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26.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 187/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2004
che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2004 in Germania, Spagna, Francia, Grecia, Italia e Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2004 fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 (2). Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del FEAOG e un aumento del limite di garanzia globale di ciascuno Stato membro. |
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(2) |
Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il raccolto 2004, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima della data limite per la conclusione dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione (3), quantitativi di un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).
(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.
(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.
ALLEGATO
Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà a un altro gruppo
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Stato membro |
Gruppo di varietà da cui è effettuato il trasferimento |
Gruppo di varietà verso cui è effettuato il trasferimento |
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GERMANIA |
744,8 t di dark air cured (gruppo III) |
489,4 t di flue cured (gruppo I) |
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147,1 t di light air cured (gruppo II) |
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SPAGNA |
2 458,5 t di dark air cured (gruppo III) |
1 187,4 t di flue cured (gruppo I) |
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974,1 t di light air cured (gruppo II) |
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FRANCIA |
2 593,5 t di dark air cured (gruppo III) |
1 364,7 t di flue cured (gruppo I) |
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763,7 t di light air cured (gruppo II) |
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GRECIA |
1 662 t di light air cured (gruppo II) |
10 111 t di flue cured (gruppo I) |
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4 361 t di sun cured (gruppo V) |
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6 718 t di Kaba Koulak (gruppo VIII) |
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1 204 t di Katerini (gruppo VII) |
1 941 t di Basma (gruppo VI) |
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1 518 t di Kaba Koulak (gruppo VIII) |
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ITALIA |
200,0 t di sun cured (gruppo V) |
71,9 t di flue cured (gruppo I) |
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90,0 t di light air cured (gruppo II) |
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100,0 t di fire cured (gruppo IV) |
87,9 t di flue cured (gruppo I) |
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PORTOGALLO |
50,0 t di light air cured (gruppo II) |
39,9 t di flue cured (gruppo I) |