11.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda la definizione di categorie di riso ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), prevede la possibilità di definire categorie di prodotti per le domande di titoli e per i titoli recanti fissazione anticipata della restituzione.

(2)

Per permettere una gestione più flessibile del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore del riso, è opportuno definire categorie di riso.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (3).

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1342/2003 è aggiunto il testo seguente:

«Categoria 7

:

1006 20 11 9000, 1006 20 13 9000, 1006 20 15 9000, 1006 20 92 9000, 1006 20 94 9000, 1006 20 96 9000

Categoria 8

:

1006 30 21 9000, 1006 30 23 9000, 1006 30 25 9000, 1006 30 42 9000, 1006 30 44 9000, 1006 30 46 9000

Categoria 9

:

1006 30 61 9100, 1006 30 63 9100, 1006 30 65 9100, 1006 30 92 9100, 1006 30 94 9100, 1006 30 96 9100

Categoria 10

:

1006 30 61 9900, 1006 30 63 9900, 1006 30 65 9900, 1006 30 92 9900, 1006 30 94 9900, 1006 30 96 9900.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ai titoli rilasciati a decorrere dal 1o aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27). È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96) con effetto a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il presente regolamento.

(2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).