesta debitamente motivata. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese un modulo per la richiesta.

d)   Selezione del paese a economia di mercato

(11)

Nel caso in cui il richiedente non ottenga lo statuto di impresa operante in un'economia di mercato, ma soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà utilizzato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende usare nuovamente l'Indonesia, come per l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

(12)

Inoltre, nel caso in cui il richiedente ottenga lo statuto di impresa operante in un’economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio al fine di sostituire eventuali elementi di costi o di prezzi inattendibili nella Repubblica popolare cinese che sono necessari per fissare il valore normale, qualora i dati attendibili necessari non siano disponibili in tale paese. La Commissione intende utilizzare anche a tale scopo l’Indonesia.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(13)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, si dovrebbero abrogare i dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dal richiedente. Contemporaneamente, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G.   TERMINI

(14)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

le parti interessate possano manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui al considerando 8 del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

le parti interessate possano chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza dell'Indonesia, che, nel caso al richiedente non venga riconosciuto lo statuto di impresa operante in un'economia di mercato, è stata scelta come paese a economia di mercato allo scopo di determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese,

il richiedente debba presentare la richiesta, debitamente motivata, di impresa operante in un'economia di mercato.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(15)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti o ancora ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(16)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 2605/2000 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, onde stabilire se, e in quale misura, le importazioni di bilance elettroniche per il commercio al dettaglio aventi una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o meno di dispositivo di stampa di questi dati), di cui al codice NC ex 8423 81 50 (codice TARIC 8423815010), originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate dalla Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd e dalla Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd debbano essere soggette ai dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento (CE) n. 2605/2000.

Articolo 2

Sono abrogati i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2605/2000 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento (codice addizionale TARIC A561).

Articolo 3

Si richiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le disposizioni del caso per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione termina nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono manifestarsi alla Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario ed eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento (CE) n. 384/96.

Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

2.   Le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza dell'Indonesia, che è stata proposta come paese a economia di mercato allo scopo di determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente circostanziate, di poter usufruire dello statuto di impresa operante in economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono riportare l'indicazione di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o numero di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42.

(3)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).