|
20.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1000/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2004
che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Federazione Russa e che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Federazione Russa
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2) (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafo 3, 21 e 22, lettera c),
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 990/2004 (3) il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 151/2003 (4) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati (il «prodotto in questione») originarie della Federazione Russa. L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è fissata per le importazioni del prodotto in questione fabbricato dalla Novolipetsk Iron & Steel Corporation al 40,1 % e per quello fabbricato dalla OOO Viz Stal al 14,7 %. |
2. Inchiesta
|
(2) |
Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5), l'avvio di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore («le misure») ai sensi degli articoli 11, paragrafo 3 e 22, lettera c) del regolamento di base. |
|
(3) |
Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori. |
|
(4) |
Tutte le parti interessate, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite. |
3. Risultati dell’inchiesta
|
(5) |
Come risulta dal regolamento (CE) n. 990/2004 del Consiglio, l'inchiesta ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adattare le misure in vigore, purché tale adattamento non pregiudichi notevolmente il livello desiderato di difesa commerciale. |
4. Impegni
|
(6) |
Conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 990/2004, la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, ha proposto impegni alle società interessate. In seguito a ciò, hanno offerto impegni: i) un produttore esportatore russo (Novolipetsky Iron & Steel Corporation) congiuntamente a un’azienda in Svizzera (Stinol A.G.) e ii) un secondo produttore esportatore russo (OOO Viz Stal) congiuntamente alla sua azienda collegata Duferco S.A. in Svizzera. |
|
(7) |
Va rilevato che, in applicazione dell'articolo 22, lettera c) del regolamento di base, tali impegni vengono considerati misure speciali in quanto, conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 990/2004, non sono direttamente equivalenti a un dazio antidumping. |
|
(8) |
Ciononostante, conformemente al regolamento (CE) n. 990/2004, gli impegni obbligano ciascun produttore esportatore a rispettare i massimali d'importazione. Inoltre, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno deciso di rispettare a grandi linee le loro abitudini di vendita tradizionali a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, se risulta che tali abitudini di vendita mutano notevolmente o che gli impegni diventano difficili o impossibili da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l'accettazione dell'impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure modificare il livello del massimale o ancora adottare un altro provvedimento correttivo. |
|
(9) |
Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che se essi vengono violati in qualche modo, la Commissione è autorizzata a ritirarne l'accettazione e ad istituire al loro posto dazi antidumping definitivi. |
|
(10) |
Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni. |
|
(11) |
Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro dell’impegno, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 990/2004 del Consiglio. Queste informazioni sono necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l'appropriato dazio antidumping. |
|
(12) |
In considerazione di quanto sopra, le offerte di impegni sono considerate accettabili. |
|
(13) |
L'accettazione degli impegni è limitata a un periodo iniziale di sei mesi, ferma restando la normale durata delle misure, le quali scadranno dopo tale periodo, a meno che la Commissione ritenga opportuno estendere il periodo di applicazione delle misure speciali per altri sei mesi. |
B. REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
|
(14) |
Tenendo presenti le insolite circostanze del caso e il rischio inerente di violazioni degli impegni dovuto alle differenze di prezzo tra l’UE10 e l’UE15 nonché il loro carattere di breve termine, si ritiene che esistano motivi sufficienti per sottoporre a registrazione alcune importazioni del prodotto in questione per un periodo massimo di nove mesi, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base. |
|
(15) |
Le autorità doganali sono pertanto invitate ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Russia ed esportato dalle società che hanno offerto impegni accettabili e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping. |
|
(16) |
Nel caso in cui venga accertata la violazione degli impegni, i dazi sui beni immessi in libera pratica nella Comunità possono essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data della violazione dell'impegno, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere laminate a freddo, a grani orientati, e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Russia:
|
Paese |
Società |
Codice addizionale Taric |
|
Federazione Russa |
Prodotti da Novolipetsk Iron & Steel Corporation, Lipetsk, Russia e venduti da Stinol A.G., Lugano, Svizzera, al suo primo cliente nella Comunità che funge da importatore |
A524 |
|
Fédération Russa |
Prodotti da OOO Viz Stal, Ekaterinburg, Russia e venduti da Duferco S.A., Lugano, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore |
A525 |
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere laminate a freddo, a grani orientati, e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Russia e rientranti nei codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) ed ex 7226 11 00 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm) prodotte e vendute dalle società elencate nell'articolo 1 e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 990/2004 del Consiglio.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rimane in vigore per sei mesi a partire da tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.
(3) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 5.