1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 938/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso. |
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione. |
(3) |
L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 26 al 29 aprile 2004, è fissata una restituzione massima pari a 175,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.
(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).