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15.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/23 |
REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1292/2004 DEL CONSIGLIO
del 30 aprile 2004
che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 210,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 123,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione il 2 aprile 2004,
considerando quanto segue:
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(1) |
Spetta al Consiglio fissare il trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. |
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(2) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (1) ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 259/68 (2). |
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(3) |
Poiché il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom (3) rende applicabile per analogia ai membri della Commissione, alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado alcune disposizioni del suddetto statuto, detto regolamento dovrebbe essere conseguentemente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è così modificato:
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1) |
All'articolo 1, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Tuttavia, il partner non sposato di un membro o ex membro è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia purché siano soddisfatte le prime condizioni previste al paragrafo 2, lettera c, punti i), ii) e iii) di tale articolo.». |
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2) |
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3) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 4 ter L'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto si applica per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.». |
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4) |
All'articolo 6, lettera c), le parole «per il funzionario di grado A 1» sono soppresse. |
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5) |
L'articolo 9, è modificato come segue:
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6) |
L'articolo 11 è così modificato:
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7) |
L'articolo 15 è così modificato:
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8) |
L'articolo 19 è così modificato:
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9) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 21 ter 1. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado. 2. Gli articoli 20, 24 e 25 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia ai beneficiari delle somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addí 30 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. COWEN
(1) GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004.
(3) GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 1).