Regolamento (CE) n. 686/2004 della Commissione, del 14 aprile 2004, recante misure transitorie relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli freschi a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 15/04/2004 pag. 0010 - 0012
Regolamento (CE) n. 686/2004 della Commissione del 14 aprile 2004 recante misure transitorie relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli freschi a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori(1) e il regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario(2) stabiliscono talune date e condizioni per il riconoscimento e il sostegno finanziario delle organizzazioni di produttori. È necessario introdurre misure transitorie per consentire alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di produttori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso "i nuovi Stati membri") di presentare domanda di aiuto ai sensi dei precitati regolamenti entro il 1o gennaio 2005. (2) Alcuni dei nuovi Stati membri hanno adottato disposizioni nazionali relative al riconoscimento e al sostegno delle organizzazioni e associazioni di produttori, di cui esiste già un certo numero in quei paesi. (3) Ai nuovi Stati membri deve essere offerta la possibilità di considerare, a titolo provvisorio, le organizzazioni e associazioni di produttori riconosciute in virtù del loro ordinamento nazionale come organizzazioni e associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96. Tali organizzazioni e associazioni di produttori potranno allora richiedere l'aiuto comunitario a cui hanno diritto. I nuovi Stati membri sono tenuti a verificare, entro la fine del 2005, se le organizzazioni e le associazioni di produttori rispondono effettivamente ai requisiti per il riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(3). I nuovi Stati membri in questione sono finanziariamente responsabili per gli aiuti versati a dette organizzazioni e associazioni di produttori. (4) Alcuni nuovi Stati membri non hanno previsto, nella loro legislazione nazionale, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori secondo le categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punti da ii) a vii), del regolamento (CE) n. 2200/96. A fini di maggiore chiarezza, le organizzazioni o associazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1o maggio 2004 in conformità con la legislazione nazionale vanno considerate come appartenenti alla categoria "ortofrutticoli" di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 2200/96. (5) Allo scopo di accelerare la procedura, le organizzazioni e associazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1o maggio 2004 in conformità con la legislazione nazionale non devono essere tenute a presentare una nuova domanda. I nuovi Stati membri devono notificare a queste organizzazioni o associazioni se sono o meno riconosciute per il 2004 ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/2003. (6) Né i nuovi Stati membri, né le loro organizzazioni di produttori hanno esperienza dei programmi operativi. Come misura transitoria per le organizzazioni di produttori dei nuovi Stati membri, può essere presentato un programma operativo della durata massima di un anno e mezzo. La stesura di programmi semplici e brevi dovrebbe ridurre i tempi di elaborazione da parte delle organizzazioni di produttori e di valutazione da parte delle autorità nazionali. La redazione, la valutazione, l'attuazione e il controllo di tali programmi dovrebbero familiarizzare le organizzazioni di produttori e le autorità nazionali dei nuovi Stati membri con la gestione dei programmi operativi di durata normale, una volta terminato il periodo transitorio. (7) Per i piani di riconoscimento approvati nei nuovi Stati membri in virtù del loro ordinamento nazionale anteriormente al 1o maggio 2004, la decorrenza si considera dal 1o maggio 2004. (8) I nuovi Stati membri sono tenuti a controllare ogni anno una determinata percentuale di organizzazioni di produttori e di associazioni di produttori per accertare che rispondano ai requisiti per il riconoscimento e per la concessione dell'aiuto. Visto l'onere amministrativo che ciò rappresenta per i nuovi Stati membri, a questi deve essere consentito di ridurre la percentuale dei controlli a non meno della metà del valore normale nel 2005, ma, qualora si avvalgano di questa possibilità, la percentuale deve essere maggiorata nella stessa misura nel 2006, in modo da raggiungere il livello normale in una media di due anni. (9) Gli operatori dei nuovi Stati membri possono scegliere di non avvalersi delle presenti misure transitorie e di applicare le normali disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1432/2003 e (CE) n. 1433/2003, del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti(4), nonché del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli(5). (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizione Ai fini del presente regolamento, per "nuovi Stati membri" si intende la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia. Articolo 2 Riconoscimento e prericonoscimento 1. In deroga all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1432/2003 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2200/96, i nuovi Stati membri possono considerare le organizzazioni o associazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1o maggio 2004 in conformità con la loro legislazione nazionale come organizzazioni di produttori riconosciute e come associazioni di produttori prericonosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96 (in prosieguo "organizzazioni di produttori riconosciute" e "associazioni di produttori riconosciute"). I nuovi Stati membri notificano a ciascuna organizzazione o associazione di produttori riconosciuta anteriormente al 1o maggio 2004 in conformità con la loro legislazione nazionale la decisione riguardante il suo riconoscimento, ai sensi del comma precedente, al più presto possibile dopo il 1o maggio 2004. 