18.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2004

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d’obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regime di aiuti per il cotone (3) dispone che la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione in corso è determinata anteriormente al 15 giugno di detta campagna.

(2)

L’articolo 19, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che la produzione effettiva sia stabilita tenendo conto segnatamente dei quantitativi per i quali è stato chiesto l’aiuto.

(3)

L’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 precisa le condizioni da rispettare affinché il quantitativo prodotto di cotone non sgranato sia contabilizzato come produzione effettiva.

(4)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità greche hanno riconosciuto ammissibili all’aiuto 1 006 248 tonnellate di cotone non sgranato.

(5)

Un quantitativo di 1 019 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2004, non è stato riconosciuto ammissibile all’aiuto dalle autorità greche comporta, secondo le informazioni comunicate da dette autorità, 335,7 tonnellate provenienti da 137,4 ettari che non sono stati dichiarati conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1591/2001, 291,7 tonnellate per le quali non sono state rispettate le disposizioni nazionali di riduzione delle superfici adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e 391,6 tonnellate che non sono di qualità sana, leale e mercantile, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(6)

Di conseguenza, un quantitativo di 1 006 248 tonnellate deve essere considerato come produzione effettiva greca di cotone non sgranato per la campagna 2003/2004.

(7)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità spagnole hanno riconosciuto ammissibili all’aiuto 305 394 tonnellate di cotone non sgranato.

(8)

Un quantitativo di 834 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2004, non è stato riconosciuto ammissibile all’aiuto dalle autorità spagnole comporta, secondo le informazioni comunicate da dette autorità, 779 tonnellate per le quali non sono state rispettate le disposizioni nazionali di riduzione delle superfici adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, 56 tonnellate che non risultano di qualità sana, leale e mercantile conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento e 22 tonnellate per le quali non sono state rispettate le norme concernenti il contratto di cui all’articolo 11 di detto regolamento.

(9)

L’esclusione dalla produzione effettiva delle 22 tonnellate di cotone non sgranato a causa dell’inosservanza delle norme concernenti il contratto non è giustificata. Inoltre tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere aggiunto al quantitativo di 305 394 tonnellate.

(10)

Ne consegue che, in considerazione del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, un quantitativo di 305 417 tonnellate deve essere considerato come produzione effettiva spagnola di cotone non sgranato per la campagna 2003/2004.

(11)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità portoghesi hanno riconosciuto ammissibili all’aiuto 632 tonnellate di cotone non sgranato ottenute da superfici seminate in Portogallo. Tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere considerato come produzione effettiva portoghese di cotone non sgranato per la campagna 2003/2004.

(12)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che, qualora la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia superi 1 031 000 tonnellate, il prezzo di obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento venga ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo nazionale garantito.

(13)

Per la campagna 2003/2004, il superamento del quantitativo nazionale garantito si verifica in Spagna e in Grecia. La riduzione del prezzo di obiettivo per tali paesi deve essere stabilita in base alla percentuale di superamento del rispettivo quantitativo nazionale garantito.

(14)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la riduzione del prezzo di obiettivo per ciascuno Stato membro interessato deve essere pari al 50 % della percentuale di superamento del rispettivo quantitativo nazionale garantito.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a:

1 006 248 tonnellate per la Grecia,

305 417 tonnellate per la Spagna,

632 tonnellate per il Portogallo.

2.   L’importo di cui è ridotto il prezzo di obiettivo per la campagna di commercializzazione 2003/2004 è fissato a:

15,201 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Grecia,

12,012 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Spagna,

0 EUR/100 kg di cotone non sgranato per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).

(2)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).