14.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/9


REGOLAMENTO (CE) N. 969/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (2) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4)

Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 1 800 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (3). In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5)

Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6)

La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10)

Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 1 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(2)  GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura EUR/t

Ammontare delle restituzioni (1)

100620119000

R01

EUR/t

14

100620139000

R01

EUR/t

14

100620159000

R01

EUR/t

14

100620179000

EUR/t

100620929000

R01

EUR/t

14

100620949000

R01

EUR/t

14

100620969000

R01

EUR/t

14

100620989000

EUR/t

100630219000

R01

EUR/t

14

100630239000

R01

EUR/t

14

100630259000

R01

EUR/t

14

100630279000

EUR/t

100630429000

R01

EUR/t

14

100630449000

R01

EUR/t

14

100630469000

R01

EUR/t

14

100630489000

EUR/t

100630619100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630619900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630639100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630639900

R01

EUR/t

18

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

100630659100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630659900

R01

EUR/t

18

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

100630679100

021 e 023

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630679900

066

EUR/t

45

100630929100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630929900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630949100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630949900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630969100

R01

EUR/t

18

R02

EUR/t

25

R03

EUR/t

30

066

EUR/t

45

A97

EUR/t

25

021 e 023

EUR/t

25

100630969900

R01

EUR/t

18

A97

EUR/t

25

066

EUR/t

45

100630989100

021 e 023

EUR/t

25

100630989900

EUR/t

100640009000

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.


(1)  La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01

500 t,

Insieme delle destinazioni R02 e R03

1 000 t,

Destinazioni 021 e 023

100 t,

Destinazioni 066

100 t,

Destinazione A97

100 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.