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21.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2004 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (1). È opportuno provvedere al fabbisogno di approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo nei limiti di volumi adeguati, senza che ciò si ripercuota sui mercati di questi prodotti. |
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(2) |
Il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell'industria comunitaria nell'attuale periodo di validità dei contingenti. Di conseguenza, occorrerebbe aumentare il volume contingentale. |
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(3) |
Vista l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare l'urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono aggiunti i contingenti di cui all’allegato, con effetto dal 1o luglio 2004.
Articolo 2
Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, il volume contingentale del contingente tariffario 09.2950 è fissato a 8 400 tonnellate.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 226/2004 (GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 1).
ALLEGATO
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Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (in %) |
Periodo contingentale |
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09.2020 |
ex 7011 20 00 |
35 |
Schermi di vetro di 702,8 (± 1,5) mm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una translucidità di 78,9 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 11,43 mm |
400 000 unità |
0 |
1.7.-31.12.2004 |
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09.2021 |
ex 7011 20 00 |
45 |
Schermi di vetro di 72 (± 0,2) cm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una translucidità di 56,8 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 10,16 mm |
70 000 unità |
0 |
1.7.-31.12.2004 |
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09.2022 |
ex 8504 90 11 |
20 |
Nuclei di ferrite per la produzione di gioghi di deflessione (1) |
2 400 000 unità |
0 |
1.7.2004-30.6.2005 |
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09.2023 |
ex 8540 91 00 |
34 |
Maschere piatte di 597,1 (± 0,2) mm di lunghezza e 356,2 (± 0,2) mm di altezza, munite all’estremità dell’asse verticale centrale, di fessure (slots) di 179,1 (± 9) micrometri di larghezza |
500 000 unità |
0 |
1.7.-31.12.2004 |
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09.2976 |
ex 8407 90 10 |
10 |
Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (1) o motofalciatrice della sottovoce 8433 2010 (1) |
750 000 unità |
0 |
1.7.2004-30.6.2005 |
(1) Il controllo dell’utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.