Regolamento (CE) n. 748/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 23/04/2004 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 748/2004 della Commissione del 22 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3 e l'articolo 29, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce che, nel caso dei contingenti per i quali il numero di domande è limitato, le domande di titolo possono riguardare quantitativi uguali a quelli disponibili per il periodo. L'esperienza acquisita ha dimostrato che tale circostanza si verifica nel caso dei contingenti di cui all'allegato I.F del regolamento (CE) n. 2535/2001. (2) Nel quadro dell'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione(2), taluni formaggi svizzeri beneficiano di riduzioni dei dazi doganali per l'importazione nella Comunità se rispondono a determinate condizioni in materia di composizione e periodo di maturazione. A seguito di una modifica delle specifiche di taluni formaggi, le autorità elvetiche hanno chiesto un adeguamento della descrizione degli stessi. È opportuno, pertanto, adeguare la descrizione in questione di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione(3). (3) Il capo I del titolo 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 verte su contingenti suddivisi in parti uguali in due semestri, che iniziano nel gennaio e nel luglio di ogni anno. In vista dell'allargamento del 1o maggio 2004, il regolamento (CE) n. 50/2004 prevede per il mese di maggio del 2004 un'apertura eccezionale dei contingenti d'importazione per consentire agli operatori dei nuovi Stati membri di partecipare ai contingenti comunitari a partire da tale data. (4) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce che le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre. Per consentire l'attuazione del regolamento (CE) n. 50/2004, è opportuno ammettere una deroga alle disposizioni di tale articolo e consentire la presentazione delle domande dal 1o al 10 maggio 2004. (5) L'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce che la validità dei titoli d'importazione non possa oltrepassare la fine dell'anno d'importazione per il quale il titolo è rilasciato. L'applicazione di tale disposizione limiterebbe al 30 giugno 2004 la validità dei certificati rilasciati nel mese di maggio 2004 e potrebbe determinarne il mancato utilizzo a causa di una validità troppo breve. È opportuno pertanto derogare alle disposizioni dell'articolo in questione, prevedendo per i certificati una validità di 150 giorni a decorrere dalla data di rilascio degli stessi. (6) Occorre quindi apportare modifiche e deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue: a) all'articolo 13, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: "Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d), e), f), g) e h), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ogni periodo."; b) all'allegato II.D, i dati relativi al codice della nomenclatura combinata ex 0406 90 18 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli di importazione possono essere presentate dal 1o al 10 maggio 2004 per i contingenti corrispondenti al periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004, di cui agli allegati I.A, I.B, punti 5 e 6, I.F e I.H. 2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la validità dei titoli d'importazione rilasciati nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 può oltrepassare la fine dell'anno d'importazione per il quale il titolo è rilasciato. La validità dei certificati è di 150 giorni a decorrere dalla data effettiva in cui sono rilasciati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1. (3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 50/2004 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 9). ALLEGATO ">SPAZIO PER TABELLA>"