6.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2004
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1081/1999 relativo all'importazione di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n.1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1081/1999, i quantitativi riservati agli importatori tradizionali nell'ambito dei due contingenti tariffari sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel corso del periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2004. |
(2) |
Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi di cui possono disporre nell'ambito dei due contingenti sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0001 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:
a) |
23,4035 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999; |
b) |
9,9337 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999. |
2. Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0003 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:
a) |
24,8086 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999; |
b) |
7,7922 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).