20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

relativo ad una misura particolare d'intervento per l’avena in Finlandia e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'avena è uno dei prodotti assoggettati all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. Tuttavia essa non rientra tra i cereali di base di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i quali è previsto un acquisto all'intervento.

(2)

L'avena rappresenta una produzione importante e tradizionale in Finlandia e in Svezia, che ben si adatta alle condizioni climatiche di quei paesi. Tale produzione è di gran lunga superiore al fabbisogno dei suddetti paesi talché questi sono stati costretti a smerciare le eccedenze verso paesi terzi. La loro adesione alla Comunità non ha per nulla mutato la situazione preesistente.

(3)

Un'eventuale riduzione della coltivazione di avena in Finlandia e in Svezia andrebbe a vantaggio di altri cereali che beneficiano del regime di intervento, in particolare a vantaggio dell'orzo. La situazione dell'orzo è caratterizzata da una sovrapproduzione sia nei due suddetti paesi che nell'intera Comunità. Un passaggio dalla coltivazione dell'avena verso quella dell'orzo non farebbe che aggravare tale situazione eccedentaria. È pertanto opportuno garantire che l'avena possa continuare ad essere esportata verso paesi terzi.

(4)

L'avena può formare oggetto della restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92. A motivo della loro situazione geografica la Finlandia e la Svezia si trovano, per quanto riguarda l'esportazione, in una posizione meno favorevole rispetto ad altri Stati membri. La fissazione di una restituzione sulla base del suddetto articolo 13 va a vantaggio innanzi tutto delle esportazioni da questi altri Stati. Occorre pertanto prevedere che la produzione di avena in Finlandia e in Svezia venga sempre più sostituita da quella di orzo. È quindi logico attendersi, nel corso delle future campagne, il conferimento all'intervento in Finlandia e in Svezia, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di considerevoli quantità di orzo la cui unica possibilità di smercio consiste nell'esportazione verso paesi terzi. Tali esportazioni a partire dalle scorte di intervento sono più costose per il bilancio comunitario che le esportazioni dirette.

(5)

Una misura speciale d'intervento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92 permette di evitare questi costi supplementari. Tale intervento può assumere la forma di una misura destinata ad alleviare il mercato dell'avena in Finlandia e in Svezia. La concessione di una restituzione sulla base di una gara, applicabile soltanto all'avena prodotta ed esportata a partire dai suddetti due paesi, costituisce la misura più adeguata in tale contesto.

(6)

La natura e gli obiettivi della suddetta misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione, dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(7)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l'importo di tale cauzione.

(8)

I cereali in esame devono essere effettivamente esportati dagli Stati membri per i quali è stata istituita una misura particolare d'intervento. È quindi necessario limitare l'utilizzazione dei titoli di esportazione alle esportazioni a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e all'avena prodotta in Finlandia e in Svezia.

(9)

Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario prevedere che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica.

(10)

Per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, occorre stabilire un quantitativo minimo nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte agli organismi competenti.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 100 000 tonnellate di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso qualsiasi paese terzo, esclusi la Bulgaria e la Romania.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2.   Gli organismi d'intervento finlandese e svedese sono incaricati dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si procede a una gara.

2.   La gara ha per oggetto i quantitativi di avena di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso qualsiasi paese terzo, esclusi la Bulgaria e la Romania.

3.   La gara è indetta fino al 15 luglio 2004. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara scade il 27 maggio 2004.

4.   Le offerte devono essere presentate presso gli organismi d'intervento finlandese e svedese precisati nel bando di gara.

5.   La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95.

Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto se:

a)

verte su 1 000 tonnellate almeno;

b)

è accompagnata da un impegno scritto che precisa che l'offerta verte esclusivamente su avena prodotta in Finlandia e Svezia e che sarà esportata dalla Finlandia o dalla Svezia.

Se l'impegno di cui alla lettera b) non è rispettato, la cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (3) è incamerata, salvo in caso di forza maggiore.

Articolo 4

Nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, una delle 2 seguenti diciture:

Asetus (EY) N:o …/2004 — Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

Förordning (EG) nr …/2004 — Licensen giltig endast i Finland och Sverige.

Articolo 5

La restituzione è valida soltanto per le esportazioni dalla Finlandia e dalla Svezia.

Articolo 6

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è di [12] EUR/tonnellata.

Articolo 7

1.   In deroga al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2.   I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all'articolo 2 sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, sino alla fine del quarto mese successivo.

3.   In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all'articolo 2 sono validi esclusivamente in Finlandia e in Svezia.

Articolo 8

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite gli organismi d'intervento finlandese e svedese, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza settimanale di presentazione delle offerte specificata nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse servendosi del modello che figura in allegato.

In mancanza di offerte, gli organismi d'intervento finlandese e svedese ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1814/2003 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia

[Regolamento (CE) n. 1005/2004 (1)]

(Termine limite per la presentazione delle offerte)

1

2

3

Numerazione dei concorrenti

Quantità in tonnellate

Importo della restituzione all'esportazione (in EUR/t)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ecc.

 

 


(1)  da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: agri-c1-revente-marche-ue@cec.eu.int