20.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1326/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2004

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2003/04, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 603/95 succitato fissa all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, l’importo dell’aiuto da versare alle imprese di trasformazione, rispettivamente, per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole, prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2003/04, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.

(2)

Le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione effettuate a norma dell’articolo 15, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2), evidenziano che è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi disidratati, mentre non è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati al sole.

(3)

È pertanto opportuno disporre per i foraggi disidratati la riduzione dell’importo dell’aiuto di cui al summenzionato regolamento (CE) n. 603/95 conformemente all’articolo 5 dello stesso regolamento, e per i foraggi essiccati al sole il versamento integrale dell’aiuto ai beneficiari.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2003/04, l'aiuto per i foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, il cui importo è fissato rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento per i foraggi disidratati e all’articolo 3, paragrafo 3, per i foraggi essiccati al sole, viene versato secondo le modalità seguenti:

a)

l’importo dell’aiuto per i foraggi disidratati è ridotto a 66,45 EUR per tonnellata in tutti gli Stati membri;

b)

l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati al sole è versato integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)   GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1413/2001 (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 8).