Regolamento (CE) n. 661/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 08/04/2004 pag. 0099 - 0102
Regolamento (CE) n. 661/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (di seguito "regolamento di base"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. DOMANDA (1) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. (2) La domanda è stata presentata il 24 febbraio 2004 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) (di seguito "il richiedente") per conto dell'unico produttore comunitario che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di cumarina. B. PRODOTTO (3) Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è la cumarina, normalmente dichiarata al codice NC ex 2932 21 00 (di seguito "il prodotto in questione"), originaria della Repubblica popolare cinese. Tale codice NC è indicato unicamente a titolo informativo. (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è la cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia (di seguito "il prodotto oggetto dell'inchiesta") normalmente dichiarato allo stesso codice NC del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese. C. MISURE IN VIGORE (5) Le misure attualmente in vigore oggetto di possibile elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio(2). D. MOTIVAZIONE (6) La domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante trasbordo in India e in Thailandia. (7) Gli elementi di prova a disposizione sono i seguenti: Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dall'India e dalla Thailandia nella Comunità ha subito una notevole modificazione, senza che apparentemente vi sia per tale cambiamento una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all'istituzione del dazio. La modificazione della configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in India e in Thailandia della cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto in questione provenienti dall'India e dalla Thailandia sembrano aver sostituito le importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. Infine, la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, che coinvolgono l'India o la Thailandia, diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche. E. PROCEDIMENTO (8) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia. a) Questionari (9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori dell'India e della Thailandia, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore o che figurano nell'inchiesta, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Thailandia. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria. (10) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, comunque entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurino nella domanda e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. (11) Le autorità della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Thailandia saranno informate dell'apertura dell'inchiesta. b) Raccolta delle informazioni e audizioni (12) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure (13) Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere concessa l'esenzione ai produttori del prodotto in questione che sono in grado di dimostrare di non essere collegati ad alcun produttore soggetto alle misure e che vengono dichiarati estranei alle pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell'esenzione sono tenuti a presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. F. REGISTRAZIONE (14) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione della cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia. G. TERMINI (15) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali: - le parti interessate possano manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualunque altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta, - i produttori attivi in India e in Thailandia possano richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, - le parti interessate possano chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. (16) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento. H. OMESSA COLLABORAZIONE (17) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati previsti dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. (18) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i dati disponibili. L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora, o che collabora solo in parte, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte in questione avesse collaborato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di cumarina classificabile al codice NC ex 2932 21 00 (codici TARIC 2932 21 00 11 e 2932 21 00 15 ), spedita dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che la cumarina sia originaria o meno dell'India o della Thailandia, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 sulle importazioni di cumarina originaria dalla Repubblica popolare cinese. Articolo 2 A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che siano risultati non coinvolti nell'elusione dei dazi antidumping. Articolo 3 1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3. I produttori attivi in India e in Thailandia che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una richiesta sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni. 4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni. 5. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata"(3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura "Consultabile da tutte le parti interessate". Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877 Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2) GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1). (3) Ciò significa che il documento è destinato ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).