21.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3 e l'articolo 9D, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 70/524/CEE stabilisce che gli additivi da impiegare all'interno della Comunità debbano essere autorizzati. Gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della suddetta direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato qualora siano rispettate determinate condizioni.

(2)

L’impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xylanasi prodotto dall’Aspergillus oryzae (DSM 10287) era stato autorizzato in modo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso, i tacchini da ingrasso e i suinetti dal regolamento (CE) n. 1436/98 (2).

(3)

L’impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xylanasi e endo-1,4-beta-glucanasi prodotto dall’Humicola insolens (DSM 10442) era stato autorizzato in modo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (2).

(4)

Sono stati presentati dati nuovi a sostegno delle domande di autorizzazione a tempo indeterminato per ciascuno di questi preparati a base di enzimi. La valutazione effettuata ha dimostrato che, per ognuno dei casi, le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE risultano soddisfatte.

(5)

Di conseguenza, nel rispetto di determinate condizioni, l’impiego dei suddetti preparati di enzimi deve essere autorizzato a tempo indeterminato.

(6)

La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3).

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» di cui agli allegati I e II sono autorizzati ad essere impiegati a tempo indeterminato come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).

(2)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

(3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Unità d'attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1607

Endo-1,4-beta-xilanasi

CE 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 10287) avente un'attività minima di:

 

Presentazione rivestita:

1 000 FXU (1)/g

 

Liquido:

650 FXU/ml

Polli da ingrasso

100 FXU

400 FXU

1)

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2)

Dose raccomandata per kg di mangime completo: 100-400 FXU.

3)

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di cereali (per esempio frumento, orzo, segala o triticale).

A tempo indeterminato

Tacchini da ingrasso

100 FXU

400 FXU

1)

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2)

Dose raccomandata per kg di mangime completo: 100-400 FXU.

3)

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di cereali (per esempio frumento, orzo, segala o triticale).

A tempo indeterminato

Suinetti

200 FXU

400 FXU

1)

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2)

Dose raccomandata per kg di mangime completo: 200-400 FXU.

3)

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di cereali (per esempio frumento, orzo, segala o triticale).

4)

Da utilizzare per i suinetti slattati fino a circa 35 kg.

A tempo indeterminato


(1)  1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 7,8 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinoxilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C.


ALLEGATO II

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Unità d'attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1608

Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-glucanasi CE 3.2.1.4

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotti da Humicola insolens (DSM 10442) avente un'attività minima di:

 

Presentazione rivestita:

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 800 FXU (1)/g

 

Endo-1,4-beta-glucanasi: 75 FBG (2)/g

 

Liquido:

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 550 FXU/ml

 

Endo-1,4-beta-glucanasi: 50 FBG/ml

Polli da ingrasso

400 FXU

36 FBG

1 000 FXU

94 FBG

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo:

 

400-1 000 FXU

 

36-94 FBG.

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di ingredienti vegetali (ad es. orzo, avena, frumento, segale, triticale, sorgo o lupino).

A tempo indeterminato


(1)  1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 3,1 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinoxilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C.

(2)  1 FBG è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5.0 e a 30 °C.