20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/7


REGOLAMENTO (CE) N. 999/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

relativo all’applicazione del regolamento (CE) n. 1531/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (regolamento di base), in particolare l’articolo 8, l’articolo 11, paragrafo 3 e l’articolo 22, lettera c),

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1531/2002 (2) il Consiglio ha istituito una dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione a colori («il prodotto in questione») originari, tra gli altri paesi, della Repubblica popolare cinese (Cina). Con la decisione 2002/683/CE della Commissione (3) è stato accettato l'impegno offerto da sette esportatori cinesi: Haier Electrical Appliances Corporation Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co. Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co, Ltd.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1531/2002 l’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stata fissata al 44,6 % per le importazioni del prodotto in questione originarie della Cina.

2.   Inchiesta

(3)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), l'avvio di alcuni riesami intermedi parziali delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa, dell'Ucraina e della Repubblica di Bielorussia, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 e dell’articolo 22, lettera c) del regolamento di base. La misura antidumping applicabile alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Cina è una delle misure per cui è stato avviato il riesame («le misure»).

(4)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare l’opportunità di adeguare le misure per tenere conto dell’ampliamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 («ampliamento»).

(5)

Poiché un certo quantitativo delle importazioni del prodotto in questione originario della Cina è attualmente soggetto ad un impegno sui prezzi per un volume specifico, il riesame delle misure è stato avviato per valutare se tale impegno, calcolato sulla base dei dati relativi ad una Comunità a 15 Stati membri, dovesse essere modificato per tenere conto dell’ampliamento.

3.   Parti interessate dall'inchiesta

(6)

Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

(7)

A tale proposito, le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

a)

Produttore comunitario:

Royal Philips Electronics, Eindhoven, Paesi Bassi

b)

Produttori esportatori:

Camera di commercio cinese, Pechino, Repubblica popolare cinese, a nome dei seguenti produttori esportatori:

Haier Electrical Appliances Corporation Ltd

Hisense Import & Export Co., Ltd

Konka Group Co., Ltd

Sichuan Changhong Electric Co. Ltd

Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd

TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd

Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd.

B.   PRODOTTO IN QUESTIONE

(8)

Il prodotto in questione è rappresentato da apparecchi riceventi per la televisione a colori con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso alloggiamento. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 e 8528 12 66.

C.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

1.   Argomentazioni delle parti interessate

(9)

La camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME), a nome delle società di cui è stato accettato l’impegno congiuntamente alla CCCME, ha sostenuto che il volume delle importazioni a cui si applica l’impegno è stato determinato sulla base dei dati relativi al consumo apparente dell'Unione europea a 15 Stati membri. Pertanto, essa ritiene che l'impegno dovrebbe essere adeguato al mercato di una Unione europea a 25 Stati membri. Essa ha sostenuto che tale riesame fosse necessario per evitare una discriminazione a favore degli altri esportatori del prodotto in questione nell’Unione europea.

2.   Osservazioni degli Stati membri

(10)

Gli Stati membri hanno presentato le loro osservazioni e la maggior parte è a favore dell’adeguamento delle misure per tenere conto dell'ampliamento.

3.   Valutazione

(11)

L'analisi eseguita in base ai dati e alle informazioni disponibili ha confermato che i volumi delle importazioni nell’UE10 del prodotto in questione proveniente dalla Cina sono stati significativi. Considerando che il volume delle importazioni oggetto dell’impegno sui prezzi attualmente in vigore è stato determinato nel contesto dell'Unione europea a 15 Stati membri, esso non tiene conto dell'effetto dell'aumento del mercato in seguito all'ampliamento.

4.   Conclusioni

(12)

Alla luce di quanto esposto sopra, si conclude che, per tenere conto dell’ampliamento, è opportuno adeguare le misure in modo da tenere conto del volume aggiuntivo delle importazioni destinate al mercato dell’UE10.

(13)

Il volume originale delle importazioni oggetto dell’impegno sui prezzi per l'Unione europea a 15 Stati membri è stato calcolato come un valore crescente che dovrebbe raggiungere una determinata percentuale del consumo UE apparente al quinto anno di validità dell'impegno. L'entità dell’incremento del volume delle importazioni oggetto dell’impegno sui prezzi può essere calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo.

(14)

Pertanto, si ritiene opportuno che la Commissione accetti una proposta di impegno modificato che rifletta la situazione dopo l’ampliamento sulla base del metodo di cui al considerando 13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione può accettare una proposta di modifica di impegno che aumenti il volume delle importazioni oggetto di un impegno sui prezzi accettato con la decisione 2002/683/CE relativa alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese. L’incremento è calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo utilizzato quando l’impegno sui prezzi originario è stato fissato per l'Unione europea a 15 Stati membri, ovvero come un valore crescente che raggiunge una determinata percentuale del consumo UE apparente al quinto anno di validità dell’impegno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 1.

(3)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 42.

(4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.