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27.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2004 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2004/510/PESC del Consiglio, del 10 giugno 2004, che modifica la posizione comune 2004/31/PESC concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
La posizione comune 2004/31/PESC (2) impone un embargo nei confronti del Sudan su armi, munizioni ed equipaggiamento militare, e include altresì il divieto di prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari nel Sudan. Detto divieto di prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari è attuato a livello comunitario in forza del regolamento (CE) n. 131/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (3). |
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(2) |
In considerazione dei recenti sviluppi intervenuti nel Sudan e nella regione, in particolare la firma, avvenuta l’8 aprile 2004, di un accordo su un cessate il fuoco umanitario nel conflitto del Darfur, e in considerazione inoltre del previsto insediamento di una commissione per il cessate il fuoco nel Sudan sotto la guida dall’Unione africana, la posizione comune 2004/31/PESC è stata modificata dalla posizione comune 2004/510/PESC che stabilisce un’ulteriore deroga all’embargo per le operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione africana. |
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(3) |
Tale deroga si applica anche all'embargo su talune forme di assistenza tecnica e finanziaria. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 131/2004. |
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(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente ed essere di applicazione a partire dalla data di adozione della posizione comune 2004/510/PESC onde garantire quanto prima l’efficacia della suddetta deroga, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 131/2004 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
1. In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica pertinenti a
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a) |
materiale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell'Unione europea e della Comunità; |
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b) |
materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e delle Nazioni Unite; |
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c) |
attrezzature e materiale impiegati per le operazioni di sminamento; |
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d) |
operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione africana, incluso il materiale destinato a tali operazioni. |
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. BOT
(1) GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 28.
(2) GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55. Posizione comune che modifica la Posizione comune 2004/510/PESC (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 28).
(3) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.