21.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (1). È opportuno provvedere al fabbisogno di approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo nei limiti di volumi adeguati, senza che ciò si ripercuota sui mercati di questi prodotti.

(2)

Il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell'industria comunitaria nell'attuale periodo di validità dei contingenti. Di conseguenza, occorrerebbe aumentare il volume contingentale.

(3)

Vista l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare l'urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono aggiunti i contingenti di cui all’allegato, con effetto dal 1o luglio 2004.

Articolo 2

Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, il volume contingentale del contingente tariffario 09.2950 è fissato a 8 400 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 226/2004 (GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume contingentale

Dazio contingentale

(in %)

Periodo contingentale

09.2020

ex 7011 20 00

35

Schermi di vetro di 702,8 (± 1,5) mm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una translucidità di 78,9 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 11,43 mm

400 000 unità

0

1.7.-31.12.2004

09.2021

ex 7011 20 00

45

Schermi di vetro di 72 (± 0,2) cm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una translucidità di 56,8 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 10,16 mm

70 000 unità

0

1.7.-31.12.2004

09.2022

ex 8504 90 11

20

Nuclei di ferrite per la produzione di gioghi di deflessione (1)

2 400 000 unità

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Maschere piatte di 597,1 (± 0,2) mm di lunghezza e 356,2 (± 0,2) mm di altezza, munite all’estremità dell’asse verticale centrale, di fessure (slots) di 179,1 (± 9) micrometri di larghezza

500 000 unità

0

1.7.-31.12.2004

09.2976

ex 8407 90 10

10

Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (1) o motofalciatrice della sottovoce 8433 2010 (1)

750 000 unità

0

1.7.2004-30.6.2005


(1)  Il controllo dell’utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.