14.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

52,9

096

46,2

999

49,6

0707 00 05

052

83,6

999

83,6

0709 90 70

052

80,5

999

80,5

0805 50 10

382

134,1

388

52,5

508

63,6

524

60,5

528

50,1

999

72,2

0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90

388

80,4

400

114,7

404

86,1

508

71,6

512

87,7

528

72,8

720

85,6

804

90,0

999

86,1

0808 20 50

052

120,3

388

89,3

512

91,7

528

67,4

999

92,2

0809 10 00

052

209,3

624

203,1

999

206,2

0809 20 95

052

315,6

068

222,3

400

354,7

999

297,5

0809 30 10 , 0809 30 90

052

163,0

624

75,4

999

119,2

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

170,4

999

123,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».