30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/83


REGOLAMENTO (CE) N. 917/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 797/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio (2), ha stabilito le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. A fini di chiarezza, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione, del 20 novembre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (3), e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 797/2004 prevede per gli Stati membri la possibilità di predisporre programmi apicoli. È necessario stabilire gli elementi essenziali di tali programmi, nonché i termini per la loro trasmissione alla Commissione.

(3)

È necessario limitare la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli tenendo conto della distribuzione del patrimonio apicolo comunitario.

(4)

Gli Stati membri devono effettuare controlli relativi all'applicazione del presente regolamento. Le misure di controllo devono essere comunicate alla Commissione.

(5)

In sede di attuazione dei programmi apicoli, occorre garantire la coerenza tra le azioni previste dai programmi ed altre misure rientranti nelle varie politiche comunitarie. Occorre in particolare evitare sovraccompensazioni dovute a combinazioni di aiuti nonché contraddizioni nella definizione delle azioni.

(6)

Per permettere una certa flessibilità nell'esecuzione del programma, i limiti finanziari comunicati per ogni azione possono variare di una determinata percentuale, senza tuttavia superare il massimale delle previsioni di spesa. Qualora si ricorra alla flessibilità di esecuzione del programma, la partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 50 % delle spese effettivamente sostenute dallo Stato membro interessato.

(7)

Per permettere una maggiore flessibilità nell'esecuzione del programma, occorre prevedere la possibilità di adattarne le azioni nel corso del suo svolgimento, purché le azioni adattate corrispondano a quelle previste dal regolamento (CE) n. 797/2004.

(8)

È opportuno stabilire regole per la fissazione del tasso di conversione agricolo da applicare al finanziamento dei programmi apicoli.

(9)

Al fine di effettuare e aggiornare in modo uniforme lo studio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 797/2004 sulla struttura del settore apicolo, occorre stabilire alcune regole riguardo al suo contenuto.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei programmi nazionali di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 797/2004 (di seguito denominati «programmi apicoli») figurano in particolare:

a)

la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l'aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 797/2004;

b)

le finalità del programma apicolo;

c)

la descrizione precisa delle azioni, eventualmente con i costi unitari;

d)

la stima dei costi e il piano di finanziamento a livello nazionale e regionale, ripartito per esercizio annuale;

e)

il riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f)

l'elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l'autorità competente dello Stato membro per l'elaborazione dei programmi apicoli;

g)

le modalità di verifica e di valutazione del programma apicolo.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma apicolo anteriormente al 15 aprile del primo anno del triennio cui si riferisce il programma.

Tuttavia, per il 2004, gli Stati membri comunicano il proprio programma entro il 15 maggio.

2.   Gli esercizi annuali del programma apicolo decorrono dal 16 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dell'anno successivo.

3.   Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere integralmente eseguite prima del 31 agosto dell'anno successivo. I relativi pagamenti devono essere effettuati nel corso dell'esercizio.

Articolo 3

La partecipazione della Comunità al finanziamento dei programmi apicoli è limitata per ciascuno Stato membro all'importo corrispondente alla quota del patrimonio apicolo comunitario detenuta dallo Stato membro di cui trattasi, indicata nell'allegato I.

Tuttavia, se uno o più Stati membri non comunicano i rispettivi programmi apicoli entro i termini di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o non utilizzano integralmente l'importo di cui al primo comma del presente articolo, le quote degli altri Stati membri possono essere aumentate proporzionalmente alla quota rispettiva.

Articolo 4

Contestualmente ai programmi apicoli, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un fascicolo concernente i relativi controlli.

I controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti istituiti in virtù dei programmi apicoli presentati. I controlli vengono eseguiti a livello amministrativo e in loco.

Gli organismi pagatori devono conservare prove sufficienti dei controlli eseguiti.

Articolo 5

1.   Anteriormente alla data di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle azioni nel settore dell'apicoltura iscritte nei programmi operativi nazionali nell'ambito degli obiettivi 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio (4).

2.   Una stessa azione non può formare contemporaneamente oggetto di pagamenti nel quadro del regolamento (CE) n. 797/2004 e nel quadro di altri regimi di aiuto comunitari, in particolare nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (5).

Articolo 6

I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti di una percentuale massima del 20 %, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli non superi il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato.

Articolo 7

Le azioni dei programmi apicoli possono essere adattate durante l'esercizio annuale, a condizione che rimangano conformi all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 797/2004 e siano approvate a norma dell'articolo 5 di detto regolamento.

Articolo 8

All'importo di cui all'articolo 3 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 1o maggio dell'anno in cui vengono comunicati i programmi apicoli.

Articolo 9

Lo studio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 797/2004 comprende gli elementi specificati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 2300/97 è abrogato.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti al presente regolamento, e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato III.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1.

(3)  GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1387/2003 (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 22).

(4)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.


ALLEGATO I

Stato membro

Patrimonio apicolo

(numero di alveari)

Belgio

100 000

Danimarca

155 000

Germania

893 000

Grecia

1 380 000

Spagna

2 397 840

Francia

1 150 000

Irlanda

20 000

Italia

1 100 000

Lussemburgo

10 213

Paesi Bassi

80 000

Austria

336 139

Portogallo

590 000

Finlandia

47 000

Svezia

145 000

Regno Unito

274 000

Totale

8 678 192


ALLEGATO II

Studio sulla struttura del settore apicolo di cui all'articolo 9

1.   Censimento

Alveari professionali:

Totale alveari:

Apicoltori professionisti(a):

Totale apicoltori:

2.   Struttura di commercializzazione

Produzione(b): Vendita diretta al consumatore

Vendita diretta al dettagliante

Vendita a centri di confezionamento/all'ingrosso

Vendite all'industria

Importazioni: Vendite all'ingrosso/ai centri di confezionamento/all'industria

Esportazioni:

3.   Prezzi

4.   Costi di produzione e confezionamento

Costi fissi:

Costi variabili:

Se disponibile, ripartizione dettagliata in particolare per quanto riguarda:

spese per la lotta contro la varroasi

alimentazione invernale

imballaggi (recipienti)

transumanza

5.   Qualità del miele

Specificità: Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio (1)

Denominazione d'origine protetta (DOP): Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2)

Indicazione geografica protetta (IGP): Regolamento (CEE) n. 2081/92

Note:

(a)

(a) Apicoltore professionista = apicoltore titolare di oltre 150 alveari.

(b)

(b) Eventualmente, indicare il tipo di miele e le dimensioni dell'azienda.


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

(2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.


ALLEGATO III

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CE) n. 2300/97

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, commi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4 bis

Articolo 6

 

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

 

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III