4.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2004

che determina, per la campagna 2004/2005, l’aiuto per le pesche destinate alla trasformazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), la Commissione pubblica l’importo degli aiuti da applicare per questi prodotti, tra cui le pesche, previa verifica del rispetto dei massimali stabiliti all’allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.

(2)

La media dei quantitativi di pesche trasformate nell’ambito del regime di aiuti, nel corso delle tre campagne precedenti, è inferiore al massimale comunitario. L’importo dell'aiuto da applicare per la campagna 2004/2005, in ciascuno Stato membro interessato, deve quindi corrispondere a quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2004/2005, l’importo dell'aiuto previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 ammonta per le pesche a 47,70 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile per la campagna 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2004 (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 54).