32004R0763

Regolamento (CE) n. 763/2004 della Commissione, del 23 aprile 2004, che stabilisce deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda prodotti esportati sotto forma di merci non figuranti nell'allegato I del trattato in paesi terzi diversi da Cipro, Ungheria e Polonia

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 24/04/2004 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 763/2004 della Commissione

del 23 aprile 2004

che stabilisce deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda prodotti esportati sotto forma di merci non figuranti nell'allegato I del trattato in paesi terzi diversi da Cipro, Ungheria e Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilirne l'importo(2) dispone che alle esportazioni di prodotti aventi forma di merci non figuranti nell'allegato I del trattato si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(3).

(2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999 stabilisce che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli 14, 15 e 16 di detto regolamento stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, ed in particolare riferimento i documenti da produrre a riprova dell'avvenuta importazione delle merci in un paese terzo.

(3) Nel caso di una restituzione differenziata l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che su domanda dell'esportatore venga versata una parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

(4) Il regolamento (CE) n. 646/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili ad alcuni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non figuranti nell'allegato I del trattato(4), il regolamento (CE) 644/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili ad alcuni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non figuranti nell'allegato I del trattato(5), il regolamento (CE) 645/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa che fissa i tassi delle restituzioni applicabili ad alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non figuranti nell'allegato I del trattato(6), ed il regolamento (CE) 643/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova ed al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non figuranti nell'allegato I del trattato(7) dispongono che non vadano fissate restituzioni all'esportazione per merci non figuranti nell'allegato I del trattato esportate a Cipro ed in Polonia nonché per merci non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003(8) esportate in Ungheria.

(5) Le autorità di Cipro, Ungheria e Polonia si sono di conseguenza impegnate a consentire importazioni nei rispettivi territori delle merci in questione, alle quali dopo il 6 aprile 2004 si applica il regime di controlli doganali, unicamente quando tali merci siano accompagnate da documenti atti a comprovare che esse sono state importate direttamente dalla Comunità.

(6) Per evitare d'imporre oneri superflui agli operatori in rapporto ai loro scambi commerciali con altri paesi terzi è opportuno derogare al regolamento (CE) n. 800/1999 se ed in quanto esso prescrive che nel caso di restituzioni differenziate venga comprovata l'importazione. Laddove non siano state fissate restituzioni all'esportazione per gli specifici paesi di destinazione in oggetto è altresì opportuno non tenere conto di tale fatto nel determinare il tasso di restituzione più basso.

(7) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 quando il fatto che una restituzione sia differenziata risulta dovuto unicamente alla mancata fissazione di una restituzione per Cipro, l'Ungheria o la Polonia, la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione in rapporto a tutte le merci elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000.

Articolo 2

Non si tiene conto del fatto che non si sia fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso Cipro, l'Ungheria o la Polonia delle merci elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 nel determinare il tasso di restituzione più basso a termini dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda le esportazioni verso altri paesi terzi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 543/2004.

(3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2010/2003 (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 13).

(4) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 42.

(5) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 35.

(6) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 38.

(7) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 32.

(8) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.