7.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 950/2004 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2004
recante trentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 667/2004 della Commissione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 3 maggio 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(2) GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 110.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:
1) |
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco delle «Persone fisiche»:
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2) |
La voce «Zulkifli Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia; data di nascita: 3 luglio 1968; luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. N. di identificazione nazionale 680703-10-5821» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3 luglio 1968. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. N. di identificazione nazionale: 680703-10-5821.» |
3) |
La voce «Yazld Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia; data di nascita: 20 gennaio 1964; luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. N. di identificazione nazionale: 640120-01-5529» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20 gennaio 1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. N. di identificazione nazionale: 640120-01-5529.» |