9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/1


Rettifica del regolamento (CE) n. 855/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 855/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 855/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3069/95 (2) prevede misure specifiche per l'attuazione, a livello comunitario, del programma di osservazione convenuto nel quadro dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) nel 1995 allo scopo di migliorare i controlli e l'attuazione delle misure nella zona di regolamentazione della NAFO.

(2)

In considerazione delle particolari circostanze in cui il programma è stato attuato a livello comunitario nel 1995, il Consiglio aveva incaricato la Commissione di porre osservatori a bordo di tutti pescherecci comunitari, ponendo a carico della Comunità le spese connesse a tale operazione.

(3)

Nel 2002 è stato adottato il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (3). In virtù di tale regolamento gli Stati membri hanno il compito di controllare le attività di pesca dei pescherecci battenti la propria bandiera fuori delle acque comunitarie e sono altresì responsabili dell'invio di osservatori su tali pescherecci.

(4)

Vista l'adozione del suddetto regolamento quadro non appare più giustificato porre a carico della Commissione gli oneri amministrativi e finanziari derivanti da tali attività.

(5)

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri collaborino strettamente per garantire il mantenimento dell'efficacia dei programmi di osservazione e l'adempimento degli obblighi comunitari in ambito NAFO.

(6)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 3069/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3069/95 è modificato come segue:

1)

All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1956/88, gli Stati membri assegnano osservatori a tutti i loro pescherecci che già esercitano o che eserciteranno attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. Gli osservatori all'uopo designati devono rimanere a bordo dei pescherecci ai quali sono stati assegnati finché saranno sostituiti da altri osservatori.»

2)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco degli osservatori assegnati a norma dell'articolo 1 entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno e, in seguito, immediatamente dopo la designazione di nuovi osservatori.»

3)

All'articolo 2, i termini «osservatori comunitari» sono sostituiti dai termini «osservatori all'uopo designati».

4)

Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Sono a carico degli Stati membri le spese sostenute per l'invio degli osservatori a norma del presente regolamento. Gli Stati membri possono imputare tali spese, in tutto o in parte, all'operatore dei pescherecci.»

5)

Nell'allegato I, punto 1, lettera i), i termini “la Commissione assegna” sono sostituiti dai termini “gli Stati membri assegnano”.

6)

Nell'allegato I, punto 2, lettera m), i termini “e alle competenti autorità dello Stato membro interessato” sono sostituiti dai termini “e alle competenti autorità dello Stato membro che li ha assegnati”.

7)

L'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  Parere reso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1049/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 2).

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.