23.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2004
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(2) |
Per determinare il tenore di zuccheri addizionati dei succhi di frutta della voce 2009, il suddetto regolamento ha ripreso nella nota complementare 5, lettera a), del capitolo 20 della nomenclatura combinata una serie di valori fissati dal regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2). Per il succo di mela tale valore era fissato a 11. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1776/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), ha introdotto una nota complementare 5, lettera b), del capitolo 20, che modifica la nota complementare 5 della nomenclatura combinata; tale modifica dispone che la condizione richiesta affinché un succo di frutta addizionato di zuccheri conservi il carattere originario di succo di frutta di cui alla voce 2009 è che esso contenga perlomeno 50 % di succo di frutta. |
(4) |
Il metodo per la determinazione del tenore di succhi di frutta che utilizza il valore Brix, determinato in base alla nota complementare 2, lettera b), del capitolo 20 della nomenclatura combinata e il valore forfetario integrato nella nota complementare 5, lettera a), del capitolo 20 è descritto nella nota esplicativa della voce 2009 della nomenclatura combinata (4). |
(5) |
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1776/2001 e della nota esplicativa della voce 2009, è risultato che taluni succhi di mela concentrati di valore Brix inferiore a 67 sono stati esclusi dalla voce 2009 in applicazione della nota 5 e in base al risultato del calcolo del tenore di succo di mela di cui alla nota esplicativa della voce 2009, anche se si trattava di succhi di mela nel loro stato naturale, senza aggiunta di zuccheri, cui era stata sottratta l’acqua per ottenere succhi di mela concentrati. |
(6) |
Studi scientifici hanno mostrato inoltre che, dall’introduzione nel 1968 del valore forfetario di 11 per i succhi di mela, nuove varietà di mele sono state coltivate ed utilizzate per la produzione di succhi di mela concentrati. Queste nuove varietà che presentano un grado di acidità elevato, permettono di raggiungere valori medi Brix di 13 per i succhi di mela non concentrati. È opportuno, pertanto, rivedere il valore di 11 fissato nel 1968 per portarlo a 13 allo scopo di non escludere dalla voce 2009 taluni succhi di mela nel loro stato naturale ottenuti da queste nuove varietà. |
(7) |
La nota complementare 5, lettera a), del capitolo 20 della nomenclatura combinata che forma oggetto dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve pertanto essere modificata in conseguenza, sopprimendo la riga «— succo di mela: 11» per raggrupparla nella riga «— succo di altre frutta o di ortaggi o legumi, compresi i miscugli di succhi: 13». |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La nota complementare 5, lettera a) del capitolo 20 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue: Il secondo trattino «succo di mela: 11» è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).
(2) GU L 172 del 22.7.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 della Commissione (GU L 336 del 26.11.1987, pag. 3).
(3) GU L 240 dell' 8.9.2001, pag. 3.
(4) GU C 256 del 23.10.2002, pag. 84.