32004R0672

Regolamento (CE) n. 672/2004 della Commissione, del 13 aprile 2004, che fissa, per la campagna 2003/2004, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 14/04/2004 pag. 0016 - 0016


Regolamento (CE) n. 672/2004 della Commissione

del 13 aprile 2004

che fissa, per la campagna 2003/2004, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni riconosciute. Per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004, detta percentuale è fissata a 0,8 %.

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004(2), gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono fissati in funzione della somma globale da ripartire. Le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2003/2004, gli importi previsti all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2366/98 sono fissati come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

(2) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 6).