13.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/3


REGOLAMENTO (CE) N. 961/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2004

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 3 al 7 maggio 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 3 al 7 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP — INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2003/2004

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

0

Raggiunto

Figi

88,2717

Raggiunto

Guiana

100

 

India

0

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2003/2004

Contingente aperto per gli Stati membri di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, eccetto la Slovenia

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004

Limite

India

100

 

ACP

100

 


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2003/2004

Contingente aperto per la Slovenia

Paesi interessati

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004

Limite

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2003/2004

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto