8.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/3


REGOLAMENTO (CE) N. 953/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2004

relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o giugno al 31 agosto 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il 3 e 4 maggio 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dell'Argentina.

(2)

È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 3 e 4 maggio 2004 e trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o giugno al 31 agosto 2004 e presentate dopo il 4 maggio 2004 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.


ALLEGATO I

Origine dei prodotti

Percentuale di attribuzione

Cina

Paesi terzi diversi da Cina e Argentina

Argentina

importatori tradizionali

[articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]

14,418 %

100,000 %

X

nuovi importatori

[articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]

0,795 %

9,376 %

X

«X»

:

Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


ALLEGATO II

Origine dei prodotti

Date

Cina

Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina

Argentina

importatori tradizionali

[articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]

31.8.2004

nuovi importatori

[articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]

31.8.2004

5.7.2004