2. La decisione di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data della notifica fino al 31 dicembre 2005. 3. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione, nei 30 giorni successivi alla notifica della decisione di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1432/2003, concernenti rispettivamente le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori riconosciute o alle quali è stato rifiutato il riconoscimento in virtù del presente regolamento. Articolo 3 Categorie di organizzazioni di produttori Se un nuovo Stato membro non possiede nel proprio ordinamento disposizioni concernenti le categorie di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96, le organizzazioni di produttori riconosciute di quel nuovo Stato membro sono considerate come appartenenti alla categoria "ortofrutticoli" di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. Articolo 4 Programmi operativi 1. Le organizzazioni di produttori dei nuovi Stati membri, riconosciute anteriormente al 1o maggio 2004 in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, possono presentare un programma operativo valido tutt'al più fino al 31 dicembre 2005, da approvarsi entro il 30 giugno 2004. All'atto della domanda, l'organizzazione di produttori si impegna a presentare un nuovo programma operativo entro e non oltre il 15 settembre 2005. I programmi operativi indicano gli importi previsionali dei fondi operativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1433/2003, basati su un periodo di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 4 dello stesso regolamento, e contengono le informazioni di cui agli articoli 8 e 9 di detto regolamento. 2. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali competenti prendono una decisione in merito ai programmi operativi presentati. Tuttavia, l'approvazione dei programmi operativi è subordinata alla notifica di una decisione positiva circa il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, alle organizzazioni di produttori interessate. 3. Le competenti autorità nazionali comunicano alle organizzazioni di produttori le decisioni recanti approvazione dei programmi operativi. Può essere data attuazione ai programmi operativi solo dopo la loro approvazione da parte delle competenti autorità nazionali. 4. Fatti salvi gli articoli 18, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 1433/2003, le organizzazioni di produttori possono chiedere un aiuto per i loro programmi operativi. Tuttavia, i nuovi Stati membri interessati sono finanziariamente responsabili per l'uso degli aiuti ricevuti nel 2004 in violazione dell'articolo 6 o dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1433/2003. 5. Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 103/2004, le organizzazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1o maggio 2004 in conformità con la legislazione nazionale possono chiedere la compensazione di ritiro comunitaria. Tuttavia, i nuovi Stati membri interessati assumono la responsabilità finanziaria derivante dalla notifica di una decisione negativa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1. Articolo 5 Aiuto alle associazioni di produttori riconosciute Fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1943/2003, le associazioni di produttori riconosciute possono richiedere un aiuto a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, se tale possibilità esiste nel nuovo Stato membro interessato. Se l'attuazione di un piano di riconoscimento approvato conformemente alla legislazione nazionale è iniziata anteriormente al 1o maggio 2004, si considera che la data di approvazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1432/2003 è il 1o maggio 2004. Articolo 6 Controlli Nel 2005, i nuovi Stati membri possono ridurre la percentuale dei controlli presso le organizzazioni e le associazioni di produttori a non meno della metà delle percentuali minime previste all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1432/2003 e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003. Se i nuovi Stati membri si avvalgono di questa possibilità, nel 2006 la percentuale è maggiorata nella stessa proporzione della riduzione operata l'anno precedente, in modo da raggiungere il livello normale in una media di due anni. Articolo 7 Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1432/2003, (CE) n. 1433/2003, (CE) n. 1943/2003 e (CE) n. 103/2004. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 18. (2) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/2003 della Commissione (GU L 227 dell'11.9.2003, pag. 3). (3) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64). (4) GU L 286 del 4.11.2003, pag. 5. (5) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3.