29.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2004
che fissa il coefficiente di attribuzione dei quantitativi di risone offerti all’intervento per la quota n. 3 della campagna 2003/04
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2),
visto il regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione, del 30 marzo 1998, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 708/98, i quantitativi di risone ammissibili all’intervento durante la campagna 2003/04 sono suddivisi in due quote nazionali e una quota n. 3 comune, per l’insieme della Comunità. Al fine di determinare i quantitativi da attribuire per detta quota n. 3, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione, in ossequio all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 708/98, i quantitativi di risone offerti all’intervento. |
(2) |
Se la quantità totale supera la quantità disponibile, occorre applicare un coefficiente di attribuzione dei quantitativi. Tale coefficiente è calcolato in modo che la quantità totale attribuita, tenuto conto della quantità minima di ciascuna offerta, risulta inferiore o uguale alla quantità disponibile. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il coefficiente di attribuzione delle quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 708/98 è fissato a 0,860675.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27). È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96) con effetto a decorrere dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal trattato di adesione 2003.
(3) GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 (GU L 211 del 12.6.2004, pag. 14).