26.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2004

che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2004 in Germania, Spagna, Francia, Grecia, Italia e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2004 fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 (2). Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del FEAOG e un aumento del limite di garanzia globale di ciascuno Stato membro.

(2)

Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2004, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima della data limite per la conclusione dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione (3), quantitativi di un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).

(2)  GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

(3)  GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.


ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà a un altro gruppo

Stato membro

Gruppo di varietà da cui è effettuato il trasferimento

Gruppo di varietà verso cui è effettuato il trasferimento

GERMANIA

744,8 t di dark air cured (gruppo III)

489,4 t di flue cured (gruppo I)

147,1 t di light air cured (gruppo II)

SPAGNA

2 458,5 t di dark air cured (gruppo III)

1 187,4 t di flue cured (gruppo I)

974,1 t di light air cured (gruppo II)

FRANCIA

2 593,5 t di dark air cured (gruppo III)

1 364,7 t di flue cured (gruppo I)

763,7 t di light air cured (gruppo II)

GRECIA

1 662 t di light air cured (gruppo II)

10 111 t di flue cured (gruppo I)

4 361 t di sun cured (gruppo V)

6 718 t di Kaba Koulak (gruppo VIII)

1 204 t di Katerini (gruppo VII)

1 941 t di Basma (gruppo VI)

1 518 t di Kaba Koulak (gruppo VIII)

ITALIA

200,0 t di sun cured (gruppo V)

71,9 t di flue cured (gruppo I)

90,0 t di light air cured (gruppo II)

100,0 t di fire cured (gruppo IV)

87,9 t di flue cured (gruppo I)

PORTOGALLO

50,0 t di light air cured (gruppo II)

39,9 t di flue cured (gruppo I)