32004R0659

Regolamento (CE) n. 659/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 08/04/2004 pag. 0095 - 0096


Regolamento (CE) n. 659/2004 della Commissione

del 7 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In virtù del regolamento (CE) n. 660/2004 del 7 aprile 2004 della Commissione(2), recante modifica dell'allegato al regolamento n. 79/65/CEE per quanto riguarda l'elenco delle circoscrizioni, in detto allegato la circoscrizione unica "Belgio" è stata suddivisa in tre circoscrizioni. Nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione(3) deve pertanto essere inserito il numero di aziende contabili per circoscrizione esistenti in Belgio.

(2) Lo sviluppo delle procedure di trasmissione e di controllo dei dati ha reso obsoleta la relazione d'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1859/82. L'articolo e l'allegato II al regolamento (CEE) n. 1859/82 devono, di conseguenza, essere soppressi.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1859/82 è modificato come segue:

1) L'articolo 6 è soppresso.

2) L'allegato I è modificato in conformità con l'allegato del presente regolamento.

3) L'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2059/2003 (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).

(2) Cfr. pagina 97 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 205 del 13.7.1982, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1555/2001 (GU L 205 del 31.7.2001, pag. 21).

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82, il termine "BELGIO" è sostituito da quanto segue:

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