32004R0643

Regolamento (CE) n. 643/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 07/04/2004 pag. 0032 - 0034


Regolamento (CE) n. 643/2004 della Commissione

del 6 aprile 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo(2), ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4) Con i regolamenti (CE) n. 1039/2003(3), (CE) n. 1086/2003(4), (CE) n. 1087/2003(5), (CE) n. 1088/2003(6), (CE) n. 1089/2003(7) e (CE) n. 1090/2003(8) il Consiglio ha adottato misure autonome e transitorie relativamente all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati provenienti dall'Estonia, dalla Slovenia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Slovacchia e dalla Repubblica Ceca e all'esportazione verso i paesi in questione di taluni prodotti agricoli trasformati. I citati regolamenti dispongono che, a decorrere dal 1o luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati che non sono elencati nell'allegato I al trattato e che sono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Repubblica Ceca non possano beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(5) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria(9), a decorrere dal 1o luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativo all'adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardo all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso Malta(10), a decorrere dal 1o novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(7) In vista dell'allargamento dell'Unione europea il 1o maggio 2004, per favorire il progressivo allineamento dei prezzi a livello comunitario nei paesi in via di adesione e per prevenire qualsiasi abuso dovuto alla reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti che abbiano beneficiato di restituzioni all'esportazione, vengono a cessare le rimanenti restituzioni alle esportazioni per il latte e i prodotti a base di latte, i settori dello zucchero, dei cereali e del riso, in relazione ai prodotti interessati quando sono esportati verso i paesi in via di adesione senza essere trasformati. I prodotti agricoli di questi settori rappresentano oltre il 95 % delle restituzioni all'esportazione concesse per taluni prodotti agricoli esportati in qualità di merci non contemplate nell'allegato I al trattato.

(8) Pertanto, tenendo presente la modesta entità dell'incidenza economica del settore delle uova e dei tuorli rispetto all'entità delle restituzioni all'esportazione concesse per taluni prodotti agricoli esportati in qualità di merci non contemplate nell'allegato I al trattato, è opportuno disporre che, a decorrere dal 7 aprile 2004 non sia prevista alcuna restituzione per le uova e i tuorli esportati in qualità di merci non contemplate nell'allegato I al trattato, esportate a Cipro e in Polonia e per le merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

(9) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(10) Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o luglio 2003, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Repubblica Ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia o la Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Dal 1o novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 7 aprile 2004 non si applicano tassi per la restituzione alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato esportate a Cipro e in Polonia e alle merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 16).

(3) GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

(4) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

(5) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

(6) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

(7) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

(8) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

(9) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

(10) GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 7 aprile 2004 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

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